Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 708
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Sentenza 20 gennaio 2026

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    Mancato adempimento spontaneo dell'Amministrazione

    La Corte rileva che il pagamento è stato effettuato dall'Amministrazione, seppur dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, dichiarando l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del presente giudizio di ottemperanza vengono liquidate in favore del ricorrente.

  • Accolto
    Liquidazione spese di ottemperanza

    Le spese e competenze della procedura di ottemperanza vengono liquidate in favore del ricorrente nei minimi tariffari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 708
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 708
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo