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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente
IT LO CE, TO
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 103/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 141/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 2 e pubblicata il 24/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720229000929602000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0872014013980581000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720120016875347000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720150013024280000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720150014336388000 DIRITTO ANNUALE CCIAA - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720160012793884000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720170000916252000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720170005956448000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720180011066979000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
- CARTELLA DI PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720110020688465000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720130011989792000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0872018000794552000 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720190005090605000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720190015392472000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720110011742471000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720120011266841000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720120014574611000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720130009806118000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720140004903478000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720150004199489000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720170008993508000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720170010000736000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720170013145146000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720180004240375000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 577/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento e le cartelle ad essa sottostanti eccependo la nullità e/o l'inesistenza delle notifiche dell'intimazione di pagamento e delle cartelle nonché la prescrizione dei crediti tributari.
L'Ufficio si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità dell'intimazione di pagamento e delle cartelle regolarmente notificate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione notificato in data 02.10.2023, a seguito di pronuncia di incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Roma, il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n.
08720229000929602000 notificata in data 04.05.2022 alla quale erano sottese n. 39 cartelle di pagamento per un totale di € 48.225,57, notificate fra il 2011 ed il 2019 e riguardanti contravvenzioni al codice della strada, tasse automobilistiche, diritti annuali della Camera di Commercio, tasse rifiuti, contributi unificati del processo tributario e maggiorazioni per ritardo pagamento delle sanzioni.
Veniva ecepita: 1) la nullità dell'intimazione per nullità derivata dalla omessa notifica delle cartelle;
2) la prescrizione e la decadenza dei crediti portati dalle cartelle;
3) difetto di motivazione delle cartelle per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
4) nullità dellì'intimazione e delle cartelle sottese per omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento;
5) violazione dello statuto del contribuente per notifica dell'intimazione nonostante la prescrizione dei crediti;
6) illegittimità delle maggiorazioni delle sanzioni.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo preliminarmente il difetto di procura alle liti del difensore del ricorrente. Rilevava inoltre: 1) l'infondatezza delle eccezioni di omessa notifica delle cartelle perché le stesse erano state ritualmente notificate via pec e ai sensi dell'art. 140 c.p.c., come era già stato accertato, con sentenze passate in giudicat della Corte di Giustizia Tributaria di Roma (sentenza n. 13006/2021) e della
Corte di Giustizia Tributaria di Pisa (sentenza n. 113/03/2020); 2) rilevava l'avvenuta notifica delle cartelle e delle precedenti intimazioni di pagamento non impugnate;
3) la presentazione di istanza di definizione agevolata e di rateizzazione dei carichi portati dalle cartelle;
4) il mancato decorso dei termini di prescrizione triennali e quinquennali sia in seguito a notifica degli atti interruttivi quali le istanze di definizione agevolata e di rateizzazione;
5) ribadiva la validità delle notifiche degli atti via pec anche se l'ente notificante non era iscritto nei pubblici registri.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa non accoglieva l'eccezione di difetto di procura proposta dall'Agenzia delle Entrate ma accoglieva gli altri motivi proposti dalla stessa e respingeva il ricorso con sentenza n. 141/24.
Il ricorrente proponeva ricorso in appello. Nei motivi di appello insisteva sulla invalidità della notifica dell'intimazione e delle cartelle via pec e a mezzo di società di poste private. Insisteva inoltre nel chiedere l'annullamento della sentenza per aver fondato la decisione circa la validità delle notifiche di parte delle cartelle sulle sentenze di Roma e Pisa delle quali non vi era la prova del passaggio in giudicato e comunque non era stato tenuto conto del disconoscimento della conformità con l'originale delle copie della relata di notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento. Inoltre impugnava la sentenza anche nella parte in cui non aveva ritenuto prescritti i crediti portati dalle cartelle di pagamento.
L'Ufficio si costituiva in giudizio rilevando l'infondatezza di tutti i motivi di appello proposti ed insisteva per il rigetto integrale dell'appello.
L'appello non è fondato e quindi la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
La Suprema Corte ritiene che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro Inipec è riferito solo al destinatario dell'atto e non al notificante. Si vedano, oltre alle ordinanze citate dalla resistente, anche le ordinanze n. 28328/25 e n. 12050/25. Quest'ultima così si esprime “In ogni caso, questa Corte ha affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza
(così Cass. n. 982/2023).” Infine aggiunge “Di tale concreto pregiudizio il contribuente non ha dato sufficiente indicazione nella specie;
consegue il rilievo di infondatezza della censura sotto il profilo evidenziato.” (Vd. par. 1.3)
Pertanto le notifiche effettuate via pec dall'Agenzia delle Entrate devono ritenersi tutte valide anche perché il ricorrente non ha allegato né dimostrato quale concreto pregiudizio abbia riportato al suo diritto di difesa per il fatto che in quel momento l'indirizzo pec dell'agenzia notificante non era iscritto nei registri Inipec. Per quanto riguarda l'eccezione della nullità e/o inesistenza delle notifica effettuata da società private, l'ordinanza della Suprema Corte n. 18541/24 ha confermato l'orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30.04.2011, avendo il D.Lgs. n. 58/11 riservato a Banca_1 solo la notifica degli atti giurisdizionali e delle violazioni al codice della strada. La Suprema Corte , con l'ultima ordinanza citata, infatti rileva: « ... come affermato dalle S.U. ( S.U. n. 8416/2019 e 299 e 300 del 2020)
( confermata da Cass., Sez. 5, 12.11.2020, n. 25521, Rv. 659646-01; Cass., Sez. 5, 7.7.2021, n. 19369, Rv.
661878-01), nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla legge n. 124 del 2017, l'operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, può procedere alla notifica (fidefacente, per effetto di quanto disposto dall'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif.), di atti
(non giudiziari ma) amministrativi e tributari - quale, nella specie, la notifica dell'avviso di accertamento (arg. da Cass., Sez, U, 18.9.2014 n. 19667, Rv. 632587-01); nel lasso temporale in questione, - il possesso della
"licenza individuale" costituiva condizione necessaria, per l'operatore postale privato, onde procedere alle notifiche predette in alternativa al gestore del servizio postale universale: sicché la sua mancanza rende la notifica dell'atto, ciononostante eseguita, non nulla, ma effettivamente inesistente;
nel caso di specie, si tratta di notifica di atto impositivo successivo all'entrata in vigore della legge 124/2017, ma relativa ad atto impositivo;
l'art. 1 della legge n. 124/17 presuppone, invece, il rilascio delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva (notificazione atti giudiziari), sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Cass. 11 ottobre 2017, n. 23887; 3 aprile 2018, n. 8089; 31 maggio 2018, n. 13855; 7 settembre 2018, n. 21884; S.U. n. 299/2020); le stesse sezioni unite di questa Corte (con la sentenza n. 8416/19, cit.) hanno riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58/11, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata dei soli atti di natura amministrativa (vd, paragrafo 1.3 della motivazione della ordinanza citata).
Quindi le notifiche delle cartelle di pagamento e delle intimazioni tramite società di poste private sono pienamente legittime.
Nell'impugnazione della sentenza nella parte in cui questa ha ritenuto di fondarsi sul giudicato esterno delle sentenze di Pisa e di Roma, prodotte dall'Agenzia, si é affermando che non vi era la prova di tale giudicato. Deve però rilevarsi che il ricorrente non si è opposto al riconoscimento degli effetti del giudicato esterno poichè nulla ha dedotto né provato circa una l eventuale impugnazione in corso delle sentenze.Non essendo stato espressamente contestato il dato deve essere ritenuto acquisito ex art. 115 cpc.
IL ricorrente ha impugnato la sentenza anche in relazione al fatto che il Giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto del disconoscimento fatto sulla conformità all'originale delle copie delle relate di notifica.
Anche tale motivo deve ritenersi infondato poiché il disconoscimento del ricorrente è stato del tutto generico.
In effetti il ricorrente non ha indicato in quali punti e per quale regione le copie delle relate dovevano ritenersi non conformi all'originale. A tal proposito la Suprema Corte insegna che : ” La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia? in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale")” (vd. Cass.
27633/2018; Cass 16547/2019; Cass. 14279/2021; Cass. 40750/2021) .
Deve infine ritenersi infondato anche il motivo relativo alla prescrizione dei crediti portati dalle cartelle. Prima di tutto va rilevato che l'eccezione proposta anche in appello appare del tutto generica poiché non si confronta con la parte della sentenza di primo grado nella quale sono state indicate le date di avvenuta notifica delle cartelle, delle conseguenti intimazioni di pagamento, delle richieste di rateizzazione e di agevolazioni, i quali sono tutti atti idonei ad interrompere la prescrizione.
In tutti i casi, deve essere richiamata la Giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale l'omessa impugnazione di un atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 comma III Dlgs 546/1992 comporta il consolidamento del credito ivi portato e non possono più farsi valere vicende estintive anteriori alla sua notifica . Pertanto il ricorrente non può eccepire con l'impugnazione della intimazione di pagamento vizi relativi alle cartelle delle quali ha omesso la relativa e precedente impugnazione (vd. Cass. 6436/2025 e Cass. 20476/25 la quale equipara l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 602/73 all'avviso di mora che rientra nel novero degli atti elencati dall'art. 19 D.Lgs. n. 546/92).
Peraltro va anche considerato il fatto che il titolo si basa anche su sentenze passate in giudicato dalle quali decorre comunque il termine di prescrizione decennale.
Nell'atto di appello si asserisce anche che non avrebbe potuto applicarsi oltre alla sanzione di cui all'art. 203 comma 3 c.d.s., la maggiorazione di cui all'art. 27 comma 6 L. 689/81. In disparte il fatto che viene richiamata una norma del codice della strada per la quale la Corte di Giustizia Tributaria non ha giurisdizione, va comunque rilevato che la Suprema Corte insegna che la sanzione di cui all'art. 27 comma 6 L. 689/81 configura una sanzione aggiuntiva dovuta in dipendenza del ritardo del pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (vd.
Cass. n. 21259/16 e Cass. n. 35246/21)
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado, condanna la parte soccombente alle spese che liquida in euro 2500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente
IT LO CE, TO
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 103/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 141/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 2 e pubblicata il 24/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720229000929602000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0872014013980581000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720120016875347000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720150013024280000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720150014336388000 DIRITTO ANNUALE CCIAA - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720160012793884000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720170000916252000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720170005956448000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720180011066979000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
- CARTELLA DI PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720110020688465000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720130011989792000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0872018000794552000 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720190005090605000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720190015392472000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720110011742471000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720120011266841000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720120014574611000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720130009806118000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720140004903478000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720150004199489000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720170008993508000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720170010000736000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720170013145146000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720180004240375000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 577/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento e le cartelle ad essa sottostanti eccependo la nullità e/o l'inesistenza delle notifiche dell'intimazione di pagamento e delle cartelle nonché la prescrizione dei crediti tributari.
L'Ufficio si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità dell'intimazione di pagamento e delle cartelle regolarmente notificate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione notificato in data 02.10.2023, a seguito di pronuncia di incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Roma, il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n.
08720229000929602000 notificata in data 04.05.2022 alla quale erano sottese n. 39 cartelle di pagamento per un totale di € 48.225,57, notificate fra il 2011 ed il 2019 e riguardanti contravvenzioni al codice della strada, tasse automobilistiche, diritti annuali della Camera di Commercio, tasse rifiuti, contributi unificati del processo tributario e maggiorazioni per ritardo pagamento delle sanzioni.
Veniva ecepita: 1) la nullità dell'intimazione per nullità derivata dalla omessa notifica delle cartelle;
2) la prescrizione e la decadenza dei crediti portati dalle cartelle;
3) difetto di motivazione delle cartelle per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
4) nullità dellì'intimazione e delle cartelle sottese per omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento;
5) violazione dello statuto del contribuente per notifica dell'intimazione nonostante la prescrizione dei crediti;
6) illegittimità delle maggiorazioni delle sanzioni.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo preliminarmente il difetto di procura alle liti del difensore del ricorrente. Rilevava inoltre: 1) l'infondatezza delle eccezioni di omessa notifica delle cartelle perché le stesse erano state ritualmente notificate via pec e ai sensi dell'art. 140 c.p.c., come era già stato accertato, con sentenze passate in giudicat della Corte di Giustizia Tributaria di Roma (sentenza n. 13006/2021) e della
Corte di Giustizia Tributaria di Pisa (sentenza n. 113/03/2020); 2) rilevava l'avvenuta notifica delle cartelle e delle precedenti intimazioni di pagamento non impugnate;
3) la presentazione di istanza di definizione agevolata e di rateizzazione dei carichi portati dalle cartelle;
4) il mancato decorso dei termini di prescrizione triennali e quinquennali sia in seguito a notifica degli atti interruttivi quali le istanze di definizione agevolata e di rateizzazione;
5) ribadiva la validità delle notifiche degli atti via pec anche se l'ente notificante non era iscritto nei pubblici registri.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa non accoglieva l'eccezione di difetto di procura proposta dall'Agenzia delle Entrate ma accoglieva gli altri motivi proposti dalla stessa e respingeva il ricorso con sentenza n. 141/24.
Il ricorrente proponeva ricorso in appello. Nei motivi di appello insisteva sulla invalidità della notifica dell'intimazione e delle cartelle via pec e a mezzo di società di poste private. Insisteva inoltre nel chiedere l'annullamento della sentenza per aver fondato la decisione circa la validità delle notifiche di parte delle cartelle sulle sentenze di Roma e Pisa delle quali non vi era la prova del passaggio in giudicato e comunque non era stato tenuto conto del disconoscimento della conformità con l'originale delle copie della relata di notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento. Inoltre impugnava la sentenza anche nella parte in cui non aveva ritenuto prescritti i crediti portati dalle cartelle di pagamento.
L'Ufficio si costituiva in giudizio rilevando l'infondatezza di tutti i motivi di appello proposti ed insisteva per il rigetto integrale dell'appello.
L'appello non è fondato e quindi la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
La Suprema Corte ritiene che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro Inipec è riferito solo al destinatario dell'atto e non al notificante. Si vedano, oltre alle ordinanze citate dalla resistente, anche le ordinanze n. 28328/25 e n. 12050/25. Quest'ultima così si esprime “In ogni caso, questa Corte ha affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza
(così Cass. n. 982/2023).” Infine aggiunge “Di tale concreto pregiudizio il contribuente non ha dato sufficiente indicazione nella specie;
consegue il rilievo di infondatezza della censura sotto il profilo evidenziato.” (Vd. par. 1.3)
Pertanto le notifiche effettuate via pec dall'Agenzia delle Entrate devono ritenersi tutte valide anche perché il ricorrente non ha allegato né dimostrato quale concreto pregiudizio abbia riportato al suo diritto di difesa per il fatto che in quel momento l'indirizzo pec dell'agenzia notificante non era iscritto nei registri Inipec. Per quanto riguarda l'eccezione della nullità e/o inesistenza delle notifica effettuata da società private, l'ordinanza della Suprema Corte n. 18541/24 ha confermato l'orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30.04.2011, avendo il D.Lgs. n. 58/11 riservato a Banca_1 solo la notifica degli atti giurisdizionali e delle violazioni al codice della strada. La Suprema Corte , con l'ultima ordinanza citata, infatti rileva: « ... come affermato dalle S.U. ( S.U. n. 8416/2019 e 299 e 300 del 2020)
( confermata da Cass., Sez. 5, 12.11.2020, n. 25521, Rv. 659646-01; Cass., Sez. 5, 7.7.2021, n. 19369, Rv.
661878-01), nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla legge n. 124 del 2017, l'operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, può procedere alla notifica (fidefacente, per effetto di quanto disposto dall'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif.), di atti
(non giudiziari ma) amministrativi e tributari - quale, nella specie, la notifica dell'avviso di accertamento (arg. da Cass., Sez, U, 18.9.2014 n. 19667, Rv. 632587-01); nel lasso temporale in questione, - il possesso della
"licenza individuale" costituiva condizione necessaria, per l'operatore postale privato, onde procedere alle notifiche predette in alternativa al gestore del servizio postale universale: sicché la sua mancanza rende la notifica dell'atto, ciononostante eseguita, non nulla, ma effettivamente inesistente;
nel caso di specie, si tratta di notifica di atto impositivo successivo all'entrata in vigore della legge 124/2017, ma relativa ad atto impositivo;
l'art. 1 della legge n. 124/17 presuppone, invece, il rilascio delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva (notificazione atti giudiziari), sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Cass. 11 ottobre 2017, n. 23887; 3 aprile 2018, n. 8089; 31 maggio 2018, n. 13855; 7 settembre 2018, n. 21884; S.U. n. 299/2020); le stesse sezioni unite di questa Corte (con la sentenza n. 8416/19, cit.) hanno riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58/11, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata dei soli atti di natura amministrativa (vd, paragrafo 1.3 della motivazione della ordinanza citata).
Quindi le notifiche delle cartelle di pagamento e delle intimazioni tramite società di poste private sono pienamente legittime.
Nell'impugnazione della sentenza nella parte in cui questa ha ritenuto di fondarsi sul giudicato esterno delle sentenze di Pisa e di Roma, prodotte dall'Agenzia, si é affermando che non vi era la prova di tale giudicato. Deve però rilevarsi che il ricorrente non si è opposto al riconoscimento degli effetti del giudicato esterno poichè nulla ha dedotto né provato circa una l eventuale impugnazione in corso delle sentenze.Non essendo stato espressamente contestato il dato deve essere ritenuto acquisito ex art. 115 cpc.
IL ricorrente ha impugnato la sentenza anche in relazione al fatto che il Giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto del disconoscimento fatto sulla conformità all'originale delle copie delle relate di notifica.
Anche tale motivo deve ritenersi infondato poiché il disconoscimento del ricorrente è stato del tutto generico.
In effetti il ricorrente non ha indicato in quali punti e per quale regione le copie delle relate dovevano ritenersi non conformi all'originale. A tal proposito la Suprema Corte insegna che : ” La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia? in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale")” (vd. Cass.
27633/2018; Cass 16547/2019; Cass. 14279/2021; Cass. 40750/2021) .
Deve infine ritenersi infondato anche il motivo relativo alla prescrizione dei crediti portati dalle cartelle. Prima di tutto va rilevato che l'eccezione proposta anche in appello appare del tutto generica poiché non si confronta con la parte della sentenza di primo grado nella quale sono state indicate le date di avvenuta notifica delle cartelle, delle conseguenti intimazioni di pagamento, delle richieste di rateizzazione e di agevolazioni, i quali sono tutti atti idonei ad interrompere la prescrizione.
In tutti i casi, deve essere richiamata la Giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale l'omessa impugnazione di un atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 comma III Dlgs 546/1992 comporta il consolidamento del credito ivi portato e non possono più farsi valere vicende estintive anteriori alla sua notifica . Pertanto il ricorrente non può eccepire con l'impugnazione della intimazione di pagamento vizi relativi alle cartelle delle quali ha omesso la relativa e precedente impugnazione (vd. Cass. 6436/2025 e Cass. 20476/25 la quale equipara l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 602/73 all'avviso di mora che rientra nel novero degli atti elencati dall'art. 19 D.Lgs. n. 546/92).
Peraltro va anche considerato il fatto che il titolo si basa anche su sentenze passate in giudicato dalle quali decorre comunque il termine di prescrizione decennale.
Nell'atto di appello si asserisce anche che non avrebbe potuto applicarsi oltre alla sanzione di cui all'art. 203 comma 3 c.d.s., la maggiorazione di cui all'art. 27 comma 6 L. 689/81. In disparte il fatto che viene richiamata una norma del codice della strada per la quale la Corte di Giustizia Tributaria non ha giurisdizione, va comunque rilevato che la Suprema Corte insegna che la sanzione di cui all'art. 27 comma 6 L. 689/81 configura una sanzione aggiuntiva dovuta in dipendenza del ritardo del pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (vd.
Cass. n. 21259/16 e Cass. n. 35246/21)
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado, condanna la parte soccombente alle spese che liquida in euro 2500,00 oltre accessori di legge.