Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/05/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 6.5.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2307 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv.to Vincenzo La Cava;
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai dott.ri dott. Mimì Minella e
Alvaro Saporito;
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.4.2024, contenente anche istanza cautelare ex art. 700 cod. proc. civ., , premesso di essere una “docente di Parte_1
scuola infanzia”, in servizio presso l'I.C. S. Tommaseo di Salerno, esponeva:
1
Fossa (CE) e riconosciuto portatore di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
- che aveva presentato domanda di mobilità interprovinciale, allegando il verbale attestante l'invalidità del coniuge ed invocando il proprio diritto di precedenza nell'ambito della suddetta procedura;
- che l'amministrazione scolastica, con nota del 16.4.2023, aveva negato il riconoscimento di detta precedenza, sul presupposto che, secondo quanto previsto dall'art. 13 p. IV del c.c.n.i. 2022/2025 e dall'ordinanza ministeriale n.
30 del 23.2.2024, ai fini del riconoscimento del diritto era necessario che “la particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza … deve avere carattere permanente”;
- che, contrariamente a quanto asserito dal convenuto, il diritto di CP_1
precedenza doveva essere riconosciuto anche a coloro che prestavano assistenza ai soggetti portatori di handicap, che, al pari del di lei coniuge, erano assoggettati a visita di revisione;
- che, inoltre, il diniego dell'amministrazione integrava una palese violazione sia degli artt. 21 e 33 della legge n. 104/1992 (norme inderogabili e costituzionalmente garantite) che dell'art. 601 del d.lgs n. 297/1994, secondo cui “il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità (comma 5) ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”;
- che, peraltro, la condotta serbata dal convenuto si poneva in CP_1
contrasto con la stessa ordinanza ministeriale n. 30 del 23.2.2023, attuativa del c.c.n.i., laddove all'art. 4, comma 18, prescriveva che “nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, gli invalidi civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia 2 prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”;
- che il mancato riconoscimento del diritto di precedenza aveva comportato la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 26 della Carta di
Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13.12.2006 sul diritto dei disabili;
- che, in particolare, oltre al fumus boni iuris, era ravvisabile anche il periculum in mora, giacchè era stato impedito ad essa ricorrente di poter prestare assistenza al proprio coniuge, riconosciuto portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e rimasto privo di assistenza da parte dell'unica persona in grado di poter assecondare i suoi bisogni.
Tanto premesso, la adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno Pt_1
al fine di sentir accertare accogliere le seguenti conclusioni:
1) Preliminarmente emettere decreto inaudita altera parte, ordinando alle amministrazioni resistenti di consentire alla ricorrente la partecipazione alla procedura di mobilità provinciale docenti 2024/2025 e seguenti finalizzata ad ottenere il trasferimento interprovinciale, previa disapplicazione della nota mail del 29-3-024 con la quale è stato disposto la non convalida della domanda di mobilità poiché in contrasto con l'ordinanza ministeriale attuativa del CCNI all'art. 4 c. 18 nonché con la L. 114/2014 e degli atti connessi e consequenziali nella parte in cui si prescrive l'imposizione del carattere permanete della disabilità;
2) Accertare e dichiarare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e contestualmente ex art 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente al fine di consentire alla stessa la partecipazione alle procedure di mobilità
2024/025 e seguenti per il trasferimento interprovinciale presso una delle sedi indicate in domanda secondo l'ordine ivi indicato anche in sovrannumero;
3 3) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui infra, previa disapplicazione della nota mail di rigetto della domanda di mobilità interprovinciale e dei provvedimenti connessi e consequenziali lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, l'illegittimità della nota mail gravata nella parte in cui prescrive il carattere permanente dello status di disabile attestato nel verbale rilasciato dalla competente commissione medica Inps presso l'istituzione scolastica nella quale ha ottenuto il trasferimento a seguito di domanda di mobilità volontaria nell'a.s. 2024/25, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, poiché in violazione con l'ordinanza ministeriale attuativa del CCNI n. 30 del 23.02.2024 all'art. 4 c. 18 attuativa del CCN 022/025 nonché con la L. 114/2014 e delle superiori direttive della comunità europea;
4) Conseguentemente, ritenere e dichiarare, per i motivi di cui infra, il diritto della ricorrente a partecipare alle operazioni di mobilità 2024/2025 con consequenziale riconoscimento del diritto di precedenza per assistenza al di lei coniuge presso una delle sedi di cui in domanda;
5) Accertare e dichiarare, previa disapplicazione, ai sensi degli artt. 1339,
1418, 1419 c.c. e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01, dell'art. 13 punto IV del
CCNI sulla mobilità docenti 2023/2024 poiché in contrasto con le superiori disposizioni, con il principio di discriminazione diretta ed indiretta di cui alla direttiva CE 78/00 conformemente a quanto statuito dalla c.d. sentenza nonché ai principi sovranazionali e costituzionali, il diritto della Pt_2
ricorrente ad ottenere il diritto di precedenza e l'assegnazione della stessa presso le sedi di Grazzanise e comunque secondo l'ordine di cui alla domanda e distretti secondo l'ordine indicato anche in sovrannumero e comunque in una delle sedi di cui alla domanda secondo l'ordine indicato che le consentono comunque di prestare assistenza continua al di lei coniuge e ciò con effetto immediato;
4 6) Condannare le amministrazioni resistenti ad emanare tutti i provvedimenti necessari a consentire alla ricorrente la partecipazione alle operazioni di mobilità provinciale 2024/2025 personale docente per il trasferimento interprovinciale anche in sovrannumero su scuola infanzia presso le sedi di
Grazzanise e comunque secondo l'ordine di cui alla domanda comune di Santa
Maria di Capua Vetere;
7) Condannare l'amministrazione resistente al pagamento di spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
Con provvedimento reso in data 3.5.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il Controparte_1
si costituiva in giudizio e deduceva l'assoluta infondatezza delle pretese
[...]
fatte valere dalla ricorrente, delle quali invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
All'udienza del 6.6.2024, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, il giudice riservava la decisione e, con ordinanza successivamente depositata, accoglieva il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. e, per l'effetto, dichiarava “il diritto di a partecipare alla procedura di Parte_1
mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2024/2025 avvalendosi della precedenza di cui all'art. 33, comma 5, della legge n. 104/92”.
Indi, il giudice dava corso alla trattazione del procedimento, nel merito, con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
All'udienza del 6.5.2025, ricevute le note del solo procuratore della ricorrente, decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza, nel termine fissato dalla citata disposizione codicistica.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da è fondato e va, pertanto, accolto. Parte_1
In via preliminare, è opportuno riportare le argomentazioni poste dal giudicante a base del decisum portato dal provvedimento cautelare reso all'esito dell'udienza del 6.6.2024.
“… Sul piano fattuale, è pacifico tra le parti, non avendo costituito oggetto di specifica deduzione di segno contrario da parte del convenuto ed CP_1
essendo peraltro desumibile dalla documentazione versata in atti, la circostanza che , nato il [...], marito dell'odierna ricorrente Persona_1
e con lei convivente in Santa Maria La Fossa, è stato dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n.
104/1992 dalla Commissione medica dell'I.n.p.s. di Isernia in data 18.12.2023
e che la ricorrente ne è l'unica referente.
È evidente, pertanto, la sussistenza del suindicato requisito, stante l'irreparabilità del danno derivante dal mancato trasferimento della Pt_1
presso un Istituto scolastico sito nella provincia di Caserta, in cui è residente il di lei coniuge, riconosciuto portatore di handicap grave, il quale rimarrebbe privo di assistenza da parte dell'unica persona in grado di poter far fronte alle sue primarie esigenze di vita.
L'impossibilità di ottenere una sede vicina al luogo di residenza del familiare da assistere determinerebbe per il ricorrente un'inammissibile compressione del proprio diritto a prestare l'assistenza necessaria al marito in stato di disabilità grave, con il correlativo pregiudizio per il diritto di quest'ultimo a godere in maniera piena ed efficace dell'assistenza della moglie, referente unica ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 104/92.
Non è superfluo rammentare che – sì come in più occasioni affermato dalla
Corte Costituzionale – l'assistenza del disabile e, in particolare, il
6 soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione, in tutte le sue modalità esplicative, costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della personalità e idonei strumenti di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica (cfr., sul punto, Corte Cost. n. 213 del 2016, n. 158 del 2007 e n. 350 del 2003).
Il diritto alla salute psico-fisica, comprensivo dell'assistenza e della socializzazione, va dunque garantito e tutelato, al soggetto con handicap in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell'art. 2 Cost., deve intendersi “ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico” (v., in proposito, Corte Cost., n. 138 del 2010), ivi compresa, appunto, la comunità familiare.
Orbene, la sussistenza del periculum in mora giustifica, anzi, impone l'esame del fumus boni juris, che questo giudice ritiene – allo stato degli atti – del pari ravvisabile.
Com'è noto, l'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 riconosce al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste il familiare affetto da handicap in situazione di gravità, il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e dispone che lo stesso non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Nell'elencare i soggetti a cui spetta tale diritto, la predetta norma fa riferimento al coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, senza distinzioni di sorta.
La disciplina prevista dalla citata legge è pacificamente applicabile alle procedure di mobilità del personale docente, dal momento che l'art. 601 del 7 decr. leg.vo n. 297 del 1994 (T.U. sulla scuola) espressamente prevede che:
"1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico;
2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.
A ciò si aggiunga che l'art. 1, comma 79, della legge n. 107/2015 dispone che
“A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
La giurisprudenza di legittimità delineatasi in subiecta materia ha avuto modo di chiarire che il diritto del genitore o del familiare lavoratore, che assiste con continuità un portatore di handicap, di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, disciplinato dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, non si configura come assoluto e illimitato, giacché esso – come dimostrato anche dalla presenza dell'inciso “ove possibile” – può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi ravvisabili nel caso concreto, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera oltremodo rilevante le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro, ovvero non sia tale da determinare, nel caso di un rapporto di lavoro pubblico, un danno per l'interesse della collettività, fermo restando che è pur sempre la parte datoriale, privata o pubblica, ad essere gravata dell'onere della prova di siffatte circostanze ostative all'esercizio del citato diritto (cfr., sul punto, ex aliis,
8 tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. Lav., 2 gennaio 2024, n. 47, che ha affermato
– recte: ribadito – che è posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore incaricato di assistere un familiare disabile, spettando al giudice procedere al necessario bilanciamento, imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del lavoratore e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore ogni volta che le esigenze tecniche, organizzative e produttive non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte;
v., altresì, negli stessi termini, Cass. Civ., Sez. Lav., 18 gennaio 2021, n. 7804; 11 ottobre 2017, n.
23857; 12 dicembre 2016, n. 25379; Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 7945).
Delineato il quadro normativo di riferimento e l'interpretazione che di esso è stata fornita dalla Corte Regolatrice, deve ora precisarsi che, nella vicenda in esame, l'amministrazione scolastica non ha neppure prospettato la sussistenza di esigenze di carattere tecnico e/o organizzativo che impediscano l'accoglimento dell'istanza di trasferimento formulata dalla ricorrente, essendosi limitata a dedurre, quale unica ragione ostativa alla positiva valutazione della stessa, la circostanza che le infermità da cui è affetto il coniuge della non avessero “carattere permanente”, requisito, questo, Pt_1
espressamente previsto sia dal c.c.n.i. di riferimento che dall'ordinanza ministeriale n. 30 del 2024.
Il convenuto ha rimarcato, al riguardo, che “il coniuge (ndr: della CP_1
) è portatore di handicap in situazione di gravità soltanto in modo Pt_1
temporaneo e non permanente, in quanto rivedibile a dicembre del 2024”.
Orbene, alle deduzioni testè riportate è agevole replicare che, ai fini del riconoscimento del diritto di precedenza ex art. 33, comma 5, della citata legge n. 104/92, non è affatto necessario che le menomazioni riscontrate al soggetto
9 abbisognevole di assistenza siano irreversibili e, in quanto tali, insuscettibili di qualsivoglia miglioramento.
L'aggettivo “permanente”, infatti, non implica la definitività e la non rivedibilità dell'accertamento sanitario, bensì sta a significare che le infermità diagnosticate al portatore di handicap, lungi dall'essere meramente provvisorie e temporanee, devono avere una certa stabilità e continuità, pur potendo subire, con il decorso di un congruo segmento temporale, variazioni in melius che ne attenuino la gravità e la rilevanza.
Non v'è chi non veda, del resto, che un diverso approdo ermeneutico risulterebbe in palese e stridente contrasto con la ratio ispiratrice della norma de qua (art. 33, 5° comma, legge n. 104/92) e finirebbe con vanificare l'intento del legislatore, che è quello di assicurare un'adeguata ed effettiva assistenza alle persone che si trovano in stato di disabilità grave in quanto sono affette da infermità non momentanee e transitorie, anche se non necessariamente immutabili e irreversibili.
A ciò si aggiunga, quale ulteriore elemento da non trascurare per la sua sinergica convergenza, che la richiamata Ordinanza Ministeriale n. 30 del
2024, recante disposizioni sulla mobilità del personale docente, educativo ed
ATA per l'anno scolastico 2024/2025, prevede espressamente, all'art. 4, comma 18, che, nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, gli invalidi civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura...”.
La chiara e inequivoca formulazione della disposizione testè indicata attesta, al di là di ogni residua incertezza, che la rivedibilità dell'accertamento sanitario sfociato nel riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità non è di per sé ostativa alla conservazione (e, a fortiori, all'attribuzione) dei correlati diritti”.
10 Le argomentazioni svolte con il provvedimento cautelare possono senz'altro essere ribadite in esito al giudizio con plena cognitio, non essendo stati prospettati né dedotti elementi atti ad inficiarne la validità.
Logico e ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi,
l'accoglimento del ricorso proposto da , cui consegue Parte_1
l'emanazione delle statuizioni indicate in dispositivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91, 1° comma, cod. proc. civ., e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2307 del ruolo generale Lavoro dell'anno
2024, promosso da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, in persona del p.t., così provvede:
[...] CP_2
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di a Parte_1
partecipare alla procedura di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico
2024/2025 avvalendosi della precedenza di cui all'art. 33, comma 5, della legge n. 104/92;
2) condanna ilo al pagamento, in favore Controparte_1
della ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 1.837,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario
Così deciso in Salerno, il 6.5.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
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