Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 24/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 896/2022 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 19 aprile 2022
da
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in Parte_1 P.IVA_1 calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Cesare Malattia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pordenone via Cavallotti n. 1
- attrice opponente -
contro
(P.I. e C.F. ) rappresentata e difesa, per mandato in calce al CP_1 P.IVA_2
ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv. Nicola De Stefano ed Elisa De Stefano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pordenone corso Vittorio Emanuele II n.
54
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 173/2022.
Causa iscritta a ruolo il 22 aprile 2022 e trattenuta in decisione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 24 gennaio 2025.
Pagina 1 di 9
Per l'attrice opponente: come da foglio depositato telematicamente il 20 gennaio 2025:
“NEL MERITO ED IN VIA RICONVENZIONALE
Revocarsi il decreto ingiuntivo ed accogliersi l'opposizione, dichiarando e/o pronunciando per quanto dovesse occorrere la compensazione per partite corrispondenti tra il preteso
Con Con credito della con i crediti vantati dalla nei confronti della per il Parte_1 risarcimento dovuto per il ritardo nell'esecuzione delle opere, pari ad almeno € 15.000,00, per il minor valore dei materiali forniti rispetto a quelli convenuti per il corrispettivo pattuito, pari ad almeno € 4.000,00, e per il rimborso/risarcimento degli oneri sostenuti da
[...]
Con per la redazione della documentazione di competenza di , necessaria a Pt_1
Con rendere le opere collaudabili, pari ad € 8.195,20, condannando al pagamento della differenza, con interessi ex D.lgs. 231/02 e comunque ex art. 1224 comma 4 c.c. dal dovuto al saldo.
Spese rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA.
Come da seconda e terza memoria ex art. 183 VI° comma cpc”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 23 gennaio
2025:
“Nel merito
Rigettarsi l'opposizione promossa e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 173/22
DI.
Condannarsi in ogni caso al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 somma di € 21.032,32, o della somma diversa che risulterà di giustizia, con maggiorazione di interessi come per legge dal dì del dovuto al saldo.
Spese di lite rifuse.
In via istruttoria
Pagina 2 di 9 Senza che un tanto implichi inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
Sui lamentati ritardi
Con 1) “vero che nell'estate 2018 il legale rappresentante di , sig. , Parte_3
lamentava al sig. , legale rappresentante di il mancato CP_2 Parte_1
completamento delle opere affidate a subappaltatori della seconda, in particolare del Con cartongessista, con conseguente impossibilità per di portare a termine le opere di cui ai contratti di subappalto e fornitura intercorsi”
2) “vero che nel medesimo periodo chiedeva alla stazione appaltante una Parte_1 proroga del termine originariamente previsto”
3) “vero che in accoglimento della richiesta di la stazione appaltante Parte_1 concedeva l'invocata proroga, ricalendarizzando l'originario termine previsto per la conclusione dei lavori (24.08.2018) al 18.01.2019”
4) “vero che alla luce della proroga di cui al precedente capitolo e CP_2 [...]
Con
concordavano che il termine per l'esecuzione dei lavori a carico di si Parte_3 sarebbe prorogato per il medesimo periodo”
5) “vero che la prima comunicazione con cui ha lamentato i ritardi per cui è Parte_1
Con causa ad è quella risalente al 27.11.2021 prodotta sub doc. 7 fasc. opponente, che si rammostra al teste”
Sulla predisposizione e consegna di dichiarazioni di conformità e as built
Con 6) “vero che le dichiarazioni di conformità redatte da sono quelle allegate al doc. 1 fasc. opposta, che si rammostrano al teste”
Con 7) “vero che nel maggio/giugno 2019 trasmetteva a le mail e la Parte_1 documentazione di cui ai doc.ti da 2 a 5 che si rammostrano al teste”
8) “vero che in seguito all'inoltro della documentazione di cui sopra dichiarava CP_2
Con a che non vi erano ulteriori incombenti cui avrebbe dovuto Parte_3 provvedere, come da doc. 6 fasc. opposta che si rammostra al teste”
Pagina 3 di 9 Sui lamentati vizi e difetti
9) “vero che il 18.07.2019 si tenne un incontro su iniziativa della stazione appaltante a cui Con parteciparono il legale rappresentante di nonché il preposto di sig. Parte_1
, occasione in cui venne, fra l'altro, richiesto a entrambi di consegnare Testimone_1 tutta la documentazione relativa all'appalto oggetto di causa”
10) “vero che né nell'occasione, né successivamente, il Comune di Arzignano sollevò Con contestazioni circa le opere eseguite da ed il materiale da quest'ultima impiegato”
Testi: anche a riprova sulle circostanze avversarie ove Testimone_2 Testimone_1
ammesse.
Ammettersi all'occorrenza prova per testi contraria sulle seguenti circostanze:
Prova contraria sub cap. 2, seconda memoria “ ”: Pt_1
1) “vero che in date 5.10, 10.10, 24.10 e 30.10 del 2018 il sig. inviava Parte_3
al sig. le mail che si rammostrano al teste (doc.ti da 7 a 10 fasc. opposta) Pt_1
Prova contraria sub cap. 4, seconda memoria “ ”: Pt_1
Con 2) “vero che alcuna richiesta perveniva ad “ ” in riferimento alla consegna di “Di.Co” relative al contratto di fornitura oggetto di causa”
Prova contraria sub cap. 8, seconda memoria “ ” Pt_1
3) “vero che il prezziario regionale per le attività asseritamente svolte da di cui al cap. Pt_1
8 della propria memoria riporta, per lavori compresi fra € 50.000 e 101.000 €, un compenso forfettario di circa € 2.000”
Prova contraria sub cap. da 9 a 12, seconda memoria “ ”: Pt_1
4) “vero che nella fattispecie quale quella oggetto di causa, in mancanza di disposizioni specifiche che implichino l'utilizzo dell'interruttore tipo “2P”, va applicata la regola generale dalla “CEI-64-8”, come da doc. 11 che si rammostra al teste”
5) “vero che i prezzi di listino del materiale ABB indicato dall'opponente su cap. 10 della propria seconda memoria e sub doc. 23, vanno riferiti a periodo diverso dell'anno
Pagina 4 di 9 2017/2018”
6) “vero che nel 2014/2018 l prezzo per un interruttore rispondente al codice S202C10 era di € 12,88 cad”
7) “vero che nel 2017/2018 il prezzo per interruttore rispondente al codice S201NA10C era di € 12,33 cad”.
Testi: Testimone_2 Testimone_1
Salve le eccezioni di prescrizione e decadenza ex art. 1667 c.c. formulate, si chiede ammettersi all'occorrenza consulenza tecnica finalizzata ad accertare:
Con
- se ed in che misura vi sia corrispondenza fra il materiale impiegato da per l'esecuzione delle opere oggetto di causa e quello contrattualmente pattuito, oltre che normativamente richiesto
Con
- la verifica della completezza della documentazione trasmessa da a Parte_1
(dichiarazioni di conformità e as built), nonché la spesa ordinariamente necessaria per l'elaborazione della medesima.
Ordinarsi all'occorrenza l'esibizione da parte del della Controparte_3
documentazione da cui evincersi i nominativi dei sub appaltatori intervenuti nell'esecuzione delle opere per cui è causa”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 19 aprile 2022, l'attrice opponente Parte_1
ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta opposta
[...] CP_1
proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 173/2022 emesso il 28 febbraio - 8 marzo 2022 e notificato l'11 marzo 2022, col quale le era stato intimato il pagamento di €
21.032,32 complessivi (oltre interessi e spese), come da fatture n. 403/2021 e n. 404/2021 emesse il 30 novembre 2021, per lo svincolo delle ritenute a garanzia applicate sul contratto di subappalto e sul contratto di fornitura con posa in opera e noli a caldo, contratti stipulati fra le parti il 30 giugno 2017 ed aventi ad oggetto i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico presso l'Istituto di Istruzione Superiore L. Da Vinci di Arzignano.
Pagina 5 di 9 L'attrice opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“NEL MERITO ED IN VIA RICONVENZIONALE.
Revocarsi il decreto ingiuntivo ed accogliersi l'opposizione, dichiarando e/o pronunciando per quanto dovesse occorrere la compensazione per partite corrispondenti tra il preteso
Con Con credito della con i crediti vantati dalla nei confronti della per il Parte_1 risarcimento dovuto per il ritardo nell'esecuzione delle opere, pari ad almeno € 15.000,00, per il minor valore dei materiali forniti rispetto a quelli convenuti per il corrispettivo pattuito, pari ad almeno € 4.000,00, e per il rimborso/risarcimento degli oneri sostenuti da
[...]
Con per la redazione della documentazione di competenza di , necessaria a Pt_1
Con rendere le opere collaudabili, pari ad € 8.195,20, condannando al pagamento della differenza, con interessi ex D.lgs. 231/02 e comunque ex art. 1224 comma 4 c.c. dal dovuto al saldo.
Spese rifuse”.
1.2 La convenuta opposta nel costituirsi il 10 novembre 2022, ha formulato CP_1
le seguenti, testuali, conclusioni:
“In via pregiudiziale di rito
Dichiararsi l'inammissibilità/improcedibilità della spiegata opposizione per mancata produzione del decreto ingiuntivo opposto notificato.
In via preliminare
Concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto opposto ex art. 648 c.p.c. in quanto l'opposizione non è fondata né su prova scritta, né di pronta e facile soluzione.
Nel merito
Per tutti i suesposti motivi, rigettarsi l'opposizione e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 173/22 DI.
Condannarsi in ogni caso al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 somma di € 21.032,32, o della somma diversa che risulterà di giustizia, con maggiorazione
Pagina 6 di 9 di interessi dal dì del dovuto al saldo.
Spese di lite rifuse”.
1.3 All'udienza dell'11 novembre 2022 il difensore dell'attrice opponente, nel riportarsi al contenuto del proprio atto introduttivo e nel produrre copia cartacea del decreto ingiuntivo notificato l'11 marzo 2022, ha chiesto termine per esame e replica dell'avversaria costituzione, resa visibile solo a ridosso dell'udienza stessa, nulla opponendo il legale della convenuta opposta. Il Giudice, con ordinanza riservata dell'11 novembre 2022, ritenuto di dover accordare a il termine a difesa dalla Parte_1
stessa richiesto, impregiudicata ogni altra decisione anche sulle domande in via pregiudiziale di rito ed in via preliminare formulate da ha quindi assegnato alle CP_1 parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.4 Con ordinanza emessa il 25 marzo 2023 a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 24 febbraio 2023, il Giudice, nel prendere atto che CP_1
aveva espressamente rinunciato nella memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. di data 7 dicembre 2022 alla domanda “in via pregiudiziale di rito” di inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione per mancata produzione del decreto ingiuntivo notificato, formulata in comparsa di costituzione, ha rilevato l'inammissibilità ed irrilevanza delle prove dedotte dalle parti, di talché, apparendo la causa ex art. 648 c.p.c. di pronta soluzione, ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato, invitando le parti alla precisazione delle conclusioni.
1.5 Indi, la causa all'udienza cartolare del 24 gennaio 2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, l'opposizione va rigettata.
Come emerge, invero, dagli atti di causa, nell'impugnare il Parte_1
decreto ingiuntivo di che trattasi, non si è limitata a chiedere solo la revoca di siffatto decreto ingiuntivo a causa dell'inadempimento di ma ha anche formulato CP_1
domanda riconvenzionale di condanna della stessa al risarcimento dei danni CP_1 che tale inadempimento le avrebbe procurato, risultando, per l'effetto, onerata ex art. 2697
Pagina 7 di 9 c.c. della relativa prova.
L'attrice opponente ha, difatti, dedotto che la convenuta opposta:
- avrebbe terminato i lavori in ritardo, tanto da legittimare essa attrice opponente a richiedere un risarcimento “pari ad almeno € 15.000,00”;
- avrebbe omesso di redigere le dichiarazioni di conformità ed i disegni as built, tanto da legittimare essa attrice opponente a richiedere il rimborso/risarcimento degli oneri sostenuti per porvi rimedio, pari ad € 8.195,20;
- avrebbe impiegato nella realizzazione dei quadri elettrici materiali diversi da quelli convenuti e di minor pregio, tanto da legittimare essa attrice opponente a richiedere una riduzione del corrispettivo “di almeno € 4.000,00”.
Tuttavia, non è dato valorizzare alcun elemento idoneo a giustificare i danni qui postulati, dal momento che non ha in alcun modo documentato: Parte_1
- che la stazione appaltante le abbia addebitato penali a causa della ritardata conclusione dei lavori da parte di CP_1
- di aver sostenuto in proprio i costi per la redazione della documentazione in tesi non consegnatale dalla medesima CP_1
- che la ridetta stazione appaltante le abbia ridotto il corrispettivo a causa della difforme qualità del materiale dalla stessa utilizzato. CP_1
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, come detto, respinta, dovendo, per l'effetto, essere integralmente confermato il decreto ingiuntivo impugnato, che andrà, conseguentemente, dichiarato definitivamente esecutivo.
2.2 Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi suggeriti dai vigenti parametri forensi per lo scaglione indicato in citazione, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
Pagina 8 di 9 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'attrice opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta opposta, che liquida in € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario
15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 24 marzo 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
Pagina 9 di 9