Sentenza 30 luglio 2025
Ordinanza presidenziale 2 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 30/07/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00907/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00481/2025 REG.RIC.
N. 00482/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 481 del 2025, proposto da
RI CC, rappresentato e difeso dall’avv. Generoso Yuri Restina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 482 del 2025, proposto da
Generoso Yuri Restina, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
quanto al ricorso n. 481 del 2025:
per l’ottemperanza
della sentenza n. 1133/2024 del Tribunale di Bologna;
quanto al ricorso n. 482 del 2025:
per l’ottemperanza
della sentenza n. 1133/2024 del Tribunale di Bologna.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le memorie difensive depositate da parte ricorrente in entrambi i giudizi in data 19 giugno 2025;
Visto l’articolo 114 Cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il prof. CC RI e l’avv. Generoso Yuri Restina agiscono entrambi, nei limiti del relativo interesse, per l’ottemperanza della sentenza del Giudice ordinario in epigrafe indicata.
Il primo con ricorso R.G. n. 481/2025 per la parte in cui la sentenza ottemperanda gli ha riconosciuto il diritto a percepire la cd. “Carta Docenti” per l’anno scolastico 2022/2023, oltre a rivalutazione monetaria o interessi legali dal dovuto al saldo. Il secondo (difensore antistatario del primo nel giudizio avanti al G.O.) con ricorso R.G. n. 482/2025 per la parte della sentenza che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito allora resistente al pagamento delle spese di giudizio.
Il predetto Ministero, benché ritualmente evocato sia nel giudizio R.G. n. 481/2025, sia nel giudizio R.G. n. 482/2025, non si è costituito.
Entrambe le cause sono state chiamate all’udienza camerale del 10 luglio 2025, al termine della quale sono state entrambe trattenute in decisione.
Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell’articolo 70 Cod. proc. amm., dei due ricorsi, stante la sussistenza di evidenti ragioni di connessione oggettiva, vertendo entrambi i giudizi sull’ottemperanza della medesima sentenza.
Ciò premesso, il Collegio rileva che, nel merito, entrambi i ricorsi sono fondati e vanno, pertanto, accolti, sia pure nei limiti di seguito specificati.
Come documentato in atti, la sentenza ottemperanda è passata in giudicato ed è stata notificata al domicilio reale dell’Amministrazione debitrice, facendo così decorrere il termine dilatorio di 120 giorni fissato ex lege per l’esecuzione spontanea da parte del Ministero intimato.
La perdurante inadempienza del Ministero dell’Istruzione e del Merito comporta quale ulteriore conseguenza l’ordine all’Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza ottemperanda, detratto quanto eventualmente medio tempore corrisposto.
Pertanto si ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito e al Dirigente dell’Ufficio scolastico Regionale per l’Emilia Romagna di dare esecuzione alla sentenza predetta, in tutte le sue parti, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi 90 (novanta) giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente responsabile dell’Ufficio VI – Formazione del personale Scolastico – Direzione Generale per il Personale Scolastico – Dipartimento del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, (Ministero dell’Istruzione e del Merito), con facoltà di sub delega dell’incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o altro Ufficio.
Va, di contro, respinta la richiesta, formulata in entrambi i ricorsi di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle penalità di mora: quanto al ricorso R.G. n. 481/2025, perché già la sentenza ottemperanda prevede a favore del prof. RI il pagamento di interessi o rivalutazione, la cui misura appare equa anche ai fini dell’articolo 114, comma 4, Cod. proc. amm; quanto al ricorso R.G. n. 482/2025 perché – come da giurisprudenza della Sezione (v. sentenza n. 655/2025) - appare manifestamente iniquo richiedere la penalità di mora per quanto concerne le spese legali liquidate dal G.O..
L’intimato Ministero, in quanto qui soccombente, è condannato - come da regola generale - a rifondere ai ricorrenti le spese di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, e al rimborso di uno solo dei contributi unificati versati per i due ricorsi, con le specificazioni di cui parimenti in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna - Sede di Bologna (Sezione Seconda), accoglie in parte i ricorsi in epigrafe indicati, previa riunione degli stessi, e dispone come in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere ai ricorrenti, in solido tra loro, le spese dei due giudizi, che liquida in complessivi €uro 1.000 (mille/00), oltre ad accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avv. Generoso Yuri Restina dichiaratosi antistatario nel primo giudizio e agente in proprio nel secondo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Jessica Bonetto, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Tagliasacchi | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO