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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente e relatore dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1530/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 25/05/1964), cod. fisc. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. PENNISI VINCENZO C.F._1
ALBERTO;
(BENEVENTO (BN), 15/09/1971), cod. fisc. CP_1
con il patrocinio dell'avv. ROSATI MATTEO;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e chiedono al Tribunale di Parte_1 CP_1
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2011, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1. La casa familiare sita in Roma, Via Francesco Durante n. 35, pal. D, int.
1 rimane assegnata, con quanto in essa contenuto, alla sig.ra CP_1 sino all'indipendenza economica del figlio;
2. il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra Parte_1 CP_1 la somma di € 700,00 quale contributo al mantenimento del figlio Per_1
, maggiorenne non del tutto economicamente indipendente, a mezzo
[...] bonifico bancario sul conto Bancoposta avente iban [...], anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
3. il sig. provvederà in via esclusiva al pagamento delle spese Parte_1 necessarie al percorso di studi specialistici di psicoterapeuta intrapreso dal figlio , comprese le eventuali spese di vitto e alloggio in caso Persona_1 di corso di studi fuori Roma;
4. le altre spese straordinarie per il figlio saranno ripartite Persona_1 tra i coniugi nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, attenendosi ai criteri di cui al Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma in data 17.12.2014, che le parti dichiarano di ben conoscere, avendone ricevuto copia;
5. ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Città del Vaticano in data 26/10/1996, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1530/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Città del Vaticano
in data 26/10/1996 tra (ROMA (RM), 25/05/1964) e Parte_1
(BENEVENTO (BN), 15/09/1971) trascritto nel Registro CP_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Cerveteri al n. 31, Parte 2, Serie C,
Anno 1997, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 08/11/2024.
Il Presidente e relatore
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente e relatore dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1530/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 25/05/1964), cod. fisc. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. PENNISI VINCENZO C.F._1
ALBERTO;
(BENEVENTO (BN), 15/09/1971), cod. fisc. CP_1
con il patrocinio dell'avv. ROSATI MATTEO;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e chiedono al Tribunale di Parte_1 CP_1
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2011, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1. La casa familiare sita in Roma, Via Francesco Durante n. 35, pal. D, int.
1 rimane assegnata, con quanto in essa contenuto, alla sig.ra CP_1 sino all'indipendenza economica del figlio;
2. il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra Parte_1 CP_1 la somma di € 700,00 quale contributo al mantenimento del figlio Per_1
, maggiorenne non del tutto economicamente indipendente, a mezzo
[...] bonifico bancario sul conto Bancoposta avente iban [...], anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
3. il sig. provvederà in via esclusiva al pagamento delle spese Parte_1 necessarie al percorso di studi specialistici di psicoterapeuta intrapreso dal figlio , comprese le eventuali spese di vitto e alloggio in caso Persona_1 di corso di studi fuori Roma;
4. le altre spese straordinarie per il figlio saranno ripartite Persona_1 tra i coniugi nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, attenendosi ai criteri di cui al Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma in data 17.12.2014, che le parti dichiarano di ben conoscere, avendone ricevuto copia;
5. ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Città del Vaticano in data 26/10/1996, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1530/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Città del Vaticano
in data 26/10/1996 tra (ROMA (RM), 25/05/1964) e Parte_1
(BENEVENTO (BN), 15/09/1971) trascritto nel Registro CP_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Cerveteri al n. 31, Parte 2, Serie C,
Anno 1997, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 08/11/2024.
Il Presidente e relatore
Dott.ssa Marta Ienzi