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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/03/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 19/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7395 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Amleto Cazzaniga Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Paolo Sedda
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: pensione d'inabilità (art. 12 L. n. 118/71) – indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.8.2024, – a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere la pensione d'inabilità nonché l'indennità di accompagnamento e dell'assegnazione dei termini per manifestare eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando le conclusioni rassegnate dal dott. , quale C.T.U. nominato nella pregressa Persona_1
fase di A.T.P.O., ed invocando il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla (sola) indennità di accompagnamento, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa, avendo il predetto ausiliario già accertato la sussistenza di un grado d'inabilità pari al 100%.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, il quale resisteva alla CP_2
domanda, invocandone il rigetto. Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza del 19.3.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017). 2.2.
Occorre pure rimarcare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. n.
30860 del 2019), la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti.
2.3. In questa prospettiva, possono senz'altro condividersi – siccome aderenti ai principi sopra enunciati – le conclusioni rassegnate dal dott. , quale C.T.U. officiato nel Persona_1
procedimento per accertamento tecnico preventivo, il quale – dopo aver scrutinato la documentazione sanitaria di formazione successiva depositata dalla parte ricorrente in data
27.12.2024 – ha riferito che la lettera dimissione della Chirurgia Generale Universitaria di
Foggia del 19.11.2024, recante diagnosi di “Ernia OM incarcerata in paziente con obesità morbigena e in trattamento con Coumadin per fibrillazione atriale”, riporta gli esiti di
“una consulenza Cardiologica che evidenzia uno scompenso cardiaco grave con una FE del
40% ed edemi declivi”.
Alla luce di tale documentazione, l'ausiliario ha concluso nei seguenti termini: “Dalla documentazione in atti, dalla visita espletata, a parere del sottoscritto, vi sono i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data di dimissione della
Chirurgia Generale Universitaria di Foggia del 19.11.2024. Vi sono i presupposti per il riconoscimento della Totale Inabilità lavorativa. La signora presenta un Parte_1
2 grado di Invalidità pari al 100% dalla data della domanda amministrativa del 20.06.2023”
(cfr., in tal senso, l'elaborato integrativo depositato in data 12.2.2025).
2.4. Le conclusioni del C.T.U. – condivise da questo Giudice, siccome immuni da vizi logici e di metodo e neppure contrastate dalle parti con rilievi critici di sorta – consentono di affermare che l'odierna ricorrente si trovi nell'impossibilità di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, col che risulta integrato il requisito sanitario previsto dall'art. 1 L. n.
18/1980, con la decorrenza differita individuata dall'ausiliario (19.11.2024).
2.5. Conclusivamente, accertata nei suesposti termini la sussistenza del requisito sanitario, il ricorso va accolto, dovendo altresì dichiararsi che è in possesso anche del Parte_1 requisito sanitario sotteso alla pensione d'inabilità (ex art. 12 L. n. 118/71), quale accertato dal C.T.U. nella fase di A.T.P.O. (cfr., in tal senso, la relazione depositata in data 16.7.2024 nel procedimento n. 11382/2023 R.G.L.), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (20.6.2023).
A quest'ultimo proposito si rammenta che “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione” (Cass. Sez.
Lav. n. 3377/2019).
Ne discende la doverosità di una siffatta pronuncia dichiarativa, pur in assenza di una specifica domanda in tal senso.
CP_
3. Le spese della fase di A.T.P.O. seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore dell'Avv.
Amleto Cazzaniga, dichiaratosi antistatario.
Le spese del presente giudizio di merito vengono, invece, integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto della decorrenza differita dell'accertamento sanitario relativo all'indennità di accompagnamento.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – vengono poste
CP_ definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7395/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
3 a) dichiara che è in possesso del requisito sanitario utile per fruire della Parte_1 pensione d'inabilità (con decorrenza dal 20.6.2023) e dell'indennità di accompagnamento (dal
19.11.2024);
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese relative al procedimento per A.T.P.O., liquidate in euro 1.170,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Amleto Cazzaniga;
c) compensa integralmente le spese del presente giudizio di merito;
d) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – CP_ definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/03/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 19/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7395 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Amleto Cazzaniga Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Paolo Sedda
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: pensione d'inabilità (art. 12 L. n. 118/71) – indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.8.2024, – a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere la pensione d'inabilità nonché l'indennità di accompagnamento e dell'assegnazione dei termini per manifestare eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando le conclusioni rassegnate dal dott. , quale C.T.U. nominato nella pregressa Persona_1
fase di A.T.P.O., ed invocando il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla (sola) indennità di accompagnamento, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa, avendo il predetto ausiliario già accertato la sussistenza di un grado d'inabilità pari al 100%.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, il quale resisteva alla CP_2
domanda, invocandone il rigetto. Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza del 19.3.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017). 2.2.
Occorre pure rimarcare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. n.
30860 del 2019), la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti.
2.3. In questa prospettiva, possono senz'altro condividersi – siccome aderenti ai principi sopra enunciati – le conclusioni rassegnate dal dott. , quale C.T.U. officiato nel Persona_1
procedimento per accertamento tecnico preventivo, il quale – dopo aver scrutinato la documentazione sanitaria di formazione successiva depositata dalla parte ricorrente in data
27.12.2024 – ha riferito che la lettera dimissione della Chirurgia Generale Universitaria di
Foggia del 19.11.2024, recante diagnosi di “Ernia OM incarcerata in paziente con obesità morbigena e in trattamento con Coumadin per fibrillazione atriale”, riporta gli esiti di
“una consulenza Cardiologica che evidenzia uno scompenso cardiaco grave con una FE del
40% ed edemi declivi”.
Alla luce di tale documentazione, l'ausiliario ha concluso nei seguenti termini: “Dalla documentazione in atti, dalla visita espletata, a parere del sottoscritto, vi sono i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data di dimissione della
Chirurgia Generale Universitaria di Foggia del 19.11.2024. Vi sono i presupposti per il riconoscimento della Totale Inabilità lavorativa. La signora presenta un Parte_1
2 grado di Invalidità pari al 100% dalla data della domanda amministrativa del 20.06.2023”
(cfr., in tal senso, l'elaborato integrativo depositato in data 12.2.2025).
2.4. Le conclusioni del C.T.U. – condivise da questo Giudice, siccome immuni da vizi logici e di metodo e neppure contrastate dalle parti con rilievi critici di sorta – consentono di affermare che l'odierna ricorrente si trovi nell'impossibilità di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, col che risulta integrato il requisito sanitario previsto dall'art. 1 L. n.
18/1980, con la decorrenza differita individuata dall'ausiliario (19.11.2024).
2.5. Conclusivamente, accertata nei suesposti termini la sussistenza del requisito sanitario, il ricorso va accolto, dovendo altresì dichiararsi che è in possesso anche del Parte_1 requisito sanitario sotteso alla pensione d'inabilità (ex art. 12 L. n. 118/71), quale accertato dal C.T.U. nella fase di A.T.P.O. (cfr., in tal senso, la relazione depositata in data 16.7.2024 nel procedimento n. 11382/2023 R.G.L.), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (20.6.2023).
A quest'ultimo proposito si rammenta che “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione” (Cass. Sez.
Lav. n. 3377/2019).
Ne discende la doverosità di una siffatta pronuncia dichiarativa, pur in assenza di una specifica domanda in tal senso.
CP_
3. Le spese della fase di A.T.P.O. seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore dell'Avv.
Amleto Cazzaniga, dichiaratosi antistatario.
Le spese del presente giudizio di merito vengono, invece, integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto della decorrenza differita dell'accertamento sanitario relativo all'indennità di accompagnamento.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – vengono poste
CP_ definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7395/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
3 a) dichiara che è in possesso del requisito sanitario utile per fruire della Parte_1 pensione d'inabilità (con decorrenza dal 20.6.2023) e dell'indennità di accompagnamento (dal
19.11.2024);
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese relative al procedimento per A.T.P.O., liquidate in euro 1.170,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Amleto Cazzaniga;
c) compensa integralmente le spese del presente giudizio di merito;
d) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – CP_ definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/03/2025
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