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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2640 /2024 R.G.V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
PERRUCCI MARIKA, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. PICCIONE Parte_2
SARA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 03/09/2024, Parte_1
e , premesso di aver contratto
[...] Parte_2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
matrimonio in Manduria (Ta) in data 11/08/2017, che dalla loro unione era nata la figlia nata a [...] il [...], e che in data Persona_1
11.01.2024 era stata omologata la loro separazione personale, adivano questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 29.11.2024.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza dell'11.12.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso e nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente nei termini assegnati.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con la sentenza emessa l'08.01.2024 e pubblicata l'11.01.2024.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali e i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare dell'11.12.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 03/09/2024 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 11/08/2017 in
Manduria (TA) da , nato a [...] Parte_1
(GERMANIA) il 22/07/1979, e , nata a Parte_2
MESAGNE (BR) il 22/08/1985, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Manduria (TA) dell'anno 2017, parte 1, numero 19;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e i rapporti relativi alla prole, siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Manduria per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24/01/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2640 /2024 R.G.V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
PERRUCCI MARIKA, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. PICCIONE Parte_2
SARA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 03/09/2024, Parte_1
e , premesso di aver contratto
[...] Parte_2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
matrimonio in Manduria (Ta) in data 11/08/2017, che dalla loro unione era nata la figlia nata a [...] il [...], e che in data Persona_1
11.01.2024 era stata omologata la loro separazione personale, adivano questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 29.11.2024.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza dell'11.12.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso e nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente nei termini assegnati.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con la sentenza emessa l'08.01.2024 e pubblicata l'11.01.2024.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali e i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare dell'11.12.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 03/09/2024 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 11/08/2017 in
Manduria (TA) da , nato a [...] Parte_1
(GERMANIA) il 22/07/1979, e , nata a Parte_2
MESAGNE (BR) il 22/08/1985, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Manduria (TA) dell'anno 2017, parte 1, numero 19;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e i rapporti relativi alla prole, siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Manduria per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24/01/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3