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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 4172/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4172/2023 R.G. promossa
DA
(Cod. Fis ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
NOLASCO FRANCESCO GIOVANNI e CARLOTTA FARINA, con domicilio eletto presso lo studio in Monza, Via Carlo Alberto 39
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fis. ), con il patrocinio degli Avv.ti CP_1 C.F._2
DANIELA BAGGI e con domicilio eletto presso lo studio in Controparte_2
Pavia, in Viale Cesare Battisti, 15
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“1.Disporsi, a modifica delle condizioni stipulate in sede di separazione, per i motivi tutti di cui al ricorso, nonché a seguito di quanto emerso nel corso del giudizio, unitamente al contestuale e continuo monitoraggio, da parte dei servizi sociali competenti, del rapporto tra padre e figli, l'affido dei figli minori e Per_1 Per_2
, in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi
[...] presso la madre SI.ra , autorizzando quest'ultima a fissare la residenza Parte_1 degli stessi presso l'abitazione materna;
2. Disporsi che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
- : su richiesta e/o volontà della stessa stante i motivi tutti di cui al ricorso, Per_2
nonché a seguito di quanto emerso nel corso del giudizio, con contestuale e continuo monitoraggio, da parte dei servizi sociali competenti, del rapporto tra padre e figlia;
- : a settimane alternate, unitamente e contestualmente al continuo Per_1
monitoraggio, da parte dei servizi sociali competenti, del rapporto tra padre e figlio, e dell'idoneità di tale modalità di visita a tutelare una serena crescita e sviluppo del minore, nonché con possibilità per il minore , su richiesta e volontà di Per_1 quest'ultimo, di poter vedere e restare con la madre, anche a pernottare, per alcuni giorni/momenti/ore, durante le settimane di spettanza del SI. Prete;
Periodi festivi: Durante il periodo delle vacanze natalizie starà con i genitori Per_1
ad anni alterni nei giorni decorrenti dalla fine della scuola al 30.12. e dal 31.12 all'inizio della scuola;
durante i periodi di vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; durante il periodo delle vacanze estive i genitori staranno con per due settimane consecutive nel mese di agosto ciascuno, i Per_1
relativi periodi andranno preventivamente concordati tra gli stessi entro il 30 maggio di ogni anno;
per gli ulteriori periodi di vacanza estiva i genitori rispetteranno la normale alternanza settimanale;
3. Disporsi, a modifica delle condizioni stipulate in sede di separazione, la revoca a favore del SI. con tutto ciò che l'arreda, dell'assegnazione della casa CP_1
famigliare sita in Retorbido (PV), Via Moglia 11;
4. Disporsi, nonché confermarsi, la delega/intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di proseguire nel monitoraggio del rapporto tra
Pag. 2 di 13 padre e figli, nonché dell'idoneità delle modalità di visita tra il padre e i figli, Per_1
e ; Persona_2
5. Invitare il SI. , stante i comportamenti tutti posti in essere dallo stesso CP_1
verso i figli, in particolare verso , a proseguire ed essere costante nel percorso Per_2
psicologico personale, al fine primario di ottenere un sostegno nello svolgimento del proprio ruolo genitoriale ed alla primaria tutela del rapporto con i figli e ad una serena crescita e sviluppo degli stessi;
6. Disporsi, a modifica delle condizioni stipulate in sede di separazione, per i motivi tutti di cui al ricorso, nonché stante l'attuale collocamento, percorso e rapporto tra padre e figlia, che il SI. provveda al mantenimento della figlia , in via Per_2 Per_2 indiretta, mediante versamento mensile, in favore della SI.ra dell'importo di € Pt_1
250,00 a titolo di contributo al mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi in via anticipata il giorno 15 di ogni mese e con decorrenza dal mese di deposito del presente ricorso, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie, giuste Linee Guida in uso presso il Tribunale di Pavia;
La quota di competenza sarà corrisposta al genitore che avrà anticipato la spesa da parte dell'altro genitore, entro il mese successivo a quello in cui la spesa sarà stata sostenuta;
7. Disporsi, stante l'attuale modalità di collocamento a settimane alternate del minore
, che i genitori provvedano al mantenimento del figlio stesso, in via diretta, Per_1
oltre al pagamento/concorrenza del 50% di tutte le spese straordinarie mediche, ludico, sportive, scolastiche…;
8. Disporsi, a modifica delle condizioni stipulate in sede di separazione, per i motivi tutti di cui al ricorso ed ai successivi, stante anche il fatto che è totalmente Per_2
collocata presso la madre, nonché tenuto conto della disparità reddituale tra le parti, che qualsivoglia contributo pubblico e/o assegno famigliare AUU relativo ai figli minori e spetterà interamente al (100%) alla SI.ra in Per_2 Persona_3 Pt_1
aggiunta al contributo al mantenimento di cui al punto che precede;
9. Confermarsi le pattuizioni/accordi/condizioni di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8) e 9) stipulati in sede di separazione;
Pag. 3 di 13 10. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Parte resistente:
“1. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori - in Per_2 Per_1
regime di affido condiviso- con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle sole questioni di ordinaria amministrazione.
2. Confermare l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sulle decisioni di maggiore interesse afferenti la sfera educativa, dell'istruzione/formazione e della residenza dei minori.
3. Dare atto dell'impegno dei genitori di avviare immediatamente il percorso di
Coordinazione Genitoriale, nel cui contratto prevedere:
a) di supportare i minori nell' obiettivo di promuoverne la frequentazione paritaria con entrambi i genitori, con facoltà di vedere i minori e i genitori separatamente e congiuntamente;
b) verificare anche mediante colloqui con i rispettivi Istituti Scolastici e con gli psicologi che seguono e quale sia l'attuale complessiva condizione Per_2 Per_1
dei minori e suggerire eventuali ulteriori interventi di supporto per gli stessi;
c) implementare il confronto tra i genitori fornendo loro criteri orientativi e suggerimenti in ordine alle decisioni di maggiore importanza quali salute, educazione, formazione.
4. Confermare il ripristino del collocamento alternato di con frequentazioni Per_1
paritarie prevedenti alternativamente una settimana con un genitore e nella giornata del giovedì dall'uscita di scuola alle 21.30 con l'altro genitore;
con conferma della paritaria ripartizione delle vacanze natalizie, pasquali, estive, come da verbale di separazione consensuale omologato.
5. Confermare che, data l'età e nel rispetto della sua sensibilità, riprenda Per_2
liberamente le frequentazioni col padre, anche eventualmente con le stesse modalità del fratello . Per_1
Pag. 4 di 13
6. Disporre in sentenza la delega ai Servizi Sociali di Varzi, in rete con i Servizi sociali di Voghera, anche con compiti di vigilanza e monitoraggio, a predisporre tutti gli interventi di supporto ritenuti necessari nell'interesse dei minori, anche per migliorare il livello comunicativo e collaborativo fra genitori e agevolare i rapporti tra e Per_2
il padre.
7. Confermare la prosecuzione dei percorsi psicologici in atto di e , Per_2 Per_1
secondo le indicazioni delle rispettive terapeute.
8. Confermare l'assegnazione della casa ex coniugale/familiare sita in Retorbido (PV), via Moglia n. 11/5 – allo stato formalmente di comproprietà tra i signori e Per_2 Pt_1
- al signor nell'obiettivo di salvaguardare l'habitat domestico dei minori. CP_1
9. Confermare la previsione del mantenimento diretto dei figli in capo a ciascun genitore, con conferma di paritaria ripartizione delle spese extra come da Protocollo in uso avanti il Tribunale di Pavia.
10. Prevedere che, sino al ripristino del collocamento alternato di presso Per_2 entrambi i genitori, l'AUU venga integralmente percepito dalla madre.
11. In via subordinata: porre a carico del signor un contributo al CP_1
mantenimento di nella misura determinata secondo giustizia ed emergenze di Per_2 causa e non superiore ad € 250,00/mese, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese e da adeguare annualmente in base all' indice Istat, ferma la paritaria ripartizione delle spese extra e la paritaria divisione dell'AUU, come per Legge.
12. Respingere tutte le diverse domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, anche con riferimento alla domanda di conferma delle condizioni di contenuto economico subb.
4-9 dell'accordo separativo, alla luce degli inadempimenti materni all'accordo stesso (condizione n. 3).
13. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura di legge;
anche ex art. 96 c.p.c. in ragione della condotta processuale serbata da (da ultimo, anche all'udienza 17.4.2024).” Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 5 di 13 In data 11.10.2023 la sig.ra ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_1 omologate dall'intestato Tribunale con decreto del 23.09.2022 riferendo che, a seguito dell'intervenuta separazione, il sig. non aveva mai accettato la fine del CP_1
loro matrimonio né la nuova relazione omosessuale da lei intrapresa con la sua compagna, pertanto aveva assunto atteggiamenti denigratori e dispregiativi nei suoi confronti, tentando anche di ostacolarne il rapporto con i figli minori (nata il Per_2
06.08.2008) e (nato il [...]). Per_1
Aggiungeva, inoltre, che lo stesso aveva assunto più volte nei confronti della minore comportamenti violenti, trascinandola per i capelli, prendendola a schiaffi e Per_2
percuotendola, a seguito dei quali veniva sporta denuncia, e che di conseguenza, quest'ultima, inizialmente collocata insieme al fratello a settimane alterne presso ciascun genitore, decideva di non frequentare più la casa paterna.
Sulla base di tali circostanze la ricorrente chiedeva disporsi ex art. 473 bis 15 c.p.c., i provvedimenti necessari nell'interesse dei minori e in ordine Per_2 Per_1 all'affido in via esclusiva ed all'intervento dei servizi sociali.
Il Giudice delegato, Dott.ssa Bellegrandi, riconosceva la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare e disponeva, a tutela immediata dei minori, la sospensione temporanea della modalità di collocamento dei figli secondo il criterio delle settimane alternate, concordato tra le parti in sede di separazione consensuale, prevedendo che gli stessi venissero collocati presso la madre, oltre a porre il nucleo familiare in carico ai servizi sociali competenti per il comune di Voghera.
Si costituiva parte resistente, che contestava in fatto e in diritto le narrazioni avversarie, chiedendo la revoca del provvedimento cautelare.
Il Giudice, dopo aver disposto l'audizione dei minori, all'udienza del 8.11.2023 dava atto che il figlio aveva dichiarato di non avere alcun problema a ricominciare a Per_1
frequentare il padre, verso cui nutriva un profondo affetto, mentre la figlia non Per_2
si sentiva ancora pronta a riavviare i rapporti con il genitore e manifestava un grave stato d'ansia.
Alla luce di tali evidenze, il Giudice, con ordinanza del 13.11.2023, disponeva una modifica del provvedimento emesso inaudita altera parte, prevedendo che Per_1
riprendesse la frequentazione del padre a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla
Pag. 6 di 13 domenica sera, e infrasettimanalmente due pomeriggi con cena a settimana;
quanto, invece, a , fermo il provvedimento cautelare assunto, stabiliva che la ragazza Per_2
avrebbe potuto riprendere i rapporti con il padre liberamente, data l'età (15 anni), scegliendo eventualmente di frequentarlo con le stesse modalità previste per il fratello.
A seguito dello svolgimento della fase istruttoria, con ordinanza del 28.11.2024, il
Giudice delegato, viste le note depositate e le conclusioni precisate dalle parti, tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Sulla domanda di modifica di affido e collocamento dei minori e Per_2 Per_1
Quanto all'affidamento dei figli minori (nata il [...]) e (nato il Per_2 Per_1
03.09.2013) occorre evidenziare che la ricorrente, già all'udienza del 5.12.2023, si era dichiarata disponibile a modificare la propria richiesta ( a modifica degli accordi separativi) di affido esclusivo, in quanto riteneva che grazie all'intervento dei servizi sociali incaricati ed al continuo monitoraggio del rapporto padre-figli, si fossero ridotti notevolmente i comportamenti vessatori e inadeguati tenuti dal resistente nei confronti dei minori.
Invero, dalle relazioni depositate dai servizi incaricati non sono emerse problematiche nel rapporto tra il padre ed il minore , che, anzi, appariva sereno e desideroso di Per_1
condividere più tempo con lui, tanto che anche su indicazione dei Servizi le parti hanno concordato il ripristino del collocamento a settimane alterne (vd. doc.62); anche la figlia
, a fronte di un'iniziale rifiuto di vedere il padre il quale, per sua stessa Per_2
ammissione, aveva assunto atteggiamenti inopportuni e talvolta violenti (vd. relazione del 30.11.2023), ha mostrato man mano segni di apertura nei confronti del genitore, decidendo di incontrarlo prima alla presenza degli operatori e poi occasionalmente in autonomia (vd. relazione del 30.09.2024).
Il Collegio, pertanto, tenuto conto delle ultime relazioni depositate dai Servizi sociali, ritiene coerente con l'interesse dei minori recepire le conclusioni da ultimo conformi di entrambe le parti e confermare l'affidamento in via condivisa di e ad Per_2 Per_1
entrambi i genitori.
Considerato, però, che le numerose relazioni dei servizi hanno evidenziato gravi difficoltà delle parti nella comunicazione, in particolare, legate alla forte conflittualità presente tra di loro ( determinate anche da diverse impostazioni nel progetto educativo
Pag. 7 di 13 dei figli), e vista anche la richiesta delle stesse in tal senso, si reputa opportuno mantenere un costante monitoraggio sul nucleo familiare, adottando misure volte all'implementazione di competenze all'interno della relazione genitoriale al fine di evitare scontri tra le parti che sarebbero forieri di ripercussioni negative sui figli ed assicurare quel clima di tranquillità necessario per garantire la serena crescita dei minori e possibilmente un'utile ripresa dei rapporti tra il padre e la figlia . Per_2
Alla luce di quanto sopra si ritiene, pertanto, di dover affiancare ai genitori i servizi sociali conferendo agli stessi un mandato che abbia la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti, nonché di esercitare una funzione di vigilanza.
Giova, al riguardo, evidenziare – in sintonia con le indicazioni provenienti dalla corte di
Strasburgo - che “ nelle cause concernenti il rapporto di un genitore con il figlio vi è il dovere di agire rapidamente e di esercitare un'eccezionale diligenza” e tale dovere vale tanto per l'autorità giurisdizionale quanto per gli operatori del servizio sociale (v. Corte
Edu, Scozzari e Giunta contro , Sentenza del 13 luglio 2000), sicché il mandato, CP_3
vista la delicatezza della situazione in esame, non deve essere stereotipato ma deve tener conto di tutte le peculiarità del caso e richiede una attuazione rapida e scrupolosa.
Ciò significa che i Servizi competenti (Fondazione san Germano onlus di Varzi e
Servizio Tutela Minori della Fondazione Adolescere di Voghera) dovranno monitorare il nucleo familiare, attuando interventi di supporto alla genitorialità per favorire il dialogo tra le parti, facendo da tramite nelle scelte di maggiore interesse per i figli e prendendo adeguate precauzioni al fine di evitare che i momenti di contatto tra i genitori possano sfociare in episodi di tensione pregiudizievoli per i minori;
si rileva, altresì,
Per_ l'importanza di verificare l'andamento degli incontri tra il sig. e , Per_2
favorendo la ripresa di una frequentazione regolare;
al contempo si rende evidente la necessità per i minori di proseguire con i percorsi di sostegno psicologico, indispensabili per garantire loro un'equilibrata crescita psicofisica ed appare, inoltre, opportuno, considerata l'evidente incapacità delle parti di relazionarsi tra di loro, invitare la coppia a proseguire con il percorso di coordinamento genitoriale, intrapreso a settembre 2024 (vd. ultima relazione 17.09.2024), al fine di trovare una modalità di comunicazione maggiormente funzionale e soprattutto stabilire una linea educativa condivisa.
Pag. 8 di 13 In punto collocamento dei minori, si reputa opportuno accogliere le richieste coincidenti delle parti, e dunque confermare, per quanto concerne , un Per_1
collocamento di tipo paritetico a settimane alterne -ritenuto adeguato dagli operatori e già sperimentato dai genitori negli ultimi mesi con esito positivo - e quanto a il Per_2 collocamento della stessa presso la madre, prevenendo altresì che, considerata l'età (17 anni), possa decidere autonomamente i tempi di frequentazione con il padre, proseguendo il percorso di riavvicinamento al genitore con il supporto dei servizi incaricati nonché del coordinatore genitoriale.
Quanto alla richiesta della madre di spostare la residenza dei figli presso la propria dimora, sita in Voghera Via Cavallotti 32, il Collegio ritiene che tale domanda debba essere accolta limitatamente alla figlia , che di fatto non frequenta la casa Per_2
paterna; per quanto concerne, invece, il fratello , collocato pariteticamente Per_1
presso i genitori, si conferma quanto concordemente stabilito dalle parti in sede di separazione, e dunque la sua residenza presso la ex casa coniugale, sita in Retorbido
(PV), Via Moglia 11, non risultando modificata la situazione rispetto agli accordi separativi.
Sull'assegnazione della casa coniugale (modifica)
Preliminarmente deve darsi atto che in sede di separazione la ex casa coniugale, sita in
Retorbido, Via Moglia 11, in comproprietà tra le parti, veniva concordemente assegnata Per_ al sig. , a fronte del pagamento dell'intero rateo mensile di mutuo pari ad 800,00€, mentre la signora assumeva l' impegno di donare la propria quota di proprietà ai Pt_1
figli.
Nel giudizio che ci occupa la ricorrente ha chiesto di revocare l'assegnazione dell'immobile in capo al coniuge, ma il Collegio ritiene di dover rigettare tale domanda, tenuto conto che in sede di accordo separativo pur a fronte del collocamento alternato ( che per permane) i genitori si accordavano per l'assegnazione della casa Per_1
coniugale al padre. Non sono emerse circostanze nuove giustificative della modifica richiesta.
Sul mantenimento dei figli (modifica)
Passando agli aspetti economici va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli, pertanto, considerato che questo
Pag. 9 di 13 Tribunale ha ritenuto di dover confermare il collocamento paritetico del minore
, ciascun genitore provvederà direttamente al suo mantenimento ordinario e si Per_1
farà carico del 50% delle spese extra assegno.
Quanto, invece, alla figlia , tenuto conto che la stessa è collocata stabilmente Per_2
presso la madre e non frequenta regolarmente il padre, si ritiene di dover prevedere a carico di quest'ultimo, che pacificamente gode di un reddito superiore a quello materno,
l'obbligo di corrispondere un assegno periodico in suo favore.
Al fine di stabilire l'importo mensile che il resistente è tenuto a versare a titolo di mantenimento della minore, rilevano i seguenti elementi.
Dall'analisi della documentazione depositata in atti, emerge che il resistente svolge attività lavorativa in qualità di Vice-Brigadiere presso il comando della Guardia Di
Finanza di Voghera, percependo una retribuzione netta di circa 2.200,00€ mensili (
Mod. 730/2021 reddito netto € 28.802/12= € 2.400; Mod. 730/2022 reddito netto €
29.749/12= € 2.479; Mod. 730/2023 reddito netto18.514/12= € 1.542; estratto conto anno 2023 doc. 41 circa 2.200€ netti mensili).
Tuttavia, lo stesso deve farsi carico del pagamento della rata del mutuo acceso per l'acquisto della ex casa coniugale, ad oggi in comproprietà con la moglie e allo stesso assegnata, pari ad 800,00€ mensili, mentre non risulta documentato l'effettivo accredito della somma dal medesimo richiesta recentemente come finanziamento e l'addebito dlele relative rate ( sulle cui motivazioni vi è una contraddizione tra quanto dichiarato nella memoria e quanto dichiarato del corso dell'udienza; il prospetto depositato come
Per_ doc. 61 non è firmato). Infine dagli estratti conto depositati dal sig. emergono disponibilità di contanti ( con relativi passaggi tra i vari conti) oltre all'importo dello stipendio mensile ( ad esempio ha sicuramente liquidato un fondo assicurativo di circa €
20.000,00 che sembra avere poi reinvestito).; nel maggio 2023 risulta riscattata una polizza per oltre € 20.000,00, somma poi oggetti di giroconti (cfr. in particolare doc.
41).
Di contro, la SI.ra svolge attività lavorativa, con contratto a tempo determinato - Pt_1
in scadenza nel mese di giugno del corrente anno e presumibilmente rinnovato - , in qualità di collaboratrice scolastica, presso IC Dante sito in Voghera, con uno stipendio netto di circa 1000,00€ mensili (730/2023 reddito netto € 11.376/12= € 948; CU Pt_1
Pag. 10 di 13 2022 reddito netto € 11.263,91/12= € 938; CU 2021 reddito netto € Pt_1 Pt_1
16.339,71/12= € 1.361,64), poi incrementato a 1200,00 € /1400,00 € netti, come attestato dai cedolini prodotti relativi al periodo compreso tra dicembre 2023 e febbraio
2024. (doc. 35)
Per_ La stessa, a decorrere dal 20.08.2022, di comune accordo con il SI. , come da condizioni di cui alla separazione, ha lasciato la ex casa familiare e attualmente vive con la propria compagna e la figlia presso un immobile sito in Voghera, per il Per_2 quale versa un canone di locazione pari a 450,00€ mensili (doc. 32).
Sul punto, si deve rilevare che sebbene tale contratto di locazione risulti intestato unicamente alla ricorrente, appare ragionevole presumere che i costi abitativi siano suddivisi con la compagna convivente, che nell'anno 2023 ha percepito redditi complessivi dell'importo netto di € 11.379,30, -vale a dire € 948,27 mensili- ( vd. doc.
38 Certificazioni Uniche riferite a tre differenti rapporti di lavoro: INPS sede di Roma;
e che allo stato risulta essere Controparte_4 Controparte_5 precettrice dell'indennità di disoccupazione, non quantificabile per mancanza di documentazione al riguardo. (vd. comparsa conclusionale ottobre 2024).
Orbene, alla luce di quanto esposto, tenuto conto dei redditi percepiti dalle parti, delle spese a loro carico e del fatto che la figlia è collocata continuativamente presso Per_2
la madre, che si fa carico quotidianamente della cura e delle spese di mantenimento della stessa, il Collegio ritiene di dover confermare, in punto di quantificazione del contributo al mantenimento, il provvedimento assunto dal Giudice Delegato con ordinanza del 20.05.2024 e, pertanto, di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia pari a 250,00€ mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno.
Quanto all'assegno unico, pari a 467,00 € mensili ed allo stato percepito interamente dalla ricorrente, va considerato che questo Tribunale ha ritenuto di confermare il collocamento a settimane alterne del minore presso ciascun genitore, mentre Per_1
vive del tutto prevalentemente presso la madre;
pertanto si reputa corretto Per_2
confermare quanto già stabilito con ordinanza del giudice delegato, con cui, considerata la disparità reddituale tra le parti, è stato stabilito che sia la madre a percepire l'intero assegno unico;
Pag. 11 di 13 Le spese di lite
Considerato che nel corso del giudizio – a fronte degli interventi di sostegno e della modifica di atteggiamenti paterni che la madre riteneva pregiudizievoli per i figli – parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di affido esclusivo, e che quindi le richieste delle parti in punto affido coincidono, così come in punto collocamento le parti hanno poi aderito alle decisioni assunte in corso di giudizio;
tenuto conto del rigetto della domanda della ricorrente di revocare l'assegnazione della ex casa famigliare in capo al resistente e considerata, al contempo, la soccombenza del resistente in punto mantenimento della figlia e suddivisione assegno unico, nonché la Per_2
soccombenza reciproca delle parti sulla restante domanda relativa alla modifica della residenza dei figli, risulta corretta la compensazione delle spese nella misura di due terzi;
il restante terzo, liquidato come da dispositivo, va posto a carico del resistente, prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle statuizioni di cui al Decreto di omologa del
Tribunale di Pavia del 23.09.2022 r.g. 2863/2022, così statuisce:
- conferma l'affido condiviso tra i genitori dei minori e;
Per_1 Per_2
- dispone il collocamento di a settimane alterne presso ciascun genitore ed il Per_1
collocamento di presso la madre, con conseguente iscrizione della residenza Per_2
anagrafica di presso il padre e di presso la madre;
Per_1 Per_2
- conferma gli accordi separativi in punto frequentazioni nei periodi festivi e di vacanza scolastica, salvo diverso accordo tra le parti, per quanto riguarda , prevedendo Per_1
che padre e figlia , quasi diciassettenne, si accordino liberamente in relazione Per_2
alla reciproca frequentazione;
- dispone che i Servizi Sociali Fondazione san Germano onlus di Varzi e Servizio
Tutela Minori della Fondazione Adolescere di Voghera attuino, in collaborazione e coordinazione tra loro, gli interventi di cui in parte motiva ( monitoraggio nucleo e benessere dei minori, sostegno alla coppia genitoriale per ripresa dialogo, mantenimento e monitoraggio dei percorsi di sostegno psicologico per i minori e degli incontri padre- figlia;
segnalazione di criticità all'autorità competente);
Pag. 12 di 13 -invita i genitori a proseguire con il percorso di Coordinazione genitoriale;
- dispone che ciascun genitore si faccia carico del mantenimento diretto del minore
; Per_1
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra CP_1
quale contributo per il mantenimento della figlia , un Parte_1 Per_2 assegno mensile di 250,00 € rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese;
-conferma la suddivisione tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno, delle spese extra assegno relative ai figli, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
-dispone che l'assegno unico per i minori venga interamente percepito dalla sig. Pt_1
- rigetta la domanda di revoca dell'assegnazione al resistente della ex casa familiare sita in Retorbido, Via Moglia 11;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di due terzi e liquida in euro 2500 per compensi il restante terzo che pone a carico di parte resistente e a favore di parte ricorrente, oltre al 15% spese generali iva come per legge. Pt_2
-manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai servizi sociali incaricati per i comuni di residenza delle parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.01.2025
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 4172/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4172/2023 R.G. promossa
DA
(Cod. Fis ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
NOLASCO FRANCESCO GIOVANNI e CARLOTTA FARINA, con domicilio eletto presso lo studio in Monza, Via Carlo Alberto 39
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fis. ), con il patrocinio degli Avv.ti CP_1 C.F._2
DANIELA BAGGI e con domicilio eletto presso lo studio in Controparte_2
Pavia, in Viale Cesare Battisti, 15
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“1.Disporsi, a modifica delle condizioni stipulate in sede di separazione, per i motivi tutti di cui al ricorso, nonché a seguito di quanto emerso nel corso del giudizio, unitamente al contestuale e continuo monitoraggio, da parte dei servizi sociali competenti, del rapporto tra padre e figli, l'affido dei figli minori e Per_1 Per_2
, in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi
[...] presso la madre SI.ra , autorizzando quest'ultima a fissare la residenza Parte_1 degli stessi presso l'abitazione materna;
2. Disporsi che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
- : su richiesta e/o volontà della stessa stante i motivi tutti di cui al ricorso, Per_2
nonché a seguito di quanto emerso nel corso del giudizio, con contestuale e continuo monitoraggio, da parte dei servizi sociali competenti, del rapporto tra padre e figlia;
- : a settimane alternate, unitamente e contestualmente al continuo Per_1
monitoraggio, da parte dei servizi sociali competenti, del rapporto tra padre e figlio, e dell'idoneità di tale modalità di visita a tutelare una serena crescita e sviluppo del minore, nonché con possibilità per il minore , su richiesta e volontà di Per_1 quest'ultimo, di poter vedere e restare con la madre, anche a pernottare, per alcuni giorni/momenti/ore, durante le settimane di spettanza del SI. Prete;
Periodi festivi: Durante il periodo delle vacanze natalizie starà con i genitori Per_1
ad anni alterni nei giorni decorrenti dalla fine della scuola al 30.12. e dal 31.12 all'inizio della scuola;
durante i periodi di vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; durante il periodo delle vacanze estive i genitori staranno con per due settimane consecutive nel mese di agosto ciascuno, i Per_1
relativi periodi andranno preventivamente concordati tra gli stessi entro il 30 maggio di ogni anno;
per gli ulteriori periodi di vacanza estiva i genitori rispetteranno la normale alternanza settimanale;
3. Disporsi, a modifica delle condizioni stipulate in sede di separazione, la revoca a favore del SI. con tutto ciò che l'arreda, dell'assegnazione della casa CP_1
famigliare sita in Retorbido (PV), Via Moglia 11;
4. Disporsi, nonché confermarsi, la delega/intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di proseguire nel monitoraggio del rapporto tra
Pag. 2 di 13 padre e figli, nonché dell'idoneità delle modalità di visita tra il padre e i figli, Per_1
e ; Persona_2
5. Invitare il SI. , stante i comportamenti tutti posti in essere dallo stesso CP_1
verso i figli, in particolare verso , a proseguire ed essere costante nel percorso Per_2
psicologico personale, al fine primario di ottenere un sostegno nello svolgimento del proprio ruolo genitoriale ed alla primaria tutela del rapporto con i figli e ad una serena crescita e sviluppo degli stessi;
6. Disporsi, a modifica delle condizioni stipulate in sede di separazione, per i motivi tutti di cui al ricorso, nonché stante l'attuale collocamento, percorso e rapporto tra padre e figlia, che il SI. provveda al mantenimento della figlia , in via Per_2 Per_2 indiretta, mediante versamento mensile, in favore della SI.ra dell'importo di € Pt_1
250,00 a titolo di contributo al mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi in via anticipata il giorno 15 di ogni mese e con decorrenza dal mese di deposito del presente ricorso, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie, giuste Linee Guida in uso presso il Tribunale di Pavia;
La quota di competenza sarà corrisposta al genitore che avrà anticipato la spesa da parte dell'altro genitore, entro il mese successivo a quello in cui la spesa sarà stata sostenuta;
7. Disporsi, stante l'attuale modalità di collocamento a settimane alternate del minore
, che i genitori provvedano al mantenimento del figlio stesso, in via diretta, Per_1
oltre al pagamento/concorrenza del 50% di tutte le spese straordinarie mediche, ludico, sportive, scolastiche…;
8. Disporsi, a modifica delle condizioni stipulate in sede di separazione, per i motivi tutti di cui al ricorso ed ai successivi, stante anche il fatto che è totalmente Per_2
collocata presso la madre, nonché tenuto conto della disparità reddituale tra le parti, che qualsivoglia contributo pubblico e/o assegno famigliare AUU relativo ai figli minori e spetterà interamente al (100%) alla SI.ra in Per_2 Persona_3 Pt_1
aggiunta al contributo al mantenimento di cui al punto che precede;
9. Confermarsi le pattuizioni/accordi/condizioni di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8) e 9) stipulati in sede di separazione;
Pag. 3 di 13 10. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Parte resistente:
“1. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori - in Per_2 Per_1
regime di affido condiviso- con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle sole questioni di ordinaria amministrazione.
2. Confermare l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sulle decisioni di maggiore interesse afferenti la sfera educativa, dell'istruzione/formazione e della residenza dei minori.
3. Dare atto dell'impegno dei genitori di avviare immediatamente il percorso di
Coordinazione Genitoriale, nel cui contratto prevedere:
a) di supportare i minori nell' obiettivo di promuoverne la frequentazione paritaria con entrambi i genitori, con facoltà di vedere i minori e i genitori separatamente e congiuntamente;
b) verificare anche mediante colloqui con i rispettivi Istituti Scolastici e con gli psicologi che seguono e quale sia l'attuale complessiva condizione Per_2 Per_1
dei minori e suggerire eventuali ulteriori interventi di supporto per gli stessi;
c) implementare il confronto tra i genitori fornendo loro criteri orientativi e suggerimenti in ordine alle decisioni di maggiore importanza quali salute, educazione, formazione.
4. Confermare il ripristino del collocamento alternato di con frequentazioni Per_1
paritarie prevedenti alternativamente una settimana con un genitore e nella giornata del giovedì dall'uscita di scuola alle 21.30 con l'altro genitore;
con conferma della paritaria ripartizione delle vacanze natalizie, pasquali, estive, come da verbale di separazione consensuale omologato.
5. Confermare che, data l'età e nel rispetto della sua sensibilità, riprenda Per_2
liberamente le frequentazioni col padre, anche eventualmente con le stesse modalità del fratello . Per_1
Pag. 4 di 13
6. Disporre in sentenza la delega ai Servizi Sociali di Varzi, in rete con i Servizi sociali di Voghera, anche con compiti di vigilanza e monitoraggio, a predisporre tutti gli interventi di supporto ritenuti necessari nell'interesse dei minori, anche per migliorare il livello comunicativo e collaborativo fra genitori e agevolare i rapporti tra e Per_2
il padre.
7. Confermare la prosecuzione dei percorsi psicologici in atto di e , Per_2 Per_1
secondo le indicazioni delle rispettive terapeute.
8. Confermare l'assegnazione della casa ex coniugale/familiare sita in Retorbido (PV), via Moglia n. 11/5 – allo stato formalmente di comproprietà tra i signori e Per_2 Pt_1
- al signor nell'obiettivo di salvaguardare l'habitat domestico dei minori. CP_1
9. Confermare la previsione del mantenimento diretto dei figli in capo a ciascun genitore, con conferma di paritaria ripartizione delle spese extra come da Protocollo in uso avanti il Tribunale di Pavia.
10. Prevedere che, sino al ripristino del collocamento alternato di presso Per_2 entrambi i genitori, l'AUU venga integralmente percepito dalla madre.
11. In via subordinata: porre a carico del signor un contributo al CP_1
mantenimento di nella misura determinata secondo giustizia ed emergenze di Per_2 causa e non superiore ad € 250,00/mese, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese e da adeguare annualmente in base all' indice Istat, ferma la paritaria ripartizione delle spese extra e la paritaria divisione dell'AUU, come per Legge.
12. Respingere tutte le diverse domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, anche con riferimento alla domanda di conferma delle condizioni di contenuto economico subb.
4-9 dell'accordo separativo, alla luce degli inadempimenti materni all'accordo stesso (condizione n. 3).
13. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura di legge;
anche ex art. 96 c.p.c. in ragione della condotta processuale serbata da (da ultimo, anche all'udienza 17.4.2024).” Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 5 di 13 In data 11.10.2023 la sig.ra ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_1 omologate dall'intestato Tribunale con decreto del 23.09.2022 riferendo che, a seguito dell'intervenuta separazione, il sig. non aveva mai accettato la fine del CP_1
loro matrimonio né la nuova relazione omosessuale da lei intrapresa con la sua compagna, pertanto aveva assunto atteggiamenti denigratori e dispregiativi nei suoi confronti, tentando anche di ostacolarne il rapporto con i figli minori (nata il Per_2
06.08.2008) e (nato il [...]). Per_1
Aggiungeva, inoltre, che lo stesso aveva assunto più volte nei confronti della minore comportamenti violenti, trascinandola per i capelli, prendendola a schiaffi e Per_2
percuotendola, a seguito dei quali veniva sporta denuncia, e che di conseguenza, quest'ultima, inizialmente collocata insieme al fratello a settimane alterne presso ciascun genitore, decideva di non frequentare più la casa paterna.
Sulla base di tali circostanze la ricorrente chiedeva disporsi ex art. 473 bis 15 c.p.c., i provvedimenti necessari nell'interesse dei minori e in ordine Per_2 Per_1 all'affido in via esclusiva ed all'intervento dei servizi sociali.
Il Giudice delegato, Dott.ssa Bellegrandi, riconosceva la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare e disponeva, a tutela immediata dei minori, la sospensione temporanea della modalità di collocamento dei figli secondo il criterio delle settimane alternate, concordato tra le parti in sede di separazione consensuale, prevedendo che gli stessi venissero collocati presso la madre, oltre a porre il nucleo familiare in carico ai servizi sociali competenti per il comune di Voghera.
Si costituiva parte resistente, che contestava in fatto e in diritto le narrazioni avversarie, chiedendo la revoca del provvedimento cautelare.
Il Giudice, dopo aver disposto l'audizione dei minori, all'udienza del 8.11.2023 dava atto che il figlio aveva dichiarato di non avere alcun problema a ricominciare a Per_1
frequentare il padre, verso cui nutriva un profondo affetto, mentre la figlia non Per_2
si sentiva ancora pronta a riavviare i rapporti con il genitore e manifestava un grave stato d'ansia.
Alla luce di tali evidenze, il Giudice, con ordinanza del 13.11.2023, disponeva una modifica del provvedimento emesso inaudita altera parte, prevedendo che Per_1
riprendesse la frequentazione del padre a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla
Pag. 6 di 13 domenica sera, e infrasettimanalmente due pomeriggi con cena a settimana;
quanto, invece, a , fermo il provvedimento cautelare assunto, stabiliva che la ragazza Per_2
avrebbe potuto riprendere i rapporti con il padre liberamente, data l'età (15 anni), scegliendo eventualmente di frequentarlo con le stesse modalità previste per il fratello.
A seguito dello svolgimento della fase istruttoria, con ordinanza del 28.11.2024, il
Giudice delegato, viste le note depositate e le conclusioni precisate dalle parti, tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Sulla domanda di modifica di affido e collocamento dei minori e Per_2 Per_1
Quanto all'affidamento dei figli minori (nata il [...]) e (nato il Per_2 Per_1
03.09.2013) occorre evidenziare che la ricorrente, già all'udienza del 5.12.2023, si era dichiarata disponibile a modificare la propria richiesta ( a modifica degli accordi separativi) di affido esclusivo, in quanto riteneva che grazie all'intervento dei servizi sociali incaricati ed al continuo monitoraggio del rapporto padre-figli, si fossero ridotti notevolmente i comportamenti vessatori e inadeguati tenuti dal resistente nei confronti dei minori.
Invero, dalle relazioni depositate dai servizi incaricati non sono emerse problematiche nel rapporto tra il padre ed il minore , che, anzi, appariva sereno e desideroso di Per_1
condividere più tempo con lui, tanto che anche su indicazione dei Servizi le parti hanno concordato il ripristino del collocamento a settimane alterne (vd. doc.62); anche la figlia
, a fronte di un'iniziale rifiuto di vedere il padre il quale, per sua stessa Per_2
ammissione, aveva assunto atteggiamenti inopportuni e talvolta violenti (vd. relazione del 30.11.2023), ha mostrato man mano segni di apertura nei confronti del genitore, decidendo di incontrarlo prima alla presenza degli operatori e poi occasionalmente in autonomia (vd. relazione del 30.09.2024).
Il Collegio, pertanto, tenuto conto delle ultime relazioni depositate dai Servizi sociali, ritiene coerente con l'interesse dei minori recepire le conclusioni da ultimo conformi di entrambe le parti e confermare l'affidamento in via condivisa di e ad Per_2 Per_1
entrambi i genitori.
Considerato, però, che le numerose relazioni dei servizi hanno evidenziato gravi difficoltà delle parti nella comunicazione, in particolare, legate alla forte conflittualità presente tra di loro ( determinate anche da diverse impostazioni nel progetto educativo
Pag. 7 di 13 dei figli), e vista anche la richiesta delle stesse in tal senso, si reputa opportuno mantenere un costante monitoraggio sul nucleo familiare, adottando misure volte all'implementazione di competenze all'interno della relazione genitoriale al fine di evitare scontri tra le parti che sarebbero forieri di ripercussioni negative sui figli ed assicurare quel clima di tranquillità necessario per garantire la serena crescita dei minori e possibilmente un'utile ripresa dei rapporti tra il padre e la figlia . Per_2
Alla luce di quanto sopra si ritiene, pertanto, di dover affiancare ai genitori i servizi sociali conferendo agli stessi un mandato che abbia la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti, nonché di esercitare una funzione di vigilanza.
Giova, al riguardo, evidenziare – in sintonia con le indicazioni provenienti dalla corte di
Strasburgo - che “ nelle cause concernenti il rapporto di un genitore con il figlio vi è il dovere di agire rapidamente e di esercitare un'eccezionale diligenza” e tale dovere vale tanto per l'autorità giurisdizionale quanto per gli operatori del servizio sociale (v. Corte
Edu, Scozzari e Giunta contro , Sentenza del 13 luglio 2000), sicché il mandato, CP_3
vista la delicatezza della situazione in esame, non deve essere stereotipato ma deve tener conto di tutte le peculiarità del caso e richiede una attuazione rapida e scrupolosa.
Ciò significa che i Servizi competenti (Fondazione san Germano onlus di Varzi e
Servizio Tutela Minori della Fondazione Adolescere di Voghera) dovranno monitorare il nucleo familiare, attuando interventi di supporto alla genitorialità per favorire il dialogo tra le parti, facendo da tramite nelle scelte di maggiore interesse per i figli e prendendo adeguate precauzioni al fine di evitare che i momenti di contatto tra i genitori possano sfociare in episodi di tensione pregiudizievoli per i minori;
si rileva, altresì,
Per_ l'importanza di verificare l'andamento degli incontri tra il sig. e , Per_2
favorendo la ripresa di una frequentazione regolare;
al contempo si rende evidente la necessità per i minori di proseguire con i percorsi di sostegno psicologico, indispensabili per garantire loro un'equilibrata crescita psicofisica ed appare, inoltre, opportuno, considerata l'evidente incapacità delle parti di relazionarsi tra di loro, invitare la coppia a proseguire con il percorso di coordinamento genitoriale, intrapreso a settembre 2024 (vd. ultima relazione 17.09.2024), al fine di trovare una modalità di comunicazione maggiormente funzionale e soprattutto stabilire una linea educativa condivisa.
Pag. 8 di 13 In punto collocamento dei minori, si reputa opportuno accogliere le richieste coincidenti delle parti, e dunque confermare, per quanto concerne , un Per_1
collocamento di tipo paritetico a settimane alterne -ritenuto adeguato dagli operatori e già sperimentato dai genitori negli ultimi mesi con esito positivo - e quanto a il Per_2 collocamento della stessa presso la madre, prevenendo altresì che, considerata l'età (17 anni), possa decidere autonomamente i tempi di frequentazione con il padre, proseguendo il percorso di riavvicinamento al genitore con il supporto dei servizi incaricati nonché del coordinatore genitoriale.
Quanto alla richiesta della madre di spostare la residenza dei figli presso la propria dimora, sita in Voghera Via Cavallotti 32, il Collegio ritiene che tale domanda debba essere accolta limitatamente alla figlia , che di fatto non frequenta la casa Per_2
paterna; per quanto concerne, invece, il fratello , collocato pariteticamente Per_1
presso i genitori, si conferma quanto concordemente stabilito dalle parti in sede di separazione, e dunque la sua residenza presso la ex casa coniugale, sita in Retorbido
(PV), Via Moglia 11, non risultando modificata la situazione rispetto agli accordi separativi.
Sull'assegnazione della casa coniugale (modifica)
Preliminarmente deve darsi atto che in sede di separazione la ex casa coniugale, sita in
Retorbido, Via Moglia 11, in comproprietà tra le parti, veniva concordemente assegnata Per_ al sig. , a fronte del pagamento dell'intero rateo mensile di mutuo pari ad 800,00€, mentre la signora assumeva l' impegno di donare la propria quota di proprietà ai Pt_1
figli.
Nel giudizio che ci occupa la ricorrente ha chiesto di revocare l'assegnazione dell'immobile in capo al coniuge, ma il Collegio ritiene di dover rigettare tale domanda, tenuto conto che in sede di accordo separativo pur a fronte del collocamento alternato ( che per permane) i genitori si accordavano per l'assegnazione della casa Per_1
coniugale al padre. Non sono emerse circostanze nuove giustificative della modifica richiesta.
Sul mantenimento dei figli (modifica)
Passando agli aspetti economici va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli, pertanto, considerato che questo
Pag. 9 di 13 Tribunale ha ritenuto di dover confermare il collocamento paritetico del minore
, ciascun genitore provvederà direttamente al suo mantenimento ordinario e si Per_1
farà carico del 50% delle spese extra assegno.
Quanto, invece, alla figlia , tenuto conto che la stessa è collocata stabilmente Per_2
presso la madre e non frequenta regolarmente il padre, si ritiene di dover prevedere a carico di quest'ultimo, che pacificamente gode di un reddito superiore a quello materno,
l'obbligo di corrispondere un assegno periodico in suo favore.
Al fine di stabilire l'importo mensile che il resistente è tenuto a versare a titolo di mantenimento della minore, rilevano i seguenti elementi.
Dall'analisi della documentazione depositata in atti, emerge che il resistente svolge attività lavorativa in qualità di Vice-Brigadiere presso il comando della Guardia Di
Finanza di Voghera, percependo una retribuzione netta di circa 2.200,00€ mensili (
Mod. 730/2021 reddito netto € 28.802/12= € 2.400; Mod. 730/2022 reddito netto €
29.749/12= € 2.479; Mod. 730/2023 reddito netto18.514/12= € 1.542; estratto conto anno 2023 doc. 41 circa 2.200€ netti mensili).
Tuttavia, lo stesso deve farsi carico del pagamento della rata del mutuo acceso per l'acquisto della ex casa coniugale, ad oggi in comproprietà con la moglie e allo stesso assegnata, pari ad 800,00€ mensili, mentre non risulta documentato l'effettivo accredito della somma dal medesimo richiesta recentemente come finanziamento e l'addebito dlele relative rate ( sulle cui motivazioni vi è una contraddizione tra quanto dichiarato nella memoria e quanto dichiarato del corso dell'udienza; il prospetto depositato come
Per_ doc. 61 non è firmato). Infine dagli estratti conto depositati dal sig. emergono disponibilità di contanti ( con relativi passaggi tra i vari conti) oltre all'importo dello stipendio mensile ( ad esempio ha sicuramente liquidato un fondo assicurativo di circa €
20.000,00 che sembra avere poi reinvestito).; nel maggio 2023 risulta riscattata una polizza per oltre € 20.000,00, somma poi oggetti di giroconti (cfr. in particolare doc.
41).
Di contro, la SI.ra svolge attività lavorativa, con contratto a tempo determinato - Pt_1
in scadenza nel mese di giugno del corrente anno e presumibilmente rinnovato - , in qualità di collaboratrice scolastica, presso IC Dante sito in Voghera, con uno stipendio netto di circa 1000,00€ mensili (730/2023 reddito netto € 11.376/12= € 948; CU Pt_1
Pag. 10 di 13 2022 reddito netto € 11.263,91/12= € 938; CU 2021 reddito netto € Pt_1 Pt_1
16.339,71/12= € 1.361,64), poi incrementato a 1200,00 € /1400,00 € netti, come attestato dai cedolini prodotti relativi al periodo compreso tra dicembre 2023 e febbraio
2024. (doc. 35)
Per_ La stessa, a decorrere dal 20.08.2022, di comune accordo con il SI. , come da condizioni di cui alla separazione, ha lasciato la ex casa familiare e attualmente vive con la propria compagna e la figlia presso un immobile sito in Voghera, per il Per_2 quale versa un canone di locazione pari a 450,00€ mensili (doc. 32).
Sul punto, si deve rilevare che sebbene tale contratto di locazione risulti intestato unicamente alla ricorrente, appare ragionevole presumere che i costi abitativi siano suddivisi con la compagna convivente, che nell'anno 2023 ha percepito redditi complessivi dell'importo netto di € 11.379,30, -vale a dire € 948,27 mensili- ( vd. doc.
38 Certificazioni Uniche riferite a tre differenti rapporti di lavoro: INPS sede di Roma;
e che allo stato risulta essere Controparte_4 Controparte_5 precettrice dell'indennità di disoccupazione, non quantificabile per mancanza di documentazione al riguardo. (vd. comparsa conclusionale ottobre 2024).
Orbene, alla luce di quanto esposto, tenuto conto dei redditi percepiti dalle parti, delle spese a loro carico e del fatto che la figlia è collocata continuativamente presso Per_2
la madre, che si fa carico quotidianamente della cura e delle spese di mantenimento della stessa, il Collegio ritiene di dover confermare, in punto di quantificazione del contributo al mantenimento, il provvedimento assunto dal Giudice Delegato con ordinanza del 20.05.2024 e, pertanto, di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia pari a 250,00€ mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno.
Quanto all'assegno unico, pari a 467,00 € mensili ed allo stato percepito interamente dalla ricorrente, va considerato che questo Tribunale ha ritenuto di confermare il collocamento a settimane alterne del minore presso ciascun genitore, mentre Per_1
vive del tutto prevalentemente presso la madre;
pertanto si reputa corretto Per_2
confermare quanto già stabilito con ordinanza del giudice delegato, con cui, considerata la disparità reddituale tra le parti, è stato stabilito che sia la madre a percepire l'intero assegno unico;
Pag. 11 di 13 Le spese di lite
Considerato che nel corso del giudizio – a fronte degli interventi di sostegno e della modifica di atteggiamenti paterni che la madre riteneva pregiudizievoli per i figli – parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di affido esclusivo, e che quindi le richieste delle parti in punto affido coincidono, così come in punto collocamento le parti hanno poi aderito alle decisioni assunte in corso di giudizio;
tenuto conto del rigetto della domanda della ricorrente di revocare l'assegnazione della ex casa famigliare in capo al resistente e considerata, al contempo, la soccombenza del resistente in punto mantenimento della figlia e suddivisione assegno unico, nonché la Per_2
soccombenza reciproca delle parti sulla restante domanda relativa alla modifica della residenza dei figli, risulta corretta la compensazione delle spese nella misura di due terzi;
il restante terzo, liquidato come da dispositivo, va posto a carico del resistente, prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle statuizioni di cui al Decreto di omologa del
Tribunale di Pavia del 23.09.2022 r.g. 2863/2022, così statuisce:
- conferma l'affido condiviso tra i genitori dei minori e;
Per_1 Per_2
- dispone il collocamento di a settimane alterne presso ciascun genitore ed il Per_1
collocamento di presso la madre, con conseguente iscrizione della residenza Per_2
anagrafica di presso il padre e di presso la madre;
Per_1 Per_2
- conferma gli accordi separativi in punto frequentazioni nei periodi festivi e di vacanza scolastica, salvo diverso accordo tra le parti, per quanto riguarda , prevedendo Per_1
che padre e figlia , quasi diciassettenne, si accordino liberamente in relazione Per_2
alla reciproca frequentazione;
- dispone che i Servizi Sociali Fondazione san Germano onlus di Varzi e Servizio
Tutela Minori della Fondazione Adolescere di Voghera attuino, in collaborazione e coordinazione tra loro, gli interventi di cui in parte motiva ( monitoraggio nucleo e benessere dei minori, sostegno alla coppia genitoriale per ripresa dialogo, mantenimento e monitoraggio dei percorsi di sostegno psicologico per i minori e degli incontri padre- figlia;
segnalazione di criticità all'autorità competente);
Pag. 12 di 13 -invita i genitori a proseguire con il percorso di Coordinazione genitoriale;
- dispone che ciascun genitore si faccia carico del mantenimento diretto del minore
; Per_1
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra CP_1
quale contributo per il mantenimento della figlia , un Parte_1 Per_2 assegno mensile di 250,00 € rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese;
-conferma la suddivisione tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno, delle spese extra assegno relative ai figli, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
-dispone che l'assegno unico per i minori venga interamente percepito dalla sig. Pt_1
- rigetta la domanda di revoca dell'assegnazione al resistente della ex casa familiare sita in Retorbido, Via Moglia 11;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di due terzi e liquida in euro 2500 per compensi il restante terzo che pone a carico di parte resistente e a favore di parte ricorrente, oltre al 15% spese generali iva come per legge. Pt_2
-manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai servizi sociali incaricati per i comuni di residenza delle parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.01.2025
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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