Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/04/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
n. 5805/2015 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Nicoletta Leone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5805/2015 promossa da
, (C.F. ), residente in Selargius, elett.me Parte_1 C.F._1 domiciliato in Cagliari, via Cugia n. 29, presso lo studio legale dell'Avv. Luca Piso (C.F.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine dell'atto di C.F._2
citazione.
ATTORE
Contro
, già , in persona del suo procuratore speciale, Controparte_1 CP_2
, con sede in Bologna, Via Stalingrado n°45, C.F. e P.IVA , elett.te dom.ta CP_3 P.IVA_1
in Cagliari, Via della Pineta n°53/B, presso lo studio associato degli AVV.TI GIAMPAOLO SECCI
(C.F. ), MARCO SECCI (C.F. e ALBERTO SECCI C.F._3 C.F._4
( , i quali la rappresentano e difendono, unitamente e/o disgiuntamente, in forza C.F._5
di procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
, c.f. , Controparte_4 C.F._6
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI Nell'interesse dell'attore: 1) Accertare le circostanze descritte nel presente atto e dichiarare la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro per cui è causa;
2) Per Controparte_4
l'effetto, condannare in solido e al risarcimento in Controparte_4 Controparte_5 favore dell'esponente: -del danno materiale subito dal motoveicolo Yamaha Majesty 400 tg. DY24045 per la somma di €.5.800,00 pari al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro, oltre immatricolazione nuovo veicolo, bollo non goduto ed oltre rivalutazione e interessi dal di del dovuto pagina 1 di 8
- del danno fisico pari ad €.7.406,26, o ad altra somma maggiore o minore, oltre rivalutazione, interessi maturati e interessi ulteriori eventualmente maturandi;
- delle spese mediche sostenute pari ad complessive €.2.608,44 oltre rivalutazione, interessi maturati e interessi ulteriori eventualmente maturandi;
3) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Nell'interesse della convenuta: Rigettare l'avversa domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 25.06.2015, ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio il sig. e la al fine di ottenere la condanna in Controparte_4 Controparte_5
solido dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il
19.8.2012 in Monserrato (CA).
A sostegno delle proprie pretese l'attore ha esposto che in data 19.08.2012 percorreva la via S.
Fulgenzio in Monserrato (direzione Monserrato) conducendo il motociclo Yamaha Majestic, tg
DY24045, di sua proprietà e assicurato con la R.C. con la compagnia Controparte_6
(ora con polizza n. 173233071-11; che il motociclo veniva investito
[...] Controparte_1 dall'automobile Lancia Y, tg. AZ779RM, di proprietà e condotto da e assicurato per Controparte_4
la R.C. con la compagnia (ora , con polizza n. Controparte_6 Controparte_1
6821503266210; che il veicolo condotto dal convenuto percorreva la via S. Fulgenzio in direzione opposta rispetto al motociclo, effettuava una svolta a sinistra verso via Volta, senza preventiva segnalazione ed in violazione della segnaletica orizzontale della doppia striscia continua ivi presente, omettendo anche di concedere la debita precedenza al motociclo condotto dal con il quale si Pt_1
verificava una collisione;
che, in conseguenza dell'urto, il motociclo subiva ingenti danni e l'esponente si procurava gravi lesioni personali, refertate in pari data nel Pronto Soccorso dell'Ospedale S.S.
Trinità di Cagliari;
che, successivamente all'incidente, i conducenti dei veicoli coinvolti provvedevano a compilare e sottoscrivere il modulo CAI, dal quale emerge che la responsabilità dell'occorso sinistro sia da ascriversi, in via esclusiva, a;
che l'attore provvedeva a diffidare al Controparte_4
risarcimento di tuti i danni subìti in conseguenza del sinistro la compagnia di assicurazione
[...]
con lettera dello studio legale Alias del 12.09.2012; che la Controparte_6 Controparte_6 dapprima provvedeva all'esame del motociclo al fine di valutarne i danni e, successivamente,
[...]
con lettera del 27.09.2012, dichiarava di non poter prendere in considerazione la richiesta di risarcimento, deducendo una presunta incompatibilità fra i danni riscontrati sul motociclo e l'evento descritto, la cui dinamica risultava, peraltro, confermata da entrambi i conducenti coinvolti pagina 2 di 8 nell'incidente, nonché corredata da idonee e concordanti dichiarazioni testimoniali;
che con lettera del
30.01.2013 dello studio legale Alias, l'attore invitava la compagnia di assicurazioni a riconsiderare la posizione assunta in relazione al sinistro denunciato e alla relativa richiesta di risarcimento e, con lettera dell'avv. Piso del 9.01.2014 invitava e diffidava nuovamente la compagnia a Parte_1 provvedere al risarcimento del danno;
che nel mese di maggio 2014 l'attore perveniva a guarigione completa con postumi invalidanti di natura permanente, come emerge dalla relazione medico legale redatta dalla consulente dott.ssa che con lettera raccomandata del 13.01.2015 Persona_1 dell'avv. Piso, l'esponente comunicava l'avvenuta guarigione dalle lesioni, indicava la valutazione del danno fisico subìto in conseguenza del sinistro e ne richiedeva il risarcimento alla
[...]
(ora , manifestando la disponibilità a Controparte_7 Controparte_5 sottoporsi a visita medica dall'incaricato della compagnia;
che con lettera del 15.01.2015, CP_5 replicava insistendo di “non poter prendere in considerazione la richiesta di risarcimento perché
[...]
i danni non risultano compatibili con quelli denunciati” e, dunque, ometteva di procedere all'accertamento dei danni fisici subìti dall'esponente; che con lettera dell'avv. Piso del 17.03.2015,
l'attore formulava istanza di accesso agli atti ai sensi dell'art. 146 C.d.A. presso la compagnia assicurativa, al fine di ottenere l'estrazione di copia della relazione tecnica eseguita da CP_5
sul motociclo di proprietà del che con lettera del 16.04.2015 rispondeva
[...] Pt_1 CP_5 positivamente all'istanza, trasmettendo copia della relazione tecnica;
che dall'esame di tale relazione tecnica non si evince in alcun modo l'incompatibilità dei danni con l'evento denunciato dal ma, Pt_1 unicamente, la conferma dell'urto tra i due veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa ed una nota relativa alla antieconomicità della riparazione del motociclo di proprietà del stante l'entità Pt_1 elevata dei danni subiti;
che con pec del 25.05.2015 dell'avv. Piso l'attore invitava Controparte_5
alla negoziazione assistita ai sensi della L. 162/2014; che con fax del 3.06.2015 la compagnia di assicurazione declinava l'invito formulato dal Pt_1
A sostegno delle proprie ragioni l'attore ha esposto che a seguito del sinistro stradale descritto il motociclo di sua proprietà ha subìto ingenti danni;
che al momento dell'incidente quest'ultimo era in ottimo stato, essendo stato acquistato dal appena due mesi prima del sinistro, come confermato Pt_1
dalla data di prima immatricolazione del veicolo (21.06.2012); che il valore commerciale del motociclo
è pari a € 5.800,00, come indicato dal perito incaricato dalla dott. che, CP_5 Persona_2 relativamente ai danni fisici subìti dall'attore, questi sono stati quantificati dalla dott.ssa nel Per_1 seguente modo: danno biologico 9% (€ 14.674,51), ITT di 15 giorni (€ 685,50), ITP di 20 giorni al
75% (€ 685,50), ITP di 15 giorni al 50 % (€ 342,75), ITP di 10 giorni al 25 % (€ 114,25), spese mediche documentate € 290,44, per un totale di € 16.792,00.
pagina 3 di 8 Con comparsa di risposta del 2.11.2015 si è costituita la compagnia assicurativa contestando CP_5
integralmente le pretese avverse. La convenuta ha esposto che dall'istruttoria ritualmente condotta al fine di accertare sia l'an sia il quantum debeatur sono emersi elementi tali da far dubitare della sua “genuinità”; che le forti perplessità al riguardo sono state determinate: a) dal mancato intervento di qualsivoglia Autorità per rilevare il sinistro;
b) dall'accertata “incompatibilità” tra la descritta dinamica e la tipologia dei danni riscontrati sui due veicoli antagonisti in corrispondenza dei denunciati “punti d'urto”; c) dalla sospetta “plurisinistrosità” di entrambi i conducenti;
d) dall'ulteriore
“sospetta” circostanza che il nominativo delle due testimoni oculari, e Persona_3 Persona_4
non risulta indicato nel modulo CAI;
che non sussiste, dunque, nesso di causalità tra l'incidente de quo e i danni lamentati;
che appare eccessiva la quantificazione dei danni lamentati dal
Pt_1
Verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione a , non costituitosi nel Controparte_4 presente procedimento, questi è stato dichiarato contumace all'udienza del 27.11.2015.
All'udienza del 27.09.2017 il giudice ha ammesso l'interrogatorio formale di e la Controparte_4 prova per testi come dedotta nelle memorie di cui all'art. 183 c.p.c.
Espletata la prova per testi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.06.2021, il giudice ha disposto procedersi con la consulenza tecnica d'ufficio e ha nominato a tal fine il dott. Per_5 affinché accerti “a) la natura, l'entità e la causa delle lesioni subite dal periziando in
[...] connessione causale con l'evento per cui è causa;
b) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa;
c) se residuino postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico), indicando i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento;
d) la congruità delle spese mediche sostenute e documentate”.
La causa è stata, quindi, istruita con prove documentali e orali e CTU medico legale.
All'udienza del 27.03.2024 il giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVAZIONE
In tema di an debeatur e quantum debeatur, il principio dell'onere della prova, espresso dall'art. 2697
c.c., richiede che chi voglia far valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisca l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisca che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
A sostegno delle proprie pretese, il ha prodotto il modulo CAI (doc. 2 Atto di citazione), Pt_1
compilato dai due conducenti sul luogo del sinistro e sottoscritto da entrambi, dal quale emerge la pagina 4 di 8 dinamica dell'incidente e la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione dell'evento lesivo.
La dal canto suo, si è limitata a negare il nesso di causalità tra l'evento e i danni. CP_5
Dal “grafico dell'incidente al momento dell'urto” disegnato a mano nel modulo CAI si evince in modo chiaro la dinamica dell'incidente, ovvero che il motociclo che procede nella via San Fulgenzio collide con l'autoveicolo che sta svoltando alla propria sinistra e come “circostanza dell'incidente” il CP_4 ha barrato la casella precompilata “non aveva osservato il segnale di precedenza o di semaforo rosso”.
Risulta, pertanto, documentata e non contestata dai soggetti coinvolti la dinamica dell'incidente e la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro per cui è causa, anche in Controparte_4 considerazione della mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del valutabile dal CP_4 giudice ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
I danni materiali come risultanti dalla perizia del veicolo a cura del per. ind. incaricato dalla
(doc. 12 Atto di citazione) risultano compatibili con il sinistro stradale occorso e, CP_5 analogamente, le lesioni personali descritte nel referto del pronto soccorso dell'ospedale S.S. Trinità di
Cagliari in data 19.08.2012 (doc. 1 Atto di citazione) nonché nella perizia medico legale a firma della consulente di parte attrice (doc. 7 Atto di citazione) sono compatibili con la dinamica dell'incidente stradale.
Il modulo CAI sottoscritto da tutti i conducenti coinvolti in un sinistro ha valore di presunzione semplice che impone all'assicuratore l'onere di superarla (Sent. Corte Cass., Sez. III, n. 15431 del
03.06.24). L'art. 143, comma 2, C.d.A., afferma che il modulo, sottoscritto da entrambi i conducenti, determina una presunzione, salvo prova contraria, da parte dell'Assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. Scopo della presunzione è garantire a entrambi i conducenti che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dall'Assicuratore ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. In tal senso, è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo tale prova ma ciò significa anche che l'onere della stessa ricade sull'Assicuratore e non sul danneggiato.
A corredo di quanto già prodotto documentalmente da parte attrice, la teste di parte sig.ra Persona_3 sentita all'udienza del 1.10.2018 ha confermato la dinamica dell'incidente e le circostanze in cui esso si
è verificato. In particolare, sui capi 1, 2, 3, 4, 7 e 10 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di parte attrice ha dichiarato rispettivamente “è vero confermo la circostanza in quanto ero presente, attendevo il bus nella via indicata nel capo”, “è vero confermo la circostanza in quanto ho assistito al sinistro”,
“è vero il veicolo condotto dal percorreva la via S. Fulgenzio in direzione opposta rispetto al CP_4 motociclo del , “è vero ho visto il che effettuava una svolta a sinistra verso via Volta Pt_1 CP_4
pagina 5 di 8 ed ometteva di dare la precedenza al motociclo”, “posso dire che la parte anteriore del motociclo era distrutta”, “posso dire di aver visto l'ambulanza che trasportava poi l'attore presso l'ospedale”.
Anche il consulente tecnico d'ufficio incaricato dal giudice di accertare la causa delle lesioni subite dal ha rilevato che le “lesioni sono di natura traumatica e sono etiologicamente riconducibili Pt_1 all'infortunio stradale ora in causa”.
A sostegno delle proprie ragioni il ha, altresì, prodotto i referti medici del Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale S.S. Trinità di Cagliari presso il quale è stato trasportato a seguito dell'incidente stradale
(doc. 1 Atto di citazione) e le visite specialistiche effettuate (doc. 16).
Alla luce di quanto esaminato, deve considerarsi provato il nesso di causalità tra i danni materiali e fisici subìti da e il sinistro stradale verificatosi in data 19.08.2012. Parte_1
Deve ora procedersi alla quantificazione dei danni.
Quanto alla prova dell'entità dei danni, si deve distinguere tra i danni al motociclo e quelli derivanti dalle lesioni personali riportate. Relativamente ai primi, l'attore ha chiesto il risarcimento di € 5.800,00 pari al valore commerciale del motociclo al momento del sinistro, oltre immatricolazione del nuovo veicolo, bollo non goduto ed oltre rivalutazione e interessi dovuti fino al saldo.
La richiesta appare congrua e coerente con la perizia del motociclo effettuata a firma del perito industriale dott. incaricato dalla che ha rilevato “ingenti danni da urto Persona_2 CP_5
diretto sul complessivo anteriore e danni consequenziali da caduta al suolo, con interessamento di carenature, accessori, fanaleria ed organi meccanici. L'entità e la tipologia dei danni riportati dal mezzo determina l'antieconomicità delle riparazioni rispetto al valore commerciale ante sinistro”.
Relativamente al risarcimento del danno derivante dalle lesioni fisiche patite dal questo deve Pt_1
comprendere tanto quello dovuto per le spese mediche sostenute per la cura delle lesioni riportate quanto quello dovuto a titolo di danno biologico sofferto. Per le prime l'attore ha chiesto liquidarsi €
2.608,44 oltre rivalutazione, interessi maturati e interessi ulteriori eventualmente maturandi, includendo in esse le spese sostenute per le visite specialistiche e i farmaci prescritti, quelle integralmente sostenute per il CTU, pari a € 1.464,00, nonché le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte a cura della dott.ssa che ha visitato il prima della CTU e il cui importo è pari a € Persona_6 Pt_1
488,00. A tal proposito si deve rilevare che nell'ambito della voce “spese mediche” non vi rientrano, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, le spese sostenute per il CTP quando l'attività del consulente esplica una effettiva utilità processuale, sia cioè espressione dell'esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e sia indispensabile per assistere alle operazioni del CTU, sempre che la parte istante dia prova della debenza della somma corrisposta al proprio consulente di fiducia e salvo il controllo del giudice sulla eventuale eccessività del compenso professionale. Nel caso di specie, deve pagina 6 di 8 valutarsi l'attività svolta dal medico legale nominato dal quale attività di assistenza nella difesa Pt_1
della parte e le relative spese essere liquidate a titolo di spese processuali, come stabilito dagli articoli
91 e 92 c.p.c. (Cass. Civ., Sez. unite, sent. 10 luglio 2017, n. 16990).
L'istante, a tal fine, ha prodotto due fatture della dott.ssa relative alle attività medico Persona_6 legali svolte nel corso del procedimento de quo, di importo pari a € 122,00 e € 366,00 (doc. A e doc. B
Comparsa conclusionale che questo giudice valuta non eccessive e congrue rispetto all'attività Pt_1
svolta.
Tanto premesso, le spese mediche sostenute dal devono limitarsi a quelle sostenute per le visite Pt_1
specialistiche e le terapie richieste a causa del sinistro stradale, così come allegate in atti e indicate da parte attrice per un ammontare pari a € 290,44.
Per il danno biologico il ha chiesto liquidarsi € 7.406,26, o altra somma maggiore o minore, Pt_1
oltre rivalutazione, interessi maturati e interessi ulteriori eventualmente maturandi.
La consulenza tecnica d'ufficio, congruamente motivata e dalla quale pertanto non c'è ragione di discostarsi, ha rilevato una “Inabilità Temporanea Parziale ( = ITP) della durata complessiva di quarantacinque giorni così suddivisa in base al decrescente grado di disabilità: quindici giorni di ITP al 75%, (fino alla data della rimozione definitiva della immobilizzazione in gesso), trenta giorni di ITP al 25% ( nella fase in cui fu indossata la cavigliera pneumatica e nella fase della riabilitazione fino a quando l'infortunato fu gradualmente reintegrato in ambito familiare e sociale”. Per quanto attiene ai postumi dell'incidente, il CTU ha rilevato che “le lesioni descritte sopra sono pervenute a stabilizzazione clinica ed hanno dato luogo ai seguenti postumi o reliquati: artralgia e limitazione articolare della tibio-tarsica in esiti di frattura del malleolo peroneale di sinistra. Queste menomazioni sono irreversibili dal punto di vista anatomico e clinico e possono essere considerate come permanenti dal punto di vista medico-legale; le stesse si rendono responsabili per il di un danno biologico Pt_1
(= danno alla salute ed alla integrità fisica, danno alle attività ludiche e della vita quotidiana) valutabile secondo tabella in misura pari a 5% (cinque per cento)”.
Nel caso di specie, ritiene questo giudice che i danni patiti dal possano essere valutati nella Pt_1
misura stimata dal CTU e liquidati in base alle tabelle di vigenti all'epoca della domanda e in CP_6
uso in questo Tribunale, ovvero in € 7.696.70 (danno biologico e spese mediche), oltre rivalutazione e interessi legali.
La condanna al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, segue il principio della soccombenza, con il conseguente addebito delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo in misura media sulla base del valore della causa fino ad euro 26.000,00, a carico delle parti convenute soccombenti, comprensive delle spese di CTU e di CTP.
pagina 7 di 8 Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione:
1) Condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di dell'importo Parte_1
complessivo di € 13.496,70 di cui € 7.406,26 a titolo di risarcimento del danno biologico, € 290,44 a titolo di spese mediche e € 5.800,00 a titolo di risarcimento del danno materiale oltre rivalutazione e interessi legali;
2) Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in € 5.829,00 (di cui euro € 5.077,00 per compenso legale, euro 488,00 per compenso al CTP, euro 237,00 per contributo unificato ed euro 27,00 per bollo) oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge;
3) Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate, a carico dei convenuti in solido.
Cagliari, 14/04/2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
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