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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 13/02/2026, n. 2544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2544 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2544/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
DI MARZIO PAOLO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17605/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - F. Filzi 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0287293 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1847/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//) Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, il sig. Ricorrente_1
, rappresentato e difeso dai dott. Difensore_1 e Difensore_2, ha impugnato l'avviso di accertamento catastale n. 2025NA0287293 notificato il 20/06/2025, avente ad oggetto la rideterminazione della rendita catastale conseguente alla revisione delle tariffe d'estimo nel Comune di ME (NA). Il ricorso è corredato da istanza di pubblica udienza.
L'atto impugnato riguarda più unità immobiliari site nel Comune di ME, identificate, tra le altre, ai fogli e particelle: Catasto_1, con rendite ridefinite nelle misure indicate nell'atto impositivo.
Si è costituito l'Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio (Agenzia delle Entrate), che ha depositato controdeduzioni nel procedimento iscritto al R.G.R. 017605/2025, Sezione 09, relativo all'atto impugnato
AA84 – Accertamento Catastale 2025NA0287293; il ricorsorisulta notificato e ricevuto dall'Ufficio in data
19/09/2025.
Il contribuente ha ricevuto l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha rettificato la rendita delle suddette unità immobiliari, in applicazione della revisione delle tariffe d'estimo disposta con D.M. 26 marzo 2025
(pubblicato in G.U. n. 83 del 09/04/2025) ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.P.R. 917/1986 (TUIR).
Per completezza, le rendite post-revisione indicate dall'Ufficio per le singole unità sono, tra le altre:
Catasto_1
Catasto_1
Catasto_1
;
Catasto_1;
Il ricorrente chiede l'annullamento dell'avviso per i seguenti motivi di diritto:
a) Difetto di motivazione ex art. 7 L. 212/2000 (Statuto del contribuente), per mancata allegazione/indicazione degli atti e dei criteri su cui si fonda la rettifica;
richiama giurisprudenza (Cass. 6201/2005; CGTPG Reggio
Emilia 80/2/2025) sulla necessità che la motivazione identifichi il metodo utilizzato (comparativo, costi, ecc.)
e gli eventuali immobili “similari”.
b) Nullità/illegittimità dell'atto per tipi e sistemi di accertamento, deducendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto indicare in modo puntuale quale tipologia di revisione ricorra e i parametri/metodi impiegati, non potendo integrare la motivazione in sede contenziosa;
richiama giurisprudenza di legittimità su classamenti generici e motivazioni apparenti.
Il ricorrente domanda la discussione in pubblica udienza e la condanna dell'Ufficio alle spese, indicando il valore legale della lite in € 5.261,31 (contributo unificato € 120,00).
L'Ufficio, in via preliminare, chiede la riunione con i ricorsi proposti dagli altri contitolari delle medesime unità
(Nominativo_1, RGR 17030/2025; Nominativo_2, RGR 17604/2025) per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Nel merito, l'Ufficio eccepisce l'infondatezza del ricorso e sostiene che la motivazione dell'avviso è sufficiente poiché la rettifica discende dall'applicazione automatica del D.M. 26/03/2025, emanato previo parere favorevole della Commissione Associazione_2 Centrale (29/08/2023), con revisione generale delle tariffe d'estimo per ME (uniformate a Piano di Sorrento e integrate con CO NS per categorie mancanti), fonte pubblica e conoscibile in G.U.; pertanto, il richiamo al decreto e alla norma (art. 37, c.2, DPR 917/1986) basta a rendere intellegibili le ragioni di fatto e di diritto.
La revisione non si basa su metodo comparativo individuale né su DOCFA, ma su tariffe applicate in via generale a tutte le unità della medesima categoria/classe; categoria, classe e consistenza sono rimaste invariate, essendo variato solo il valore della classe;
la rendita è ottenuta moltiplicando la consistenza per il nuovo valore tariffario.
Le doglianze sulla adeguatezza del raffronto con altri Comuni e sull'entità degli incrementi sono estranee al thema decidendum, trattandosi di valutazioni tecnico-estimative già vagliate dalla Commissione Associazione_2 Centrale.
L'Ufficio chiede il rigetto del ricorso, con condanna alle spese, depositando, tra l'altro, controdeduzioni, nota spese, visure catastali, l'avviso completo, il D.M. 26/03/2025, il parere della Commissione Associazione_2 Centrale
e le nuove tariffe d'estimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Legittimità della revisione generale delle tariffe d'estimo e natura vincolata dell'atto applicativo
Dagli atti emerge che la rettifica delle rendite catastali è stata disposta in esecuzione del D.M. 26 marzo
2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in G.U. n. 83 del 09/04/2025, adottato previo parere favorevole della Commissione censuaria centrale (29/08/2023) ed in attuazione dell'art. 37, comma
2, D.P.R. 917/1986, del D.P.R. 1142/1949 e del D.P.R. 138/1998. La revisione ha carattere generale e persegue finalità di perequazione ed omogeneità dei quadri tariffari;
l'avviso impugnato costituisce, pertanto, mero atto esecutivo vincolato del decreto ministeriale. Ne consegue che l'onere motivazionale dell'Ufficio è soddisfatto ove l'atto richiami il D.M., la fonte ufficiale (G.U.) e i dati oggettivi dell'unità (categoria, classe, consistenza, nuova rendita), rendendo intelligibile la causa della variazione.
2. Sufficienza della motivazione per relationem a fonte normativa pubblica e distinzione tra requisito formale e prova nel merito
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la motivazione per relationem è consentita quando l'atto rinvia a documenti o fonti conoscibili e riproduce il contenuto essenziale necessario a delimitare la pretesa;
inoltre, va distinta la sussistenza formale della motivazione(requisito di validità ex art. 7 L. 212/2000) dalla prova degli elementi sostanziali, che attiene alla fase processuale. Nel caso in esame, l'avviso indica norma e decreto presupposti, fonte G.U., immobili e nuova rendita, consentendo al contribuente piena comprensione e difesa.
3. Presunzione di conoscenza degli atti normativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale
La pubblicazione del D.M. 26/03/2025 in G.U. determina, decorso il periodo di vacatio legis salvo diversa disposizione, una presunzione di conoscenza della fonte normativa da parte dei destinatari, con conseguente idoneità del rinvio al decreto a integrare la motivazione dell'atto esecutivo.
4. Oggetto e metodo dell'intervento: tariffe e calcolo meccanico
L'operazione compiuta nel Comune di ME è una rideterminazione generale delle rendite per le categorie ordinarie (gruppi A–B–C), senza modificare categoria e classe delle singole unità, mediante applicazione dei nuovi valori tariffari alle consistenze (vani/mq) già censite. Pertanto, trattandosi di atto vincolato e di calcolo meccanico, non ricorrono i presupposti dei metodi comparativo o DOCFA invocati dal ricorrente, né
l'obbligo di identificare immobili similari.
5. Inapplicabilità dei precedenti su “riclassamenti per microzone” e su revisioni puntuali
I principi di Cassazione che impongono una motivazione analitica (indicazione delle microzone, dati, criteri, tecniche statistiche, incidenza sul singolo immobile) attengono alla revisione parziale del classamento ex art. 1, comma 335, L. 311/2004 (microzone) o a interventi puntuali/DOCFA; non si attagliano, quindi, ad una revisione generale delle tariffe d'estimo adottata con D.M.. Le pronunce richiamate dal ricorrente (e le coeve:
Cass. 4684/2025; Cass. 29497/2024; Cass. 17352/2025) confermano l'esigenza di motivazioni rafforzate solo quando l'Amministrazione riclassifica per microzona o disattende elementi fattuali nella DOCFA. Qui, invece, l'Ufficio non ha variato categoria/classe né smentito dati DOCFA, ma ha applicato tariffe nuove di fonte ministeriale.
6. Coerenza procedimentale: ruolo e insediamento delle Commissioni censuarie
Il decreto ministeriale si fonda sul parere obbligatorio della Commissione censuaria centrale, organo insediato dal 1° luglio 2022 e competente ad esprimere valutazioni tecniche e statistiche per operazioni catastali di rilievo generale;
tali valutazioni, non sindacabili nel merito in questa sede, costituiscono il presupposto dell'intervento di revisione.
7. Onere del contribuente e assenza di specifica prova di erronea applicazione della tariffa
Nel presente giudizio, il contribuente non ha dimostrato un errore di applicazione delle nuove tariffe alla specifica consistenza delle unità, né ha allegato discrasie tra consistenza censita e parametro tariffario utilizzato;
la doglianza resta, dunque, generica e non incide sul requisito formale della motivazione, che, come detto, risulta soddisfatto mediante rinvio alla fonte normativa e indicazione della nuova rendita.
Alla luce di quanto precede, la motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, in quanto atto esecutivo vincolato del D.M. 26/03/2025, risulta sufficiente e conforme ai requisiti di art. 7 L. 212/2000; le doglianze sul metodo comparativo e sui presunti profili tecnico-estimativi risultano inconferenti;
non è stata fornita prova di errori applicativi nella rideterminazione della rendita. Il ricorso va rigettato. Tuttavia, considerata la natura tecnica delle censure sollevate, l'assenza di un indirizzo giurisprudenziale univoco sulla corretta applicazione del metodo estimativo richiamato e la peculiarità dell'intervento normativo su cui si fonda l'atto impugnato, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
DI MARZIO PAOLO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17605/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - F. Filzi 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0287293 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1847/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//) Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, il sig. Ricorrente_1
, rappresentato e difeso dai dott. Difensore_1 e Difensore_2, ha impugnato l'avviso di accertamento catastale n. 2025NA0287293 notificato il 20/06/2025, avente ad oggetto la rideterminazione della rendita catastale conseguente alla revisione delle tariffe d'estimo nel Comune di ME (NA). Il ricorso è corredato da istanza di pubblica udienza.
L'atto impugnato riguarda più unità immobiliari site nel Comune di ME, identificate, tra le altre, ai fogli e particelle: Catasto_1, con rendite ridefinite nelle misure indicate nell'atto impositivo.
Si è costituito l'Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio (Agenzia delle Entrate), che ha depositato controdeduzioni nel procedimento iscritto al R.G.R. 017605/2025, Sezione 09, relativo all'atto impugnato
AA84 – Accertamento Catastale 2025NA0287293; il ricorsorisulta notificato e ricevuto dall'Ufficio in data
19/09/2025.
Il contribuente ha ricevuto l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha rettificato la rendita delle suddette unità immobiliari, in applicazione della revisione delle tariffe d'estimo disposta con D.M. 26 marzo 2025
(pubblicato in G.U. n. 83 del 09/04/2025) ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.P.R. 917/1986 (TUIR).
Per completezza, le rendite post-revisione indicate dall'Ufficio per le singole unità sono, tra le altre:
Catasto_1
Catasto_1
Catasto_1
;
Catasto_1;
Il ricorrente chiede l'annullamento dell'avviso per i seguenti motivi di diritto:
a) Difetto di motivazione ex art. 7 L. 212/2000 (Statuto del contribuente), per mancata allegazione/indicazione degli atti e dei criteri su cui si fonda la rettifica;
richiama giurisprudenza (Cass. 6201/2005; CGTPG Reggio
Emilia 80/2/2025) sulla necessità che la motivazione identifichi il metodo utilizzato (comparativo, costi, ecc.)
e gli eventuali immobili “similari”.
b) Nullità/illegittimità dell'atto per tipi e sistemi di accertamento, deducendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto indicare in modo puntuale quale tipologia di revisione ricorra e i parametri/metodi impiegati, non potendo integrare la motivazione in sede contenziosa;
richiama giurisprudenza di legittimità su classamenti generici e motivazioni apparenti.
Il ricorrente domanda la discussione in pubblica udienza e la condanna dell'Ufficio alle spese, indicando il valore legale della lite in € 5.261,31 (contributo unificato € 120,00).
L'Ufficio, in via preliminare, chiede la riunione con i ricorsi proposti dagli altri contitolari delle medesime unità
(Nominativo_1, RGR 17030/2025; Nominativo_2, RGR 17604/2025) per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Nel merito, l'Ufficio eccepisce l'infondatezza del ricorso e sostiene che la motivazione dell'avviso è sufficiente poiché la rettifica discende dall'applicazione automatica del D.M. 26/03/2025, emanato previo parere favorevole della Commissione Associazione_2 Centrale (29/08/2023), con revisione generale delle tariffe d'estimo per ME (uniformate a Piano di Sorrento e integrate con CO NS per categorie mancanti), fonte pubblica e conoscibile in G.U.; pertanto, il richiamo al decreto e alla norma (art. 37, c.2, DPR 917/1986) basta a rendere intellegibili le ragioni di fatto e di diritto.
La revisione non si basa su metodo comparativo individuale né su DOCFA, ma su tariffe applicate in via generale a tutte le unità della medesima categoria/classe; categoria, classe e consistenza sono rimaste invariate, essendo variato solo il valore della classe;
la rendita è ottenuta moltiplicando la consistenza per il nuovo valore tariffario.
Le doglianze sulla adeguatezza del raffronto con altri Comuni e sull'entità degli incrementi sono estranee al thema decidendum, trattandosi di valutazioni tecnico-estimative già vagliate dalla Commissione Associazione_2 Centrale.
L'Ufficio chiede il rigetto del ricorso, con condanna alle spese, depositando, tra l'altro, controdeduzioni, nota spese, visure catastali, l'avviso completo, il D.M. 26/03/2025, il parere della Commissione Associazione_2 Centrale
e le nuove tariffe d'estimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Legittimità della revisione generale delle tariffe d'estimo e natura vincolata dell'atto applicativo
Dagli atti emerge che la rettifica delle rendite catastali è stata disposta in esecuzione del D.M. 26 marzo
2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in G.U. n. 83 del 09/04/2025, adottato previo parere favorevole della Commissione censuaria centrale (29/08/2023) ed in attuazione dell'art. 37, comma
2, D.P.R. 917/1986, del D.P.R. 1142/1949 e del D.P.R. 138/1998. La revisione ha carattere generale e persegue finalità di perequazione ed omogeneità dei quadri tariffari;
l'avviso impugnato costituisce, pertanto, mero atto esecutivo vincolato del decreto ministeriale. Ne consegue che l'onere motivazionale dell'Ufficio è soddisfatto ove l'atto richiami il D.M., la fonte ufficiale (G.U.) e i dati oggettivi dell'unità (categoria, classe, consistenza, nuova rendita), rendendo intelligibile la causa della variazione.
2. Sufficienza della motivazione per relationem a fonte normativa pubblica e distinzione tra requisito formale e prova nel merito
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la motivazione per relationem è consentita quando l'atto rinvia a documenti o fonti conoscibili e riproduce il contenuto essenziale necessario a delimitare la pretesa;
inoltre, va distinta la sussistenza formale della motivazione(requisito di validità ex art. 7 L. 212/2000) dalla prova degli elementi sostanziali, che attiene alla fase processuale. Nel caso in esame, l'avviso indica norma e decreto presupposti, fonte G.U., immobili e nuova rendita, consentendo al contribuente piena comprensione e difesa.
3. Presunzione di conoscenza degli atti normativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale
La pubblicazione del D.M. 26/03/2025 in G.U. determina, decorso il periodo di vacatio legis salvo diversa disposizione, una presunzione di conoscenza della fonte normativa da parte dei destinatari, con conseguente idoneità del rinvio al decreto a integrare la motivazione dell'atto esecutivo.
4. Oggetto e metodo dell'intervento: tariffe e calcolo meccanico
L'operazione compiuta nel Comune di ME è una rideterminazione generale delle rendite per le categorie ordinarie (gruppi A–B–C), senza modificare categoria e classe delle singole unità, mediante applicazione dei nuovi valori tariffari alle consistenze (vani/mq) già censite. Pertanto, trattandosi di atto vincolato e di calcolo meccanico, non ricorrono i presupposti dei metodi comparativo o DOCFA invocati dal ricorrente, né
l'obbligo di identificare immobili similari.
5. Inapplicabilità dei precedenti su “riclassamenti per microzone” e su revisioni puntuali
I principi di Cassazione che impongono una motivazione analitica (indicazione delle microzone, dati, criteri, tecniche statistiche, incidenza sul singolo immobile) attengono alla revisione parziale del classamento ex art. 1, comma 335, L. 311/2004 (microzone) o a interventi puntuali/DOCFA; non si attagliano, quindi, ad una revisione generale delle tariffe d'estimo adottata con D.M.. Le pronunce richiamate dal ricorrente (e le coeve:
Cass. 4684/2025; Cass. 29497/2024; Cass. 17352/2025) confermano l'esigenza di motivazioni rafforzate solo quando l'Amministrazione riclassifica per microzona o disattende elementi fattuali nella DOCFA. Qui, invece, l'Ufficio non ha variato categoria/classe né smentito dati DOCFA, ma ha applicato tariffe nuove di fonte ministeriale.
6. Coerenza procedimentale: ruolo e insediamento delle Commissioni censuarie
Il decreto ministeriale si fonda sul parere obbligatorio della Commissione censuaria centrale, organo insediato dal 1° luglio 2022 e competente ad esprimere valutazioni tecniche e statistiche per operazioni catastali di rilievo generale;
tali valutazioni, non sindacabili nel merito in questa sede, costituiscono il presupposto dell'intervento di revisione.
7. Onere del contribuente e assenza di specifica prova di erronea applicazione della tariffa
Nel presente giudizio, il contribuente non ha dimostrato un errore di applicazione delle nuove tariffe alla specifica consistenza delle unità, né ha allegato discrasie tra consistenza censita e parametro tariffario utilizzato;
la doglianza resta, dunque, generica e non incide sul requisito formale della motivazione, che, come detto, risulta soddisfatto mediante rinvio alla fonte normativa e indicazione della nuova rendita.
Alla luce di quanto precede, la motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, in quanto atto esecutivo vincolato del D.M. 26/03/2025, risulta sufficiente e conforme ai requisiti di art. 7 L. 212/2000; le doglianze sul metodo comparativo e sui presunti profili tecnico-estimativi risultano inconferenti;
non è stata fornita prova di errori applicativi nella rideterminazione della rendita. Il ricorso va rigettato. Tuttavia, considerata la natura tecnica delle censure sollevate, l'assenza di un indirizzo giurisprudenziale univoco sulla corretta applicazione del metodo estimativo richiamato e la peculiarità dell'intervento normativo su cui si fonda l'atto impugnato, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.