Sentenza 26 aprile 1969
Massime • 2
Per esser posto a fondamento dell'Azione di separazione, a sensi dell'art.151 cod.civ., l'adulterio del marito deve costituire ingiuria grave, anche se non e necessario che in esso si riscontrino gli estremi di un reato. ( V.1334-66, massima n.322651 3176-55).*
Non possono essere prospettate in Sede di legittimita questioni che non hanno formato oggetto del giudizio di appello, e meno ancora quelle che, proposte in prime cure, non siano state poi riproposte in Sede di appello, soprattutto se esse esigano valutazioni di elementi di fatto non acquisiti nelle fasi di merito. ( V.3796-68, massima n.337208 3648-68 massima n.336923 3419-68 massima n.336509 3051-68 massima n.335915).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/04/1969, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1969 |
Testo completo
Per esser posto a fondamento dell'Azione di separazione, a sensi dell'art.151 cod.civ., l'adulterio del marito deve costituire ingiuria grave, anche se non e necessario che in esso si riscontrino gli estremi di un reato. ( V.1334-66, massima n.322651 3176-55).*