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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/08/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 39/2022 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'Avv. BRACCINI DANIELE C.F._2
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) - contumace Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) – e per essa quale mandataria (C.F. Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
) – con il patrocinio dell'Avv. NIDIACI TOMMASO (CF ) P.IVA_3 C.F._3
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 994/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 30/11/2021
CONCLUSIONI
In data 8-28/01/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dei motivi di appello svolti dalla esponente ed in riforma della sentenza n. 994/2021, pronunciata dall'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, in persona della Giudice Dott.ssa Giulia Gargiulo, all'esito del procedimento civile iscritto con R.G. 2992/2017, pubblicata in data 30.11.2021 e notificata in data 1.12.2021, e,
pagina 1 di 14 per l'effetto, rigettare tutte le domande svolte dall'attrice in primo grado, per tutti i motivi esposti in narrativa. In VI istruttoria, disporre l'esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. e la consulenza tecnica d'ufficio come descritti in narrativa”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: IN VIA PRINCIPALE, rigettare l'appello promosso e tutte le domande ivi contenute in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 994/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia in data 30.11.2021 nell' ambito del procedimento n. 2992/2017”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, (di Controparte_1 Cont seguito, per brevità, anche solo , proponendo gravame avverso la sentenza n. 994/2021, emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 30/11/2021, che, in accoglimento della domanda ex Cont art. 2901 c.c. proposta da aveva dichiarato inefficace, nei suoi confronti, “l'atto per Notaio del 5 agosto 2016 (rep. 10.575; racc. 4.876), con il quale ha Persona_1 Parte_2 ceduto ad il diritto di abitazione su unità immobiliare con accesso in Quarrata Parte_1 da VI UB (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 4); il diritto di abitazione su unità immobiliare con accesso in Quarrata da VI UB (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 6); il diritto di uso su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 332, VI UB); il diritto di uso su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part.
69, sub 2, VI UB); il diritto di uso su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 148, sub 3, VI UB); il diritto di uso su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 148, sub 4, VI UB); il diritto di uso su appezzamenti di terreno di pertinenza alle sopra descritte unità immobiliare (catasto terreni del Comune di Quarrata, foglio 3, particelle 150, 164, 554, 610,
622)”, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado. Cont 1.1. – aveva convenuto in giudizio e , esponendo: Parte_1 Pt_2
(-) di essere creditrice della società i) della somma di € 29.807,22, Controparte_5 quale saldo debitore del conto corrente n. 5425; ii) della somma di € 47.525,45, quale saldo debitore del finanziamento chirografario n. 3607405; iii) della somma di € 451.525,69, quale saldo debitore del conto anticipi n. 34760507;
(-) che, in data 4 aprile 2012, e avevano prestato fideiussione Parte_1 Parte_2 Cont in favore di relativamente alle obbligazioni assunte dalla Controparte_5 pagina 2 di 14 (-) che, con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 799/2017, il Tribunale di Pistoia aveva ingiunto alla ed ai fideiussori e CP_5 Controparte_5 Parte_1 Parte_2 il pagamento della somma di € 451.525,69;
(-) che, con atto per Notaio del 5 agosto 2016 (rep. 10574; racc. 4875), Persona_1 [...] aveva ceduto alla madre i) il diritto di abitazione sull'unità Parte_1 Controparte_6 immobiliare sita in Quarrata, VI UB n. 33/1 (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149 , sub 7); ii) il diritto di uso sull' unità immobiliare sita in Altopascio, VI
Francesca Romea n. 10/D (catasto fabbricati del Comune di Altopascio, foglio 4, part. 311, sub 7);
(-) che, con atto per Notaio del 5 agosto 2016 (rep. 10575; racc. 4876), Persona_1 [...] aveva ceduto al figlio i) il diritto di abitazione sull' unità immobiliare Parte_2 Parte_1 con accesso in Quarrata da VI UB 35 (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 4); ii) il diritto di abitazione sull' unità immobiliare con accesso in Quarrata da VI
UB 33 (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 6); iii) il diritto di uso sull'unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 332, VI UB); iv) il diritto di uso sull'unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 69, sub 2, VI UB); v) il diritto di uso sull'unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 148, sub 3, VI UB); vi) il diritto di uso sull'unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 148, sub 4, VI UB); vii) il diritto di uso sugli appezzamenti di terreno di pertinenza alle sopra descritte unità immobiliare (catasto terreni del Comune di Quarrata, foglio 3, particelle 150, 164, 554, 610, 622);
(-) che, con atto per Notaio del 5 agosto 2016 (rep. 10577, racc. 4877), Persona_1 [...]
e avevano costituito la società Parte_2 Parte_1 Controparte_6 [...]
, conferendovi i seguenti beni: i) quanto ad Controparte_7 [...]
il diritto di proprietà (gravato dal diritto di abitazione) sull'unità immobiliare sita in Parte_1
Quarrata, VI UB n. 33/1 (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 7) nonché il diritto di proprietà (gravato dal diritto di uso) sull'unità immobiliare sita in
Altopascio, VI Francesca Romea n. 10/D (catasto fabbricati del Comune di Altopascio, foglio 4, part. 311, sub 7); ii) quanto a il diritto di proprietà (gravato da diritto di Parte_2 abitazione) sull'unità immobiliare con accesso in Quarrata da VI UB 35 (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 4); il diritto di proprietà (gravato da diritto di abitazione) sull'unità immobiliare con accesso in Quarrata da VI UB 33 (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 1 49, sub 6); il diritto di proprietà (gravato da diritto di uso) sull'unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, pagina 3 di 14 part. 332, VI UB); il diritto di proprietà (gravato da diritto di uso) sull'unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 69, sub 2, VI
UB); il diritto di proprietà (gravato da diritto di uso) sull'unità immobiliare ad uso garage
(catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 148, sub 3, VI UB); il diritto di proprietà (gravato da diritto di uso) sull'unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del
Comune di Quarrata, foglio 3, part. 148, sub 4, VI UB); il diritto di proprietà sugli appezzamenti di terreno di pertinenza alle sopra descritte unità immobiliare (catasto terreni del
Comune di Quarrata, foglio 3, particelle 150, 164, 554, 610, 622);
(-) che, con i suddetti atti, i fideiussori, consapevoli di non poter far fronte alle obbligazioni assunte verso l'istituto di credito, dopo avere disposto dei loro diritti su tutti i loro beni immobili, avevano conferito senza alcun corrispettivo gli stessi nella s.a.s. al fine di rendere vane le pretese creditorie dell'attrice.
Concludeva, quindi, chiedendo la declaratoria della nullità, dell'invalidità e comunque dell'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto per Notaio del 5 agosto 2016 Persona_1
(rep. 10575; racc. 4876), con il quale aveva ceduto al proprio figlio Parte_2 [...] il diritto di abitazione e il diritto di uso relativamente alle unità immobiliari site nel Parte_1
Comune di Quarrata.
1.2. – Si costituivano in giudizio e , contestando integralmente la Parte_2 Parte_1 fondatezza delle domande proposte nei loro confronti ed istando per il loro rigetto.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale, per quel che in questa sede ancora interessa, decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) era provato che e in data 4.4.2012, si erano costituiti Parte_2 Parte_1 fideiussori omnibus della sino alla concorrenza dell'importo di € Controparte_5
610.000,00 e che quest'ultima società aveva concluso, in data 15.11.2001, con la banca attrice il contratto di conto corrente n. 5425, il quale risultava avere un saldo debitore pari ad € 25.802,75, il contratto di finanziamento per € 100.000,00 del 23.11.2015, il quale risultava avere un saldo debitore pari ad € 47.525,45, il contratto di anticipi commerciali il quale risultava avere un saldo debitore pari ad € 451.525,69;
(-) difatti, l'Istituto di credito aveva ottenuto, proprio per tale esposizione debitoria garantita da fideiussione, il decreto ingiuntivo n. 799/2017 del 12.7.2017 nei confronti della
[...]
oltre che nei confronti dei fideiussori e Controparte_5 Parte_1 Parte_2
(-) pertanto, all'epoca della sottoscrizione del contratto revocando (5 agosto 2016) l'attrice era titolare di un credito nei confronti di e nella loro qualità di fideiussori della Pt_1 Parte_2
pagina 4 di 14 che legittimava all'esperimento dell'azione revocatoria nei loro Controparte_5 confronti;
(-) invero, a quella data, l'Istituto di credito aveva già concesso finanziamenti per ingenti somme alla società garantita con relativo accreditamento di denaro e, dunque, era ampiamente maturato il debito della di cui i convenuti si erano già costituiti fideiussori in Controparte_5 Cont favore di
(-) in proposito, andava rigettata l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus sottoscritta da e giacché, diversamente da quanto genericamente allegato da parte Pt_2 Parte_1 convenuta, nulla vietava l'apposizione della clausola omnibus ad un contratto autonomo di garanzia;
(-) quanto, poi, all'eccepita inesistenza od inesatta quantificazione del credito, ai fini della legittimazione alla proposizione dell'azione revocatoria era sufficiente anche un credito eventuale, in veste di credito litigioso, persino nella forma della aspettativa;
(-) ciò posto, particolarmente evidente era l' eventus damni, in quanto , cedendo Parte_2 al figlio il diritto di abitazione e di uso sui beni immobili di sua proprietà, aveva apportato Pt_1 una modifica sia qualitativa che quantitativa al suo patrimonio, così da rendere maggiormente difficoltoso per la il recupero coattivo del proprio credito;
Pt_3
(-) al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul debitore che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell' eventus damni, come ripetutamente affermato dalla Suprema
Corte (Cass. civ. n. 1902/2015; Cass. civ. n. 7507/2007);
(-) nella specie, ed non avevano assolto al loro onere probatorio, non Pt_2 Parte_1 potendosi condividere il loro assunto secondo cui l'operazione non avrebbe arrecato alcun pregiudizio alle ragioni creditorie, dal momento che essi avevano finito per conferire i beni, oggetto dell'atto dispositivo impugnato, in una società “fortemente patrimonializzata”, con la conseguenza che ben avrebbe potuto la banca agire sulle quote dei soci;
(-) in primo luogo, la circostanza che i convenuti si fossero privati della gran parte dei loro beni immobili per conferirli in una società aveva senza dubbio reso meno agevole per l'istituto di credito la soddisfazione dei suoi crediti essendo stati sottratti alla garanzia generica beni facilmente aggredibili;
(-) in secondo luogo, non vi era alcuna prova che la “NI Immobiliare di NI DR e c. s.a.s.” fosse “fortemente patrimonializzata”, non avendo i convenuti fornito prova né degli utili percepiti dalla società né del valore delle quote sociali su cui i creditori particolari dei soci avrebbero potuto eventualmente rivalersi;
pagina 5 di 14 (-) nessun dubbio sussisteva, infine, che ed fossero consapevoli del Pt_2 Parte_1 pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, in quanto, al momento della stipula dell'atto impugnato
(5.8.2016), gli stessi si erano già costituiti fideiussori della Controparte_8
, società di cui erano, rispettivamente, amministratore e socio;
[...]
(-) quindi, alla data della stipula dell'atto oggetto di revocatoria, essi erano ben consapevoli della Cont esposizione debitoria della predetta società verso e, quindi, del pregiudizio che stavano così arrecando all'istituto di credito;
(-) le spese seguivano la soccombenza;
2 – Il giudizio di secondo grado
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello e , per i Parte_1 Parte_2 seguenti motivi:
1) con il primo, denunciavano l'erroneità della sentenza per avere ritenuto esistente il credito Cont vantato da sebbene fondato su fideiussioni radicalmente nulle per violazione della normativa in tema di contratto autonomo di garanzia, dovendosi ritenere incompatibile con tale figura la pattuizione della clausola omnibus, ed antitrust (art. 2, comma 2, lett. a), l.n. 287/1990).
2) Con il secondo, rilevavano che il tribunale aveva errato nel ritenere che il credito vantato dalla fosse esistente nella misura dalla stessa quantificata, non avendo tenuto conto dell'indebita Pt_3 applicazione di interessi ultralegali, anatocistici e della commissione di massimo scoperto.
3) Con il terzo, rilevavano che il tribunale aveva errato nel ritenere esistente il requisito dell'eventus damni.
In particolare, nell'affermare che erano i convenuti a dover dimostrare l'inesistenza di tale requisito, il primo giudice aveva operato una vera e propria inversione dell'onere probatorio.
In ogni caso, non era vero che, attraverso la costituzione di una società in accomandita semplice e conferendo in essa i loro immobili, i si erano spogliati del loro patrimonio. Parte_1
Difatti, il primo giudice non aveva considerato che tale società era fortemente patrimonializzata, sicché i creditori avrebbero potuto agevolmente soddisfarsi sulle sue quote.
Inoltre, gli immobili conferiti erano stati messi a reddito, il che garantiva ulteriormente le ragioni creditorie.
Peraltro, la costituzione dei diritti reali, su tali beni, era avvenuta a titolo oneroso, con la conseguenza che “da questi derivano importantissimi crediti che la banca (se fosse realmente creditrice) potrebbe aggredire, tramite le norme in materia di pignoramento presso terzi” (cfr. att di appello, pag. 33).
4) Con il quarto, deducevano l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto provata l'esistenza della scientia damni in capo ai Parte_1
pagina 6 di 14 Difatti, costoro non avevano debiti a titolo personale, in considerazione anche della nullità delle rilasciate fideiussioni, e, pertanto, l'operazione in parola non poteva essere diretta a ledere i creditori.
Anzi, la costituzione a titolo oneroso dei diritti di uso e di abitazione ed il conferimento dei beni in una società fortemente patrimonializzata rappresentava una notevole garanzia per i creditori.
5) Con il quinto, rilevavano che, a seguito dell'accoglimento dell'appello, le spese del giudizio di primo grado andavano poste a carico della Pt_3
Per tali ragioni è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio quale mandataria di CP_3 Cont
a sua volta cessionaria del credito di contestando, perché infondate, Controparte_2 le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Non si costituiva in giudizio . Controparte_1
2.4. – Con ordinanza del 31.1.2024, le parti venivano invitate ad esperire la procedura di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, la quale, tuttaVI, sortiva esito negativo.
2.5. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 8-28/01/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In VI preliminare Cont 3.1. – Deve, innanzi tutto, essere dichiarata la contumacia di non essendosi la stessa costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti.
3.2. - Vanno, poi, disattese le istanze istruttorie reiterate dagli appellanti (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e c.t.u. contabile), essendosi limitati unicamente a riproporle in questo grado, senza allegare alcunché in punto di loro decisività e rilevanza nonché senza censurare la decisione istruttoria del tribunale.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv 591566).
pagina 7 di 14 Ad ogni modo, le predette istanze si presentano anche inammissibili, per le ragioni che saranno di seguito esposte (cfr. § 4.2.)
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare il gravame.
4 – L'esame del gravame
Si premette che le questioni sottese al presente giudizio risultano in gran parte sovrapponibili a quelle già esaminate da questa Corte nelle sentenze n. 2036/2024 e n. 114/2025 che, quindi, si richiamano quali precedenti interni conformi ex art. 118 disp. att. c.p.c.
4.1. – Ciò posto, il primo motivo è infondato.
4.1.1. – In primo luogo, giova considerare che è certamente compatibile con la fideiussione l'inserimento della clausola “a prima richiesta”.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di fideiussione, la cosiddetta clausola
"solve et repete" inserita nel contratto con formule del tipo "senza riserva alcuna" ovvero "dietro semplice richiesta", ove prevedente l'esclusione per il garante di poter opporre al creditore principale eccezioni che attengono alla validità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale,
è pienamente valida e non è priva di efficacia ai sensi dell'art. 1462 cod. civ. in quanto costituisce manifestazione di autonomia contrattuale, non altera i connotati tipici della fideiussione e non comprende il divieto di sollevare eccezioni attinenti alla validità dello stesso contratto di garanzia”
(cfr. Cassazione civile, sentenza del 21.2.2008, n. 4446).
In secondo luogo, le fideiussioni rilasciate, in data 4.4.2012, da e Parte_1 Parte_2 Cont
, a favore di nei confronti di recano l'espressa indicazione
[...] Controparte_5 dell'importo massimo garantito (€ 610.000).
Risulta, quindi, senz'altro rispettato il disposto di cui all'art. 1938 c.c., di talché non può dubitarsi della validità delle fideiussioni (cfr. Cass. civ. n. 2492/2017 onde: “l'art. 1938 c.c. prevede la necessità di indicare l'importo massimo garantito solo nel caso in cui il fideiussore garantisca
l'adempimento di obbligazioni future, non anche di quelle condizionali, come si evince dal chiaro riferimento letterale contenuto nella citata disposizione, come modificata dall'art. 10 della l. n. 154 del 1992. Tale interpretazione trova conforto nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla legittimità, o meno, della fideiussione cd. “omnibus”, estesa, cioè, a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni, della cui legittimità si dubitava con riguardo all'indeterminabilità dell'oggetto della fideiussione, cui si è posto un contemperamento con
l'obbligo, previsto a pena di nullità, della precisazione dell'importo massimo garantito”).
4.1.1.a. – In ogni caso, anche a voler accedere alla tesi della qualificazione del rapporto in termini di contratto autonomo di garanzia, l'appellante non ha in alcun modo contrastato l'affermazione pagina 8 di 14 del tribunale che ha evidenziato come nulla vieti l'apposizione della clausola omnibus ad un contratto autonomo di garanzia.
Ne deriva che, sul punto, il gravame si appalesa anche inammissibile ex art. 342 c.p.c., perché omette di confrontarsi compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata.
4.1.1.b. – Peraltro, la questione risulta anche coperta da giudicato, in quanto il Tribunale di
Pistoia, con sentenza n. 500/2021 del 3.6.2021, ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo n.
799/2017 proposta da , e Controparte_8 Parte_2 Parte_1 Cont
, nei confronti di disattendo espressamente le eccezioni volte a far valere la nullità
[...] del contratto di garanzia per la previsione della clausola omnibus nonché per l'applicazione di interessi ultralegali, usurari ed anatocistici.
In proposito, non sussiste alcuna contestazione circa il passaggio giudicato della suddetta sentenza, pur trattandosi di circostanza tempestivamente dedotta dall'appellata nella comparsa di costituzione e risposta.
4.1.2. – Né si può ritenere che la fideiussione sia nulla per contrarietà alla normativa antitrust.
È indiscutibile che le fideiussioni per cui è causa risultino rilasciate su modello prestampato che contiene le clausole nn. 2 (clausola di reviviscenza: obbligo del garante di rimborsare le somme incassate dalla banca e da lei restituite per qualsiasi motivo), 6 (clausola di rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c.: rinuncia agli effetti della decadenza in cui incorre il creditore ai sensi della norma citata) e 8 (clausola di sopravvivenza: obbligo del garante di restituire le somme erogate dalla banca anche in caso di invalidità della fideiussione).
Tali clausole sono state, nel 2002, recepite nello schema negoziale tipico stilato dall'ABI, venendo però considerate dalla NC d'IT (provvedimento n. 55 del 2.5.2005), su conforme parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, contrastanti con l'art. 2 L. 287/1990, perché, in sostanza, davano vita a un cartello che aggravava la posizione del debitore.
Si sono formati, in conseguenza, tre orientamenti diversi nella giurisprudenza, anche di legittimità, sugli effetti conseguenti, soprattutto per quanto concerne la possibile tutela del debitore: che questi potesse sostenere la nullità della fideiussione, oppure la sola nullità delle clausole viziate o, infine, che non potesse incidere sul titolo, ma chiedere il mero risarcimento.
La Suprema Corte, con sentenza delle SSUU 30.12.2021 n. 41994, ha composto il dissidio convalidando il secondo orientamento (nullità parziale), esprimendo il seguente principio di diritto:
“I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e
101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale pagina 9 di 14 costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Per quanto interessi, la Corte spiega in motivazione che:
(-) la nullità parziale è rilevabile di ufficio, ma se la parte interessata persista e pretenda l'accertamento della nullità totale, non potrebbe il giudice pronunciare la nullità parziale, pena la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.
(-) si presume, in difetto di precisa allegazione e rigorosa dimostrazione del contrario, che il fideiussore, tanto più se vicino all'interesse del debitore, e la banca avrebbero stipulato il contratto anche senza le clausole viziate.
Nella specie, parte appellante ha insistito per la tesi della nullità totale, il che rende l'eccezione infondata.
Invero, la nullità delle clausole non rende nullo l'intero contratto ai sensi dell'art. 1419 co. 2^ c.c., perché, in difetto di allegazione e prova del contrario, si presume che i avrebbero Parte_1 senz'altro stipulato la fideiussione;
così come l'avrebbe stipulata la che aveva comunque Pt_3 un interesse commerciale forte (preminente rispetto al vantaggio contenuto nelle clausole da eliminare) ad ottenere la copertura di garanzia per le obbligazioni della società correntista.
4.2. – Anche il secondo motivo di appello è infondato. Cont Ribadito che il credito vantato da risulta definitivamente accertato con sentenza passato in giudicato, le contestazioni avanzate dagli appellanti si presentano del tutto irrilevanti.
Difatti, per costante orientamento giurisprudenziale: “In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza n. 4212 del 19/02/2020).
Comunque, le contestazioni sollevate dagli impugnanti si presentano anche alquanto generiche, non avendo essi neppure allegato che l'eliminazione di voci asseritamente non dovute (interessi usurari, ultralegali, anatocistici, commissioni di massimo scoperto, ecc.) determinerebbe un saldo del rapporto a credito del cliente, così da escludere qualsiasi legittimazione della NC.
Ne deriva l'inammissibilità sia dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. che dell'invocata c.t.u. contabile, per il loro palese carattere esplorativo. pagina 10 di 14 4.3. – Infondato è, altresì, il terzo motivo di appello.
4.3.1. – Correttamente il tribunale ha ritenuto esistente il presupposto dell' eventus damni, essendo pacifico che, con l'operazione in parola, seguita dal conferimento degli immobili nella neocostituita s.a.s., e si siano spogliati della quasi totalità dei Parte_1 Parte_2 beni immobili di loro proprietà.
Al riguardo, si applica il seguente principio: “In tema di azione revocatoria, la diminuzione del patrimonio del debitore può realizzarsi anche dando vita ad un negozio complesso - ossia ad un negozio costituito da tanti rapporti (ancorché coinvolgenti altri soggetti oltre all'alienante o al cedente ed all'acquirente o al cessionario), che pur ricollegandosi a schemi negoziali distinti, siano legati da un rapporto di interdipendenza e tutti rivolti al perseguimento di un solo e particolare scopo - oppure ad una serie di negozi collegati” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 6.10.1994, n.
8188).
In proposito, la costituzione del diritto di abitazione e di uso, sui beni di , in favore Parte_2 di , è inserita in un contesto negoziale maturato in ambito familiare che ha Parte_1 consentito a di spogliarsi degli immobili a lui intestati, conferendoli in una società, Parte_2 costituita anche da lui, dalla moglie e dal figlio, con il preciso obiettivo di proteggerli, attraverso lo schema societario, dalla eventuale aggressione diretta da parte dei creditori personali dei singoli componenti del nucleo familiare, che tuttaVI ne hanno conservato di fatto la piena disponibilità attraverso la costituzione del diritto di uso e di abitazione in favore di . Parte_1
Inoltre, come affermato sempre dalla Suprema Corte: “In tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell'"eventus damni", il quale ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, è configurabile in caso di sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, le quali sono soggette a maggiori mutamenti di valore” (cfr. Cass. civ. n. 20232/2023).
Nella specie, non solo i non hanno dimostrato che il loro patrimonio residuo fosse Parte_1 sufficiente a garantire le ragioni creditorie, ma anche la circostanza, da loro molto enfatizzata, secondo cui la neocostituita sarebbe stata una società fortemente Controparte_7 patrimonializzata, con la conseguenza che il valore delle quote dei soci ( Parte_4 sarebbe stato tale da garantire i creditori, è rimasta assolutamente indimostrata.
Invero, non risulta essere stato fornito alcun elemento in ordine alla situazione patrimoniale della predetta società, nonostante il tempo trascorso dalla sua costituzione (avvenuta in data
5.8.2016), sicché non è possibile in alcun modo apprezzare il valore delle partecipazioni sociali. pagina 11 di 14 4.3.2. – Parimenti evidente è il pregiudizio derivante dalla costituzione dei diritti reali di uso e abitazione sui suddetti immobili.
In proposito, la cessione a carattere oneroso di tali diritti non vale ad escludere l'esistenza della lesione per le ragioni creditorie.
Come affermato dal massimo organo della nomofilachia: “a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (cfr.
Cassazione civile, sentenza del 9.2.2012, n. 1896).
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti non risulta neppure che i predetti beni siano stati messi a reddito, il che esclude la possibilità per i creditori di soddisfarsi sugli eventuali frutti.
Non si comprende, quindi, l'affermazione degli appellanti secondo cui da tali beni “derivano importantissimi crediti che la banca (se fosse realmente creditrice) potrebbe aggredire, tramite le norme in materia di pignoramento presso terzi”.
In definitiva, la costituzione dei diritti reali di uso e di abitazione ha avuto come unico effetto quello di ridurre notevolmente il valore economico degli immobili, compromettendone la possibilità di circolazione e di sfruttamento economico.
4.4. – Infondato è anche il quarto motivo di appello.
Non vi è dubbio che i fossero perfettamente consapevoli dell'idoneità degli atti Parte_1 impugnati a ledere le ragioni creditorie, perché impoverivano il loro patrimonio e rendevano più difficile, se non impossibile, rivalersi su di esso.
Al riguardo, particolarmente sospette si presentano anche le modalità e la tempistica degli atti impugnati, che risultano tutti stipulati lo stesso giorno (5.8.2016) ed a rogito del medesimo
Notaio, e sono di poco precedenti alla lettera di messa in mora della NC (27.12.2016).
Del resto, ed erano, rispettivamente, amministratore unico e socio della Parte_2 Pt_1
(cfr. visura in atti) e, quindi, sicuramente a conoscenza del suo stato di Controparte_5 insolvenza (che risulta comprovato dalla incapacità della società di soddisfare l'elevato credito della NC ormai cristallizzato da sentenza passata in giudicato).
pagina 12 di 14 In proposito, non può essere condivisa la tesi degli appellanti secondo cui, alla data del 5.8.2016, i non avevano debiti di natura personale, stante il rilascio delle fideiussioni, tutte di Parte_1 elevato ammontare, nei confronti delle Banche.
In realtà, i usufruendo delle informazioni privilegiate di cui erano certamente in Parte_1 possesso in ragione della loro posizione all'interno della società debitrice, hanno cercato di anticipare l'iniziativa delle Banche, sottoponendo i beni ad un duplice vincolo (costituzione dei diritti di uso e abitazione sugli stessi e conferimento all'interno della ), allo Controparte_7 scopo di porli al riparo da qualsiasi tentativo di aggressione.
Il che rende oltremodo evidente la sussistenza del requisito della scientia damni nei loro confronti.
4.5. – Infondato è, infine, il quinto motivo di appello.
Il Tribunale, nel regolamentare le spese di lite, ha fatto corretta applicazione del criterio della soccombenza, di talché le stesse correttamente sono state poste a carico degli originari convenuti.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex
D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore da € 520.001-
1.000.000), con applicazione del parametro minimo per tutte le fasi, al fine di rendere la liquidazione omogenea rispetto alla difficoltà ed all'importanza delle questioni trattate nonché al pregio ed alle caratteristiche dell'attività professionale espletata (come imposto dall'art. 4, comma
1, del D.M. 55/2014), tenuto pure conto del tenore ripetitivo delle difese articolate.
Fase di studio della controversia: € 2.853,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.659,00
Fase istruttoria/trattazione: € 3.822,00
Fase decisionale: € 4.744,00
Compenso tabellare: € 13.078,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
5.2. – Sussistono, poi, i presupposti per la condanna degli appellanti ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Difatti, la manifesta infondatezza dell'impugnazione evidenzia la responsabilità processuale aggravata della parte che, quanto meno con “colpa grave”, non ha esitato ad introdurre un gravame privo di consistenza, dopo aver letto le chiare motivazioni del tribunale.
Ne discende la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in € 6.500,00, pari a circa la metà delle spese di lite sopra liquidate.
5.3. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore pagina 13 di 14 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 994/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 30/11/2021, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento della somma di € 6.500,00, ex art. 96, comma
3, c.p.c.;
4) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 13.078,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 16.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 39/2022 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'Avv. BRACCINI DANIELE C.F._2
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) - contumace Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) – e per essa quale mandataria (C.F. Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
) – con il patrocinio dell'Avv. NIDIACI TOMMASO (CF ) P.IVA_3 C.F._3
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 994/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 30/11/2021
CONCLUSIONI
In data 8-28/01/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dei motivi di appello svolti dalla esponente ed in riforma della sentenza n. 994/2021, pronunciata dall'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, in persona della Giudice Dott.ssa Giulia Gargiulo, all'esito del procedimento civile iscritto con R.G. 2992/2017, pubblicata in data 30.11.2021 e notificata in data 1.12.2021, e,
pagina 1 di 14 per l'effetto, rigettare tutte le domande svolte dall'attrice in primo grado, per tutti i motivi esposti in narrativa. In VI istruttoria, disporre l'esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. e la consulenza tecnica d'ufficio come descritti in narrativa”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: IN VIA PRINCIPALE, rigettare l'appello promosso e tutte le domande ivi contenute in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 994/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia in data 30.11.2021 nell' ambito del procedimento n. 2992/2017”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, (di Controparte_1 Cont seguito, per brevità, anche solo , proponendo gravame avverso la sentenza n. 994/2021, emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 30/11/2021, che, in accoglimento della domanda ex Cont art. 2901 c.c. proposta da aveva dichiarato inefficace, nei suoi confronti, “l'atto per Notaio del 5 agosto 2016 (rep. 10.575; racc. 4.876), con il quale ha Persona_1 Parte_2 ceduto ad il diritto di abitazione su unità immobiliare con accesso in Quarrata Parte_1 da VI UB (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 4); il diritto di abitazione su unità immobiliare con accesso in Quarrata da VI UB (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 6); il diritto di uso su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 332, VI UB); il diritto di uso su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part.
69, sub 2, VI UB); il diritto di uso su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 148, sub 3, VI UB); il diritto di uso su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 148, sub 4, VI UB); il diritto di uso su appezzamenti di terreno di pertinenza alle sopra descritte unità immobiliare (catasto terreni del Comune di Quarrata, foglio 3, particelle 150, 164, 554, 610,
622)”, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado. Cont 1.1. – aveva convenuto in giudizio e , esponendo: Parte_1 Pt_2
(-) di essere creditrice della società i) della somma di € 29.807,22, Controparte_5 quale saldo debitore del conto corrente n. 5425; ii) della somma di € 47.525,45, quale saldo debitore del finanziamento chirografario n. 3607405; iii) della somma di € 451.525,69, quale saldo debitore del conto anticipi n. 34760507;
(-) che, in data 4 aprile 2012, e avevano prestato fideiussione Parte_1 Parte_2 Cont in favore di relativamente alle obbligazioni assunte dalla Controparte_5 pagina 2 di 14 (-) che, con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 799/2017, il Tribunale di Pistoia aveva ingiunto alla ed ai fideiussori e CP_5 Controparte_5 Parte_1 Parte_2 il pagamento della somma di € 451.525,69;
(-) che, con atto per Notaio del 5 agosto 2016 (rep. 10574; racc. 4875), Persona_1 [...] aveva ceduto alla madre i) il diritto di abitazione sull'unità Parte_1 Controparte_6 immobiliare sita in Quarrata, VI UB n. 33/1 (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149 , sub 7); ii) il diritto di uso sull' unità immobiliare sita in Altopascio, VI
Francesca Romea n. 10/D (catasto fabbricati del Comune di Altopascio, foglio 4, part. 311, sub 7);
(-) che, con atto per Notaio del 5 agosto 2016 (rep. 10575; racc. 4876), Persona_1 [...] aveva ceduto al figlio i) il diritto di abitazione sull' unità immobiliare Parte_2 Parte_1 con accesso in Quarrata da VI UB 35 (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 4); ii) il diritto di abitazione sull' unità immobiliare con accesso in Quarrata da VI
UB 33 (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 6); iii) il diritto di uso sull'unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 332, VI UB); iv) il diritto di uso sull'unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 69, sub 2, VI UB); v) il diritto di uso sull'unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 148, sub 3, VI UB); vi) il diritto di uso sull'unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 148, sub 4, VI UB); vii) il diritto di uso sugli appezzamenti di terreno di pertinenza alle sopra descritte unità immobiliare (catasto terreni del Comune di Quarrata, foglio 3, particelle 150, 164, 554, 610, 622);
(-) che, con atto per Notaio del 5 agosto 2016 (rep. 10577, racc. 4877), Persona_1 [...]
e avevano costituito la società Parte_2 Parte_1 Controparte_6 [...]
, conferendovi i seguenti beni: i) quanto ad Controparte_7 [...]
il diritto di proprietà (gravato dal diritto di abitazione) sull'unità immobiliare sita in Parte_1
Quarrata, VI UB n. 33/1 (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 7) nonché il diritto di proprietà (gravato dal diritto di uso) sull'unità immobiliare sita in
Altopascio, VI Francesca Romea n. 10/D (catasto fabbricati del Comune di Altopascio, foglio 4, part. 311, sub 7); ii) quanto a il diritto di proprietà (gravato da diritto di Parte_2 abitazione) sull'unità immobiliare con accesso in Quarrata da VI UB 35 (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 4); il diritto di proprietà (gravato da diritto di abitazione) sull'unità immobiliare con accesso in Quarrata da VI UB 33 (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 1 49, sub 6); il diritto di proprietà (gravato da diritto di uso) sull'unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, pagina 3 di 14 part. 332, VI UB); il diritto di proprietà (gravato da diritto di uso) sull'unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 69, sub 2, VI
UB); il diritto di proprietà (gravato da diritto di uso) sull'unità immobiliare ad uso garage
(catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 148, sub 3, VI UB); il diritto di proprietà (gravato da diritto di uso) sull'unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del
Comune di Quarrata, foglio 3, part. 148, sub 4, VI UB); il diritto di proprietà sugli appezzamenti di terreno di pertinenza alle sopra descritte unità immobiliare (catasto terreni del
Comune di Quarrata, foglio 3, particelle 150, 164, 554, 610, 622);
(-) che, con i suddetti atti, i fideiussori, consapevoli di non poter far fronte alle obbligazioni assunte verso l'istituto di credito, dopo avere disposto dei loro diritti su tutti i loro beni immobili, avevano conferito senza alcun corrispettivo gli stessi nella s.a.s. al fine di rendere vane le pretese creditorie dell'attrice.
Concludeva, quindi, chiedendo la declaratoria della nullità, dell'invalidità e comunque dell'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto per Notaio del 5 agosto 2016 Persona_1
(rep. 10575; racc. 4876), con il quale aveva ceduto al proprio figlio Parte_2 [...] il diritto di abitazione e il diritto di uso relativamente alle unità immobiliari site nel Parte_1
Comune di Quarrata.
1.2. – Si costituivano in giudizio e , contestando integralmente la Parte_2 Parte_1 fondatezza delle domande proposte nei loro confronti ed istando per il loro rigetto.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale, per quel che in questa sede ancora interessa, decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) era provato che e in data 4.4.2012, si erano costituiti Parte_2 Parte_1 fideiussori omnibus della sino alla concorrenza dell'importo di € Controparte_5
610.000,00 e che quest'ultima società aveva concluso, in data 15.11.2001, con la banca attrice il contratto di conto corrente n. 5425, il quale risultava avere un saldo debitore pari ad € 25.802,75, il contratto di finanziamento per € 100.000,00 del 23.11.2015, il quale risultava avere un saldo debitore pari ad € 47.525,45, il contratto di anticipi commerciali il quale risultava avere un saldo debitore pari ad € 451.525,69;
(-) difatti, l'Istituto di credito aveva ottenuto, proprio per tale esposizione debitoria garantita da fideiussione, il decreto ingiuntivo n. 799/2017 del 12.7.2017 nei confronti della
[...]
oltre che nei confronti dei fideiussori e Controparte_5 Parte_1 Parte_2
(-) pertanto, all'epoca della sottoscrizione del contratto revocando (5 agosto 2016) l'attrice era titolare di un credito nei confronti di e nella loro qualità di fideiussori della Pt_1 Parte_2
pagina 4 di 14 che legittimava all'esperimento dell'azione revocatoria nei loro Controparte_5 confronti;
(-) invero, a quella data, l'Istituto di credito aveva già concesso finanziamenti per ingenti somme alla società garantita con relativo accreditamento di denaro e, dunque, era ampiamente maturato il debito della di cui i convenuti si erano già costituiti fideiussori in Controparte_5 Cont favore di
(-) in proposito, andava rigettata l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus sottoscritta da e giacché, diversamente da quanto genericamente allegato da parte Pt_2 Parte_1 convenuta, nulla vietava l'apposizione della clausola omnibus ad un contratto autonomo di garanzia;
(-) quanto, poi, all'eccepita inesistenza od inesatta quantificazione del credito, ai fini della legittimazione alla proposizione dell'azione revocatoria era sufficiente anche un credito eventuale, in veste di credito litigioso, persino nella forma della aspettativa;
(-) ciò posto, particolarmente evidente era l' eventus damni, in quanto , cedendo Parte_2 al figlio il diritto di abitazione e di uso sui beni immobili di sua proprietà, aveva apportato Pt_1 una modifica sia qualitativa che quantitativa al suo patrimonio, così da rendere maggiormente difficoltoso per la il recupero coattivo del proprio credito;
Pt_3
(-) al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul debitore che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell' eventus damni, come ripetutamente affermato dalla Suprema
Corte (Cass. civ. n. 1902/2015; Cass. civ. n. 7507/2007);
(-) nella specie, ed non avevano assolto al loro onere probatorio, non Pt_2 Parte_1 potendosi condividere il loro assunto secondo cui l'operazione non avrebbe arrecato alcun pregiudizio alle ragioni creditorie, dal momento che essi avevano finito per conferire i beni, oggetto dell'atto dispositivo impugnato, in una società “fortemente patrimonializzata”, con la conseguenza che ben avrebbe potuto la banca agire sulle quote dei soci;
(-) in primo luogo, la circostanza che i convenuti si fossero privati della gran parte dei loro beni immobili per conferirli in una società aveva senza dubbio reso meno agevole per l'istituto di credito la soddisfazione dei suoi crediti essendo stati sottratti alla garanzia generica beni facilmente aggredibili;
(-) in secondo luogo, non vi era alcuna prova che la “NI Immobiliare di NI DR e c. s.a.s.” fosse “fortemente patrimonializzata”, non avendo i convenuti fornito prova né degli utili percepiti dalla società né del valore delle quote sociali su cui i creditori particolari dei soci avrebbero potuto eventualmente rivalersi;
pagina 5 di 14 (-) nessun dubbio sussisteva, infine, che ed fossero consapevoli del Pt_2 Parte_1 pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, in quanto, al momento della stipula dell'atto impugnato
(5.8.2016), gli stessi si erano già costituiti fideiussori della Controparte_8
, società di cui erano, rispettivamente, amministratore e socio;
[...]
(-) quindi, alla data della stipula dell'atto oggetto di revocatoria, essi erano ben consapevoli della Cont esposizione debitoria della predetta società verso e, quindi, del pregiudizio che stavano così arrecando all'istituto di credito;
(-) le spese seguivano la soccombenza;
2 – Il giudizio di secondo grado
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello e , per i Parte_1 Parte_2 seguenti motivi:
1) con il primo, denunciavano l'erroneità della sentenza per avere ritenuto esistente il credito Cont vantato da sebbene fondato su fideiussioni radicalmente nulle per violazione della normativa in tema di contratto autonomo di garanzia, dovendosi ritenere incompatibile con tale figura la pattuizione della clausola omnibus, ed antitrust (art. 2, comma 2, lett. a), l.n. 287/1990).
2) Con il secondo, rilevavano che il tribunale aveva errato nel ritenere che il credito vantato dalla fosse esistente nella misura dalla stessa quantificata, non avendo tenuto conto dell'indebita Pt_3 applicazione di interessi ultralegali, anatocistici e della commissione di massimo scoperto.
3) Con il terzo, rilevavano che il tribunale aveva errato nel ritenere esistente il requisito dell'eventus damni.
In particolare, nell'affermare che erano i convenuti a dover dimostrare l'inesistenza di tale requisito, il primo giudice aveva operato una vera e propria inversione dell'onere probatorio.
In ogni caso, non era vero che, attraverso la costituzione di una società in accomandita semplice e conferendo in essa i loro immobili, i si erano spogliati del loro patrimonio. Parte_1
Difatti, il primo giudice non aveva considerato che tale società era fortemente patrimonializzata, sicché i creditori avrebbero potuto agevolmente soddisfarsi sulle sue quote.
Inoltre, gli immobili conferiti erano stati messi a reddito, il che garantiva ulteriormente le ragioni creditorie.
Peraltro, la costituzione dei diritti reali, su tali beni, era avvenuta a titolo oneroso, con la conseguenza che “da questi derivano importantissimi crediti che la banca (se fosse realmente creditrice) potrebbe aggredire, tramite le norme in materia di pignoramento presso terzi” (cfr. att di appello, pag. 33).
4) Con il quarto, deducevano l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto provata l'esistenza della scientia damni in capo ai Parte_1
pagina 6 di 14 Difatti, costoro non avevano debiti a titolo personale, in considerazione anche della nullità delle rilasciate fideiussioni, e, pertanto, l'operazione in parola non poteva essere diretta a ledere i creditori.
Anzi, la costituzione a titolo oneroso dei diritti di uso e di abitazione ed il conferimento dei beni in una società fortemente patrimonializzata rappresentava una notevole garanzia per i creditori.
5) Con il quinto, rilevavano che, a seguito dell'accoglimento dell'appello, le spese del giudizio di primo grado andavano poste a carico della Pt_3
Per tali ragioni è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio quale mandataria di CP_3 Cont
a sua volta cessionaria del credito di contestando, perché infondate, Controparte_2 le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Non si costituiva in giudizio . Controparte_1
2.4. – Con ordinanza del 31.1.2024, le parti venivano invitate ad esperire la procedura di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, la quale, tuttaVI, sortiva esito negativo.
2.5. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 8-28/01/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In VI preliminare Cont 3.1. – Deve, innanzi tutto, essere dichiarata la contumacia di non essendosi la stessa costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti.
3.2. - Vanno, poi, disattese le istanze istruttorie reiterate dagli appellanti (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e c.t.u. contabile), essendosi limitati unicamente a riproporle in questo grado, senza allegare alcunché in punto di loro decisività e rilevanza nonché senza censurare la decisione istruttoria del tribunale.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv 591566).
pagina 7 di 14 Ad ogni modo, le predette istanze si presentano anche inammissibili, per le ragioni che saranno di seguito esposte (cfr. § 4.2.)
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare il gravame.
4 – L'esame del gravame
Si premette che le questioni sottese al presente giudizio risultano in gran parte sovrapponibili a quelle già esaminate da questa Corte nelle sentenze n. 2036/2024 e n. 114/2025 che, quindi, si richiamano quali precedenti interni conformi ex art. 118 disp. att. c.p.c.
4.1. – Ciò posto, il primo motivo è infondato.
4.1.1. – In primo luogo, giova considerare che è certamente compatibile con la fideiussione l'inserimento della clausola “a prima richiesta”.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di fideiussione, la cosiddetta clausola
"solve et repete" inserita nel contratto con formule del tipo "senza riserva alcuna" ovvero "dietro semplice richiesta", ove prevedente l'esclusione per il garante di poter opporre al creditore principale eccezioni che attengono alla validità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale,
è pienamente valida e non è priva di efficacia ai sensi dell'art. 1462 cod. civ. in quanto costituisce manifestazione di autonomia contrattuale, non altera i connotati tipici della fideiussione e non comprende il divieto di sollevare eccezioni attinenti alla validità dello stesso contratto di garanzia”
(cfr. Cassazione civile, sentenza del 21.2.2008, n. 4446).
In secondo luogo, le fideiussioni rilasciate, in data 4.4.2012, da e Parte_1 Parte_2 Cont
, a favore di nei confronti di recano l'espressa indicazione
[...] Controparte_5 dell'importo massimo garantito (€ 610.000).
Risulta, quindi, senz'altro rispettato il disposto di cui all'art. 1938 c.c., di talché non può dubitarsi della validità delle fideiussioni (cfr. Cass. civ. n. 2492/2017 onde: “l'art. 1938 c.c. prevede la necessità di indicare l'importo massimo garantito solo nel caso in cui il fideiussore garantisca
l'adempimento di obbligazioni future, non anche di quelle condizionali, come si evince dal chiaro riferimento letterale contenuto nella citata disposizione, come modificata dall'art. 10 della l. n. 154 del 1992. Tale interpretazione trova conforto nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla legittimità, o meno, della fideiussione cd. “omnibus”, estesa, cioè, a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni, della cui legittimità si dubitava con riguardo all'indeterminabilità dell'oggetto della fideiussione, cui si è posto un contemperamento con
l'obbligo, previsto a pena di nullità, della precisazione dell'importo massimo garantito”).
4.1.1.a. – In ogni caso, anche a voler accedere alla tesi della qualificazione del rapporto in termini di contratto autonomo di garanzia, l'appellante non ha in alcun modo contrastato l'affermazione pagina 8 di 14 del tribunale che ha evidenziato come nulla vieti l'apposizione della clausola omnibus ad un contratto autonomo di garanzia.
Ne deriva che, sul punto, il gravame si appalesa anche inammissibile ex art. 342 c.p.c., perché omette di confrontarsi compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata.
4.1.1.b. – Peraltro, la questione risulta anche coperta da giudicato, in quanto il Tribunale di
Pistoia, con sentenza n. 500/2021 del 3.6.2021, ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo n.
799/2017 proposta da , e Controparte_8 Parte_2 Parte_1 Cont
, nei confronti di disattendo espressamente le eccezioni volte a far valere la nullità
[...] del contratto di garanzia per la previsione della clausola omnibus nonché per l'applicazione di interessi ultralegali, usurari ed anatocistici.
In proposito, non sussiste alcuna contestazione circa il passaggio giudicato della suddetta sentenza, pur trattandosi di circostanza tempestivamente dedotta dall'appellata nella comparsa di costituzione e risposta.
4.1.2. – Né si può ritenere che la fideiussione sia nulla per contrarietà alla normativa antitrust.
È indiscutibile che le fideiussioni per cui è causa risultino rilasciate su modello prestampato che contiene le clausole nn. 2 (clausola di reviviscenza: obbligo del garante di rimborsare le somme incassate dalla banca e da lei restituite per qualsiasi motivo), 6 (clausola di rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c.: rinuncia agli effetti della decadenza in cui incorre il creditore ai sensi della norma citata) e 8 (clausola di sopravvivenza: obbligo del garante di restituire le somme erogate dalla banca anche in caso di invalidità della fideiussione).
Tali clausole sono state, nel 2002, recepite nello schema negoziale tipico stilato dall'ABI, venendo però considerate dalla NC d'IT (provvedimento n. 55 del 2.5.2005), su conforme parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, contrastanti con l'art. 2 L. 287/1990, perché, in sostanza, davano vita a un cartello che aggravava la posizione del debitore.
Si sono formati, in conseguenza, tre orientamenti diversi nella giurisprudenza, anche di legittimità, sugli effetti conseguenti, soprattutto per quanto concerne la possibile tutela del debitore: che questi potesse sostenere la nullità della fideiussione, oppure la sola nullità delle clausole viziate o, infine, che non potesse incidere sul titolo, ma chiedere il mero risarcimento.
La Suprema Corte, con sentenza delle SSUU 30.12.2021 n. 41994, ha composto il dissidio convalidando il secondo orientamento (nullità parziale), esprimendo il seguente principio di diritto:
“I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e
101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale pagina 9 di 14 costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Per quanto interessi, la Corte spiega in motivazione che:
(-) la nullità parziale è rilevabile di ufficio, ma se la parte interessata persista e pretenda l'accertamento della nullità totale, non potrebbe il giudice pronunciare la nullità parziale, pena la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.
(-) si presume, in difetto di precisa allegazione e rigorosa dimostrazione del contrario, che il fideiussore, tanto più se vicino all'interesse del debitore, e la banca avrebbero stipulato il contratto anche senza le clausole viziate.
Nella specie, parte appellante ha insistito per la tesi della nullità totale, il che rende l'eccezione infondata.
Invero, la nullità delle clausole non rende nullo l'intero contratto ai sensi dell'art. 1419 co. 2^ c.c., perché, in difetto di allegazione e prova del contrario, si presume che i avrebbero Parte_1 senz'altro stipulato la fideiussione;
così come l'avrebbe stipulata la che aveva comunque Pt_3 un interesse commerciale forte (preminente rispetto al vantaggio contenuto nelle clausole da eliminare) ad ottenere la copertura di garanzia per le obbligazioni della società correntista.
4.2. – Anche il secondo motivo di appello è infondato. Cont Ribadito che il credito vantato da risulta definitivamente accertato con sentenza passato in giudicato, le contestazioni avanzate dagli appellanti si presentano del tutto irrilevanti.
Difatti, per costante orientamento giurisprudenziale: “In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza n. 4212 del 19/02/2020).
Comunque, le contestazioni sollevate dagli impugnanti si presentano anche alquanto generiche, non avendo essi neppure allegato che l'eliminazione di voci asseritamente non dovute (interessi usurari, ultralegali, anatocistici, commissioni di massimo scoperto, ecc.) determinerebbe un saldo del rapporto a credito del cliente, così da escludere qualsiasi legittimazione della NC.
Ne deriva l'inammissibilità sia dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. che dell'invocata c.t.u. contabile, per il loro palese carattere esplorativo. pagina 10 di 14 4.3. – Infondato è, altresì, il terzo motivo di appello.
4.3.1. – Correttamente il tribunale ha ritenuto esistente il presupposto dell' eventus damni, essendo pacifico che, con l'operazione in parola, seguita dal conferimento degli immobili nella neocostituita s.a.s., e si siano spogliati della quasi totalità dei Parte_1 Parte_2 beni immobili di loro proprietà.
Al riguardo, si applica il seguente principio: “In tema di azione revocatoria, la diminuzione del patrimonio del debitore può realizzarsi anche dando vita ad un negozio complesso - ossia ad un negozio costituito da tanti rapporti (ancorché coinvolgenti altri soggetti oltre all'alienante o al cedente ed all'acquirente o al cessionario), che pur ricollegandosi a schemi negoziali distinti, siano legati da un rapporto di interdipendenza e tutti rivolti al perseguimento di un solo e particolare scopo - oppure ad una serie di negozi collegati” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 6.10.1994, n.
8188).
In proposito, la costituzione del diritto di abitazione e di uso, sui beni di , in favore Parte_2 di , è inserita in un contesto negoziale maturato in ambito familiare che ha Parte_1 consentito a di spogliarsi degli immobili a lui intestati, conferendoli in una società, Parte_2 costituita anche da lui, dalla moglie e dal figlio, con il preciso obiettivo di proteggerli, attraverso lo schema societario, dalla eventuale aggressione diretta da parte dei creditori personali dei singoli componenti del nucleo familiare, che tuttaVI ne hanno conservato di fatto la piena disponibilità attraverso la costituzione del diritto di uso e di abitazione in favore di . Parte_1
Inoltre, come affermato sempre dalla Suprema Corte: “In tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell'"eventus damni", il quale ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, è configurabile in caso di sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, le quali sono soggette a maggiori mutamenti di valore” (cfr. Cass. civ. n. 20232/2023).
Nella specie, non solo i non hanno dimostrato che il loro patrimonio residuo fosse Parte_1 sufficiente a garantire le ragioni creditorie, ma anche la circostanza, da loro molto enfatizzata, secondo cui la neocostituita sarebbe stata una società fortemente Controparte_7 patrimonializzata, con la conseguenza che il valore delle quote dei soci ( Parte_4 sarebbe stato tale da garantire i creditori, è rimasta assolutamente indimostrata.
Invero, non risulta essere stato fornito alcun elemento in ordine alla situazione patrimoniale della predetta società, nonostante il tempo trascorso dalla sua costituzione (avvenuta in data
5.8.2016), sicché non è possibile in alcun modo apprezzare il valore delle partecipazioni sociali. pagina 11 di 14 4.3.2. – Parimenti evidente è il pregiudizio derivante dalla costituzione dei diritti reali di uso e abitazione sui suddetti immobili.
In proposito, la cessione a carattere oneroso di tali diritti non vale ad escludere l'esistenza della lesione per le ragioni creditorie.
Come affermato dal massimo organo della nomofilachia: “a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (cfr.
Cassazione civile, sentenza del 9.2.2012, n. 1896).
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti non risulta neppure che i predetti beni siano stati messi a reddito, il che esclude la possibilità per i creditori di soddisfarsi sugli eventuali frutti.
Non si comprende, quindi, l'affermazione degli appellanti secondo cui da tali beni “derivano importantissimi crediti che la banca (se fosse realmente creditrice) potrebbe aggredire, tramite le norme in materia di pignoramento presso terzi”.
In definitiva, la costituzione dei diritti reali di uso e di abitazione ha avuto come unico effetto quello di ridurre notevolmente il valore economico degli immobili, compromettendone la possibilità di circolazione e di sfruttamento economico.
4.4. – Infondato è anche il quarto motivo di appello.
Non vi è dubbio che i fossero perfettamente consapevoli dell'idoneità degli atti Parte_1 impugnati a ledere le ragioni creditorie, perché impoverivano il loro patrimonio e rendevano più difficile, se non impossibile, rivalersi su di esso.
Al riguardo, particolarmente sospette si presentano anche le modalità e la tempistica degli atti impugnati, che risultano tutti stipulati lo stesso giorno (5.8.2016) ed a rogito del medesimo
Notaio, e sono di poco precedenti alla lettera di messa in mora della NC (27.12.2016).
Del resto, ed erano, rispettivamente, amministratore unico e socio della Parte_2 Pt_1
(cfr. visura in atti) e, quindi, sicuramente a conoscenza del suo stato di Controparte_5 insolvenza (che risulta comprovato dalla incapacità della società di soddisfare l'elevato credito della NC ormai cristallizzato da sentenza passata in giudicato).
pagina 12 di 14 In proposito, non può essere condivisa la tesi degli appellanti secondo cui, alla data del 5.8.2016, i non avevano debiti di natura personale, stante il rilascio delle fideiussioni, tutte di Parte_1 elevato ammontare, nei confronti delle Banche.
In realtà, i usufruendo delle informazioni privilegiate di cui erano certamente in Parte_1 possesso in ragione della loro posizione all'interno della società debitrice, hanno cercato di anticipare l'iniziativa delle Banche, sottoponendo i beni ad un duplice vincolo (costituzione dei diritti di uso e abitazione sugli stessi e conferimento all'interno della ), allo Controparte_7 scopo di porli al riparo da qualsiasi tentativo di aggressione.
Il che rende oltremodo evidente la sussistenza del requisito della scientia damni nei loro confronti.
4.5. – Infondato è, infine, il quinto motivo di appello.
Il Tribunale, nel regolamentare le spese di lite, ha fatto corretta applicazione del criterio della soccombenza, di talché le stesse correttamente sono state poste a carico degli originari convenuti.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex
D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore da € 520.001-
1.000.000), con applicazione del parametro minimo per tutte le fasi, al fine di rendere la liquidazione omogenea rispetto alla difficoltà ed all'importanza delle questioni trattate nonché al pregio ed alle caratteristiche dell'attività professionale espletata (come imposto dall'art. 4, comma
1, del D.M. 55/2014), tenuto pure conto del tenore ripetitivo delle difese articolate.
Fase di studio della controversia: € 2.853,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.659,00
Fase istruttoria/trattazione: € 3.822,00
Fase decisionale: € 4.744,00
Compenso tabellare: € 13.078,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
5.2. – Sussistono, poi, i presupposti per la condanna degli appellanti ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Difatti, la manifesta infondatezza dell'impugnazione evidenzia la responsabilità processuale aggravata della parte che, quanto meno con “colpa grave”, non ha esitato ad introdurre un gravame privo di consistenza, dopo aver letto le chiare motivazioni del tribunale.
Ne discende la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in € 6.500,00, pari a circa la metà delle spese di lite sopra liquidate.
5.3. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore pagina 13 di 14 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 994/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 30/11/2021, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento della somma di € 6.500,00, ex art. 96, comma
3, c.p.c.;
4) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 13.078,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 16.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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