Decreto cautelare 17 maggio 2025
Sentenza breve 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 26/06/2025, n. 12676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12676 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 12676/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05984/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5984 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. sulla richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste dalla legge in favore dei richiedenti asilo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che, con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dalla P.A. sulla richiesta di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo;
Rilevato che si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma resistendo al ricorso;
Considerato che, con la produzione documentale del 24 giugno 2025, le Amministrazioni resistenti hanno depositato il provvedimento della Prefettura di Roma per effetto del quale il ricorrente “ è stato inserito nell'elenco dei richiedenti accoglienza ”, disponendo che lo stesso sia poi “ assegnato ad un CAS non appena si renderanno disponibili posti presso i centri temporanei della provincia, fatta salva la quota di riserva per i migranti provenienti dagli sbarchi, previa verifica da parte della Prefettura e della Questura dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accoglienza ”;
Ritenuto pertanto che nel caso di specie, essendosi l’Amministrazione pronunciata con provvedimento espresso sull’istanza di parte ricorrente, debba essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso avverso il silenzio-inadempimento, con conseguente improcedibilità dello stesso;
Ritenuto che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.