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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 09/07/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1423.2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento proposto su ricorso depositato in data 07.04.2025
da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con gli Avv.ti Laura Botticelli e Alessandra Annibali presso lo studio delle quali ha eletto domicilio, in Fermo, Corso Cefalonia n. 31
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente a [...] con l'Avv. Annalisa Piermartire presso la quale ha eletto domicilio, a Monte Urano, Via Vespucci n. 22-24
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Civitanova Marche il 28.07.2007 – trascritto nei Registi degli Atti di Matrimonio del Comune di Civitanova Marche Anno 2007, Parte 2, Serie A, Numero 10, Ufficio 2 I coniugi si sono separati con sentenza n. 572/2024 emessa dal Tribunale di Fermo in data 06.08.2024.e pubblicata in data 09.08.2024
pagina 1 di 4 con i seguenti figli: nata il [...] e ato il 18.03.2010 Persona_1 Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“ 1) I sig.ri e continueranno a vivere separati, con reciproco rispetto, liberi di fissare Pt_1 Parte_2 la residenza dove riterranno opportuno. 2) I sig.ri e si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta di identità Pt_1 Parte_2 Per_ valida per l'espatrio, anche per i figli e . Per_2
3) CASA FAMILIARE La casa familiare, sita in Monte Urano Via Ugo Foscolo n. 25 censita al NCEU del medesimo Comune al Foglio 4 part. 96, sub13, cat., C/6 classe 03 cons 37 m2; part.96 sub 7 cat. A/7 classe 02 cons. 6 vani, di proprietà di viene assegnata alla sig.ra quale genitore Parte_2 Parte_1 Per_ collocataria dei figli e compreso il mobilio in essa contenuto. La si Persona_2 Pt_1 impegna a non apportare modifiche strutturali nella casa familiare senza il preventivo consenso del proprietario e di avere cura del contenuto dell'abitazione e dei mobili, quadri e suppellettili che il continuerà a lasciare in uso alla stessa e ai figli, salvo la normale usura per l'ordinario Parte_2 utilizzo. Per quanto concerne la casa familiare, si specifica che ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. ed in conformità della consolidata giurisprudenza in materia, nel caso in cui la in qualità di genitore assegnatario, Pt_1 cessi di abitare stabilmente nella casa familiare e/o conviva more uxorio e/o contragga nuovo matrimonio, ovvero, nel caso in cui i figli decideranno di collocarsi stabilmente con il padre, il diritto all'assegnazione della casa familiare a favore di verrà meno e verrà ripristinato in capo al Pt_1
Parte_2
4) STATUIZIONI RELATIVE AI FIGLI MINORI 4.A) MODALITA' DI AFFIDAMENTO DI GAIA E Persona_2 Per_
I sig.ri e continueranno ad adottare un AFFIDO CONDIVISO per i figli minori e Pt_1 Parte_2
tuttavia in considerazione dell'età dei ragazzi (15 e 17 anni) ed anche su richiesta Persona_2 degli stessi, non verrà redatto un PIANO GENITORIALE e non verrà adottato un calendario che preveda Per_ rigidi tempi di permanenza di e con l'uno o con l'altro genitore. Fermo restando quindi Per_2 un ampio libero accesso garantito dal padre ai figli, verrà comunque rispettata dai genitori la volontà Per_ dei ragazzi, i quali saranno liberi di decidere se e come frequentare il padre. e Persona_2 saranno, come detto, collocati con la madre nella casa familiare di Monte Urano dove gli stessi Per_ manterranno la residenza;
quanto alle scuole, continuerà a frequentare il Liceo Linguistico IIS Leonardo da Vinci di Civitanova Marche e PP ITET AR LI di fermo;
liberi entrambi, per il prosieguo, di decidere l'indirizzo di studi più confacente alle loro capacità, inclinazioni naturali ed Per_ aspirazioni;
continueranno altresì a praticare sport;
potrà continuare a seguire il percorso di psicoterapia intrapreso, I sig.ri e si atterranno in ogni caso a quanto eventualmente venisse Pt_1 Parte_2 prescritto/indicato/suggerito nell'interesse dei figli, dai Servizi Sociali o dal Consultorio Familiare indicati dal TM di seguire il nucleo o dallo stesso Tribunale per i Minorenni qualora adottasse provvedimenti urgenti;
e si impegnano ad adottare/proseguire comunque, i percorsi indicati/suggeriti pagina 2 di 4 successivamente all'instaura<zione del procedimento dinanzi al tribunale minorenni delle marche e teso sostegno della genitorialità.
4.b) contribuzione mantenimento dei minori 4.b.1) spese ordinarie il verserà alla quale contributo mensile ordinario la somma parte_2 pt_1 di 400,00 (quattrocento 00), cioè € 200,00 ( duecento 00) per ciascun figlio – da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat- costo vita. pagamento avverrà entro 25 ogni mese mediante bonifico a favore sul conto corrente cui iban è noto
Le parti concordano che l'assegno unico per i figli continui ad essere versato integralmente a favore della , collocataria prevalente. Il si obbliga a collaborare con la affinché Parte_1 Parte_2 Pt_1 le richieste annuali dell'assegno unico (e/o comunque di ogni contributo alla famiglia anche diversamente denominato che dovesse sostituire l'attuale assegno unico) vadano a buon fine, fornendo, se necessario, tempestivamente documenti/dati necessari per la richiesta ed ogni altro adempimento che potrebbe essere richiesto dall'Inps per l'erogazione del contributo.
4.B.2) SPESE STRAORDINARIE Le Spese Straordinarie saranno ripartite fra entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo quanto stabilito dal Protocollo in vigore dal 10.07.2024 presso il Tribunale di Fermo. Anche per quanto riguarda l'individuazione delle spese da considerarsi straordinarie si richiama il predetto Protocollo che entrambe le parti dichiarano conoscere, o da successivi protocolli che dovessero sostituirlo. Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo. Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere ce mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
5) RAPPORTI PATRIMONIALI FRA I CONIUGI I sig.ri e dichiarano espressamente di essere economicamente autosufficienti, potendo Pt_1 Parte_2 entrambi contare su adeguati redditi propri e di non avere quindi reciproche pretese economiche per assegni di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
6) I sig.ri e concordano sul fatto che effetti del presente decorreranno dalla Pt_1 Parte_2 sottoscrizione dello stesso.
7) I sig.ri e dichiarano di rinunciare al termine di impugnazione dell'emananda Pt_1 Parte_2 sentenza.
8) Le spese legali del presente giudizio si intendono compensate tra le parti, con espressa rinuncia delle procuratrici alla solidarietà passiva professionale di cui all'art. 13, comma 2, Legge 31 dicembre 2012 n. 247”. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO pagina 3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. Rilevato che quanto alla pendenza del procedimento avanti al Tribunale dei Minori risulta che l'ultima relazione dei servizi sociali è del 14.12.2023, dunque anteriore alla pronuncia dell'omologa della separazione, e che allo stato non risultano sopravvenienze che portino ad ritenere l'inidoneità dell'affidamento congiunto, del collocamento presso la madre e del diritto di visita dei minori come regolato in sede di ricorso. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Civitanova Marche il
2) 28/07/2007 tra - trascritto nei Registi degli Atti Parte_1 Parte_2 di Matrimonio del Comune di Civitanova Marche Anno 2007, Parte 2, Serie A, Numero 10, Ufficio 2;
3) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
6) Compensa tra le parti le spese di procedura;
7) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Civitanova Marche perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 03.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento proposto su ricorso depositato in data 07.04.2025
da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con gli Avv.ti Laura Botticelli e Alessandra Annibali presso lo studio delle quali ha eletto domicilio, in Fermo, Corso Cefalonia n. 31
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente a [...] con l'Avv. Annalisa Piermartire presso la quale ha eletto domicilio, a Monte Urano, Via Vespucci n. 22-24
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Civitanova Marche il 28.07.2007 – trascritto nei Registi degli Atti di Matrimonio del Comune di Civitanova Marche Anno 2007, Parte 2, Serie A, Numero 10, Ufficio 2 I coniugi si sono separati con sentenza n. 572/2024 emessa dal Tribunale di Fermo in data 06.08.2024.e pubblicata in data 09.08.2024
pagina 1 di 4 con i seguenti figli: nata il [...] e ato il 18.03.2010 Persona_1 Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“ 1) I sig.ri e continueranno a vivere separati, con reciproco rispetto, liberi di fissare Pt_1 Parte_2 la residenza dove riterranno opportuno. 2) I sig.ri e si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta di identità Pt_1 Parte_2 Per_ valida per l'espatrio, anche per i figli e . Per_2
3) CASA FAMILIARE La casa familiare, sita in Monte Urano Via Ugo Foscolo n. 25 censita al NCEU del medesimo Comune al Foglio 4 part. 96, sub13, cat., C/6 classe 03 cons 37 m2; part.96 sub 7 cat. A/7 classe 02 cons. 6 vani, di proprietà di viene assegnata alla sig.ra quale genitore Parte_2 Parte_1 Per_ collocataria dei figli e compreso il mobilio in essa contenuto. La si Persona_2 Pt_1 impegna a non apportare modifiche strutturali nella casa familiare senza il preventivo consenso del proprietario e di avere cura del contenuto dell'abitazione e dei mobili, quadri e suppellettili che il continuerà a lasciare in uso alla stessa e ai figli, salvo la normale usura per l'ordinario Parte_2 utilizzo. Per quanto concerne la casa familiare, si specifica che ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. ed in conformità della consolidata giurisprudenza in materia, nel caso in cui la in qualità di genitore assegnatario, Pt_1 cessi di abitare stabilmente nella casa familiare e/o conviva more uxorio e/o contragga nuovo matrimonio, ovvero, nel caso in cui i figli decideranno di collocarsi stabilmente con il padre, il diritto all'assegnazione della casa familiare a favore di verrà meno e verrà ripristinato in capo al Pt_1
Parte_2
4) STATUIZIONI RELATIVE AI FIGLI MINORI 4.A) MODALITA' DI AFFIDAMENTO DI GAIA E Persona_2 Per_
I sig.ri e continueranno ad adottare un AFFIDO CONDIVISO per i figli minori e Pt_1 Parte_2
tuttavia in considerazione dell'età dei ragazzi (15 e 17 anni) ed anche su richiesta Persona_2 degli stessi, non verrà redatto un PIANO GENITORIALE e non verrà adottato un calendario che preveda Per_ rigidi tempi di permanenza di e con l'uno o con l'altro genitore. Fermo restando quindi Per_2 un ampio libero accesso garantito dal padre ai figli, verrà comunque rispettata dai genitori la volontà Per_ dei ragazzi, i quali saranno liberi di decidere se e come frequentare il padre. e Persona_2 saranno, come detto, collocati con la madre nella casa familiare di Monte Urano dove gli stessi Per_ manterranno la residenza;
quanto alle scuole, continuerà a frequentare il Liceo Linguistico IIS Leonardo da Vinci di Civitanova Marche e PP ITET AR LI di fermo;
liberi entrambi, per il prosieguo, di decidere l'indirizzo di studi più confacente alle loro capacità, inclinazioni naturali ed Per_ aspirazioni;
continueranno altresì a praticare sport;
potrà continuare a seguire il percorso di psicoterapia intrapreso, I sig.ri e si atterranno in ogni caso a quanto eventualmente venisse Pt_1 Parte_2 prescritto/indicato/suggerito nell'interesse dei figli, dai Servizi Sociali o dal Consultorio Familiare indicati dal TM di seguire il nucleo o dallo stesso Tribunale per i Minorenni qualora adottasse provvedimenti urgenti;
e si impegnano ad adottare/proseguire comunque, i percorsi indicati/suggeriti pagina 2 di 4 successivamente all'instaura<zione del procedimento dinanzi al tribunale minorenni delle marche e teso sostegno della genitorialità.
4.b) contribuzione mantenimento dei minori 4.b.1) spese ordinarie il verserà alla quale contributo mensile ordinario la somma parte_2 pt_1 di 400,00 (quattrocento 00), cioè € 200,00 ( duecento 00) per ciascun figlio – da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat- costo vita. pagamento avverrà entro 25 ogni mese mediante bonifico a favore sul conto corrente cui iban è noto
Le parti concordano che l'assegno unico per i figli continui ad essere versato integralmente a favore della , collocataria prevalente. Il si obbliga a collaborare con la affinché Parte_1 Parte_2 Pt_1 le richieste annuali dell'assegno unico (e/o comunque di ogni contributo alla famiglia anche diversamente denominato che dovesse sostituire l'attuale assegno unico) vadano a buon fine, fornendo, se necessario, tempestivamente documenti/dati necessari per la richiesta ed ogni altro adempimento che potrebbe essere richiesto dall'Inps per l'erogazione del contributo.
4.B.2) SPESE STRAORDINARIE Le Spese Straordinarie saranno ripartite fra entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo quanto stabilito dal Protocollo in vigore dal 10.07.2024 presso il Tribunale di Fermo. Anche per quanto riguarda l'individuazione delle spese da considerarsi straordinarie si richiama il predetto Protocollo che entrambe le parti dichiarano conoscere, o da successivi protocolli che dovessero sostituirlo. Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo. Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere ce mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
5) RAPPORTI PATRIMONIALI FRA I CONIUGI I sig.ri e dichiarano espressamente di essere economicamente autosufficienti, potendo Pt_1 Parte_2 entrambi contare su adeguati redditi propri e di non avere quindi reciproche pretese economiche per assegni di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
6) I sig.ri e concordano sul fatto che effetti del presente decorreranno dalla Pt_1 Parte_2 sottoscrizione dello stesso.
7) I sig.ri e dichiarano di rinunciare al termine di impugnazione dell'emananda Pt_1 Parte_2 sentenza.
8) Le spese legali del presente giudizio si intendono compensate tra le parti, con espressa rinuncia delle procuratrici alla solidarietà passiva professionale di cui all'art. 13, comma 2, Legge 31 dicembre 2012 n. 247”. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO pagina 3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. Rilevato che quanto alla pendenza del procedimento avanti al Tribunale dei Minori risulta che l'ultima relazione dei servizi sociali è del 14.12.2023, dunque anteriore alla pronuncia dell'omologa della separazione, e che allo stato non risultano sopravvenienze che portino ad ritenere l'inidoneità dell'affidamento congiunto, del collocamento presso la madre e del diritto di visita dei minori come regolato in sede di ricorso. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Civitanova Marche il
2) 28/07/2007 tra - trascritto nei Registi degli Atti Parte_1 Parte_2 di Matrimonio del Comune di Civitanova Marche Anno 2007, Parte 2, Serie A, Numero 10, Ufficio 2;
3) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
6) Compensa tra le parti le spese di procedura;
7) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Civitanova Marche perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 03.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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