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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 4894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4894 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 2403/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti componenti:
Dott. LV OM Presidente
Dott. IO GO Consigliere Estensore
dr. ing. Pietro E. De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 2403/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche- risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta per l'udienza collegiale dell'8.10.2025 e vertente
TRA
, c.f. nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
MA (TA) il 28.07.1948, elettivamente domiciliata in AR RA (Ta)
alla Via M. Santoro n. 1, presso l'Avv. Mario Lazzaro, c.f. C.F._2
- PEC: - fax 080 4306254, dal
[...] Email_1
quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato su supporto cartaceo, la cui copia informatica autenticata con firma digitale è stata depositata 2
telematicamente.
RICORRENTE
E
, c.f. , in persona del Sindaco pro - Controparte_1 P.IVA_1
tempore, Avv. Fabrizio Quarto, elettivamente domiciliato in alla CP_1
Via Livatino s.n., presso l'ufficio dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso, giusta Delibera di G.C. n. 171 del 21.6.2022 (Doc 1) e in virtù di mandato alla lite su supporto cartaceo, la cui copia informatica autenticata con firma digitale depositata telematicamente, dall'Avv. Giuseppe Dimito, c.f.
, Avvocato dell'Avvocatura Comunale del Comune CodiceFiscale_3
di MA, con comunicazioni/notificazioni da effettuarsi a mezzo PEC
all'indirizzo: Email_2
RESISTENTE
E
, c.f. Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede in Taranto, al
Viale Magna Grecia n. 240, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al presente atto dall'Avv. Annamaria Magazzino, c.f. C.F._4
giusta Deliberazione del Commissario Straordinario Unico n. 139 del
[...]
14.06.2022, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Grottaglie, alla
Via Calabria 16. L'Avv. Annamaria Magazzino dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC:
Email_3
RESISTENTE
E 3
, P.IVA , in persona del Presidente della CP_3 P.IVA_3
Giunta Regionale, dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
FF NO, c.f. , in virtù di mandato in calce CodiceFiscale_5
alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata in Bari al Lungomare
Nazario Sauro n. 31-33 presso l'Avvocatura Regionale nonché - ai fini della comunicazione degli avvisi di cancelleria - all'indirizzo PEC:
Email_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente , riportandosi alle Parte_1
conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo in riassunzione e, quindi,
come di seguito indicato:
a) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, il grave
inadempimento in cui sono incorsi gli Enti resistenti, anche in solido tra loro,
e la relazione causale tra detto inadempimento e i danni subiti dalla odierna
ricorrente e per l'effetto;
b) condannare gli Enti resistenti a porre in essere ogni e più opportuno
intervento idoneo a porre fine ai fenomeni lesivi descritti in narrativa, nonché
a risarcire la ricorrente per tutti i danni patrimoniali subiti nella vicenda in
esame, nella misura di € 11.842,50, di cui: € 5.842,50 per la mancata
coltivazione del terreno dal 2003 sino al 2021, € 5.000,00 per la bonifica e
smaltimento dei rifiuti ed € 1.100,00 per la pulizia del fondo agricolo de quo
da vegetazione e detriti, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo,
o in quell'altra somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata in
giudizio anche secondo equità; 4
c) Porre a carico delle parti resistenti le spese e le competenze del presente
giudizio e di quello per ATP iscritto al n. di rg 977/2021 del Tribunale di
Taranto.
In via istruttoria, occorrendo, si richiede :
- Chiamata a chiarimenti del ctu nominato dal Tribunale di Taranto, in
sede di giudizio ex art. 696 bis cpc , per le ragione esposte nel ricorso ex
art. 702 bis cpc . attinenti, la quantificazione dei danni subiti dalla
ricorrente a far data dal 2003 e non dal 2018.
- Prova testimoniale, indicando a testi il Prof. Testimone_1
residente in [...] e
l'Avv.Giancarlo Lazzaro residente in [...]
n. 1, sulle circostanze indicate nel ricorso in riassunzione.”
Per il resistente , in persona del legale rapp.te Controparte_1
pro – tempore, come da comparsa di costituzione e risposta e, quindi, come di seguito indicato:
a) dichiarare infondata la domanda attrice per mancanza di prova dell'asserito
evento dannoso e per difetto di titolarità/legittimazione attiva dell'attrice;
b) dichiarare infondata la domanda attrice per difetto di
titolarità/legittimazione passiva del Controparte_1
c) dichiarare infondata la domanda attrice per mancanza di prova dei danni
richiesti;
d) dichiarare comunque prescritti gli eventuali (ed inesistenti) crediti risarcitori
di oltre 5 anni anteriori al 3.2.2022
e) Con vittoria di spese”.
Per il resistente , in persona del Controparte_2 5
legale rapp.te pro – tempore, riportandosi integralmente a quanto indicato nel proprio atto di costituzione ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, come di seguito indicate:
“a) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
[...]
e per l'effetto estromettere lo stesso dall'odierno giudizio;
Controparte_2
b) Rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto;
c) Condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze del
presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per la ricorrente , in persona del legale rapp.te pro – CP_3
tempore, previa impugnativa di tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto,
eccepito e concluso, nel richiamare tutti i propri scritti difensivi, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni così come specificate nella memoria di costituzione, che di seguito si riassumono: accogliere le eccezioni sollevate dalla così come avanti indicate e per l'effetto, CP_3
rigettare ciascuna delle domande proposte dalla parte ricorrente, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 31.5.2022 - in riassunzione del giudizio precedentemente da essa instaurato presso il Tribunale di Taranto che, con ordinanza n. 7882/2021 pubblicata il 4.4.2022, aveva dichiarato la propria incompetenza, affermando quella del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche di Napoli - conveniva innanzi a Parte_1
quest'ultimo la , il ed CP_3 Controparte_2
il , ciascuno in persona del rispettivo legale rapp.te pro Controparte_1 6
– tempore, esponendo di essere proprietaria del fondo agricolo con destinazione catastale prevalente di seminativo, sito in MA (Ta) località
Massenzio, confinante con la strada comunale “S. Rocco – Palata” ed identificato nel Catasto terreni al Foglio di mappa n.71, Particelle nn. 318, 319,
321, 322, 471, nonché della particella n.472 (ex n.316), oggetto quest'ultima di esproprio.
La ricorrente deduceva che il , nell'ambito degli Controparte_1
Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrologico del territorio di – Canale S. AR, aveva adottato il CP_1
Decreto di occupazione di urgenza n. 2 del 30.1.2015; la sua proprietà
risultava essere inserita nel Progetto Esecutivo per la “zona a valle” del Canale
S. AR e, di conseguenza, la particella n.316 - ora n.472- era stata oggetto di esproprio.
Affermava ancora l'istante che, nel corso della primavera dell'anno
2018, il aveva ultimato i lavori e detta opera, di notevole Controparte_1
dimensione ed enorme portata, nonostante fosse monca dell'ultimo tratto terminale (terzo Lotto), era stata posta in esercizio con destino finale nel fondo di essa ricorrente, già gravato dallo sversamento di altro canale di scolo di epoca precedente e parallelo a quello di nuova realizzazione, nel quale defluivano le acque meteoriche provenienti dal centro abitato del CP_1
[...]
In buona sostanza, il mancato completamento delle suddette opere e la messa in esercizio del nuovo canale, in corrispondenza della particella n.316 ora n.472, aveva elevato in modo esponenziale la portata delle acque meteoriche che si riversavano nel fondo di essa esponente, rendendolo 7
inaccessibile.
Inoltre, la ricorrente esponeva che, l'omessa manutenzione dei canali da parte del avrebbero provocato Controparte_2
allagamenti e danneggiamenti vari alla proprietà, occludendo anche la possibilità di accedere al fondo per poterlo coltivare e, che, l'acqua convogliata dal canale trasportava sul fondo materiali di ogni genere con grave pericolo ambientale, il tutto come evidenziato dalla consulenza di parte predisposta dal Geom. Persona_1
Peraltro, il passaggio per l'accesso al fondo, a seguito dell'utilizzo dello stesso, era stato danneggiato e reso inservibile quale area di transito di mezzi e come cantiere durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione del canale Patermisco, avvenuti nel 2003, mentre in passato la ricorrente disponeva di un accesso al fondo mediante un ponticello posto lungo la strada provinciale n.177.
In buona sostanza, quindi, l'istante assumeva che il pregiudizio al proprio fondo da essa lamentato derivava da diverse concause, come di seguito elencate:
- lo sversamento delle acque meteoriche provenienti dal Canale S.
AR, dalla Gravina Madonna della Scala, nonché delle acque reflue provenienti dall'Impianto di Depurazione delle acque nere dell'AQP posto su Via Ferrara (Strada Prov.57) provocato dal nuovo canale raccoglitore - con destino finale nella particella della SI.ra - posto in esercizio benché Pt_1
non portato a termine, la cui realizzazione è stata disposta dalla CP_3
(Commissario Straordinario per il rischio idraulico) nel territorio di
[...]
CP_1 8
- l'omessa pulizia/manutenzione del vecchio canale costruito dal
, nel quale confluiscono da circa trent'anni le acque Controparte_5
trattate provenienti dall'Impianto di Depurazione delle acque nere dell'AQP
su Via Ferrara;
- la demolizione del ponticello che consentiva l'accesso alla proprietà
della ricorrente, danneggiato in occasione dei lavori di realizzo del Canale
Patermisco, ad opera del medesimo , e mai ripristinato. CP_2
deduceva ancora che, con riferimento a Parte_1
quanto sopra evidenziato, essa istante aveva depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo al Tribunale di Taranto (n. 977/2021) e i danni erano stati in tale sede meglio specificati e dettagliati nella consulenza redatta dal Dott. Ing. ammontando ad € 1.230,00 per il mancato Per_2
utilizzo del terreno a coltura di frumento, €17.830,00 nel caso in cui si voglia considerare la possibilità per la ricorrente di utilizzare acqua per l'irrigazione di colture ortacee ed € 1.100,00 per i costi di pulizia del terreno dai soli rifiuti.
In conclusione, l'istante chiedeva accogliersi le conclusioni sopra riportate.
In data 17.6.2022 si costituiva il , Controparte_2
in persona del legale rapp.te pro – tempore, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in favore di altro ente CP_3
Provincia o da individuarsi in base a quanto statuito con la legge CP_1
Regionale di Puglia n.17 del 30.11.2000 artt. 24 e ss., e sentir dichiarare la propria conseguente estromissione dal giudizio, con vittoria di spese ed attribuzione.
Nel merito, il resistente contestava l'avversa pretesa e ne chiedeva il 9
rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
In data 28.6.2022 si costituiva la , in persona del legale CP_3
rapp.te pro – tempore, la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, specificando in particolare che, in relazione agli interventi e alla loro attuazione, essa aveva rivestito esclusivamente il ruolo di Ente Finanziatore,
mentre il nell'ambito dei fondi regionali per la difesa Controparte_1
del suolo (fondi D.lgs. n. 112/98 – annualità 2007,2008, e 2009) era risultato beneficiario del progetto degli “Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree
a rischio idraulico e idrogeologico” dall'importo di € 3.000.000 e, nell'ambito del
Programma Operativo FESR 2014 – 2020. Asse V-Azione 5.1, dell'intervento
“Messa in sicurezza di vaste aree a rischio idrogeologico – Immissione nel Canale
Patemisco” per un importo di € 4.500.000; detta comparente precisava quindi le proprie conclusioni come sopra indicato.
In data 29.6.2022 si costituiva anche il , in persona Controparte_1
del legale rapp.te pro – tempore, il quale deduceva, in via preliminare, sia la mancanza della di prova del fatto dannoso lamentato, ossia l'allagamento dei terreni di sua proprietà, nonché la mancanza di prova del diritto dell'attrice ad utilizzare la particella di terreno in questione, atteso che non risultava provata la legittimazione attiva.
Il Comune eccepiva, inoltre, l'infondatezza della domanda per mancata prova dei danni richiesti e sollevava il difetto di legittimazione passiva in favore della e il CP_3 Controparte_2
, precisando le proprie conclusioni come sopra indicato.
[...] 10
Disposta la trattazione scritta con decreto del 13.4.2023, secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., acquisite le note di trattazione scritta, il
Tribunale, all'udienza dell'2.5.2023, ritenuta la causa matura per la decisione,
con ordinanza di pari data rinviava la causa all'udienza collegiale dell'8.10.2025, alla quale, acquisite le note di parte autorizzate e depositate anche in questo caso ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., veniva riservata in decisione.
***********************
La domanda della ricorrente è solo in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione, nei termini e per le ragioni di seguito indicati.
Quanto alla legittimazione attiva di , la Parte_2
stessa ha sin dall'origine assunto di essere proprietaria del fondo agricolo con destinazione catastale prevalente di seminativo (in passato adibito alla coltivazione di ortaggi), sito in MA (Ta), località Massenzio, confinante con la strada comunale “S. Rocco-Palata”, e identificato nel Catasto terreni al
Foglio di mappa n. 71, Particelle: 318, 319, 321, 322 e 471, nonché della
particella n. 472 (ex n. 316), oggetto quest'ultima, di esproprio.
Vero è che non risulta dedotto né allegato il relativo titolo, ma dalla stessa relazione depositata in atti dal Controparte_2
del 14.3.2022, risulta che nel catasto terreni del Comune di le p.lle CP_1
in questione risultano effettivamente intestate alla predetta Parte_1
[...]
La stessa contestazione della legittimazione attiva effettuata in comparsa dal Comune di appare riferita esclusivamente alla sola CP_1
particella 316 (oggi 472), la quale, per stessa ammissione dell'istante, è stata 11
oggetto di occupazione temporanea e d'urgenza, per mq. 780 (v relazione del ctp geom. , sin dal 30.1.2015 (v. copia del relativo decreto in Persona_1
atti allegato) e successivamente espropriata in favore della . CP_3
D'altra parte, ciò che lamenta la ricorrente è proprio che il mancato completamento/interruzione delle suddette opere e la messa in esercizio del nuovo canale, in corrispondenza della predetta particella n. 316, oggi identificata dal n. 472, avrebbe elevato in modo esponenziale la portata delle acque meteoriche che si riversavano nel fondo in questione, rendendolo completamente inservibile ed inaccessibile;
il danno lamentato riguarda quindi chiaramente la parte di fondo non oggetto del provvedimento espropriativo.
Deve quindi ritenersi dimostrata la legittimazione attiva della ricorrente con riguardo alla proposizione dell'azione risarcitoria di cui all'atto introduttivo.
La legittimazione passiva dei resistenti tutti verrà, invece, delibata
infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione sollevata dagli stessi, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo agli enti convenuti a fronte del pregiudizio lamentato.
Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo 12
di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, come pure dedotto dal c.t.u. in sede di Accertamento
Tecnico Preventivo, secondo la ricorrente, i periodici allagamenti del suo terreno sono riconducibili:
1. allo sversamento di acque meteoriche, provenienti dal Canale S.
AR, dalla Gravina Madonna della Scala, nonché delle acque reflue provenienti dall'Impianto di Depurazione delle acque nere dell'AQP posto su
Via Ferrara (Strada Prov.57) provocato dal nuovo canale raccoglitore - con destino finale nella particella della SI.ra benché Parte_3
non portato a termine, la cui realizzazione è stata disposta dalla CP_3
(Commissario Straordinario per il rischio idraulico) nel territorio di CP_1
2. alla omessa pulizia/manutenzione, denunciata sin dal 2003, del vecchio canale costruito dal , nel quale confluiscono Controparte_2
da circa trent'anni le acque trattate provenienti dall'Impianto di Depurazione
delle acque nere dell'AQP su Via Ferrara, nonché l'omessa pulizia/manutenzione del vecchio canale San AR (con diffida del
02.04.2003 allegato n. 6).
A ciò si aggiungeva la demolizione del ponticello che consentiva l'accesso alla proprietà della ricorrente, danneggiato, nel 2003, in occasione dei lavori di realizzo del ad opera del medesimo Parte_4 CP_2
e sostituito, solo nel 2018, da altro “cavalcafosso” edificato dalla P.A. (in concomitanza con gli ultimi lavori per la realizzazione del nuovo canale San
AR), nella zona più a sud (che rendeva comunque poco agevole l'accesso)
nella medesima area. 13
Il c.t.p. di parte istante, Geom. deduce a propria volta Persona_1
che la situazione in atto si è determinata a seguito dell'intervento del CP_1
, nonché della (Commissario Straordinario per il CP_1 CP_3
rischio idraulico), con esecuzione di un canale raccoglitore di acque meteoriche provenienti dal Canale S. AR, dalla Gravina Madonna della
Scala, nonché delle acque reflue provenienti dall'Impianto di Depurazione
delle acque nere dell'AQP posto su Via Ferrara (strada Prov. 57).
Il nominato c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, dopo aver premesso che la zona in questione è già di suo vulnerabile, in quanto classificata ad alto rischio idraulico nel PAI della , ha precisato CP_3
che l'acqua, nei momenti di piena, è raccolta nel nuovo canale San AR,
defluendo dallo stesso verso i terreni situati più a valle (tra i quali si sono le particelle 471 e 319 di proprietà ), interessandoli ed attraversandoli;
Pt_1
risulterebbero invece escluse da questo fenomeno lesivo le particelle, di proprietà della SI.ra , ad ovest del canale Patemisco (nr. 318, 321, Pt_1
322).
Il tecnico ha comunque precisato che l'assenza di eventi metereologici importanti durante la stagione estiva nella quale si sono svolte le operazioni,
non ha reso possibile verificare de visu gli effetti di un evento di piena sui terreni oggetto dell'ATP.
Lo stesso ha ritenuto comunque plausibile che, sebbene l'opera conclusa nel dicembre 2018 non abbia in generale aumentato il rischio idraulico, già alto, della zona considerata, la presenza del raccordo finale del canale San AR in una particella subito a monte delle 471 e 319 (di proprietà
), abbia concentrato il passaggio dei volumi di acqua, provenienti da Pt_1 14
monte, nei terreni oggetto dell'accertamento tecnico;
non sono comunque state rinvenute tracce evidenti di ristagno di acque.
Ciò posto, può ritenersi, sulla base di un ragionamento di tipo induttivo basato sulla particolare situazione dei luoghi nonché del fatto che il c.t.u. ha riscontrato la presenza di rifiuti urbani di vario tipo (bottigliette di vetro e plastica, pneumatici, lattine vuote, oggetti vari di plastica, metallo e legno) in vari punti del terreno, anche non in prossimità della strada provinciale, che questo ultimi sano stati, con grande probabilità, trasportati dalle acque durante gli eventi di piena (v. anche foto in atti).
Appare quindi condivisibile la stima effettuata dal c.t.u., il quale ha calcolato un costo per la rimozione dei rifiuti, considerando l'estensione dell'area interessata, pari ad € 1.100,00, calcolato all'epoca dell'accertamento tecnico (agosto 2021).
Quanto invece al danno per la mancata coltivazione, l'unico accenno all'attività svolta sul terreno contenuta nel ricorso introduttivo è relativo alla presenza di un uliveto (al quale fa cenno anche il c.t.p. Geom. Persona_1
del quale, tuttavia, il c.t.u. nominato in sede di ATP non ha trovato alcuna traccia.
Anzi, il c.t.u. ha sottolineato che, durante i sopralluoghi non è stata rilevata la presenza di un pozzo utilizzabile per l'irrigazione delle colture,
avendo lo stesso scelto di considerare la coltivazione del frumento - alla quale la stessa ricorrente non aveva fatto alcun cenno - come quella possibile in questa tipologia di terreno, per la quale non sarebbe necessaria l'irrigazione;
lo stesso c.t.p. quantifica il danno da mancato utilizzo del terreno con l'uliveto e il seminativo dal 2015 ad oggi nella misura di € 5.000,00 in maniera del tutto 15
apodittica, e senza alcun concreto elemento di riscontro.
Ritiene quindi questo Tribunale che non sussista alcun concreto elemento tale da far ritenere effettivamente dimostrata l'esistenza di un possibile danno da mancata coltivazione del terreno in questione.
In conclusione, può essere riconosciuto in favore dell'istante il solo risarcimento del danno derivante dalla necessità di provvedere alla pulizia del fondo, quantificato dal c.t.u. con riferimento all'epoca dell'accertamento,
nella misura di € 1.100,00.
Non può, invece, essere accolta la domanda di condanna degli enti convenuti - peraltro formulata in maniera del tutto generica - alla realizzazione degli interventi tecnici necessari per eliminare le cause dei fenomeni sopra descritti;
ciò in quanto al stessa implica la condanna ad un facere ed è diretta nei confronti della P.A.
Al riguardo va osservato che da tempo la giurisprudenza ha superato il tradizionale orientamento che desumeva dall'art. 4 della legge 20.3.1865 n.
2248, all. E, l'inammissibilità di qualsiasi pronunzia giurisdizionale, che imponesse un comportamento specifico alla pubblica amministrazione, non essendo lo stesso conciliabile con l'attuale ordine costituzionale.
Pertanto, non solo è ormai comunemente ammesso che pronunzie di tal genere siano consentite nei casi in cui l'amministrazione abbia agito iure
privatorum o sine titulo, ma è anche consolidato l'insegnamento, che limita il divieto di condanna della P.A. ad un facere alle sole ipotesi in cui ci si trovi in presenza di provvedimenti amministrativi (che in tal modo sarebbero revocati o modificati in violazione dell'espressa previsione del 2° comma dell'art. 4 in rassegna), e consente, quindi, simili condanne nei casi in cui 16
oggetto della doglianza del privato sia una mera attività materiale dell'amministrazione e cioè una condotta soggetta ai criteri generali della diligenza e della prudenza, nonché della buona tecnica, a salvaguardia dei diritti individuali, poiché in simili casi il danno o il pericolo di danno non discende dalle scelte amministrative (che l'A.G.O. non può toccare), ma delle modalità pratiche o tecniche di attuazione di tali scelte, in ordine alle quali l'amministrazione è obbligata al rispetto del principio del neminem laedere, e,
d'altro canto, la pronunzia giurisdizionale non incide sullo svolgimento dell'attività amministrativa, ma si limita a stabilire la rimozione di situazioni materiali potenzialmente lesive dei diritti altrui (Cass. SS.UU. nn. 6363/1982
e 6475/1988).
In particolare, si ritiene che sia consentita la condanna della P.A. ad un
facere specifico, quando ciò sia necessario per eliminare il pregiudizio derivante da un illecito permanente da essa commesso, che continui a ledere nel tempo un diritto assoluto del privato (Cass. SS.UU. n. 2092/1992), o per evitare il pericolo concreto di danni futuri, che possano derivare dal difetto di manutenzione di un'opera pubblica o dalla mancata adozione in sede di realizzazione o manutenzione della stessa delle comuni cautele necessarie per evitare danni a terzi (Cass. SS.UU. n. 9464/1987).
Nel caso in esame, tuttavia, l'assoluta genericità della domanda di condanna avanzata dalla ricorrente ne preclude l'accoglimento, in quanto, le determinazioni volte a stabilire le modalità e le tempistiche di intervento richiedono valutazioni tecniche specifiche e la programmazione d'investimenti economici per farvi fronte che ricadono inevitabilmente nella discrezionalità della pubblica amministrazione interessata. 17
Senza contare che la domanda di condanna formulata nei predetti termini, si configura inammissibile, in quanto, implica un giudizio prognostico circa l'imputabilità agli enti convenuti di un comportamento inadempiente futuro nella gestione dei fossi e dei canali di propria competenza.
Alla stregua di quanto rappresentato, la domanda volta alla condanna di un facere alla P.A. va senz'altro dichiarata inammissibile.
Ciò posto, riconosciuto il diritto dell'istante al risarcimento dei danni richiesti, sia pure in misura molto limitata rispetto all'originaria richiesta,
quanto alle legittimazione passiva, è pacifico che l'intervento relativo alla realizzazione del nuovo canale di smaltimento acque meteoriche provenienti dal Comune di - che, per come effettuato, ha determinato fenomeni CP_1
esondativi nel fondo della ricorrente - è stato realizzato a carico dei
[...]
(fondi D.lgs. n. 112/98 - annualità 2007, 2008 Controparte_6
e 2009), nell'ambito del progetto relativo agli “Interventi per la messa in
sicurezza di vaste aree a rischio idraulico e idrogeologico”, per l'importo di
€ 3.000.000, nonché del Programma Operativo FESR 2014 – 2020. Asse V-
Azione 5.1, concernente la “Messa in sicurezza di vaste aree a rischio
idrogeologico – Immissione nel Canale Patemisco”.
D'altra parte, il decreto di esproprio n. 303 dell'8.6.2020, a firma del
Soggetto Attuatore delegato del Presidente della Regione, in funzione di
Commissario Straordinario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione (ex art. 10, comma 1, D.L. 24 giugno 2014 CP_3
n.91 e 7, comma 2 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133), risulta adottato in
favore della , espressamente indicata quale “soggetto CP_3
beneficiario dell'intervento”. 18
Ciò posto, indipendentemente dal fatto che sia stato designato quale
R.U.P. con decreto commissariale n. 194 del 4.12.2012, un funzionario del la legittimazione passiva relativa all'azione risarcitoria Controparte_1
proposta dell'istante in relazione al danno verificatosi a causa della cattiva, o comunque incompleta, realizzazione dell'intervento, spetta certamente alla
, non risultando invece alcuna responsabilità per quanto attiene CP_3
al convenuto Controparte_1
Per quanto invece attiene al , Controparte_2
che non risulta essere stato minimamente coinvolto dai lavori in questione, la sua legittimazione pare esser collegata dall'istante alla pregressa gestione del preesistente canale, con riguardo al quale pure la stessa lamenta l'omessa o carente manutenzione, tale da causare anch'essa i dedotti eventi esondativi per essa dannosi.
Orbene, osserva sul punto questo Tribunale che, non solo non vi è
prova in atti che i lamentati fenomeni di allagamento siano addirittura risalenti ad un'epoca antecedente alla realizzazione del nuovo canale, rimasto incompleto, ma non è stato neanche dimostrato l'affidamento della gestione del vecchio canale - sempre destinato allo smaltimento di acque meteoriche -
al predetto . CP_2
Non risultando in conclusione che il Controparte_2
sia stato effettivamente coinvolto in operazioni di cura e gestione dei
[...]
canali di cui al ricorso, nessuna responsabilità può porsi a carico dello stesso relativamente all'asserita omessa manutenzione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la , in CP_3
persona del legale rapp.te pro – tempore, va condannata al pagamento in 19
favore della ricorrente, per la causale indicata, della sola somma determinata a titolo risarcitorio come sopra menzionata.
Sull'importo riconosciuto va però calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI - al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento dannoso
(in mancanza di un riferimento esatto relativo all'epoca degli allagamenti, si assume come data di partenza quella dell'11.8.2020, relativa all'originario ricorso ex art. 700 c.p.c.) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì,
riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari ad € 1.406,14 in
favore di , oltre agli interessi su tale importo Parte_1
decorrenti al tasso legale dalla data della presente decisione sino al saldo.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte,
sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate nella misura di ½
tra e la , rimasta soccombente;
la Parte_1 CP_3
residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza, va posta a carico della , in persona del legale rapp.te pro – tempore, e si liquida CP_3 20
di ufficio come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 1.101,00 ad € 5.200,00) di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate.
Non può tuttavia essere accolta la richiesta volta ad ottenere anche la condanna della soccombente al pagamento delle spese per il procedimento di
ATP iscritto al n. di RG 977/2021 del Tribunale di Taranto;
nella pronuncia di incompetenza da quest'ultimo resa risulta infatti disposta chiaramente la regolamentazione delle spese relative al procedimento ivi svoltosi, con declaratoria di integrale compensazione.
Quanto alle altre parti resistenti risultate vittoriose - CP_1
e - stante l'iniziale ed
[...] Controparte_2
oggettiva difficoltà di determinare ab origine il soggetto responsabile dei danni lamentati, ritiene questo giudicante che sussistano senz'altro i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le stesse e la parte attrice le spese e competenze di lite relative al presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso in riassunzione del 31.5.2022 da , nei confronti della Parte_1
, del e del CP_3 Controparte_2 CP_1
, ciascuno in persona del rispettivo legale rapp.te pro – tempore,
[...] 21
disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda di nei limiti di Parte_1
quanto ragione e, per l'effetto, condanna la , in CP_3
persona del Presidente pro tempore, al pagamento, in favore della predetta, per la causale di cui alla parte motiva, della complessiva somma di € 1.406,14, oltre interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
2) Rigetta la domanda nei confronti dei convenuti Controparte_2
e , ciascuno in persona del
[...] Controparte_1
rispettivo legale rapp.te pro – tempore;
3) Dichiara compensate nella misura di 1/2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento tra e la Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
che, per la residua porzione, pone carico di quest'ultima, liquidando la stessa in favore della prima in complessivi € 1.132,00, di cui € 132,00
per spese vive ed € 1.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute;
4) Dichiara interamente compensate le spese e competenze di lite tra l'attrice , nonché i convenuti Parte_1 [...]
e e ciascuno in Controparte_2 CP_2 Controparte_1
persona del rispettivo legale rapp.te pro – tempore.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
IO GO 22
IL PRESIDENTE
LV OM
Sent. n.
Ruolo Generale n. 2403/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti componenti:
Dott. LV OM Presidente
Dott. IO GO Consigliere Estensore
dr. ing. Pietro E. De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 2403/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche- risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta per l'udienza collegiale dell'8.10.2025 e vertente
TRA
, c.f. nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
MA (TA) il 28.07.1948, elettivamente domiciliata in AR RA (Ta)
alla Via M. Santoro n. 1, presso l'Avv. Mario Lazzaro, c.f. C.F._2
- PEC: - fax 080 4306254, dal
[...] Email_1
quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato su supporto cartaceo, la cui copia informatica autenticata con firma digitale è stata depositata 2
telematicamente.
RICORRENTE
E
, c.f. , in persona del Sindaco pro - Controparte_1 P.IVA_1
tempore, Avv. Fabrizio Quarto, elettivamente domiciliato in alla CP_1
Via Livatino s.n., presso l'ufficio dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso, giusta Delibera di G.C. n. 171 del 21.6.2022 (Doc 1) e in virtù di mandato alla lite su supporto cartaceo, la cui copia informatica autenticata con firma digitale depositata telematicamente, dall'Avv. Giuseppe Dimito, c.f.
, Avvocato dell'Avvocatura Comunale del Comune CodiceFiscale_3
di MA, con comunicazioni/notificazioni da effettuarsi a mezzo PEC
all'indirizzo: Email_2
RESISTENTE
E
, c.f. Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede in Taranto, al
Viale Magna Grecia n. 240, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al presente atto dall'Avv. Annamaria Magazzino, c.f. C.F._4
giusta Deliberazione del Commissario Straordinario Unico n. 139 del
[...]
14.06.2022, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Grottaglie, alla
Via Calabria 16. L'Avv. Annamaria Magazzino dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC:
Email_3
RESISTENTE
E 3
, P.IVA , in persona del Presidente della CP_3 P.IVA_3
Giunta Regionale, dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
FF NO, c.f. , in virtù di mandato in calce CodiceFiscale_5
alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata in Bari al Lungomare
Nazario Sauro n. 31-33 presso l'Avvocatura Regionale nonché - ai fini della comunicazione degli avvisi di cancelleria - all'indirizzo PEC:
Email_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente , riportandosi alle Parte_1
conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo in riassunzione e, quindi,
come di seguito indicato:
a) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, il grave
inadempimento in cui sono incorsi gli Enti resistenti, anche in solido tra loro,
e la relazione causale tra detto inadempimento e i danni subiti dalla odierna
ricorrente e per l'effetto;
b) condannare gli Enti resistenti a porre in essere ogni e più opportuno
intervento idoneo a porre fine ai fenomeni lesivi descritti in narrativa, nonché
a risarcire la ricorrente per tutti i danni patrimoniali subiti nella vicenda in
esame, nella misura di € 11.842,50, di cui: € 5.842,50 per la mancata
coltivazione del terreno dal 2003 sino al 2021, € 5.000,00 per la bonifica e
smaltimento dei rifiuti ed € 1.100,00 per la pulizia del fondo agricolo de quo
da vegetazione e detriti, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo,
o in quell'altra somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata in
giudizio anche secondo equità; 4
c) Porre a carico delle parti resistenti le spese e le competenze del presente
giudizio e di quello per ATP iscritto al n. di rg 977/2021 del Tribunale di
Taranto.
In via istruttoria, occorrendo, si richiede :
- Chiamata a chiarimenti del ctu nominato dal Tribunale di Taranto, in
sede di giudizio ex art. 696 bis cpc , per le ragione esposte nel ricorso ex
art. 702 bis cpc . attinenti, la quantificazione dei danni subiti dalla
ricorrente a far data dal 2003 e non dal 2018.
- Prova testimoniale, indicando a testi il Prof. Testimone_1
residente in [...] e
l'Avv.Giancarlo Lazzaro residente in [...]
n. 1, sulle circostanze indicate nel ricorso in riassunzione.”
Per il resistente , in persona del legale rapp.te Controparte_1
pro – tempore, come da comparsa di costituzione e risposta e, quindi, come di seguito indicato:
a) dichiarare infondata la domanda attrice per mancanza di prova dell'asserito
evento dannoso e per difetto di titolarità/legittimazione attiva dell'attrice;
b) dichiarare infondata la domanda attrice per difetto di
titolarità/legittimazione passiva del Controparte_1
c) dichiarare infondata la domanda attrice per mancanza di prova dei danni
richiesti;
d) dichiarare comunque prescritti gli eventuali (ed inesistenti) crediti risarcitori
di oltre 5 anni anteriori al 3.2.2022
e) Con vittoria di spese”.
Per il resistente , in persona del Controparte_2 5
legale rapp.te pro – tempore, riportandosi integralmente a quanto indicato nel proprio atto di costituzione ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, come di seguito indicate:
“a) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
[...]
e per l'effetto estromettere lo stesso dall'odierno giudizio;
Controparte_2
b) Rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto;
c) Condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze del
presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per la ricorrente , in persona del legale rapp.te pro – CP_3
tempore, previa impugnativa di tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto,
eccepito e concluso, nel richiamare tutti i propri scritti difensivi, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni così come specificate nella memoria di costituzione, che di seguito si riassumono: accogliere le eccezioni sollevate dalla così come avanti indicate e per l'effetto, CP_3
rigettare ciascuna delle domande proposte dalla parte ricorrente, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 31.5.2022 - in riassunzione del giudizio precedentemente da essa instaurato presso il Tribunale di Taranto che, con ordinanza n. 7882/2021 pubblicata il 4.4.2022, aveva dichiarato la propria incompetenza, affermando quella del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche di Napoli - conveniva innanzi a Parte_1
quest'ultimo la , il ed CP_3 Controparte_2
il , ciascuno in persona del rispettivo legale rapp.te pro Controparte_1 6
– tempore, esponendo di essere proprietaria del fondo agricolo con destinazione catastale prevalente di seminativo, sito in MA (Ta) località
Massenzio, confinante con la strada comunale “S. Rocco – Palata” ed identificato nel Catasto terreni al Foglio di mappa n.71, Particelle nn. 318, 319,
321, 322, 471, nonché della particella n.472 (ex n.316), oggetto quest'ultima di esproprio.
La ricorrente deduceva che il , nell'ambito degli Controparte_1
Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrologico del territorio di – Canale S. AR, aveva adottato il CP_1
Decreto di occupazione di urgenza n. 2 del 30.1.2015; la sua proprietà
risultava essere inserita nel Progetto Esecutivo per la “zona a valle” del Canale
S. AR e, di conseguenza, la particella n.316 - ora n.472- era stata oggetto di esproprio.
Affermava ancora l'istante che, nel corso della primavera dell'anno
2018, il aveva ultimato i lavori e detta opera, di notevole Controparte_1
dimensione ed enorme portata, nonostante fosse monca dell'ultimo tratto terminale (terzo Lotto), era stata posta in esercizio con destino finale nel fondo di essa ricorrente, già gravato dallo sversamento di altro canale di scolo di epoca precedente e parallelo a quello di nuova realizzazione, nel quale defluivano le acque meteoriche provenienti dal centro abitato del CP_1
[...]
In buona sostanza, il mancato completamento delle suddette opere e la messa in esercizio del nuovo canale, in corrispondenza della particella n.316 ora n.472, aveva elevato in modo esponenziale la portata delle acque meteoriche che si riversavano nel fondo di essa esponente, rendendolo 7
inaccessibile.
Inoltre, la ricorrente esponeva che, l'omessa manutenzione dei canali da parte del avrebbero provocato Controparte_2
allagamenti e danneggiamenti vari alla proprietà, occludendo anche la possibilità di accedere al fondo per poterlo coltivare e, che, l'acqua convogliata dal canale trasportava sul fondo materiali di ogni genere con grave pericolo ambientale, il tutto come evidenziato dalla consulenza di parte predisposta dal Geom. Persona_1
Peraltro, il passaggio per l'accesso al fondo, a seguito dell'utilizzo dello stesso, era stato danneggiato e reso inservibile quale area di transito di mezzi e come cantiere durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione del canale Patermisco, avvenuti nel 2003, mentre in passato la ricorrente disponeva di un accesso al fondo mediante un ponticello posto lungo la strada provinciale n.177.
In buona sostanza, quindi, l'istante assumeva che il pregiudizio al proprio fondo da essa lamentato derivava da diverse concause, come di seguito elencate:
- lo sversamento delle acque meteoriche provenienti dal Canale S.
AR, dalla Gravina Madonna della Scala, nonché delle acque reflue provenienti dall'Impianto di Depurazione delle acque nere dell'AQP posto su Via Ferrara (Strada Prov.57) provocato dal nuovo canale raccoglitore - con destino finale nella particella della SI.ra - posto in esercizio benché Pt_1
non portato a termine, la cui realizzazione è stata disposta dalla CP_3
(Commissario Straordinario per il rischio idraulico) nel territorio di
[...]
CP_1 8
- l'omessa pulizia/manutenzione del vecchio canale costruito dal
, nel quale confluiscono da circa trent'anni le acque Controparte_5
trattate provenienti dall'Impianto di Depurazione delle acque nere dell'AQP
su Via Ferrara;
- la demolizione del ponticello che consentiva l'accesso alla proprietà
della ricorrente, danneggiato in occasione dei lavori di realizzo del Canale
Patermisco, ad opera del medesimo , e mai ripristinato. CP_2
deduceva ancora che, con riferimento a Parte_1
quanto sopra evidenziato, essa istante aveva depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo al Tribunale di Taranto (n. 977/2021) e i danni erano stati in tale sede meglio specificati e dettagliati nella consulenza redatta dal Dott. Ing. ammontando ad € 1.230,00 per il mancato Per_2
utilizzo del terreno a coltura di frumento, €17.830,00 nel caso in cui si voglia considerare la possibilità per la ricorrente di utilizzare acqua per l'irrigazione di colture ortacee ed € 1.100,00 per i costi di pulizia del terreno dai soli rifiuti.
In conclusione, l'istante chiedeva accogliersi le conclusioni sopra riportate.
In data 17.6.2022 si costituiva il , Controparte_2
in persona del legale rapp.te pro – tempore, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in favore di altro ente CP_3
Provincia o da individuarsi in base a quanto statuito con la legge CP_1
Regionale di Puglia n.17 del 30.11.2000 artt. 24 e ss., e sentir dichiarare la propria conseguente estromissione dal giudizio, con vittoria di spese ed attribuzione.
Nel merito, il resistente contestava l'avversa pretesa e ne chiedeva il 9
rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
In data 28.6.2022 si costituiva la , in persona del legale CP_3
rapp.te pro – tempore, la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, specificando in particolare che, in relazione agli interventi e alla loro attuazione, essa aveva rivestito esclusivamente il ruolo di Ente Finanziatore,
mentre il nell'ambito dei fondi regionali per la difesa Controparte_1
del suolo (fondi D.lgs. n. 112/98 – annualità 2007,2008, e 2009) era risultato beneficiario del progetto degli “Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree
a rischio idraulico e idrogeologico” dall'importo di € 3.000.000 e, nell'ambito del
Programma Operativo FESR 2014 – 2020. Asse V-Azione 5.1, dell'intervento
“Messa in sicurezza di vaste aree a rischio idrogeologico – Immissione nel Canale
Patemisco” per un importo di € 4.500.000; detta comparente precisava quindi le proprie conclusioni come sopra indicato.
In data 29.6.2022 si costituiva anche il , in persona Controparte_1
del legale rapp.te pro – tempore, il quale deduceva, in via preliminare, sia la mancanza della di prova del fatto dannoso lamentato, ossia l'allagamento dei terreni di sua proprietà, nonché la mancanza di prova del diritto dell'attrice ad utilizzare la particella di terreno in questione, atteso che non risultava provata la legittimazione attiva.
Il Comune eccepiva, inoltre, l'infondatezza della domanda per mancata prova dei danni richiesti e sollevava il difetto di legittimazione passiva in favore della e il CP_3 Controparte_2
, precisando le proprie conclusioni come sopra indicato.
[...] 10
Disposta la trattazione scritta con decreto del 13.4.2023, secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., acquisite le note di trattazione scritta, il
Tribunale, all'udienza dell'2.5.2023, ritenuta la causa matura per la decisione,
con ordinanza di pari data rinviava la causa all'udienza collegiale dell'8.10.2025, alla quale, acquisite le note di parte autorizzate e depositate anche in questo caso ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., veniva riservata in decisione.
***********************
La domanda della ricorrente è solo in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione, nei termini e per le ragioni di seguito indicati.
Quanto alla legittimazione attiva di , la Parte_2
stessa ha sin dall'origine assunto di essere proprietaria del fondo agricolo con destinazione catastale prevalente di seminativo (in passato adibito alla coltivazione di ortaggi), sito in MA (Ta), località Massenzio, confinante con la strada comunale “S. Rocco-Palata”, e identificato nel Catasto terreni al
Foglio di mappa n. 71, Particelle: 318, 319, 321, 322 e 471, nonché della
particella n. 472 (ex n. 316), oggetto quest'ultima, di esproprio.
Vero è che non risulta dedotto né allegato il relativo titolo, ma dalla stessa relazione depositata in atti dal Controparte_2
del 14.3.2022, risulta che nel catasto terreni del Comune di le p.lle CP_1
in questione risultano effettivamente intestate alla predetta Parte_1
[...]
La stessa contestazione della legittimazione attiva effettuata in comparsa dal Comune di appare riferita esclusivamente alla sola CP_1
particella 316 (oggi 472), la quale, per stessa ammissione dell'istante, è stata 11
oggetto di occupazione temporanea e d'urgenza, per mq. 780 (v relazione del ctp geom. , sin dal 30.1.2015 (v. copia del relativo decreto in Persona_1
atti allegato) e successivamente espropriata in favore della . CP_3
D'altra parte, ciò che lamenta la ricorrente è proprio che il mancato completamento/interruzione delle suddette opere e la messa in esercizio del nuovo canale, in corrispondenza della predetta particella n. 316, oggi identificata dal n. 472, avrebbe elevato in modo esponenziale la portata delle acque meteoriche che si riversavano nel fondo in questione, rendendolo completamente inservibile ed inaccessibile;
il danno lamentato riguarda quindi chiaramente la parte di fondo non oggetto del provvedimento espropriativo.
Deve quindi ritenersi dimostrata la legittimazione attiva della ricorrente con riguardo alla proposizione dell'azione risarcitoria di cui all'atto introduttivo.
La legittimazione passiva dei resistenti tutti verrà, invece, delibata
infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione sollevata dagli stessi, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo agli enti convenuti a fronte del pregiudizio lamentato.
Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo 12
di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, come pure dedotto dal c.t.u. in sede di Accertamento
Tecnico Preventivo, secondo la ricorrente, i periodici allagamenti del suo terreno sono riconducibili:
1. allo sversamento di acque meteoriche, provenienti dal Canale S.
AR, dalla Gravina Madonna della Scala, nonché delle acque reflue provenienti dall'Impianto di Depurazione delle acque nere dell'AQP posto su
Via Ferrara (Strada Prov.57) provocato dal nuovo canale raccoglitore - con destino finale nella particella della SI.ra benché Parte_3
non portato a termine, la cui realizzazione è stata disposta dalla CP_3
(Commissario Straordinario per il rischio idraulico) nel territorio di CP_1
2. alla omessa pulizia/manutenzione, denunciata sin dal 2003, del vecchio canale costruito dal , nel quale confluiscono Controparte_2
da circa trent'anni le acque trattate provenienti dall'Impianto di Depurazione
delle acque nere dell'AQP su Via Ferrara, nonché l'omessa pulizia/manutenzione del vecchio canale San AR (con diffida del
02.04.2003 allegato n. 6).
A ciò si aggiungeva la demolizione del ponticello che consentiva l'accesso alla proprietà della ricorrente, danneggiato, nel 2003, in occasione dei lavori di realizzo del ad opera del medesimo Parte_4 CP_2
e sostituito, solo nel 2018, da altro “cavalcafosso” edificato dalla P.A. (in concomitanza con gli ultimi lavori per la realizzazione del nuovo canale San
AR), nella zona più a sud (che rendeva comunque poco agevole l'accesso)
nella medesima area. 13
Il c.t.p. di parte istante, Geom. deduce a propria volta Persona_1
che la situazione in atto si è determinata a seguito dell'intervento del CP_1
, nonché della (Commissario Straordinario per il CP_1 CP_3
rischio idraulico), con esecuzione di un canale raccoglitore di acque meteoriche provenienti dal Canale S. AR, dalla Gravina Madonna della
Scala, nonché delle acque reflue provenienti dall'Impianto di Depurazione
delle acque nere dell'AQP posto su Via Ferrara (strada Prov. 57).
Il nominato c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, dopo aver premesso che la zona in questione è già di suo vulnerabile, in quanto classificata ad alto rischio idraulico nel PAI della , ha precisato CP_3
che l'acqua, nei momenti di piena, è raccolta nel nuovo canale San AR,
defluendo dallo stesso verso i terreni situati più a valle (tra i quali si sono le particelle 471 e 319 di proprietà ), interessandoli ed attraversandoli;
Pt_1
risulterebbero invece escluse da questo fenomeno lesivo le particelle, di proprietà della SI.ra , ad ovest del canale Patemisco (nr. 318, 321, Pt_1
322).
Il tecnico ha comunque precisato che l'assenza di eventi metereologici importanti durante la stagione estiva nella quale si sono svolte le operazioni,
non ha reso possibile verificare de visu gli effetti di un evento di piena sui terreni oggetto dell'ATP.
Lo stesso ha ritenuto comunque plausibile che, sebbene l'opera conclusa nel dicembre 2018 non abbia in generale aumentato il rischio idraulico, già alto, della zona considerata, la presenza del raccordo finale del canale San AR in una particella subito a monte delle 471 e 319 (di proprietà
), abbia concentrato il passaggio dei volumi di acqua, provenienti da Pt_1 14
monte, nei terreni oggetto dell'accertamento tecnico;
non sono comunque state rinvenute tracce evidenti di ristagno di acque.
Ciò posto, può ritenersi, sulla base di un ragionamento di tipo induttivo basato sulla particolare situazione dei luoghi nonché del fatto che il c.t.u. ha riscontrato la presenza di rifiuti urbani di vario tipo (bottigliette di vetro e plastica, pneumatici, lattine vuote, oggetti vari di plastica, metallo e legno) in vari punti del terreno, anche non in prossimità della strada provinciale, che questo ultimi sano stati, con grande probabilità, trasportati dalle acque durante gli eventi di piena (v. anche foto in atti).
Appare quindi condivisibile la stima effettuata dal c.t.u., il quale ha calcolato un costo per la rimozione dei rifiuti, considerando l'estensione dell'area interessata, pari ad € 1.100,00, calcolato all'epoca dell'accertamento tecnico (agosto 2021).
Quanto invece al danno per la mancata coltivazione, l'unico accenno all'attività svolta sul terreno contenuta nel ricorso introduttivo è relativo alla presenza di un uliveto (al quale fa cenno anche il c.t.p. Geom. Persona_1
del quale, tuttavia, il c.t.u. nominato in sede di ATP non ha trovato alcuna traccia.
Anzi, il c.t.u. ha sottolineato che, durante i sopralluoghi non è stata rilevata la presenza di un pozzo utilizzabile per l'irrigazione delle colture,
avendo lo stesso scelto di considerare la coltivazione del frumento - alla quale la stessa ricorrente non aveva fatto alcun cenno - come quella possibile in questa tipologia di terreno, per la quale non sarebbe necessaria l'irrigazione;
lo stesso c.t.p. quantifica il danno da mancato utilizzo del terreno con l'uliveto e il seminativo dal 2015 ad oggi nella misura di € 5.000,00 in maniera del tutto 15
apodittica, e senza alcun concreto elemento di riscontro.
Ritiene quindi questo Tribunale che non sussista alcun concreto elemento tale da far ritenere effettivamente dimostrata l'esistenza di un possibile danno da mancata coltivazione del terreno in questione.
In conclusione, può essere riconosciuto in favore dell'istante il solo risarcimento del danno derivante dalla necessità di provvedere alla pulizia del fondo, quantificato dal c.t.u. con riferimento all'epoca dell'accertamento,
nella misura di € 1.100,00.
Non può, invece, essere accolta la domanda di condanna degli enti convenuti - peraltro formulata in maniera del tutto generica - alla realizzazione degli interventi tecnici necessari per eliminare le cause dei fenomeni sopra descritti;
ciò in quanto al stessa implica la condanna ad un facere ed è diretta nei confronti della P.A.
Al riguardo va osservato che da tempo la giurisprudenza ha superato il tradizionale orientamento che desumeva dall'art. 4 della legge 20.3.1865 n.
2248, all. E, l'inammissibilità di qualsiasi pronunzia giurisdizionale, che imponesse un comportamento specifico alla pubblica amministrazione, non essendo lo stesso conciliabile con l'attuale ordine costituzionale.
Pertanto, non solo è ormai comunemente ammesso che pronunzie di tal genere siano consentite nei casi in cui l'amministrazione abbia agito iure
privatorum o sine titulo, ma è anche consolidato l'insegnamento, che limita il divieto di condanna della P.A. ad un facere alle sole ipotesi in cui ci si trovi in presenza di provvedimenti amministrativi (che in tal modo sarebbero revocati o modificati in violazione dell'espressa previsione del 2° comma dell'art. 4 in rassegna), e consente, quindi, simili condanne nei casi in cui 16
oggetto della doglianza del privato sia una mera attività materiale dell'amministrazione e cioè una condotta soggetta ai criteri generali della diligenza e della prudenza, nonché della buona tecnica, a salvaguardia dei diritti individuali, poiché in simili casi il danno o il pericolo di danno non discende dalle scelte amministrative (che l'A.G.O. non può toccare), ma delle modalità pratiche o tecniche di attuazione di tali scelte, in ordine alle quali l'amministrazione è obbligata al rispetto del principio del neminem laedere, e,
d'altro canto, la pronunzia giurisdizionale non incide sullo svolgimento dell'attività amministrativa, ma si limita a stabilire la rimozione di situazioni materiali potenzialmente lesive dei diritti altrui (Cass. SS.UU. nn. 6363/1982
e 6475/1988).
In particolare, si ritiene che sia consentita la condanna della P.A. ad un
facere specifico, quando ciò sia necessario per eliminare il pregiudizio derivante da un illecito permanente da essa commesso, che continui a ledere nel tempo un diritto assoluto del privato (Cass. SS.UU. n. 2092/1992), o per evitare il pericolo concreto di danni futuri, che possano derivare dal difetto di manutenzione di un'opera pubblica o dalla mancata adozione in sede di realizzazione o manutenzione della stessa delle comuni cautele necessarie per evitare danni a terzi (Cass. SS.UU. n. 9464/1987).
Nel caso in esame, tuttavia, l'assoluta genericità della domanda di condanna avanzata dalla ricorrente ne preclude l'accoglimento, in quanto, le determinazioni volte a stabilire le modalità e le tempistiche di intervento richiedono valutazioni tecniche specifiche e la programmazione d'investimenti economici per farvi fronte che ricadono inevitabilmente nella discrezionalità della pubblica amministrazione interessata. 17
Senza contare che la domanda di condanna formulata nei predetti termini, si configura inammissibile, in quanto, implica un giudizio prognostico circa l'imputabilità agli enti convenuti di un comportamento inadempiente futuro nella gestione dei fossi e dei canali di propria competenza.
Alla stregua di quanto rappresentato, la domanda volta alla condanna di un facere alla P.A. va senz'altro dichiarata inammissibile.
Ciò posto, riconosciuto il diritto dell'istante al risarcimento dei danni richiesti, sia pure in misura molto limitata rispetto all'originaria richiesta,
quanto alle legittimazione passiva, è pacifico che l'intervento relativo alla realizzazione del nuovo canale di smaltimento acque meteoriche provenienti dal Comune di - che, per come effettuato, ha determinato fenomeni CP_1
esondativi nel fondo della ricorrente - è stato realizzato a carico dei
[...]
(fondi D.lgs. n. 112/98 - annualità 2007, 2008 Controparte_6
e 2009), nell'ambito del progetto relativo agli “Interventi per la messa in
sicurezza di vaste aree a rischio idraulico e idrogeologico”, per l'importo di
€ 3.000.000, nonché del Programma Operativo FESR 2014 – 2020. Asse V-
Azione 5.1, concernente la “Messa in sicurezza di vaste aree a rischio
idrogeologico – Immissione nel Canale Patemisco”.
D'altra parte, il decreto di esproprio n. 303 dell'8.6.2020, a firma del
Soggetto Attuatore delegato del Presidente della Regione, in funzione di
Commissario Straordinario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione (ex art. 10, comma 1, D.L. 24 giugno 2014 CP_3
n.91 e 7, comma 2 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133), risulta adottato in
favore della , espressamente indicata quale “soggetto CP_3
beneficiario dell'intervento”. 18
Ciò posto, indipendentemente dal fatto che sia stato designato quale
R.U.P. con decreto commissariale n. 194 del 4.12.2012, un funzionario del la legittimazione passiva relativa all'azione risarcitoria Controparte_1
proposta dell'istante in relazione al danno verificatosi a causa della cattiva, o comunque incompleta, realizzazione dell'intervento, spetta certamente alla
, non risultando invece alcuna responsabilità per quanto attiene CP_3
al convenuto Controparte_1
Per quanto invece attiene al , Controparte_2
che non risulta essere stato minimamente coinvolto dai lavori in questione, la sua legittimazione pare esser collegata dall'istante alla pregressa gestione del preesistente canale, con riguardo al quale pure la stessa lamenta l'omessa o carente manutenzione, tale da causare anch'essa i dedotti eventi esondativi per essa dannosi.
Orbene, osserva sul punto questo Tribunale che, non solo non vi è
prova in atti che i lamentati fenomeni di allagamento siano addirittura risalenti ad un'epoca antecedente alla realizzazione del nuovo canale, rimasto incompleto, ma non è stato neanche dimostrato l'affidamento della gestione del vecchio canale - sempre destinato allo smaltimento di acque meteoriche -
al predetto . CP_2
Non risultando in conclusione che il Controparte_2
sia stato effettivamente coinvolto in operazioni di cura e gestione dei
[...]
canali di cui al ricorso, nessuna responsabilità può porsi a carico dello stesso relativamente all'asserita omessa manutenzione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la , in CP_3
persona del legale rapp.te pro – tempore, va condannata al pagamento in 19
favore della ricorrente, per la causale indicata, della sola somma determinata a titolo risarcitorio come sopra menzionata.
Sull'importo riconosciuto va però calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI - al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento dannoso
(in mancanza di un riferimento esatto relativo all'epoca degli allagamenti, si assume come data di partenza quella dell'11.8.2020, relativa all'originario ricorso ex art. 700 c.p.c.) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì,
riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari ad € 1.406,14 in
favore di , oltre agli interessi su tale importo Parte_1
decorrenti al tasso legale dalla data della presente decisione sino al saldo.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte,
sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate nella misura di ½
tra e la , rimasta soccombente;
la Parte_1 CP_3
residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza, va posta a carico della , in persona del legale rapp.te pro – tempore, e si liquida CP_3 20
di ufficio come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 1.101,00 ad € 5.200,00) di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate.
Non può tuttavia essere accolta la richiesta volta ad ottenere anche la condanna della soccombente al pagamento delle spese per il procedimento di
ATP iscritto al n. di RG 977/2021 del Tribunale di Taranto;
nella pronuncia di incompetenza da quest'ultimo resa risulta infatti disposta chiaramente la regolamentazione delle spese relative al procedimento ivi svoltosi, con declaratoria di integrale compensazione.
Quanto alle altre parti resistenti risultate vittoriose - CP_1
e - stante l'iniziale ed
[...] Controparte_2
oggettiva difficoltà di determinare ab origine il soggetto responsabile dei danni lamentati, ritiene questo giudicante che sussistano senz'altro i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le stesse e la parte attrice le spese e competenze di lite relative al presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso in riassunzione del 31.5.2022 da , nei confronti della Parte_1
, del e del CP_3 Controparte_2 CP_1
, ciascuno in persona del rispettivo legale rapp.te pro – tempore,
[...] 21
disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda di nei limiti di Parte_1
quanto ragione e, per l'effetto, condanna la , in CP_3
persona del Presidente pro tempore, al pagamento, in favore della predetta, per la causale di cui alla parte motiva, della complessiva somma di € 1.406,14, oltre interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
2) Rigetta la domanda nei confronti dei convenuti Controparte_2
e , ciascuno in persona del
[...] Controparte_1
rispettivo legale rapp.te pro – tempore;
3) Dichiara compensate nella misura di 1/2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento tra e la Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
che, per la residua porzione, pone carico di quest'ultima, liquidando la stessa in favore della prima in complessivi € 1.132,00, di cui € 132,00
per spese vive ed € 1.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute;
4) Dichiara interamente compensate le spese e competenze di lite tra l'attrice , nonché i convenuti Parte_1 [...]
e e ciascuno in Controparte_2 CP_2 Controparte_1
persona del rispettivo legale rapp.te pro – tempore.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
IO GO 22
IL PRESIDENTE
LV OM