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Decreto 13 giugno 2025
Decreto 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6096 -1/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice relatore,
letti ed esaminati gli atti del procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 6096 -1/2025 ;
letto il ricorso proposto da , nato in [...] il Parte_1
22/03/1995 , ; C.F._1
rilevato che non sono state depositate note difensive;
rilevato che la Commissione Territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente;
rilevato che, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, “la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato”; evidenziato che la domanda proposta in sede amministrativa è stata decisa “in applicazione della procedura ordinaria” (cfr. motivazione del provvedimento impugnato); considerato, peraltro, che dai documenti allegati al ricorso si evince che non sono stati rispettati i termini della procedura c.d. accelerata di cui all'art. 28-bis d.lgs. n. 25/2008, atteso che l'audizione è stata espletata il 4.3.2025 e la decisione in questa sede impugnata è stata adottata il 13.3.2025; osservato che il mancato rispetto dei termini della procedura accelerata determina la “riespansione” dell'effetto sospensivo automatico, prodotto ex art. 35 bis, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008, dalla presentazione del ricorso;
preso atto del principio di diritto affermato da Cass. Sezioni Unite n. 11399/2024, secondo cui “In caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica
1 del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale”; evidenziato, nello specifico, che “al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità). Qualora la procedura non venga osservata
(anche se originariamente adottata) e dunque la ragione da valutare non sia così “manifesta”, occorrendo accertamenti o comunque tempi di maggior durata, il procedimento assumerà la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della
Commissione territoriale (in termini Cass. n. 6745/2021; Cass. n. 30515/2023)”;
P.Q.M.
- DICHIARA il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva, stante la sospensione automatica ex lege del provvedimento impugnato;
- INVITA parte ricorrente a produrre documentazione idonea a comprovare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa e l'effettivo percepimento di retribuzione atta a consentirgli di sostentarsi autonomamente in Italia;
- DISPONE che la Cancelleria notifichi immediatamente il presente decreto, unitamente al ricorso introduttivo, a mezzo fax/posta certificata, al presso la Commissione Controparte_1
Territoriale nonché al Pubblico Ministero;
- INVITA il Pubblico Ministero a far pervenire (anche in previsione del parere finale), entro venti giorni dalla suddetta comunicazione, informazioni circa l'esistenza di motivi ostativi al riconoscimento dello stato di rifugiato in base agli artt. 10, 12 e 16 del d.lgs. n. 251/2007, allegando altresì certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti.
- INVITA la Commissione territoriale a produrre, nel medesimo termine di venti giorni dalla comunicazione della cancelleria, copia della documentazione relativa al procedimento svoltosi avanti alla Commissione medesima ai sensi dell'art. 35-bis, co. 8, d.lgs. n. 25/2008 (come il modello C3 ed
2 eventuale documentazione depositata dal ricorrente), comprese precise e aggiornate informazioni sul
Paese d'origine del richiedente, nonché informazioni relative all'identificazione del ricorrente;
- Fissa l'udienza del 3.11.2026, ore di rito, dinanzi al G.I., dott. Tarantino, per la trattazione del merito della controversia e per la decisione.
Si comunichi.
Così deciso in Bari il 13/06/2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice relatore,
letti ed esaminati gli atti del procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 6096 -1/2025 ;
letto il ricorso proposto da , nato in [...] il Parte_1
22/03/1995 , ; C.F._1
rilevato che non sono state depositate note difensive;
rilevato che la Commissione Territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente;
rilevato che, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, “la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato”; evidenziato che la domanda proposta in sede amministrativa è stata decisa “in applicazione della procedura ordinaria” (cfr. motivazione del provvedimento impugnato); considerato, peraltro, che dai documenti allegati al ricorso si evince che non sono stati rispettati i termini della procedura c.d. accelerata di cui all'art. 28-bis d.lgs. n. 25/2008, atteso che l'audizione è stata espletata il 4.3.2025 e la decisione in questa sede impugnata è stata adottata il 13.3.2025; osservato che il mancato rispetto dei termini della procedura accelerata determina la “riespansione” dell'effetto sospensivo automatico, prodotto ex art. 35 bis, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008, dalla presentazione del ricorso;
preso atto del principio di diritto affermato da Cass. Sezioni Unite n. 11399/2024, secondo cui “In caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica
1 del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale”; evidenziato, nello specifico, che “al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità). Qualora la procedura non venga osservata
(anche se originariamente adottata) e dunque la ragione da valutare non sia così “manifesta”, occorrendo accertamenti o comunque tempi di maggior durata, il procedimento assumerà la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della
Commissione territoriale (in termini Cass. n. 6745/2021; Cass. n. 30515/2023)”;
P.Q.M.
- DICHIARA il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva, stante la sospensione automatica ex lege del provvedimento impugnato;
- INVITA parte ricorrente a produrre documentazione idonea a comprovare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa e l'effettivo percepimento di retribuzione atta a consentirgli di sostentarsi autonomamente in Italia;
- DISPONE che la Cancelleria notifichi immediatamente il presente decreto, unitamente al ricorso introduttivo, a mezzo fax/posta certificata, al presso la Commissione Controparte_1
Territoriale nonché al Pubblico Ministero;
- INVITA il Pubblico Ministero a far pervenire (anche in previsione del parere finale), entro venti giorni dalla suddetta comunicazione, informazioni circa l'esistenza di motivi ostativi al riconoscimento dello stato di rifugiato in base agli artt. 10, 12 e 16 del d.lgs. n. 251/2007, allegando altresì certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti.
- INVITA la Commissione territoriale a produrre, nel medesimo termine di venti giorni dalla comunicazione della cancelleria, copia della documentazione relativa al procedimento svoltosi avanti alla Commissione medesima ai sensi dell'art. 35-bis, co. 8, d.lgs. n. 25/2008 (come il modello C3 ed
2 eventuale documentazione depositata dal ricorrente), comprese precise e aggiornate informazioni sul
Paese d'origine del richiedente, nonché informazioni relative all'identificazione del ricorrente;
- Fissa l'udienza del 3.11.2026, ore di rito, dinanzi al G.I., dott. Tarantino, per la trattazione del merito della controversia e per la decisione.
Si comunichi.
Così deciso in Bari il 13/06/2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
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