Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/04/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 187/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 187/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 20 gennaio 2025 da
(c.f. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Anna Varner
e
EL OU ER (c.f. ) C.F._2 con l'Avv. Gloria Valentini
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti e El AO KA hanno Parte_1
esposto di aver contratto matrimonio a ES (Marocco) in data 29 agosto 2012 e
1
agosto 2011) e (il 10 giugno 2016). Per_3
I ricorrenti hanno allegato che il sig. El AO svolge la professione di operaio mentre la sig.ra è in cerca di occupazione. Parte_1
I coniugi hanno dedotto che la casa coniugale sita a Trento in via del Loghet n. 53 è condotta in locazione con contratto intestato al sig. El AO.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni:
“1. Separazione.
I coniugi sono autorizzati a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Assegnazione casa coniugale.
La casa coniugale sita in Trento Via del Loghet 53, condotta in locazione dal sig.
El AO, rimane al medesimo assegnata, con tutti gli arredi e corredi.
Lo stesso continuerà a farsi carico in via esclusiva del pagamento del canone di locazione, degli oneri condominiali e delle utenze domestiche, già al medesimo intestate.
La sig.ra , in accordo con il marito, è uscita già da tempo dalla casa Parte_1
coniugale ed è attualmente ospite presso la Fondazione Caritas Diocesana in un alloggio semi -protetto in Trento Via San Martino.
3. Affidamento dei figli minori.
Considerati i problemi di salute - sia fisici che psichiatrici - della madre, seguita da diversi anni dal Centro di Salute Mentale di Trento, certificata civilmente invalida nella misura del 100% (si allega certificato APSS di Trento – doc. 3) e dunque in ragione dell'oggettiva impossibilità della stessa di prendersi cura nella quotidianità dei tre figli minori, entrambi i genitori concordano nel ritenere utile e necessario -
2 nell'interesse primario della prole - un affido dei minori con competenze genitoriali concentrate in via esclusiva in capo al padre, il quale si è sempre occupato in via prevalente della cura e gestione dei figli, assumendo in prima persona ogni scelta relativa ai loro bisogni e necessità soprattutto di ordine pratico e/o organizzativo.
Il padre eserciterà quindi, in via super esclusiva, la responsabilità genitoriale anche con riguardo alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli stessi.
Quest'ultimo si impegna sin d'ora ad informare tempestivamente la madre in merito ad ogni scelta significativa riguardante i figli minori, nonché a favorire - come di fatto già avviene - un rapporto equilibrato e continuativo tra questi e la madre, la quale potrà far visita agli stessi ogniqualvolta lo vorrà, tenuto conto dei loro impegni scolastici ed extrascolastici.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, impegnandosi inoltre a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
4. Mantenimento dei minori.
I coniugi dichiarano di essere entrambi dotati di reddito proprio e pertanto indipendenti economicamente l'uno dall'altro.
I ricorrenti concordano che, fino a quando la madre non avrà rinvenuto un'occupazione lavorativa che le consentirà di contribuire al mantenimento dei figli, il padre provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario dei minori.
5. Assegni familiari e deducibilità fiscale.
Ogni eventuale provvidenza pubblica per il nucleo familiare sarà percepita e trattenuta interamente dal padre.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata esclusivamente dal padre.
3 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative ai minori andrà a beneficio esclusivo del padre.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione della parti avanti al Tribunale di Trento, si chiede che la causa venga rimessa a ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti avanti al Tribunale di Trento, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al PM per acquisirne il parere, si chiede sin d'ora di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni dell'omologa di separazione”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c.; visto l'art. 473bis.49 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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