Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3465/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Anna Mantovani - Presidente rel
Dott. Maria Teresa Brena - Consigliera
Dott. Francesca Vullo - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello con atto di citazione sub RG 3465/2023
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA DANTE ALIGHIERI 64 SESTO SAN GIOVANNI presso lo studio dell'avv. MACCHIA ANTHONY, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA MEINA 20125 CP_1 C.F._1
MILANO presso lo studio dell'avv. VITIELLO ANIELLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SALVADE' STEFANO ( ) via Meina C.F._2
20125 MILANO;
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 C.F._3
MEINA 20125 MILANO presso lo studio dell'avv. VITIELLO ANIELLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SALVADE' STEFANO
( ) via Meina 20125 MILANO;
C.F._2
1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA MEINA Parte_3 C.F._4
20125 MILANO presso lo studio dell'avv. VITIELLO ANIELLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SALVADE' STEFANO ( ) via C.F._2
Meina 20125 MILANO;
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA MEINA Parte_4 C.F._5
20125 MILANO presso lo studio dell'avv. VITIELLO ANIELLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SALVADE' STEFANO ( ) via C.F._2
Meina 20125 MILANO;
APPELLATI
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELL' APPELLANTE:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, per i motivi tutti indicati nella parte narrativa del presente atto di citazione, da intendersi ivi integralmente trascritti, e per tutti i motivi indicati negli atti del giudizio di primo grado, da intendersi parimenti trascritti, in riforma della sentenza n. 2391/2023,emessa in data 01.11.2023 e pubblicata in data 02.11.2023 dal
Tribunale di Monza - in persona della Dott.ssa Maddalena Ciccone - previe le declaratorie del caso, così provvedere:
NEL MERITO
I) IN VIA PRINCIPALE:
- accogliere l'appello de quo per i motivi dedotti in narrativa, ivi integralmente richiamati e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2391/2023, emessa dal dal Tribunale di Monza - in persona della Dott.ssa Maddalena Ciccone - nel giudizio avente R.G. 1297/2022 in data 01.11.2023 e depositata in cancelleria in data 02.11.2023;
- confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 4831/21 (r.g. 9225/2021) in ogni sua parte;
II) IN VIA SUBORDINATA:
- accogliere l'appello de quo per i motivi dedotti in narrativa, ivi integralmente richiamati e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2391/2023, emessa dal Tribunale di Monza - in persona della
2 R.G. N. 3465/2023
Dott.ssa Maddalena Ciccone - nel giudizio avente R.G. 1297/2022 in data 01.11.2023 e depositata in cancelleria in data 02.11.2023;
- accertare e dichiarare l'importo dovuto dai Sig.ri pro quota, alla società “ Parte_5 [...]
per le opere di cui alle fatture n. 156/2021 e n. 157/2021 Parte_1
e, per l'effetto,
- condannare i Sig.ri al pagamento dell'importo che verrà determinato in corso di Parte_5 causa,
per il tramite anche di apposita CTU;
III) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta dovesse ritenere provata esclusivamente la debenza dell'importo di cui alla fattura n. 157/2021,
- accogliere l'appello de quo per i motivi dedotti in narrativa, ivi integralmente richiamati e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2391/2023, emessa dal Tribunale di Monza - in persona della
Dott.ssa Maddalena Ciccone - nel giudizio avente R.G. 1297/2022 in data 01.11.2023 e depositata in cancelleria in data 02.11.2023;
- accertare e dichiarare l'integrale esecuzione delle opere afferenti il locale bagno poiché, peraltro, pacificamente riconosciute ex adverso nel corso del giudizio di primo grado, e, per l'effetto,
- condannare i Sig.ri al pagamento, ciascuno per il proprio titolo, della fattura n. Parte_5
157/2021.
IV) IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze di causa, sia di primo che di secondo grado, oltre CPA ed IVA e rimborso forfettario come per legge ed interessi dal dovuto al saldo;
V) IN VIA ISTRUTTORIA:
C.T.U.
La scrivente difesa insiste affinché l'adita Giustizia Voglia ammettere Consulenza Tecnica di Ufficio al fine di accertare la corrispondenza delle indicazioni riportate nel c.d. “modulo conferma misure” (cfr. Doc. 6), nonché dei materiali acquistati dalla società “Fais Sergio Impianti Idrotermo- Sanitari S.a.s.” (cfr. Doc. 7) e del layout progettato (cfr. Doc. 8) da quest'ultima, con le dimensioni del locale cucina dell'appartamento assegnato al Sig. e dei materiali ivi allocati (sia Parte_6 mobili, che rivestimenti e/o piastrelle), nonché, infine, di confermare la corrispondenza tra le opere riportate nelle fatture nn. 156 e 157 (cfr. Doc. 1 fascicolo monitorio) e i lavori eseguiti all'interno dell'appartamento assegnato al Sig. e sito in Cusano IL (MI), Via Adda n. 13. Pt_2
3 R.G. N. 3465/2023
NELL'INTERESSE DEGLI APPELLATI:
Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, così giudicare:
in via pregiudiziale,
- accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art. 342, c. 1, n. 1 e n. 3 c.p.c. dell'appello ex adverso spiegato;
- e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2391/2023 del Tribunale di Monza;
in via principale nel merito,
- accertata e dichiarata la manifesta infondatezza dell'appello ex adverso spiegato;
- rigettare integralmente l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_7
2391/2023 del Tribunale di Monza;
- e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2391/2023 del Tribunale di Monza;
in via subordinata,
- accertata e dichiarata l'inesistenza dell'asserito credito azionato da parte appellante;
- per l'effetto, rigettare integralmente ogni e qualsivoglia domanda formulata da controparte, in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto;
- e, per l'effetto, confermare la revoca integrale del decreto ingiuntivo n. 4831/2021 (R.G. n.
9225/2021) emesso in data 15/12/2021 dal Tribunale di Monza;
- mandare esenti il Signor e pertanto la Signora , la Signora Parte_6 CP_1 [...]
la Signora e il Signor tutti nella loro qualità di Parte_2 Parte_3 Parte_4 unici eredi/successori universali del Signor da qualsivoglia responsabilità, domanda Parte_6 avversaria, conseguenza pregiudizievole originata dai fatti di causa.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi ed oneri accessori del presente e del precedente grado di giudizio.
nell'ipotesi di riapertura della fase istruttoria e laddove Codesta Ecc.ma Corte ritenga necessario disporre una CTU ai fini della miglior cognizione tecnica degli elementi fattuali oggetto del contendere, gli odierni appellati domandano di Volerne estendere l'ambito e la portata di indagine tecnica alla reale/effettiva cognizione concreta e alla descrizione dello stato dei luoghi, circoscrivendone al contempo l'oggetto all'unico e solo luogo sul quale verte l'odierna controversia, ovvero alla cucina dell'appartamento di parte appellata. A tali fini, parte appellata richiama e ribadisce integralmente tutti i quesiti, da lett. a) a lett. o), già specificamente formulati negli atti di primo grado, da intendersi qui integralmente ritrascritti e che Vorranno eventualmente sottoporsi al Consulente Tecnico d'Ufficio, mediante apposito sopralluogo fisico/tecnico presso il locale cucina dell'immobile in questione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
4 R.G. N. 3465/2023
Il presente procedimento ha per oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n.
2391/2023 che ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso su istanza di
[...] nei confronti di per il pagamento di una fattura emessa a saldo Controparte_2 Parte_6 relativa a lavori di ristrutturazione.
L'opposizione in primo grado è stata proposta dal committente (a cui sono poi succediti i Pt_2 suoi eredi, odierni appellati, a seguito del suo decesso), che ha contestato la debenza dell'importo ingiunto, in quanto nessuna opera sarebbe stata effettuata relativa alla fattura azionata, dato che gli unici lavori che erano stati commissionati a erano relativi alla ristrutturazione Controparte_2 del bagno, e per questa parte era intervenuto pagamento, mentre nessun altra opera relativamente al locale cucina era stata né commissionata, né effettuata,.
per parte sua, ha dedotto che tra le parti era pacificamente intercorso un Controparte_2 contratto di appalto, e che lo stesso, che inizialmente aveva ad oggetto solo la ristrutturazione del bagno, poi era stato esteso con apposito incarico anche alla ristrutturazione del locale cucina, deducendo altresì che le lavorazioni commissionate erano state effettuate e corrispondevano all'importo indicato nella fattura azionata con il decreto ingiuntivo.
Il tribunale, senza espletamento di attività istruttoria, ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo, motivando nel senso per cui la parte opposta, su cui grava l'onere della prova del titolo azionato,
“non avrebbe dimostrato il titolo contrattuale che avrebbe dovuto costituire fonte del credito dedotto insoluto un giudizio”. Affermava infatti che la fattura e i preventivi prodotti, in quanto documenti di formazione unilaterale, “non sarebbero idonei fornire la prova per iscritto dell'accordo in ordine al prezzo dei lavori commissionati”. Concludeva nel senso per cui anche il
“modulo di conferma misure” e le bolle di acquisto dei materiali non espliciterebbero alcuna volontà negoziale della parte opponente, ma semplicemente documenterebbero al più l'esecuzione dell'accordo, impregiudicata ogni questione circa la sua esistenza e validità. Escludeva la possibilità di fornire prova orale dell'esistenza di un contratto.
Ha proposto appello censurando la correttezza della sentenza del Tribunale di Controparte_2
Monza, che contraddittoriamente avrebbe da una parte affermato l'esistenza di un contratto di appalto, dall'altro negato la prova dello stesso, quando la questione della prova dell'importo richiesto avrebbe potuto essere affidata, se del caso, anche ad una consulenza tecnica. Insisteva quindi perché fosse dato ingresso alla prova testimoniale sul conferimento dell'incarico e sull'esecuzione delle opere, oltre che, se del caso a CTU per la determinazione del quantum.
Si sono costituiti gli eredi che hanno contestato l'avverso appello, deducendo in fatto che Pt_2
“la cucina dell'appartamento già condotto dal Signor è rimasta del tutto identica a come si Pt_2 presentava ancor prima dell'anno 2017 (docc. 4 – 12 fasc. I grado appellati), compresi gli impianti acqua, gas e luce nonché i relativi elementi”. Quindi nessuna opera sarebbe stata né commissionata né effettuata, con assoluta infondatezza della relativa pretesa.
La Corte, dopo aver trattenuto la causa in decisione, ha disposto la rimessione in istruttoria per l'espletamento della prova testimoniale in ordine all'esecuzione delle opere articolata da parte appellante, con abilitazione alla prova contraria da parte degli appellati.
Dopo l'espletamento della prova testimoniale, la causa è stata nuovamente rimessa in decisione.
5 R.G. N. 3465/2023
Opinione della Corte:
L'appello deve ritenersi fondato, all'esito dell'istruttoria condotta, per le ragioni che seguono.
Come già espresso nell'ordinanza dd. 4 dicembre 2024, deve escludersi che abbia valenza preclusiva all'accoglimento della domanda di pagamento del corrispettivo richiesto da
[...]
l'assenza di un contratto scritto, contenente anche la pattuizione del corrispettivo. E' CP_2 pacifico infatti che il contratto di appalto è un contratto a forma libera, e pertanto, nell'ipotesi in cui sia stata data la prova del conferimento dell'incarico e dell'effettuazione delle opere, il corrispettivo può essere determinato sulla base degli elementi istruttori acquisiti o altrimenti determinati, con riferimento a criteri di congruità.
Nel caso di specie, la prova testimoniale raccolta, che ha visto come testimoni solo i testi della parte appellante (dato che l'unico teste a prova contraria indicato dalla parte opposta è chiaramente un teste incapace, in quanto attualmente parte del giudizio), porta a concludere che Controparte_2
è intervenuta nella cucina dei Tarozzi, su espressa richiesta della parte committente e ha effettuato le opere di ristrutturazione indicate nel consuntivo.
Si riportano le dichiarazioni testimoniali, che devono ritenersi attendibili, in quanto adeguatamente precise sulle circostanze su cui sono state interrogate:
La teste , addetta alla contabilità, ha così dichiarato: Tes_1
“Per quanto riguarda il doc. 1 (fattura), posso confermare di aver emesso la fattura a saldo dei lavori che sono stati concordati. Posso confermare che la cliente è venuta presso l'ufficio alla mia presenza chiedendo l'effettuazione di lavori aggiuntivi rispetto alla ristrutturazione del bagno riguardanti la cucina. So che i lavori sono stati effettuati perché, oltre alla redazione del preventivo, ho effettuato gli ordini del materiale sulla base della scelta del cliente. Ho provveduto io alle annotazioni sul doc. 10 che costituisce il consuntivo, relativamente a quanto già concordato per il bagno e ai lavori extra richiesti”.
Sui capitoli di prova n. 7 e 8 risponde: “confermo quanto ho già dichiarato circa l'effettuazione dei lavori, che so essere stati effettuati perché così mi è stato riferito da chi effettua le operazioni per la ditta. Quanto al materiale riconosco nel doc. 7 (bolle) il materiale che è stato ordinato per i lavori per la cucina.”
Adr “confermo che il consuntivo è stato redatto sulla base dei lavori effettuati”
Adr “La signora ha visionato anche il consuntivo da me redatto”.
CP_ Il teste dipendente della ditta ha così dichiarato: Tes_2
“Ricordo di aver effettuato i lavori di modifica idraulica e anche tutte le lavorazioni indicate nel cap. 12 a cui ho partecipato. Avevamo a disposizione un disegno della cucina al fine di sapere dove dovevano essere collocati gli attacchi.”.
Al capitolo di prova n. 13 risponde “confermo. Ricordo che il materiale è stato acquistato dalla per conto della signora per effettuare i lavori”. Controparte_2
6 R.G. N. 3465/2023
Quindi, l'effettuazione dei lavori di cui al consuntivo (doc. 10) risulta confermata dai testi escussi.
Oltre alle deposizioni testimoniali, si nota che risulta anche, quale ulteriore elemento indiziario del conferimento dell'incarico, il fatto che era in possesso del modulo conferma Controparte_2 misure (doc. 6) e di un layout, seppure grossolano, (doc.8) con cui si indicano le opere necessarie per il montaggio della nuova cucina. Tale circostanza depone nel senso per cui l'incarico è stato CP_ conferito, tant'è vero che a erano state indicate, con la produzione del modulo conferma misure del fornitore dell'arredo, le opere necessarie all'installazione del nuovo mobilio. D'altra parte, nessuna deduzione è stata svolta dalle parti appellate per dare diversa spiegazione del possesso da CP_ parte di di tale documento.
Né in senso contrario può essere ritenuta idonea la documentazione fotografica prodotta dagli appellati, da cui asseritamente si evincerebbe la mancata effettuazione delle opere, data la sua equivocità. In altri termini, le fotografie non consentono di verificare in modo preciso che nessun CP_ intervento di modifica è stato effettuato, né da né da nessun altro, dato che ciò non è evidente, e mai è stato adeguatamente descritto.
Neppure può contestarsi l'idoneità probatoria del consuntivo, in quanto non sufficientemente analitico, dato che le opere risultano descritte, ed anche in relazione a tale documento la parte appellata si è limitata a negare ogni interlocuzione sul punto (quasi a voler indurre il sospetto che CP_ tale consuntivo sia frutto di mera fantasia da parte di , mentre nulla è stato dedotto a CP_ spiegazione del fatto che abbia redatto un documento in cui sono state indicate opere relative al locale cucina.
Se dunque deve ritenersi raggiunta la prova dell'effettuazione dei lavori, circa il quantum, deve premettersi che non si ravvisano le condizioni per procedere a CTU, in quanto l'assenza di riferimenti certi su quale fosse, prima della sostituzione dell'arredo, la situazione della cucina, oltre che il fatto che, quanto all'imbiancatura del locale, il tempo trascorso non consentirebbe alcuna precisa individuazione dell'opera svolta, la renderebbe del tutto impraticabile ed inattendibile.
Dovendo dunque procedersi, sulla base di altri elementi, alla quantificazione, in assenza di una pattuizione concordata del corrispettivo pattuito, deve ritenersi che il consuntivo doc. 10 possa essere assunto a parametro di congruità, anche in considerazione del fatto che lo stesso si colloca in continuità con le lavorazioni svolte per la ristrutturazione del bagno, riconosciute corrette dalla stessa parte opponente, e dalla stessa pagate senza contestazioni.
Pertanto, le parti appellate devono essere condannate al pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo, di € 7.837,97, (comprensivo dell'importo per autenticazione notarile per l'emissione del decreto ingiuntivo e dell'importo relativo alla fattura 157/2021 per opere nel bagno, mai contestata), oltre interessi legali come indicati nel decreto stesso, fino al saldo.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, la parte opponente deve essere condannata alla rifusione all'opposta delle spese di ogni fase e grado del giudizio, compreso il procedimento monitorio (come là liquidate).
7 R.G. N. 3465/2023
Nella presente sede si procede alla liquidazione delle spese del primo e del secondo grado, liquidate come in dispositivo, secondo il parametro compreso tra il minimo e il medio, stante il valore della controversia prossimo allo scaglione inferiore.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2391/2023 del Tribunale di Monza, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, condanna , , , CP_1 Parte_4 Parte_3
, in qualità di eredi di , al pagamento pro quota in favore Parte_2 Parte_6 di dell'importo di € 7.837,97, oltre interessi Parte_1 come in motivazione;
2) Condanna , , , , in qualità CP_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2 di eredi di alla rifusione pro quota in favore di Parte_6 [...] delle spese di lite, liquidate quanto al decreto ingiuntivo come in Parte_1 esso indicate, quanto al primo grado in complessivi € 3.397,00 oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a., quanto al presente grado in complessivi € 3.800,00 oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a. e rimborso contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29/03/2025
La Presidente est
Anna Mantovani
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