Art. 12.
In caso di recidiva, o comunque di ricaduta, anche se, per il fatto precedente, vi sia stata oblazione, non e' ammessa altra oblazione, e la pena di cui agli articoli 10 e 11 e' aumentata fino al doppio.
In caso di recidiva, o comunque di ricaduta, anche se, per il fatto precedente, vi sia stata oblazione, non e' ammessa altra oblazione, e la pena di cui agli articoli 10 e 11 e' aumentata fino al doppio.