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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/07/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE Prima Sezione - Volontaria riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 99/2025 R.G.V.G. promossa da
(COD. FISC: Parte_1 P.IVA_1
AN (COD. FISC: ) nato in Parte_2 C.F._1
MILANO (MI) il 23/11/1975
elettivamente domiciliati presso il difensore in Largo Risorgimento 8 23037 TIRANO - rappresentati e difesi dall'Avv. SFONDRINI ALBERTO reclamante nei confronti di
, Controparte_1
IN PERSONA DEL CURATORE DOTT. (COD. FISC. ) Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA MACAGGI, 25/14 16121 GENOVA rappresentata e difesa dall'Avv. GHISIGLIERI FRANCESCO reclamata
CONCLUSIONI
Per i reclamanti e Parte_1 Controparte_3
: “- in via principale nel merito, preso atto dell'insussistenza, in capo ad
[...] [...]
del presupposto di cui all'art. 121 del D.Lgs. 14/2019, revocare la Parte_1 2
sentenza Tribunale di Savona n. 13/2025 in data 9/04/2025 con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale n. 6/2025.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
Per la reclamata Controparte_1
, IN PERSONA DEL CURATORE DOTT. :
[...] Controparte_2
“Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, reiectis contrariis e previe le declaratorie meglio ritenute: in rito dichiarare il reclamo improcedibile per omessa produzione del testo integrale del provvedimento impugnato;
nel merito dichiarare totalmente infondato e respingere il reclamo proposto da
[...]
e confermare la sentenza del Tribunale di Savona n. 13/2025 in RG Parte_1
1/2025.
Vinte le spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9/5/2025, e Parte_1 [...]
proponevano reclamo avverso la sentenza n. 13/2025 Controparte_3 emessa in data 9/4/2025 dal Tribunale di Savona in composizione collegiale, con la quale il Tribunale così decideva:
«DICHIARA ad ogni effetto di legge l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di , con sede in , via Olimpia n. 1 (partita Parte_1 Pt_1
I.V.A. n. ». P.IVA_2
Con comparsa si costituiva Controparte_1
, IN PERSONA DEL CURATORE DOTT. ,
[...] Controparte_2 chiedendo il rigetto del reclamo.
Con nota del 23/7/2025, il Procuratore Generale apponeva il proprio visto.
In relazione all'udienza del 26/06/2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti depositavano note mediante le quali insistevano come nei rispettivi atti.
AD AVVISO DELLA CORTE IL RECLAMO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
1) UNICO MOTIVO - «ASSENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'APERTURA DELLA
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE 6/2025 - è Parte_1 un'associazione sportiva dilettantistica che non svolge in maniera esclusiva né prevalente un'attività commerciale;
nella denegata ipotesi in cui fosse qualificabile come imprenditore 3
commerciale rientrerebbe, in ogni caso, nel novero delle imprese minori. Si evidenzia come, nel caso di specie, l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale trae origine dal ricorso depositato al Tribunale di Savona dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Savona (doc. 1), nella persona del P.M. dott. Claudio Martini. Come si evince dal contenuto del ricorso, tuttavia, non risulta in alcun modo provato lo svolgimento prevalente, da parte di , di alcuna attività commerciale, né Parte_1
l'esistenza dei requisiti previsti all'art. 121 D.Lgs. 14/2019.
Nel ricorso viene indicata la presenza di stato di dissesto conseguente all'incapacità dell'ente di far fronte alle proprie obbligazioni ma non viene fornita alcuna prova in merito allo svolgimento prevalente di attività commerciali né l'appartenenza di
[...] all'ambito delle c.d. imprese “maggiori”, la cui definizione è Parte_1 ricavabile a contrario dall'indicazione dei presupposti che qualificano le c.d. imprese minori
(di cui all'art. 2, comma 1, richiamato dall'art. 121 D.Lgs. 14/2019). Come retro specificato, per assoggettare alla procedura di liquidazione giudiziale le associazioni sportive dilettantistiche in capo ad esse deve sussistere, oltre al presupposto oggettivo consistente nello stato di insolvenza, anche il presupposto soggettivo di imprenditore commerciale di non piccole dimensioni. Nel caso di specie di tali requisiti soggettivi non è stata fornita alcuna prova in quanto l' : Parte_1
1) ai fini delle imposte sui redditi per l'Agenzia delle Entrate è qualificata come ente non commerciale, per ammissione dello stesso ricorrente;
2) è indicata genericamente come “gestore di un bar” senza alcun approfondimento in ordine a tale tipo di attività ed ai volumi economici generati, nonché alla circostanza che l'attività sia stata svolta in maniera prevalente;
In riferimento al superamento delle soglie dimensionali di legge viene indicato che tale prova sarà fornita a seguito di un accertamento fiscale da parte della Compagnia della
G.d.F di , circostanza che prova inequivocabilmente che al momento della Pt_1 proposizione del ricorso non potevano essere forniti elementi concreti atti a dimostrare la sussistenza del requisito dimensionale (viceversa sarebbero stati prodotti).
La presente difesa allega al presente atto lo stato patrimoniale ed il rendiconto gestionale
(peraltro non obbligatorio per gli enti associativi) riferito all'annualità 2024 (doc. 4).
Ebbene, dal documento citato si evince che – nella non Parte_1 creduta ipotesi che fosse qualificata come imprenditore commerciale – rientrerebbe comunque nell'ambito delle c.d. «imprese minori», presentando congiuntamente i seguenti requisiti: 4
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore: dal bilancio risulta, infatti, che il totale delle attività è pari ad euro 10,00;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
poiché nel caso in questione le entrate dell'associazione derivante dai contributi volontari degli associati non possono essere considerati ricavi in senso economico, ma semplici contributi (in effetti, anche dal punto di vista fiscale, sono considerate entrate istituzionali non soggette a tassazione), nello specifico i ricavi da prestazioni + altri ricavi ammontano ad euro 139.005,00 (euro 98.476 + euro 40.529);
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila: il totale del disavanzo è pari a euro 141.378,00. Nel corso del 2025, peraltro, l'attività dell'associazione è, di fatto, sostenuta esclusivamente da versamenti degli associati ed i ricavi dalla gestione del bar sono in ulteriore diminuzione.
Difettando in capo a ogni presupposto soggettivo previsto Parte_1 consegue che essa non può certamente essere assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale: conseguentemente la sentenza Tribunale di Savona n. 13/2025 in data 9/04/2025, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale n. 6/2025, deve essere revocata. Con riserva di depositare prima dell'udienza di comparizione ex art. 51, comma 5, D.Lgs. 14/2019 ulteriore documentazione contabile aggiornata».
2) LACORTE OSSERVA.
I) Il reclamo è palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità, in quanto i reclamanti non si confrontano in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, ma solo con il ricorso del PM introduttivo del procedimento che ha condotto all'apertura della liquidazione giudiziale. I reclamanti si limitano, da un lato, a sostenere del tutto genericamente di non svolgere attività commerciale, dall'altro – e comunque – allegano di non possedere i requisiti dimensionali per l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale, sulla base di documentazione contabile dalla stessa prodotta .
III) Si legge nella sentenza impugnata: «ritenuto che l'associazione resistente, pur non rivestendo la forma dell'impresa commerciale (essendo stata per l'appunto costituita con la forma organizzativa dell'ente associativo), è di fatto dotata di tutte le caratteristiche proprie delle imprese commerciali;
che infatti, come evidenziato dalla Procura ricorrente nel 5
ricorso introduttivo e come risulta dagli atti allegati al ricorso, la stessa partecipa ad un campionato semi-professionistico come quello di Serie D, gestisce una struttura ed un esercizio commerciale presso il quale viene svolta l'attività di bar (cfr l'informativa inviata dalla Guardia di Finanza – Compagnia di alla Procura in data 19.2.2025), ha Pt_1 comprato giocatori dall'estero (cfr la querela sporta in data 16.12.2024 dal giocatore
), ha ricevuto ed emesso fatture per importi rilevanti ed ha Parte_3 movimentato sul proprio conto corrente centinaia di migliaia di euro (cfr sul punto anche la citata informativa della Guardia di Finanza redatta in data 19.2.2024, ove tra l'altro si legge: “l risulta aver richiesto l'attribuzione della partita IVA a far Parte_1 data dal 2.9.2010, palesando l'intenzione, sin dalla propria origine, di voler affiancare all'attività sportiva dilettantistica anche attività di natura prettamente commerciale”); che pertanto, sulla base di tali circostanze, va ritenuto che ben possa l'associazione convenuta essere assoggettata al medesimo regime di “fallibilità” delle imprese commerciali dettato dagli artt. 2 e 121 Codice della Crisi;
valutata la sussistenza a carico di di un rilevante debito Parte_1 contributivo verso l'Erario ammontante a € 48.000,00 circa, come da documentazione in atti, oltre ad ulteriori debiti verso terzi soggetti (fornitori, etc) per un importo pari ad €
36.000,00 circa;
rilevato che l'associazione intimata nel presente giudizio non si è formalmente costituita e non ha provveduto al deposito delle proprie scritture contabili, nonostante l'avvenuta notifica del ricorso ex artt. 40 e 41 Codice della Crisi;
valutato che l'onere della prova del congiunto mancato superamento dei limiti per essere sottoposti alla procedura di liquidazione giudiziale già in passato previsti dall'art. 1, comma 2, L.F, e segnatamente:
- avere avuto nei tre esercizi antecedenti la data del deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00=;
- avere realizzato nei tre esercizi antecedenti data del deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00=;
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiori a € 500.000,00=; compete al debitore ingiunto, e nel caso di specie non è stata fornita;
rilevato che dagli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza su delega della Procura ricorrente è emerso che la società resistente ha avuto, nell'esercizio relativo all'anno 2023, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo pari ad € 413.944,74; atteso che nel caso esaminato, dalla 6
documentazione in atti prodotta, è emerso il superamento, quanto ai debiti scaduti e non pagati, del limite dell'importo di € 30.000,00= condizione necessaria per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale ex art. 49 ultimo comma Codice della Crisi;
rilevato in particolare che dalla documentazione in atti risulta che l'associazione resistente, alla data odierna, ha maturato debiti per complessivi € 84.000,00 circa;
evidenziato inoltre che sempre dalla documentazione in atti risulta che l'iscrizione dell'associazione resistente al campionato nel quale militava (la Serie D) è stata recentemente cancellata (ciò da cui è dato desumere che la stessa non abbia attualmente la possibilità di realizzare utili rilevanti e/o comunque di entità tale da consentirle di far fronte in modo adeguato all'ingente posizione debitoria testè menzionata); ritenuto, in conclusione, in base alla situazione globale in essere dell'associazione ed alle posizioni debitorie riscontrate, sussistere una condizione di squilibrio economico patrimoniale tale da non consentirle più di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e, quindi, di stato di decozione, con conseguente sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale».
IV) Quanto allo svolgimento di attività commerciale, i reclamanti si limitano ad affermare che è un'associazione sportiva dilettantistica che non Parte_1 svolge in maniera esclusiva né prevalente un'attività commerciale», senza svolgere censure idonee a inficiare l'analitica ed esaustiva motivazione sul punto della sentenza impugnata. Fermo restando che tale motivazione appare alla Corte pienamente corretta e condivisibile, avendo il Tribunale individuato ed esposto gli indici dai quali ha ricavato che la società reclamante è «dotata di tutte le caratteristiche proprie delle imprese commerciali» [partecipazione a campionato semi-professionistico come quello di Serie D, gestione di una struttura ed un esercizio commerciale presso il quale viene svolta l'attività di bar, acquisto di giocatori dall'estero, ricezione ed emissione di fatture per importi rilevanti, movimentazione sul proprio conto corrente di centinaia di migliaia di euro, richiesta di attribuzione della partita IVA a far data dal 2.9.2010, palesante l'intenzione, sin dalla propria origine, di voler affiancare all'attività sportiva dilettantistica anche attività di natura prettamente commerciale].
V) Quanto ai requisiti dimensionali per l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale, nella comparsa di costituzione la Curatela produce la documentazione che ha reperito dalla
GdF ed in particolare (oltre al “rendiconto economico 2019/20'20, che dimostra quanto meno lo svolgimento di attività equiparabile ad attività di impresa): 7
«* Gran parte delle fatture emesse dalla nel corso del 2023 Parte_1
(doc. 5) nonché l'elenco delle fatture 2023 redatto dalla GDF e consegnato al curatore
(doc. 6).
Nel corso del 2023 la reclamante emetteva fatture per importo imponibile pari ad euro
480.915,24 sostanzialmente per sponsorizzazioni cui vanno sommati i ricavi derivanti dal bar per somministrazione.
* Fatture emesse nel corso del 2024 per euro 300.468,60 (importo lordo). Si producono copia delle fatture (doc. 7) ed elenco fatture 2024 (doc. 8).
Anche in questo caso si tratta di fatture per sponsorizzazioni cui sommare i ricavi per somministrazione cibi e bevande – i proventi del bar.
non ha depositato la dichiarazione redditi 2023». Parte_1
VI) Nelle note depositate in relazione all'udienza del 26/6/2025, i reclamanti non contestano l'emissione di fatture per gli importi indicati, ma si limitano a sostenere a) che «volume d'affari ai fini IVA e ricavi a bilancio costituiscono due voci distinte», senza considerare che l'emissione di fatture per importi consistenti come quelli richiamati sopra costituisce un chiaro indice di superamento dei limiti dimensionali e che sarebbe stato onere della reclamante dimostrare il mancato superamento di tali limiti, come stabilito dalla
Giurisprudenza con riguardo alla disciplina della legge fallimentare (Cass. Sez. 6,
20/12/2018, n. 33091, Rv. 651971 – 01) e del resto espressamente previsto a suo tempo dall'art. 1 comma 2 L.F. e oggi dall'art. 121 CCII, secondo cui è onere del debitore dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d);
b) che «Il nuovo organo amministrativo, considerato anche il poco tempo fra il passaggio di consegne e l'apertura della liquidazione giudiziale, non è mai stato concretamente nelle condizioni di avere una visione completa della situazione contabile;
nella redazione del bilancio, appurata la presenza di svariate fatture emesse senza traccia dei relativi incassi o dei relativi contratti stipulati, l'assemblea ha quindi deciso, a bilancio, di compensare queste ultime voci con "note di credito da emettere", elemento che va comunque a ridurre significativamente il monte ricavi» e che «Dalla documentazione prodotta in atti risultano €
79.780,34 come note di credito, oltre ad almeno € 90.000,00 relativi a fatture di CP_4 con prestazioni mai effettuate, arrivando ad un totale di beni € 169.780,34», senza considerare che proprio tali affermazioni (ed in particolare il riconoscimento di non avere
«una visione completa della situazione contabile» e di avere riscontrato la presenza di
«fatture emesse senza traccia dei relativi incassi o dei relativi contratti stipulati», nonché la scelta «di compensare queste ultime voci con "note di credito da emettere", elemento che 8
va comunque a ridurre significativamente il monte ricavi») rivelano la totale inattendibilità della documentazione contabile prodotta dai reclamanti allo scopo di dimostrare il mancato superamento dei limiti dimensionali, avuto soprattutto riguardo al fatto che la riduzione dei ricavi è stata conseguita mediante compensazione gli importi recati in “note di credito da emettere”.
VII) Ne consegue, anche alla luce della genericità e del contenuto di tale contestazione, così come analizzato al punto che precede, la totale inattendibilità della documentazione prodotta dai reclamanti, la quale documentazione comunque viene smentita dalle risultanze documentali acquisite dalla Guardia di Finanza e consegnata alla Curatela.
Risultanze dalle quale emerge che, quanto meno, non è stata fornita la prova del mancato superamento dei limiti dimensionali per l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale, tenuto presente, come già evidenziato, che l'onere della prova in ordine al possesso dei requisiti dimensionali che escludono l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale è a carico dei reclamanti.
VIII) Fermo restando, in ogni caso, che non risulta oggetto di specifica censura quanto ritenuto nella sentenza impugnata, laddove si afferma «che dagli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza su delega della Procura ricorrente è emerso che la società resistente ha avuto, nell'esercizio relativo all'anno 2023, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo pari ad € 413.944,74»: su tale passaggio della motivazione, di per sé sufficiente a ritenere il superamento di almeno uno dei limiti dimensionali, dei quali deve essere dimostrato dal debitore il possesso congiunto, si è pertanto formato il giudicato.
IX) Infine, neppure l'esaustiva e approfondita motivazione della sentenza impugnata, in ordine allo stato di insolvenza [«rilevato in particolare che dalla documentazione in atti risulta che l'associazione resistente, alla data odierna, ha maturato debiti per complessivi
€ 84.000,00 circa;
evidenziato inoltre che sempre dalla documentazione in atti risulta che l'iscrizione dell'associazione resistente al campionato nel quale militava (la Serie D) è stata recentemente cancellata (ciò da cui è dato desumere che la stessa non abbia attualmente la possibilità di realizzare utili rilevanti e/o comunque di entità tale da consentirle di far fronte in modo adeguato all'ingente posizione debitoria testè menzionata); ritenuto, in conclusione, in base alla situazione globale in essere dell'associazione ed alle posizioni debitorie riscontrate, sussistere una condizione di squilibrio economico patrimoniale tale da non consentirle più di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e, quindi, di stato di decozione»] è stata oggetto di specifica censura e quindi deve ritenersi passata in giudicato. I reclamanti, del resto, si limitano sul punto alla 9
generica affermazione, contenuta nelle note depositate in relazione all'udienza del
26/6/2025, secondo cui “l'oggetto del presente giudizio è costituito da tutte le statuizioni contenute nella sentenza di apertura della procedura di liquidazione, nessuna esclusa”.
Fermo restando che la motivazione del Tribunale al riguardo appare alla Corte pienamente corretta e condivisibile.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, IL RECLAMO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., devono essere interamente poste a carico della reclamante le spese del presente grado, liquidate come di seguito a favore della Curatela reclamata.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00
Compenso tabellare (valori medi) € 12.156,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il reclamo proposto da e Parte_1 Controparte_3
, avverso l'impugnata sentenza pronunciata in data 9/4/2025 dal Tribunale
[...] di Savona, in composizione collegiale, confermandola integralmente.
2) Pone a carico dei reclamanti le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in
€ 12.156,00 oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso), in favore della Curatela reclamata.
3) Ai fini di cui all'art. 13 c. 1 bis e 1 quater del DPR 115/2012 nel testo modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24/12/2012 n. 228, si dà atto dell'infondatezza dell'impugnazione.
Genova, 23/07/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE Prima Sezione - Volontaria riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 99/2025 R.G.V.G. promossa da
(COD. FISC: Parte_1 P.IVA_1
AN (COD. FISC: ) nato in Parte_2 C.F._1
MILANO (MI) il 23/11/1975
elettivamente domiciliati presso il difensore in Largo Risorgimento 8 23037 TIRANO - rappresentati e difesi dall'Avv. SFONDRINI ALBERTO reclamante nei confronti di
, Controparte_1
IN PERSONA DEL CURATORE DOTT. (COD. FISC. ) Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA MACAGGI, 25/14 16121 GENOVA rappresentata e difesa dall'Avv. GHISIGLIERI FRANCESCO reclamata
CONCLUSIONI
Per i reclamanti e Parte_1 Controparte_3
: “- in via principale nel merito, preso atto dell'insussistenza, in capo ad
[...] [...]
del presupposto di cui all'art. 121 del D.Lgs. 14/2019, revocare la Parte_1 2
sentenza Tribunale di Savona n. 13/2025 in data 9/04/2025 con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale n. 6/2025.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
Per la reclamata Controparte_1
, IN PERSONA DEL CURATORE DOTT. :
[...] Controparte_2
“Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, reiectis contrariis e previe le declaratorie meglio ritenute: in rito dichiarare il reclamo improcedibile per omessa produzione del testo integrale del provvedimento impugnato;
nel merito dichiarare totalmente infondato e respingere il reclamo proposto da
[...]
e confermare la sentenza del Tribunale di Savona n. 13/2025 in RG Parte_1
1/2025.
Vinte le spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9/5/2025, e Parte_1 [...]
proponevano reclamo avverso la sentenza n. 13/2025 Controparte_3 emessa in data 9/4/2025 dal Tribunale di Savona in composizione collegiale, con la quale il Tribunale così decideva:
«DICHIARA ad ogni effetto di legge l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di , con sede in , via Olimpia n. 1 (partita Parte_1 Pt_1
I.V.A. n. ». P.IVA_2
Con comparsa si costituiva Controparte_1
, IN PERSONA DEL CURATORE DOTT. ,
[...] Controparte_2 chiedendo il rigetto del reclamo.
Con nota del 23/7/2025, il Procuratore Generale apponeva il proprio visto.
In relazione all'udienza del 26/06/2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti depositavano note mediante le quali insistevano come nei rispettivi atti.
AD AVVISO DELLA CORTE IL RECLAMO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
1) UNICO MOTIVO - «ASSENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'APERTURA DELLA
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE 6/2025 - è Parte_1 un'associazione sportiva dilettantistica che non svolge in maniera esclusiva né prevalente un'attività commerciale;
nella denegata ipotesi in cui fosse qualificabile come imprenditore 3
commerciale rientrerebbe, in ogni caso, nel novero delle imprese minori. Si evidenzia come, nel caso di specie, l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale trae origine dal ricorso depositato al Tribunale di Savona dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Savona (doc. 1), nella persona del P.M. dott. Claudio Martini. Come si evince dal contenuto del ricorso, tuttavia, non risulta in alcun modo provato lo svolgimento prevalente, da parte di , di alcuna attività commerciale, né Parte_1
l'esistenza dei requisiti previsti all'art. 121 D.Lgs. 14/2019.
Nel ricorso viene indicata la presenza di stato di dissesto conseguente all'incapacità dell'ente di far fronte alle proprie obbligazioni ma non viene fornita alcuna prova in merito allo svolgimento prevalente di attività commerciali né l'appartenenza di
[...] all'ambito delle c.d. imprese “maggiori”, la cui definizione è Parte_1 ricavabile a contrario dall'indicazione dei presupposti che qualificano le c.d. imprese minori
(di cui all'art. 2, comma 1, richiamato dall'art. 121 D.Lgs. 14/2019). Come retro specificato, per assoggettare alla procedura di liquidazione giudiziale le associazioni sportive dilettantistiche in capo ad esse deve sussistere, oltre al presupposto oggettivo consistente nello stato di insolvenza, anche il presupposto soggettivo di imprenditore commerciale di non piccole dimensioni. Nel caso di specie di tali requisiti soggettivi non è stata fornita alcuna prova in quanto l' : Parte_1
1) ai fini delle imposte sui redditi per l'Agenzia delle Entrate è qualificata come ente non commerciale, per ammissione dello stesso ricorrente;
2) è indicata genericamente come “gestore di un bar” senza alcun approfondimento in ordine a tale tipo di attività ed ai volumi economici generati, nonché alla circostanza che l'attività sia stata svolta in maniera prevalente;
In riferimento al superamento delle soglie dimensionali di legge viene indicato che tale prova sarà fornita a seguito di un accertamento fiscale da parte della Compagnia della
G.d.F di , circostanza che prova inequivocabilmente che al momento della Pt_1 proposizione del ricorso non potevano essere forniti elementi concreti atti a dimostrare la sussistenza del requisito dimensionale (viceversa sarebbero stati prodotti).
La presente difesa allega al presente atto lo stato patrimoniale ed il rendiconto gestionale
(peraltro non obbligatorio per gli enti associativi) riferito all'annualità 2024 (doc. 4).
Ebbene, dal documento citato si evince che – nella non Parte_1 creduta ipotesi che fosse qualificata come imprenditore commerciale – rientrerebbe comunque nell'ambito delle c.d. «imprese minori», presentando congiuntamente i seguenti requisiti: 4
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore: dal bilancio risulta, infatti, che il totale delle attività è pari ad euro 10,00;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
poiché nel caso in questione le entrate dell'associazione derivante dai contributi volontari degli associati non possono essere considerati ricavi in senso economico, ma semplici contributi (in effetti, anche dal punto di vista fiscale, sono considerate entrate istituzionali non soggette a tassazione), nello specifico i ricavi da prestazioni + altri ricavi ammontano ad euro 139.005,00 (euro 98.476 + euro 40.529);
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila: il totale del disavanzo è pari a euro 141.378,00. Nel corso del 2025, peraltro, l'attività dell'associazione è, di fatto, sostenuta esclusivamente da versamenti degli associati ed i ricavi dalla gestione del bar sono in ulteriore diminuzione.
Difettando in capo a ogni presupposto soggettivo previsto Parte_1 consegue che essa non può certamente essere assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale: conseguentemente la sentenza Tribunale di Savona n. 13/2025 in data 9/04/2025, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale n. 6/2025, deve essere revocata. Con riserva di depositare prima dell'udienza di comparizione ex art. 51, comma 5, D.Lgs. 14/2019 ulteriore documentazione contabile aggiornata».
2) LACORTE OSSERVA.
I) Il reclamo è palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità, in quanto i reclamanti non si confrontano in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, ma solo con il ricorso del PM introduttivo del procedimento che ha condotto all'apertura della liquidazione giudiziale. I reclamanti si limitano, da un lato, a sostenere del tutto genericamente di non svolgere attività commerciale, dall'altro – e comunque – allegano di non possedere i requisiti dimensionali per l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale, sulla base di documentazione contabile dalla stessa prodotta .
III) Si legge nella sentenza impugnata: «ritenuto che l'associazione resistente, pur non rivestendo la forma dell'impresa commerciale (essendo stata per l'appunto costituita con la forma organizzativa dell'ente associativo), è di fatto dotata di tutte le caratteristiche proprie delle imprese commerciali;
che infatti, come evidenziato dalla Procura ricorrente nel 5
ricorso introduttivo e come risulta dagli atti allegati al ricorso, la stessa partecipa ad un campionato semi-professionistico come quello di Serie D, gestisce una struttura ed un esercizio commerciale presso il quale viene svolta l'attività di bar (cfr l'informativa inviata dalla Guardia di Finanza – Compagnia di alla Procura in data 19.2.2025), ha Pt_1 comprato giocatori dall'estero (cfr la querela sporta in data 16.12.2024 dal giocatore
), ha ricevuto ed emesso fatture per importi rilevanti ed ha Parte_3 movimentato sul proprio conto corrente centinaia di migliaia di euro (cfr sul punto anche la citata informativa della Guardia di Finanza redatta in data 19.2.2024, ove tra l'altro si legge: “l risulta aver richiesto l'attribuzione della partita IVA a far Parte_1 data dal 2.9.2010, palesando l'intenzione, sin dalla propria origine, di voler affiancare all'attività sportiva dilettantistica anche attività di natura prettamente commerciale”); che pertanto, sulla base di tali circostanze, va ritenuto che ben possa l'associazione convenuta essere assoggettata al medesimo regime di “fallibilità” delle imprese commerciali dettato dagli artt. 2 e 121 Codice della Crisi;
valutata la sussistenza a carico di di un rilevante debito Parte_1 contributivo verso l'Erario ammontante a € 48.000,00 circa, come da documentazione in atti, oltre ad ulteriori debiti verso terzi soggetti (fornitori, etc) per un importo pari ad €
36.000,00 circa;
rilevato che l'associazione intimata nel presente giudizio non si è formalmente costituita e non ha provveduto al deposito delle proprie scritture contabili, nonostante l'avvenuta notifica del ricorso ex artt. 40 e 41 Codice della Crisi;
valutato che l'onere della prova del congiunto mancato superamento dei limiti per essere sottoposti alla procedura di liquidazione giudiziale già in passato previsti dall'art. 1, comma 2, L.F, e segnatamente:
- avere avuto nei tre esercizi antecedenti la data del deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00=;
- avere realizzato nei tre esercizi antecedenti data del deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00=;
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiori a € 500.000,00=; compete al debitore ingiunto, e nel caso di specie non è stata fornita;
rilevato che dagli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza su delega della Procura ricorrente è emerso che la società resistente ha avuto, nell'esercizio relativo all'anno 2023, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo pari ad € 413.944,74; atteso che nel caso esaminato, dalla 6
documentazione in atti prodotta, è emerso il superamento, quanto ai debiti scaduti e non pagati, del limite dell'importo di € 30.000,00= condizione necessaria per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale ex art. 49 ultimo comma Codice della Crisi;
rilevato in particolare che dalla documentazione in atti risulta che l'associazione resistente, alla data odierna, ha maturato debiti per complessivi € 84.000,00 circa;
evidenziato inoltre che sempre dalla documentazione in atti risulta che l'iscrizione dell'associazione resistente al campionato nel quale militava (la Serie D) è stata recentemente cancellata (ciò da cui è dato desumere che la stessa non abbia attualmente la possibilità di realizzare utili rilevanti e/o comunque di entità tale da consentirle di far fronte in modo adeguato all'ingente posizione debitoria testè menzionata); ritenuto, in conclusione, in base alla situazione globale in essere dell'associazione ed alle posizioni debitorie riscontrate, sussistere una condizione di squilibrio economico patrimoniale tale da non consentirle più di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e, quindi, di stato di decozione, con conseguente sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale».
IV) Quanto allo svolgimento di attività commerciale, i reclamanti si limitano ad affermare che è un'associazione sportiva dilettantistica che non Parte_1 svolge in maniera esclusiva né prevalente un'attività commerciale», senza svolgere censure idonee a inficiare l'analitica ed esaustiva motivazione sul punto della sentenza impugnata. Fermo restando che tale motivazione appare alla Corte pienamente corretta e condivisibile, avendo il Tribunale individuato ed esposto gli indici dai quali ha ricavato che la società reclamante è «dotata di tutte le caratteristiche proprie delle imprese commerciali» [partecipazione a campionato semi-professionistico come quello di Serie D, gestione di una struttura ed un esercizio commerciale presso il quale viene svolta l'attività di bar, acquisto di giocatori dall'estero, ricezione ed emissione di fatture per importi rilevanti, movimentazione sul proprio conto corrente di centinaia di migliaia di euro, richiesta di attribuzione della partita IVA a far data dal 2.9.2010, palesante l'intenzione, sin dalla propria origine, di voler affiancare all'attività sportiva dilettantistica anche attività di natura prettamente commerciale].
V) Quanto ai requisiti dimensionali per l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale, nella comparsa di costituzione la Curatela produce la documentazione che ha reperito dalla
GdF ed in particolare (oltre al “rendiconto economico 2019/20'20, che dimostra quanto meno lo svolgimento di attività equiparabile ad attività di impresa): 7
«* Gran parte delle fatture emesse dalla nel corso del 2023 Parte_1
(doc. 5) nonché l'elenco delle fatture 2023 redatto dalla GDF e consegnato al curatore
(doc. 6).
Nel corso del 2023 la reclamante emetteva fatture per importo imponibile pari ad euro
480.915,24 sostanzialmente per sponsorizzazioni cui vanno sommati i ricavi derivanti dal bar per somministrazione.
* Fatture emesse nel corso del 2024 per euro 300.468,60 (importo lordo). Si producono copia delle fatture (doc. 7) ed elenco fatture 2024 (doc. 8).
Anche in questo caso si tratta di fatture per sponsorizzazioni cui sommare i ricavi per somministrazione cibi e bevande – i proventi del bar.
non ha depositato la dichiarazione redditi 2023». Parte_1
VI) Nelle note depositate in relazione all'udienza del 26/6/2025, i reclamanti non contestano l'emissione di fatture per gli importi indicati, ma si limitano a sostenere a) che «volume d'affari ai fini IVA e ricavi a bilancio costituiscono due voci distinte», senza considerare che l'emissione di fatture per importi consistenti come quelli richiamati sopra costituisce un chiaro indice di superamento dei limiti dimensionali e che sarebbe stato onere della reclamante dimostrare il mancato superamento di tali limiti, come stabilito dalla
Giurisprudenza con riguardo alla disciplina della legge fallimentare (Cass. Sez. 6,
20/12/2018, n. 33091, Rv. 651971 – 01) e del resto espressamente previsto a suo tempo dall'art. 1 comma 2 L.F. e oggi dall'art. 121 CCII, secondo cui è onere del debitore dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d);
b) che «Il nuovo organo amministrativo, considerato anche il poco tempo fra il passaggio di consegne e l'apertura della liquidazione giudiziale, non è mai stato concretamente nelle condizioni di avere una visione completa della situazione contabile;
nella redazione del bilancio, appurata la presenza di svariate fatture emesse senza traccia dei relativi incassi o dei relativi contratti stipulati, l'assemblea ha quindi deciso, a bilancio, di compensare queste ultime voci con "note di credito da emettere", elemento che va comunque a ridurre significativamente il monte ricavi» e che «Dalla documentazione prodotta in atti risultano €
79.780,34 come note di credito, oltre ad almeno € 90.000,00 relativi a fatture di CP_4 con prestazioni mai effettuate, arrivando ad un totale di beni € 169.780,34», senza considerare che proprio tali affermazioni (ed in particolare il riconoscimento di non avere
«una visione completa della situazione contabile» e di avere riscontrato la presenza di
«fatture emesse senza traccia dei relativi incassi o dei relativi contratti stipulati», nonché la scelta «di compensare queste ultime voci con "note di credito da emettere", elemento che 8
va comunque a ridurre significativamente il monte ricavi») rivelano la totale inattendibilità della documentazione contabile prodotta dai reclamanti allo scopo di dimostrare il mancato superamento dei limiti dimensionali, avuto soprattutto riguardo al fatto che la riduzione dei ricavi è stata conseguita mediante compensazione gli importi recati in “note di credito da emettere”.
VII) Ne consegue, anche alla luce della genericità e del contenuto di tale contestazione, così come analizzato al punto che precede, la totale inattendibilità della documentazione prodotta dai reclamanti, la quale documentazione comunque viene smentita dalle risultanze documentali acquisite dalla Guardia di Finanza e consegnata alla Curatela.
Risultanze dalle quale emerge che, quanto meno, non è stata fornita la prova del mancato superamento dei limiti dimensionali per l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale, tenuto presente, come già evidenziato, che l'onere della prova in ordine al possesso dei requisiti dimensionali che escludono l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale è a carico dei reclamanti.
VIII) Fermo restando, in ogni caso, che non risulta oggetto di specifica censura quanto ritenuto nella sentenza impugnata, laddove si afferma «che dagli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza su delega della Procura ricorrente è emerso che la società resistente ha avuto, nell'esercizio relativo all'anno 2023, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo pari ad € 413.944,74»: su tale passaggio della motivazione, di per sé sufficiente a ritenere il superamento di almeno uno dei limiti dimensionali, dei quali deve essere dimostrato dal debitore il possesso congiunto, si è pertanto formato il giudicato.
IX) Infine, neppure l'esaustiva e approfondita motivazione della sentenza impugnata, in ordine allo stato di insolvenza [«rilevato in particolare che dalla documentazione in atti risulta che l'associazione resistente, alla data odierna, ha maturato debiti per complessivi
€ 84.000,00 circa;
evidenziato inoltre che sempre dalla documentazione in atti risulta che l'iscrizione dell'associazione resistente al campionato nel quale militava (la Serie D) è stata recentemente cancellata (ciò da cui è dato desumere che la stessa non abbia attualmente la possibilità di realizzare utili rilevanti e/o comunque di entità tale da consentirle di far fronte in modo adeguato all'ingente posizione debitoria testè menzionata); ritenuto, in conclusione, in base alla situazione globale in essere dell'associazione ed alle posizioni debitorie riscontrate, sussistere una condizione di squilibrio economico patrimoniale tale da non consentirle più di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e, quindi, di stato di decozione»] è stata oggetto di specifica censura e quindi deve ritenersi passata in giudicato. I reclamanti, del resto, si limitano sul punto alla 9
generica affermazione, contenuta nelle note depositate in relazione all'udienza del
26/6/2025, secondo cui “l'oggetto del presente giudizio è costituito da tutte le statuizioni contenute nella sentenza di apertura della procedura di liquidazione, nessuna esclusa”.
Fermo restando che la motivazione del Tribunale al riguardo appare alla Corte pienamente corretta e condivisibile.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, IL RECLAMO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., devono essere interamente poste a carico della reclamante le spese del presente grado, liquidate come di seguito a favore della Curatela reclamata.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00
Compenso tabellare (valori medi) € 12.156,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il reclamo proposto da e Parte_1 Controparte_3
, avverso l'impugnata sentenza pronunciata in data 9/4/2025 dal Tribunale
[...] di Savona, in composizione collegiale, confermandola integralmente.
2) Pone a carico dei reclamanti le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in
€ 12.156,00 oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso), in favore della Curatela reclamata.
3) Ai fini di cui all'art. 13 c. 1 bis e 1 quater del DPR 115/2012 nel testo modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24/12/2012 n. 228, si dà atto dell'infondatezza dell'impugnazione.
Genova, 23/07/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli