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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/12/2025, n. 5234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5234 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12255/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12255/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BULDRINI LORENZO, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN TO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
OR RI ( ), elettivamente domiciliato presso il difensore avv. C.F._3
IN TO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parti attrici:
Voglia l'Ill.mo giudice adito, contrariis rejectis, previa ogni pronuncia e/o declaratoria del caso, in accoglimento della presente opposizione:
Nel merito,
pagina 1 di 11 - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi degli artt. 2934 e 2947 c.c., delle fatture azionate in via monitoria e delle voci di spesa indicate nell'estratto conto depositato, sub. doc.
7. con il ricorso per ingiunzione di pagamento per i motivi esposti nell'atto di opposizione e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 2750/2023 del 18.07.2023 – R.G. n. 8656/2023 emesso dal Tribunale di Brescia in favore di quale società incorporante la società CP_1 Controparte_2
nei confronti del Sig. nella duplice veste di socio accomandatario
[...] Parte_1 illimitatamente responsabile e fideiussore della società Centro Storico s.a.s., nonché della Sig.ra in qualità di garante siccome nullo e/o inammissibile e, comunque, inefficace e, Parte_2 comunque, infondato, per le ragioni tutte meglio esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, ed infondatezza delle domande e pretese di credito tutte fatte valere in via monitoria da quale società incorporante la società CP_1
, per mancanza della prova scritta ex art 50 TUB e/o 634 c.p.c., e per Controparte_2 insussistenza dei requisiti della certezza e liquidità del credito per tutti i motivi esposti nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
in ogni caso e comunque, - respingere tutte le domande proposta da quale società incorporante la società nei confronti CP_1 Controparte_2 degli opponenti perché illegittime e comunque infondate per i motivi esposti nell'atto introduttivo e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto.
- con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario come per legge, IVA e CPA, da distrarre a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi meglio esposti in narrativa;
In via principale: respingere le eccezioni e domande tutte formulate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori proponevano opposizione avverso il decreto nr. 2750/23 con il quale è stato loro ingiunto, in qualità di garanti di Centro Storico
s.a.s nonché, quanto a di socio accomandatario, il pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
pagina 2 di 11 N.V., della somma di euro 125.744,38, oltre interessi e spese a titolo di canoni di leasing, rimborso spese ed interessi di mora a fronte della intervenuta risoluzione di un contratto di leasing concluso tra
Centro Storico s.a.s e Controparte_2
Parte attrice, nello specifico, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito stante lo iato temporale intercorso tra la risoluzione del contratto di leasing e il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, la
“nullità del decreto ingiuntivo opposto per inidoneità probatoria dei documenti posti a base del suo accoglimento” e l'insussistenza dei crediti azionati stante la maturazione delle somme in data successiva alla risoluzione del contratto.
Si costituiva la convenuta opposta che, contestava la fondatezza delle allegazioni attoree chiedendo il rigetto dell'opposizione nonché la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e dell'espletamento della CTU, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
I. L'eccezione di prescrizione del credito (rinvio)
Pur avendo l'eccezione di prescrizione carattere preliminare al fine della sua disamina è necessario qualificare il credito per cui è causa con particolare riguardo alla data della sua esigibilità.
II. Il contratto di leasing e di garanzia
Risulta pacifica la sottoscrizione di un contratto di leasing immobiliare tra Centro storico S.a.S. e
[...] in data 01/07/2010 (cfr. doc. 1 comparsa costituzione) e contestuale sottoscrizione di due CP_2 contratti di garanzia da parte degli attori, sino all'importo massimo di euro 380.550,00 (doc. 4 e 5 comparsa).
Parimenti risulta pacifica l'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatrice, in forza della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 18 delle condizioni generali di contratto, di cui la concedente ha dichiarato di volersi avvalere con raccomandata del 19/04/2012 e la restituzione dell'immobile solo in data 4.05.2016 a seguito al deposito di ricorso ex art. 700 c.p.c. nonché intervento dell'ufficiale giudiziario a ciò adito.
III. Le conseguenze della risoluzione pagina 3 di 11
L'intervenuta risoluzione del contratto antecedentemente al 29 agosto 2017 esclude, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'applicabilità della normativa n. 124/2017 in materia di leasing
(cfr. C. Cass. n. 2061/2021 alla cui motivazione di rinvia).
In conformità alla giurisprudenza da ultimo richiamata, la risoluzione, per inadempimento dell'utilizzatore, di un contratto di leasing traslativo, concluso anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, commi 136 e ss., della legge 124 del 2017, è regolata dall'art. 1526 c.c. applicato analogicamente.
Nel caso specifico le parti hanno disciplinato le conseguenze della risoluzione in quanto la clausola 18 del regolamento contrattuale prevede che, in caso di risoluzione, l'utilizzatore sia tenuto a restituire il bene dovendo inoltre “…. corrispondere immediatamente qualunque somma che risulterà maturata a suo carico per corrispettivi insoluti, interessi di mora, spese, ecc… sino alla data di restituzione dei beni. Tali somme, unitamente ad ogni altro importo già corrisposto a qualsiasi titolo dell'Utilizzatore, resteranno definitivamente acquisite alla Concedente, a titolo anche di penale. È inoltre rimesso alla discrezionale ed insindacabile volontà della Concedente pretendere che l'Utilizzatore corrisponda anche il risarcimento degli ulteriori danni. Il loro ammontare, salvo ulteriori emergenze, sarà determinato calcolando il valore attuale, al tasso di attualizzazione indicato alle condizioni particolare, di tutto il restante corrispettivo contrattuale previsto a carico dell'Utilizzatore, maggiorato dell'importo indicato nelle clausole particolari per l'esercizio del diritto dell'opzione finale di acquisto dei beni e detratto quanto la Concedente abbia ricavato, al netto di tutti i costi sostenuti, con la vendita dei beni ovvero per indennizzi assicurativi o risarcimento da parte di terzi. In caso di diverso utilizzo dell'immobile, verrà detratto, sempre al netto dei costi sostenuti, il valore catastale”.
Tanto premesso ritiene questo Giudice che la clausola contrattuale di cui sopra sia conforme al dettato normativo dell'art. 1526 cod. civ.
La lettura complessiva dell'art. 1526 cod. civ. che prevede in ogni caso che, al diritto del venditore all'equo compenso per l'uso della cosa, si aggiunga il diritto al risarcimento del danno e che prevede, altresì, la possibilità che le parti deroghino all'obbligo di restituzione delle rate (salva la facoltà per il giudice di ridurre l'entità della somma non restituita “secondo le circostanze”), evidenzia che la ratio della norma è da un lato quella di impedire che il contraente adempiente si arricchisca a fronte della pagina 4 di 11 risoluzione del contratto e, dall'altro, quella di permettergli l'integrale risarcimento del danno subito a seguito dell'inadempimento della controparte.
Orbene la clausola contrattuale di cui sopra soddisfa la medesima esigenza dal momento che mira a portare la concedente, contraente adempiente, nella stessa situazione patrimoniale nella quale sarebbe stata a fronte del corretto adempimento della controparte e cioè, nella sostanza, ad ottenere tutte le rate di leasing e il prezzo di opzione (attualizzati) con detrazione del valore del bene che, in caso di regolare adempimento, sarebbe divenuto di proprietà dell'utilizzatore.
La legittimità di tale clausola si desume anche dal tenore dell'art. 1 comma 138 L. 124/2017 che, seppure non applicabile ratione temporis al contratto per cui è causa, disciplina le conseguenze della risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore con modalità sovrapponibili a quelle pattuite nel caso in esame.
L'inserimento di una clausola di tal tenore nel contratto di leasing è stato ritenuto legittimo dalla
Suprema Corte, la quale ha ribadito che, salva l'applicazione analogica dell'art. 1526 cod. civ., deve ritenersi “...coerente con la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 1526 c.c. la penale inserita nel contratto di leasing traslativo prevedente l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito (tra le altre, le citate Cass. n. 15202 del 2018 e Cass. n. 1581 del 2020, nonché Cass., 28 agosto 2019, n.
21762 e Cass., 8 ottobre 2019, n. 25031). Trattasi, dunque, di patto che, quale espressione di una razionalità propria della realtà socio-economica, ha trovato origine e sviluppo nell'ambito dell'autonomia privata, il cui regolamento è stato, per un verso, assunto dal legislatore a parametro di una disciplina dapprima solo settoriale e specifica (tra cui quella dettata dall'art. 72-quater I.f.) e poi, da un dato momento in avanti, generale (con la legge n. 124 del 2017) e, per altro verso, dalla giurisprudenza a metro di rispondenza alla ratio della disciplina applicata analogicamente al contratto di leasing traslativo” (cfr. C. Cass. 2061/21 cit.).
Da quanto sopra consegue che tutto quanto dovuto a termini contrattuali alla data di risoluzione del contratto costituisce clausola penale, indipendentemente dagli importi che devono essere conteggiati a termini contrattuali e dalla loro causa originaria.
Orbene in forza di quanto sopra argomentato tutte le somme oggetto del ricorso monitorio sono da ritenersi dovute a titolo di clausola penale.
Pertanto, anche la mera richiesta di pagamento dei canoni scaduti (e delle spese pattuite in contratto), non può sottrarsi al conteggio dei rapporti dare e avere tra le parti conseguenti la risoluzione e la pagina 5 di 11 vendita del bene.
IV. L'eccezione di prescrizione
Avendo il credito per cui è causa fonte in un rapporto contrattuale è indubbia la durata decennale del termine di prescrizione.
L'art. 2935 cod. civ. prescrive che il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Poiché nel caso in esame la penale poteva essere quantificata solo con la consegna dell'immobile
(“…..sarà determinato calcolando il valore attuale, al tasso di attualizzazione indicato nelle condizioni particolari, di tutto il restante corrispettivo contrattuale previsto a carico dell'Utilizzatore, maggiorato dell'importo indicato nel contratto per l'esercizio del diritto di opzione finale di acquisto dei beni e detratto quanto la concedente abbia ricavato, al netto dei costi sostenuti, con la vendita dei beni ovvero per indennizzi assicurativi o risarcimento da parte di terzi….”) è da tale data che, ad avviso di questo Giudice, decorre il termine di prescrizione.
L'immobile è stato riconsegnato in data 4.05.2016 (cfr. doc. 14 di parte convenuta) e il ricorso monitorio è stato notificato nel 2023 sicché l'eccezione di prescrizione non può trovare accoglimento.
Anche con riguardo agli interessi moratori il termine di prescrizione è decennale considerando che, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., si applica agli interessi moratori solo se risulta pattuito che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale (sul punto cfr. C. Cass. 11125/2024).
Nel caso in esame in assenza di tale pattuizione il termini di prescrizione è decennale anche in relazione agli interessi moratori.
Quanto sopra esime da ogni valutazione in merito alla natura del contratto di garanzia quale contratto autonomo (con conseguente, in tesi di parte opponente, irrilevanza di un eventuale atto di interruzione della prescrizione effettuato nei confronti del debitore principale) o meno.
V. Il credito oggetto della pretesa monitoria
Come evincibile dall'estratto conto allegato al ricorso monitorio e dalle precisazioni contenute nella comparsa di costituzione, la domanda monitoria non ha ad oggetto il pagamento dell'intera somma dovuta ai sensi dell'art. 18 delle condizioni generali di contratto ma il solo pagamento dei canoni scaduti e non adempiuti alla data della risoluzione (canoni di leasing dei mesi da luglio 2011 ad marzo pagina 6 di 11 2012) oltre alle “spese di incasso, spese assicurative, indicizzazione, rimborso spese, nonché per spese anticipate dalla concedente ma contrattualmente a carico dell'utilizzatore, il tutto oltre i relativi interessi di mora determinati secondo le condizioni di contratto”.
Non è stato oggetto di domanda l'eventuale ulteriore credito corrispondente all'importo dei canoni a scadere attualizzati, maggiorati del prezzo pattuito per l'opzione d'acquisto e detratto quanto ricavato dalla vendita dell'immobile che parte convenuta ha quantificato in euro 105.819,83.
Nonostante tale ultimo importo non sia stato oggetto di domanda monitoria la sua quantificazione è rilevante ai fini della presente decisione.
Si è visto, infatti, che la clausola 18 del contratto può ritenersi valida solo se applicata nella sua integralità, perché solo in tale caso il creditore adempiente viene a trovarsi nella stessa situazione economica in cui si sarebbe trovato in caso di adempimento ad opera della controparte, con esclusione di ogni eventuale indebita locupletazione.
Pertanto, anche se la domanda ha ad oggetto la condanna al pagamento dei soli canoni scaduti e delle sole spese sostenute, è necessario verificare se, a fronte dell'integrale applicazione della clausola, il credito della concedente sia maggiore o uguale al credito azionato.
Solo in tali casi, infatti, il credito potrà essere riconosciuto.
Inoltre, a fronte delle contestazioni mosse da parte opponente in merito all'effettiva sussistenza e debenza di alcune delle voci esposte nell'estratto conto, con particolare riguardo alle spese, è altresì necessario verificare se le somme oggetto della domanda monitoria siano effettivamente dovute a termini contrattuali.
VI. Il quantum del credito azionato
Il CTU nominato ha proceduto al calcolo dei corrispettivi insoluti, interessi di mora, spese oggetto del ricorso per ingiunzione a pagamento nonché al calcolo del valore attuale del restante corrispettivo contrattuale previsto a carico dell'utilizzatore, maggiorato dell'importo indicato nel contratto per l'esercizio del diritto di opzione finale di acquisto dei beni detratto quanto la Concedente ha ricavato al netto di tutti i costi sostenuti, con la vendita dei beni.
Con riferimento alle somme maturate per corrispettivi insoluti, interessi di mora e spese il C.T.U. ha provveduto a verificare la corrispondenza del doc. 7 (copia estratto conto aggiornato del dovuto) con il doc. 17 (copia file Excel spese) associando a ciascuna voce di spesa il giustificativo corrispondente e l'eventuale contabile di pagamento, tenendo, inoltre, conto delle testimonianze attestanti il pagamento pagina 7 di 11 delle fatture e delle spese.
Ha escluso dal computo le spese alle quali non è stato possibile associare sia il giustificativo spesa che il pagamento, ritenendo correttamente provato anche il pagamento confermato in via testimoniale in assenza di giustificativi di spesa ed escludendo la rilevanza probatoria della documentazione prodotta successivamente allo scadere del termine per la formulazione delle istanze istruttorie.
Le spese per insoluto, in quanto espressamente previste dalla condizioni particolari di leasing sottoscritte da parte attrice opponente, sono state considerate nel computo seppur prive di giustificativo.
In accoglimento alle osservazioni del CTP di parti attrici opponenti, il CTU ha escluso le spese Con sostenute da dopo la restituzione dell'immobile avvenuta in data 04.05.2016 (pur computando correttamente le spese fatturate dopo la restituzione ma pertinenti l'attività legale ed esecutiva posta in essere al fine di ottenere il rilascio dell'immobile) nonché alcune delle spese esposte per rimborso IMU
“non essendo evidenza che tali versamenti fossero attribuibili all'immobile concesso in locazione finanziaria alla CENTRO STORICO SAS”.
Pertanto, il CTU ha ritenuto che le somme maturate per corrispettivi e spese fosse pari ad euro
50.647,73 oltre interessi.
Parte opposta contesta l'esclusione dal conteggio delle spese sostenute successivamente alla restituzione del bene richiamando il dato contrattuale secondo il quale “l'Utilizzatore dovrà inoltre corrispondere immediatamente qualunque somma che risulterà maturata a suo carico per corrispettivi insoluti, interessi di mora, spese, ecc., sino alla data di restituzione dei beni. Tali somme, unitamente ad ogni altro importo già corrisposto a qualsiasi titolo dall'Utilizzatore, resteranno definitivamente acquisite alla Concedente, a titolo anche di penale. È inoltre rimesso alla discrezionale ed insindacabile volontà della Concedente pretendere che l'Utilizzatore corrisponda anche il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il loro ammontare, salvo ulteriori emergente, sarà determinato calcolando il valore attuale, al tasso di attualizzazione indicato nelle condizioni particolari, di tutto il restante corrispettivo contrattuale previsto a carico dell'Utilizzatore, maggiorato dell'importo indicato nel contratto per l'esercizio del diritto dell'opzione finale di acquisto dei beni e detratto quanto la Concedente abbia ricavato, al netto di tutti i costi sostenuti, con la vendita dei beni ovvero per indennizzi assicurativi o risarcimento da parte di terzi”.
Orbene è proprio il dato letterale che conferma che, in questa sede, sono dovute le sole spese relative a crediti maturati “sino alla data di restituzione dei beni”.
La concedente ha certamente diritto, a termini contrattuali, al rimborso delle ulteriori spese sostenute pagina 8 di 11 (se connesse al rapporto contrattuale) ma solo nel momento in cui dovesse chiedere il rimborso dell'ulteriore danno calcolato ex art. 18. Infatti, l'articolo 18 prevede che gli ulteriori corsi sostenuti siano considerati nel momento in cui viene calcolato il “maggior danno”.
Sempre in relazione alle spese l'opponente ha allegato che nella missiva del 24 giugno 2016 - inoltrata dalla concedente all'utilizzatrice con indicazione del debito a tale data - non erano indicate le spese nelle more sostenute.
La circostanza non pare rilevante, considerando che le spese sono dovute in base alla previsione contrattuale e che non può ritenersi che la missiva costituisca atto abdicativo del diritto di credito.
E' corretta la considerazione delle fatture emesse dallo studio in quanto il Controparte_3 pagamento delle fatture emerge dal contenuto delle memorie processuali predisposte dal medesimo studio e le stesse risultano essere state sostenute dalla concedente al fine di rientrare nel possesso del bene, che non è stato spontaneamente rilasciato successivamente alla risoluzione del contratto.
Quanto alle spese esposte dal prof. e dall'avvocato Chiodi si osserva che le spese sostenute a Per_1 fronte della denuncia per usura presentata da non sono direttamente collegabili al Parte_1 contratto per cui è causa non essendo spese contemplate nell'art. 8 delle condizioni generali (che disciplina le spese relative all'immobile poste a carico dell'utilizzatore) e non essendo direttamente connesse all'inadempimento dell'utilizzatore alle obbligazioni contrattuali (quali le spese sostenute per rientrare nel possesso dell'immobile successivamente alla risoluzione del contratto).
All'esito di quanto sopra il credito oggetto della domanda monitoria deve essere riconosciuto nell'importo in linea capitale di euro 48.426,28 (euro 45.967,73 oltre IVA per euro 2.458,55).
Su tale importo devono essere calcolati gli interessi moratori al tasso indicato nel contratto ed esplicitato all'allegato 7 della relazione del CTU.
Quanto alla decorrenza degli interessi gli stessi decorrono dalla data della risoluzione, con riguardo agli importi maturati in tale data, valendo la lettera di risoluzione e di intimazione al pagamento del dovuto quale lettera di costituzione in mora (23 aprile 2012 come da doc. 6).
Quanto agli importi maturati successivamente gli interessi decorrono dalla data della notificazione del decreto ingiuntivo, non valendo la missiva del 24 giugno 2016 quale lettera di costituzione in mora non contenendo alcuna intimazione di pagamento. pagina 9 di 11 VII. Il credito ex art. 18 delle condizioni generali di contratto
Quanto al credito relativo al c.d. maggior danno il CTU ha proceduto a calcolare l'importo risultante dal “risarcimento degli eventuali maggiori danni, rimesso alla discrezionale ed insindacabile volontà della Concedente, pari al valore attuale di tutto il restante corrispettivo contrattuale previsto a carico dell'utilizzatore, maggiorato dell'importo per l'esercizio dell'opzione finale e detratto quanto ricavato dalla vendita del bene, al netto dei costi sostenuti”.
Considerato che il valore attuale del restante corrispettivo contrattuale ammonta ad euro 343.380,00, che il prezzo per l'acquisto del bene alla scadenza era contrattualmente previsto per euro 83.600,00 e Con che il corrispettivo percepito da per la vendita del bene è pari ad euro 210.000,00, il CTU ha ritenuto che l'importo dovuto a parte opposta a titolo di risarcimento degli eventuali maggiori danni sia parti ad euro 216.980,00, importo al quale dovrebbero, inoltre, essere sommate le spese sostenute successivamente al rilascio del bene.
A prescindere in ogni caso dalla corretta imputazione delle ulteriori spese sostenute è evidente che il ricavato dalla vendita dell'immobile non ha in alcun modo soddisfatto il credito azionato in questa sede e riconosciuto nei termini di cui sopra.
VIII. La revoca del decreto ingiuntivo emesso e la condanna alla minor somma
La provata minor somma di cui alle voci oggetto di decreto ingiuntivo determina la revoca del decreto emesso.
Parte opponente dovrà essere condannata al pagamento della minor somma pari ad euro 48.426,28 oltre interessi calcolati come indicato nei paragrafi precedenti.
IX. Le spese di lite
Stante la parziale soccombenza reciproca le spese di lite possono essere compensante per un terzo.
Gli ulteriori due terzi vengono posti a carico di parte opponente e vengono liquidati, tenuto conto del valore della causa, già tenuto conto della compensazione parziale, in euro 9.402,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Spese di CTU poste a carico di parte opponente per 2/3 e di parte opposta per 1/3, salva la solidarietà verso il CTU.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
-revoca il decreto ingiuntivo nr. 2750 del 2023;
-condanna parti attrici opponenti al pagamento, in favore di parte opposta, della minor somma di euro
48.426,28 oltre interessi come da parte motiva;
- spese di lite liquidate come in parte motiva.
Brescia, 1 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12255/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BULDRINI LORENZO, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN TO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
OR RI ( ), elettivamente domiciliato presso il difensore avv. C.F._3
IN TO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parti attrici:
Voglia l'Ill.mo giudice adito, contrariis rejectis, previa ogni pronuncia e/o declaratoria del caso, in accoglimento della presente opposizione:
Nel merito,
pagina 1 di 11 - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi degli artt. 2934 e 2947 c.c., delle fatture azionate in via monitoria e delle voci di spesa indicate nell'estratto conto depositato, sub. doc.
7. con il ricorso per ingiunzione di pagamento per i motivi esposti nell'atto di opposizione e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 2750/2023 del 18.07.2023 – R.G. n. 8656/2023 emesso dal Tribunale di Brescia in favore di quale società incorporante la società CP_1 Controparte_2
nei confronti del Sig. nella duplice veste di socio accomandatario
[...] Parte_1 illimitatamente responsabile e fideiussore della società Centro Storico s.a.s., nonché della Sig.ra in qualità di garante siccome nullo e/o inammissibile e, comunque, inefficace e, Parte_2 comunque, infondato, per le ragioni tutte meglio esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, ed infondatezza delle domande e pretese di credito tutte fatte valere in via monitoria da quale società incorporante la società CP_1
, per mancanza della prova scritta ex art 50 TUB e/o 634 c.p.c., e per Controparte_2 insussistenza dei requisiti della certezza e liquidità del credito per tutti i motivi esposti nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
in ogni caso e comunque, - respingere tutte le domande proposta da quale società incorporante la società nei confronti CP_1 Controparte_2 degli opponenti perché illegittime e comunque infondate per i motivi esposti nell'atto introduttivo e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto.
- con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario come per legge, IVA e CPA, da distrarre a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi meglio esposti in narrativa;
In via principale: respingere le eccezioni e domande tutte formulate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori proponevano opposizione avverso il decreto nr. 2750/23 con il quale è stato loro ingiunto, in qualità di garanti di Centro Storico
s.a.s nonché, quanto a di socio accomandatario, il pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
pagina 2 di 11 N.V., della somma di euro 125.744,38, oltre interessi e spese a titolo di canoni di leasing, rimborso spese ed interessi di mora a fronte della intervenuta risoluzione di un contratto di leasing concluso tra
Centro Storico s.a.s e Controparte_2
Parte attrice, nello specifico, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito stante lo iato temporale intercorso tra la risoluzione del contratto di leasing e il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, la
“nullità del decreto ingiuntivo opposto per inidoneità probatoria dei documenti posti a base del suo accoglimento” e l'insussistenza dei crediti azionati stante la maturazione delle somme in data successiva alla risoluzione del contratto.
Si costituiva la convenuta opposta che, contestava la fondatezza delle allegazioni attoree chiedendo il rigetto dell'opposizione nonché la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e dell'espletamento della CTU, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
I. L'eccezione di prescrizione del credito (rinvio)
Pur avendo l'eccezione di prescrizione carattere preliminare al fine della sua disamina è necessario qualificare il credito per cui è causa con particolare riguardo alla data della sua esigibilità.
II. Il contratto di leasing e di garanzia
Risulta pacifica la sottoscrizione di un contratto di leasing immobiliare tra Centro storico S.a.S. e
[...] in data 01/07/2010 (cfr. doc. 1 comparsa costituzione) e contestuale sottoscrizione di due CP_2 contratti di garanzia da parte degli attori, sino all'importo massimo di euro 380.550,00 (doc. 4 e 5 comparsa).
Parimenti risulta pacifica l'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatrice, in forza della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 18 delle condizioni generali di contratto, di cui la concedente ha dichiarato di volersi avvalere con raccomandata del 19/04/2012 e la restituzione dell'immobile solo in data 4.05.2016 a seguito al deposito di ricorso ex art. 700 c.p.c. nonché intervento dell'ufficiale giudiziario a ciò adito.
III. Le conseguenze della risoluzione pagina 3 di 11
L'intervenuta risoluzione del contratto antecedentemente al 29 agosto 2017 esclude, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'applicabilità della normativa n. 124/2017 in materia di leasing
(cfr. C. Cass. n. 2061/2021 alla cui motivazione di rinvia).
In conformità alla giurisprudenza da ultimo richiamata, la risoluzione, per inadempimento dell'utilizzatore, di un contratto di leasing traslativo, concluso anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, commi 136 e ss., della legge 124 del 2017, è regolata dall'art. 1526 c.c. applicato analogicamente.
Nel caso specifico le parti hanno disciplinato le conseguenze della risoluzione in quanto la clausola 18 del regolamento contrattuale prevede che, in caso di risoluzione, l'utilizzatore sia tenuto a restituire il bene dovendo inoltre “…. corrispondere immediatamente qualunque somma che risulterà maturata a suo carico per corrispettivi insoluti, interessi di mora, spese, ecc… sino alla data di restituzione dei beni. Tali somme, unitamente ad ogni altro importo già corrisposto a qualsiasi titolo dell'Utilizzatore, resteranno definitivamente acquisite alla Concedente, a titolo anche di penale. È inoltre rimesso alla discrezionale ed insindacabile volontà della Concedente pretendere che l'Utilizzatore corrisponda anche il risarcimento degli ulteriori danni. Il loro ammontare, salvo ulteriori emergenze, sarà determinato calcolando il valore attuale, al tasso di attualizzazione indicato alle condizioni particolare, di tutto il restante corrispettivo contrattuale previsto a carico dell'Utilizzatore, maggiorato dell'importo indicato nelle clausole particolari per l'esercizio del diritto dell'opzione finale di acquisto dei beni e detratto quanto la Concedente abbia ricavato, al netto di tutti i costi sostenuti, con la vendita dei beni ovvero per indennizzi assicurativi o risarcimento da parte di terzi. In caso di diverso utilizzo dell'immobile, verrà detratto, sempre al netto dei costi sostenuti, il valore catastale”.
Tanto premesso ritiene questo Giudice che la clausola contrattuale di cui sopra sia conforme al dettato normativo dell'art. 1526 cod. civ.
La lettura complessiva dell'art. 1526 cod. civ. che prevede in ogni caso che, al diritto del venditore all'equo compenso per l'uso della cosa, si aggiunga il diritto al risarcimento del danno e che prevede, altresì, la possibilità che le parti deroghino all'obbligo di restituzione delle rate (salva la facoltà per il giudice di ridurre l'entità della somma non restituita “secondo le circostanze”), evidenzia che la ratio della norma è da un lato quella di impedire che il contraente adempiente si arricchisca a fronte della pagina 4 di 11 risoluzione del contratto e, dall'altro, quella di permettergli l'integrale risarcimento del danno subito a seguito dell'inadempimento della controparte.
Orbene la clausola contrattuale di cui sopra soddisfa la medesima esigenza dal momento che mira a portare la concedente, contraente adempiente, nella stessa situazione patrimoniale nella quale sarebbe stata a fronte del corretto adempimento della controparte e cioè, nella sostanza, ad ottenere tutte le rate di leasing e il prezzo di opzione (attualizzati) con detrazione del valore del bene che, in caso di regolare adempimento, sarebbe divenuto di proprietà dell'utilizzatore.
La legittimità di tale clausola si desume anche dal tenore dell'art. 1 comma 138 L. 124/2017 che, seppure non applicabile ratione temporis al contratto per cui è causa, disciplina le conseguenze della risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore con modalità sovrapponibili a quelle pattuite nel caso in esame.
L'inserimento di una clausola di tal tenore nel contratto di leasing è stato ritenuto legittimo dalla
Suprema Corte, la quale ha ribadito che, salva l'applicazione analogica dell'art. 1526 cod. civ., deve ritenersi “...coerente con la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 1526 c.c. la penale inserita nel contratto di leasing traslativo prevedente l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito (tra le altre, le citate Cass. n. 15202 del 2018 e Cass. n. 1581 del 2020, nonché Cass., 28 agosto 2019, n.
21762 e Cass., 8 ottobre 2019, n. 25031). Trattasi, dunque, di patto che, quale espressione di una razionalità propria della realtà socio-economica, ha trovato origine e sviluppo nell'ambito dell'autonomia privata, il cui regolamento è stato, per un verso, assunto dal legislatore a parametro di una disciplina dapprima solo settoriale e specifica (tra cui quella dettata dall'art. 72-quater I.f.) e poi, da un dato momento in avanti, generale (con la legge n. 124 del 2017) e, per altro verso, dalla giurisprudenza a metro di rispondenza alla ratio della disciplina applicata analogicamente al contratto di leasing traslativo” (cfr. C. Cass. 2061/21 cit.).
Da quanto sopra consegue che tutto quanto dovuto a termini contrattuali alla data di risoluzione del contratto costituisce clausola penale, indipendentemente dagli importi che devono essere conteggiati a termini contrattuali e dalla loro causa originaria.
Orbene in forza di quanto sopra argomentato tutte le somme oggetto del ricorso monitorio sono da ritenersi dovute a titolo di clausola penale.
Pertanto, anche la mera richiesta di pagamento dei canoni scaduti (e delle spese pattuite in contratto), non può sottrarsi al conteggio dei rapporti dare e avere tra le parti conseguenti la risoluzione e la pagina 5 di 11 vendita del bene.
IV. L'eccezione di prescrizione
Avendo il credito per cui è causa fonte in un rapporto contrattuale è indubbia la durata decennale del termine di prescrizione.
L'art. 2935 cod. civ. prescrive che il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Poiché nel caso in esame la penale poteva essere quantificata solo con la consegna dell'immobile
(“…..sarà determinato calcolando il valore attuale, al tasso di attualizzazione indicato nelle condizioni particolari, di tutto il restante corrispettivo contrattuale previsto a carico dell'Utilizzatore, maggiorato dell'importo indicato nel contratto per l'esercizio del diritto di opzione finale di acquisto dei beni e detratto quanto la concedente abbia ricavato, al netto dei costi sostenuti, con la vendita dei beni ovvero per indennizzi assicurativi o risarcimento da parte di terzi….”) è da tale data che, ad avviso di questo Giudice, decorre il termine di prescrizione.
L'immobile è stato riconsegnato in data 4.05.2016 (cfr. doc. 14 di parte convenuta) e il ricorso monitorio è stato notificato nel 2023 sicché l'eccezione di prescrizione non può trovare accoglimento.
Anche con riguardo agli interessi moratori il termine di prescrizione è decennale considerando che, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., si applica agli interessi moratori solo se risulta pattuito che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale (sul punto cfr. C. Cass. 11125/2024).
Nel caso in esame in assenza di tale pattuizione il termini di prescrizione è decennale anche in relazione agli interessi moratori.
Quanto sopra esime da ogni valutazione in merito alla natura del contratto di garanzia quale contratto autonomo (con conseguente, in tesi di parte opponente, irrilevanza di un eventuale atto di interruzione della prescrizione effettuato nei confronti del debitore principale) o meno.
V. Il credito oggetto della pretesa monitoria
Come evincibile dall'estratto conto allegato al ricorso monitorio e dalle precisazioni contenute nella comparsa di costituzione, la domanda monitoria non ha ad oggetto il pagamento dell'intera somma dovuta ai sensi dell'art. 18 delle condizioni generali di contratto ma il solo pagamento dei canoni scaduti e non adempiuti alla data della risoluzione (canoni di leasing dei mesi da luglio 2011 ad marzo pagina 6 di 11 2012) oltre alle “spese di incasso, spese assicurative, indicizzazione, rimborso spese, nonché per spese anticipate dalla concedente ma contrattualmente a carico dell'utilizzatore, il tutto oltre i relativi interessi di mora determinati secondo le condizioni di contratto”.
Non è stato oggetto di domanda l'eventuale ulteriore credito corrispondente all'importo dei canoni a scadere attualizzati, maggiorati del prezzo pattuito per l'opzione d'acquisto e detratto quanto ricavato dalla vendita dell'immobile che parte convenuta ha quantificato in euro 105.819,83.
Nonostante tale ultimo importo non sia stato oggetto di domanda monitoria la sua quantificazione è rilevante ai fini della presente decisione.
Si è visto, infatti, che la clausola 18 del contratto può ritenersi valida solo se applicata nella sua integralità, perché solo in tale caso il creditore adempiente viene a trovarsi nella stessa situazione economica in cui si sarebbe trovato in caso di adempimento ad opera della controparte, con esclusione di ogni eventuale indebita locupletazione.
Pertanto, anche se la domanda ha ad oggetto la condanna al pagamento dei soli canoni scaduti e delle sole spese sostenute, è necessario verificare se, a fronte dell'integrale applicazione della clausola, il credito della concedente sia maggiore o uguale al credito azionato.
Solo in tali casi, infatti, il credito potrà essere riconosciuto.
Inoltre, a fronte delle contestazioni mosse da parte opponente in merito all'effettiva sussistenza e debenza di alcune delle voci esposte nell'estratto conto, con particolare riguardo alle spese, è altresì necessario verificare se le somme oggetto della domanda monitoria siano effettivamente dovute a termini contrattuali.
VI. Il quantum del credito azionato
Il CTU nominato ha proceduto al calcolo dei corrispettivi insoluti, interessi di mora, spese oggetto del ricorso per ingiunzione a pagamento nonché al calcolo del valore attuale del restante corrispettivo contrattuale previsto a carico dell'utilizzatore, maggiorato dell'importo indicato nel contratto per l'esercizio del diritto di opzione finale di acquisto dei beni detratto quanto la Concedente ha ricavato al netto di tutti i costi sostenuti, con la vendita dei beni.
Con riferimento alle somme maturate per corrispettivi insoluti, interessi di mora e spese il C.T.U. ha provveduto a verificare la corrispondenza del doc. 7 (copia estratto conto aggiornato del dovuto) con il doc. 17 (copia file Excel spese) associando a ciascuna voce di spesa il giustificativo corrispondente e l'eventuale contabile di pagamento, tenendo, inoltre, conto delle testimonianze attestanti il pagamento pagina 7 di 11 delle fatture e delle spese.
Ha escluso dal computo le spese alle quali non è stato possibile associare sia il giustificativo spesa che il pagamento, ritenendo correttamente provato anche il pagamento confermato in via testimoniale in assenza di giustificativi di spesa ed escludendo la rilevanza probatoria della documentazione prodotta successivamente allo scadere del termine per la formulazione delle istanze istruttorie.
Le spese per insoluto, in quanto espressamente previste dalla condizioni particolari di leasing sottoscritte da parte attrice opponente, sono state considerate nel computo seppur prive di giustificativo.
In accoglimento alle osservazioni del CTP di parti attrici opponenti, il CTU ha escluso le spese Con sostenute da dopo la restituzione dell'immobile avvenuta in data 04.05.2016 (pur computando correttamente le spese fatturate dopo la restituzione ma pertinenti l'attività legale ed esecutiva posta in essere al fine di ottenere il rilascio dell'immobile) nonché alcune delle spese esposte per rimborso IMU
“non essendo evidenza che tali versamenti fossero attribuibili all'immobile concesso in locazione finanziaria alla CENTRO STORICO SAS”.
Pertanto, il CTU ha ritenuto che le somme maturate per corrispettivi e spese fosse pari ad euro
50.647,73 oltre interessi.
Parte opposta contesta l'esclusione dal conteggio delle spese sostenute successivamente alla restituzione del bene richiamando il dato contrattuale secondo il quale “l'Utilizzatore dovrà inoltre corrispondere immediatamente qualunque somma che risulterà maturata a suo carico per corrispettivi insoluti, interessi di mora, spese, ecc., sino alla data di restituzione dei beni. Tali somme, unitamente ad ogni altro importo già corrisposto a qualsiasi titolo dall'Utilizzatore, resteranno definitivamente acquisite alla Concedente, a titolo anche di penale. È inoltre rimesso alla discrezionale ed insindacabile volontà della Concedente pretendere che l'Utilizzatore corrisponda anche il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il loro ammontare, salvo ulteriori emergente, sarà determinato calcolando il valore attuale, al tasso di attualizzazione indicato nelle condizioni particolari, di tutto il restante corrispettivo contrattuale previsto a carico dell'Utilizzatore, maggiorato dell'importo indicato nel contratto per l'esercizio del diritto dell'opzione finale di acquisto dei beni e detratto quanto la Concedente abbia ricavato, al netto di tutti i costi sostenuti, con la vendita dei beni ovvero per indennizzi assicurativi o risarcimento da parte di terzi”.
Orbene è proprio il dato letterale che conferma che, in questa sede, sono dovute le sole spese relative a crediti maturati “sino alla data di restituzione dei beni”.
La concedente ha certamente diritto, a termini contrattuali, al rimborso delle ulteriori spese sostenute pagina 8 di 11 (se connesse al rapporto contrattuale) ma solo nel momento in cui dovesse chiedere il rimborso dell'ulteriore danno calcolato ex art. 18. Infatti, l'articolo 18 prevede che gli ulteriori corsi sostenuti siano considerati nel momento in cui viene calcolato il “maggior danno”.
Sempre in relazione alle spese l'opponente ha allegato che nella missiva del 24 giugno 2016 - inoltrata dalla concedente all'utilizzatrice con indicazione del debito a tale data - non erano indicate le spese nelle more sostenute.
La circostanza non pare rilevante, considerando che le spese sono dovute in base alla previsione contrattuale e che non può ritenersi che la missiva costituisca atto abdicativo del diritto di credito.
E' corretta la considerazione delle fatture emesse dallo studio in quanto il Controparte_3 pagamento delle fatture emerge dal contenuto delle memorie processuali predisposte dal medesimo studio e le stesse risultano essere state sostenute dalla concedente al fine di rientrare nel possesso del bene, che non è stato spontaneamente rilasciato successivamente alla risoluzione del contratto.
Quanto alle spese esposte dal prof. e dall'avvocato Chiodi si osserva che le spese sostenute a Per_1 fronte della denuncia per usura presentata da non sono direttamente collegabili al Parte_1 contratto per cui è causa non essendo spese contemplate nell'art. 8 delle condizioni generali (che disciplina le spese relative all'immobile poste a carico dell'utilizzatore) e non essendo direttamente connesse all'inadempimento dell'utilizzatore alle obbligazioni contrattuali (quali le spese sostenute per rientrare nel possesso dell'immobile successivamente alla risoluzione del contratto).
All'esito di quanto sopra il credito oggetto della domanda monitoria deve essere riconosciuto nell'importo in linea capitale di euro 48.426,28 (euro 45.967,73 oltre IVA per euro 2.458,55).
Su tale importo devono essere calcolati gli interessi moratori al tasso indicato nel contratto ed esplicitato all'allegato 7 della relazione del CTU.
Quanto alla decorrenza degli interessi gli stessi decorrono dalla data della risoluzione, con riguardo agli importi maturati in tale data, valendo la lettera di risoluzione e di intimazione al pagamento del dovuto quale lettera di costituzione in mora (23 aprile 2012 come da doc. 6).
Quanto agli importi maturati successivamente gli interessi decorrono dalla data della notificazione del decreto ingiuntivo, non valendo la missiva del 24 giugno 2016 quale lettera di costituzione in mora non contenendo alcuna intimazione di pagamento. pagina 9 di 11 VII. Il credito ex art. 18 delle condizioni generali di contratto
Quanto al credito relativo al c.d. maggior danno il CTU ha proceduto a calcolare l'importo risultante dal “risarcimento degli eventuali maggiori danni, rimesso alla discrezionale ed insindacabile volontà della Concedente, pari al valore attuale di tutto il restante corrispettivo contrattuale previsto a carico dell'utilizzatore, maggiorato dell'importo per l'esercizio dell'opzione finale e detratto quanto ricavato dalla vendita del bene, al netto dei costi sostenuti”.
Considerato che il valore attuale del restante corrispettivo contrattuale ammonta ad euro 343.380,00, che il prezzo per l'acquisto del bene alla scadenza era contrattualmente previsto per euro 83.600,00 e Con che il corrispettivo percepito da per la vendita del bene è pari ad euro 210.000,00, il CTU ha ritenuto che l'importo dovuto a parte opposta a titolo di risarcimento degli eventuali maggiori danni sia parti ad euro 216.980,00, importo al quale dovrebbero, inoltre, essere sommate le spese sostenute successivamente al rilascio del bene.
A prescindere in ogni caso dalla corretta imputazione delle ulteriori spese sostenute è evidente che il ricavato dalla vendita dell'immobile non ha in alcun modo soddisfatto il credito azionato in questa sede e riconosciuto nei termini di cui sopra.
VIII. La revoca del decreto ingiuntivo emesso e la condanna alla minor somma
La provata minor somma di cui alle voci oggetto di decreto ingiuntivo determina la revoca del decreto emesso.
Parte opponente dovrà essere condannata al pagamento della minor somma pari ad euro 48.426,28 oltre interessi calcolati come indicato nei paragrafi precedenti.
IX. Le spese di lite
Stante la parziale soccombenza reciproca le spese di lite possono essere compensante per un terzo.
Gli ulteriori due terzi vengono posti a carico di parte opponente e vengono liquidati, tenuto conto del valore della causa, già tenuto conto della compensazione parziale, in euro 9.402,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Spese di CTU poste a carico di parte opponente per 2/3 e di parte opposta per 1/3, salva la solidarietà verso il CTU.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
-revoca il decreto ingiuntivo nr. 2750 del 2023;
-condanna parti attrici opponenti al pagamento, in favore di parte opposta, della minor somma di euro
48.426,28 oltre interessi come da parte motiva;
- spese di lite liquidate come in parte motiva.
Brescia, 1 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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