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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/03/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 304/2023 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 17 marzo 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 304 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA rappresentato e difeso, anche in via disgiunta tra loro, dall'avv. Diego Corapi, Parte_1 dall'avv. Fabrizio Fioravanti, nonché dall'avv. Clelia Bettazzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Firenze, alla Via San Gallo n.79, in virtù di procura alle liti depositata unitamente al ricorso;
RICORRENTE e CONVENUTO IN VIA RICONVENZIONALE E in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la memoria di costituzione, dall'avv. Claudia Nuti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, alla Via Pier Capponi n. 53; RESISTENTE e RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 30.1.2023 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società Controparte_1Cont (d'ora innanzi anche solo , già sua datrice di lavoro, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito:
- accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità ai sensi dell'art. 2125 cod. civ. del patto di non concorrenza datato 10 giugno 2019 e sottoscritto il 14 giugno 2019, o, comunque, la sua inefficacia nei confronti del ricorrente anche ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., respingendo ogni eventuale istanza della ivi incluse eventuali istanze Controparte_1 proposte in via cautelare, aventi la finalità di impedire al ricorrente lo svolgimento di una attività lavorativa in concorrenza con la resistente in quanto contraria al contenuto del suddetto patto di non concorrenza;
- accertare e dichiarare la nullità del patto di prolungamento del preavviso datato 10 giugno 2019 e sottoscritto il 14 giugno 2019, o la sua invalidità e/o inefficacia nei confronti del ricorrente, anche ai sensi dell'art.1341 cod. civ.;
- in subordine, ridurre, anche con valutazione equitativa, le clausole penali previste dei suddetti patto di non concorrenza e patto di prolungamento del termine di preavviso ai sensi dell'art. 1384 cod.civ.;
- con vittoria delle spese di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge. Cont 2. si è ritualmente costituita in giudizio contestando integralmente la fondatezza in fatto e in diritto delle domande svolte in ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni:
- in via principale, rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili e infondate in ogni loro parte;
pagina 1 di 13 - in via riconvenzionale, nel merito: accertare la violazione, da parte di del patto Parte_1 di non concorrenza stipulato il 14 giugno 2019, previa declaratoria di validità/efficacia dello stesso;
conseguentemente, inibire a lo svolgimento e la prosecuzione Parte_1 dell'attività concorrenziale illegittima e contrattualmente vietata, ordinandogli, in particolare, di cessare di svolgere attività di acquisizione diretta o indiretta, per conto proprio o di terzi, di clienti dallo stesso precedentemente acquisiti o gestiti in attività riconducibile a quella svolta alle dipendenze della e ancora inibendogli di prestare la sua opera nei settori della Gestione CP_1 Patrimoniale, delle Assicurazioni, delle Banche e delle Sim di gestione, ovvero, intrinsecamente ordinate e funzionali alla intermediazione finanziaria, nonché nei settori della gestione di portafogli finanziari di clientela anche istituzionale, della intermediazione finanziaria, o, comunque, in attività in concorrenza con la CA ricorrente in riconvenzionale in favore di qualsivoglia terzo e, in particolare, di ID – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. o di altra società collegata e/o controllata a quest'ultima; e, in ogni caso, di contattare o, comunque, intrattenere rapporti professionali, a qualsiasi titolo, con la clientela della ricorrente in riconvenzionale, ovvero, e, comunque, di svolgere qualsiasi attività vietata dal patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti in data 14 giugno 2019, nell'ambito territoriale di vigenza del patto (Regione Toscana e provincie 'fuori Regione' entro il raggio di 250 Km.) e sino alla naturale scadenza (28 gennaio 2024) dello stesso, o sino alla diversa data ritenuta di giustizia;
in ogni caso, condannare la parte convenuta in riconvenzionale al pagamento in favore della
[...] della penale pattuita per la violazione del patto di non concorrenza del 14 Controparte_1 giugno 2019, pari ad € 124.987,00, il tutto oltre interessi (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione, con ogni riserva, per la CA, di agire per il risarcimento del danno ulteriore;
in via subordinata, previa eventuale declaratoria di inadempimento del convenuto in riconvenzionale agli obblighi discendenti dal patto di non concorrenza del 14 giugno 2019 e di risoluzione, scioglimento o caducazione o, comunque, cessazione del patto stesso, anche ove dovesse intervenire in corso di causa, condannare Pt_1 al pagamento in favore della dell'ulteriore importo di € 40.380,41, Controparte_1 a titolo restitutorio dell'importo percepito a fronte degli obblighi assunti con il patto di non concorrenza, obblighi rispetto ai quali si è reso inadempiente;
il tutto oltre interessi (con Pt_1 la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione;
in via meramente gradata – e condizionata alla denegatissima ipotesi in cui dovesse dichiararsi la nullità del patto del 14 giugno 2019 – condannare al pagamento in favore della Pt_1 [...] dell'importo di € 40.380,41, a titolo restitutorio dell'importo Controparte_1 percepito a fronte degli obblighi assunti con il patto di non concorrenza, il tutto oltre interessi (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione;
in ogni caso, condannare al pagamento di € 20.000,00 per l'inadempimento all'obbligo di Pt_1 informare la circa la nuova attività intrapresa dopo la cessazione del rapporto, oltre interessi CP_1 (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione;
sempre in via riconvenzionale, accertare, riconoscere e dichiarare la validità del patto di prolungato preavviso del 14 giugno 2019 e l'inosservanza da parte di Parte_1 del preavviso di dimissioni di 6 mesi ivi concordato e, previo accertamento della mancata deduzione della giusta causa delle dimissioni, e, comunque, accertamento della insussistenza della stessa, dichiarare legittimo il conguaglio contabile effettuato dalla CA tra quanto dovuto dal lavoratore a titolo di penale per la violazione del patto di prolungato preavviso e le competenze di fine rapporto di condannando, per l'effetto, il convenuto in riconvenzionale alla somma Pt_1 risultante come ancora a debito, pari a € 51.086,56, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione;
in via di estremo subordine – e condizionatamente alla denegatissima ipotesi in cui dovesse dichiararsi la nullità del patto di prolungato preavviso del 14 giugno 2019 – previo accertamento della insussistenza della giusta causa delle dimissioni, voglia Cont condannare al pagamento, in favore di della indennità sostitutiva del preavviso Pt_1 nella misura prevista dal C.C.N.L. applicabile con condanna alla refusione delle spese di lite.
pagina 2 di 13 3. si è ritualmente costituito in giudizio a fronte delle domande spiegate dalla convenuta in via Pt_1 riconvenzionale, rassegnando le seguenti conclusioni: - accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità ai sensi dell'art. 2125 cod. civ. del suddetto patto di non concorrenza datato 10 giugno 2019 e sottoscritto il 14 giugno 2019, o, comunque, la sua inefficacia nei confronti del ricorrente anche ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., respingendo ogni eventuale istanza della ivi Controparte_1 incluse eventuali istanze proposte in via cautelare, aventi la finalità di impedire al ricorrente lo svolgimento di una attività lavorativa in concorrenza con la resistente in quanto contraria al contenuto del suddetto patto di non concorrenza;
accertare e dichiarare la nullità del patto di prolungamento del preavviso datato 10 giugno 2019 e sottoscritto il 14 giugno 2019, o la sua invalidità e/o inefficacia nei confronti del ricorrente, anche ai sensi dell'art.1341 cod. civ.; respingere tutte le domande riconvenzionali formulate dalla nei confronti di Controparte_1 Parte_1 con la sua memoria del 24 novembre 2023, in quanto inammissibili e destituite di
[...] fondamento;
in subordine, ridurre, anche con valutazione equitativa, le clausole penali previste dai suddetti patto di non concorrenza e patto di prolungamento del termine di preavviso ai sensi dell'art. 1384 cod.civ., rideterminandole in misura non superiore al 50%, o, comunque, secondo l'equo apprezzamento del Giudice;
con vittoria delle spese di lite, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.A.P. e I..V.A. come di legge. 4. La causa è stata istruita con i documenti prodotti in atti dalle parti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
5. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, ritiene che il ricorso proposto sia infondato per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, non possa trovare accoglimento;
e Cont che, al contrario, siano fondate le domande proposte in via riconvenzionale da nei limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti limiti debbano trovare accoglimento.
6. È pacifico tra le parti e, comunque, comprovato dai documenti in atti, che è stato assunto, con Pt_1 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a far data dal 11 febbraio 1985, dalla allora ove, a partire dal 2003 ha svolto le mansioni di Gestore Private presso il Centro CP_3 Private di , di cui è divenuto Responsabile;
che in data 30 marzo 2009 è, quindi, passato, ai sensi CP_1 dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della incorporante Controparte_1 [...]
ove ha continuato a svolgere il ruolo di Responsabile del Centro Private Banking A di CP_3 CP_1 e dal luglio 2015 ha ricoperto il medesimo ruolo presso il Centro Private Banking B di , con sede CP_1 in Poggibonsi, che dal marzo 2018 ha assunto il nominativo di Centro Private 1066 – Team B (di cui appunto parte ricorrente era Team Manager), sempre con inquadramento di Quadro Direttivo – 4° Cont livello (doc. 1 fasc. e RAL (retribuzione annua lorda) da ultimo pari a circa euro 70.000,00.
7. Incontestato e documentale è, altresì, che in data 27 gennaio 2023 abbia comunicato alla Pt_1 CA MPS le sue dimissioni dal rapporto di lavoro (doc. n. 8).
8. Altrettanto incontroverso e, comunque, documentale, è che, nell'ambito della predetta attività di promozione e gestione dei rapporti con la clientela, abbia sottoscritto diversi patti di non Pt_1 concorrenza: in data 8 gennaio 2013 (doc. 2), in data 22 giugno 2015 (doc. 3) e, da ultimo (quello per Cont cui è causa), in data 14 giugno 2019 (doc. 4 fasc. ; nonché un patto di prolungamento del termine di preavviso sempre del 10 giugno 2019 (doc. 6 fasc. ric.), parimenti oggetto di causa.
9. Il ricorrente richiede, pertanto, nel presente giudizio l'accertamento della nullità / invalidità e/o inefficacia, sia, del patto di non concorrenza del 10 giugno 2019, che, a suo dire, viola le previsioni dell'art. 2125 cod.civ. e comprime in modo illegittimo il suo diritto allo svolgimento di una attività lavorativa consona e adeguata al suo profilo professionale, sia, del coevo patto di prolungamento del preavviso.
10. Al fine di esaminare le plurime questioni agitate dalle parti, pare, dunque, opportuno prendere le mosse dal testo del patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti in data 14 giugno 2019, che, pertanto, di seguito si trascrive: “Patto di non concorrenza – art. 2125 c.c. Ad integrazione dei patti e delle condizioni che regolano il Suo rapporto di lavoro, ed in sostituzione del patto di non concorrenza attualmente in vigore, con riferimento alle intese intercorse ed all'adesione da Lei al riguardo
pagina 3 di 13 espressamente manifestata, Ella in qualità di si impegna, fermo restando l'obbligo di Parte_2 fedeltà a Suo carico come per legge e per contratto per tutta la durata del Suo rapporto di lavoro, con la sottoscrizione della presente, anche dopo la cessazione di detto rapporto (per qualunque causa intervenuta), per un periodo di dodici mesi da tale cessazione, a non svolgere alcuna attività – direttamente o indirettamente, in forma autonoma, subordinata e/o imprenditoriale, per conto proprio e/o di terzi – a favore di Società di Gestione, di Assicurazioni, di Banche e di SIM di gestione ovvero intrinsecamente ordinata o funzionale alla intermediazione finanziaria, nei settori della gestione di portafogli finanziari di clientela anche istituzionale (ivi compresa attività di consulenza ed assistenza alla predetta gestione di portafogli) e comunque in tale ambito in concorrenza con la nostra Società. Ella s'impegna altresì, anche al di fuori dei limiti territoriali di seguito specificati, e sempre per predetto periodo di 12 mesi successivi alla cessazione del Suo rapporto di lavoro, a non svolgere a favore dei soggetti di cui sopra, né personalmente né per interposta persona, attività di acquisizione, presentazione e/o segnalazione di clientela da Lei precedentemente seguita e/o gestita in costanza di rapporto di lavoro con la CA ovvero di masse, patrimoni, strumenti finanziari di qualunque tipo ovvero liquidità e/o qualunque altro valore alla stessa clientela facenti capo. Infine Ella non potrà sempre per il predetto periodo di 12 mesi successivi alla cessazione del Suo rapporto di lavoro, favorire in alcun modo l'assunzione, ingaggio o comunque l'acquisizione di dipendenti o collaboratori della nostra CA, da parte di azienda concorrente. L'obbligo da Lei assunto è territorialmente limitato all'area geografica della Regione , ovvero a quelle della diversa Regione ove risulti CP_3 ubicata la sua sede di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed anche a quella diversa precedente, ove la diversa nuova assegnazione sia intervenuta da meno di un anno. In ogni caso l'area territoriale dell'obbligo di non concorrenza deve ritenersi comunque estesa a province
“fuori Regione” se rientranti nel raggio di 250 km dalla sede di lavoro. Per tutto il periodo di durata del patto (dodici mesi dalla cessazione del Suo rapporto di lavoro) Ella sarà tenuta a fornirci – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: / Servizio Controparte_1 Amm.ne RU / Settore Serv. Amm.vi ai Dip. – Piazzetta Turati 2 – 35121 Padova (PD) o mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: it – informazioni complete e Email_1 documentate circa la Sua effettiva attività lavorativa ed ogni variazione successiva onde poter verificare il rispetto di quanto stabilito nel presente patto. Ella si impegna altresì ad informare i soggetti in favore dei quali presterà eventualmente la Sua attività lavorativa nel corso del periodo di durata del suo obbligo di non concorrenza in merito all'esistenza ed ai contenuti del presente patto di non concorrenza. A fronte di detto vincolo, Le verrà riconosciuto, per l'intera durata del Suo rapporto di lavoro con la nostra Società, un corrispettivo annuale lordo pari a € 10.000,00 (Euro diecimila/00). Premesso ciò, Le sarà riconosciuto un importo lordo di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), suddiviso in 12 mensilità di pari importo, sotto la voce “indennità patto di non concorrenza”. Resta inteso che per l'anno in corso il corrispettivo Le verrà riconosciuto pro-quota dalla data di sottoscrizione della presente. Nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse cessare a qualunque titolo prima che siano trascorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del presente patto, unicamente al fine di correlare la congruità dei reciproci impegni, Le verrà comunque riconosciuto a titolo di “indennità patto di non concorrenza” un importo calcolato sulla base dell'ultima erogazione mensile del corrispettivo moltiplicato per il numero di mesi rimanenti al completamento del triennio. Tale importo Le verrà versato decorsi dodici mesi dalla cessazione del Suo rapporto di lavoro a condizione che Lei abbia, fino a quel momento, integralmente rispettato gli obblighi da Lei assunti in forza del patto. In caso di inadempimento del solo obbligo di informativa sopra specificato (circa la sua effettiva attività lavorativa successiva alla cessazione del rapporto con la Lei sarà tenuta al pagamento in ns. CP_1 favore di una penale pari ad € 20.000,00 (Euro ventimila/00). Per il caso di inadempimento delle altre obbligazioni di cui al presente patto Lei sarà tenuto a pagare alla nostra CA, a titolo di penale, un importo pari ad € 124.987,00 (Eurocentoventiquattromilanovecentoottantasettemila/00), con espressa salvezza della risarcibilità del danno ulteriore, ove comprovato, e con salvezza altresì del rispetto del patto stesso fino alla scadenza del termine pattuito, nonché di ogni altro nostro diritto. Resta sin d'ora inteso che in caso di mancato rispetto da parte Sua del presente patto, l'importo di cui alle penali convenute potrà essere recuperato dalla CA, anche trattenendo, come da Lei sin d'ora
pagina 4 di 13 espressamente autorizzato, il relativo importo delle competenze e trattamento di fine rapporto. Poiché il presente patto viene stipulato nel nostro esclusivo interesse ed in relazione alle valutazioni da noi espresse al riguardo, la si riserva di recedere in ogni momento entro la fine del rapporto di CP_1 lavoro dal presente patto di non concorrenza con il periodo di preavviso di 9 mesi, durante il quale le parti rimarranno vincolate alle rispettive obbligazioni in esso previste, ferma l'acquisizione da parte sua di quanto già percepito a titolo di corrispettivo del patto. In caso di mutamento delle Sue mansioni nel corso del rapporto di lavoro con la nostra Società ci riserviamo di recedere dal presente patto di non concorrenza con il preavviso ridotto di 6 mesi. Da tale momento, ovvero decorsi i 6 mesi, non le sarà più dovuto il corrispettivo, resterà invece a Lei acquisito il corrispettivo già incassato. Lei si obbliga infine ad osservare la più stretta riservatezza in merito al presente accordo ed a non divulgare
o comunicare in alcun modo a terzi il suo contenuto. L'erogazione del corrispettivo avverrà in conformità con le disposizioni di vigilanza in materia di remunerazione variabile e le previsione al riguardo contenute nelle Politiche di Remunerazione tempo per tempo vigenti, restando inteso tuttavia che tali previsioni non troveranno applicazione sin tanto che la somma dei corrispettivi annui erogatiLe ai sensi del presente accordo non ecceda il limite di un'annualità della Sua remunerazione fissa (franchigia prevista dal par. 2.2.3, terzo capoverso, della Sezione III del titolo IV – Capitolo 2 della Circolare 285/2013 di CA d'Italia). La invitiamo a restituirsi copia della presente sottoscritta per accettazione e con l'occasione Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.”.
11. Come è noto, l'art. 2125 cod. civ. stabilisce che “il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti d'oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni se si tratta di dirigenti e di tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata.”.
12. Il ricorrente ha eccepito, in primo luogo, che il patto di non concorrenza in esame è nullo per la illegittima estensione del suo oggetto, “che non è affatto determinato e limitato alla inibizione di specifiche attività, ma ricomprende nella sostanza qualsiasi attività nel settore bancario, assicurativo e di gestione degli investimenti.”.
13. Il Tribunale ritiene che l'eccezione sia infondata.
14. Ad avviso del Tribunale, infatti, l'oggetto è ben determinato, essendo analiticamente elencate nel patto le attività precluse, che vengono a coincidere con le specifiche mansioni di fatto svolte dal ricorrente Cont presso quale e non essendo, pertanto, impedito al ricorrente il compimento delle Parte_2 restanti attività tipicamente afferenti al settore bancario, risultando, quindi, adeguatamente salvaguardata la possibilità per il ricorrente di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento, a maggior ragione ove si tenga conto della delimitazione territoriale dell'operatività del patto. In base al patto de quo (di durata pari a 12 mesi), infatti, avrebbe, Pt_1 comunque, potuto lavorare nell'ambito di attività bancarie diverse dalla intermediazione finanziaria su tutto il territorio nazionale e svolgere attività di intermediazione finanziaria al di fuori della e CP_3 delle province situate nel raggio di 250 Km. dalla sede di lavoro, seppure con clienti diversi da quelli Cont da lui seguiti alle dipendenze di
15. In secondo luogo, il ricorrente ha eccepito che il “patto di non concorrenza è comunque nullo per la assoluta aleatorietà e indeterminatezza del corrispettivo offerto al lavoratore. La assoluta indeterminatezza di tale elemento essenziale del contratto, deriva sia dal fatto che il corrispettivo è stabilito in ragione di anno in funzione della durata del rapporto di lavoro, cioè di un elemento che non è predeterminabile, sia dal fatto che la si è riservata la discrezionale e unilaterale facoltà CP_1 di recedere dal patto stesso, nella finalità della stipulazione dell'accordo “nel suo esclusivo interesse…”; lamentando, altresì, la nullità del patto di non concorrenza in ragione della incongruità del corrispettivo.
16. Con riferimento al corrispettivo, deve essere distinto il profilo della sua assenza o della sua manifesta iniquità o sproporzionalità (vizio che rileva ai sensi dell'art. 2125 c.c., che impone un implicito requisito di adeguatezza del compenso: cfr., Cass. n. 5540/2001; v. anche Cass. n. 5540/2021), da quello della sua indeterminatezza/indeterminabilità, che opera, invece, sul piano generale della nullità ex art 1346 c.c.
pagina 5 di 13 17. Quanto al primo profilo, il compenso pattuito per € 10.000,00 annui (a fronte di una RAL di circa €
70.000,00 lordi) è da considerare congruo (cfr. Cass. n. 7834/2006 che ha ritenuto adeguata anche una percentuale del 10%), valutati anche i limiti geografici di operatività del patto e la tipologia di attività vietata (i.e. divieto di concorrenza), fermo restando, in ogni caso, che il corrispettivo del patto di non concorrenza non ha la funzione di assicurare al lavoratore per il periodo di vigenza del patto un trattamento analogo alla retribuzione già percepita. 18. Quanto al secondo profilo, il corrispettivo risulta senz'altro determinabile, nella misura in cui la sua erogazione annuale è stata collegata all'elemento oggettivo della durata del rapporto, mentre – con riferimento all'ipotesi della risoluzione di quest'ultimo entro il termine (anch'esso predeterminato) di 36 mesi dalla data di sottoscrizione del patto – il diritto alla sua erogazione è stato assistito dalla previsione di un importo minimo garantito (“importo calcolato sulla base dell'ultima erogazione mensile del corrispettivo moltiplicato per il numero di mesi rimasti al completamento del triennio”). In altri termini, è stabilito un importo minimo garantito al lavoratore - che appare congruo anche in relazione alla durata di vigenza del patto (dodici mesi) -, variabile in relazione a elementi oggettivi e facilmente determinabili, essendo previsto espressamente, nel caso di cessazione del rapporto prima di tre anni dalla sottoscrizione del patto, il diritto del lavoratore a un importo calcolato sulla base dell'ultima erogazione mensile del corrispettivo moltiplicato per il numero dei mesi rimanenti al completamento del triennio, da corrispondersi dopo dodici mesi dalla cessazione del rapporto e verificato l'adempimento dello stesso (quest'ultima condizione costituisce, peraltro, circostanza estranea al profilo della determinabilità dell'oggetto del contratto).
19. Ancora, fattori di indeterminabilità non si traggono dal richiamo effettuato nel patto alle modalità di erogazione del corrispettivo1, né dalla previsione di pagamento in rate mensili in costanza di rapporto, risultando comunque agevole per il lavoratore calcolare l'ammontare del corrispettivo.
20. Allo stesso modo, profili di indeterminabilità non si ricavano dalla previsione della facoltà di recesso Cont unilaterale dal patto attribuita a in quanto è previsto che essa possa essere esercitata solo in costanza di rapporto (e con un preavviso di 9 mesi), ossia in un momento in cui non esisterebbe alcun obbligo di non concorrenza in capo al dipendente, che, peraltro, conserverebbe, in ogni caso, il corrispettivo già ricevuto e continuerebbe a riceverlo durante il periodo di preavviso.
21. Nella vicenda in esame, quindi, la clausola attribuisce alla un diritto unilaterale di recesso dal CP_1 patto medesimo nel corso del rapporto di lavoro e non anche dopo la cessazione di quest'ultimo.
22. Ne discende che il diritto di recesso dal patto in un momento antecedente alla cessazione del rapporto di lavoro non potrebbe incidere sulla durata temporale del vincolo (essendo il vincolo destinato a sorgere solo dal momento della cessazione del rapporto), né, avere l'effetto di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita (in quanto il corrispettivo è riconosciuto al lavoratore, a prescindere e prima ancora, del sorgere dell'obbligo a suo carico).
23. Quanto alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 4032/2022, secondo cui “la previsione di risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, atteso che la limitazione allo svolgimento dell'attività lavorativa deve essere contenuto, in base a quanto previsto dall'art. 1225 c.c. interpretato alla luce degli art. 4 e 35 Cost., entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo, e va compensata da un maggior corrispettivo: con la conseguenza che non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita..”, si osserva che non è chiaro se il giudice di legittimità si sia pronunciato su fattispecie analoga alla presente, nella quale, invero, in caso di esercizio della facoltà di recesso da parte della il lavoratore trattiene, in ogni caso, le somme già corrispostegli a titolo di CP_1 corrispettivo, oltre ad avere diritto a quelle del periodo di preavviso di nove mesi. La sentenza pagina 6 di 13 richiama, invece, precedenti (Cass. n. 212/2013; Cass. n. 8/2018; Cass. n. 23723/2021) che riguardavano patti di non concorrenza nei quali era prevista la facoltà di recesso dal patto del solo datore alla cessazione del rapporto o anche in precedenza, ma con esclusione dell'obbligo di versare il corrispettivo, caso evidentemente ben diverso, nel quale al dipendente era richiesto un sacrificio al momento della stipula del patto, che, per effetto della clausola de qua, poteva restare privo di ogni remunerazione.
24. Nel caso di specie, peraltro, la non ha esercitato tale diritto di recesso unilaterale, che, CP_1 comunque, avrebbe richiesto un preavviso di nove mesi, con persistenza degli obblighi reciproci, e, all'esito, avrebbe portato alla liberazione della dipendente dal vincolo assunto, con incameramento - come detto - delle somme già corrisposte a titolo di corrispettivo del patto, oltre che di quelle da corrispondere nei nove mesi del preavviso.
25. In ogni caso, la nullità riguarderebbe la specifica clausola che prevede il recesso della banca, avrebbe, quindi, carattere parziale e non si estenderebbe all'intero patto di non concorrenza, che resterebbe per il resto pienamente valido (ex art.1419 c.c.), non ricavandosi dagli atti alcun elemento per ritenere che si tratti di clausola essenziale per i contraenti.
26. Per le medesime ragioni sopra esposte, non presenta caratteri di indeterminabilità del corrispettivo nemmeno la previsione inerente all'ipotesi del mutamento delle mansioni2, con riferimento alla quale, inoltre, non è pertinente la pronuncia della Suprema Corte, Cass. n. 10679/2024 citata da parte ricorrente (che riguarda una diversa clausola secondo cui, in caso di mutamento di mansioni, la banca avrebbe cessato di corrispondere il compenso, a fronte di un perdurante obbligo di non concorrenza del lavoratore per ulteriori dodici mesi).
27. Priva di pregio è anche l'eccepita ragione di nullità del patto rappresentata dalla assenza di un corrispettivo per l'autonoma obbligazione di comunicazione e informazione circa la propria occupazione lavorativa: l'obbligo di informativa del lavoratore ha carattere accessorio rispetto all'obbligo di non concorrere assunto con il patto in esame (essendo evidentemente funzionale a consentire alla CA di vigilare più agevolmente sul rispetto del patto di non concorrenza) e nessuna previsione di legge – neanche l'art. 2125 c.c. – impone che esso debba essere autonomamente remunerato. Cont
28. Ancora, è infondato l'assunto della nullità del patto in ragione della previsione della facoltà per di recuperare l'importo delle penali trattenendo le competenze di fine rapporto e il T.F.R., atteso che con riguardo alla compensazione cd. impropria, non operano i richiamati limiti sulla pignorabilità dei crediti.
29. Insussistente è anche la eccepita nullità del patto ai sensi dell'art. 1341 c.c., in quanto predisposto unilateralmente dalla e privo della cd. doppia sottoscrizione. CP_1
30. Come condivisibilmente già rilevato dalla locale Corte di Appello (sent. resa su causa R.G. n. 541/2020 sub doc. 14 fasc. res.), “la previsione dell'autonoma e specifica sottoscrizione per iscritto delle clausole vessatorie presupponga che esse siano inserite all'interno di un accordo di contenuto più vasto. Così che la firma separata ha la funzione di assicurare che vi sia piena consapevolezza da parte dei contraenti del contenuto proprio di tali clausole, tra le diverse oggetto del negozio. Per l'effetto risulta, secondo il collegio, di una certa evidenza la superfluità della sottoscrizione separata in presenza di una pattuizione unica specifica come il patto di cui si discute, diretto proprio alla limitazione dell'attività negoziale del lavoratore”.
31. Eccepisce, ancora, il ricorrente che il patto di non concorrenza è nullo anche in ragione della indeterminatezza della estensione territoriale del vincolo.
32. Ad avviso del giudicante, invece, l'ambito territoriale di operatività del patto è univocamente determinabile sulla base di elementi oggettivi: sede di lavoro di al momento della cessazione Pt_1 del rapporto, quella precedente in caso di trasferimento successivo a un momento predeterminato,
pagina 7 di 13 precisa estensione territoriale rispetto alla sede di lavoro. I limiti di luogo risultano, inoltre, sufficientemente circoscritti e tali da permettere al ricorrente di continuare ad operare (anche nell'ambito dell'intermediazione finanziaria, sia pure con riguardo a clienti diversi da quelli Cont precedentemente gestiti presso su tutto il restante territorio nazionale, oltreché su quello extranazionale (essendo notoria la dimensione internazionale del mercato bancario e finanziario entro cui si colloca il patto); e, sotto altro profilo, nessun problema di indeterminatezza realizza la clausola che consente di trasferire il vincolo sulla diversa regione oggetto dell'ultima sede di lavoro del dipendente (e anche su quella precedente, ove l'ultima assegnazione sia intervenuta da meno di un anno), in quanto la regione in questione è agevolmente individuabile in base alla sede (ultima) di servizio del lavoratore. Da una piana lettura del patto si trae, dunque, univocamente che l'obbligo di non concorrenza riguarda lo svolgimento dell'attività ivi specificata (v. supra) in un determinato ambito territoriale, nel senso che il lavoratore non potrà svolgere detta attività in tale ambito, ovvero, non potrà avere ivi la sede di lavoro quale lavoratore dipendente o autonomo o nelle altre forme previste (di impresa, per conto proprio o di terzi); né la delimitazione geografica dell'operatività del patto risulta di ampiezza eccessiva, considerato il riferimento al territorio della Regione e delle province collocate nel raggio di 250 km dalla sede di lavoro.
33. Infine, del tutto irrilevanti in questa sede sono le allegazioni attoree in punto di condotta scorretta del datore di lavoro, atteso che il patto di non concorrenza non è stato impugnato per violenza morale e che, comunque, avendo parte ricorrente dedotto che “La sottoscrizione del patto di non concorrenza e del patto di prolungamento del termine del preavviso sono stati quindi posti dalla CA come condizione per il mantenimento del ruolo di “gestore private”, senza alcuna possibilità di negoziazione dei termini degli accordi.”, non pare, in questi termini, configurabile la fattispecie della minaccia (prospettazione del verificarsi di un male ingiusto e notevole), ma quella dell'esercizio, astrattamente legittimo (che è quanto qui rileva, dato che nessun provvedimento è stato assunto dalla CA), dello jus variandi ex art. 2103 c.c., a fronte del diniego, ex se pure legittimo, della controparte di sottoscrivere una pattuizione, ritenuta essenziale dal datore per lo svolgimento di talune specifiche mansioni, in considerazione del suo interesse a evitare sviamenti di clientela successivi alla cessazione del rapporto.
34. In conclusione, si ritiene che il patto di non concorrenza sottoscritto inter partes in data 14 giugno 2019 sia legittimo rispondendo ai requisiti di cui all'art.2125 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (v., ex aliis, Cass. n. 6489/2009; Cass. n. 2462/2014; Cass. n. 9790/2020; Cass. n. 5540/2021).
35. Per quanto concerne la dedotta violazione del patto, ritiene il Tribunale che il contratto di agenzia sottoscritto dall'odierno ricorrente in data 30.1.2023 con ID s.p.a. (Rete Sanpaolo Invest) – Società di intermediazione mobiliare s.p.a. (autorizzata ex lege, tra l'altro, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento) –, prodotto da parte ricorrente su ordine del Tribunale ex art. 210 c.p.c., Cont valutato unitamente ai docc. 28 e 29 fasc. comprovi pienamente come il in costanza Pt_1 della vigenza del patto di non concorrenza de quo, abbia iniziato a esercitare, immediatamente dopo le dimissioni, all'interno della Regione Toscana, quale private banker, un'attività del tutto sovrapponibile Cont a quella in precedenza svolta quale dipendente di ossia quella di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari, consistente nell'attività di promozione, collocamento, intermediazione, consulenza e assistenza, anche successiva.
36. Anche l'Albo dei Consulenti Finanziari (doc. 28) conferma, infatti, l'avvio da parte di di un Pt_1 rapporto di lavoro con ID in data 30 gennaio 2023, con fissazione del domicilio (e, dunque, del centro principale dei suoi affari) in , presso la propria residenza, e indicazione del luogo di CP_1 conservazione della documentazione in , alla Via Banchi di Sotto, 46, dove è situata una filiale di CP_1 ID (doc. 29).
37. A parere del giudicante, pertanto, il fatto che all'interno del territorio oggetto di divieto, Pt_1 abbia svolto, durante la vigenza del patto di non concorrenza, attività promozionale in favore di società concorrente dell'odierna resistente nel settore dell'intermediazione finanziaria, basta a ritenere integrata la violazione del patto di non concorrenza, la cui finalità è appunto quella di impedire che il lavoratore, grazie alla professionalità sviluppata presso il datore di lavoro, possa arrecare a quest'ultimo un danno nell'ipotesi in cui i propri clienti, in virtù del rapporto fiduciario instaurato con pagina 8 di 13 il promotore, scelgano – anche spontaneamente (e, quindi, a prescindere dalla sussistenza di una condotta di storno della clientela) – di continuare a rivolgersi a quest'ultimo. 38. Ma, per quanto occorrer possa, la CA convenuta ha, altresì, comprovato di aver ricevuto, nel corso del febbraio 2023, a mezzo raccomandata (doc. 15), i seguenti ordini di trasferimento di titoli e fondi diretti unicamente a CA ID e disposti da clienti gestiti da in costanza di rapporto,: a) Pt_1 C.m. in data 27 febbraio 2023; b) B.g. in data 27 febbraio 2023; c) D.M.f.m. in data 27 febbraio 2023; d) V.m. in data 4 febbraio 2023; e) V.m. in data 7 febbraio 2023; f) B.g. in data 5 febbraio 2023; g) in data 7 febbraio 2023; h) B.f.-Z.v. in data 4 febbraio 2023; i) B.c. in data 4 febbraio 2023; CP_4 j) B.a. in data 4 febbraio 2023; k) B.m.-O.m. in data 4 febbraio 2023; l) O.m. in data 30 gennaio 2023; m) B.f. febbraio 2023; n) A.m.g.-T.m.e.-T.r. in data 6 febbraio 2023; o) B.m. in data 4 febbraio 2023; p) C.m.p. in data 6 febbraio 2023; q) C.p.-C.m.-C.r. in data 4 febbraio 2023; r) in data 5 CP_5CP_ CP_ febbraio 2023; s) in data 5 febbraio 2023; t) in data 5 febbraio 2023; u) F.r. in data 5 febbraio 2023; v) in data 5 febbraio 2023; w) L.m. in data 4 febbraio 2023; x) G.m.-G.e. in data 6 CP_5 febbraio 2023; y) G.c. in data 6 febbraio 2023; z) G.g. in data 5 febbraio 2023; aa) F.a. in data 4 febbraio 2023; bb) D.M.f.m. in data 6 febbraio 2023; cc) C.p.l. in data 4 febbraio 2023; dd) C.f.-S.m. in data 8 febbraio 2023; ee) C.m. in data 6 febbraio 2023; ff) C.m.-B.c. in data 5 febbraio 2023; gg) C.r. in data 4 febbraio 2023; hh) T.m.e.-S.g. in data 5 febbraio 2023; ii) S.a. in data 4 febbraio 2023; jj) P.g. in data 4 febbraio 2023; kk) S.p.-G.e. in data 6 febbraio 2023; ll) S.l. in data 1° febbraio 2023; mm) P.c.-P.f. in data 7 febbraio 2023; nn) P.l. in data 8 febbraio 2023; oo) P.l.-L.a. in data 8 febbraio 2023; pp) P.a.l. in data 7 febbraio 2023; nonché ha documentato che i seguenti clienti hanno disposto il Cont trasferimento degli strumenti finanziari detenuti in verso ID, tramite il sistema TDT: a) in data 9 febbraio 2023; b) G.c. in data 9 febbraio 2023; c) T.f. in data 8 febbraio 2023; d) C.p.l. CP_8 in data 9 febbraio 2023; e) G.g. in data 17 febbraio 2023 (doc. 16).
39. Ritiene, allora, il Tribunale che tali dati comprovino ulteriormente, quantomeno in via presuntiva ex Cont art. 2729 c.c., la condotta di di violazione del patto di non concorrenza in essere con a Pt_1 prescindere dalla (irrilevante) prova di una sua concreta attività di storno e di sollecitazione dei clienti dallo stesso gestiti prima delle dimissioni per indurli a trasferire i propri investimenti presso ID, considerato lo svolgimento di attività analoga alla precedente presso la nuova banca, la concomitanza temporale tra le richieste di disinvestimento e le dimissioni del ricorrente e la richiesta di trasferimento dei fondi proprio presso la nuova banca con la quale questi ha da subito iniziato a collaborare.
40. Circa l'efficacia probatoria dei documenti prodotti al riguardo dalla resistente sub docc. 15 e 16, si osserva che i documenti non sono anonimi, posto che sono state oscurate le firme dei clienti e sono visibili solo le loro iniziali, ma sono leggibili tutti gli altri dati, quali gli indirizzi dei clienti, le date di nascita, i titoli, i dossier, la filiale di riferimento etc., cosicché disponeva di tutti gli elementi Pt_1 sufficienti a identificare compiutamente i clienti in questione e, se del caso, a procedere a specifiche contestazioni. Cont
41. Ancora, è incontestato in fatto che non abbia informato del nuovo ruolo assunto presso Pt_1 CA ID, così violando anche l'obbligo, sancito sempre dal patto di non concorrenza, di fornire Cont a – al momento delle sue dimissioni e, comunque, a ogni successiva variazione durante il periodo di vigenza del patto medesimo - “informazioni complete e documentate circa la Sua effettiva attività lavorativa ed ogni variazione successiva onde poter verificare il rispetto di quanto stabilito nel presente patto”.
42. L'accertata violazione del patto di non concorrenza e dell'obbligo di informazione determinano l'accoglimento delle domande riconvenzionali svolte dalla resistente nei limiti del pagamento delle penali.
43. Di conseguenza, il ricorrente deve essere condannato (a prescindere dalla prova nell'an e nel quantum della verificazione in concreto di un qualche danno) al pagamento delle rispettive clausole penali previste nel patto e quantificate – quanto alla violazione dell'obbligo di non concorrenza – nell'importo di € 124.987,00 e – quanto alla violazione dell'obbligo di informazione – nella somma di
€ 20.000,00, ogni somma oltre interessi nella misura e con la decorrenza di legge ex art. 1284 c.c. 44. ha, infatti, domandato, in via subordinata, la riduzione ad equità degli importi delle penali, in Pt_1 quanto, a suo dire, del tutto sproporzionati e incongrui perché di ammontare pari al doppio della pagina 9 di 13 retribuzione annua lorda del lavoratore, ma, a giudizio del Tribunale, anche tale domanda è da ritenersi infondata. 45. Sul punto deve rilevarsi che il criterio cui il giudice deve attenersi per esercitare il potere di riduzione della penale non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, né del danno che sia stato accertato o risarcito, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta (cfr. Cass. n. 10626/2007 e n. 7835/2006). Tale interesse, peraltro, non deve essere valutato con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola, ma anche al momento in cui essa è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente inadempiuta (cfr. Cass. n. 11908/2020).
46. Applicati tali consolidati principi di diritto alla fattispecie concreta, si osserva, con riferimento, intanto, Cont alla penale correlata all'obbligo di non concorrenza, che era massimo l'interesse di a evitare la dispersione a favore di istituti concorrenti del rilevante patrimonio di professionalità ed esperienza maturato da nel corso del lungo rapporto di lavoro, nonché a conservare la clientela presente Pt_1 nel portafoglio clienti dallo stesso gestito, tenuto conto del valore complessivo del portafoglio (circa 50 milioni di euro di masse gestite, come riconosciuto dalla stessa parte attrice in ricorso) e della valutazione, tra le prevedibili conseguenze della violazione del patto, del rischio di una dispersione di detta clientela in termini non irrilevanti. Peraltro, in concreto, è evidente ex post la lesione Cont dell'interesse della a seguito della violazione del patto, considerata l'entità (doc. 17 fasc. CP_1 dei suddetti disinvestimenti verificatisi immediatamente dopo le dimissioni di (anche Pt_1 successivamente al provvedimento di inibitoria del Tribunale di Siena prodotto in atti).
47. Né, a parere del giudicante, può assumere rilievo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1384 c.c., il provvedimento di inibitoria ottenuto dalla resistente presso il Tribunale di Siena, essendo esso stato finalizzato a impedire il prodursi in danno della resistente di ulteriori e più gravi conseguenze pregiudizievoli, a fronte di un inadempimento contrattuale già pienamente verificatosi, per le ragioni sopra esposte, fin dalla sottoscrizione del contratto di agenzia del 30.1.2023.
48. In conclusione, a parere del Tribunale, risulta evidente il notevole interesse della CP_1 all'adempimento del patto, sia, al momento della sua sottoscrizione, sia, all'atto di cessazione del rapporto, atteso che era pacificamente un dipendente di elevata professionalità ed esperienza e Pt_1 gestiva un consistente portafoglio clienti, cosicché il rischio della perdita di tale clientela e, comunque, della riduzione di spazi di mercato nell'area già di pertinenza della in conseguenza CP_1 dell'eventuale instaurarsi di un'attività di collaborazione di costui con un soggetto concorrente, era obiettivamente significativo.
49. Per quanto concerne, poi, la penale riferita all'obbligo di informazione (pacificamente violato), si ritiene che il relativo importo non possa dirsi in alcun modo eccessivo, atteso il rilevante interesse della CA a essere tempestivamente informata circa la nuova collocazione lavorativa del dipendente al fine di verificare l'osservanza del patto di non concorrenza e di rafforzare, peraltro mediante l'adozione di un incombente di scarso peso a carico del lavoratore, l'effettivo conseguimento della finalità perseguita con il patto di non concorrenza. Cont
50. Deve, invece, dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda inibitoria svolta da nel presente giudizio, essendo il patto di non concorrenza venuto a scadenza il 28.1.2024. Cont
51. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di volta a conseguire la restituzione della complessiva somma ricevuta dal quale corrispettivo del patto di non concorrenza, sia, perché Pt_1 spiegata solo in via subordinata rispetto alla domanda di inibitoria (capo d) che, come detto, ha, invece, trovato accoglimento innanzi al Tribunale di Siena in sede cautelare, sia, perché, in ogni caso, il patto del 10/14 giugno 2019 non prevedeva tale obbligo di restituzione del corrispettivo in caso di inadempimento, in aggiunta alla penale.
52. La domanda di restituzione di cui al capo e) delle conclusioni della memoria è assorbita dalla accertata legittimità del patto.
53. Per quanto concerne, poi, il patto di prolungamento del preavviso devono anche in questo caso prendersi le mosse dal contenuto dello stesso che di seguito si trascrive: “Facendo seguito alle intese verbali intercorse, in considerazione delle specificità delle Sue funzioni ed al fine di assicurare alla nostra CA un ragionevole grado di stabilità della Sua collaborazione e, al contempo, di far
pagina 10 di 13 conseguire a Lei vantaggi aggiuntivi in termini economici che costituiscano un adeguato corrispettivo agli impegni che Lei ha dichiarato di essere disposto ad assumersi nei confronti della CA, Le proponiamo di integrare il Suo attuale rapporto di lavoro ed il contratto di assunzione stipulato con la nostra CA con i patti di seguito indicati.
1. Si conviene che, con riferimento all'art. 79-10 comma del vigente CCNL per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree Professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, Lei si impegna, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, ad osservare un periodo di preavviso di 6 mesi.
2. Quale corrispettivo dell'impegno, in oggetto, la Le riconoscerà una somma lorda annua di € 5.000,00 (Euro CP_1 cinquemila/00) sotto la voce "Indennità patto di prolungamento del preavviso" che Le verrà erogata in n. 2 rate semestrali di pari importo. La prima rata Le verrà accreditata pro quota con lo stipendio del mese di giugno 2019 relativamente al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del presente accordo ed il 30 giugno 2019. I successivi accrediti verranno effettuati in maniera posticipata con cadenza semestrale con gli stipendi dei mesi di dicembre e di giugno di ogni anno. L'”Indennità patto di prolungamento del preavviso" Le verrà riconosciuta per tutto il periodo in cui permarrà il vincolo,
e fino al momento dell'eventuale recesso di una delle Parti. Tale indennità è da intendersi straordinaria e subordinata alla causa che ne ha originato l'attribuzione, non rientra pertanto tra gli emolumenti da considerare ai fini del calcolo del Trattamento di Fine Rapporto e del calcolo del contributo al Fondo Pensioni.
3. Decorsi almeno 24 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, le Parti potranno recedere unilateralmente dallo stesso - purché ciò avvenga in costanza di rapporto di lavoro con un preavviso di almeno 6 mesi, trascorsi i quali cesserà ogni effetto riconducibile all'accordo stesso.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 cc., in caso di inosservanza del periodo di preavviso pattuito (sei mesi) Lei sarà tenuto a restituire alla gli importi a tale data già CP_1 corrispostiLe ai sensi del punto 2 che precede nonché al pagamento alla a titolo di ulteriore CP_1 penale, e salvo il risarcimento del maggior danno, di un importo pari della retribuzione che Le sarebbe spettata per il periodo di preavviso non rispettato".
54. Parte ricorrente ha eccepito, in primo luogo, la nullità del patto per la illiceità della sua causa in quanto, nella sostanza, si tratterebbe di un “patto di stabilità”, essendo finalizzato ad “… assicurare alla nostra banca un ragionevole grado di stabilità della Sua collaborazione …”.
55. Ritiene il Tribunale che l'eccezione sia infondata.
56. Il C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro di prevede espressamente che "… le dimissioni Pt_1 devono essere presentate per iscritto con il preavviso di 1 mese, salvo diverso termine concordato…" (art. 84, doc. 31 fasc. res.).
57. Trattasi di materia suscettibile di deroghe convenzionali, in quanto non direttamente lesiva di diritti inderogabili del lavoratore ex art. 2113 c.c.
58. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, da tempo affermato il principio secondo il quale: "il lavoratore subordinato può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nell'ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso. Non contrasta pertanto con alcuna norma o principio dell'ordinamento giuridico la clausola con cui si prevedano limiti all'esercizio di detta facoltà, stabilendosi a carico del lavoratore un obbligo risarcitorio per l'ipotesi di dimissioni anticipate rispetto ad un periodo di durata minima." (Cass. Civ., Sez. Lav., 7 settembre 2005, n. 17817). 59. Ancora, si è affermato che "in materia di recesso dal rapporto di lavoro, la durata legale o contrattuale del preavviso è derogabile dall'autonomia delle parti, sicché è valida la clausola del contratto individuale che preveda un termine di preavviso per le dimissioni più lungo rispetto a quello stabilito dalla contrattazione collettiva, ove il lavoratore riceva, quale corrispettivo per tale deroga, l'attribuzione di benefici economici e di carriera" (cfr. Cass. n. 18122 del 2016, la quale specifica, altresì, che “alla luce di tale ricostruzione, può dirsi che l'ordinamento rimette alle parti sociali ovvero alle stesse parti del rapporto la facoltà di disciplinare la durata del preavviso in relazione alle proprie valutazioni di convenienza, rendendo essenzialmente le parti arbitre del giudizio di maggior favore della disciplina concordata" e che "la durata legale o contrattuale del preavviso è dunque derogabile dall'autonomia individuale in relazione a finalità meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, quale quella per il datore di garantirsi nel tempo la collaborazione di un lavoratore particolarmente qualificato, sottraendolo alle lusinghe della concorrenza.").
pagina 11 di 13 60. Per orientamento consolidato, fuori dalle ipotesi di giusta causa di recesso, nelle quali viene in rilievo la norma inderogabile di cui all'art. 2119 c.c., nessun limite è, dunque, posto dall'ordinamento all'autonomia privata per quanto attiene alla facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato attribuita al lavoratore, di cui egli può liberamente disporre pattuendo una garanzia di durata minima del rapporto, purché limitata nel tempo, che comporti il risarcimento del danno in favore del datore di lavoro nella ipotesi di mancato rispetto del periodo minimo di durata (cfr. Cass., n. 14457 del 2017:
“Né si pongono dubbi sotto il profilo della meritevolezza dell'interesse datoriale sotteso a siffatta pattuizione, che è quello di assicurarsi la continuità della prestazione in vista di un programma aziendale per la cui realizzazione ritenga utile l'apporto di quel dipendente.”).
61. È, dunque, da escludersi la lamentata illiceità della causa del negozio.
62. Ciò che è richiesto dalla giurisprudenza ai fini della validità dei patti di stabilità è, piuttosto, fra l'altro, che essi abbiano un'efficacia temporanea, esaurita la quale i contraenti hanno la possibilità di disdetta con preavviso dal patto stesso.
63. Tale requisito è stato pienamente rispettato nel caso di specie, visto che le parti hanno pattuito la facoltà di recedere dal c.d. "patto di stabilità" trascorsi 24 mesi dalla sottoscrizione dello stesso, dando un preavviso di 6 mesi.
64. Ma il giudicante ritiene, altresì, che sia infondato anche l'assunto di parte attrice secondo cui “il vero scopo del patto è stato quello di impedire al dipendente di intraprendere eventuali diverse scelte lavorative, vincolandolo per il lungo termine di 30 mesi, o in alternativa obbligandolo ad un esborso economico molto ingente e sproporzionato.”, atteso che, invero, il ricorrente avrebbe potuto rassegnare le dimissioni anche durante i 24 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del patto di prolungamento del preavviso, ancorché con il pattuito preavviso di 6 mesi.
65. Eccepisce, poi, il ricorrente che “Il patto di prolungamento del termine di preavviso è inoltre nullo per la mancata previsione di benefici di carriera in favore del Sig. ”. Pt_1
66. Anche tale eccezione è da giudicarsi infondata.
67. Ritiene, infatti, il Tribunale che alcuna disposizione normativa applicabile ratione temporis nel caso di specie imponga, quale condizione di legittimità del patto di prolungamento del preavviso, l'attribuzione al lavoratore, oltre che di un beneficio economico, anche e necessariamente di una programmata progressione della carriera.
68. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “Nell'equilibrio delle posizioni contrattuali il corrispettivo della clausola di durata minima garantita nell'interesse del datore di lavoro, dunque, è sì necessario ma può essere liberamente stabilito dalle parti e può consistere nella reciprocità dell'impegno di stabilità assunto dalle parti ovvero in una diversa prestazione a carico del datore di lavoro, consistente in una maggiorazione della retribuzione o in una obbligazione non-monetaria, purché non simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore.” (così, Cass. n. 14457
/2017). 69. Ritiene poi il Tribunale che il corrispettivo economico riconosciuto dalla al lavoratore nel caso CP_1 di specie non sia, né, simbolico, né, sproporzionato rispetto al sacrificio allo stesso richiesto e alla riduzione della sua libertà contrattuale, atteso che la somma lorda annua di € 5.000,00 corrisponde a più del 7% della RAL e che deve tenersi conto che il patto di stabilità, incide sulla libertà contrattuale del lavoratore attraverso un prolungamento del preavviso ma senza perdita della retribuzione
(eventualmente il lavoratore perde per 5 mesi la maggiore retribuzione che gli potrebbe percepire mediante la nuova e diversa occupazione, ma trattasi di circostanza non apprezzabile nel caso di specie nulla essendo stato dedotto di specifico ).
70. Ancora, non si ravvisa l'eccepita nullità della clausola di cui al punto 3 del patto che prevede che “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 cc., in caso di inosservanza del periodo di preavviso pattuito (sei mesi) Lei sarà tenuto a restituire alla 'gli importi a tale data già corrispostiLe ai sensi del CP_1 punto 2 che precede nonché al pagamento alla a titolo di ulteriore penale, e salvo il CP_1 risarcimento del maggior danno, di un importo pari della retribuzione che Le sarebbe' spettata per il periodo di preavviso non rispettato.".
71. Non è, infatti, dato comprendere quale sarebbe la norma imperativa che vieterebbe di porre a carico del lavoratore che non osservi il più lungo termine di preavviso pattuito, l'onere della restituzione del corrispettivo ricevuto per remunerare l'obbligo assunto ma poi violato, in aggiunta a una ulteriore pagina 12 di 13 penale il cui ammontare dipende direttamente dalla gravità dell'inadempimento, ossia dalla misura del periodo di preavviso non rispettato.
72. L'art. 1382 c.c. prevede, infatti, che “La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.”, mentre non è dato comprendere a quale titolo il lavoratore, in caso di inosservanza del termine di preavviso, così come convenzionalmente prolungato, avrebbe diritto di trattenere il compenso erogatogli quale corrispettivo di un sacrificio poi di fatto non sopportato e che, pertanto, verrebbe a essere privo di causa.
73. Quanto all'asserita violazione dell'art. 1341 c.c. si richiama integralmente quanto sopra osservato in merito al patto di non concorrenza.
74. Alla luce di quanto sopra, ritenuta, dunque, la piena legittimità e operatività del patto di cui si tratta, la ha diritto alla restituzione di quanto già versato a titolo di corrispettivo (€ 17.736,11), oltre al CP_1 pagamento di un importo pari alla retribuzione che sarebbe spettata a per il periodo Pt_1 di preavviso non rispettato (€ 31.945,55).
75. deve, pertanto, essere condannato, altresì, a corrispondere alla l'importo netto a pagare Pt_1 CP_1 Cont risultante a debito nel cedolino di febbraio 2023 (pari a € 51.086,56, doc. 30 fasc. , all'esito del conguaglio legittimamente (compensazione c.d. impropria) operato dalla con le competenze di CP_1 fine rapporto del dipendente, oltre interessi nella misura e con la decorrenza di legge ex art. 1284 c.c., risultando del tutto generica la contestazione mossa dal ricorrente sotto il profilo del quantum.
76. Deve, infatti, escludersi, nel caso di specie, la sussistenza di giusta causa di dimissioni, dovendo essa consistere, come noto, in un inadempimento datoriale di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto (art. 2119 c.c.), mentre il ricorrente nell'atto introduttivo ha dedotto di essersi determinato alle dimissioni in ragione del fatto di essersi “trovato quotidianamente”, in conseguenza della crisi attraversata dalla CA, “sottoposto a richieste e pressioni dei clienti che, per il timore sulla sicurezza dei loro investimenti, chiedevano rassicurazioni o manifestavano la volontà di trasferirli presso altri Istituti di credito.”.
77. È assorbito ogni ulteriore profilo di merito o istruttorio.
78. La estrema complessità delle innumerevoli questioni poste dalla fattispecie di causa e l'esistenza di precedenti giurisprudenziali difformi, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- respinge il ricorso;
- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di inibitoria;
- in via riconvenzionale, condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1 la complessiva somma di € 144.987,00 a titolo di penali previste dal patto di non
[...] concorrenza, oltre interessi nella misura e con la decorrenza di legge ex art. 1284 c.c.;
- sempre in via riconvenzionale, condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1 la complessiva somma di € 51.086,56 a titolo di penali previste dal patto di
[...] prolungamento del preavviso, oltre interessi nella misura e con la decorrenza di legge ex art. 1284 c.c.;
- respinge ogni altra domanda svolta in via riconvenzionale da Controparte_1
[...]
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Firenze, 17 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “L'erogazione del corrispettivo avverrà in conformità con le disposizioni di vigilanza in materia di remunerazione variabile e le previsioni al riguardo contenute nelle Politiche di Remunerazione tempo per tempo vigenti, restando inteso tuttavia che tali previsioni non troveranno applicazione sin tanto che la somma dei corrispettivi annui erogatiLe ai sensi del presente accordo non ecceda il limite di un'annualità della Sua remunerazione fissa (franchigia prevista dal par. 2.2.3, terzo capoverso, della Sezione III del titolo IV – Capitolo 2 della Circolare 285/2013 di CA d'Italia)”. 2 “In caso di mutamento delle Sue mansioni nel corso del rapporto di lavoro con la nostra Società ci riserviamo di recedere dal presente patto di non concorrenza con il preavviso ridotto di 6 mesi. Da tale momento, ovvero decorsi i 6 mesi, non le sarà più dovuto il corrispettivo, resterà invece a Lei acquisito il corrispettivo già incassato.”.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 17 marzo 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 304 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA rappresentato e difeso, anche in via disgiunta tra loro, dall'avv. Diego Corapi, Parte_1 dall'avv. Fabrizio Fioravanti, nonché dall'avv. Clelia Bettazzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Firenze, alla Via San Gallo n.79, in virtù di procura alle liti depositata unitamente al ricorso;
RICORRENTE e CONVENUTO IN VIA RICONVENZIONALE E in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la memoria di costituzione, dall'avv. Claudia Nuti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, alla Via Pier Capponi n. 53; RESISTENTE e RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 30.1.2023 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società Controparte_1Cont (d'ora innanzi anche solo , già sua datrice di lavoro, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito:
- accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità ai sensi dell'art. 2125 cod. civ. del patto di non concorrenza datato 10 giugno 2019 e sottoscritto il 14 giugno 2019, o, comunque, la sua inefficacia nei confronti del ricorrente anche ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., respingendo ogni eventuale istanza della ivi incluse eventuali istanze Controparte_1 proposte in via cautelare, aventi la finalità di impedire al ricorrente lo svolgimento di una attività lavorativa in concorrenza con la resistente in quanto contraria al contenuto del suddetto patto di non concorrenza;
- accertare e dichiarare la nullità del patto di prolungamento del preavviso datato 10 giugno 2019 e sottoscritto il 14 giugno 2019, o la sua invalidità e/o inefficacia nei confronti del ricorrente, anche ai sensi dell'art.1341 cod. civ.;
- in subordine, ridurre, anche con valutazione equitativa, le clausole penali previste dei suddetti patto di non concorrenza e patto di prolungamento del termine di preavviso ai sensi dell'art. 1384 cod.civ.;
- con vittoria delle spese di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge. Cont 2. si è ritualmente costituita in giudizio contestando integralmente la fondatezza in fatto e in diritto delle domande svolte in ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni:
- in via principale, rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili e infondate in ogni loro parte;
pagina 1 di 13 - in via riconvenzionale, nel merito: accertare la violazione, da parte di del patto Parte_1 di non concorrenza stipulato il 14 giugno 2019, previa declaratoria di validità/efficacia dello stesso;
conseguentemente, inibire a lo svolgimento e la prosecuzione Parte_1 dell'attività concorrenziale illegittima e contrattualmente vietata, ordinandogli, in particolare, di cessare di svolgere attività di acquisizione diretta o indiretta, per conto proprio o di terzi, di clienti dallo stesso precedentemente acquisiti o gestiti in attività riconducibile a quella svolta alle dipendenze della e ancora inibendogli di prestare la sua opera nei settori della Gestione CP_1 Patrimoniale, delle Assicurazioni, delle Banche e delle Sim di gestione, ovvero, intrinsecamente ordinate e funzionali alla intermediazione finanziaria, nonché nei settori della gestione di portafogli finanziari di clientela anche istituzionale, della intermediazione finanziaria, o, comunque, in attività in concorrenza con la CA ricorrente in riconvenzionale in favore di qualsivoglia terzo e, in particolare, di ID – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. o di altra società collegata e/o controllata a quest'ultima; e, in ogni caso, di contattare o, comunque, intrattenere rapporti professionali, a qualsiasi titolo, con la clientela della ricorrente in riconvenzionale, ovvero, e, comunque, di svolgere qualsiasi attività vietata dal patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti in data 14 giugno 2019, nell'ambito territoriale di vigenza del patto (Regione Toscana e provincie 'fuori Regione' entro il raggio di 250 Km.) e sino alla naturale scadenza (28 gennaio 2024) dello stesso, o sino alla diversa data ritenuta di giustizia;
in ogni caso, condannare la parte convenuta in riconvenzionale al pagamento in favore della
[...] della penale pattuita per la violazione del patto di non concorrenza del 14 Controparte_1 giugno 2019, pari ad € 124.987,00, il tutto oltre interessi (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione, con ogni riserva, per la CA, di agire per il risarcimento del danno ulteriore;
in via subordinata, previa eventuale declaratoria di inadempimento del convenuto in riconvenzionale agli obblighi discendenti dal patto di non concorrenza del 14 giugno 2019 e di risoluzione, scioglimento o caducazione o, comunque, cessazione del patto stesso, anche ove dovesse intervenire in corso di causa, condannare Pt_1 al pagamento in favore della dell'ulteriore importo di € 40.380,41, Controparte_1 a titolo restitutorio dell'importo percepito a fronte degli obblighi assunti con il patto di non concorrenza, obblighi rispetto ai quali si è reso inadempiente;
il tutto oltre interessi (con Pt_1 la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione;
in via meramente gradata – e condizionata alla denegatissima ipotesi in cui dovesse dichiararsi la nullità del patto del 14 giugno 2019 – condannare al pagamento in favore della Pt_1 [...] dell'importo di € 40.380,41, a titolo restitutorio dell'importo Controparte_1 percepito a fronte degli obblighi assunti con il patto di non concorrenza, il tutto oltre interessi (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione;
in ogni caso, condannare al pagamento di € 20.000,00 per l'inadempimento all'obbligo di Pt_1 informare la circa la nuova attività intrapresa dopo la cessazione del rapporto, oltre interessi CP_1 (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione;
sempre in via riconvenzionale, accertare, riconoscere e dichiarare la validità del patto di prolungato preavviso del 14 giugno 2019 e l'inosservanza da parte di Parte_1 del preavviso di dimissioni di 6 mesi ivi concordato e, previo accertamento della mancata deduzione della giusta causa delle dimissioni, e, comunque, accertamento della insussistenza della stessa, dichiarare legittimo il conguaglio contabile effettuato dalla CA tra quanto dovuto dal lavoratore a titolo di penale per la violazione del patto di prolungato preavviso e le competenze di fine rapporto di condannando, per l'effetto, il convenuto in riconvenzionale alla somma Pt_1 risultante come ancora a debito, pari a € 51.086,56, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione;
in via di estremo subordine – e condizionatamente alla denegatissima ipotesi in cui dovesse dichiararsi la nullità del patto di prolungato preavviso del 14 giugno 2019 – previo accertamento della insussistenza della giusta causa delle dimissioni, voglia Cont condannare al pagamento, in favore di della indennità sostitutiva del preavviso Pt_1 nella misura prevista dal C.C.N.L. applicabile con condanna alla refusione delle spese di lite.
pagina 2 di 13 3. si è ritualmente costituito in giudizio a fronte delle domande spiegate dalla convenuta in via Pt_1 riconvenzionale, rassegnando le seguenti conclusioni: - accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità ai sensi dell'art. 2125 cod. civ. del suddetto patto di non concorrenza datato 10 giugno 2019 e sottoscritto il 14 giugno 2019, o, comunque, la sua inefficacia nei confronti del ricorrente anche ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., respingendo ogni eventuale istanza della ivi Controparte_1 incluse eventuali istanze proposte in via cautelare, aventi la finalità di impedire al ricorrente lo svolgimento di una attività lavorativa in concorrenza con la resistente in quanto contraria al contenuto del suddetto patto di non concorrenza;
accertare e dichiarare la nullità del patto di prolungamento del preavviso datato 10 giugno 2019 e sottoscritto il 14 giugno 2019, o la sua invalidità e/o inefficacia nei confronti del ricorrente, anche ai sensi dell'art.1341 cod. civ.; respingere tutte le domande riconvenzionali formulate dalla nei confronti di Controparte_1 Parte_1 con la sua memoria del 24 novembre 2023, in quanto inammissibili e destituite di
[...] fondamento;
in subordine, ridurre, anche con valutazione equitativa, le clausole penali previste dai suddetti patto di non concorrenza e patto di prolungamento del termine di preavviso ai sensi dell'art. 1384 cod.civ., rideterminandole in misura non superiore al 50%, o, comunque, secondo l'equo apprezzamento del Giudice;
con vittoria delle spese di lite, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.A.P. e I..V.A. come di legge. 4. La causa è stata istruita con i documenti prodotti in atti dalle parti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
5. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, ritiene che il ricorso proposto sia infondato per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, non possa trovare accoglimento;
e Cont che, al contrario, siano fondate le domande proposte in via riconvenzionale da nei limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti limiti debbano trovare accoglimento.
6. È pacifico tra le parti e, comunque, comprovato dai documenti in atti, che è stato assunto, con Pt_1 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a far data dal 11 febbraio 1985, dalla allora ove, a partire dal 2003 ha svolto le mansioni di Gestore Private presso il Centro CP_3 Private di , di cui è divenuto Responsabile;
che in data 30 marzo 2009 è, quindi, passato, ai sensi CP_1 dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della incorporante Controparte_1 [...]
ove ha continuato a svolgere il ruolo di Responsabile del Centro Private Banking A di CP_3 CP_1 e dal luglio 2015 ha ricoperto il medesimo ruolo presso il Centro Private Banking B di , con sede CP_1 in Poggibonsi, che dal marzo 2018 ha assunto il nominativo di Centro Private 1066 – Team B (di cui appunto parte ricorrente era Team Manager), sempre con inquadramento di Quadro Direttivo – 4° Cont livello (doc. 1 fasc. e RAL (retribuzione annua lorda) da ultimo pari a circa euro 70.000,00.
7. Incontestato e documentale è, altresì, che in data 27 gennaio 2023 abbia comunicato alla Pt_1 CA MPS le sue dimissioni dal rapporto di lavoro (doc. n. 8).
8. Altrettanto incontroverso e, comunque, documentale, è che, nell'ambito della predetta attività di promozione e gestione dei rapporti con la clientela, abbia sottoscritto diversi patti di non Pt_1 concorrenza: in data 8 gennaio 2013 (doc. 2), in data 22 giugno 2015 (doc. 3) e, da ultimo (quello per Cont cui è causa), in data 14 giugno 2019 (doc. 4 fasc. ; nonché un patto di prolungamento del termine di preavviso sempre del 10 giugno 2019 (doc. 6 fasc. ric.), parimenti oggetto di causa.
9. Il ricorrente richiede, pertanto, nel presente giudizio l'accertamento della nullità / invalidità e/o inefficacia, sia, del patto di non concorrenza del 10 giugno 2019, che, a suo dire, viola le previsioni dell'art. 2125 cod.civ. e comprime in modo illegittimo il suo diritto allo svolgimento di una attività lavorativa consona e adeguata al suo profilo professionale, sia, del coevo patto di prolungamento del preavviso.
10. Al fine di esaminare le plurime questioni agitate dalle parti, pare, dunque, opportuno prendere le mosse dal testo del patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti in data 14 giugno 2019, che, pertanto, di seguito si trascrive: “Patto di non concorrenza – art. 2125 c.c. Ad integrazione dei patti e delle condizioni che regolano il Suo rapporto di lavoro, ed in sostituzione del patto di non concorrenza attualmente in vigore, con riferimento alle intese intercorse ed all'adesione da Lei al riguardo
pagina 3 di 13 espressamente manifestata, Ella in qualità di si impegna, fermo restando l'obbligo di Parte_2 fedeltà a Suo carico come per legge e per contratto per tutta la durata del Suo rapporto di lavoro, con la sottoscrizione della presente, anche dopo la cessazione di detto rapporto (per qualunque causa intervenuta), per un periodo di dodici mesi da tale cessazione, a non svolgere alcuna attività – direttamente o indirettamente, in forma autonoma, subordinata e/o imprenditoriale, per conto proprio e/o di terzi – a favore di Società di Gestione, di Assicurazioni, di Banche e di SIM di gestione ovvero intrinsecamente ordinata o funzionale alla intermediazione finanziaria, nei settori della gestione di portafogli finanziari di clientela anche istituzionale (ivi compresa attività di consulenza ed assistenza alla predetta gestione di portafogli) e comunque in tale ambito in concorrenza con la nostra Società. Ella s'impegna altresì, anche al di fuori dei limiti territoriali di seguito specificati, e sempre per predetto periodo di 12 mesi successivi alla cessazione del Suo rapporto di lavoro, a non svolgere a favore dei soggetti di cui sopra, né personalmente né per interposta persona, attività di acquisizione, presentazione e/o segnalazione di clientela da Lei precedentemente seguita e/o gestita in costanza di rapporto di lavoro con la CA ovvero di masse, patrimoni, strumenti finanziari di qualunque tipo ovvero liquidità e/o qualunque altro valore alla stessa clientela facenti capo. Infine Ella non potrà sempre per il predetto periodo di 12 mesi successivi alla cessazione del Suo rapporto di lavoro, favorire in alcun modo l'assunzione, ingaggio o comunque l'acquisizione di dipendenti o collaboratori della nostra CA, da parte di azienda concorrente. L'obbligo da Lei assunto è territorialmente limitato all'area geografica della Regione , ovvero a quelle della diversa Regione ove risulti CP_3 ubicata la sua sede di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed anche a quella diversa precedente, ove la diversa nuova assegnazione sia intervenuta da meno di un anno. In ogni caso l'area territoriale dell'obbligo di non concorrenza deve ritenersi comunque estesa a province
“fuori Regione” se rientranti nel raggio di 250 km dalla sede di lavoro. Per tutto il periodo di durata del patto (dodici mesi dalla cessazione del Suo rapporto di lavoro) Ella sarà tenuta a fornirci – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: / Servizio Controparte_1 Amm.ne RU / Settore Serv. Amm.vi ai Dip. – Piazzetta Turati 2 – 35121 Padova (PD) o mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: it – informazioni complete e Email_1 documentate circa la Sua effettiva attività lavorativa ed ogni variazione successiva onde poter verificare il rispetto di quanto stabilito nel presente patto. Ella si impegna altresì ad informare i soggetti in favore dei quali presterà eventualmente la Sua attività lavorativa nel corso del periodo di durata del suo obbligo di non concorrenza in merito all'esistenza ed ai contenuti del presente patto di non concorrenza. A fronte di detto vincolo, Le verrà riconosciuto, per l'intera durata del Suo rapporto di lavoro con la nostra Società, un corrispettivo annuale lordo pari a € 10.000,00 (Euro diecimila/00). Premesso ciò, Le sarà riconosciuto un importo lordo di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), suddiviso in 12 mensilità di pari importo, sotto la voce “indennità patto di non concorrenza”. Resta inteso che per l'anno in corso il corrispettivo Le verrà riconosciuto pro-quota dalla data di sottoscrizione della presente. Nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse cessare a qualunque titolo prima che siano trascorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del presente patto, unicamente al fine di correlare la congruità dei reciproci impegni, Le verrà comunque riconosciuto a titolo di “indennità patto di non concorrenza” un importo calcolato sulla base dell'ultima erogazione mensile del corrispettivo moltiplicato per il numero di mesi rimanenti al completamento del triennio. Tale importo Le verrà versato decorsi dodici mesi dalla cessazione del Suo rapporto di lavoro a condizione che Lei abbia, fino a quel momento, integralmente rispettato gli obblighi da Lei assunti in forza del patto. In caso di inadempimento del solo obbligo di informativa sopra specificato (circa la sua effettiva attività lavorativa successiva alla cessazione del rapporto con la Lei sarà tenuta al pagamento in ns. CP_1 favore di una penale pari ad € 20.000,00 (Euro ventimila/00). Per il caso di inadempimento delle altre obbligazioni di cui al presente patto Lei sarà tenuto a pagare alla nostra CA, a titolo di penale, un importo pari ad € 124.987,00 (Eurocentoventiquattromilanovecentoottantasettemila/00), con espressa salvezza della risarcibilità del danno ulteriore, ove comprovato, e con salvezza altresì del rispetto del patto stesso fino alla scadenza del termine pattuito, nonché di ogni altro nostro diritto. Resta sin d'ora inteso che in caso di mancato rispetto da parte Sua del presente patto, l'importo di cui alle penali convenute potrà essere recuperato dalla CA, anche trattenendo, come da Lei sin d'ora
pagina 4 di 13 espressamente autorizzato, il relativo importo delle competenze e trattamento di fine rapporto. Poiché il presente patto viene stipulato nel nostro esclusivo interesse ed in relazione alle valutazioni da noi espresse al riguardo, la si riserva di recedere in ogni momento entro la fine del rapporto di CP_1 lavoro dal presente patto di non concorrenza con il periodo di preavviso di 9 mesi, durante il quale le parti rimarranno vincolate alle rispettive obbligazioni in esso previste, ferma l'acquisizione da parte sua di quanto già percepito a titolo di corrispettivo del patto. In caso di mutamento delle Sue mansioni nel corso del rapporto di lavoro con la nostra Società ci riserviamo di recedere dal presente patto di non concorrenza con il preavviso ridotto di 6 mesi. Da tale momento, ovvero decorsi i 6 mesi, non le sarà più dovuto il corrispettivo, resterà invece a Lei acquisito il corrispettivo già incassato. Lei si obbliga infine ad osservare la più stretta riservatezza in merito al presente accordo ed a non divulgare
o comunicare in alcun modo a terzi il suo contenuto. L'erogazione del corrispettivo avverrà in conformità con le disposizioni di vigilanza in materia di remunerazione variabile e le previsione al riguardo contenute nelle Politiche di Remunerazione tempo per tempo vigenti, restando inteso tuttavia che tali previsioni non troveranno applicazione sin tanto che la somma dei corrispettivi annui erogatiLe ai sensi del presente accordo non ecceda il limite di un'annualità della Sua remunerazione fissa (franchigia prevista dal par. 2.2.3, terzo capoverso, della Sezione III del titolo IV – Capitolo 2 della Circolare 285/2013 di CA d'Italia). La invitiamo a restituirsi copia della presente sottoscritta per accettazione e con l'occasione Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.”.
11. Come è noto, l'art. 2125 cod. civ. stabilisce che “il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti d'oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni se si tratta di dirigenti e di tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata.”.
12. Il ricorrente ha eccepito, in primo luogo, che il patto di non concorrenza in esame è nullo per la illegittima estensione del suo oggetto, “che non è affatto determinato e limitato alla inibizione di specifiche attività, ma ricomprende nella sostanza qualsiasi attività nel settore bancario, assicurativo e di gestione degli investimenti.”.
13. Il Tribunale ritiene che l'eccezione sia infondata.
14. Ad avviso del Tribunale, infatti, l'oggetto è ben determinato, essendo analiticamente elencate nel patto le attività precluse, che vengono a coincidere con le specifiche mansioni di fatto svolte dal ricorrente Cont presso quale e non essendo, pertanto, impedito al ricorrente il compimento delle Parte_2 restanti attività tipicamente afferenti al settore bancario, risultando, quindi, adeguatamente salvaguardata la possibilità per il ricorrente di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento, a maggior ragione ove si tenga conto della delimitazione territoriale dell'operatività del patto. In base al patto de quo (di durata pari a 12 mesi), infatti, avrebbe, Pt_1 comunque, potuto lavorare nell'ambito di attività bancarie diverse dalla intermediazione finanziaria su tutto il territorio nazionale e svolgere attività di intermediazione finanziaria al di fuori della e CP_3 delle province situate nel raggio di 250 Km. dalla sede di lavoro, seppure con clienti diversi da quelli Cont da lui seguiti alle dipendenze di
15. In secondo luogo, il ricorrente ha eccepito che il “patto di non concorrenza è comunque nullo per la assoluta aleatorietà e indeterminatezza del corrispettivo offerto al lavoratore. La assoluta indeterminatezza di tale elemento essenziale del contratto, deriva sia dal fatto che il corrispettivo è stabilito in ragione di anno in funzione della durata del rapporto di lavoro, cioè di un elemento che non è predeterminabile, sia dal fatto che la si è riservata la discrezionale e unilaterale facoltà CP_1 di recedere dal patto stesso, nella finalità della stipulazione dell'accordo “nel suo esclusivo interesse…”; lamentando, altresì, la nullità del patto di non concorrenza in ragione della incongruità del corrispettivo.
16. Con riferimento al corrispettivo, deve essere distinto il profilo della sua assenza o della sua manifesta iniquità o sproporzionalità (vizio che rileva ai sensi dell'art. 2125 c.c., che impone un implicito requisito di adeguatezza del compenso: cfr., Cass. n. 5540/2001; v. anche Cass. n. 5540/2021), da quello della sua indeterminatezza/indeterminabilità, che opera, invece, sul piano generale della nullità ex art 1346 c.c.
pagina 5 di 13 17. Quanto al primo profilo, il compenso pattuito per € 10.000,00 annui (a fronte di una RAL di circa €
70.000,00 lordi) è da considerare congruo (cfr. Cass. n. 7834/2006 che ha ritenuto adeguata anche una percentuale del 10%), valutati anche i limiti geografici di operatività del patto e la tipologia di attività vietata (i.e. divieto di concorrenza), fermo restando, in ogni caso, che il corrispettivo del patto di non concorrenza non ha la funzione di assicurare al lavoratore per il periodo di vigenza del patto un trattamento analogo alla retribuzione già percepita. 18. Quanto al secondo profilo, il corrispettivo risulta senz'altro determinabile, nella misura in cui la sua erogazione annuale è stata collegata all'elemento oggettivo della durata del rapporto, mentre – con riferimento all'ipotesi della risoluzione di quest'ultimo entro il termine (anch'esso predeterminato) di 36 mesi dalla data di sottoscrizione del patto – il diritto alla sua erogazione è stato assistito dalla previsione di un importo minimo garantito (“importo calcolato sulla base dell'ultima erogazione mensile del corrispettivo moltiplicato per il numero di mesi rimasti al completamento del triennio”). In altri termini, è stabilito un importo minimo garantito al lavoratore - che appare congruo anche in relazione alla durata di vigenza del patto (dodici mesi) -, variabile in relazione a elementi oggettivi e facilmente determinabili, essendo previsto espressamente, nel caso di cessazione del rapporto prima di tre anni dalla sottoscrizione del patto, il diritto del lavoratore a un importo calcolato sulla base dell'ultima erogazione mensile del corrispettivo moltiplicato per il numero dei mesi rimanenti al completamento del triennio, da corrispondersi dopo dodici mesi dalla cessazione del rapporto e verificato l'adempimento dello stesso (quest'ultima condizione costituisce, peraltro, circostanza estranea al profilo della determinabilità dell'oggetto del contratto).
19. Ancora, fattori di indeterminabilità non si traggono dal richiamo effettuato nel patto alle modalità di erogazione del corrispettivo1, né dalla previsione di pagamento in rate mensili in costanza di rapporto, risultando comunque agevole per il lavoratore calcolare l'ammontare del corrispettivo.
20. Allo stesso modo, profili di indeterminabilità non si ricavano dalla previsione della facoltà di recesso Cont unilaterale dal patto attribuita a in quanto è previsto che essa possa essere esercitata solo in costanza di rapporto (e con un preavviso di 9 mesi), ossia in un momento in cui non esisterebbe alcun obbligo di non concorrenza in capo al dipendente, che, peraltro, conserverebbe, in ogni caso, il corrispettivo già ricevuto e continuerebbe a riceverlo durante il periodo di preavviso.
21. Nella vicenda in esame, quindi, la clausola attribuisce alla un diritto unilaterale di recesso dal CP_1 patto medesimo nel corso del rapporto di lavoro e non anche dopo la cessazione di quest'ultimo.
22. Ne discende che il diritto di recesso dal patto in un momento antecedente alla cessazione del rapporto di lavoro non potrebbe incidere sulla durata temporale del vincolo (essendo il vincolo destinato a sorgere solo dal momento della cessazione del rapporto), né, avere l'effetto di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita (in quanto il corrispettivo è riconosciuto al lavoratore, a prescindere e prima ancora, del sorgere dell'obbligo a suo carico).
23. Quanto alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 4032/2022, secondo cui “la previsione di risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, atteso che la limitazione allo svolgimento dell'attività lavorativa deve essere contenuto, in base a quanto previsto dall'art. 1225 c.c. interpretato alla luce degli art. 4 e 35 Cost., entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo, e va compensata da un maggior corrispettivo: con la conseguenza che non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita..”, si osserva che non è chiaro se il giudice di legittimità si sia pronunciato su fattispecie analoga alla presente, nella quale, invero, in caso di esercizio della facoltà di recesso da parte della il lavoratore trattiene, in ogni caso, le somme già corrispostegli a titolo di CP_1 corrispettivo, oltre ad avere diritto a quelle del periodo di preavviso di nove mesi. La sentenza pagina 6 di 13 richiama, invece, precedenti (Cass. n. 212/2013; Cass. n. 8/2018; Cass. n. 23723/2021) che riguardavano patti di non concorrenza nei quali era prevista la facoltà di recesso dal patto del solo datore alla cessazione del rapporto o anche in precedenza, ma con esclusione dell'obbligo di versare il corrispettivo, caso evidentemente ben diverso, nel quale al dipendente era richiesto un sacrificio al momento della stipula del patto, che, per effetto della clausola de qua, poteva restare privo di ogni remunerazione.
24. Nel caso di specie, peraltro, la non ha esercitato tale diritto di recesso unilaterale, che, CP_1 comunque, avrebbe richiesto un preavviso di nove mesi, con persistenza degli obblighi reciproci, e, all'esito, avrebbe portato alla liberazione della dipendente dal vincolo assunto, con incameramento - come detto - delle somme già corrisposte a titolo di corrispettivo del patto, oltre che di quelle da corrispondere nei nove mesi del preavviso.
25. In ogni caso, la nullità riguarderebbe la specifica clausola che prevede il recesso della banca, avrebbe, quindi, carattere parziale e non si estenderebbe all'intero patto di non concorrenza, che resterebbe per il resto pienamente valido (ex art.1419 c.c.), non ricavandosi dagli atti alcun elemento per ritenere che si tratti di clausola essenziale per i contraenti.
26. Per le medesime ragioni sopra esposte, non presenta caratteri di indeterminabilità del corrispettivo nemmeno la previsione inerente all'ipotesi del mutamento delle mansioni2, con riferimento alla quale, inoltre, non è pertinente la pronuncia della Suprema Corte, Cass. n. 10679/2024 citata da parte ricorrente (che riguarda una diversa clausola secondo cui, in caso di mutamento di mansioni, la banca avrebbe cessato di corrispondere il compenso, a fronte di un perdurante obbligo di non concorrenza del lavoratore per ulteriori dodici mesi).
27. Priva di pregio è anche l'eccepita ragione di nullità del patto rappresentata dalla assenza di un corrispettivo per l'autonoma obbligazione di comunicazione e informazione circa la propria occupazione lavorativa: l'obbligo di informativa del lavoratore ha carattere accessorio rispetto all'obbligo di non concorrere assunto con il patto in esame (essendo evidentemente funzionale a consentire alla CA di vigilare più agevolmente sul rispetto del patto di non concorrenza) e nessuna previsione di legge – neanche l'art. 2125 c.c. – impone che esso debba essere autonomamente remunerato. Cont
28. Ancora, è infondato l'assunto della nullità del patto in ragione della previsione della facoltà per di recuperare l'importo delle penali trattenendo le competenze di fine rapporto e il T.F.R., atteso che con riguardo alla compensazione cd. impropria, non operano i richiamati limiti sulla pignorabilità dei crediti.
29. Insussistente è anche la eccepita nullità del patto ai sensi dell'art. 1341 c.c., in quanto predisposto unilateralmente dalla e privo della cd. doppia sottoscrizione. CP_1
30. Come condivisibilmente già rilevato dalla locale Corte di Appello (sent. resa su causa R.G. n. 541/2020 sub doc. 14 fasc. res.), “la previsione dell'autonoma e specifica sottoscrizione per iscritto delle clausole vessatorie presupponga che esse siano inserite all'interno di un accordo di contenuto più vasto. Così che la firma separata ha la funzione di assicurare che vi sia piena consapevolezza da parte dei contraenti del contenuto proprio di tali clausole, tra le diverse oggetto del negozio. Per l'effetto risulta, secondo il collegio, di una certa evidenza la superfluità della sottoscrizione separata in presenza di una pattuizione unica specifica come il patto di cui si discute, diretto proprio alla limitazione dell'attività negoziale del lavoratore”.
31. Eccepisce, ancora, il ricorrente che il patto di non concorrenza è nullo anche in ragione della indeterminatezza della estensione territoriale del vincolo.
32. Ad avviso del giudicante, invece, l'ambito territoriale di operatività del patto è univocamente determinabile sulla base di elementi oggettivi: sede di lavoro di al momento della cessazione Pt_1 del rapporto, quella precedente in caso di trasferimento successivo a un momento predeterminato,
pagina 7 di 13 precisa estensione territoriale rispetto alla sede di lavoro. I limiti di luogo risultano, inoltre, sufficientemente circoscritti e tali da permettere al ricorrente di continuare ad operare (anche nell'ambito dell'intermediazione finanziaria, sia pure con riguardo a clienti diversi da quelli Cont precedentemente gestiti presso su tutto il restante territorio nazionale, oltreché su quello extranazionale (essendo notoria la dimensione internazionale del mercato bancario e finanziario entro cui si colloca il patto); e, sotto altro profilo, nessun problema di indeterminatezza realizza la clausola che consente di trasferire il vincolo sulla diversa regione oggetto dell'ultima sede di lavoro del dipendente (e anche su quella precedente, ove l'ultima assegnazione sia intervenuta da meno di un anno), in quanto la regione in questione è agevolmente individuabile in base alla sede (ultima) di servizio del lavoratore. Da una piana lettura del patto si trae, dunque, univocamente che l'obbligo di non concorrenza riguarda lo svolgimento dell'attività ivi specificata (v. supra) in un determinato ambito territoriale, nel senso che il lavoratore non potrà svolgere detta attività in tale ambito, ovvero, non potrà avere ivi la sede di lavoro quale lavoratore dipendente o autonomo o nelle altre forme previste (di impresa, per conto proprio o di terzi); né la delimitazione geografica dell'operatività del patto risulta di ampiezza eccessiva, considerato il riferimento al territorio della Regione e delle province collocate nel raggio di 250 km dalla sede di lavoro.
33. Infine, del tutto irrilevanti in questa sede sono le allegazioni attoree in punto di condotta scorretta del datore di lavoro, atteso che il patto di non concorrenza non è stato impugnato per violenza morale e che, comunque, avendo parte ricorrente dedotto che “La sottoscrizione del patto di non concorrenza e del patto di prolungamento del termine del preavviso sono stati quindi posti dalla CA come condizione per il mantenimento del ruolo di “gestore private”, senza alcuna possibilità di negoziazione dei termini degli accordi.”, non pare, in questi termini, configurabile la fattispecie della minaccia (prospettazione del verificarsi di un male ingiusto e notevole), ma quella dell'esercizio, astrattamente legittimo (che è quanto qui rileva, dato che nessun provvedimento è stato assunto dalla CA), dello jus variandi ex art. 2103 c.c., a fronte del diniego, ex se pure legittimo, della controparte di sottoscrivere una pattuizione, ritenuta essenziale dal datore per lo svolgimento di talune specifiche mansioni, in considerazione del suo interesse a evitare sviamenti di clientela successivi alla cessazione del rapporto.
34. In conclusione, si ritiene che il patto di non concorrenza sottoscritto inter partes in data 14 giugno 2019 sia legittimo rispondendo ai requisiti di cui all'art.2125 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (v., ex aliis, Cass. n. 6489/2009; Cass. n. 2462/2014; Cass. n. 9790/2020; Cass. n. 5540/2021).
35. Per quanto concerne la dedotta violazione del patto, ritiene il Tribunale che il contratto di agenzia sottoscritto dall'odierno ricorrente in data 30.1.2023 con ID s.p.a. (Rete Sanpaolo Invest) – Società di intermediazione mobiliare s.p.a. (autorizzata ex lege, tra l'altro, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento) –, prodotto da parte ricorrente su ordine del Tribunale ex art. 210 c.p.c., Cont valutato unitamente ai docc. 28 e 29 fasc. comprovi pienamente come il in costanza Pt_1 della vigenza del patto di non concorrenza de quo, abbia iniziato a esercitare, immediatamente dopo le dimissioni, all'interno della Regione Toscana, quale private banker, un'attività del tutto sovrapponibile Cont a quella in precedenza svolta quale dipendente di ossia quella di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari, consistente nell'attività di promozione, collocamento, intermediazione, consulenza e assistenza, anche successiva.
36. Anche l'Albo dei Consulenti Finanziari (doc. 28) conferma, infatti, l'avvio da parte di di un Pt_1 rapporto di lavoro con ID in data 30 gennaio 2023, con fissazione del domicilio (e, dunque, del centro principale dei suoi affari) in , presso la propria residenza, e indicazione del luogo di CP_1 conservazione della documentazione in , alla Via Banchi di Sotto, 46, dove è situata una filiale di CP_1 ID (doc. 29).
37. A parere del giudicante, pertanto, il fatto che all'interno del territorio oggetto di divieto, Pt_1 abbia svolto, durante la vigenza del patto di non concorrenza, attività promozionale in favore di società concorrente dell'odierna resistente nel settore dell'intermediazione finanziaria, basta a ritenere integrata la violazione del patto di non concorrenza, la cui finalità è appunto quella di impedire che il lavoratore, grazie alla professionalità sviluppata presso il datore di lavoro, possa arrecare a quest'ultimo un danno nell'ipotesi in cui i propri clienti, in virtù del rapporto fiduciario instaurato con pagina 8 di 13 il promotore, scelgano – anche spontaneamente (e, quindi, a prescindere dalla sussistenza di una condotta di storno della clientela) – di continuare a rivolgersi a quest'ultimo. 38. Ma, per quanto occorrer possa, la CA convenuta ha, altresì, comprovato di aver ricevuto, nel corso del febbraio 2023, a mezzo raccomandata (doc. 15), i seguenti ordini di trasferimento di titoli e fondi diretti unicamente a CA ID e disposti da clienti gestiti da in costanza di rapporto,: a) Pt_1 C.m. in data 27 febbraio 2023; b) B.g. in data 27 febbraio 2023; c) D.M.f.m. in data 27 febbraio 2023; d) V.m. in data 4 febbraio 2023; e) V.m. in data 7 febbraio 2023; f) B.g. in data 5 febbraio 2023; g) in data 7 febbraio 2023; h) B.f.-Z.v. in data 4 febbraio 2023; i) B.c. in data 4 febbraio 2023; CP_4 j) B.a. in data 4 febbraio 2023; k) B.m.-O.m. in data 4 febbraio 2023; l) O.m. in data 30 gennaio 2023; m) B.f. febbraio 2023; n) A.m.g.-T.m.e.-T.r. in data 6 febbraio 2023; o) B.m. in data 4 febbraio 2023; p) C.m.p. in data 6 febbraio 2023; q) C.p.-C.m.-C.r. in data 4 febbraio 2023; r) in data 5 CP_5CP_ CP_ febbraio 2023; s) in data 5 febbraio 2023; t) in data 5 febbraio 2023; u) F.r. in data 5 febbraio 2023; v) in data 5 febbraio 2023; w) L.m. in data 4 febbraio 2023; x) G.m.-G.e. in data 6 CP_5 febbraio 2023; y) G.c. in data 6 febbraio 2023; z) G.g. in data 5 febbraio 2023; aa) F.a. in data 4 febbraio 2023; bb) D.M.f.m. in data 6 febbraio 2023; cc) C.p.l. in data 4 febbraio 2023; dd) C.f.-S.m. in data 8 febbraio 2023; ee) C.m. in data 6 febbraio 2023; ff) C.m.-B.c. in data 5 febbraio 2023; gg) C.r. in data 4 febbraio 2023; hh) T.m.e.-S.g. in data 5 febbraio 2023; ii) S.a. in data 4 febbraio 2023; jj) P.g. in data 4 febbraio 2023; kk) S.p.-G.e. in data 6 febbraio 2023; ll) S.l. in data 1° febbraio 2023; mm) P.c.-P.f. in data 7 febbraio 2023; nn) P.l. in data 8 febbraio 2023; oo) P.l.-L.a. in data 8 febbraio 2023; pp) P.a.l. in data 7 febbraio 2023; nonché ha documentato che i seguenti clienti hanno disposto il Cont trasferimento degli strumenti finanziari detenuti in verso ID, tramite il sistema TDT: a) in data 9 febbraio 2023; b) G.c. in data 9 febbraio 2023; c) T.f. in data 8 febbraio 2023; d) C.p.l. CP_8 in data 9 febbraio 2023; e) G.g. in data 17 febbraio 2023 (doc. 16).
39. Ritiene, allora, il Tribunale che tali dati comprovino ulteriormente, quantomeno in via presuntiva ex Cont art. 2729 c.c., la condotta di di violazione del patto di non concorrenza in essere con a Pt_1 prescindere dalla (irrilevante) prova di una sua concreta attività di storno e di sollecitazione dei clienti dallo stesso gestiti prima delle dimissioni per indurli a trasferire i propri investimenti presso ID, considerato lo svolgimento di attività analoga alla precedente presso la nuova banca, la concomitanza temporale tra le richieste di disinvestimento e le dimissioni del ricorrente e la richiesta di trasferimento dei fondi proprio presso la nuova banca con la quale questi ha da subito iniziato a collaborare.
40. Circa l'efficacia probatoria dei documenti prodotti al riguardo dalla resistente sub docc. 15 e 16, si osserva che i documenti non sono anonimi, posto che sono state oscurate le firme dei clienti e sono visibili solo le loro iniziali, ma sono leggibili tutti gli altri dati, quali gli indirizzi dei clienti, le date di nascita, i titoli, i dossier, la filiale di riferimento etc., cosicché disponeva di tutti gli elementi Pt_1 sufficienti a identificare compiutamente i clienti in questione e, se del caso, a procedere a specifiche contestazioni. Cont
41. Ancora, è incontestato in fatto che non abbia informato del nuovo ruolo assunto presso Pt_1 CA ID, così violando anche l'obbligo, sancito sempre dal patto di non concorrenza, di fornire Cont a – al momento delle sue dimissioni e, comunque, a ogni successiva variazione durante il periodo di vigenza del patto medesimo - “informazioni complete e documentate circa la Sua effettiva attività lavorativa ed ogni variazione successiva onde poter verificare il rispetto di quanto stabilito nel presente patto”.
42. L'accertata violazione del patto di non concorrenza e dell'obbligo di informazione determinano l'accoglimento delle domande riconvenzionali svolte dalla resistente nei limiti del pagamento delle penali.
43. Di conseguenza, il ricorrente deve essere condannato (a prescindere dalla prova nell'an e nel quantum della verificazione in concreto di un qualche danno) al pagamento delle rispettive clausole penali previste nel patto e quantificate – quanto alla violazione dell'obbligo di non concorrenza – nell'importo di € 124.987,00 e – quanto alla violazione dell'obbligo di informazione – nella somma di
€ 20.000,00, ogni somma oltre interessi nella misura e con la decorrenza di legge ex art. 1284 c.c. 44. ha, infatti, domandato, in via subordinata, la riduzione ad equità degli importi delle penali, in Pt_1 quanto, a suo dire, del tutto sproporzionati e incongrui perché di ammontare pari al doppio della pagina 9 di 13 retribuzione annua lorda del lavoratore, ma, a giudizio del Tribunale, anche tale domanda è da ritenersi infondata. 45. Sul punto deve rilevarsi che il criterio cui il giudice deve attenersi per esercitare il potere di riduzione della penale non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, né del danno che sia stato accertato o risarcito, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta (cfr. Cass. n. 10626/2007 e n. 7835/2006). Tale interesse, peraltro, non deve essere valutato con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola, ma anche al momento in cui essa è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente inadempiuta (cfr. Cass. n. 11908/2020).
46. Applicati tali consolidati principi di diritto alla fattispecie concreta, si osserva, con riferimento, intanto, Cont alla penale correlata all'obbligo di non concorrenza, che era massimo l'interesse di a evitare la dispersione a favore di istituti concorrenti del rilevante patrimonio di professionalità ed esperienza maturato da nel corso del lungo rapporto di lavoro, nonché a conservare la clientela presente Pt_1 nel portafoglio clienti dallo stesso gestito, tenuto conto del valore complessivo del portafoglio (circa 50 milioni di euro di masse gestite, come riconosciuto dalla stessa parte attrice in ricorso) e della valutazione, tra le prevedibili conseguenze della violazione del patto, del rischio di una dispersione di detta clientela in termini non irrilevanti. Peraltro, in concreto, è evidente ex post la lesione Cont dell'interesse della a seguito della violazione del patto, considerata l'entità (doc. 17 fasc. CP_1 dei suddetti disinvestimenti verificatisi immediatamente dopo le dimissioni di (anche Pt_1 successivamente al provvedimento di inibitoria del Tribunale di Siena prodotto in atti).
47. Né, a parere del giudicante, può assumere rilievo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1384 c.c., il provvedimento di inibitoria ottenuto dalla resistente presso il Tribunale di Siena, essendo esso stato finalizzato a impedire il prodursi in danno della resistente di ulteriori e più gravi conseguenze pregiudizievoli, a fronte di un inadempimento contrattuale già pienamente verificatosi, per le ragioni sopra esposte, fin dalla sottoscrizione del contratto di agenzia del 30.1.2023.
48. In conclusione, a parere del Tribunale, risulta evidente il notevole interesse della CP_1 all'adempimento del patto, sia, al momento della sua sottoscrizione, sia, all'atto di cessazione del rapporto, atteso che era pacificamente un dipendente di elevata professionalità ed esperienza e Pt_1 gestiva un consistente portafoglio clienti, cosicché il rischio della perdita di tale clientela e, comunque, della riduzione di spazi di mercato nell'area già di pertinenza della in conseguenza CP_1 dell'eventuale instaurarsi di un'attività di collaborazione di costui con un soggetto concorrente, era obiettivamente significativo.
49. Per quanto concerne, poi, la penale riferita all'obbligo di informazione (pacificamente violato), si ritiene che il relativo importo non possa dirsi in alcun modo eccessivo, atteso il rilevante interesse della CA a essere tempestivamente informata circa la nuova collocazione lavorativa del dipendente al fine di verificare l'osservanza del patto di non concorrenza e di rafforzare, peraltro mediante l'adozione di un incombente di scarso peso a carico del lavoratore, l'effettivo conseguimento della finalità perseguita con il patto di non concorrenza. Cont
50. Deve, invece, dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda inibitoria svolta da nel presente giudizio, essendo il patto di non concorrenza venuto a scadenza il 28.1.2024. Cont
51. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di volta a conseguire la restituzione della complessiva somma ricevuta dal quale corrispettivo del patto di non concorrenza, sia, perché Pt_1 spiegata solo in via subordinata rispetto alla domanda di inibitoria (capo d) che, come detto, ha, invece, trovato accoglimento innanzi al Tribunale di Siena in sede cautelare, sia, perché, in ogni caso, il patto del 10/14 giugno 2019 non prevedeva tale obbligo di restituzione del corrispettivo in caso di inadempimento, in aggiunta alla penale.
52. La domanda di restituzione di cui al capo e) delle conclusioni della memoria è assorbita dalla accertata legittimità del patto.
53. Per quanto concerne, poi, il patto di prolungamento del preavviso devono anche in questo caso prendersi le mosse dal contenuto dello stesso che di seguito si trascrive: “Facendo seguito alle intese verbali intercorse, in considerazione delle specificità delle Sue funzioni ed al fine di assicurare alla nostra CA un ragionevole grado di stabilità della Sua collaborazione e, al contempo, di far
pagina 10 di 13 conseguire a Lei vantaggi aggiuntivi in termini economici che costituiscano un adeguato corrispettivo agli impegni che Lei ha dichiarato di essere disposto ad assumersi nei confronti della CA, Le proponiamo di integrare il Suo attuale rapporto di lavoro ed il contratto di assunzione stipulato con la nostra CA con i patti di seguito indicati.
1. Si conviene che, con riferimento all'art. 79-10 comma del vigente CCNL per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree Professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, Lei si impegna, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, ad osservare un periodo di preavviso di 6 mesi.
2. Quale corrispettivo dell'impegno, in oggetto, la Le riconoscerà una somma lorda annua di € 5.000,00 (Euro CP_1 cinquemila/00) sotto la voce "Indennità patto di prolungamento del preavviso" che Le verrà erogata in n. 2 rate semestrali di pari importo. La prima rata Le verrà accreditata pro quota con lo stipendio del mese di giugno 2019 relativamente al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del presente accordo ed il 30 giugno 2019. I successivi accrediti verranno effettuati in maniera posticipata con cadenza semestrale con gli stipendi dei mesi di dicembre e di giugno di ogni anno. L'”Indennità patto di prolungamento del preavviso" Le verrà riconosciuta per tutto il periodo in cui permarrà il vincolo,
e fino al momento dell'eventuale recesso di una delle Parti. Tale indennità è da intendersi straordinaria e subordinata alla causa che ne ha originato l'attribuzione, non rientra pertanto tra gli emolumenti da considerare ai fini del calcolo del Trattamento di Fine Rapporto e del calcolo del contributo al Fondo Pensioni.
3. Decorsi almeno 24 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, le Parti potranno recedere unilateralmente dallo stesso - purché ciò avvenga in costanza di rapporto di lavoro con un preavviso di almeno 6 mesi, trascorsi i quali cesserà ogni effetto riconducibile all'accordo stesso.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 cc., in caso di inosservanza del periodo di preavviso pattuito (sei mesi) Lei sarà tenuto a restituire alla gli importi a tale data già CP_1 corrispostiLe ai sensi del punto 2 che precede nonché al pagamento alla a titolo di ulteriore CP_1 penale, e salvo il risarcimento del maggior danno, di un importo pari della retribuzione che Le sarebbe spettata per il periodo di preavviso non rispettato".
54. Parte ricorrente ha eccepito, in primo luogo, la nullità del patto per la illiceità della sua causa in quanto, nella sostanza, si tratterebbe di un “patto di stabilità”, essendo finalizzato ad “… assicurare alla nostra banca un ragionevole grado di stabilità della Sua collaborazione …”.
55. Ritiene il Tribunale che l'eccezione sia infondata.
56. Il C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro di prevede espressamente che "… le dimissioni Pt_1 devono essere presentate per iscritto con il preavviso di 1 mese, salvo diverso termine concordato…" (art. 84, doc. 31 fasc. res.).
57. Trattasi di materia suscettibile di deroghe convenzionali, in quanto non direttamente lesiva di diritti inderogabili del lavoratore ex art. 2113 c.c.
58. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, da tempo affermato il principio secondo il quale: "il lavoratore subordinato può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nell'ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso. Non contrasta pertanto con alcuna norma o principio dell'ordinamento giuridico la clausola con cui si prevedano limiti all'esercizio di detta facoltà, stabilendosi a carico del lavoratore un obbligo risarcitorio per l'ipotesi di dimissioni anticipate rispetto ad un periodo di durata minima." (Cass. Civ., Sez. Lav., 7 settembre 2005, n. 17817). 59. Ancora, si è affermato che "in materia di recesso dal rapporto di lavoro, la durata legale o contrattuale del preavviso è derogabile dall'autonomia delle parti, sicché è valida la clausola del contratto individuale che preveda un termine di preavviso per le dimissioni più lungo rispetto a quello stabilito dalla contrattazione collettiva, ove il lavoratore riceva, quale corrispettivo per tale deroga, l'attribuzione di benefici economici e di carriera" (cfr. Cass. n. 18122 del 2016, la quale specifica, altresì, che “alla luce di tale ricostruzione, può dirsi che l'ordinamento rimette alle parti sociali ovvero alle stesse parti del rapporto la facoltà di disciplinare la durata del preavviso in relazione alle proprie valutazioni di convenienza, rendendo essenzialmente le parti arbitre del giudizio di maggior favore della disciplina concordata" e che "la durata legale o contrattuale del preavviso è dunque derogabile dall'autonomia individuale in relazione a finalità meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, quale quella per il datore di garantirsi nel tempo la collaborazione di un lavoratore particolarmente qualificato, sottraendolo alle lusinghe della concorrenza.").
pagina 11 di 13 60. Per orientamento consolidato, fuori dalle ipotesi di giusta causa di recesso, nelle quali viene in rilievo la norma inderogabile di cui all'art. 2119 c.c., nessun limite è, dunque, posto dall'ordinamento all'autonomia privata per quanto attiene alla facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato attribuita al lavoratore, di cui egli può liberamente disporre pattuendo una garanzia di durata minima del rapporto, purché limitata nel tempo, che comporti il risarcimento del danno in favore del datore di lavoro nella ipotesi di mancato rispetto del periodo minimo di durata (cfr. Cass., n. 14457 del 2017:
“Né si pongono dubbi sotto il profilo della meritevolezza dell'interesse datoriale sotteso a siffatta pattuizione, che è quello di assicurarsi la continuità della prestazione in vista di un programma aziendale per la cui realizzazione ritenga utile l'apporto di quel dipendente.”).
61. È, dunque, da escludersi la lamentata illiceità della causa del negozio.
62. Ciò che è richiesto dalla giurisprudenza ai fini della validità dei patti di stabilità è, piuttosto, fra l'altro, che essi abbiano un'efficacia temporanea, esaurita la quale i contraenti hanno la possibilità di disdetta con preavviso dal patto stesso.
63. Tale requisito è stato pienamente rispettato nel caso di specie, visto che le parti hanno pattuito la facoltà di recedere dal c.d. "patto di stabilità" trascorsi 24 mesi dalla sottoscrizione dello stesso, dando un preavviso di 6 mesi.
64. Ma il giudicante ritiene, altresì, che sia infondato anche l'assunto di parte attrice secondo cui “il vero scopo del patto è stato quello di impedire al dipendente di intraprendere eventuali diverse scelte lavorative, vincolandolo per il lungo termine di 30 mesi, o in alternativa obbligandolo ad un esborso economico molto ingente e sproporzionato.”, atteso che, invero, il ricorrente avrebbe potuto rassegnare le dimissioni anche durante i 24 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del patto di prolungamento del preavviso, ancorché con il pattuito preavviso di 6 mesi.
65. Eccepisce, poi, il ricorrente che “Il patto di prolungamento del termine di preavviso è inoltre nullo per la mancata previsione di benefici di carriera in favore del Sig. ”. Pt_1
66. Anche tale eccezione è da giudicarsi infondata.
67. Ritiene, infatti, il Tribunale che alcuna disposizione normativa applicabile ratione temporis nel caso di specie imponga, quale condizione di legittimità del patto di prolungamento del preavviso, l'attribuzione al lavoratore, oltre che di un beneficio economico, anche e necessariamente di una programmata progressione della carriera.
68. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “Nell'equilibrio delle posizioni contrattuali il corrispettivo della clausola di durata minima garantita nell'interesse del datore di lavoro, dunque, è sì necessario ma può essere liberamente stabilito dalle parti e può consistere nella reciprocità dell'impegno di stabilità assunto dalle parti ovvero in una diversa prestazione a carico del datore di lavoro, consistente in una maggiorazione della retribuzione o in una obbligazione non-monetaria, purché non simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore.” (così, Cass. n. 14457
/2017). 69. Ritiene poi il Tribunale che il corrispettivo economico riconosciuto dalla al lavoratore nel caso CP_1 di specie non sia, né, simbolico, né, sproporzionato rispetto al sacrificio allo stesso richiesto e alla riduzione della sua libertà contrattuale, atteso che la somma lorda annua di € 5.000,00 corrisponde a più del 7% della RAL e che deve tenersi conto che il patto di stabilità, incide sulla libertà contrattuale del lavoratore attraverso un prolungamento del preavviso ma senza perdita della retribuzione
(eventualmente il lavoratore perde per 5 mesi la maggiore retribuzione che gli potrebbe percepire mediante la nuova e diversa occupazione, ma trattasi di circostanza non apprezzabile nel caso di specie nulla essendo stato dedotto di specifico ).
70. Ancora, non si ravvisa l'eccepita nullità della clausola di cui al punto 3 del patto che prevede che “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 cc., in caso di inosservanza del periodo di preavviso pattuito (sei mesi) Lei sarà tenuto a restituire alla 'gli importi a tale data già corrispostiLe ai sensi del CP_1 punto 2 che precede nonché al pagamento alla a titolo di ulteriore penale, e salvo il CP_1 risarcimento del maggior danno, di un importo pari della retribuzione che Le sarebbe' spettata per il periodo di preavviso non rispettato.".
71. Non è, infatti, dato comprendere quale sarebbe la norma imperativa che vieterebbe di porre a carico del lavoratore che non osservi il più lungo termine di preavviso pattuito, l'onere della restituzione del corrispettivo ricevuto per remunerare l'obbligo assunto ma poi violato, in aggiunta a una ulteriore pagina 12 di 13 penale il cui ammontare dipende direttamente dalla gravità dell'inadempimento, ossia dalla misura del periodo di preavviso non rispettato.
72. L'art. 1382 c.c. prevede, infatti, che “La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.”, mentre non è dato comprendere a quale titolo il lavoratore, in caso di inosservanza del termine di preavviso, così come convenzionalmente prolungato, avrebbe diritto di trattenere il compenso erogatogli quale corrispettivo di un sacrificio poi di fatto non sopportato e che, pertanto, verrebbe a essere privo di causa.
73. Quanto all'asserita violazione dell'art. 1341 c.c. si richiama integralmente quanto sopra osservato in merito al patto di non concorrenza.
74. Alla luce di quanto sopra, ritenuta, dunque, la piena legittimità e operatività del patto di cui si tratta, la ha diritto alla restituzione di quanto già versato a titolo di corrispettivo (€ 17.736,11), oltre al CP_1 pagamento di un importo pari alla retribuzione che sarebbe spettata a per il periodo Pt_1 di preavviso non rispettato (€ 31.945,55).
75. deve, pertanto, essere condannato, altresì, a corrispondere alla l'importo netto a pagare Pt_1 CP_1 Cont risultante a debito nel cedolino di febbraio 2023 (pari a € 51.086,56, doc. 30 fasc. , all'esito del conguaglio legittimamente (compensazione c.d. impropria) operato dalla con le competenze di CP_1 fine rapporto del dipendente, oltre interessi nella misura e con la decorrenza di legge ex art. 1284 c.c., risultando del tutto generica la contestazione mossa dal ricorrente sotto il profilo del quantum.
76. Deve, infatti, escludersi, nel caso di specie, la sussistenza di giusta causa di dimissioni, dovendo essa consistere, come noto, in un inadempimento datoriale di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto (art. 2119 c.c.), mentre il ricorrente nell'atto introduttivo ha dedotto di essersi determinato alle dimissioni in ragione del fatto di essersi “trovato quotidianamente”, in conseguenza della crisi attraversata dalla CA, “sottoposto a richieste e pressioni dei clienti che, per il timore sulla sicurezza dei loro investimenti, chiedevano rassicurazioni o manifestavano la volontà di trasferirli presso altri Istituti di credito.”.
77. È assorbito ogni ulteriore profilo di merito o istruttorio.
78. La estrema complessità delle innumerevoli questioni poste dalla fattispecie di causa e l'esistenza di precedenti giurisprudenziali difformi, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- respinge il ricorso;
- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di inibitoria;
- in via riconvenzionale, condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1 la complessiva somma di € 144.987,00 a titolo di penali previste dal patto di non
[...] concorrenza, oltre interessi nella misura e con la decorrenza di legge ex art. 1284 c.c.;
- sempre in via riconvenzionale, condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1 la complessiva somma di € 51.086,56 a titolo di penali previste dal patto di
[...] prolungamento del preavviso, oltre interessi nella misura e con la decorrenza di legge ex art. 1284 c.c.;
- respinge ogni altra domanda svolta in via riconvenzionale da Controparte_1
[...]
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Firenze, 17 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “L'erogazione del corrispettivo avverrà in conformità con le disposizioni di vigilanza in materia di remunerazione variabile e le previsioni al riguardo contenute nelle Politiche di Remunerazione tempo per tempo vigenti, restando inteso tuttavia che tali previsioni non troveranno applicazione sin tanto che la somma dei corrispettivi annui erogatiLe ai sensi del presente accordo non ecceda il limite di un'annualità della Sua remunerazione fissa (franchigia prevista dal par. 2.2.3, terzo capoverso, della Sezione III del titolo IV – Capitolo 2 della Circolare 285/2013 di CA d'Italia)”. 2 “In caso di mutamento delle Sue mansioni nel corso del rapporto di lavoro con la nostra Società ci riserviamo di recedere dal presente patto di non concorrenza con il preavviso ridotto di 6 mesi. Da tale momento, ovvero decorsi i 6 mesi, non le sarà più dovuto il corrispettivo, resterà invece a Lei acquisito il corrispettivo già incassato.”.