Articolo 3 della Legge 2 gennaio 1958, n. 9
Articolo 2
Versione
15 febbraio 1958
Art. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera', a carico dei fondi per l'esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi in gestione al Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Milano, del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1956-57 e per gli esercizi successivi.

Entrata in vigore il 15 febbraio 1958