TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 26/11/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile
in persona del Giudice dott. Francesco Saverio Moscato ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 9.9.2022 al R.G. n. 2706/2022, vertente t r a
(C.F. ), in persona dei suoi Parte_1 P.IVA_1
amministratori, Sig.ri (C.F. ) e Parte_2 C.F._1 Parte_3
[... (C.F. , legali rappresentanti e soci dell'Amministrazione Stabili “ C.F._2
(P.IVA ), con proc. e dom. l'avv. Francesco Oliva;
Controparte_1 P.IVA_2
ATTORE (Opponente)
e
P.IVA , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
“pro tempore”, sig. , con sede in Cittadella (PD), Via Delle Pezze n. Controparte_3
42/3, con proc. e dom. l'avv. Eliana Dalla Costa.
CONVENUTA (Opposta)
1 Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 379/2022 dd. 15.6.2022 del Tribunale di
TE (sub r.g. 1592/2022), notificato in data 22.6.2022; appalto d'opera; saldo corrispettivo;
eccezione di inadempimento.
CONCLUSIONI
Per il : Parte_4
«IN VIA PRINCIPALE,
- revocare, annullare o dichiarare comunque nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di TE n. 379/2022 dd. 15.06.2022 e/o, comunque, respingere le richieste ivi contenute perché inammissibili e comunque infondate, tanto in fatto quanto in diritto;
- dato atto del pagamento effettuato dal opponente in data 14.12.2022 per Parte_1
l'importo, non oggetto dell'opposizione, di Euro 26.841,10. - rigettare, per i motivi esposti in atti, ogni ulteriore pretesa di , tanto per l'importo residuo richiesto di Euro CP_2
13.019,31.- quanto per gli interessi sull'intero importo ingiunto e su tale importo residuo, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di causa»
Per : Controparte_4
«in via principale: rigettare le domande ed eccezioni attoree tutte per le ragioni indicate negli atti difensivi e nei verbali d'udienza e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma capitale residua di €.13.019,31, oltre interessi legali dal dovuto al 13.12.22 sull'intera somma ingiunta, e dal 14.12.22 al saldo effettivo sul residuo, e comunque condannare il , sito in Controparte_5
2 TE, , in persona del suo amministratore Parte_1 Parte_4
"pro tempore" Sig. (Il , con Studio in 34122 TE, Via Parte_2 Controparte_1
Santa Caterina da Siena n. 3, al pagamento, a favore della Controparte_6
in persona del suo legale rappresentante “pro tempore” con sede in Cittadella (PD), Via Delle
Pezze n. 42/3, della somma capitale residua di €.13.019,31, oltre interessi legali dal dovuto al 13.12.22 sull'intera somma ingiunta, e dal 14.12.22 al saldo effettivo sul residuo, o della somma diversa che risulterà in corso di causa o che parrà di giustizia;
in via istruttoria: come in atti.
Con vittoria di compensi e spese rapportati al valore ingiunto, per la fase monitoria e quella di opposizione»
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 5.6.2019 il (d'ora Parte_4
innanzi “il ”), in qualità di committente, e (d'ora Parte_4 Controparte_4
innanzi “ ”), in qualità di appaltatrice, sottoscrivevano un regolamento negoziale CP_4
(d'ora innanzi “Contratto di appalto”), avente a oggetto interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dello stabile condominiale, come da progetto redatto dall'ing.
arch. e dal geom. Persona_1 Controparte_7
1.1. I lavori dovevano iniziare entro quindici giorni dall'ottenimento delle autorizzazioni e dall'allacciamento delle utenze elettriche (art. 5, co. 1 Contratto di appalto) e concludersi entro cinque mesi dalla data di inizio, prorogabili di ulteriori trenta giorni ove i lavori interessassero il periodo delle festività natalizie o estive. Nel computo del termine erano
3 inclusi i giorni necessari per l'allestimento del cantiere, mentre ne erano escluse «le giornate di maltempo, temperature inadeguate e vento forte» (art. 19, co. 1 Contratto di appalto).
1.1.1. Il regolamento negoziale contemplava una penale ex art. 1382 c.c., pari allo 0,3%
dell'importo complessivo dei lavori per ciascuna settimana di ritardo nell'adempimento, fino a un tetto massimo del 5%, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore effettivamente subito dal committente (art. 19, co. 3 Contratto di appalto).
1.2. L'importo indicativo del contratto di appalto, derivante dal computo metrico ed elenco delle opere redatto dall'ing. arch. e dal geom. in base Persona_1 Controparte_7
all'offerta dell'appaltatrice, veniva stabilito a corpo in complessivi € 175.376,80 (oltre all'
IVA al 10%): fatta eccezione per le varianti in corso d'opera ordinate dalla committenza, il prezzo non avrebbe potuto subire alcuna variazione in aumento (art. 3, co. 1, 2 e 4 Contratto
di appalto).
1.2.1. La liquidazione delle lavorazioni oggetto di prezzo a misura, vale a dire le varianti in corso d'opera ordinate dalla committenza, doveva avvenire sulla base delle misure effettive,
da rilevarsi in contraddittorio, avendo le quantità indicate nel computo metrico valore meramente indicativo (art. 25, co. 2 Contratto di appalto).
1.2.2. Le spese di cantiere, trasporto, custodia e messa in sicurezza delle opere fino al collaudo erano a carico di 3 (art. 11 Contratto di appalto). CP_4
1.2.3. I pagamenti dovevano essere corrisposti in maniera scaglionata, mediante acconti progressivi correlati allo stato di avanzamento dei lavori (SAL).
1.2.4. Lo svincolo della rata di saldo finale, corrispondente al 10% dell'importo complessivo e trattenuta a titolo di garanzia (art. 25, co. 1 Contratto di appalto), era subordinato alla
4 sussistenza di un duplice presupposto fattuale: da un lato, l'esecuzione – da parte del
Direttore dei lavori, ing. arch. ovvero di altro professionista nominato dalla Persona_1
committenza (art. 4, co. 5 e 26, co. 1 Contratto di appalto) – del collaudo delle opere eseguite
(art. 26, co. 1 e 2 Contratto di appalto); dall'altro, il rilascio di una garanzia decennale circa la «perfetta esecuzione lavori eseguiti», da darsi, per le sole pitture, anche tramite la stipula di un'apposita polizza assicurativa (artt. 26, co. 2 e 27, co. 1 Contratto di appalto).
1.2.5. Secondo le previsioni di cui al regolamento negoziale, l'appaltatrice, a opere ultimate,
doveva informare il Direttore dei lavori e il committente, affinché redigessero il “certificato di ultimazione”, a far tempo dal quale sarebbe decorso il termine di sessanta giorni previsto per il collaudo (artt. 5 e 26 Contratto di appalto).
2. Il cantiere veniva consegnato in data 26.6.2019 – come si evince dal processo verbale sottoscritto dal geom. e dal Direttore dei lavori, ing. I lavori iniziavano a CP_7 Per_1
luglio 2019.
3. Durante l'esecuzione dell'appalto, il committente versava regolarmente gli Parte_4
acconti correlati ai SAL, come da pattuizioni contrattuali, pagando il 90% del corrispettivo complessivamente previsto per l'opera, per un importo pari a € 157.800,00, più IVA.
4. Terminati i lavori in data 13.3.2020, , il 16.3.2020 trasmetteva al CP_4
Condominio la contabilità finale delle opere eseguite, per l'importo complessivo di €
193.850,21. Dopo aver infruttuosamente sollecitato il pagamento della rata di saldo finale con le comunicazioni dd. 10.6.2020, 8.9.2020 e 29.9.2020, la società appaltatrice emetteva la fattura n. 398 dd. 12.11.2020, per la somma di € 39.860,41 (€ 36.050,21, oltre a IVA).
5 5. La “relazione e certificato di collaudo” dd. 25.1.2021 – predisposta dall'ing. Per_2
collaudatore, e contestata dalla società opposta – quantificava l'importo dei lavori
[...]
eseguiti da nei limiti dell'importo di € 170.302,05, confermando la pressoché CP_4
totalità delle voci di cui al capitolato di appalto (fatta eccezione per quelle relative ai ponteggi e agli interventi sostitutivi sulle grondaie e i pluviali) e allocando a carico delle committenza le anticipazioni dell'impresa per conto del Condominio (€ 3.146,72), le lavorazioni extracontrattuali (€ 5.454,00) e i lavori di risistemazione e parziale rinnovo dell'impianto televisivo centralizzato (€ 5.403,00). Il collaudatore, dedotta dal quantum complessivo la penale di € 2.104,52 per ritardata consegna dei lavori, ricalcolava così
l'importo finale in € 182.201,87, oltre a IVA.
6. In data 22.6.2022 notificava al il d.i. n. 379/2022, emesso CP_4 Parte_4
dal Tribunale di TE il 15.6.2022 e avente a oggetto il pagamento della somma di €
39.860,41, oltre agli interessi moratori di legge con decorrenza dal giorno di scadenza indicato nella fattura fino al saldo.
7. Il , con atto di citazione dd. 1.9.2022, ha proposto opposizione al d.i. n. Parte_4
379/2022, istando per il rigetto integrale delle pretese di 3. CP_4
7.1. Secondo l'opponente, l'importo di cui alla fattura n. 398/2020 non sarebbe esigibile,
essendo lo svincolo della rata di saldo subordinato a due condizioni asseritamente assenti al momento della sua emissione, vale a dire il collaudo dei lavori eseguiti e il rilascio della polizza assicurativa decennale.
7.2. In aggiunta, la pretesa di sarebbe infondata sia con riferimento alla CP_4
somma capitale di € 13.018,36, eccedente la quantificazione effettuata dall'ing. nella Per_2
6 relazione e certificato di collaudo dd. 25.1.2021, sia con riguardo all'applicazione degli interessi moratori.
8. si è regolarmente costituita in giudizio con la comparsa di costituzione CP_4
e risposta dd. 21.11.2022, chiedendo il rigetto delle domande ed eccezioni attoree e la conferma del decreto ingiuntivo.
8.1. Secondo l'appaltatrice opposta, l'opera e la contabilità finale sono da considerarsi implicitamente accettate dal , non avendo quest'ultimo rispettato il termine di Parte_4
sessanta giorni dalla fine dei lavori per procedere al collaudo.
8.2. Inoltre, la quantificazione effettuata dal collaudatore sarebbe del tutto inconferente: in primo luogo perché le voci di cui al capitolato di appalto sono misurate a corpo, eccezion fatta per quelle relative alle varianti ordinate dal in corso Parte_4
d'opera; in secondo luogo, perché un ritardo nell'esecuzione dei lavori non vi è stato, avendo le ferie natalizie e i giorni di maltempo determinato lo slittamento del termine finale a metà
marzo.
9. In data 14.12.2022 il , pro bono pacis, ha versato all'appaltatrice l'importo Parte_4
di € 26.841,10. All'udienza del 2.2.2023 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per l'importo residuo di € 13.019,31, oltre interessi e spese liquidate in decreto, tenuto conto del carattere fortemente contrastato della “maggior”
pretesa svolta dall'appaltatore.
10. Il credito vantato dalla società appaltatrice non è esigibile, dovendosi parzialmente accogliere l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dall'opponente.
7 10.1. Da un lato, è da ritenersi che il , non avendo compiuto il collaudo nel Parte_4
rispetto dei termini contrattuali, abbia implicitamente accettato i lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 1665, terzo comma c.c. Dall'altro, tuttavia, non ha reso la polizza CP_4
assicurativa decennale richiesta ai fini dello svincolo dell'ultima rata, né si reputa che abbia tenuto una condotta idonea a configurare un'offerta formale idonea a escludere un proprio inadempimento ai sensi degli artt. 1206 ss. c.c. ovvero, quantomeno, quella irrituale di cui all'art. 1220 c.c. Una mera richiesta di sottoscrizione del verbale di fine lavori, infatti,
difetta del carattere della completezza, non riguardando in termini inequivoci la volontà di stipulare un contratto di assicurazione a favore dello stabile condominiale.
10.2. Lo stesso importo di € 26.841,10, ritenuto congruo dal collaudatore e versato pro
bono pacis dal , non è da ritenersi esigibile e dunque produttivo di interessi, Parte_4
permanendo l'inadempimento di nel rilascio della garanzia. CP_4
10.3. Ogni ulteriore considerazione inerente alla contabilizzazione del quantum debeatur
ovvero all'accertamento di un eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori è da ritenersi dunque assorbita.
11. In conclusione, l'opposizione ex art. 645 c.p.c. risulta fondata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, la domanda di pagamento veicolata dal ricorso per ingiunzione formulato da nei confronti del in relazione agli importi di cui alla CP_4 Parte_4
fattura n. 398/2020 dovendo essere rigettata allo stato.
12. viene condannata a rifondere al le spese processuali, CP_4 Parte_4
liquidate in dispositivo in adesione alla nota spese, congrua, depositata dall'opponente,
risultato totalmente vittorioso.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di TE, ogni altra domanda o eccezione respinta o disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accogliendo l'opposizione ex art. 645 c.p.c., revoca il decreto ingiuntivo n. 379/2022 dd.
15.6.2022 e rigetta - allo stato - la domanda di pagamento formulata da Parte_5
nei confronti del in relazione agli
[...] Parte_1
importi di cui alla fattura n. 398/2020, dando atto al contempo che il ha Parte_4
riconosciuto come dovuto e ha versato alla società opposta nel corso del presente giudizio l'importo di € 26.841,10;
2. condanna a rifondere al Condominio le spese processuali, che Parte_5
liquida in complessivi € 7.145,00 (di cui € 7.000,00 ed € 145,50), oltre rimborso forfetario spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a.
Così deciso in TE, il 25.11.2025
Il Giudice
dott. Francesco Saverio Moscato
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile
in persona del Giudice dott. Francesco Saverio Moscato ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 9.9.2022 al R.G. n. 2706/2022, vertente t r a
(C.F. ), in persona dei suoi Parte_1 P.IVA_1
amministratori, Sig.ri (C.F. ) e Parte_2 C.F._1 Parte_3
[... (C.F. , legali rappresentanti e soci dell'Amministrazione Stabili “ C.F._2
(P.IVA ), con proc. e dom. l'avv. Francesco Oliva;
Controparte_1 P.IVA_2
ATTORE (Opponente)
e
P.IVA , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
“pro tempore”, sig. , con sede in Cittadella (PD), Via Delle Pezze n. Controparte_3
42/3, con proc. e dom. l'avv. Eliana Dalla Costa.
CONVENUTA (Opposta)
1 Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 379/2022 dd. 15.6.2022 del Tribunale di
TE (sub r.g. 1592/2022), notificato in data 22.6.2022; appalto d'opera; saldo corrispettivo;
eccezione di inadempimento.
CONCLUSIONI
Per il : Parte_4
«IN VIA PRINCIPALE,
- revocare, annullare o dichiarare comunque nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di TE n. 379/2022 dd. 15.06.2022 e/o, comunque, respingere le richieste ivi contenute perché inammissibili e comunque infondate, tanto in fatto quanto in diritto;
- dato atto del pagamento effettuato dal opponente in data 14.12.2022 per Parte_1
l'importo, non oggetto dell'opposizione, di Euro 26.841,10. - rigettare, per i motivi esposti in atti, ogni ulteriore pretesa di , tanto per l'importo residuo richiesto di Euro CP_2
13.019,31.- quanto per gli interessi sull'intero importo ingiunto e su tale importo residuo, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di causa»
Per : Controparte_4
«in via principale: rigettare le domande ed eccezioni attoree tutte per le ragioni indicate negli atti difensivi e nei verbali d'udienza e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma capitale residua di €.13.019,31, oltre interessi legali dal dovuto al 13.12.22 sull'intera somma ingiunta, e dal 14.12.22 al saldo effettivo sul residuo, e comunque condannare il , sito in Controparte_5
2 TE, , in persona del suo amministratore Parte_1 Parte_4
"pro tempore" Sig. (Il , con Studio in 34122 TE, Via Parte_2 Controparte_1
Santa Caterina da Siena n. 3, al pagamento, a favore della Controparte_6
in persona del suo legale rappresentante “pro tempore” con sede in Cittadella (PD), Via Delle
Pezze n. 42/3, della somma capitale residua di €.13.019,31, oltre interessi legali dal dovuto al 13.12.22 sull'intera somma ingiunta, e dal 14.12.22 al saldo effettivo sul residuo, o della somma diversa che risulterà in corso di causa o che parrà di giustizia;
in via istruttoria: come in atti.
Con vittoria di compensi e spese rapportati al valore ingiunto, per la fase monitoria e quella di opposizione»
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 5.6.2019 il (d'ora Parte_4
innanzi “il ”), in qualità di committente, e (d'ora Parte_4 Controparte_4
innanzi “ ”), in qualità di appaltatrice, sottoscrivevano un regolamento negoziale CP_4
(d'ora innanzi “Contratto di appalto”), avente a oggetto interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dello stabile condominiale, come da progetto redatto dall'ing.
arch. e dal geom. Persona_1 Controparte_7
1.1. I lavori dovevano iniziare entro quindici giorni dall'ottenimento delle autorizzazioni e dall'allacciamento delle utenze elettriche (art. 5, co. 1 Contratto di appalto) e concludersi entro cinque mesi dalla data di inizio, prorogabili di ulteriori trenta giorni ove i lavori interessassero il periodo delle festività natalizie o estive. Nel computo del termine erano
3 inclusi i giorni necessari per l'allestimento del cantiere, mentre ne erano escluse «le giornate di maltempo, temperature inadeguate e vento forte» (art. 19, co. 1 Contratto di appalto).
1.1.1. Il regolamento negoziale contemplava una penale ex art. 1382 c.c., pari allo 0,3%
dell'importo complessivo dei lavori per ciascuna settimana di ritardo nell'adempimento, fino a un tetto massimo del 5%, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore effettivamente subito dal committente (art. 19, co. 3 Contratto di appalto).
1.2. L'importo indicativo del contratto di appalto, derivante dal computo metrico ed elenco delle opere redatto dall'ing. arch. e dal geom. in base Persona_1 Controparte_7
all'offerta dell'appaltatrice, veniva stabilito a corpo in complessivi € 175.376,80 (oltre all'
IVA al 10%): fatta eccezione per le varianti in corso d'opera ordinate dalla committenza, il prezzo non avrebbe potuto subire alcuna variazione in aumento (art. 3, co. 1, 2 e 4 Contratto
di appalto).
1.2.1. La liquidazione delle lavorazioni oggetto di prezzo a misura, vale a dire le varianti in corso d'opera ordinate dalla committenza, doveva avvenire sulla base delle misure effettive,
da rilevarsi in contraddittorio, avendo le quantità indicate nel computo metrico valore meramente indicativo (art. 25, co. 2 Contratto di appalto).
1.2.2. Le spese di cantiere, trasporto, custodia e messa in sicurezza delle opere fino al collaudo erano a carico di 3 (art. 11 Contratto di appalto). CP_4
1.2.3. I pagamenti dovevano essere corrisposti in maniera scaglionata, mediante acconti progressivi correlati allo stato di avanzamento dei lavori (SAL).
1.2.4. Lo svincolo della rata di saldo finale, corrispondente al 10% dell'importo complessivo e trattenuta a titolo di garanzia (art. 25, co. 1 Contratto di appalto), era subordinato alla
4 sussistenza di un duplice presupposto fattuale: da un lato, l'esecuzione – da parte del
Direttore dei lavori, ing. arch. ovvero di altro professionista nominato dalla Persona_1
committenza (art. 4, co. 5 e 26, co. 1 Contratto di appalto) – del collaudo delle opere eseguite
(art. 26, co. 1 e 2 Contratto di appalto); dall'altro, il rilascio di una garanzia decennale circa la «perfetta esecuzione lavori eseguiti», da darsi, per le sole pitture, anche tramite la stipula di un'apposita polizza assicurativa (artt. 26, co. 2 e 27, co. 1 Contratto di appalto).
1.2.5. Secondo le previsioni di cui al regolamento negoziale, l'appaltatrice, a opere ultimate,
doveva informare il Direttore dei lavori e il committente, affinché redigessero il “certificato di ultimazione”, a far tempo dal quale sarebbe decorso il termine di sessanta giorni previsto per il collaudo (artt. 5 e 26 Contratto di appalto).
2. Il cantiere veniva consegnato in data 26.6.2019 – come si evince dal processo verbale sottoscritto dal geom. e dal Direttore dei lavori, ing. I lavori iniziavano a CP_7 Per_1
luglio 2019.
3. Durante l'esecuzione dell'appalto, il committente versava regolarmente gli Parte_4
acconti correlati ai SAL, come da pattuizioni contrattuali, pagando il 90% del corrispettivo complessivamente previsto per l'opera, per un importo pari a € 157.800,00, più IVA.
4. Terminati i lavori in data 13.3.2020, , il 16.3.2020 trasmetteva al CP_4
Condominio la contabilità finale delle opere eseguite, per l'importo complessivo di €
193.850,21. Dopo aver infruttuosamente sollecitato il pagamento della rata di saldo finale con le comunicazioni dd. 10.6.2020, 8.9.2020 e 29.9.2020, la società appaltatrice emetteva la fattura n. 398 dd. 12.11.2020, per la somma di € 39.860,41 (€ 36.050,21, oltre a IVA).
5 5. La “relazione e certificato di collaudo” dd. 25.1.2021 – predisposta dall'ing. Per_2
collaudatore, e contestata dalla società opposta – quantificava l'importo dei lavori
[...]
eseguiti da nei limiti dell'importo di € 170.302,05, confermando la pressoché CP_4
totalità delle voci di cui al capitolato di appalto (fatta eccezione per quelle relative ai ponteggi e agli interventi sostitutivi sulle grondaie e i pluviali) e allocando a carico delle committenza le anticipazioni dell'impresa per conto del Condominio (€ 3.146,72), le lavorazioni extracontrattuali (€ 5.454,00) e i lavori di risistemazione e parziale rinnovo dell'impianto televisivo centralizzato (€ 5.403,00). Il collaudatore, dedotta dal quantum complessivo la penale di € 2.104,52 per ritardata consegna dei lavori, ricalcolava così
l'importo finale in € 182.201,87, oltre a IVA.
6. In data 22.6.2022 notificava al il d.i. n. 379/2022, emesso CP_4 Parte_4
dal Tribunale di TE il 15.6.2022 e avente a oggetto il pagamento della somma di €
39.860,41, oltre agli interessi moratori di legge con decorrenza dal giorno di scadenza indicato nella fattura fino al saldo.
7. Il , con atto di citazione dd. 1.9.2022, ha proposto opposizione al d.i. n. Parte_4
379/2022, istando per il rigetto integrale delle pretese di 3. CP_4
7.1. Secondo l'opponente, l'importo di cui alla fattura n. 398/2020 non sarebbe esigibile,
essendo lo svincolo della rata di saldo subordinato a due condizioni asseritamente assenti al momento della sua emissione, vale a dire il collaudo dei lavori eseguiti e il rilascio della polizza assicurativa decennale.
7.2. In aggiunta, la pretesa di sarebbe infondata sia con riferimento alla CP_4
somma capitale di € 13.018,36, eccedente la quantificazione effettuata dall'ing. nella Per_2
6 relazione e certificato di collaudo dd. 25.1.2021, sia con riguardo all'applicazione degli interessi moratori.
8. si è regolarmente costituita in giudizio con la comparsa di costituzione CP_4
e risposta dd. 21.11.2022, chiedendo il rigetto delle domande ed eccezioni attoree e la conferma del decreto ingiuntivo.
8.1. Secondo l'appaltatrice opposta, l'opera e la contabilità finale sono da considerarsi implicitamente accettate dal , non avendo quest'ultimo rispettato il termine di Parte_4
sessanta giorni dalla fine dei lavori per procedere al collaudo.
8.2. Inoltre, la quantificazione effettuata dal collaudatore sarebbe del tutto inconferente: in primo luogo perché le voci di cui al capitolato di appalto sono misurate a corpo, eccezion fatta per quelle relative alle varianti ordinate dal in corso Parte_4
d'opera; in secondo luogo, perché un ritardo nell'esecuzione dei lavori non vi è stato, avendo le ferie natalizie e i giorni di maltempo determinato lo slittamento del termine finale a metà
marzo.
9. In data 14.12.2022 il , pro bono pacis, ha versato all'appaltatrice l'importo Parte_4
di € 26.841,10. All'udienza del 2.2.2023 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per l'importo residuo di € 13.019,31, oltre interessi e spese liquidate in decreto, tenuto conto del carattere fortemente contrastato della “maggior”
pretesa svolta dall'appaltatore.
10. Il credito vantato dalla società appaltatrice non è esigibile, dovendosi parzialmente accogliere l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dall'opponente.
7 10.1. Da un lato, è da ritenersi che il , non avendo compiuto il collaudo nel Parte_4
rispetto dei termini contrattuali, abbia implicitamente accettato i lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 1665, terzo comma c.c. Dall'altro, tuttavia, non ha reso la polizza CP_4
assicurativa decennale richiesta ai fini dello svincolo dell'ultima rata, né si reputa che abbia tenuto una condotta idonea a configurare un'offerta formale idonea a escludere un proprio inadempimento ai sensi degli artt. 1206 ss. c.c. ovvero, quantomeno, quella irrituale di cui all'art. 1220 c.c. Una mera richiesta di sottoscrizione del verbale di fine lavori, infatti,
difetta del carattere della completezza, non riguardando in termini inequivoci la volontà di stipulare un contratto di assicurazione a favore dello stabile condominiale.
10.2. Lo stesso importo di € 26.841,10, ritenuto congruo dal collaudatore e versato pro
bono pacis dal , non è da ritenersi esigibile e dunque produttivo di interessi, Parte_4
permanendo l'inadempimento di nel rilascio della garanzia. CP_4
10.3. Ogni ulteriore considerazione inerente alla contabilizzazione del quantum debeatur
ovvero all'accertamento di un eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori è da ritenersi dunque assorbita.
11. In conclusione, l'opposizione ex art. 645 c.p.c. risulta fondata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, la domanda di pagamento veicolata dal ricorso per ingiunzione formulato da nei confronti del in relazione agli importi di cui alla CP_4 Parte_4
fattura n. 398/2020 dovendo essere rigettata allo stato.
12. viene condannata a rifondere al le spese processuali, CP_4 Parte_4
liquidate in dispositivo in adesione alla nota spese, congrua, depositata dall'opponente,
risultato totalmente vittorioso.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di TE, ogni altra domanda o eccezione respinta o disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accogliendo l'opposizione ex art. 645 c.p.c., revoca il decreto ingiuntivo n. 379/2022 dd.
15.6.2022 e rigetta - allo stato - la domanda di pagamento formulata da Parte_5
nei confronti del in relazione agli
[...] Parte_1
importi di cui alla fattura n. 398/2020, dando atto al contempo che il ha Parte_4
riconosciuto come dovuto e ha versato alla società opposta nel corso del presente giudizio l'importo di € 26.841,10;
2. condanna a rifondere al Condominio le spese processuali, che Parte_5
liquida in complessivi € 7.145,00 (di cui € 7.000,00 ed € 145,50), oltre rimborso forfetario spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a.
Così deciso in TE, il 25.11.2025
Il Giudice
dott. Francesco Saverio Moscato
9