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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 05/12/2024, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2815/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
CASAGRANDE DORIANA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP C.F._2
CASAGRANDE DORIANA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Gorgo al
Monticano (TV), in data 15/07/2006, in regime patrimoniale di comunione dei beni;
con la seguente figlia: , nata a [...] il Persona_1
09/10/2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) Dichiararsi la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 CP
Pordenone il 17.07.1981, con obbligo di reciproco rispetto.
2) Affidarsi la minore in via condivisa ai genitori, con Persona_1
collocamento prevalente e residenza presso la madre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo vorrà, in accordo con la sig.ra e sentita la figlia stessa, tenendo conto degli Pt_1
impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultima.
In ogni caso il padre avrà con sè a fine settimana alternati, dal sabato ER
dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola,
nonché per metà delle vacanze natalizie e pasquali e per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive.
Il sig. si impegna a tenere con sé la figlia secondo il calendario CP
delineato anche successivamente al raggiungimento della maggiore età da parte della stessa, tenuto conto delle determinazioni della stessa.
Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro con congruo anticipo eventuali impedimenti a tenere con sè la figlia nel weekend o nei periodi di vacanze di competenza, di modo da concordare l'eventuale modifica al calendario.
Al fuori dei suddetti periodi i genitori potranno concordare tra loro, con congruo, reciproco preavviso, deroghe al suddetto calendario.
Il sig. si impegna, nell'ipotesi di cambio di abitazione, a reperirne una CP
idonea a tenere con sè, durante i weekend di sua competenza, anche l'animale domestico, il cane il cui acquisto venne effettuato in funzione della Per_2
figlia. Nelle more egli si impegna a tenere in caso di necessità segnalata Per_2
dalla sig.ra , in particolare durante i periodi di ferie della stessa o di Pt_1
2 impedimenti personali durante i weekend.
I genitori, in conformità all'art. 337 ter c.c., assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.
3) Il sig. a decorrere dal mese di deposito del presente ricorso, CP
concorrerà al mantenimento della minore corrispondendo alla sig.ra ER
, entro il giorno 10 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario, un Pt_1
assegno mensile dell'importo di € 400,00. Somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Egli, inoltre, provvederà a corrispondere direttamente a , per le sue ER
spese personali, la somma di € 100,00 mensili.
Spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal “Protocollo d'intesa fra Magistrati ed Avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio” applicato presso il Tribunale di Pordenone, anche con riferimento alle spese (cibo/veterinario) dell'animale domestico, a carico dei genitori al 50%
4) Assegno unico alla sig.ra per l'intero. Pt_1
5) La casa di residenza familiare viene assegnata alla sig.ra , che la Pt_1
abiterà con la figlia.
6) Quale elemento funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e dei rapporti economici tra i coniugi, il sig. trasferisce alla sig.ra CP [...]
, che dichiara di accettare, la quota di 1/2 di proprietà dell'immobile Pt_1
già di residenza familiare secondo le seguenti disposizioni: […].
7) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto,
ciascuno di essi provvederà al proprio sostentamento.
3 8) Le spese per il compenso professionale relativo al presente procedimento restano interamente compensate tra le parti”; come da verbale d'udienza e cioè “I difensori dichiarano che la figlia dei coniugi, , è divenuta ER
maggiorenne e continua a dimorare presso la madre;
dichiarano, pertanto, che al punto 2 delle condizioni della separazione, di cui al ricorso, deve ritenersi superato l'accordo sull'affido condiviso, fermo il resto.
L'Avv. Casagrande dichiara che la signora ha versato la somma di euro Pt_1
10.000,00, a mezzo bonifico bancario.
L'Avv. Gerardo ne dà conferma, anche a titolo di quietanza.
Le parti dichiarano di confermare la domanda e le condizioni di cui al ricorso”
e come da foglio allegato al verbale di udienza, contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi, della proprietà
esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/06/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
4 c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U., Sentenza n.
21761 del 29/07/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
, che hanno contratto matrimonio in Gorgo al Monticano (TV), in data
[...]
15/07/2006.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GORGO AL
MONTICANO (TV) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto n. 3, parte I, Ufficio 1) e agli ulteriori incombenti di Legge.
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Compensa tra le parti le spese di procedura.
5 Così deciso in Pordenone, in data 05/12/2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2815/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
CASAGRANDE DORIANA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP C.F._2
CASAGRANDE DORIANA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Gorgo al
Monticano (TV), in data 15/07/2006, in regime patrimoniale di comunione dei beni;
con la seguente figlia: , nata a [...] il Persona_1
09/10/2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) Dichiararsi la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 CP
Pordenone il 17.07.1981, con obbligo di reciproco rispetto.
2) Affidarsi la minore in via condivisa ai genitori, con Persona_1
collocamento prevalente e residenza presso la madre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo vorrà, in accordo con la sig.ra e sentita la figlia stessa, tenendo conto degli Pt_1
impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultima.
In ogni caso il padre avrà con sè a fine settimana alternati, dal sabato ER
dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola,
nonché per metà delle vacanze natalizie e pasquali e per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive.
Il sig. si impegna a tenere con sé la figlia secondo il calendario CP
delineato anche successivamente al raggiungimento della maggiore età da parte della stessa, tenuto conto delle determinazioni della stessa.
Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro con congruo anticipo eventuali impedimenti a tenere con sè la figlia nel weekend o nei periodi di vacanze di competenza, di modo da concordare l'eventuale modifica al calendario.
Al fuori dei suddetti periodi i genitori potranno concordare tra loro, con congruo, reciproco preavviso, deroghe al suddetto calendario.
Il sig. si impegna, nell'ipotesi di cambio di abitazione, a reperirne una CP
idonea a tenere con sè, durante i weekend di sua competenza, anche l'animale domestico, il cane il cui acquisto venne effettuato in funzione della Per_2
figlia. Nelle more egli si impegna a tenere in caso di necessità segnalata Per_2
dalla sig.ra , in particolare durante i periodi di ferie della stessa o di Pt_1
2 impedimenti personali durante i weekend.
I genitori, in conformità all'art. 337 ter c.c., assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.
3) Il sig. a decorrere dal mese di deposito del presente ricorso, CP
concorrerà al mantenimento della minore corrispondendo alla sig.ra ER
, entro il giorno 10 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario, un Pt_1
assegno mensile dell'importo di € 400,00. Somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Egli, inoltre, provvederà a corrispondere direttamente a , per le sue ER
spese personali, la somma di € 100,00 mensili.
Spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal “Protocollo d'intesa fra Magistrati ed Avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio” applicato presso il Tribunale di Pordenone, anche con riferimento alle spese (cibo/veterinario) dell'animale domestico, a carico dei genitori al 50%
4) Assegno unico alla sig.ra per l'intero. Pt_1
5) La casa di residenza familiare viene assegnata alla sig.ra , che la Pt_1
abiterà con la figlia.
6) Quale elemento funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e dei rapporti economici tra i coniugi, il sig. trasferisce alla sig.ra CP [...]
, che dichiara di accettare, la quota di 1/2 di proprietà dell'immobile Pt_1
già di residenza familiare secondo le seguenti disposizioni: […].
7) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto,
ciascuno di essi provvederà al proprio sostentamento.
3 8) Le spese per il compenso professionale relativo al presente procedimento restano interamente compensate tra le parti”; come da verbale d'udienza e cioè “I difensori dichiarano che la figlia dei coniugi, , è divenuta ER
maggiorenne e continua a dimorare presso la madre;
dichiarano, pertanto, che al punto 2 delle condizioni della separazione, di cui al ricorso, deve ritenersi superato l'accordo sull'affido condiviso, fermo il resto.
L'Avv. Casagrande dichiara che la signora ha versato la somma di euro Pt_1
10.000,00, a mezzo bonifico bancario.
L'Avv. Gerardo ne dà conferma, anche a titolo di quietanza.
Le parti dichiarano di confermare la domanda e le condizioni di cui al ricorso”
e come da foglio allegato al verbale di udienza, contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi, della proprietà
esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/06/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
4 c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U., Sentenza n.
21761 del 29/07/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
, che hanno contratto matrimonio in Gorgo al Monticano (TV), in data
[...]
15/07/2006.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GORGO AL
MONTICANO (TV) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto n. 3, parte I, Ufficio 1) e agli ulteriori incombenti di Legge.
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Compensa tra le parti le spese di procedura.
5 Così deciso in Pordenone, in data 05/12/2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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