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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 8844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8844 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30818/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 30818/2024 promossa da:
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA RT S.A.S. CP_1 CP_2
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. MALLARDO GIACOMO JUNIOR,
[...] P.IVA_1 domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. DAMINELLI SIMONA, Controparte_3 P.IVA_2 domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
Sommario Conclusioni di parte attrice .............................................................................................................. 2
Conclusioni di parte convenuta ........................................................................................................ 5
1. Oggetto ......................................................................................................................................... 6
2. Transazione .................................................................................................................................. 6
3. Conto anticipi ............................................................................................................................... 7
pagina 1 di 12 4. Anatocismo ................................................................................................................................... 7
5. Variazioni ..................................................................................................................................... 9
6. Usura .......................................................................................................................................... 10
7. Prescrizione ................................................................................................................................ 10
8. Mutui .......................................................................................................................................... 10
9. CTU ............................................................................................................................................ 11
10. Spese ......................................................................................................................................... 12
Per questi motivi
............................................................................................................................. 12
Conclusioni di parte attrice
In via preliminare, la Liquidazione Giudiziale:
-- chiede la revoca dell'ordinanza del 6/2/2025 nella parte in cui l'On.le Tribunale ha negato l'ordine di esibizione richiesto dall'attrice al capo III della seconda memoria istruttoria ed insiste per l'accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c.;
-- chiede la revoca delle ordinanze del 21/1/2025 e del 6/2/2025 nella parte cui l'On.le Tribunale ha ritenuto privo di effetti il disconoscimento ex artt. 2712 e 2719 c.c., ascrivendogli genericità, e chiede disporsi c.t.u. integrativa per acquisire al processo un calcolo alternativo che non utilizzi i documenti dimessi dalla banca con la comparsa di costituzione e con la seconda memoria istruttoria, siccome disconosciuti ex artt. 2712 e 2719 c.c., e, quindi, applicando i criteri indicati da parte attrice al capo IV delle II note ex art. 171 ter c.p.c. In subordine, l'attrice precisa le conclusioni;
si riporta a tutti i precedenti scritti difensivi e verbali di causa, che si abbiano qui per ripetuti e trascritti, ed insiste per l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni e richieste, anche istruttorie, ivi formulate al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: I. con riguardo al contratto di apertura del conto corrente 3759-34 (successivamente rubricato 400241813) e al contratto costitutivo dell'apertura di credito in esso regolata, accertare e dichiarare (1) l'usurarietà degli interessi;
(2) la nullità parziale del contratto di conto corrente e del contratto di apertura di credito e di ogni patto aggiunto e/o successivo per essere mancato accordo scritto e sottoscritto circa il disciplinare economico che sarebbe stato applicato al rapporto ovvero, in via gradata, per difetto di consegna ovvero, in via ulteriormente gradata, per assenza del documento di sintesi;
(3) in subordine rispetto a quanto sub 2, la nullità dei patti sugli interessi, per contrarietà all'art. 1284 c.c., la nullità dei patti di capitalizzazione, per contrarietà agli artt. 2 e 6 della delibera C.i.c.r. del 9/2/2000, la nullità dei patti relativi alle commissioni di massimo scoperto, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto dell'obbligazione in rapporto agli artt. 1346 c.c. e 117 T.u.b., nonché, per mancanza di causa, ex artt. 1322, 1325 e pagina 2 di 12 1418 c.c., nonché ex L. 2 dell'anno 2009, l'inesistenza di patti sulle commissioni di affidamento, sulle indennità di sconfinamento e sulle commissioni di istruttoria veloce o, in subordine, la loro nullità per contrarietà all'art 117 bis T.u.b., l'inesistenza di patti in deroga al principio dispositivo della valuta effettiva o, in subordine, la loro nullità ex art. 1284 c.c., l'inesistenza di patti sulla variabilità in pejus del disciplinare economico o, in subordine, l'inefficacia delle variazioni in pejus tempo per tempo apportate al disciplinare economico;
II. con riguardo al contratto del 15/2/2016 relativo al c/c 400241813, accertare e dichiarare: (1) la nullità dei patti sugli interessi debitori e sulle valute per contrarietà all'art. 1284 c.c.; (2) la nullità del patto di capitalizzazione per contrarietà agli artt. 2 e 6 della delibera C.i.c.r. del 9/2/2000, nonché per violazione del 120, co. 2, T.u.b.; (3) l'inesistenza di patti sulla commissione di disponibilità fondi;
(4) la nullità del patto sulle commissioni di istruttoria veloce per violazione dell'art. 117, co. 4, T.u.b. e degli artt. 1346 e 1418 c.c.; (5) l'inesistenza di patti sulla variabilità in pejus del disciplinare economico o, in subordine, l'inefficacia delle variazioni in pejus tempo per tempo apportate al disciplinare economico;
III. con riguardo al contratto costitutivo del c/anticipi 401380706 del 10/6/2010, accertare e dichiarare: (1) l'usurarietà del patto sugli interessi per le operazioni extra-fido; (2) la nullità dei patti sugli interessi debitori e sulle valute per contrarietà all'art. 1284 c.c.; (3) la nullità del patto di capitalizzazione per contrarietà agli artt. 2 e 6 della delibera C.i.c.r. del 9/2/2000, nonché per violazione del 120, co. 2, T.u.b.; (4) l'inesistenza di patti sulla commissione di disponibilità fondi, sulle indennità di sconfinamento e sulle commissioni di istruttoria veloce;
(5) l'inesistenza di patti sulla variabilità in pejus del disciplinare economico ovvero, in subordine, l'inefficacia delle variazioni in pejus tempo per tempo apportate al disciplinare economico;
IV. con riguardo al finanziamento autoliquidante regolato nel c/anticipi 401380706, accertare e dichiarare: (1) l'usurarietà degli interessi;
(2) la nullità totale del contratto di finanziamento e di ogni patto aggiunto e/o successivo per assenza di accordo scritto e sottoscritto ovvero, in subordine, per difetto di consegna ovvero, in via ulteriormente gradata, per omessa rappresentazione dell'i.s.c.; (3) in linea gradata rispetto a quanto richiesto sub 2, la nullità parziale dei detti contratti e di ogni patto aggiunto e/o successivo per omessa e/o insufficiente indicazione del disciplinare economico ovvero, in via gradata, per assenza del documento di sintesi;
(4) in linea ancora più gradata, la nullità dei patti sugli interessi, per contrarietà all'art. 1284 c.c., la nullità dei patti di capitalizzazione, per contrarietà agli artt. 2 e 6 della delibera C.i.c.r. del 9/2/2000, la nullità dei patti relativi alle commissioni di massimo scoperto, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto dell'obbligazione in rapporto agli artt. 1346 c.c. e 117 T.u.b., nonché, per mancanza di causa, ex artt. 1322, 1325 e 1418 c.c., nonché ex L. 2 dell'anno 2009, l'inesistenza di patti sulle commissioni di affidamento, sulle indennità di sconfinamento e sulle commissioni di istruttoria veloce o, in subordine, la loro nullità per contrarietà all'art 117 bis T.u.b., l'inesistenza di patti in deroga al principio dispositivo della valuta effettiva ovvero, in subordine, la loro nullità ex art. 1284 c.c., l'inesistenza di patti sulla variabilità in pejus del disciplinare economico o, in subordine, l'inefficacia delle variazioni in pejus tempo per tempo apportate al disciplinare economico;
pagina 3 di 12 V. con riguardo al mutuo del 19/1/2015 (codice identificativo: 4586591), accertare e dichiarare: (1) la nullità totale del contratto per assenza di accordo scritto e sottoscritto ovvero, in subordine, per difetto di consegna ovvero, in ulteriore subordine, per omessa rappresentazione dell'i.s.c.; (2) in subordine, la nullità parziale del contratto per falsa rappresentazione dell'i.s.c., nonché per assenza del documento di sintesi e per illegittima applicazione di un regime di capitalizzazione composta;
VI. con riguardo al mutuo del 24/3/2020 (codice identificativo: 1000008463491), accertare e dichiarare: (1) la nullità totale del contratto per assenza di accordo scritto e sottoscritto ovvero, in subordine, per difetto di consegna ovvero, in ulteriore subordine, per omessa rappresentazione dell'i.s.c.; (2) in subordine, la nullità parziale del contratto per falsa rappresentazione dell'i.s.c., nonché per assenza del documento di sintesi e per illegittima applicazione di un regime di capitalizzazione composta;
VII. con riguardo al mutuo del 24/3/2020 (codice identificativo: 100008460096), accertare e dichiarare: (1) la nullità totale del contratto per assenza di accordo scritto e sottoscritto ovvero, in subordine, per difetto di consegna ovvero, in ulteriore subordine, per omessa rappresentazione dell'i.s.c.; (2) in subordine, la nullità parziale del contratto per falsa rappresentazione dell'i.s.c., nonché per assenza del documento di sintesi e per illegittima applicazione di un regime di capitalizzazione composta;
VIII. per l'effetto delle statuizioni di cui ai capi da I a VII che precedono ovvero di quelle o quella tra queste, disposta la rideterminazione del saldo del conto corrente 400241813 dall'impianto al 14/12/2022 o, in subordine, all'1/12/2022, eseguita la rielaborazione (1) escludendo le spese sino al 15/2/2016; (2) escludendo ogni commissione, anche di massimo scoperto, di disponibilità fondi e d'istruttoria veloce;
(3) escludendo gli interessi debitori o, in subordine, applicandoli al tasso nominale minimo dei b.o.t. annuali o, in via maggiormente gradata, al tasso legale codicistico;
(4) sino al 15/2/2016, applicando gli interessi a credito della correntista al tasso nominale massimo dei b.o.t. annuali o, in subordine, al tasso legale codicistico;
dal 15/2/2016, applicandoli al tasso indicato nel contratto del 15/2/2016 (2,69%) ovvero al tasso indicato negli estratti conto quando più favorevole;
(5) determinando i numeri debitori e creditori secondo il principio dispositivo della valuta effettiva;
(6) escludendo la capitalizzazione delle competenze a debito della società; (7) escludendo le competenze addebitate per esposizioni del c/anticipi 401380706 e del finanziamento autoliquidante in esso regolato o, in subordine, escludendo le spese e le commissioni ed applicando gli interessi debitori al tasso legale codicistico o, in via ulteriormente gradata, al tasso nominale minimo dei b.o.t.; (8) escludendo gli addebiti per i mutui o, in subordine, ridefinendo le singole rate applicando gli interessi debitori al tasso legale codicistico o, in via ulteriormente gradata, al tasso nominale minimo dei b.o.t., VIII.1 accertare e dichiarare che la non era debitrice di Parte_1 per saldo del c/c 400241813 né al 14/12/2022 né all'1/12/2022; Controparte_3
VIII.2 accertare e dichiarare che, alle medesime date, la Parte_1 era creditrice di di € 200 mila per saldo effettivo del c/c 400241813 o di quella Controparte_3
pagina 4 di 12 diversa somma, maggiore o minore, che l'On.le Tribunale, anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia;
VIII.3 condannare a pagare alla Liquidazione Giudiziale della Controparte_3 [...] la su indicata somma di € 200 mila o quella diversa, maggiore o minore, Parte_1 che l'On.le Tribunale, anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia, oltre accessori infra indicati: a. interessi al tasso legale codicistico ex art. 1284, co. 1, c.c. dal 14/12/2022 o, in subordine, dall'1/12/2022 alla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
b. interessi al tasso legale codicistico ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio al pagamento;
c. capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1283 c.c.; d. risarcimento del maggior danno ex art. 1224, co. 2, c.c., da liquidare considerando, quanto meno, il danno da svalutazione monetaria;
IX. condannare alla refusione delle spese e dei compensi di causa, con le Controparte_3 maggiorazioni dovute per rimborso forfettario, per accessori tributari e per accessori previdenziali.
Conclusioni di parte convenuta
In via preliminare:
- accertare e dichiarare la cessata materia del contendere, per essere intervenuto tra le parti un accordo transattivo, rappresentato dal piano di rimodulazione;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio e delle domande formulate per i motivi esposti in atti;
- dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto ai rapporti di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio;
Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare che il disconoscimento ex art. 2719 c.c. formulato da parte attrice dei documenti prodotti in giudizio dalla convenuta è inammissibile poiché generico oltre CP_4 che infondato;
In via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie avversarie;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.
pagina 5 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Oggetto di causa sono in primo luogo il conto corrente bancario n. 3759-34, poi numerato dal
1/10/2008 come 400241813, aperto in data 21/2/2002 dalla presso la filiale di Parte_1
Nola di cui è pacificamente subentrata la banca convenuta attraverso varie Controparte_5 operazioni societarie, e il collegato conto anticipi n. 401380706. Parte attrice ha dedotto vari vizi nei contratti e nella gestione dei rapporti, chiedendo la rideterminazione del saldo del conto in euro 200.000, a credito, con condanna della banca a pagare il predetto importo.
2. Transazione
Con atto del 31/3/2016 (v. doc. 1 conv.) le parti si sono accordate per un rientro graduale del saldo debitore presente sul conto sopra indicato, n. 400241813, in forza di un affidamento per elasticità di cassa;
all'art. 4 il cliente ha anche rinunciato a qualsiasi eccezione e contestazione, anche giudiziale, circa la tenuta del conto, con particolare riferimento alla liquidazione e al computo degli interessi.
Con la memoria integrativa n. 1, parte attrice ha contestato tale documento, unitamente ai doc. 4
(autorizzazione addebito interessi), 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 (vari contratti di affidamento) di parte convenuta, svolgendo in proposito una difesa piuttosto contorta. Da un lato ha disconosciuto tali documenti ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c. ed ha indicato quale elemento di difformità rispetto agli originali la mancanza in questi ultimi di sottoscrizioni riferibili alla società; nello stesso tempo, però, ha fermamente negato l'esistenza degli originali. La difesa così svolta appare intrinsecamente contraddittoria, perché risulta arduo comprendere come un atto possa essere difforme rispetto ad un atto inesistente. A ben vedere, la deduzione della inesistenza degli originali è prevalente e assorbente di altre difese e, se fondata, essa comporterebbe che la banca ha formato e prodotto in giudizio delle scritture private materialmente false. Tale difesa, quindi, per essere delibata richiede necessariamente la presentazione della querela di falso (v. in questo senso Cass. 24029/2024); in difetto di querela, il “disconoscimento” operato da parte attrice è inefficace e i documenti sopra indicati restano utilizzabili. pagina 6 di 12 Pertanto, anche se in relazione al c/c n. 400241813 è stato prodotto un contratto solo del
15/2/2016 (v. doc. 2 conv.), nessun ricalcolo deve essere operato in forza della già menzionata rinuncia effettuata dalla società.
3. Conto anticipi
Il contratto relativo al conto anticipi n. 401380706, stipulato in data 10/6/2010 (v. doc. 2 att. e doc. 3 conv.), non regola il tasso debitore intra fido e la commissione affidamento somme, sebbene tali oneri siano stati applicati;
essi risultano pattuiti solo con il successivo contratto di affidamento a revoca del 9/9/2015 (v. doc. 5 conv., pagg. 9 ss.). Poiché le competenze maturate sul conto anticipi sono state girate sul conto ordinario, tramite c.t.u. è stato disposto il ricalcolo del saldo di quest'ultimo conto ai sensi dell'art. 117, comma 7, lett. a), TUB e cioè previo calcolo degli interessi debitori maturati e girati dal conto anticipi in base al rendimento minimo dei BOT annuali emessi nei 12 mesi antecedenti ogni liquidazione ed eliminazione delle competenze girate a titolo di commissione affidamento, fino al 9/9/2015.
4. Anatocismo
Analogamente, è stata disposta anche l'eliminazione dell'effetto anatocistico generato dagli interessi maturati e girati dal conto anticipi, in quanto la rinuncia contenuta nella citata transazione ha riguardato solo gli interessi maturati direttamente sul conto ordinario.
Lo storno è stato disposto a partire dal 1/1/2014. Infatti, l'art. 1, comma 629, legge n. 147/2013
(legge di stabilità), ha modificato, con effetto dal 1/1/2014, il comma 2 dell'art. 120 TUB. Il testo aggiornato prevedeva che:
“2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.”
In precedenza la norma in vigore fino al 31/12/2013 era del seguente tenore:
“2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso pagina 7 di 12 che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
Dal raffronto tra le due norme risulta agevole cogliere la rilevante novità.
Mentre in precedenza la norma primaria ha delegato all'organo amministrativo di stabilire le modalità per la produzione di interessi sugli interessi – nel che consiste l'anatocismo ex art. 1283
c.c. – adesso la norma si limita ad incaricare il CICR di stabilire le modalità di produzione degli interessi nelle operazioni bancarie. E' sparito, quindi, il riferimento alla produzione di interessi sugli interessi.
Tenuto conto che nel nostro ordinamento vige un divieto generale di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c. – salve limitate eccezioni – la logica conseguenza è che anche nelle operazioni bancarie non è più consentito calcolare interessi su interessi.
La norma, nella lettera b), contiene per due volte il riferimento alle operazioni di capitalizzazione, il che ha fatto sorgere qualche dubbio interpretativo circa la sua reale portata.
In proposito si osserva, in primo luogo, che la stessa lettera b) in esame è comunque molto chiara nell'affermare che i successivi interessi sono calcolati solo sulla sorte capitale, il che è perfettamente coerente con il divieto di anatocismo.
Per quanto riguarda il riferimento alle operazioni di capitalizzazione si osserva che, mentre in ambito giuridico tale termine è utilizzato come sinonimo di portare in conto gli interessi e quindi unirli al capitale, in matematica finanziaria è diffuso l'uso di tale espressione come sinonimo di interessi maturati, giunti a scadenza di pagamento. In particolare nel settore dei mutui si parla di periodo di capitalizzazione per indicare il tempo in cui matura la rata infra-annuale di rimborso, quando il mutuatario deve pagare la quota capitale e la quota interessi, la quale ultima quindi entra nella disponibilità del mutuante al pari del capitale reso.
In tale accezione tecnica la norma è perfettamente coerente, perché gli interessi periodicamente capitalizzati non sono altro che gli interessi maturati alla scadenza prevista nel rapporto.
A conferma di tale interpretazione, si noti che il citato comma 629 riproduce fedelmente la proposta di legge n. 1661 presentata alla Camera dei Deputati il 4/10/2013. Nella relazione introduttiva si legge molto chiaramente che l'intenzione perseguita è quella di “stabilire l'illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore, generalmente a scadenza trimestrale, i cosiddetti <> (o interessi sugli interessi).” pagina 8 di 12 Ancora si consideri che in materia era intervenuto il governo, con il decreto-legge 24/6/2014, n.
91 (c.d. decreto competitività), il quale all'art. 31 incaricava il CICR di stabilire le modalità per la produzione di interessi sugli interessi, con periodicità non inferiore ad un anno.
Ma tale norma è stata soppressa dalla legge di conversione n. 116/2014.
In tal modo, quindi, il legislatore ha ancora una volta inequivocabilmente manifestato una volontà contraria alla reintroduzione dell'anatocismo.
In conclusione, quindi, tutti gli elementi di valutazione e interpretazione conducono univocamente all'affermazione che in forza del nuovo disposto dell'art. 120, comma 2, TUB
l'anatocismo nelle operazioni bancarie è vietato dal 1/1/2014, data di entrata in vigore della citata legge di stabilità.
E' noto che il CICR non ha provveduto ad emanare la delibera prevista dalla nuova versione dell'art. 120 TUB e tale norma è stata poi ulteriormente modificata nel 2016 (in epoca successiva alla chiusura del conto oggetto di causa). Tuttavia tale lacuna non impedisce di ritenere che la norma sia efficace e vigente. In primo luogo perché la norma primaria, come sopra argomentato,
è chiara nella sua portata precettiva e non subordina la sua efficacia alla emanazione della normativa regolamentare. Inoltre perché le modalità e i criteri demandati al CICR devono dare attuazione alla norma primaria e non possono certo stravolgerla, conferendole una portata opposta a quanto dalla stessa stabilito. La mancanza della delibera CICR ha comportato unicamente che gli intermediari fossero liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile al fine di garantire che gli interessi non fossero mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie.
Pertanto, tramite la c.t.u. è stata eliminata la capitalizzazione degli interessi dal 1/1/2014 e fino al
31/12/2015. Il termine finale deriva dal fatto che la banca a partire dall'anno 2016 ha raccolto l'autorizzazione per l'addebito annuale in conto degli interessi passivi (v. doc. 4 conv.), in base alla normativa introdotta dall'art. 17-bis, decreto-legge n. 18/2016, conv. da legge n. 49/2016, che ha ulteriormente modificato l'art. 120 TUB.
5. Variazioni
Parte attrice ha analiticamente indicato in citazione tutte le variazioni del tasso debitore intervenute sui conti e non sorrette da un giustificato motivo, ai sensi dell'art. 118 TUB;
la banca, onerata della prova contraria, nulla di specifico da dedotto. Pertanto, quelle variazioni sono pagina 9 di 12 inefficaci e in sede di c.t.u. è stata disposta l'applicazione, sempre sul conto anticipi – in quanto per il conto ordinario opera la rinuncia ex art. 4 citato – del tasso iniziale più favorevole del 6,6%, mantenendo salva l'applicazione del tasso inferiore praticato dalla banca in alcuni trimestri.
6. Usura
Secondo parte attrice, in sede di stipula del conto anticipi le parti hanno pattuito un tasso usurario.
La difesa è infondata, perché la parte ha posto a confronto dati disomogenei e cioè il tasso extra fido del contratto, pari al 9%, con il tasso soglia del 6,42% (cfr. d. MEF 26/3/2010) previsto però per gli affidamenti e quindi non applicabile al tasso di scoperto. La categoria più omogenea all'extra fido è lo scoperto senza affidamento, per la quale il citato d.m. prevede la soglia del
19,68%, ben superiore al tasso convenuto.
Scorretta è anche l'operazione posta a base della verifica di presunta usurarietà dei tassi applicati in alcuni trimestri (cfr. tabella a pag. 16 cit.), perché essa non ha considerato il TAN applicato nel trimestre – come richiesto nelle Istruzioni di Banca d'Italia per il calcolo del TEGM, ed. 2009, par. C3 – ma un tasso “capitalizzato”, utilizzando così una formula matematica difforme e un dato che non ha fondamento, dal momento che il calcolo si opera trimestre per trimestre.
7. Prescrizione
La banca, tempestivamente costituita, in comparsa di risposta ha eccepito la prescrizione della ripetizione delle somme indebite pagate da oltre un decennio, cioè coperto da rimesse solutorie, secondo l'insegnamento di Cass. SU n. 24418/2000. L'atto interruttivo si individua nella diffida del 23/12/2023 (v. doc. 6 att.), di modo che in sede di c.t.u. si è stabilita l'irripetibilità dei pagamenti anteriori al 23/12/2013, sulla base del saldo disponibile rettificato.
8. Mutui
Oggetto di causa sono anche tre mutui conclusi tra le parti;
il primo in data 19/1/2015 e due il
24/3/2000. Parte attrice ha chiesto di annullare gli addebiti sul c/c delle rate di rimborso, ovvero di ricalcolarle al tasso legale, deducendo vari profili di nullità dei contratti, tutti infondati.
In primo luogo, la banca ha prodotto i tre contratti in forma scritta, con la firma del cliente (v. doc. 7, 8 e 10), firma digitale per i docc. 7 e 10, e quindi non sussiste il lamentato vizio di forma. pagina 10 di 12 Par Per quanto riguarda la “falsa rappresentazione dell' ” si osserva che, in ogni caso, anche ove il vizio fosse sussistente ciò non comporterebbe la nullità del contratto. Il finanziato non è un Par consumatore e l'indicazione dell' è prevista solo dalla normativa regolamentare (art. 9, delibera CICR 4/3/2003), di modo che la sua violazione potrebbe comportare solo rimedi Par risarcitori. Nel merito, inoltre, si rileva che la parte non ha neanche spiegato perché l' indicato nel documento di sintesi dei tre contratti – seppur impropriamente rubricato come TAEG
- sarebbe errato. La parte è così venuta meno ai suoi oneri di allegazione e prova, di modo che la doglianza non può ritenersi fondata.
In modo ancora più sommario, parte attrice ha dedotto la nullità dei mutui perché “il pagamento degli interessi fu organizzato dalla banca su un regime di capitalizzazione composta non ostentato alla cliente”, senza altra deduzione. A fronte della laconicità della difesa, per disattenderla è sufficiente richiamare il principio di diritto affermato da Cass SU n. 15130/20204 in base al quale
“in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”
Attesa l'infondatezza della domanda di nullità dei mutui, non vi è ragione per ordinare alla banca la produzione delle quietanze relative alle rate di ammortamento, come richiesto da parte attrice.
9. CTU
IL c.t.u. ha correttamente effettuato il ricalcolo del saldo del c/c, nel rispetto dei criteri legali sopra delineati.
Al 14/12/2022, data della pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale della società e quindi della interruzione del rapporto, il saldo ricalcolato del conto è risultato pari ad euro
+25.393,78, a fronte di un originario saldo banca di euro -3.832,73. Si rileva che il consulente di parte attrice ha formulato alcune osservazioni di natura contabile, in merito alla eliminazione dell'effetto anatocistico e alla rideterminazione dei numeri debitori a seguito dell'applicazione del tasso sostitutivo BOT, che il c.t.u. ha accolto e che sono state considerate nella determinazione del saldo sopra indicato. pagina 11 di 12 Poiché il rapporto è chiuso, il saldo creditore è dovuto alla parte e quindi va accolta la domanda di condanna della banca al pagamento, per l'importo di euro 25.393,78, pari al saldo ricalcolato;
non vi è invece alcun riscontro in merito alla somma di euro 200.000, chiesta dalla parte, oltre al fatto che in materia di ripetizione di indebito è esclusa la valutazione equitativa.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c., gli interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c., decorrono dalla diffida del 23/12/2023; dalla notifica della citazione, si applicano gli interessi legali di mora previsti dal quarto comma dell'art. citato (v. in questo senso Cass. n. 21806/2025).
10. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e succ. mod., sulla base della differenza di saldo (euro 29.226).
Il rimborso è dovuto alla Stato, ai sensi dell'art. 133, DPR n. 115/2002, perché parte attrice è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144, DPR citato.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accerta e dichiara che il saldo del c/c oggetto di causa alla data del 14/12/2022 è pari ad euro
+25.393,78;
2) per l'effetto condanna parte convenuta a pagare in favore di parte attrice la somma di euro
25.393,78 oltre interessi come specificato in motivazione;
3) condanna, altresì, parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di giudizio, che liquida in € 7.616,00 per compensi ed € 545,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali,
CPA ed IVA sugli importi imponibili;
4) dispone che il pagamento delle spese di giudizio sia effettuato in favore dello Stato.
Milano, 19 novembre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 30818/2024 promossa da:
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA RT S.A.S. CP_1 CP_2
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. MALLARDO GIACOMO JUNIOR,
[...] P.IVA_1 domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. DAMINELLI SIMONA, Controparte_3 P.IVA_2 domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
Sommario Conclusioni di parte attrice .............................................................................................................. 2
Conclusioni di parte convenuta ........................................................................................................ 5
1. Oggetto ......................................................................................................................................... 6
2. Transazione .................................................................................................................................. 6
3. Conto anticipi ............................................................................................................................... 7
pagina 1 di 12 4. Anatocismo ................................................................................................................................... 7
5. Variazioni ..................................................................................................................................... 9
6. Usura .......................................................................................................................................... 10
7. Prescrizione ................................................................................................................................ 10
8. Mutui .......................................................................................................................................... 10
9. CTU ............................................................................................................................................ 11
10. Spese ......................................................................................................................................... 12
Per questi motivi
............................................................................................................................. 12
Conclusioni di parte attrice
In via preliminare, la Liquidazione Giudiziale:
-- chiede la revoca dell'ordinanza del 6/2/2025 nella parte in cui l'On.le Tribunale ha negato l'ordine di esibizione richiesto dall'attrice al capo III della seconda memoria istruttoria ed insiste per l'accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c.;
-- chiede la revoca delle ordinanze del 21/1/2025 e del 6/2/2025 nella parte cui l'On.le Tribunale ha ritenuto privo di effetti il disconoscimento ex artt. 2712 e 2719 c.c., ascrivendogli genericità, e chiede disporsi c.t.u. integrativa per acquisire al processo un calcolo alternativo che non utilizzi i documenti dimessi dalla banca con la comparsa di costituzione e con la seconda memoria istruttoria, siccome disconosciuti ex artt. 2712 e 2719 c.c., e, quindi, applicando i criteri indicati da parte attrice al capo IV delle II note ex art. 171 ter c.p.c. In subordine, l'attrice precisa le conclusioni;
si riporta a tutti i precedenti scritti difensivi e verbali di causa, che si abbiano qui per ripetuti e trascritti, ed insiste per l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni e richieste, anche istruttorie, ivi formulate al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: I. con riguardo al contratto di apertura del conto corrente 3759-34 (successivamente rubricato 400241813) e al contratto costitutivo dell'apertura di credito in esso regolata, accertare e dichiarare (1) l'usurarietà degli interessi;
(2) la nullità parziale del contratto di conto corrente e del contratto di apertura di credito e di ogni patto aggiunto e/o successivo per essere mancato accordo scritto e sottoscritto circa il disciplinare economico che sarebbe stato applicato al rapporto ovvero, in via gradata, per difetto di consegna ovvero, in via ulteriormente gradata, per assenza del documento di sintesi;
(3) in subordine rispetto a quanto sub 2, la nullità dei patti sugli interessi, per contrarietà all'art. 1284 c.c., la nullità dei patti di capitalizzazione, per contrarietà agli artt. 2 e 6 della delibera C.i.c.r. del 9/2/2000, la nullità dei patti relativi alle commissioni di massimo scoperto, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto dell'obbligazione in rapporto agli artt. 1346 c.c. e 117 T.u.b., nonché, per mancanza di causa, ex artt. 1322, 1325 e pagina 2 di 12 1418 c.c., nonché ex L. 2 dell'anno 2009, l'inesistenza di patti sulle commissioni di affidamento, sulle indennità di sconfinamento e sulle commissioni di istruttoria veloce o, in subordine, la loro nullità per contrarietà all'art 117 bis T.u.b., l'inesistenza di patti in deroga al principio dispositivo della valuta effettiva o, in subordine, la loro nullità ex art. 1284 c.c., l'inesistenza di patti sulla variabilità in pejus del disciplinare economico o, in subordine, l'inefficacia delle variazioni in pejus tempo per tempo apportate al disciplinare economico;
II. con riguardo al contratto del 15/2/2016 relativo al c/c 400241813, accertare e dichiarare: (1) la nullità dei patti sugli interessi debitori e sulle valute per contrarietà all'art. 1284 c.c.; (2) la nullità del patto di capitalizzazione per contrarietà agli artt. 2 e 6 della delibera C.i.c.r. del 9/2/2000, nonché per violazione del 120, co. 2, T.u.b.; (3) l'inesistenza di patti sulla commissione di disponibilità fondi;
(4) la nullità del patto sulle commissioni di istruttoria veloce per violazione dell'art. 117, co. 4, T.u.b. e degli artt. 1346 e 1418 c.c.; (5) l'inesistenza di patti sulla variabilità in pejus del disciplinare economico o, in subordine, l'inefficacia delle variazioni in pejus tempo per tempo apportate al disciplinare economico;
III. con riguardo al contratto costitutivo del c/anticipi 401380706 del 10/6/2010, accertare e dichiarare: (1) l'usurarietà del patto sugli interessi per le operazioni extra-fido; (2) la nullità dei patti sugli interessi debitori e sulle valute per contrarietà all'art. 1284 c.c.; (3) la nullità del patto di capitalizzazione per contrarietà agli artt. 2 e 6 della delibera C.i.c.r. del 9/2/2000, nonché per violazione del 120, co. 2, T.u.b.; (4) l'inesistenza di patti sulla commissione di disponibilità fondi, sulle indennità di sconfinamento e sulle commissioni di istruttoria veloce;
(5) l'inesistenza di patti sulla variabilità in pejus del disciplinare economico ovvero, in subordine, l'inefficacia delle variazioni in pejus tempo per tempo apportate al disciplinare economico;
IV. con riguardo al finanziamento autoliquidante regolato nel c/anticipi 401380706, accertare e dichiarare: (1) l'usurarietà degli interessi;
(2) la nullità totale del contratto di finanziamento e di ogni patto aggiunto e/o successivo per assenza di accordo scritto e sottoscritto ovvero, in subordine, per difetto di consegna ovvero, in via ulteriormente gradata, per omessa rappresentazione dell'i.s.c.; (3) in linea gradata rispetto a quanto richiesto sub 2, la nullità parziale dei detti contratti e di ogni patto aggiunto e/o successivo per omessa e/o insufficiente indicazione del disciplinare economico ovvero, in via gradata, per assenza del documento di sintesi;
(4) in linea ancora più gradata, la nullità dei patti sugli interessi, per contrarietà all'art. 1284 c.c., la nullità dei patti di capitalizzazione, per contrarietà agli artt. 2 e 6 della delibera C.i.c.r. del 9/2/2000, la nullità dei patti relativi alle commissioni di massimo scoperto, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto dell'obbligazione in rapporto agli artt. 1346 c.c. e 117 T.u.b., nonché, per mancanza di causa, ex artt. 1322, 1325 e 1418 c.c., nonché ex L. 2 dell'anno 2009, l'inesistenza di patti sulle commissioni di affidamento, sulle indennità di sconfinamento e sulle commissioni di istruttoria veloce o, in subordine, la loro nullità per contrarietà all'art 117 bis T.u.b., l'inesistenza di patti in deroga al principio dispositivo della valuta effettiva ovvero, in subordine, la loro nullità ex art. 1284 c.c., l'inesistenza di patti sulla variabilità in pejus del disciplinare economico o, in subordine, l'inefficacia delle variazioni in pejus tempo per tempo apportate al disciplinare economico;
pagina 3 di 12 V. con riguardo al mutuo del 19/1/2015 (codice identificativo: 4586591), accertare e dichiarare: (1) la nullità totale del contratto per assenza di accordo scritto e sottoscritto ovvero, in subordine, per difetto di consegna ovvero, in ulteriore subordine, per omessa rappresentazione dell'i.s.c.; (2) in subordine, la nullità parziale del contratto per falsa rappresentazione dell'i.s.c., nonché per assenza del documento di sintesi e per illegittima applicazione di un regime di capitalizzazione composta;
VI. con riguardo al mutuo del 24/3/2020 (codice identificativo: 1000008463491), accertare e dichiarare: (1) la nullità totale del contratto per assenza di accordo scritto e sottoscritto ovvero, in subordine, per difetto di consegna ovvero, in ulteriore subordine, per omessa rappresentazione dell'i.s.c.; (2) in subordine, la nullità parziale del contratto per falsa rappresentazione dell'i.s.c., nonché per assenza del documento di sintesi e per illegittima applicazione di un regime di capitalizzazione composta;
VII. con riguardo al mutuo del 24/3/2020 (codice identificativo: 100008460096), accertare e dichiarare: (1) la nullità totale del contratto per assenza di accordo scritto e sottoscritto ovvero, in subordine, per difetto di consegna ovvero, in ulteriore subordine, per omessa rappresentazione dell'i.s.c.; (2) in subordine, la nullità parziale del contratto per falsa rappresentazione dell'i.s.c., nonché per assenza del documento di sintesi e per illegittima applicazione di un regime di capitalizzazione composta;
VIII. per l'effetto delle statuizioni di cui ai capi da I a VII che precedono ovvero di quelle o quella tra queste, disposta la rideterminazione del saldo del conto corrente 400241813 dall'impianto al 14/12/2022 o, in subordine, all'1/12/2022, eseguita la rielaborazione (1) escludendo le spese sino al 15/2/2016; (2) escludendo ogni commissione, anche di massimo scoperto, di disponibilità fondi e d'istruttoria veloce;
(3) escludendo gli interessi debitori o, in subordine, applicandoli al tasso nominale minimo dei b.o.t. annuali o, in via maggiormente gradata, al tasso legale codicistico;
(4) sino al 15/2/2016, applicando gli interessi a credito della correntista al tasso nominale massimo dei b.o.t. annuali o, in subordine, al tasso legale codicistico;
dal 15/2/2016, applicandoli al tasso indicato nel contratto del 15/2/2016 (2,69%) ovvero al tasso indicato negli estratti conto quando più favorevole;
(5) determinando i numeri debitori e creditori secondo il principio dispositivo della valuta effettiva;
(6) escludendo la capitalizzazione delle competenze a debito della società; (7) escludendo le competenze addebitate per esposizioni del c/anticipi 401380706 e del finanziamento autoliquidante in esso regolato o, in subordine, escludendo le spese e le commissioni ed applicando gli interessi debitori al tasso legale codicistico o, in via ulteriormente gradata, al tasso nominale minimo dei b.o.t.; (8) escludendo gli addebiti per i mutui o, in subordine, ridefinendo le singole rate applicando gli interessi debitori al tasso legale codicistico o, in via ulteriormente gradata, al tasso nominale minimo dei b.o.t., VIII.1 accertare e dichiarare che la non era debitrice di Parte_1 per saldo del c/c 400241813 né al 14/12/2022 né all'1/12/2022; Controparte_3
VIII.2 accertare e dichiarare che, alle medesime date, la Parte_1 era creditrice di di € 200 mila per saldo effettivo del c/c 400241813 o di quella Controparte_3
pagina 4 di 12 diversa somma, maggiore o minore, che l'On.le Tribunale, anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia;
VIII.3 condannare a pagare alla Liquidazione Giudiziale della Controparte_3 [...] la su indicata somma di € 200 mila o quella diversa, maggiore o minore, Parte_1 che l'On.le Tribunale, anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia, oltre accessori infra indicati: a. interessi al tasso legale codicistico ex art. 1284, co. 1, c.c. dal 14/12/2022 o, in subordine, dall'1/12/2022 alla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
b. interessi al tasso legale codicistico ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio al pagamento;
c. capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1283 c.c.; d. risarcimento del maggior danno ex art. 1224, co. 2, c.c., da liquidare considerando, quanto meno, il danno da svalutazione monetaria;
IX. condannare alla refusione delle spese e dei compensi di causa, con le Controparte_3 maggiorazioni dovute per rimborso forfettario, per accessori tributari e per accessori previdenziali.
Conclusioni di parte convenuta
In via preliminare:
- accertare e dichiarare la cessata materia del contendere, per essere intervenuto tra le parti un accordo transattivo, rappresentato dal piano di rimodulazione;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio e delle domande formulate per i motivi esposti in atti;
- dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto ai rapporti di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio;
Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare che il disconoscimento ex art. 2719 c.c. formulato da parte attrice dei documenti prodotti in giudizio dalla convenuta è inammissibile poiché generico oltre CP_4 che infondato;
In via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie avversarie;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.
pagina 5 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Oggetto di causa sono in primo luogo il conto corrente bancario n. 3759-34, poi numerato dal
1/10/2008 come 400241813, aperto in data 21/2/2002 dalla presso la filiale di Parte_1
Nola di cui è pacificamente subentrata la banca convenuta attraverso varie Controparte_5 operazioni societarie, e il collegato conto anticipi n. 401380706. Parte attrice ha dedotto vari vizi nei contratti e nella gestione dei rapporti, chiedendo la rideterminazione del saldo del conto in euro 200.000, a credito, con condanna della banca a pagare il predetto importo.
2. Transazione
Con atto del 31/3/2016 (v. doc. 1 conv.) le parti si sono accordate per un rientro graduale del saldo debitore presente sul conto sopra indicato, n. 400241813, in forza di un affidamento per elasticità di cassa;
all'art. 4 il cliente ha anche rinunciato a qualsiasi eccezione e contestazione, anche giudiziale, circa la tenuta del conto, con particolare riferimento alla liquidazione e al computo degli interessi.
Con la memoria integrativa n. 1, parte attrice ha contestato tale documento, unitamente ai doc. 4
(autorizzazione addebito interessi), 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 (vari contratti di affidamento) di parte convenuta, svolgendo in proposito una difesa piuttosto contorta. Da un lato ha disconosciuto tali documenti ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c. ed ha indicato quale elemento di difformità rispetto agli originali la mancanza in questi ultimi di sottoscrizioni riferibili alla società; nello stesso tempo, però, ha fermamente negato l'esistenza degli originali. La difesa così svolta appare intrinsecamente contraddittoria, perché risulta arduo comprendere come un atto possa essere difforme rispetto ad un atto inesistente. A ben vedere, la deduzione della inesistenza degli originali è prevalente e assorbente di altre difese e, se fondata, essa comporterebbe che la banca ha formato e prodotto in giudizio delle scritture private materialmente false. Tale difesa, quindi, per essere delibata richiede necessariamente la presentazione della querela di falso (v. in questo senso Cass. 24029/2024); in difetto di querela, il “disconoscimento” operato da parte attrice è inefficace e i documenti sopra indicati restano utilizzabili. pagina 6 di 12 Pertanto, anche se in relazione al c/c n. 400241813 è stato prodotto un contratto solo del
15/2/2016 (v. doc. 2 conv.), nessun ricalcolo deve essere operato in forza della già menzionata rinuncia effettuata dalla società.
3. Conto anticipi
Il contratto relativo al conto anticipi n. 401380706, stipulato in data 10/6/2010 (v. doc. 2 att. e doc. 3 conv.), non regola il tasso debitore intra fido e la commissione affidamento somme, sebbene tali oneri siano stati applicati;
essi risultano pattuiti solo con il successivo contratto di affidamento a revoca del 9/9/2015 (v. doc. 5 conv., pagg. 9 ss.). Poiché le competenze maturate sul conto anticipi sono state girate sul conto ordinario, tramite c.t.u. è stato disposto il ricalcolo del saldo di quest'ultimo conto ai sensi dell'art. 117, comma 7, lett. a), TUB e cioè previo calcolo degli interessi debitori maturati e girati dal conto anticipi in base al rendimento minimo dei BOT annuali emessi nei 12 mesi antecedenti ogni liquidazione ed eliminazione delle competenze girate a titolo di commissione affidamento, fino al 9/9/2015.
4. Anatocismo
Analogamente, è stata disposta anche l'eliminazione dell'effetto anatocistico generato dagli interessi maturati e girati dal conto anticipi, in quanto la rinuncia contenuta nella citata transazione ha riguardato solo gli interessi maturati direttamente sul conto ordinario.
Lo storno è stato disposto a partire dal 1/1/2014. Infatti, l'art. 1, comma 629, legge n. 147/2013
(legge di stabilità), ha modificato, con effetto dal 1/1/2014, il comma 2 dell'art. 120 TUB. Il testo aggiornato prevedeva che:
“2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.”
In precedenza la norma in vigore fino al 31/12/2013 era del seguente tenore:
“2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso pagina 7 di 12 che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
Dal raffronto tra le due norme risulta agevole cogliere la rilevante novità.
Mentre in precedenza la norma primaria ha delegato all'organo amministrativo di stabilire le modalità per la produzione di interessi sugli interessi – nel che consiste l'anatocismo ex art. 1283
c.c. – adesso la norma si limita ad incaricare il CICR di stabilire le modalità di produzione degli interessi nelle operazioni bancarie. E' sparito, quindi, il riferimento alla produzione di interessi sugli interessi.
Tenuto conto che nel nostro ordinamento vige un divieto generale di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c. – salve limitate eccezioni – la logica conseguenza è che anche nelle operazioni bancarie non è più consentito calcolare interessi su interessi.
La norma, nella lettera b), contiene per due volte il riferimento alle operazioni di capitalizzazione, il che ha fatto sorgere qualche dubbio interpretativo circa la sua reale portata.
In proposito si osserva, in primo luogo, che la stessa lettera b) in esame è comunque molto chiara nell'affermare che i successivi interessi sono calcolati solo sulla sorte capitale, il che è perfettamente coerente con il divieto di anatocismo.
Per quanto riguarda il riferimento alle operazioni di capitalizzazione si osserva che, mentre in ambito giuridico tale termine è utilizzato come sinonimo di portare in conto gli interessi e quindi unirli al capitale, in matematica finanziaria è diffuso l'uso di tale espressione come sinonimo di interessi maturati, giunti a scadenza di pagamento. In particolare nel settore dei mutui si parla di periodo di capitalizzazione per indicare il tempo in cui matura la rata infra-annuale di rimborso, quando il mutuatario deve pagare la quota capitale e la quota interessi, la quale ultima quindi entra nella disponibilità del mutuante al pari del capitale reso.
In tale accezione tecnica la norma è perfettamente coerente, perché gli interessi periodicamente capitalizzati non sono altro che gli interessi maturati alla scadenza prevista nel rapporto.
A conferma di tale interpretazione, si noti che il citato comma 629 riproduce fedelmente la proposta di legge n. 1661 presentata alla Camera dei Deputati il 4/10/2013. Nella relazione introduttiva si legge molto chiaramente che l'intenzione perseguita è quella di “stabilire l'illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore, generalmente a scadenza trimestrale, i cosiddetti <> (o interessi sugli interessi).” pagina 8 di 12 Ancora si consideri che in materia era intervenuto il governo, con il decreto-legge 24/6/2014, n.
91 (c.d. decreto competitività), il quale all'art. 31 incaricava il CICR di stabilire le modalità per la produzione di interessi sugli interessi, con periodicità non inferiore ad un anno.
Ma tale norma è stata soppressa dalla legge di conversione n. 116/2014.
In tal modo, quindi, il legislatore ha ancora una volta inequivocabilmente manifestato una volontà contraria alla reintroduzione dell'anatocismo.
In conclusione, quindi, tutti gli elementi di valutazione e interpretazione conducono univocamente all'affermazione che in forza del nuovo disposto dell'art. 120, comma 2, TUB
l'anatocismo nelle operazioni bancarie è vietato dal 1/1/2014, data di entrata in vigore della citata legge di stabilità.
E' noto che il CICR non ha provveduto ad emanare la delibera prevista dalla nuova versione dell'art. 120 TUB e tale norma è stata poi ulteriormente modificata nel 2016 (in epoca successiva alla chiusura del conto oggetto di causa). Tuttavia tale lacuna non impedisce di ritenere che la norma sia efficace e vigente. In primo luogo perché la norma primaria, come sopra argomentato,
è chiara nella sua portata precettiva e non subordina la sua efficacia alla emanazione della normativa regolamentare. Inoltre perché le modalità e i criteri demandati al CICR devono dare attuazione alla norma primaria e non possono certo stravolgerla, conferendole una portata opposta a quanto dalla stessa stabilito. La mancanza della delibera CICR ha comportato unicamente che gli intermediari fossero liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile al fine di garantire che gli interessi non fossero mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie.
Pertanto, tramite la c.t.u. è stata eliminata la capitalizzazione degli interessi dal 1/1/2014 e fino al
31/12/2015. Il termine finale deriva dal fatto che la banca a partire dall'anno 2016 ha raccolto l'autorizzazione per l'addebito annuale in conto degli interessi passivi (v. doc. 4 conv.), in base alla normativa introdotta dall'art. 17-bis, decreto-legge n. 18/2016, conv. da legge n. 49/2016, che ha ulteriormente modificato l'art. 120 TUB.
5. Variazioni
Parte attrice ha analiticamente indicato in citazione tutte le variazioni del tasso debitore intervenute sui conti e non sorrette da un giustificato motivo, ai sensi dell'art. 118 TUB;
la banca, onerata della prova contraria, nulla di specifico da dedotto. Pertanto, quelle variazioni sono pagina 9 di 12 inefficaci e in sede di c.t.u. è stata disposta l'applicazione, sempre sul conto anticipi – in quanto per il conto ordinario opera la rinuncia ex art. 4 citato – del tasso iniziale più favorevole del 6,6%, mantenendo salva l'applicazione del tasso inferiore praticato dalla banca in alcuni trimestri.
6. Usura
Secondo parte attrice, in sede di stipula del conto anticipi le parti hanno pattuito un tasso usurario.
La difesa è infondata, perché la parte ha posto a confronto dati disomogenei e cioè il tasso extra fido del contratto, pari al 9%, con il tasso soglia del 6,42% (cfr. d. MEF 26/3/2010) previsto però per gli affidamenti e quindi non applicabile al tasso di scoperto. La categoria più omogenea all'extra fido è lo scoperto senza affidamento, per la quale il citato d.m. prevede la soglia del
19,68%, ben superiore al tasso convenuto.
Scorretta è anche l'operazione posta a base della verifica di presunta usurarietà dei tassi applicati in alcuni trimestri (cfr. tabella a pag. 16 cit.), perché essa non ha considerato il TAN applicato nel trimestre – come richiesto nelle Istruzioni di Banca d'Italia per il calcolo del TEGM, ed. 2009, par. C3 – ma un tasso “capitalizzato”, utilizzando così una formula matematica difforme e un dato che non ha fondamento, dal momento che il calcolo si opera trimestre per trimestre.
7. Prescrizione
La banca, tempestivamente costituita, in comparsa di risposta ha eccepito la prescrizione della ripetizione delle somme indebite pagate da oltre un decennio, cioè coperto da rimesse solutorie, secondo l'insegnamento di Cass. SU n. 24418/2000. L'atto interruttivo si individua nella diffida del 23/12/2023 (v. doc. 6 att.), di modo che in sede di c.t.u. si è stabilita l'irripetibilità dei pagamenti anteriori al 23/12/2013, sulla base del saldo disponibile rettificato.
8. Mutui
Oggetto di causa sono anche tre mutui conclusi tra le parti;
il primo in data 19/1/2015 e due il
24/3/2000. Parte attrice ha chiesto di annullare gli addebiti sul c/c delle rate di rimborso, ovvero di ricalcolarle al tasso legale, deducendo vari profili di nullità dei contratti, tutti infondati.
In primo luogo, la banca ha prodotto i tre contratti in forma scritta, con la firma del cliente (v. doc. 7, 8 e 10), firma digitale per i docc. 7 e 10, e quindi non sussiste il lamentato vizio di forma. pagina 10 di 12 Par Per quanto riguarda la “falsa rappresentazione dell' ” si osserva che, in ogni caso, anche ove il vizio fosse sussistente ciò non comporterebbe la nullità del contratto. Il finanziato non è un Par consumatore e l'indicazione dell' è prevista solo dalla normativa regolamentare (art. 9, delibera CICR 4/3/2003), di modo che la sua violazione potrebbe comportare solo rimedi Par risarcitori. Nel merito, inoltre, si rileva che la parte non ha neanche spiegato perché l' indicato nel documento di sintesi dei tre contratti – seppur impropriamente rubricato come TAEG
- sarebbe errato. La parte è così venuta meno ai suoi oneri di allegazione e prova, di modo che la doglianza non può ritenersi fondata.
In modo ancora più sommario, parte attrice ha dedotto la nullità dei mutui perché “il pagamento degli interessi fu organizzato dalla banca su un regime di capitalizzazione composta non ostentato alla cliente”, senza altra deduzione. A fronte della laconicità della difesa, per disattenderla è sufficiente richiamare il principio di diritto affermato da Cass SU n. 15130/20204 in base al quale
“in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”
Attesa l'infondatezza della domanda di nullità dei mutui, non vi è ragione per ordinare alla banca la produzione delle quietanze relative alle rate di ammortamento, come richiesto da parte attrice.
9. CTU
IL c.t.u. ha correttamente effettuato il ricalcolo del saldo del c/c, nel rispetto dei criteri legali sopra delineati.
Al 14/12/2022, data della pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale della società e quindi della interruzione del rapporto, il saldo ricalcolato del conto è risultato pari ad euro
+25.393,78, a fronte di un originario saldo banca di euro -3.832,73. Si rileva che il consulente di parte attrice ha formulato alcune osservazioni di natura contabile, in merito alla eliminazione dell'effetto anatocistico e alla rideterminazione dei numeri debitori a seguito dell'applicazione del tasso sostitutivo BOT, che il c.t.u. ha accolto e che sono state considerate nella determinazione del saldo sopra indicato. pagina 11 di 12 Poiché il rapporto è chiuso, il saldo creditore è dovuto alla parte e quindi va accolta la domanda di condanna della banca al pagamento, per l'importo di euro 25.393,78, pari al saldo ricalcolato;
non vi è invece alcun riscontro in merito alla somma di euro 200.000, chiesta dalla parte, oltre al fatto che in materia di ripetizione di indebito è esclusa la valutazione equitativa.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c., gli interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c., decorrono dalla diffida del 23/12/2023; dalla notifica della citazione, si applicano gli interessi legali di mora previsti dal quarto comma dell'art. citato (v. in questo senso Cass. n. 21806/2025).
10. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e succ. mod., sulla base della differenza di saldo (euro 29.226).
Il rimborso è dovuto alla Stato, ai sensi dell'art. 133, DPR n. 115/2002, perché parte attrice è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144, DPR citato.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accerta e dichiara che il saldo del c/c oggetto di causa alla data del 14/12/2022 è pari ad euro
+25.393,78;
2) per l'effetto condanna parte convenuta a pagare in favore di parte attrice la somma di euro
25.393,78 oltre interessi come specificato in motivazione;
3) condanna, altresì, parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di giudizio, che liquida in € 7.616,00 per compensi ed € 545,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali,
CPA ed IVA sugli importi imponibili;
4) dispone che il pagamento delle spese di giudizio sia effettuato in favore dello Stato.
Milano, 19 novembre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani pagina 12 di 12