Articolo 5 della Legge 3 aprile 1933, n. 255
Articolo 4Articolo 6
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25 aprile 1933
Art. 5.

Sono ammessi nella carriera di concetto mediante concorso per titoli ed esame gli impiegati di gruppo A di altre Amministrazioni dello Stato e di gruppo B della Corte, provvisti del prescritto titolo di studio e qualificati ottimi nell'ultimo triennio, i quali abbiano non meno di quattro anni di servizio se di gruppo A e di otto se di gruppo B, ed in entrambi i casi non abbiano superato i trentacinque anni di eta', salvo l'eccezione stabilita a favore degli invalidi di guerra.
Non si applicano al personale della Corte le disposizioni del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482 .
Il personale di revisione coadiuva quello di concetto in tutte le mansioni di carattere contabile ed e' assunto per pubblico concorso.
Entrata in vigore il 25 aprile 1933