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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 18/02/2026, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1079/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
PERONE ERNESTO, Relatore
NE OL, IU
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 504/2024 depositato il 30/01/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/1 00164 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13807/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
16 e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720169063219334000 I.C.I. 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720169063219334000 I.C.I. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720169063219334000 I.C.I. 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti e ne chiedono accoglimento il dispositivo verrà comunicato alle parti entro i termini previsti dalla normativa vigente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720169063219334/000 notificata a mezzo di posta raccomandata in data 27/01/2017, limitatamente alle sottese ventiquattro (n.24) cartelle di pagamento, e relativi ruoli esattoriali, aventi ad oggetto pretese creditorie di natura tributaria, non ritualmente notificate alla ricorrente per la somma complessiva di € 88.791,00 comprensiva di interessi di mora, oneri di riscossione, sanzioni e spese procedurali.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Roma Capitale,
I'AMA e la Regione Lazio.
La CGT di I grado Roma, sez.n.16, con la sentenza n.13807/16/2023 del 10-11-2023, dopo analitica elencazione delle n.24 cartelle sottese alla intimazione di pagamento impugnata, dichiarava la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento n.ri
09720030503385648000, 09720050151042877000, 09720060153333387000, 09720060196411189000,
09720070098430420000, 09720080080380719000, 09720080280051618000, 09720100040749034000 e
09720140267417555000; accoglieva nel resto. Condannava l'Agenzia della Riscossione alla spese di lite di € 2.500,00. Compensava le spese per le altre parti resistenti.
Presentava appello in data 10-1-2024 Roma Capitale relativamente alla cartella di pagamento n.
09720130115353474000, inerente agli avvisi di accertamento per le annualità 2005, 2006 e 2007, emessi da Roma Capitale notificata dall'Agente della Riscossione Equitalia Sud. S.p.a., sottesa alla intimazione di pagamento impugnata. Insisteva per la legittimità della cartella di pagamento dichiarandosi estraneo per quanto di competenza del Concessionario della riscossione. Chiedeva la inammissibilità del ricorso contro l'intimazione in quanto non era stato impugnato l'avviso di accertamento prodromico relativo agli anni accertati.
Si costituiva in giudizio con appello incidentale in data 5-3-2024 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e mezzo dell'Avv. Difensore_1 CF_Difensore 1 del libero foro ed eleggeva domicilio in
Roma alla Indirizzo_1, presso il suo studio giusta procura allegata in calce all'atto di appello con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge all'indirizzo di posta certificata e-mail: Email_2 o al numero di fax Telefono_1. Contestava i motivi di accoglimento del ricorso e chiedeva la riforma della sentenza di primo grado.
Si costituiva in giudizio in data 8-3-2024 la signora Resistente_1. Successivamente in data 7-5-2024 presentava appello incidentale. Rappresentava che : L'appello di Roma Capitale riguarda esclusivamente la cartella di pagamento n. 09720130115353474000, dell'importo complessivo € 1.321,17, ruolo n. 2013/3826, asseritamente notificata il 14.03.2013, avente ad oggetto l'imposta comunale sugli immobili (da ora, per brevità, ICI) anni d'imposta 2005-2006-2007 oltre interessi e sanzioni.
Rispetto a tutti gli altri capi di sentenza e, dunque, rispetto a tutte le altre cartelle esattoriali impugnate dalla signora Resistente_1 in primo grado, Roma Capitale non ha proposto nessuna doglianza né impugnazione, prestando così acquiescenza nei loro confronti.
Deduceva ancora che:
"Non è mai stato dedotto, dunque, che gli avvisi ICI non fossero stati notificati. Quel che la signora Resistente_1 ha dedotto nel giudizio di primo grado riguardava il vizio di notifica della successiva cartella di pagamento n. 09720130115353474000 e, conseguentemente, la decadenza dell'Ente Creditore dal potere impositivo.
Anche a volere sostenere la circostanza, rappresentata da Roma Capitale, che i sottesi avvisi ICI fossero stati ritualmente notificati (circostanza mai dedotta dalla ricorrente in primo grado né oggetto di decisione da parte dei Giudici di prima istanza), ciò non avrebbe mutato affatto la sentenza impugnata che, come detto, si è pronunciata sul difetto di notifica della cartella di pagamento 09720130115353474000, senza entrare nel merito della rituale (o meno) notifica dei sottesi avvisi ICI (circostanza assolutamente irrilevante rispetto al thema decidendum).
Stante il difetto di interesse ad impugnare la sentenza di primo grado, l'appello di Roma Capitale è palesemente inammissibile.
Alla luce di quanto sopra detto e dell'inammissibilità dell'appello principale proposto da Roma Capitale, si eccepisce dunque l'inefficacia dell'appello incidentale proposto da ADER, alla stregua di quanto previsto dall'art. 334 comma 2 c.p.c., applicabile anche al processo tributario.
La norma sopra invocata dispone che: "se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia".
Chiedeva la inammissibilità dell'appello principale di Roma Capitale, essendosi limitata a ribadire la regolare notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella di pagamento n. 09720130115353474000, unico motivo di appello, senza muovere alcuna censura alla sentenza impugnata e, di conseguenza, la inammissibilità dell'appello incidentale tardivo della AdeR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato
La Corte rigetta l'appello di Roma Capitale. Rigetta l'appello di ER e lo dichiara inammissibile. Conferma la sentenza di primo grado.
Deve essere rigettato l'appello principale di Roma Capitale in quanto, come osserva controparte, il ricorso riguardava il vizio di notifica della cartella di pagamento n. 09720130115353474000 presuntivamente notificata il 14-3-2013, sottesa alla intimazione di pagamento impugnata, non la mancata notifica dell'avviso di accertamento CI (atto presupposto).
Motivo per cui i primi giudici accoglievano le doglianza di parte circa la mancanza di prova della regolare notifica della cartella di pagamento, la cui prova non viene fornita nemmeno in questa sede, per cui deve essere rigettato il motivo di appello e confermata la sentenza impugnata. Circa invece la seconda costituzione in giudizio con appello incidentale tardivo proposto dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione, intervenuto in ritardo dopo l'appello di Roma Capitale, oltre a questo motivo di illegittimità, nella specie, deve essere dichiarato inammissibile anche per la presenza quale difensore di avvocato del libero foro nella persona dell'Avv. Difensore _1, come da sentenza della Cassazione n.32076/2025 del 10 dicembre 2025.
Infatti questo Collegio, nella udienza dello stesso giorno 12 gennaio 2026, giudizio R.g.a. n.798/2024, ha adottato la seguente sentenza di inammissibilità dell'appello proposto dalla AdeR con la seguente motivazione:
"Evidenzia la Corte che l'appellante Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto appello avvalendosi non di un proprio funzionario o dell'Avvocatura dello Stato ma di un avvocato del libero foro ed in particolare dell'avvocato Nominativo_1.
Sul punto questa Corte ritiene che non vi sia motivo di discostarsi dal più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità che anzi si condivide pienamente. In particolare la Suprema Corte ha statuito che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato quale regola generale, potendo ricorrere ad avvocati del libero foro solo in via eccezionale. La deroga al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura erariale è subordinata all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'Ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti conferito al difensore privato. Tale nullità non può essere sanata dalla conformità del mandato alle modalità prescritte da fonti di rango secondario, quali regolamenti o statuti dell'ente, essendo queste insuscettibili di derogare alla legislazione primaria. La nullità del mandato comporta il difetto di valida costituzione in giudizio dell'Agenzia e conseguentemente il difetto di legittimazione processuale del difensore, vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto attinente ad un presupposto della regolare costituzione del rapporto processuale, con conseguente inammissibilità del ricorso e nullità di tutti gli atti difensivi compiuti. (in tal senso, Cassazione n.32076 del 10 dicembre 2025).
Nel caso di specie l'ADER, come detto, si è avvalsa del patrocinio dell'avvocato Nominativo_1 ma la procura del 08 febbraio 2024 versata in atti ed allegata all'atto di appello non contiene alcun riferimento ad una specifica e motivata deliberazione, omissione che determina la nullità del mandato alle liti conferito al difensore del libero foro.
Ne consegue l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione processuale del difensore, derivante dall'invalidità della procura speciale conferita ad avvocato del libero foro in assenza dei presupposti.
In ordine alle spese di lite evidenzia la Corte che il citato pronunciamento della giurisprudenza di legittimità
è successivo alla proposizione dell'atto di appello. Sussistono pertanto gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite."
Motivazione che si fa propria anche per questa controversia Rga n.504/2024, rilevandosi che anche in questo caso l'ER si è avvalsa del patrocinio dell'avvocato Difensore _1, ma la procura del 26-1-2024 versata in atti ed allegata all'atto di appello non contiene alcun riferimento ad una specifica e motivata deliberazione, omissione che determina la nullità del mandato alle liti conferito al difensore del libero foro, come da sentenza Cassazione n.32076/2025 citata.
Pertanto la Corte rigetta l'appello di Roma Capitale;
Rigetta l'appello incidentale di ER e lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione passiva del difensore. Compensa le spese del grado.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello; compensa le spese del grado.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
PERONE ERNESTO, Relatore
NE OL, IU
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 504/2024 depositato il 30/01/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/1 00164 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13807/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
16 e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720169063219334000 I.C.I. 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720169063219334000 I.C.I. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720169063219334000 I.C.I. 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti e ne chiedono accoglimento il dispositivo verrà comunicato alle parti entro i termini previsti dalla normativa vigente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720169063219334/000 notificata a mezzo di posta raccomandata in data 27/01/2017, limitatamente alle sottese ventiquattro (n.24) cartelle di pagamento, e relativi ruoli esattoriali, aventi ad oggetto pretese creditorie di natura tributaria, non ritualmente notificate alla ricorrente per la somma complessiva di € 88.791,00 comprensiva di interessi di mora, oneri di riscossione, sanzioni e spese procedurali.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Roma Capitale,
I'AMA e la Regione Lazio.
La CGT di I grado Roma, sez.n.16, con la sentenza n.13807/16/2023 del 10-11-2023, dopo analitica elencazione delle n.24 cartelle sottese alla intimazione di pagamento impugnata, dichiarava la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento n.ri
09720030503385648000, 09720050151042877000, 09720060153333387000, 09720060196411189000,
09720070098430420000, 09720080080380719000, 09720080280051618000, 09720100040749034000 e
09720140267417555000; accoglieva nel resto. Condannava l'Agenzia della Riscossione alla spese di lite di € 2.500,00. Compensava le spese per le altre parti resistenti.
Presentava appello in data 10-1-2024 Roma Capitale relativamente alla cartella di pagamento n.
09720130115353474000, inerente agli avvisi di accertamento per le annualità 2005, 2006 e 2007, emessi da Roma Capitale notificata dall'Agente della Riscossione Equitalia Sud. S.p.a., sottesa alla intimazione di pagamento impugnata. Insisteva per la legittimità della cartella di pagamento dichiarandosi estraneo per quanto di competenza del Concessionario della riscossione. Chiedeva la inammissibilità del ricorso contro l'intimazione in quanto non era stato impugnato l'avviso di accertamento prodromico relativo agli anni accertati.
Si costituiva in giudizio con appello incidentale in data 5-3-2024 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e mezzo dell'Avv. Difensore_1 CF_Difensore 1 del libero foro ed eleggeva domicilio in
Roma alla Indirizzo_1, presso il suo studio giusta procura allegata in calce all'atto di appello con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge all'indirizzo di posta certificata e-mail: Email_2 o al numero di fax Telefono_1. Contestava i motivi di accoglimento del ricorso e chiedeva la riforma della sentenza di primo grado.
Si costituiva in giudizio in data 8-3-2024 la signora Resistente_1. Successivamente in data 7-5-2024 presentava appello incidentale. Rappresentava che : L'appello di Roma Capitale riguarda esclusivamente la cartella di pagamento n. 09720130115353474000, dell'importo complessivo € 1.321,17, ruolo n. 2013/3826, asseritamente notificata il 14.03.2013, avente ad oggetto l'imposta comunale sugli immobili (da ora, per brevità, ICI) anni d'imposta 2005-2006-2007 oltre interessi e sanzioni.
Rispetto a tutti gli altri capi di sentenza e, dunque, rispetto a tutte le altre cartelle esattoriali impugnate dalla signora Resistente_1 in primo grado, Roma Capitale non ha proposto nessuna doglianza né impugnazione, prestando così acquiescenza nei loro confronti.
Deduceva ancora che:
"Non è mai stato dedotto, dunque, che gli avvisi ICI non fossero stati notificati. Quel che la signora Resistente_1 ha dedotto nel giudizio di primo grado riguardava il vizio di notifica della successiva cartella di pagamento n. 09720130115353474000 e, conseguentemente, la decadenza dell'Ente Creditore dal potere impositivo.
Anche a volere sostenere la circostanza, rappresentata da Roma Capitale, che i sottesi avvisi ICI fossero stati ritualmente notificati (circostanza mai dedotta dalla ricorrente in primo grado né oggetto di decisione da parte dei Giudici di prima istanza), ciò non avrebbe mutato affatto la sentenza impugnata che, come detto, si è pronunciata sul difetto di notifica della cartella di pagamento 09720130115353474000, senza entrare nel merito della rituale (o meno) notifica dei sottesi avvisi ICI (circostanza assolutamente irrilevante rispetto al thema decidendum).
Stante il difetto di interesse ad impugnare la sentenza di primo grado, l'appello di Roma Capitale è palesemente inammissibile.
Alla luce di quanto sopra detto e dell'inammissibilità dell'appello principale proposto da Roma Capitale, si eccepisce dunque l'inefficacia dell'appello incidentale proposto da ADER, alla stregua di quanto previsto dall'art. 334 comma 2 c.p.c., applicabile anche al processo tributario.
La norma sopra invocata dispone che: "se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia".
Chiedeva la inammissibilità dell'appello principale di Roma Capitale, essendosi limitata a ribadire la regolare notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella di pagamento n. 09720130115353474000, unico motivo di appello, senza muovere alcuna censura alla sentenza impugnata e, di conseguenza, la inammissibilità dell'appello incidentale tardivo della AdeR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato
La Corte rigetta l'appello di Roma Capitale. Rigetta l'appello di ER e lo dichiara inammissibile. Conferma la sentenza di primo grado.
Deve essere rigettato l'appello principale di Roma Capitale in quanto, come osserva controparte, il ricorso riguardava il vizio di notifica della cartella di pagamento n. 09720130115353474000 presuntivamente notificata il 14-3-2013, sottesa alla intimazione di pagamento impugnata, non la mancata notifica dell'avviso di accertamento CI (atto presupposto).
Motivo per cui i primi giudici accoglievano le doglianza di parte circa la mancanza di prova della regolare notifica della cartella di pagamento, la cui prova non viene fornita nemmeno in questa sede, per cui deve essere rigettato il motivo di appello e confermata la sentenza impugnata. Circa invece la seconda costituzione in giudizio con appello incidentale tardivo proposto dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione, intervenuto in ritardo dopo l'appello di Roma Capitale, oltre a questo motivo di illegittimità, nella specie, deve essere dichiarato inammissibile anche per la presenza quale difensore di avvocato del libero foro nella persona dell'Avv. Difensore _1, come da sentenza della Cassazione n.32076/2025 del 10 dicembre 2025.
Infatti questo Collegio, nella udienza dello stesso giorno 12 gennaio 2026, giudizio R.g.a. n.798/2024, ha adottato la seguente sentenza di inammissibilità dell'appello proposto dalla AdeR con la seguente motivazione:
"Evidenzia la Corte che l'appellante Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto appello avvalendosi non di un proprio funzionario o dell'Avvocatura dello Stato ma di un avvocato del libero foro ed in particolare dell'avvocato Nominativo_1.
Sul punto questa Corte ritiene che non vi sia motivo di discostarsi dal più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità che anzi si condivide pienamente. In particolare la Suprema Corte ha statuito che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato quale regola generale, potendo ricorrere ad avvocati del libero foro solo in via eccezionale. La deroga al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura erariale è subordinata all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'Ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti conferito al difensore privato. Tale nullità non può essere sanata dalla conformità del mandato alle modalità prescritte da fonti di rango secondario, quali regolamenti o statuti dell'ente, essendo queste insuscettibili di derogare alla legislazione primaria. La nullità del mandato comporta il difetto di valida costituzione in giudizio dell'Agenzia e conseguentemente il difetto di legittimazione processuale del difensore, vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto attinente ad un presupposto della regolare costituzione del rapporto processuale, con conseguente inammissibilità del ricorso e nullità di tutti gli atti difensivi compiuti. (in tal senso, Cassazione n.32076 del 10 dicembre 2025).
Nel caso di specie l'ADER, come detto, si è avvalsa del patrocinio dell'avvocato Nominativo_1 ma la procura del 08 febbraio 2024 versata in atti ed allegata all'atto di appello non contiene alcun riferimento ad una specifica e motivata deliberazione, omissione che determina la nullità del mandato alle liti conferito al difensore del libero foro.
Ne consegue l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione processuale del difensore, derivante dall'invalidità della procura speciale conferita ad avvocato del libero foro in assenza dei presupposti.
In ordine alle spese di lite evidenzia la Corte che il citato pronunciamento della giurisprudenza di legittimità
è successivo alla proposizione dell'atto di appello. Sussistono pertanto gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite."
Motivazione che si fa propria anche per questa controversia Rga n.504/2024, rilevandosi che anche in questo caso l'ER si è avvalsa del patrocinio dell'avvocato Difensore _1, ma la procura del 26-1-2024 versata in atti ed allegata all'atto di appello non contiene alcun riferimento ad una specifica e motivata deliberazione, omissione che determina la nullità del mandato alle liti conferito al difensore del libero foro, come da sentenza Cassazione n.32076/2025 citata.
Pertanto la Corte rigetta l'appello di Roma Capitale;
Rigetta l'appello incidentale di ER e lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione passiva del difensore. Compensa le spese del grado.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello; compensa le spese del grado.