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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/11/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 5 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 6 novembre
2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 793, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. SALEMI MASSIMO,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. RUPERTO CLAUDIA,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 09.02.2024 la parte ricorrente ha chiamato in giudizio la parte convenuta e Parte_1 CP_1
– premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 3 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte: CP_
-in via principale: accertare e dichiarare nullo il provvedimento di diniego inviato dall' al ricorrente e sopra richiamato;
CP_
-nel merito: condannare l' quale gestore del Fondo di garanzia al pagamento a favore del ricorrente della somma così di Euro 14.326,46 di cui euro 8.419,48 per TFR ed Euro
5.906,98 per crediti di lavoro oltre interessi e rivalutazione come da domanda dal 2016 anch'essa meglio sopra richiamata (vedasi doc. 10 – modello SR54).
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La odierna parte convenuta ha inoltre eccepito l'intervenuta decadenza della odierna parte ricorrente dall'azione ex art. 47, co. 3, del DPR n. 639/1970
e s.m.i.
La causa – istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti – è stata decisa nella presente data, previa lettura delle note difensive (esplicative) autorizzate e delle note sostitutive dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c.
* * *
Il ricorso è inammissibile, essendo fondata l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 47, co. 3, del D.P.R. n. 639/1970 e s.m.i. sollevata dalla odierna parte convenuta.
In punto di fatto occorre evidenziare che:
- la odierna parte ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di
DO. AN. CH. S.R.L. dal 21.06.2011 al 20.03.2016 (all. 1 al fascicolo di parte ricorrente);
- in data 7.11.2016 la odierna parte ricorrente ha presentato innanzi al
Tribunale di Roma, Sezione lavoro, ricorso per ingiunzione di pagamento
2 nei confronti di DO. AN. CH. S.R.L., per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento di retribuzioni dirette e differite, ivi compreso il
TFR e le ultime tre mensilità di paga ordinaria (all. 1 al fascicolo di parte ricorrente);
- in data 23.11.2016 il Tribunale di Roma, Sezione lavoro, ha emesso nei confronti di DO. AN. CH. S.R.L. e in favore della odierna parte ricorrente il decreto ingiuntivo n. 9718/2016, relativo al pagamento di euro 46.067,87, di cui euro 8.449,92 a titolo di TFR, oltre accessori di legge e spese di lite del procedimento monitorio (all. 1 al fascicolo di parte ricorrente);
- in forza di tale decreto ingiuntivo la odierna parte ricorrente ha eseguito, in data 17.08.2018, un pignoramento nei confronti di DO. AN. CH. S.R.L., il quale pignoramento si è tuttavia rivelato infruttuoso (all. 2 al fascicolo di parte ricorrente);
- la odierna parte ricorrente ha poi presentato domanda di insinuazione al passivo nell'ambito della procedura fallimentare avviata innanzi al Tribunale di Roma, Sezione fallimentare, nei confronti di DO. AN. CH. S.R.L. e ivi censita al NRG 453/2019, e, in data 12.12.2019, è stata ammessa al passivo con riguardo al suddetto credito da lavoro avente l'importo di euro
46.067,87 (all. 3 al fascicolo di parte ricorrente);
- in data 2.12.2020 la odierna parte ricorrente ha presentato alla odierna parte convenuta, in sede amministrativa, domanda di accesso al fondo di garanzia di cui alla L. n. 297/1982, in riferimento al pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità di retribuzione (relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016) afferenti al rapporto di lavoro intercorso con DO. AN. CH.
S.R.L. (all. 6 al fascicolo di parte ricorrente);
- la odierna parte convenuta non si è pronunciata su tale domanda amministrativa entro i termini di legge all'uopo previsti;
- in data 7.10.2022 la odierna parte ricorrente ha presentato alla odierna parte convenuta, in sede amministrativa, una nuova domanda di accesso al fondo
3 di garanzia (corredata di ulteriore documentazione non allegata alla prima domanda amministrativa), in riferimento al pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità relative al rapporto di lavoro intercorso con DO. AN.
CH. S.R.L. (all.ti 6, 7, 10 al fascicolo di parte ricorrente);
- tale nuova domanda è stata rigettata in sede amministrativa dalla odierna parte convenuta, con atto del 1.12.2022, in ragione della (asserita) identità tra le due domande amministrative presentate dalla parte ricorrente e, conseguentemente, della (asserita) intervenuta decadenza della odierna parte ricorrente ai sensi dell'art. 47, co. 3, del D.P.R. n. 639/1970 e s.m.i. (all. 8 al fascicolo di parte ricorrente).
In punto di diritto occorre ricordare che l'art. 2 della L. n. 297/1982
(disposizione istitutiva del fondo di garanzia gestito da prevede che tale CP_1 fondo si sostituisca al datore di lavoro insolvente – al ricorrere di determinati presupposti – nel pagamento del TFR ex art. 2120 c.c. nei confronti dei lavoratori o dei loro aventi causa, previa detrazione delle somme eventualmente già corrisposte dal datore di lavoro.
Ai fini di cui sopra, l'insolvenza dell'imprenditore datore di lavoro assoggettato alle disposizioni di cui al R.D. n. 267/1942 sussiste laddove vi siano procedure concorsuali in atto nei confronti di quest'ultimo (cfr. art. 2, co. 2, 3, 4, della L. n. 297/1982), mentre, ai medesimi fini, l'insolvenza dell'imprenditore datore di lavoro non assoggettato alle disposizioni di cui al
R.D. n. 267/1942 sussiste laddove quest'ultimo sia stato sottoposto a procedure esecutive individuali rivelatesi ex post infruttuose in tutto o in parte
(cfr. art. 2, co. 5, della L. n. 297/1982).
Il fondo di garanzia è tenuto a provvedere al pagamento, laddove sussistano i presupposti suddetti, entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato; per effetto del pagamento, il fondo è surrogato ex lege nei diritti originariamente vantati dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro insolvente (cfr. art. 2, co. 7, della L. n. 297/1982).
4 Gli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 80/1992 estendono la disciplina sopra illustrata anche ai diritti di credito facenti capo al lavoratore nei confronti del datore di lavoro insolvente e aventi per oggetto il pagamento delle componenti retributive riguardanti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro: anche in tal caso i presupposti per l'intervento del fondo di garanzia sono i medesimi già chiariti in riferimento alle (due) predette ipotesi, cioè in relazione alle fattispecie in cui il datore di lavoro è assoggettato o meno alle disposizioni di cui al R.D. n. 267/1942.
In questa evenienza l'intervento sostitutivo effettuato dal fondo di garanzia è tuttavia subordinato a un limite quantitativo (cfr. art. 2, co. 2, del D.
Lgs. n. 80/1992) ed è escluso, in tutto o in parte, laddove il lavoratore creditore abbia altresì beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale o dell'indennità di mobilità nei periodi indicati dalla legge (cfr. art. 2, co. 4, del D. Lgs. n. 80/1992).
L'art. 3 del D. Lgs. n. 80/1992 prevede, inoltre, una ulteriore forma di intervento sostitutivo del fondo di garanzia, avente per oggetto l'accredito di contributi previdenziali figurativi corrispondenti a quelli che non sono stati versati dal datore di lavoro e che sono irrimediabilmente prescritti (salva la sussistenza dei presupposti previsti dalla disposizione in parola).
Per quanto riguarda il termine di prescrizione per far valere il diritto del lavoratore all'intervento del fondo di garanzia in riferimento al TFR e in riferimento alle ultime tre mensilità di retribuzione, va evidenziato che, nel primo caso, il legislatore non ha previsto espressamente alcun termine di prescrizione, mentre, nel secondo caso, il legislatore ha provveduto specificamente a tal fine.
In riferimento alla prima fattispecie, la giurisprudenza – nel silenzio della legge – ha precisato che “In caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro
5 e, pertanto, la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia è quella ordinaria decennale” (Cassazione civile sez. lav. 26 maggio 2015 n. 10824): non si applica, dunque, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.
5 c.c., che riguarda soltanto i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro.
Quanto alla decorrenza di tale termine di prescrizione, la giurisprudenza ha precisato, in riferimento alla prima di specie, che “il diritto del lavoratore di CP_ ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale fondo di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali CP_ presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del fondo di garanzia”
(Cassazione civile sez. lav. 26 maggio 2015 n. 10824).
Il dies a quo per la presentazione della domanda di pagamento del TFR da parte del fondo di garanzia va dunque individuato, nel caso di imprenditore soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, nel verificarsi degli eventi previsti dall'art. 1, co. 2, 3, 4, della L. n. 297/1982 (15° giorno decorrente dal deposito del decreto che dichiara l'esecutività dello stato passivo o dalla sentenza che decide sull'opposizione a tale decreto;
15° giorno decorrente dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo;
ammissione tardiva allo stato passivo dei crediti da lavoro o deposito della sentenza che decide sulle eventuali contestazioni alla relativa domanda di ammissione tardiva) e, nel caso di imprenditore non soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, nel verificarsi dell'evento previsto dall'art. 1, co. 5,
6 della L. n. 297/1982 (comprovata infruttuosità dell'esecuzione tentata nei confronti del datore di lavoro debitore).
In riferimento alla seconda fattispecie, il legislatore ha espressamente previsto che “
5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda”
(cfr. art. 2 del D. Lgs. n. 80/1992).
Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione, la giurisprudenza ha CP_ precisato che “Il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione degli emolumenti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto del rapporto di lavoro, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 l. n. 297 del 1982, richiamato dagli art. 1 e 2 d.lg. n. 80 del 1992
(insolvenza del datore di lavoro, domanda di ammissione al passivo, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, deposito dello stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 l. fall.), con la conseguenza che, prima del verificarsi CP_ di tali presupposti, nessuna domanda può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia”
(Cassazione civile sez. lav. 24 febbraio 2006 n. 4183).
Il dies a quo per la presentazione della domanda di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione da parte del fondo di garanzia è il medesimo già illustrato in riferimento alla domanda di pagamento da parte del fondo di garanzia (nel caso di imprenditore soggetto alla disciplina di cui al R.D. n.
267/1942, cfr. art. 1, co. 2, 3, 4, della L. n. 297/1982; nel caso di imprenditore non soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, cfr. art. 1, co. 5, della L.
n. 297/1982).
Il legislatore ha inoltre previsto un termine di decadenza (annuale) per l'esercizio dell'azione giurisdizionale in riferimento al diniego opposto o al
7 silenzio serbato da in riferimento alle domande di ammissione al fondo CP_1 di garanzia gestito dallo stesso (cfr. art. 47, co. 3, del D.P.R. n. 639/1970 e s.m.i.).
L'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 e s.m.i. prevede che “(1) Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. (2) Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. (3) Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. […]
(6) Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
L'art. 7 della L. n. 533/1973 (rubricato “Formazione del silenzio-rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali”) dispone che “In materia di previdenza
e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che
l'istituto si sia pronunciato”.
L'art. 46, della L. n. 88/1989 (rubricato “Contenzioso in materia di prestazioni”) stabilisce che “
1. Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto concernenti: […].
5. Il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. 6.
Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. […]”.
8 Dal combinato disposto di tali disposizioni deriva che, in linea generale, vi sono ulteriori 300 giorni (al massimo), decorrenti dalla data di presentazione della domanda amministrativa, da computare per l'esaurimento della intera fase amministrativa (120 giorni per la formazione del silenzio rifiuto sulla domanda, 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo e ulteriori
90 giorni per la formazione del silenzio rifiuto su quest'ultimo).
A partire da tale momento inizia a decorrere il termine (annuale) di decadenza di cui all'art. 47, co. 3, del D.P.R. n. 639/1970.
La giurisprudenza ha precisato, a tale ultimo riguardo, che “non vale a prorogare i termini scaduti la decisione tardiva del ricorso come della domanda amministrativa. La "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo", individua quindi la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non può essere utilizzata al fine di determinazione del dies a quo del termine di decadenza per il successivo inizio dell'azione giudiziaria e dello spostamento in avanti di esso, ottenibile ormai nel solo limite dello sbarramento costituito della scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (cfr. Cassazione civile sez. lav., 27/06/2017, n. 15969; Cassazione civile sez. lav., 14/04/2022,
n. 12276) e che “Deve […] ritenersi che il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e
3, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, convertito nella L. n. 438 del 1992, va interpretato nel senso che il superamento dei termini complessivamente previsti per la definizione del procedimento amministrativo, in caso di assenza o di tardiva presentazione del ricorso amministrativo, determina l'inammissibilità della domanda e l'estinzione dei ratei della prestazione nel frattempo maturati, con conseguente assorbimento della previsione dei
D.L. n. 103 del 1991, art. 6, comma 1, conv. nella L. n. 166 del 1991, nella parte in cui stabilisce che "in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei" (v., da ultimo, Cass. 22 settembre 2014 n.
19876). In tale prospettiva anche la presentazione di domanda posteriore alla già maturatasi decadenza [ex art. 47, co. 2-3, del D.P.R. n. 639/1970 e s.m.i.] è priva di rilievo ai fini voluti: ed invero, la funzione della decadenza sostanziale è quella di tutelare la
9 certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici (cfr, ex plurimis, Cass.: SU, n. 12718/2009, in motivazione) e tale funzione (e, quindi, la stessa concreta utilità della predisposizione di un meccanismo decadenziale) verrebbe irrimediabilmente frustrata ove si ritenesse che la semplice riproposizione della domanda consentisse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi. Come osservato più volte dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite (sent. n. 12718 del 2009), la decadenza sostanziale di cui si discute "è di ordine pubblico" (artt. 2968 e 2969 c.c), in quanto dettata "a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici" ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (con il solo limite del giudicato). Va quindi ribadito quanto osservato da Cass. ord. n. 8926 del 2011, secondo cui, in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi del D.P.R.
n. 639 del 1970, art. 47, la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale
[…] è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione posto che l'istituto mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi” (Cassazione civile sez. VI, 12/02/2015, n.
2770).
Occorre precisare, inoltre, che la fase amministrativa può anche concludersi prima di tali 300 giorni, ad esempio laddove l'amministrazione previdenziale si pronunci espressamente sulla domanda prima del decorso dei menzionati 120 giorni per la formazione del silenzio rigetto su di essa e/o laddove l'amministrazione previdenziale si pronunci espressamente sul successivo ricorso amministrativo prima del decorso dei ricordati 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto su quest'ultimo.
Da ultimo va ricordato che l'art. 34 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i. (in materia di “Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale”) ha stabilito che “
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a
10 decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall e CP_1 dall' è sospeso di diritto [i.e. per un totale di 99 giorni].
2. Sono altresì sospesi, CP_2 per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione”.
Nel caso di specie – come già ricordato – la odierna parte ricorrente ha presentato, in data 2.12.2020, una prima domanda di accesso al fondo di garanzia gestito dalla odierna parte convenuta in riferimento al pagamento del
TFR e delle ultime tre mensilità di retribuzione afferenti al rapporto di lavoro intercorso con DO. AN. CH. S.R.L. (all. 6 al fascicolo di parte ricorrente) e, in data
7.10.2022, una nuova domanda amministrativa di accesso al fondo di garanzia in relazione al pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità di retribuzione correlate allo stesso rapporto di lavoro sopra indicato (all.ti 6, 7, 10 al fascicolo di parte ricorrente).
Tale seconda domanda ha quindi il medesimo oggetto e i medesimi fatti costitutivi della prima domanda.
Tanto posto, alla luce della sopra illustrata disciplina della materia (e, in particolare, della previsione di un termine di decadenza annuale per l'esercizio dell'azione giudiziale avverso le determinazioni assunte, espressamente o tacitamente, dall'amministrazione previdenziale), non può ritenersi ammissibile la presentazione in sede amministrativa, da parte del medesimo soggetto, di plurime domande di contenuto identico e basate sui medesimi fatti costitutivi del diritto vantato, giacché ciò costituirebbe una palese elusione del termine annuale di decadenza previsto dall'art. 47, co. 3, del DPR n. 639/1970 e s.m.i., il cui scopo è chiaramente quella di limitare ad un periodo breve (cioè annuale)
l'esposizione dell'attività dell'amministrazione previdenziale a contestazioni giudiziali e, di riflesso, quella di consentire un rapido consolidamento delle determinazioni assunte da tale amministrazione.
11 In altri termini, una volta che un soggetto ha presentato una domanda amministrativa fondata su determinati presupposti di fatto, spetta ad CP_1 pronunciarsi sulla fondatezza della domanda e, in caso di contestazioni, spetta poi al giudice – adito entro il termine di decadenza annuale decorrente dall'esaurimento della fase amministrativa – verificare la fondatezza della domanda in questione e, specularmente, la legittimità del comportamento tenuto dall'amministrazione previdenziale: non residua quindi alcuna legittimazione, in capo all'originario soggetto istante, a presentare una nuova domanda identica a quella originaria, né alcun potere di a provvedere CP_1 sulla seconda domanda ricevuta, poiché ciò comporterebbe un perenne differimento del predetto termine di decadenza e l'impossibilità di consolidamento delle determinazioni dell'amministrazione previdenziale.
La giurisprudenza di legittimità è orientata nel medesimo senso appena indicato: difatti la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R.
n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata” (Cassazione civile sez. lav., 23/08/2018, n. 21039) e che “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, l' art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall' art. 4 del d.l.
n. 384 del 1992 , conv., con modif., in l. n. 438 del 1992 ) prevede una decadenza sostanziale di ordine pubblico in quanto la sua funzione è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici;
il dies a quo è, dunque, ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda in sede amministrativa, risultando irrilevante, a tal fine, una eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti” (Cassazione civile , sez. lav. , 26/08/2020 , n.
17792).
12 La seconda domanda presentata in sede amministrativa ed avente il medesimo contenuto e i medesimi fatti costitutivi della prima deve pertanto ritenersi tamquam non esset, cioè inesistente: ne deriva che la verifica della tempestività dell'azione giudiziale che ha dato luogo al presente giudizio deve essere condotta in riferimento al momento dell'esaurimento della fase amministrativa relativa alla prima domanda presentata in sede amministrativa
(e non a quella relativa alla seconda domanda presentata in sede amministrativa, che, come detto, va considerata inesistente).
Il ricorso giurisdizionale che ha dato luogo al presente giudizio è stato depositato in data 9.02.2024, quindi ben oltre la scadenza del termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, co. 3, del D.P.R. n. 639/1970 e s.m.i., decorrente, nel caso di specie, quantomeno dal trecentesimo giorno successivo alla data di presentazione della prima domanda amministrativa (2.12.2020) – cioè dal momento in cui era certamente esaurita la fase amministrativa relativa alla prima domanda ivi presentata (28.09.2021) – e dunque verificatasi, in concreto, in data 28.09.2022.
Non trova peraltro applicazione, rispetto al caso di specie, la sospensione eccezionale dei termini decadenziali di cui all'art. 34 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., essendo la prima domanda amministrativa stata presentata dalla parte ricorrente dopo la fine del periodo interessato da tale sospensione (decorrente dal 23.02.2020 al 1.06.2020).
L'eccezione di decadenza sollevata dalla odierna parte convenuta è pertanto fondata e il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni sollevate dalle parti.
Tenuto conto delle peculiarità del caso concreto e delle condizioni soggettive della parte ricorrente – e facendo applicazione, rispetto al caso di specie, della giurisprudenza costituzionale in materia di spese di lite nel processo del lavoro (C. Cost. n. 77/2018), estensibile, ad avviso di questo giudice, anche in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie – si ritiene
13 che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- dichiara l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dall'azione;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Velletri, 6 novembre 2025.
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
14