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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 05/10/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
Nr. 677/2023 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con note da depositare nel termine dell'1 ottobre 2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado, promossa da:
) (C.F.: Parte_1 CP_1
) in persona del per la Sicilia in carica pro-tempore, con il P.IVA_1 Parte_2 patrocinio degli Avv. ti Sergio Alessi (C.F.: – e.mail: – PEC: C.F._1 Email_1
– faxserver: 06/88468542) e Giovanni Consolo (C.F.: Email_2
– e.mail: – PEC: – faxserver: C.F._2 Email_3 Email_4 06/88468562), elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura di Sede dell' sita in Caltanissetta CP_1
– Via Rosso di San Secondo n. 47; ricorrente contro
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Giovanni XXIII n. 83; resistente
Conclusioni per “Dichiarare la civile responsabilità, per l'infortunio sul lavoro occorso CP_1 in data 10.12.2011 a , di , nato a [...] il [...] Parte_3 Controparte_2 e residente a [...]; conseguentemente, riconoscere all' il diritto di ottenere dal predetto convenuto, il costo totale delle prestazioni erogate a CP_1 seguito dell'infortunio de quo, e quindi condannare lo stesso a pagare all' la somma di € CP_1 273.719,16 o quell'altra diversa che risultasse dovuta nel corso del giudizio, oltre i miglioramenti delle prestazioni che dovessero intervenire e che si fa riserva di precisare nel corso del giudizio, ed oltre gli interessi di legge dalla data di erogazione di ogni singola prestazione fino al soddisfo, e, quanto al valor capitale dalla data del suo calcolo, al soddisfo;
non si fa opposizione alla integrale compensazione delle spese di lite.”
Svolgimento del processo
1 Con ricorso depositato in data 15 giugno 2023 l' ha esposto i seguenti fatti: CP_1
-a seguito di un infortunio mortale sul lavoro subito da mentre lavorava alle Parte_3 dipendenze della ditta individuale di autotrasporti “GIARDINA Filippo”, ha erogato prestazioni assicurative per un ammontare complessivo di €. 273.719,16, come da attestato di credito del 21 gennaio 2022;
-in relazione al predetto infortunio sul lavoro, con sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 19 dicembre 2016, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta in data 17 settembre
2018, divenuta definitiva, è stata accertata la responsabilità penale di (titolare Controparte_2 della ditta individuale per cui prestava servizio “ per il delitto di cui agli artt. Parte_3
589 commi 1 e 2 c.p. perché, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale e datore di lavoro di con colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia ed Parte_3 inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in particolare, nell'avere omesso: 1) di valutare i rischi di natura elettrica cui erano esposti i lavoratori, tenendo in considerazione le condizioni specifiche dei lavori da effettuare, i rischi nell'ambiente dove si trovavano ad operare, le condizioni di esercizio dell'impianto e dell'attrezzatura elettrica, misure atte a salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi derivanti da contatti elettrici diretti ed indiretti (art.
80 comma 2 d.lgs. 81/2008); 2) di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature, quali prese di corrente e prolunghe per impianto elettrico, conformi alle specifiche norme legislative, idonee ai fini della sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere (art. 70, comma 2 d.lgs. 81/2008); 3) di provvedere affinché i lavoratori ricevessero una adeguata formazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro e sui rischi specifici cui i lavoratori erano esposti in relazione all'attività svolta, anche in relazione all'art. 73 concernente l'informazione sull'utilizzo delle attrezzature di lavoro (art. 36 comma 1 e 2 d.lgs. 81/2008).
Cagionava in tal modo il decesso di determinato da “insufficienza cardio – Parte_3 respiratoria acuta da elettrolocuzione”. In particolare il – mentre maneggiava una Pt_3 idropulitrice collegata, a mezzo di una prolunga artigianale in pessime condizioni d'uso, all'impianto elettrica non a norma dell'abitazione di ma nella disponibilità di Persona_1 [...]
(privo sia dell'impianto di terra che di una adeguata protezione automatica Persona_2 differenziale da 300mA ) – veniva attraversato allorché era impegnato nell'attività di lavaggio di un autocarro, da una scarica elettrica originatasi a causa di un corto circuito riconducibile al gocciolamento di acqua piovana sull'insieme adattatore schuko-bipasso/spina idropulitrice.
Fatto aggravato perché commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Commesso a Serradifalco il 10 dicembre 2011.
2 Notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, CP_2
non si è costituito in giudizio e per l'effetto, stante la regolarità della notificazione, è stato
[...] dichiarato contumace con ordinanza in data 15 febbraio 2024.
La causa, ritenuta matura per la decisione senza la necessità di assumere ulteriori mezzi istruttori alle prove documentali offerte, è stata rinviata all'udienza dell'1 ottobre 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e pertanto deve trovare accoglimento nei termini che saranno di seguito precisati.
Nel caso di specie, il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 897/2016 del 19 dicembre 2016, confermata in appello e divenuta definitiva, ha condannato per il delitto di Controparte_2 omicidio colposo, per aver cagionato la morte di con violazione delle norme Parte_3 per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Si è in particolare accertato che in data 10 dicembre 2011, dipendente della Parte_3 ditta di autotrasporti si trovava in C.da Marici a Serradifalco, in un'area adibita Controparte_2
a ricovero dei mezzi della ditta, intento al lavaggio di un autocarro.
Poiché l'area non era fornita di energia elettrica il collegava l'idropulitrice, per mezzo Pt_3 di un adattatore, ad una prolunga, collegata a sua volta ad una presa di ricezione multipla all'interno di un magazzino di proprietà di ma nella disponibilità di Persona_1 Persona_2
(originariamente coimputate e prosciolte in primo grado), privo sia dell'impianto di terra
[...] che di una adeguata protezione automatica differenziale da 300mA.
Quindi, a causa di un guasto occorso al predetto sistema adattatore e presa dell'idropulitrice – imputabile all'ingresso di acqua proveniente dal gocciolamento della grondaia dell'edificio - si verificava una scarica elettrica e rovinava per terra e ne seguiva il decesso a Parte_3 causa di “ arresto cardiocircolatorio secondario a verosimile fibrillazione ventricolare indotta da elettrocuzione”.
Con assoluta chiarezza nelle sentenze penali è stata accertata la sussistenza del nesso causale tra il decesso del e le numerose violazioni della normativa cautelare ascrivibili al datore di Pt_3 lavoro responsabile di avere “commissionato alla vittima la pulizia dei mezzi in Controparte_2 uso alla ditta senza che, nella realizzazione della prestazione avvenuta almeno in parte alla sua non contestata presenza, fossero rispettate le più elementari regole di sicurezza. Ciò sia nell'utilizzo dei
3 materiali e degli strumenti, sia nell'assenza di formazione (e valutazione) attinente alla prestazione specifica.” (cfr. sentenza resa dalla Corte di Appello di Caltanissetta in data 17 settembre 2018).
Pertanto è stato condannato alla pena, sospesa condizionalmente, di un anno di Controparte_2 reclusione ed altresì al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite, da liquidarsi dinnanzi al giudice civile con pagamento di una provvisionale in favore dei genitori della persona offesa, e Persona_3 Per_4
Ciò premesso, l'art. 10 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 afferma la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.
Dispone inoltre l'art. 11 del predetto T.U. che l'Istituto assicuratore è tenuto a corrispondere al lavoratore infortunato le prestazioni di legge anche nei casi in cui (a norma dell'art. 10), sia stata accertata la penale responsabilità del datore di lavoro per il fatto da cui è derivato l'infortunio, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili.
Alla luce di quanto esposto, deve quindi affermarsi la civile responsabilità del resistente in quanto la morte di è derivata causalmente dall'attività lavorativa svolta in presenza di Parte_3 plurime omissioni da parte del datore di lavoro nell'adozione delle misure di sicurezza prescritte dalla legge per evitare il danno.
Il quantum debeatur emerge dall'attestazione a firma del direttore della sede di CP_1
Caltanissetta in data 21 gennaio 2022.
In particolare, parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore dell' della CP_1 somma complessiva di € 273.719,16 (valore capitale della rendita calcolato al 20 gennaio 2022 pari a € 174.547,04; acconti e ratei di rendita corrisposti dalla data di decorrenza fino al 19 gennaio 2022 pari a €. 97.235,32; assegno funerario pari a € 1.936,80, oltre interessi legali sul valore capitale della rendita dall'erogazione sino al soddisfo, oltre le variazioni previste dall'art. 116 del T.U. 1124/65.
Quanto al regime delle spese si ravvisano motivi per la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la responsabilità civile di per l'infortunio sul lavoro avvenuto in data Controparte_2
10 dicembre 2011 in Serradifalco in pregiudizio di e per l'effetto condanna Parte_3 al pagamento in favore dell' della somma di €. 273.719,16 a titolo di Controparte_2 CP_1
4 regresso, oltre gli interessi legali su ogni singola prestazione a partire dalla data di erogazione di ogni singola prestazione;
-compensa le spese di lite.
Caltanissetta, 5 ottobre 2025
Il Giudice Alessia Sinatra
5
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con note da depositare nel termine dell'1 ottobre 2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado, promossa da:
) (C.F.: Parte_1 CP_1
) in persona del per la Sicilia in carica pro-tempore, con il P.IVA_1 Parte_2 patrocinio degli Avv. ti Sergio Alessi (C.F.: – e.mail: – PEC: C.F._1 Email_1
– faxserver: 06/88468542) e Giovanni Consolo (C.F.: Email_2
– e.mail: – PEC: – faxserver: C.F._2 Email_3 Email_4 06/88468562), elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura di Sede dell' sita in Caltanissetta CP_1
– Via Rosso di San Secondo n. 47; ricorrente contro
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Giovanni XXIII n. 83; resistente
Conclusioni per “Dichiarare la civile responsabilità, per l'infortunio sul lavoro occorso CP_1 in data 10.12.2011 a , di , nato a [...] il [...] Parte_3 Controparte_2 e residente a [...]; conseguentemente, riconoscere all' il diritto di ottenere dal predetto convenuto, il costo totale delle prestazioni erogate a CP_1 seguito dell'infortunio de quo, e quindi condannare lo stesso a pagare all' la somma di € CP_1 273.719,16 o quell'altra diversa che risultasse dovuta nel corso del giudizio, oltre i miglioramenti delle prestazioni che dovessero intervenire e che si fa riserva di precisare nel corso del giudizio, ed oltre gli interessi di legge dalla data di erogazione di ogni singola prestazione fino al soddisfo, e, quanto al valor capitale dalla data del suo calcolo, al soddisfo;
non si fa opposizione alla integrale compensazione delle spese di lite.”
Svolgimento del processo
1 Con ricorso depositato in data 15 giugno 2023 l' ha esposto i seguenti fatti: CP_1
-a seguito di un infortunio mortale sul lavoro subito da mentre lavorava alle Parte_3 dipendenze della ditta individuale di autotrasporti “GIARDINA Filippo”, ha erogato prestazioni assicurative per un ammontare complessivo di €. 273.719,16, come da attestato di credito del 21 gennaio 2022;
-in relazione al predetto infortunio sul lavoro, con sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 19 dicembre 2016, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta in data 17 settembre
2018, divenuta definitiva, è stata accertata la responsabilità penale di (titolare Controparte_2 della ditta individuale per cui prestava servizio “ per il delitto di cui agli artt. Parte_3
589 commi 1 e 2 c.p. perché, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale e datore di lavoro di con colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia ed Parte_3 inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in particolare, nell'avere omesso: 1) di valutare i rischi di natura elettrica cui erano esposti i lavoratori, tenendo in considerazione le condizioni specifiche dei lavori da effettuare, i rischi nell'ambiente dove si trovavano ad operare, le condizioni di esercizio dell'impianto e dell'attrezzatura elettrica, misure atte a salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi derivanti da contatti elettrici diretti ed indiretti (art.
80 comma 2 d.lgs. 81/2008); 2) di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature, quali prese di corrente e prolunghe per impianto elettrico, conformi alle specifiche norme legislative, idonee ai fini della sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere (art. 70, comma 2 d.lgs. 81/2008); 3) di provvedere affinché i lavoratori ricevessero una adeguata formazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro e sui rischi specifici cui i lavoratori erano esposti in relazione all'attività svolta, anche in relazione all'art. 73 concernente l'informazione sull'utilizzo delle attrezzature di lavoro (art. 36 comma 1 e 2 d.lgs. 81/2008).
Cagionava in tal modo il decesso di determinato da “insufficienza cardio – Parte_3 respiratoria acuta da elettrolocuzione”. In particolare il – mentre maneggiava una Pt_3 idropulitrice collegata, a mezzo di una prolunga artigianale in pessime condizioni d'uso, all'impianto elettrica non a norma dell'abitazione di ma nella disponibilità di Persona_1 [...]
(privo sia dell'impianto di terra che di una adeguata protezione automatica Persona_2 differenziale da 300mA ) – veniva attraversato allorché era impegnato nell'attività di lavaggio di un autocarro, da una scarica elettrica originatasi a causa di un corto circuito riconducibile al gocciolamento di acqua piovana sull'insieme adattatore schuko-bipasso/spina idropulitrice.
Fatto aggravato perché commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Commesso a Serradifalco il 10 dicembre 2011.
2 Notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, CP_2
non si è costituito in giudizio e per l'effetto, stante la regolarità della notificazione, è stato
[...] dichiarato contumace con ordinanza in data 15 febbraio 2024.
La causa, ritenuta matura per la decisione senza la necessità di assumere ulteriori mezzi istruttori alle prove documentali offerte, è stata rinviata all'udienza dell'1 ottobre 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e pertanto deve trovare accoglimento nei termini che saranno di seguito precisati.
Nel caso di specie, il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 897/2016 del 19 dicembre 2016, confermata in appello e divenuta definitiva, ha condannato per il delitto di Controparte_2 omicidio colposo, per aver cagionato la morte di con violazione delle norme Parte_3 per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Si è in particolare accertato che in data 10 dicembre 2011, dipendente della Parte_3 ditta di autotrasporti si trovava in C.da Marici a Serradifalco, in un'area adibita Controparte_2
a ricovero dei mezzi della ditta, intento al lavaggio di un autocarro.
Poiché l'area non era fornita di energia elettrica il collegava l'idropulitrice, per mezzo Pt_3 di un adattatore, ad una prolunga, collegata a sua volta ad una presa di ricezione multipla all'interno di un magazzino di proprietà di ma nella disponibilità di Persona_1 Persona_2
(originariamente coimputate e prosciolte in primo grado), privo sia dell'impianto di terra
[...] che di una adeguata protezione automatica differenziale da 300mA.
Quindi, a causa di un guasto occorso al predetto sistema adattatore e presa dell'idropulitrice – imputabile all'ingresso di acqua proveniente dal gocciolamento della grondaia dell'edificio - si verificava una scarica elettrica e rovinava per terra e ne seguiva il decesso a Parte_3 causa di “ arresto cardiocircolatorio secondario a verosimile fibrillazione ventricolare indotta da elettrocuzione”.
Con assoluta chiarezza nelle sentenze penali è stata accertata la sussistenza del nesso causale tra il decesso del e le numerose violazioni della normativa cautelare ascrivibili al datore di Pt_3 lavoro responsabile di avere “commissionato alla vittima la pulizia dei mezzi in Controparte_2 uso alla ditta senza che, nella realizzazione della prestazione avvenuta almeno in parte alla sua non contestata presenza, fossero rispettate le più elementari regole di sicurezza. Ciò sia nell'utilizzo dei
3 materiali e degli strumenti, sia nell'assenza di formazione (e valutazione) attinente alla prestazione specifica.” (cfr. sentenza resa dalla Corte di Appello di Caltanissetta in data 17 settembre 2018).
Pertanto è stato condannato alla pena, sospesa condizionalmente, di un anno di Controparte_2 reclusione ed altresì al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite, da liquidarsi dinnanzi al giudice civile con pagamento di una provvisionale in favore dei genitori della persona offesa, e Persona_3 Per_4
Ciò premesso, l'art. 10 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 afferma la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.
Dispone inoltre l'art. 11 del predetto T.U. che l'Istituto assicuratore è tenuto a corrispondere al lavoratore infortunato le prestazioni di legge anche nei casi in cui (a norma dell'art. 10), sia stata accertata la penale responsabilità del datore di lavoro per il fatto da cui è derivato l'infortunio, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili.
Alla luce di quanto esposto, deve quindi affermarsi la civile responsabilità del resistente in quanto la morte di è derivata causalmente dall'attività lavorativa svolta in presenza di Parte_3 plurime omissioni da parte del datore di lavoro nell'adozione delle misure di sicurezza prescritte dalla legge per evitare il danno.
Il quantum debeatur emerge dall'attestazione a firma del direttore della sede di CP_1
Caltanissetta in data 21 gennaio 2022.
In particolare, parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore dell' della CP_1 somma complessiva di € 273.719,16 (valore capitale della rendita calcolato al 20 gennaio 2022 pari a € 174.547,04; acconti e ratei di rendita corrisposti dalla data di decorrenza fino al 19 gennaio 2022 pari a €. 97.235,32; assegno funerario pari a € 1.936,80, oltre interessi legali sul valore capitale della rendita dall'erogazione sino al soddisfo, oltre le variazioni previste dall'art. 116 del T.U. 1124/65.
Quanto al regime delle spese si ravvisano motivi per la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la responsabilità civile di per l'infortunio sul lavoro avvenuto in data Controparte_2
10 dicembre 2011 in Serradifalco in pregiudizio di e per l'effetto condanna Parte_3 al pagamento in favore dell' della somma di €. 273.719,16 a titolo di Controparte_2 CP_1
4 regresso, oltre gli interessi legali su ogni singola prestazione a partire dalla data di erogazione di ogni singola prestazione;
-compensa le spese di lite.
Caltanissetta, 5 ottobre 2025
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