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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/12/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2464/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE nella composizione monocratica della dott.ssa Francesca Di Giorno, ai sensi dell'art. 281 quinquies
c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2464/2020 del R.G.A.C.C., posta in decisione all'udienza dell'11.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra
(C.F. e P.Iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Giuseppe Gargiulo
e LO VI, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi in Napoli alla Via
NC IL n. 217;
parte opponente
(C.F. , in persona del Parte_2 P.IVA_2
Presidente il Consiglio di Amministrazione pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo
Pollino, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cassino
(FR), via E. de Nicola n. 227; parte opposta
Oggetto
Opposizione ex 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c..
Conclusioni
Come da note scritte sostitutive dell'udienza dell'11.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto Parte_1 Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole, in data 16.7.2020, dal Parte_2 in forza dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c., con cui veniva intimato il pagamento della
[...] complessiva somma di euro 7.496,45.
pagina 1 di 6 A sostegno dell'opposizione parte attrice ha dedotto: a) il difetto di procura in favore dell'avv.
Angelo Pollino per la redazione dell'atto di precetto;
b) il difetto di titolo esecutivo in considerazione della ragionevole fondatezza del reclamo attualmente pendente innanzi al Tribunale di Cassino (R.G.N.
2153/2020), sulla scorta dei motivi reiterati nel presente giudizio (con cui sono state dedotte sistematiche violazioni dello statuto del attraverso l'organo direttivo del medesimo). Tanto Parte_2 esposto, ha chiesto di “…Accertare la carenza dei poteri rappresentativi ed il difetto di procura a intimare precetto da parte dell'Avv. Angelo Pollino in rappresentanza del creditore CTV. - Concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione, per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'esecuzione intrapresa con l'avverso atto di precetto in forza dell'Ordinanza emessa nel giudizio distinto con RG. n. 1366/2020. - Accertare il difetto sopravvenuto del titolo esecutivo all'esito del reclamo. - Condannare il CTV al pagamento delle spese di lite. - In via subordinata compensare le spese stante la carenza dei poteri rappresentativi”.
Si è costituito il (di seguito, per brevità, anche solo Parte_2
C
”) contestando l'opposizione proposta da controparte e chiedendo con la comparsa di Parte_2 costituzione e risposta: “in via principale – nel merito;
previo accertamento della loro insussistenza, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare la società attrice, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” cagionati al
[...]
, danni che si quantificano in via equitativa nella somma di euro Parte_2
5.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri ed accessori come per legge.”.
Parte opponente ha rinunciato all'istanza di sospensione e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente assegnato il fascicolo alla scrivente, la causa, all'udienza dell'11.11.2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per le repliche.
***
2. Preliminarmente il motivo di opposizione relativo alla mancanza di una valida procura alle liti per la redazione dell'atto di precetto va qualificato come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c., afferendo lo stesso alla regolarità formale dell'atto di precetto. Le restanti doglianze, che si sono sostanziate nella reiterazione dei motivi di reclamo, da cui desumere, secondo quanto asserito dall'opponente, la fondatezza dello stesso, sono da qualificare come opposizione preventiva all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., essendo contestato il diritto del di agire Parte_2 esecutivamente in danno dall'opponente. pagina 2 di 6 3. Parte opponente, con note depositate il 28.3.2021, ha dato atto che, a seguito della notificazione dell'atto di pignoramento, ha provveduto all'integrale pagamento dell'importo precettato nonché delle ulteriori voci elencate nel pignoramento. Ha chiesto quindi dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, tenuto anche conto del maggiore importo richiesto da rispetto a quanto intimato con l'atto di precetto e corrisposto dall'odierna Parte_2 opposta.
Invero, deve evidenziarsi che per costante orientamento della Suprema Corte, nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere
(che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del Giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito (cfr. Cass. Civ. sent. n. 4855/2021). In sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite (cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 novembre 2008,
n. 26909). Ed, infatti, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (cfr. Cassazione civile, sez. un., 26 luglio
2004, n. 13969).
Nel caso di specie, il sopravvenuto pagamento è intervenuto successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento, e in assenza di una inequivoca rinuncia alla domanda da parte dell'opponente (che ha infatti rinunciato solo all'istanza di sospensione) o di rinuncia all'atto di precetto da parte dell'opposta, non si ritiene che siano venute le ragioni di contrasto fra le parti. È vero che le parti hanno entrambe chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ma dette domande sono sorretta da ragioni differenti, e, in particolare, per l'opposta, dalla rinuncia alla domanda da parte dell'opponente; rinuncia che, per le ragioni anzidette, non si ritiene sussistente. Del resto, la società nei propri scritti ha reiterato le contestazioni relative all'atto di precetto, Parte_1 senza chiaramente manifestare una volontà di rinunciare alle stesse (cfr. pag. 2 note scritte depositate il
4.11.2025, in cui evidenzia “In aggiunta a quanto sopra si ribadisce l'ulteriore contestazione formulata nella presente opposizione in ordine al difetto di legittimazione dell'Avv. Pollino dichiaratosi procuratore del CTV in forza di procura rilasciata in realtà per il solo giudizio
RG.1366/2020”).
Pertanto, non potendosi ritenere che sia venuto meno l'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, non può essere pronunciata la sentenza dichiarativa di cessazione della materia del contendere e, pertanto, deve essere esaminata nel merito l'opposizione proposta. pagina 3 di 6 4. Parte opponente ha anzitutto dedotto, quale motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c., la pendenza – al momento della proposizione dell'opposizione – del giudizio di reclamo avverso l'ordinanza costituente titolo esecutivo, deducendo il verosimile accoglimento dell'impugnazione e reiterando i motivi proposti in quella sede.
A prescindere dal successivo rigetto del reclamo, e quindi della conferma dell'ordinanza cautelare costituente titolo esecutivo, il suddetto motivo di opposizione è infondato. Ciò sia in considerazione del fatto che la pendenza del reclamo non comporta di per sé la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, in assenza di un provvedimento giudiziale in tal senso, sia in quanto in questa sede non sarebbe consentito, in presenza di un titolo esecutivo giudiziale, esaminare asseriti vizi genetici del titolo.
Come affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità, ove rilevi, come nel caso di specie, un titolo esecutivo giudiziale, non è consentito far valere, con l'opposizione all'esecuzione, un vizio genetico dello stesso, che, traducendosi in motivo di gravame, potrebbe essere denunciato solo in sede di impugnazione.
Va infatti ricordato che, per consolidata giurisprudenza (v. per tutte Cass. 17.02.2011, n. 3850), il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione e a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto, ha potuto avere o sta avendo pieno sviluppo ed è stata o ha avuto la possibilità di essere o è tuttora in via di esame ex professo o comunque in via principale;
pertanto, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia minacciata o sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione preventiva o successiva all'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunciato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività.
5. È infondato anche l'ulteriore motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c. relativo al difetto di procura per l'atto di precetto. In particolare, l'opponente ha dedotto che il mandato de quo era stato conferito all'avv. Pollino per il solo giudizio cautelare iscritto al R.g. n. 1366/20 e non anche per la redazione del successivo atto di precetto.
Anche a voler ritenere che detta procura non sia stata rilasciata per l'atto di precetto, detta censura, a fronte della costituzione di parte opposta nel presente giudizio, a mezzo dell'avv. Pollino, avrebbe valore di ratifica dell'operato del precedente difensore. pagina 4 di 6 Deve infatti osservarsi che il precetto, costituendo un atto stragiudiziale, può essere sottoscritto dalla parte personalmente o per il tramite di un procuratore ad negotia, nonché da un avvocato che agisca in rappresentanza del creditore, pur se sprovvisto di procura alle liti. In quest'ultimo caso è tuttavia necessario che il creditore ratifichi l'operato del difensore privo di procura, ad esempio conferendogli un mandato postumo subito dopo la notifica del precetto, purché fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene (cfr. Cass. civ. sez. III, 08 maggio 2006, n. 10497; vedi anche
Cass. 1997, n. 9873 e Sez. 3, Sentenza n.
10497 del 08/05/2006: L'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, denunziabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ.).
Non trattandosi di atto processuale, dunque, la giurisprudenza ritiene che la procura ben possa essere rilasciata in un momento successivo con ratifica a posteriori del cliente. Questa forma di
"sanatoria" potrà intervenire in sede di opposizione, con la costituzione in giudizio del legale (Corte di
Cassazione, con sentenza n. 10497/2006),
La ratifica può essere espressa, ma anche implicita, come quando il creditore rilasci il mandato al difensore per costituirsi nella causa promossa dal debitore in opposizione all'atto di precetto. Pertanto, la nullità del precetto sottoscritto dal legale dichiaratosi difensore dell'istante potrà essere sanata dalla valida procura conferita alla costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore.
Nella specie, anche a voler ritenere che la procura in esame sia afferente al solo giudizio cautelare, detta circostanza non rileva ai fini dell'asserita invalidità dell'atto di precetto e dunque non comporterebbe l'accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.. Ciò in quanto il creditore precettante ha conferito il mandato al difensore (avv. Angelo Pollino) che aveva sottoscritto il precetto, in relazione al processo riguardante l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi proposta dal debitore. Con tale conferimento di mandato viene infatti implicitamente ratificato dal creditore il precedente operato del difensore, come chiarito dalla citata giurisprudenza di legittimità a cui si intende aderire. pagina 5 di 6 Pertanto, l'opposizione spiegata dalla società deve ritenersi totalmente Parte_1 infondata, non ravvisandosi, pertanto, giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite richiesta da parte opponente. Né in tal senso rileva quanto dedotto da quest'ultima in ordine al pagamento, effettuato a seguito del pignoramento, di una somma maggiore rispetto a quella intimata con il precetto, trattandosi di circostanze estranee alla cognizione del presente giudizio e ivi insindacabili (con particolare riguardo all'asserita non debenza di tali ulteriori importi).
Anche l'ulteriore domanda di restituzione di tale maggiore importo non dovuto non può essere accolta, sia in quanto proposta tardivamente (con le note scritte depositate il 4.11.25 per l'udienza di precisazione delle conclusioni), sia in quanto non rientrante nell'oggetto del presente giudizio, limitato all'accertamento del diritto dell'opponente di procedere ad esecuzione e all'esistenza di profili di invalidità formali del precetto o del titolo esecutivo.
6. In conclusione, le spese di lite seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività processuale effettivamente svolta (con omissione della sola fase istruttoria/trattazione, la quale non ha avuto luogo) e della non particolare complessità delle questioni trattate. Analoga condanna vi sarebbe stata anche in ipotesi di declaratoria della cessata materia del contendere in forza del principio di soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
1) rigetta l'opposizione ex art. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c.;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, pari a euro 1700,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.. Parte_2
Così deciso in Cassino il 23.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE nella composizione monocratica della dott.ssa Francesca Di Giorno, ai sensi dell'art. 281 quinquies
c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2464/2020 del R.G.A.C.C., posta in decisione all'udienza dell'11.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra
(C.F. e P.Iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Giuseppe Gargiulo
e LO VI, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi in Napoli alla Via
NC IL n. 217;
parte opponente
(C.F. , in persona del Parte_2 P.IVA_2
Presidente il Consiglio di Amministrazione pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo
Pollino, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cassino
(FR), via E. de Nicola n. 227; parte opposta
Oggetto
Opposizione ex 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c..
Conclusioni
Come da note scritte sostitutive dell'udienza dell'11.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto Parte_1 Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole, in data 16.7.2020, dal Parte_2 in forza dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c., con cui veniva intimato il pagamento della
[...] complessiva somma di euro 7.496,45.
pagina 1 di 6 A sostegno dell'opposizione parte attrice ha dedotto: a) il difetto di procura in favore dell'avv.
Angelo Pollino per la redazione dell'atto di precetto;
b) il difetto di titolo esecutivo in considerazione della ragionevole fondatezza del reclamo attualmente pendente innanzi al Tribunale di Cassino (R.G.N.
2153/2020), sulla scorta dei motivi reiterati nel presente giudizio (con cui sono state dedotte sistematiche violazioni dello statuto del attraverso l'organo direttivo del medesimo). Tanto Parte_2 esposto, ha chiesto di “…Accertare la carenza dei poteri rappresentativi ed il difetto di procura a intimare precetto da parte dell'Avv. Angelo Pollino in rappresentanza del creditore CTV. - Concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione, per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'esecuzione intrapresa con l'avverso atto di precetto in forza dell'Ordinanza emessa nel giudizio distinto con RG. n. 1366/2020. - Accertare il difetto sopravvenuto del titolo esecutivo all'esito del reclamo. - Condannare il CTV al pagamento delle spese di lite. - In via subordinata compensare le spese stante la carenza dei poteri rappresentativi”.
Si è costituito il (di seguito, per brevità, anche solo Parte_2
C
”) contestando l'opposizione proposta da controparte e chiedendo con la comparsa di Parte_2 costituzione e risposta: “in via principale – nel merito;
previo accertamento della loro insussistenza, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare la società attrice, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” cagionati al
[...]
, danni che si quantificano in via equitativa nella somma di euro Parte_2
5.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri ed accessori come per legge.”.
Parte opponente ha rinunciato all'istanza di sospensione e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente assegnato il fascicolo alla scrivente, la causa, all'udienza dell'11.11.2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per le repliche.
***
2. Preliminarmente il motivo di opposizione relativo alla mancanza di una valida procura alle liti per la redazione dell'atto di precetto va qualificato come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c., afferendo lo stesso alla regolarità formale dell'atto di precetto. Le restanti doglianze, che si sono sostanziate nella reiterazione dei motivi di reclamo, da cui desumere, secondo quanto asserito dall'opponente, la fondatezza dello stesso, sono da qualificare come opposizione preventiva all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., essendo contestato il diritto del di agire Parte_2 esecutivamente in danno dall'opponente. pagina 2 di 6 3. Parte opponente, con note depositate il 28.3.2021, ha dato atto che, a seguito della notificazione dell'atto di pignoramento, ha provveduto all'integrale pagamento dell'importo precettato nonché delle ulteriori voci elencate nel pignoramento. Ha chiesto quindi dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, tenuto anche conto del maggiore importo richiesto da rispetto a quanto intimato con l'atto di precetto e corrisposto dall'odierna Parte_2 opposta.
Invero, deve evidenziarsi che per costante orientamento della Suprema Corte, nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere
(che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del Giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito (cfr. Cass. Civ. sent. n. 4855/2021). In sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite (cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 novembre 2008,
n. 26909). Ed, infatti, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (cfr. Cassazione civile, sez. un., 26 luglio
2004, n. 13969).
Nel caso di specie, il sopravvenuto pagamento è intervenuto successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento, e in assenza di una inequivoca rinuncia alla domanda da parte dell'opponente (che ha infatti rinunciato solo all'istanza di sospensione) o di rinuncia all'atto di precetto da parte dell'opposta, non si ritiene che siano venute le ragioni di contrasto fra le parti. È vero che le parti hanno entrambe chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ma dette domande sono sorretta da ragioni differenti, e, in particolare, per l'opposta, dalla rinuncia alla domanda da parte dell'opponente; rinuncia che, per le ragioni anzidette, non si ritiene sussistente. Del resto, la società nei propri scritti ha reiterato le contestazioni relative all'atto di precetto, Parte_1 senza chiaramente manifestare una volontà di rinunciare alle stesse (cfr. pag. 2 note scritte depositate il
4.11.2025, in cui evidenzia “In aggiunta a quanto sopra si ribadisce l'ulteriore contestazione formulata nella presente opposizione in ordine al difetto di legittimazione dell'Avv. Pollino dichiaratosi procuratore del CTV in forza di procura rilasciata in realtà per il solo giudizio
RG.1366/2020”).
Pertanto, non potendosi ritenere che sia venuto meno l'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, non può essere pronunciata la sentenza dichiarativa di cessazione della materia del contendere e, pertanto, deve essere esaminata nel merito l'opposizione proposta. pagina 3 di 6 4. Parte opponente ha anzitutto dedotto, quale motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c., la pendenza – al momento della proposizione dell'opposizione – del giudizio di reclamo avverso l'ordinanza costituente titolo esecutivo, deducendo il verosimile accoglimento dell'impugnazione e reiterando i motivi proposti in quella sede.
A prescindere dal successivo rigetto del reclamo, e quindi della conferma dell'ordinanza cautelare costituente titolo esecutivo, il suddetto motivo di opposizione è infondato. Ciò sia in considerazione del fatto che la pendenza del reclamo non comporta di per sé la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, in assenza di un provvedimento giudiziale in tal senso, sia in quanto in questa sede non sarebbe consentito, in presenza di un titolo esecutivo giudiziale, esaminare asseriti vizi genetici del titolo.
Come affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità, ove rilevi, come nel caso di specie, un titolo esecutivo giudiziale, non è consentito far valere, con l'opposizione all'esecuzione, un vizio genetico dello stesso, che, traducendosi in motivo di gravame, potrebbe essere denunciato solo in sede di impugnazione.
Va infatti ricordato che, per consolidata giurisprudenza (v. per tutte Cass. 17.02.2011, n. 3850), il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione e a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto, ha potuto avere o sta avendo pieno sviluppo ed è stata o ha avuto la possibilità di essere o è tuttora in via di esame ex professo o comunque in via principale;
pertanto, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia minacciata o sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione preventiva o successiva all'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunciato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività.
5. È infondato anche l'ulteriore motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c. relativo al difetto di procura per l'atto di precetto. In particolare, l'opponente ha dedotto che il mandato de quo era stato conferito all'avv. Pollino per il solo giudizio cautelare iscritto al R.g. n. 1366/20 e non anche per la redazione del successivo atto di precetto.
Anche a voler ritenere che detta procura non sia stata rilasciata per l'atto di precetto, detta censura, a fronte della costituzione di parte opposta nel presente giudizio, a mezzo dell'avv. Pollino, avrebbe valore di ratifica dell'operato del precedente difensore. pagina 4 di 6 Deve infatti osservarsi che il precetto, costituendo un atto stragiudiziale, può essere sottoscritto dalla parte personalmente o per il tramite di un procuratore ad negotia, nonché da un avvocato che agisca in rappresentanza del creditore, pur se sprovvisto di procura alle liti. In quest'ultimo caso è tuttavia necessario che il creditore ratifichi l'operato del difensore privo di procura, ad esempio conferendogli un mandato postumo subito dopo la notifica del precetto, purché fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene (cfr. Cass. civ. sez. III, 08 maggio 2006, n. 10497; vedi anche
Cass. 1997, n. 9873 e Sez. 3, Sentenza n.
10497 del 08/05/2006: L'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, denunziabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ.).
Non trattandosi di atto processuale, dunque, la giurisprudenza ritiene che la procura ben possa essere rilasciata in un momento successivo con ratifica a posteriori del cliente. Questa forma di
"sanatoria" potrà intervenire in sede di opposizione, con la costituzione in giudizio del legale (Corte di
Cassazione, con sentenza n. 10497/2006),
La ratifica può essere espressa, ma anche implicita, come quando il creditore rilasci il mandato al difensore per costituirsi nella causa promossa dal debitore in opposizione all'atto di precetto. Pertanto, la nullità del precetto sottoscritto dal legale dichiaratosi difensore dell'istante potrà essere sanata dalla valida procura conferita alla costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore.
Nella specie, anche a voler ritenere che la procura in esame sia afferente al solo giudizio cautelare, detta circostanza non rileva ai fini dell'asserita invalidità dell'atto di precetto e dunque non comporterebbe l'accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.. Ciò in quanto il creditore precettante ha conferito il mandato al difensore (avv. Angelo Pollino) che aveva sottoscritto il precetto, in relazione al processo riguardante l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi proposta dal debitore. Con tale conferimento di mandato viene infatti implicitamente ratificato dal creditore il precedente operato del difensore, come chiarito dalla citata giurisprudenza di legittimità a cui si intende aderire. pagina 5 di 6 Pertanto, l'opposizione spiegata dalla società deve ritenersi totalmente Parte_1 infondata, non ravvisandosi, pertanto, giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite richiesta da parte opponente. Né in tal senso rileva quanto dedotto da quest'ultima in ordine al pagamento, effettuato a seguito del pignoramento, di una somma maggiore rispetto a quella intimata con il precetto, trattandosi di circostanze estranee alla cognizione del presente giudizio e ivi insindacabili (con particolare riguardo all'asserita non debenza di tali ulteriori importi).
Anche l'ulteriore domanda di restituzione di tale maggiore importo non dovuto non può essere accolta, sia in quanto proposta tardivamente (con le note scritte depositate il 4.11.25 per l'udienza di precisazione delle conclusioni), sia in quanto non rientrante nell'oggetto del presente giudizio, limitato all'accertamento del diritto dell'opponente di procedere ad esecuzione e all'esistenza di profili di invalidità formali del precetto o del titolo esecutivo.
6. In conclusione, le spese di lite seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività processuale effettivamente svolta (con omissione della sola fase istruttoria/trattazione, la quale non ha avuto luogo) e della non particolare complessità delle questioni trattate. Analoga condanna vi sarebbe stata anche in ipotesi di declaratoria della cessata materia del contendere in forza del principio di soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
1) rigetta l'opposizione ex art. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c.;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, pari a euro 1700,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.. Parte_2
Così deciso in Cassino il 23.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
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