Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 18/02/2026, n. 1079
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Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Accolto
    Vizio di notifica della cartella di pagamento

    I giudici di primo grado hanno accolto la doglianza circa la mancanza di prova della regolare notifica della cartella di pagamento, prova non fornita nemmeno in sede di appello.

  • Rigettato
    Legittimità della cartella di pagamento

    L'appello del Comune di Roma è infondato poiché il ricorso originario riguardava il vizio di notifica della cartella di pagamento e non la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto. La prova della regolare notifica della cartella non è stata fornita.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione processuale del difensore

    L'Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, salvo eccezioni motivate. La mancanza di tale deliberazione rende nullo il mandato al difensore privato, comportando l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione processuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 18/02/2026, n. 1079
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1079
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo