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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/11/2025, n. 3918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3918 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7894/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RE CH ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7894/2016 promossa da:
in persona dell'amministratore di Controparte_1 sostegno p.t., con il patrocinio dell'avv. PAPARELLA SABINO, giusta procura in atti;
-attrice/convenuta in via riconvenzionale- contro
, e , con il CP_2 Controparte_3 CP_4 patrocinio dell'avv. CARNEVALE MICHELE, giusta procura in atti;
-convenuti/attori in via riconvenzionale-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.-Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1
, premettendo che:
[...] pagina 1 di 12 - e quali proprietari CP_4 CP_2 Controparte_3 del lotto edificabile sito in Bitritto (BA) alla via Loseto angolo via Falcone e la Sua
Scorta, identificato in Catasto Terreni al foglio 12, particelle 1284, 1708 e 1279, unitamente alla medesima, proprietaria pro quota insieme con la figlia CP_5
, del lotto adiacente a quello di proprietà dei signori ,
[...] CP_2 identificato in Catasto terreni al foglio 12, particelle 1338, 1709 e parte della particella 1035, dopo aver conferito mandato a dei professionisti sin dal 2009 per la progettazione di un fabbricato da edificarsi sui predetti suoli, depositavano presso il Comune Di Bitritto – Servizio Urbanistica-Sportello Unico per l'Edilizia, una richiesta per il rilascio del “permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione”;
- il progetto allegato alla predetta domanda prevedeva la realizzazione di un edificio residenziale composto da un piano interrato, piano terra e piano primo, secondo e terzo per complessivi 12 appartamenti, n. 3 locali ad uso di ufficio, n. 9 locali box auto e n. 5 cantinole al piano interrato, oltre posti auto scoperti;
- in data 04/07/2012, il Comune di Bitritto esprimeva parere favorevole e in data
11/12/2012 prot. 16813, il responsabile servizio urbanistica comunicava le proprie determinazioni favorevoli al progetto;
- a seguito di una seri di incontri, le parti individuavano la ditta ZI quale impresa con cui stipulare il contratto di permuta per la realizzazione del fabbricato;
- nel maggio 2013, i EL , nella prospettiva di procedere all'atto di CP_2 permuta, con atto a rogito Notaio , ricevevano in donazione dalla loro Per_1 madre la piena proprietà degli immobili oggetto dell'intervento edificatorio;
- già nel luglio 2013, tutti, dopo aver consegnato allo studio notarile predetto i titoli di proprietà e i certificati di destinazione urbanistica da allegare all'atto redigendo, ricevevano dal notaio una bozza del contratto di permuta;
- nel febbraio 2013, al fine di avviare i lavori di costruzione del complesso residenziale, la ditta ZI collocava all'interno dei terreni di proprietà dei una gru e altro materiale edilizio;
CP_2
pagina 2 di 12 -in data 18/12/2013, i EL , nel corso di un incontro, svoltosi in CP_2 assenza della sollevavano perplessità circa la sostenibilità economica CP_1 dell'operazione da parte della ditta ZI;
- in data 10/01/2014, la ditta ZI comunicava di essere pronta per la sottoscrizione del contratto di permuta;
- in data 20/01/2014, i EL , con missiva inviata alla ditta ZI CP_2
e, per conoscenza alla contestavano alla Impresa ZI di non CP_1 essere in grado di sostenere e realizzare l'operazione;
- pertanto, in data 28/01/2014, la invitava i a sondare altre CP_1 CP_2 ditte interessate al progetto già concordato ed approvato;
- in data 25/01/2014, la ditta ZI invitava le parti alla stipula degli atti di permuta presso il notaio in Bitonto per il giorno 20/03/2014; Per_2
- il 20/03/2014, i non si presentavano preso lo studio nel predetto CP_2 notaio, attesa la nolontà di stipula del contratto di permuta con ditta ZI;
- sempre nel marzo 2014, i diffidavano la ditta ZI a rimuovere CP_2 la gru oltre che i materiali edilizi dal terreno di loro proprietà;
- in data 18/03/2014, i comunicavano la rinuncia al progetto;
CP_2
- sempre nel marzo 2014, i depositavano nuovo e diverso progetto – CP_2 con estrapolazione dei terreni di proprietà della - per la costruzione CP_1 sul proprio terreno;
ha convenuto in giudizio i EL con la richiesta di: “in accoglimento CP_2 della domanda principale e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, condannare i convenuti, in solido tra loro, per le causali di cui alla narrativa ed in via subordinata ex art. 1337 e segg. c.c. al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 209.863,64 o a quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
- in via subordinata, condannare i convenuti a rifondere alla signora le spese vive sostenute per la predisposizione della progettazione CP_1 quantificate in atti in euro 8.863,64; - rigettare, in ogni caso, la domanda riconvenzionale in quanto manifestamente infondata in fatto ed in diritto. - Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
pagina 3 di 12 I.2.- Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, CP_4
e si sono costituiti in giudizio,
[...] CP_2 Controparte_3 contestando integralmente la domanda attorea e, in particolare, eccependo l'infondatezza della domanda per inesistenza di un contratto concluso fra le parti, la quantificazione del risarcimento dei danni formulata dalla attrice e la insussistenza della responsabilità ex art 1337 c.c.
I convenuti, imputando all'attrice la violazione dei principi di correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative per aver taciuto l'esistenza di un vincolo di edificabilità sul proprio terreno che aveva reso il progetto approvato dal di Bitritto irrealizzabile in quanto antieconomico, hanno poi formulato CP_6 domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni subiti, chiedendo:
“in via preliminare:
1. dichiarare la nullità dell'avverso atto di citazione per omissione e/o assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
nel merito:
2. rigettare le domande formulate dall'attore, perché improponibili, inammissibili, oltre che infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
3. accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della signora e per l'effetto, condannarla al risarcimento Controparte_1 di tutti i danni subiti dai convenuti da liquidarsi nella somma di Euro 50.595,50, ovvero la maggior somma che risulterà congrua e/o ritenuta provata all'esito del giudizio;
4. in ogni caso, condannare parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; 5. condannare parte attrice al pagamento di spese e competenze di giudizio”.
I.3.- Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., all'udienza del 17/1/2018, preso atto della avvenuta sottoposizione della attrice alla misura CP_1 dell'amministrazione di sostegno, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
I.4.- Riassunto il giudizio con ricorso ex art. 303 c.p.c. dal nominato amministratore di sostegno, , i convenuti si sono Controparte_7 CP_2 costituiti in giudizio, riportandosi integralmente al contenuto dei precedenti scritti difensivi.
I.5.- Esperito un vano tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza del
26/4/2023, la causa è stata istruita per mezzo di prove documentali, degli pagina 4 di 12 Tes_ interrogatori formali dei convenuti e delle testimonianze di e CP_2
, e , , Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 Controparte_8
, e Controparte_9 Testimone_6 Persona_3
I.6.- Esaurita la fase istruttoria, la causa è infine pervenuta all'udienza del
16/4/2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
II. - La domanda attorea è fondata, nei termini e nei limiti di seguito precisati.
II.1. – Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del contestato inadempimento, da parte dei convenuti, dell'accordo inter partes, volto a realizzare il progetto di costruzione mediante cessione del suolo di parte attrice, ovvero, in subordine, la verifica della responsabilità degli stessi ex art. 1337 c.c.,
e per l'effetto, la richiesta del risarcimento del danno lamentato dall'attrice.
II.2. - Quanto al primo aspetto, parte attrice sostiene che è intercorso tra le parti un accordo, volto alla realizzazione del progetto edilizio sui suoli di rispettiva proprietà, consacrato nella sottoscrizione del progetto presentato a corredo dell'istanza di rilascio del permesso a costruire avanzata al competente ufficio del
Comune di Bitritto.
Negli scritti difensivi finali, l'attrice inquadra tale negozio giuridico nella figura del c.d. contratto di cessione di cubatura, asseritamente intervenuto tra gli odierni contendenti e desumibile dal progetto per la costruzione di edifici civili sottoscritto e depositato da tutte le parti all'Ufficio tecnico del Comune di Bitritto.
II.3. - Ora, in tema di contratto di cessione di cubatura, la Corte di
Cassazione ha di recente chiarito che “Il negozio di cessione di cubatura tra privati, con cui il proprietario di un fondo distacca, in tutto o in parte, la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale, non richiedente la forma scritta "ad substantiam" e
pagina 5 di 12 trascrivibile ex art. 2643, n.
2-bis, c.c.” (Cass., Sez. Un., n. 16080 del
09/06/2021).
Nella specie, emerge dalla relazione tecnica allegata alla domanda di rilascio di permesso di costruire sottoscritta dalle parti, versata in atti, che il progetto riguardava la costruzione ex novo di un edificio condominiale da realizzarsi sulle particelle n. 1284 e n. 1279 (di proprietà dei convenuti ) e sulle CP_2 particelle n. 1338 e parte della n. 1035 (di cui è comproprietaria l'attrice del foglio di 12 di Bitritto. CP_1
Il progetto edilizio avrebbe dunque dovuto essere realizzato sui suoli proprietà di entrambe le parti (attrice e convenuta) e ciò vale pertanto a escludere la ricorrenza della evocata figura del c.d. contratto di cessione di cubatura, il quale, a mente dell'orientamento di legittimità, “presuppone il perfezionamento di un accordo con il quale una parte (il proprietario cedente) si impegna a prestare il proprio consenso affinché la cubatura (o una parte di essa) che gli compete in base agli strumenti urbanistici venga attribuita dalla P.A. al proprietario del fondo vicino (cessionario), compreso nella stessa zona urbanistica, cosi consentendogli di chiedere ed ottenere una concessione per la costruzione di un immobile di volume maggiore di quello cui avrebbe avuto altrimenti diritto" (Cass., n. 18291/20; Cass. n. 20623 del 2009; Cass. n. 12631 del 2016).
II.4. – In difetto dei presupposti di un simile accordo, sulla scorta delle allegazioni delle parti e delle risultanze istruttorie, la congiunta presentazione dell'istanza di permesso di costruire, da parte dei proprietari dei fondi vicini destinati ad accogliere la realizzazione del progetto edilizio – lungi dall'integrare comportamento concludente dimostrativo dell'esistenza di un vero e proprio accordo giuridicamente autosufficiente e produttivo di effetti vincolanti per le parti
– pare piuttosto inscriversi in una più complessa operazione negoziale, diretta allo sfruttamento delle potenzialità edificatorie dei suoli in questione attraverso la successiva conclusione di un contratto di permuta di immobile da costruire con un terzo soggetto (l'impresa permutante), che si sarebbe occupato della materiale realizzazione dell'edificio condominiale.
pagina 6 di 12 L'inopinata e ingiustificata rinuncia al progetto, imputata alla parte convenuta, – costituente, in tesi attorea, la fonte del pregiudizio per il cui ristoro ha agito in giudizio – si situa in tale contesto negoziale e, inserendosi in definitiva nell'ambito delle trattative per la formazione del negozio (la permuta) che richiedeva la necessaria compartecipazione dei proprietari di tutti i suoli interessati e a cui il rilascio del permesso di costruire congiuntamente presentato dalle parti era prodromico, è inquadrabile ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1337
c.c.
In materia di responsabilità precontrattuale o culpa in contrahendo ex art. 1337 del c.c., deve allora richiamarsi quanto ritenuto dalla Corte di legittimità, secondo cui, in tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva, deve accompagnarlo in ogni sua fase, operando, la clausola generale di buona fede e correttezza tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.) quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art. 1375 c.c.). Tale principio si concretizza nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e si pone come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto (Cass., n. 20399/2004;
Cass. n. 13345/2006).
La buona fede, pertanto, si atteggia come un impegno o obbligo di solidarietà, il quale impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal generale dovere del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte (cfr. Cass., n. 622 del 14/01/2019).
Il danno risarcibile riconducibile alla responsabilità precontrattuale consiste d'altra parte nel maggior aggravio di spese sopportate per aver fatto inutile affidamento nella conclusione del contratto.
pagina 7 di 12 Invero, è ricorrente l'affermazione per cui, nella fattispecie in esame,
l'interesso leso non è quello alla conclusione del contratto che è mancata, ma solo l'interesse al corretto svolgimento delle trattative: il danno risarcibile consiste quindi nella diminuzione patrimoniale direttamente conseguente al comportamento della controparte, ovvero coincide con il c.d. interesse contrattuale negativo (Cass., n. 11243 del 18/7/2003; Cass., n. 2973 del
12/03/1993).
Nel caso di specie, gli estremi del comportamento illecito imputato alla controparte sono integrati dal recesso della parte convenuta, da ritenersi ingiustificato nella misura in cui, come è emerso dalle risultanze istruttorie, esso è intervenuto a un avanzato stadio delle trattative (quando cioè il progetto edilizio, dopo vari rimaneggiamenti anche per adeguarlo alla conformazione urbanistica dei suoli interessati, era stato approvato dal Comune), mentre i convenuti erano già stati da tempo posti in condizione di conoscere l'esistenza di vincoli edificatori riferibili al suolo nella titolarità della attrice (asseritamente alla base della rinuncia al progetto edilizio da parte dei convenuti), così come risultante già nella comunicazione, versata in atti, personalmente notificata ai germani il CP_2
24/04/2012, con cui l'Ufficio tecnico comunale informava dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di permesso di costruire, a seguito della quale, lungi dal rinunciare al progetto edilizio, le parti avevano anzi proseguito nell'iter amministrativo preordinato al rilascio del permesso di costruire, assentendo alla rimodulazione l'elaborato tecnico da parte dai progettisti incaricati anche dagli stessi convenuti, alla luce dei rilievi dell'autorità amministrativa.
È dunque documentalmente smentita la giustificazione addotta dai convenuti per motivare la rinuncia al progetto, la cui consistenza trova peraltro confutazione nel rilievo per cui il nuovo progetto presentato, superate le criticità riscontrate dai tecnici comunali, veniva approvato con il parere favorevole dell'autorità comunale.
Né può fondatamente essere addotta, quale ragione giustificativa del
'ripensamento' operato dai convenuti, una rinnovata valutazione della convenienza economica dell'operazione edilizia: alla stregua delle emergenze pagina 8 di 12 istruttorie, la stessa è infatti da considerarsi del tutto inopinata, allo stadio in cui le trattative erano giunte, trattandosi di un'operazione fondata su un progetto edilizio elaborato dai professionisti rispettivamente nominati dalle parti sin dal
2009 e dunque lungamente ponderato, oltre che ampiamente rimaneggiato, alla luce del complesso iter amministrativo che aveva altresì imposto, all'esito delle interlocuzioni con la P.A., la rimodulazione della progettazione iniziale, fino alla approvazione da parte dell'autorità comunale.
L'aver deliberatamente o, quanto meno colposamente, insistito nell'iter di approvazione del progetto edilizio, così come progressivamente elaborato e con le caratteristiche ben note ai professionisti incaricati dagli stessi convenuti, anche a seguito dei rilievi formalizzati dall'ufficio tecnico comunale, è, per un verso, atto idoneo a generare aspettative sulla positiva conclusione della complessiva operazione negoziale messa in campo e, per altro verso, condotta che, in assenza di sopravvenienze oggettive, disvela il carattere inopinato e, per ciò solo, sleale, del successivo ripensamento, tardivamente e unilateralmente operato dalla parte convenuta, in quanto tale da ritenersi ingiustificato in un contesto connotato dall'ormai consolidato affidamento dell'attrice nel buon esito della vicenda negoziale.
L'incapacità finanziaria dell'impresa inizialmente individuata per la costruzione del fabbricato non costituisce poi fatto idoneo a giustificare la condotta dei convenuti e a escludere il ragionevole affidamento dell'attrice sulla realizzazione dell'operazione negoziale, essendo rimasta peraltro indimostrata l'asserita difficoltà di reperimento di un altro soggetto esecutore.
Né esclude profili di responsabilità in capo ai convenuti l'adombrata antieconomicità del progetto edilizio così come approvato dall'Ufficio tecnico comunale, dovendosi ribadire, al riguardo, che le caratteristiche del progetto edilizio infine assentito dall'autorità amministrativa erano note (o, comunque, avrebbero dovuto esserlo, con l'ordinaria diligenza) agli odierni convenuti, i quali avevano dato avvio alla relativa pratica edilizia e poi deliberatamente proseguito nell'iter amministrativo, incaricando tecnici di propria fiducia per la progettazione dell'intervento edilizio e per la sua successiva rimodulazione proprio al fine di pagina 9 di 12 adeguarlo alla conformazione urbanistica e alle potenzialità edificatorie dei suoli interessati (e le cui eventuali manchevolezze, anche in punto di omessa informazione circa la convenienza economica del progetto, non possono certo ridondare in sfavore dell'odierna attrice).
Del resto, l'obbligo di buona fede va inteso in senso oggettivo, sì che non appare necessario un particolare comportamento soggettivamente in malafede e finalizzato ad arrecare pregiudizio alla controparte, ma è sufficiente un qualunque comportamento, anche meramente colposo, che conduca alla interruzione delle trattative eludendo le aspettative della controparte che abbia sostenuto spese o rinunciato a occasioni più favorevoli (Cass., n. 11656 del 12/05/2008; Cass., n.
12147 del 10/08/2002).
II.5. – Quanto al danno risarcibile nel caso di specie, si osserva quanto segue.
Pacifico che non può essere riconosciuto il c.d. interesse contrattuale positivo – perché, come anticipato, non sono in questione danni derivanti dalla mancata esecuzione di un contratto –, sì che non è meritevole di accoglimento la richiesta di ristoro del danno da lucro cessante identificato da parte attrice nel valore dell'appartamento che quest'ultima avrebbe ricevuto in forza del contratto di permuta, dato che per definizione, nella responsabilità per ingiustificata interruzione della trattativa, esso non si è concluso e che la lesione dell'interesse leso - e cioè l'affidamento - consiste nel c.d. "interesse negativo" ("id quod interest contractus initum non fuisset") (non essendo stato stipulato, infatti, il contratto, non può essere dovuto un risarcimento equivalente a quello conseguente all'inadempimento contrattuale, posto che non sono ancora acquisiti i diritti che sarebbero nati dal contratto e che non possono quindi essere lesi: per tutti, Cass., n. 12313 del 10/06/2005).
Indimostrato è poi il danno da aumento di tassazione dell'immobile
(asseritamente derivante dal frazionamento dell'originario compendio immobiliare eseguito dall'attrice in vista del perfezionamento dell'atto di permuta): la – contestata – circostanza del pagamento di una tassazione superiore è infatti pagina 10 di 12 rimasta sprovvista di supporto probatorio e la relativa richiesta risarcitoria appare peraltro connotata da un intrinseco deficit allegativo.
Meritevole di accoglimento è invece la richiesta di risarcimento relativo alle perdite subite identificate negli esborsi inutilmente sostenuti, quali le spese – non specificamente contestate – corrisposte per la retrocessione del terreno AQP confinante con la proprietà dell'attrice e funzionale alla approvazione e alla futura realizzazione del progetto edilizio oggetto della trattativa inter partes (spese notarili e spese per perizia e assistenza nella richiesta di retrocessione terreno
AQP, ovverosia le uniche documentate in atti, non trovando invece rispondenza nel compendio documentale acquisito al giudizio quelle asseritamente sostenute per il frazionamento catastale del suolo), per complessi euro 5.310.
Questo è dunque l'importo spettante a parte attrice, a titolo di risarcimento del danno.
Sulla misura del risarcimento del danno da riconoscersi in caso di responsabilità precontrattuale - qualificabile come debito di valore - deve essere computata la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data della domanda e sino al giorno della pubblicazione della sentenza mentre vanno computati gli interessi nella misura legale dalla data di deposito della decisione sino all'effettivo soddisfo, sicché il danno in oggetto va determinato, tenuto conto della rivalutazione a far data dal 10/05/2016 (data di notifica dell'atto di citazione), in euro 6.648,51 all'attualità.
In definitiva, i convenuti vanno condannati, in solido, a titolo di responsabilità precontrattuale al pagamento, in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 6.483,51 all'attualità, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo.
II.4. – Infondata è invece la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale formulata in via riconvenzionale dai convenuti.
Assorbente, al riguardo, è il rilievo per cui, quand'anche fosse imputabile all'attrice un'originaria omissione informativa circa la effettiva CP_1 potenzialità edificatoria del proprio suolo, la circostanza per cui, anche dopo essere stati informati dall'ufficio tecnico comunale dell'esistenza del vincolo di pagina 11 di 12 edificabilità, i convenuti abbiano comunque insistito nell'iter di rilascio del permesso di costruire, assentendo alla rielaborazione del progetto edilizio – poi approvato dal Comune – connotato da quelle stesse caratteristiche che, in tesi, avrebbero reso il progetto stesso economicamente irrealizzabile, vale, da un lato, in rapporto all'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, a escludere esigenze di tutela dell'incolpevole affidamento degli interessati in buona fede e, dall'altro lato, recide il nesso eziologico tra la iniziale condotta omissiva contestata e il danno lamentato.
III. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (secondo il criterio del decisum).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) ACCOGLIE, per quanto di ragione, la domanda attorea e, per l'effetto
CONDANNA i convenuti in solido al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 6.483,51, rivalutata all'attualità, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno per le causali di cui in motivazione;
b) RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
c) CONDANNA i convenuti in solido al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, liquidate in € 786 per esborsi e in € 5.077 per compensi difensivi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 4 novembre 2025
Il giudice
RE CH
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RE CH ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7894/2016 promossa da:
in persona dell'amministratore di Controparte_1 sostegno p.t., con il patrocinio dell'avv. PAPARELLA SABINO, giusta procura in atti;
-attrice/convenuta in via riconvenzionale- contro
, e , con il CP_2 Controparte_3 CP_4 patrocinio dell'avv. CARNEVALE MICHELE, giusta procura in atti;
-convenuti/attori in via riconvenzionale-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.-Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1
, premettendo che:
[...] pagina 1 di 12 - e quali proprietari CP_4 CP_2 Controparte_3 del lotto edificabile sito in Bitritto (BA) alla via Loseto angolo via Falcone e la Sua
Scorta, identificato in Catasto Terreni al foglio 12, particelle 1284, 1708 e 1279, unitamente alla medesima, proprietaria pro quota insieme con la figlia CP_5
, del lotto adiacente a quello di proprietà dei signori ,
[...] CP_2 identificato in Catasto terreni al foglio 12, particelle 1338, 1709 e parte della particella 1035, dopo aver conferito mandato a dei professionisti sin dal 2009 per la progettazione di un fabbricato da edificarsi sui predetti suoli, depositavano presso il Comune Di Bitritto – Servizio Urbanistica-Sportello Unico per l'Edilizia, una richiesta per il rilascio del “permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione”;
- il progetto allegato alla predetta domanda prevedeva la realizzazione di un edificio residenziale composto da un piano interrato, piano terra e piano primo, secondo e terzo per complessivi 12 appartamenti, n. 3 locali ad uso di ufficio, n. 9 locali box auto e n. 5 cantinole al piano interrato, oltre posti auto scoperti;
- in data 04/07/2012, il Comune di Bitritto esprimeva parere favorevole e in data
11/12/2012 prot. 16813, il responsabile servizio urbanistica comunicava le proprie determinazioni favorevoli al progetto;
- a seguito di una seri di incontri, le parti individuavano la ditta ZI quale impresa con cui stipulare il contratto di permuta per la realizzazione del fabbricato;
- nel maggio 2013, i EL , nella prospettiva di procedere all'atto di CP_2 permuta, con atto a rogito Notaio , ricevevano in donazione dalla loro Per_1 madre la piena proprietà degli immobili oggetto dell'intervento edificatorio;
- già nel luglio 2013, tutti, dopo aver consegnato allo studio notarile predetto i titoli di proprietà e i certificati di destinazione urbanistica da allegare all'atto redigendo, ricevevano dal notaio una bozza del contratto di permuta;
- nel febbraio 2013, al fine di avviare i lavori di costruzione del complesso residenziale, la ditta ZI collocava all'interno dei terreni di proprietà dei una gru e altro materiale edilizio;
CP_2
pagina 2 di 12 -in data 18/12/2013, i EL , nel corso di un incontro, svoltosi in CP_2 assenza della sollevavano perplessità circa la sostenibilità economica CP_1 dell'operazione da parte della ditta ZI;
- in data 10/01/2014, la ditta ZI comunicava di essere pronta per la sottoscrizione del contratto di permuta;
- in data 20/01/2014, i EL , con missiva inviata alla ditta ZI CP_2
e, per conoscenza alla contestavano alla Impresa ZI di non CP_1 essere in grado di sostenere e realizzare l'operazione;
- pertanto, in data 28/01/2014, la invitava i a sondare altre CP_1 CP_2 ditte interessate al progetto già concordato ed approvato;
- in data 25/01/2014, la ditta ZI invitava le parti alla stipula degli atti di permuta presso il notaio in Bitonto per il giorno 20/03/2014; Per_2
- il 20/03/2014, i non si presentavano preso lo studio nel predetto CP_2 notaio, attesa la nolontà di stipula del contratto di permuta con ditta ZI;
- sempre nel marzo 2014, i diffidavano la ditta ZI a rimuovere CP_2 la gru oltre che i materiali edilizi dal terreno di loro proprietà;
- in data 18/03/2014, i comunicavano la rinuncia al progetto;
CP_2
- sempre nel marzo 2014, i depositavano nuovo e diverso progetto – CP_2 con estrapolazione dei terreni di proprietà della - per la costruzione CP_1 sul proprio terreno;
ha convenuto in giudizio i EL con la richiesta di: “in accoglimento CP_2 della domanda principale e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, condannare i convenuti, in solido tra loro, per le causali di cui alla narrativa ed in via subordinata ex art. 1337 e segg. c.c. al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 209.863,64 o a quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
- in via subordinata, condannare i convenuti a rifondere alla signora le spese vive sostenute per la predisposizione della progettazione CP_1 quantificate in atti in euro 8.863,64; - rigettare, in ogni caso, la domanda riconvenzionale in quanto manifestamente infondata in fatto ed in diritto. - Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
pagina 3 di 12 I.2.- Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, CP_4
e si sono costituiti in giudizio,
[...] CP_2 Controparte_3 contestando integralmente la domanda attorea e, in particolare, eccependo l'infondatezza della domanda per inesistenza di un contratto concluso fra le parti, la quantificazione del risarcimento dei danni formulata dalla attrice e la insussistenza della responsabilità ex art 1337 c.c.
I convenuti, imputando all'attrice la violazione dei principi di correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative per aver taciuto l'esistenza di un vincolo di edificabilità sul proprio terreno che aveva reso il progetto approvato dal di Bitritto irrealizzabile in quanto antieconomico, hanno poi formulato CP_6 domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni subiti, chiedendo:
“in via preliminare:
1. dichiarare la nullità dell'avverso atto di citazione per omissione e/o assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
nel merito:
2. rigettare le domande formulate dall'attore, perché improponibili, inammissibili, oltre che infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
3. accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della signora e per l'effetto, condannarla al risarcimento Controparte_1 di tutti i danni subiti dai convenuti da liquidarsi nella somma di Euro 50.595,50, ovvero la maggior somma che risulterà congrua e/o ritenuta provata all'esito del giudizio;
4. in ogni caso, condannare parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; 5. condannare parte attrice al pagamento di spese e competenze di giudizio”.
I.3.- Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., all'udienza del 17/1/2018, preso atto della avvenuta sottoposizione della attrice alla misura CP_1 dell'amministrazione di sostegno, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
I.4.- Riassunto il giudizio con ricorso ex art. 303 c.p.c. dal nominato amministratore di sostegno, , i convenuti si sono Controparte_7 CP_2 costituiti in giudizio, riportandosi integralmente al contenuto dei precedenti scritti difensivi.
I.5.- Esperito un vano tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza del
26/4/2023, la causa è stata istruita per mezzo di prove documentali, degli pagina 4 di 12 Tes_ interrogatori formali dei convenuti e delle testimonianze di e CP_2
, e , , Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 Controparte_8
, e Controparte_9 Testimone_6 Persona_3
I.6.- Esaurita la fase istruttoria, la causa è infine pervenuta all'udienza del
16/4/2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
II. - La domanda attorea è fondata, nei termini e nei limiti di seguito precisati.
II.1. – Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del contestato inadempimento, da parte dei convenuti, dell'accordo inter partes, volto a realizzare il progetto di costruzione mediante cessione del suolo di parte attrice, ovvero, in subordine, la verifica della responsabilità degli stessi ex art. 1337 c.c.,
e per l'effetto, la richiesta del risarcimento del danno lamentato dall'attrice.
II.2. - Quanto al primo aspetto, parte attrice sostiene che è intercorso tra le parti un accordo, volto alla realizzazione del progetto edilizio sui suoli di rispettiva proprietà, consacrato nella sottoscrizione del progetto presentato a corredo dell'istanza di rilascio del permesso a costruire avanzata al competente ufficio del
Comune di Bitritto.
Negli scritti difensivi finali, l'attrice inquadra tale negozio giuridico nella figura del c.d. contratto di cessione di cubatura, asseritamente intervenuto tra gli odierni contendenti e desumibile dal progetto per la costruzione di edifici civili sottoscritto e depositato da tutte le parti all'Ufficio tecnico del Comune di Bitritto.
II.3. - Ora, in tema di contratto di cessione di cubatura, la Corte di
Cassazione ha di recente chiarito che “Il negozio di cessione di cubatura tra privati, con cui il proprietario di un fondo distacca, in tutto o in parte, la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale, non richiedente la forma scritta "ad substantiam" e
pagina 5 di 12 trascrivibile ex art. 2643, n.
2-bis, c.c.” (Cass., Sez. Un., n. 16080 del
09/06/2021).
Nella specie, emerge dalla relazione tecnica allegata alla domanda di rilascio di permesso di costruire sottoscritta dalle parti, versata in atti, che il progetto riguardava la costruzione ex novo di un edificio condominiale da realizzarsi sulle particelle n. 1284 e n. 1279 (di proprietà dei convenuti ) e sulle CP_2 particelle n. 1338 e parte della n. 1035 (di cui è comproprietaria l'attrice del foglio di 12 di Bitritto. CP_1
Il progetto edilizio avrebbe dunque dovuto essere realizzato sui suoli proprietà di entrambe le parti (attrice e convenuta) e ciò vale pertanto a escludere la ricorrenza della evocata figura del c.d. contratto di cessione di cubatura, il quale, a mente dell'orientamento di legittimità, “presuppone il perfezionamento di un accordo con il quale una parte (il proprietario cedente) si impegna a prestare il proprio consenso affinché la cubatura (o una parte di essa) che gli compete in base agli strumenti urbanistici venga attribuita dalla P.A. al proprietario del fondo vicino (cessionario), compreso nella stessa zona urbanistica, cosi consentendogli di chiedere ed ottenere una concessione per la costruzione di un immobile di volume maggiore di quello cui avrebbe avuto altrimenti diritto" (Cass., n. 18291/20; Cass. n. 20623 del 2009; Cass. n. 12631 del 2016).
II.4. – In difetto dei presupposti di un simile accordo, sulla scorta delle allegazioni delle parti e delle risultanze istruttorie, la congiunta presentazione dell'istanza di permesso di costruire, da parte dei proprietari dei fondi vicini destinati ad accogliere la realizzazione del progetto edilizio – lungi dall'integrare comportamento concludente dimostrativo dell'esistenza di un vero e proprio accordo giuridicamente autosufficiente e produttivo di effetti vincolanti per le parti
– pare piuttosto inscriversi in una più complessa operazione negoziale, diretta allo sfruttamento delle potenzialità edificatorie dei suoli in questione attraverso la successiva conclusione di un contratto di permuta di immobile da costruire con un terzo soggetto (l'impresa permutante), che si sarebbe occupato della materiale realizzazione dell'edificio condominiale.
pagina 6 di 12 L'inopinata e ingiustificata rinuncia al progetto, imputata alla parte convenuta, – costituente, in tesi attorea, la fonte del pregiudizio per il cui ristoro ha agito in giudizio – si situa in tale contesto negoziale e, inserendosi in definitiva nell'ambito delle trattative per la formazione del negozio (la permuta) che richiedeva la necessaria compartecipazione dei proprietari di tutti i suoli interessati e a cui il rilascio del permesso di costruire congiuntamente presentato dalle parti era prodromico, è inquadrabile ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1337
c.c.
In materia di responsabilità precontrattuale o culpa in contrahendo ex art. 1337 del c.c., deve allora richiamarsi quanto ritenuto dalla Corte di legittimità, secondo cui, in tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva, deve accompagnarlo in ogni sua fase, operando, la clausola generale di buona fede e correttezza tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.) quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art. 1375 c.c.). Tale principio si concretizza nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e si pone come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto (Cass., n. 20399/2004;
Cass. n. 13345/2006).
La buona fede, pertanto, si atteggia come un impegno o obbligo di solidarietà, il quale impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal generale dovere del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte (cfr. Cass., n. 622 del 14/01/2019).
Il danno risarcibile riconducibile alla responsabilità precontrattuale consiste d'altra parte nel maggior aggravio di spese sopportate per aver fatto inutile affidamento nella conclusione del contratto.
pagina 7 di 12 Invero, è ricorrente l'affermazione per cui, nella fattispecie in esame,
l'interesso leso non è quello alla conclusione del contratto che è mancata, ma solo l'interesse al corretto svolgimento delle trattative: il danno risarcibile consiste quindi nella diminuzione patrimoniale direttamente conseguente al comportamento della controparte, ovvero coincide con il c.d. interesse contrattuale negativo (Cass., n. 11243 del 18/7/2003; Cass., n. 2973 del
12/03/1993).
Nel caso di specie, gli estremi del comportamento illecito imputato alla controparte sono integrati dal recesso della parte convenuta, da ritenersi ingiustificato nella misura in cui, come è emerso dalle risultanze istruttorie, esso è intervenuto a un avanzato stadio delle trattative (quando cioè il progetto edilizio, dopo vari rimaneggiamenti anche per adeguarlo alla conformazione urbanistica dei suoli interessati, era stato approvato dal Comune), mentre i convenuti erano già stati da tempo posti in condizione di conoscere l'esistenza di vincoli edificatori riferibili al suolo nella titolarità della attrice (asseritamente alla base della rinuncia al progetto edilizio da parte dei convenuti), così come risultante già nella comunicazione, versata in atti, personalmente notificata ai germani il CP_2
24/04/2012, con cui l'Ufficio tecnico comunale informava dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di permesso di costruire, a seguito della quale, lungi dal rinunciare al progetto edilizio, le parti avevano anzi proseguito nell'iter amministrativo preordinato al rilascio del permesso di costruire, assentendo alla rimodulazione l'elaborato tecnico da parte dai progettisti incaricati anche dagli stessi convenuti, alla luce dei rilievi dell'autorità amministrativa.
È dunque documentalmente smentita la giustificazione addotta dai convenuti per motivare la rinuncia al progetto, la cui consistenza trova peraltro confutazione nel rilievo per cui il nuovo progetto presentato, superate le criticità riscontrate dai tecnici comunali, veniva approvato con il parere favorevole dell'autorità comunale.
Né può fondatamente essere addotta, quale ragione giustificativa del
'ripensamento' operato dai convenuti, una rinnovata valutazione della convenienza economica dell'operazione edilizia: alla stregua delle emergenze pagina 8 di 12 istruttorie, la stessa è infatti da considerarsi del tutto inopinata, allo stadio in cui le trattative erano giunte, trattandosi di un'operazione fondata su un progetto edilizio elaborato dai professionisti rispettivamente nominati dalle parti sin dal
2009 e dunque lungamente ponderato, oltre che ampiamente rimaneggiato, alla luce del complesso iter amministrativo che aveva altresì imposto, all'esito delle interlocuzioni con la P.A., la rimodulazione della progettazione iniziale, fino alla approvazione da parte dell'autorità comunale.
L'aver deliberatamente o, quanto meno colposamente, insistito nell'iter di approvazione del progetto edilizio, così come progressivamente elaborato e con le caratteristiche ben note ai professionisti incaricati dagli stessi convenuti, anche a seguito dei rilievi formalizzati dall'ufficio tecnico comunale, è, per un verso, atto idoneo a generare aspettative sulla positiva conclusione della complessiva operazione negoziale messa in campo e, per altro verso, condotta che, in assenza di sopravvenienze oggettive, disvela il carattere inopinato e, per ciò solo, sleale, del successivo ripensamento, tardivamente e unilateralmente operato dalla parte convenuta, in quanto tale da ritenersi ingiustificato in un contesto connotato dall'ormai consolidato affidamento dell'attrice nel buon esito della vicenda negoziale.
L'incapacità finanziaria dell'impresa inizialmente individuata per la costruzione del fabbricato non costituisce poi fatto idoneo a giustificare la condotta dei convenuti e a escludere il ragionevole affidamento dell'attrice sulla realizzazione dell'operazione negoziale, essendo rimasta peraltro indimostrata l'asserita difficoltà di reperimento di un altro soggetto esecutore.
Né esclude profili di responsabilità in capo ai convenuti l'adombrata antieconomicità del progetto edilizio così come approvato dall'Ufficio tecnico comunale, dovendosi ribadire, al riguardo, che le caratteristiche del progetto edilizio infine assentito dall'autorità amministrativa erano note (o, comunque, avrebbero dovuto esserlo, con l'ordinaria diligenza) agli odierni convenuti, i quali avevano dato avvio alla relativa pratica edilizia e poi deliberatamente proseguito nell'iter amministrativo, incaricando tecnici di propria fiducia per la progettazione dell'intervento edilizio e per la sua successiva rimodulazione proprio al fine di pagina 9 di 12 adeguarlo alla conformazione urbanistica e alle potenzialità edificatorie dei suoli interessati (e le cui eventuali manchevolezze, anche in punto di omessa informazione circa la convenienza economica del progetto, non possono certo ridondare in sfavore dell'odierna attrice).
Del resto, l'obbligo di buona fede va inteso in senso oggettivo, sì che non appare necessario un particolare comportamento soggettivamente in malafede e finalizzato ad arrecare pregiudizio alla controparte, ma è sufficiente un qualunque comportamento, anche meramente colposo, che conduca alla interruzione delle trattative eludendo le aspettative della controparte che abbia sostenuto spese o rinunciato a occasioni più favorevoli (Cass., n. 11656 del 12/05/2008; Cass., n.
12147 del 10/08/2002).
II.5. – Quanto al danno risarcibile nel caso di specie, si osserva quanto segue.
Pacifico che non può essere riconosciuto il c.d. interesse contrattuale positivo – perché, come anticipato, non sono in questione danni derivanti dalla mancata esecuzione di un contratto –, sì che non è meritevole di accoglimento la richiesta di ristoro del danno da lucro cessante identificato da parte attrice nel valore dell'appartamento che quest'ultima avrebbe ricevuto in forza del contratto di permuta, dato che per definizione, nella responsabilità per ingiustificata interruzione della trattativa, esso non si è concluso e che la lesione dell'interesse leso - e cioè l'affidamento - consiste nel c.d. "interesse negativo" ("id quod interest contractus initum non fuisset") (non essendo stato stipulato, infatti, il contratto, non può essere dovuto un risarcimento equivalente a quello conseguente all'inadempimento contrattuale, posto che non sono ancora acquisiti i diritti che sarebbero nati dal contratto e che non possono quindi essere lesi: per tutti, Cass., n. 12313 del 10/06/2005).
Indimostrato è poi il danno da aumento di tassazione dell'immobile
(asseritamente derivante dal frazionamento dell'originario compendio immobiliare eseguito dall'attrice in vista del perfezionamento dell'atto di permuta): la – contestata – circostanza del pagamento di una tassazione superiore è infatti pagina 10 di 12 rimasta sprovvista di supporto probatorio e la relativa richiesta risarcitoria appare peraltro connotata da un intrinseco deficit allegativo.
Meritevole di accoglimento è invece la richiesta di risarcimento relativo alle perdite subite identificate negli esborsi inutilmente sostenuti, quali le spese – non specificamente contestate – corrisposte per la retrocessione del terreno AQP confinante con la proprietà dell'attrice e funzionale alla approvazione e alla futura realizzazione del progetto edilizio oggetto della trattativa inter partes (spese notarili e spese per perizia e assistenza nella richiesta di retrocessione terreno
AQP, ovverosia le uniche documentate in atti, non trovando invece rispondenza nel compendio documentale acquisito al giudizio quelle asseritamente sostenute per il frazionamento catastale del suolo), per complessi euro 5.310.
Questo è dunque l'importo spettante a parte attrice, a titolo di risarcimento del danno.
Sulla misura del risarcimento del danno da riconoscersi in caso di responsabilità precontrattuale - qualificabile come debito di valore - deve essere computata la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data della domanda e sino al giorno della pubblicazione della sentenza mentre vanno computati gli interessi nella misura legale dalla data di deposito della decisione sino all'effettivo soddisfo, sicché il danno in oggetto va determinato, tenuto conto della rivalutazione a far data dal 10/05/2016 (data di notifica dell'atto di citazione), in euro 6.648,51 all'attualità.
In definitiva, i convenuti vanno condannati, in solido, a titolo di responsabilità precontrattuale al pagamento, in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 6.483,51 all'attualità, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo.
II.4. – Infondata è invece la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale formulata in via riconvenzionale dai convenuti.
Assorbente, al riguardo, è il rilievo per cui, quand'anche fosse imputabile all'attrice un'originaria omissione informativa circa la effettiva CP_1 potenzialità edificatoria del proprio suolo, la circostanza per cui, anche dopo essere stati informati dall'ufficio tecnico comunale dell'esistenza del vincolo di pagina 11 di 12 edificabilità, i convenuti abbiano comunque insistito nell'iter di rilascio del permesso di costruire, assentendo alla rielaborazione del progetto edilizio – poi approvato dal Comune – connotato da quelle stesse caratteristiche che, in tesi, avrebbero reso il progetto stesso economicamente irrealizzabile, vale, da un lato, in rapporto all'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, a escludere esigenze di tutela dell'incolpevole affidamento degli interessati in buona fede e, dall'altro lato, recide il nesso eziologico tra la iniziale condotta omissiva contestata e il danno lamentato.
III. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (secondo il criterio del decisum).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) ACCOGLIE, per quanto di ragione, la domanda attorea e, per l'effetto
CONDANNA i convenuti in solido al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 6.483,51, rivalutata all'attualità, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno per le causali di cui in motivazione;
b) RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
c) CONDANNA i convenuti in solido al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, liquidate in € 786 per esborsi e in € 5.077 per compensi difensivi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 4 novembre 2025
Il giudice
RE CH
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