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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/04/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Alessandra
Petrolo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4660 del RGAC dell'anno 2017 e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresento e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Anna Torchia (c.f.: ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio legale, in Catanzaro alla Via M. M. Manfredi n. 14, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore;
- attore -
E
(c.f.: ) e , (c.f.: Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Nicolina Perri (c.f.: C.F._4
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale, in C.F._5
Lamezia Terme (CZ), P.zza Mazzini n. 28, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.
- convenuti –
Oggetto: risarcimento danni da illegittima occupazione immobile
Conclusioni delle parti: all'udienza del 12/11/2024 i procuratori delle parti, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, hanno precisato le proprie conclusioni dinnanzi al Giudice, che ha assegnato la causa a sentenza, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio i coniugi e al fine di Controparte_3 Controparte_2
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Catanzaro, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, accogliere la presente domanda e per l'effetto:1°) accertare, riconoscere e dichiarare l'illegittima occupazione, detenzione e godimento degli immobili di cui in narrativa da parte dei coniugi e;
2°) condannare i convenuti, in Controparte_1 Controparte_2
solido, al risarcimento dei danni subiti da quantificati nella Parte_2
somma di Euro 2.000.000, o nella maggiore o minore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione;
3°) condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. Con riserva di precisare e modificare la domanda e le conclusioni, di depositare altri atti e documenti e di formulare mezzi istruttori ex art. 183, 6° comma, c.p.c.”.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha rappresentato di aver venduto agli odierni convenuti, mediante atto notarile datato 11 dicembre 1980, un terreno ubicato nel Comune di Catanzaro, identificato al catasto al foglio 27, p.lle 32/A (def. 32), 31/B
(def. 354), 33/B (def. 356), 44/B (def. 365), 34/B (def. 358), nonché tre appartamenti individuati catastalmente al foglio 27, p.lle 45 sub 4, 45 sub 5 e 45 sub 11. Ha altresì evidenziato di essere stato dichiarato fallito con sentenza n. 22 del 29 luglio 1985 da questo Tribunale. In seguito, la Curatela fallimentare ha intrapreso un'azione legale contro i suddetti coniugi, al fine di ottenere l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di compravendita, stipulato apparentemente per procurare un mutuo formalmente a favore dei falsi acquirenti, ma in realtà finalizzato a consentire al presunto venditore di disporre della liquidità necessaria per estinguere alcune obbligazioni nei confronti dell'allora Banca Carical S.p.A.
Ha, quindi, rappresentato che, in data 5 ottobre 2004, il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1215, ha dichiarato la simulazione assoluta del contratto di compravendita relativo ai terreni precedentemente descritti. Tale decisione è stata confermata in appello con la sentenza n. 935 del 23 novembre 2009, divenuta definitiva. Nonostante la declaratoria di inefficacia del contratto, i coniugi convenuti hanno continuato a detenere la piena disponibilità dei terreni senza corrispondere alcunché, in violazione dell'ordinanza di rilascio emessa dal Tribunale di Catanzaro il
2 14 marzo 2012. Il rilascio è avvenuto solo in data 15 maggio 2013, a seguito della notifica di atto di precetto e del rigetto della relativa opposizione.
Ha quindi agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della illegittima occupazione degli immobili.
Si sono costituiti in giudizio e , sollevando Controparte_3 Controparte_2
preliminarmente le seguenti eccezioni:
1. difetto di interesse ad agire e di legittimazione attiva dell'attore: sul presupposto di essere egli stesso l'autore dell'atto simulato, ossia della vendita fittizia degli immobili, e che, nel periodo della presunta occupazione illegittima, fosse stato dichiarato fallito, con la conseguenza di non poter disporre né godere degli immobili in questione.
2. nullità dell'atto di citazione per genericità e indeterminatezza, in ragione della mancata indicazione dei danni asseritamente subiti, ritenendo che tale omissione renda l'atto di citazione nullo ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
3. prescrizione quinquennale della domanda avanzata da parte attrice.
Ritenendo, quindi, del tutto infondata la domanda proposta, ne hanno chiesto la reiezione, concludendo come segue: “Voglia l'Ill.mo giudice adito, reietta ogni contraria eccezione, deduzione e richiesta, siccome inammissibile ed infondata, rigettare la domanda avversaria per infondatezza della pretesa – carenza di interesse ad agire e di legittimazione attiva, nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza della pretesa e, comunque, per l'intervenuta prescrizione della pretesa ex art. 2043 cc. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947, co. 1, cc., per le ragioni esposte in atto e da intendersi riportate nelle presenti conclusioni. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
12.11.2024, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2.1. Tanto premesso, occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dai convenuti nella comparsa di costituzione e risposta.
A tal riguardo, si osserva che “L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del
3 momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte” (Cass. civ., sez. I, 27/07/2016, n.
15631).
Alla luce del richiamato principio giurisprudenziale, l'eccezione in esame può dirsi validamente formulata, oltre che parzialmente fondata.
Come detto, l'attore ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima occupazione degli immobili oggetto del contratto di compravendita stipulato con i convenuti nell'anno 1980
(contratto del 11.12.1980, rep. n. 4040, racc. n. 992, registrato a Vibo Valentia il
22.12.1980 al n. 5322 mod I, vol. 128 – cfr. pag. 1 atto di citazione). Si rammenta che oggetto del menzionato contratto sono, sia l'appezzamento di terreno contraddistinto al foglio 27, p.lle 32/A (def. 32), 31/B (def. 354), 33/B (def. 356), 44/B (def. 365),
34/B (def. 358) del catasto del Comune di Catanzaro, che tre appartamenti identificati catastalmente al foglio 27, p.lle 45 sub 4, 45 sub 5 e 45 sub 11 (cfr. pag. 2 atto di citazione).
Sempre secondo la ricostruzione dell'attore, due anni dopo il rogito, la Banca
Carical S.p.A. ha concesso ai coniugi acquirenti un mutuo di 50.000.000 di lire, garantito da ipoteca sui tre appartamenti. A causa del mancato pagamento delle rate, gli immobili sono stati sottoposti a esecuzione forzata e venduti all'asta. Tale circostanza è stata confermata dalla difesa dei convenuti, che ha dichiarato: “Non essendo state pagate le rate del mutuo, i beni posti a garanzia sono stati venduti all'asta, mentre i restanti beni sono rimasti nella disponibilità dei convenuti” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione).
Pertanto, alla luce dell'accertata simulazione assoluta dell'atto di compravendita e considerata la circostanza che i presunti acquirenti abbiano mantenuto la disponibilità dei terreni per il motivo precedentemente illustrato, l'attore ha richiesto il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima occupazione degli stessi.
Ciò posto, sulla prescrizione in tema di occupazione abusiva, la Suprema Corte ha affermato, con giurisprudenza ormai consolidata, che “in caso di illecito permanente, come la detenzione abusiva di un fondo di altrui proprietà, in cui il comportamento lesivo non si esaurisce “uno actu”, ma perdura nel tempo fino a quando l'immobile viene rimesso nella disponibilità del proprietario, il diritto al risarcimento del danno sorge con l'inizio del fatto illecito generatore del danno,
4 rinnovandosi di momento in momento, onde la prescrizione di quel diritto ha inizio da ciascun giorno rispetto al danno già verificatosi. Ne consegue l'applicabilità della prescrizione ex art. 2947 cod. civ. per i danni maturati prima del quinquennio anteriore al primo atto interruttivo” (Cassazione, Sentenza n. 14861 del 16/11/2000).
La prescrizione è dunque quinquennale, trattandosi di illecito extracontrattuale.
Orbene, dagli atti di causa e dalle allegazioni di parte attrice, affatto smentite dai convenuti, emerge che il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1215 del 05/10/2004, ha accertato la simulazione assoluta del contratto di compravendita dichiarandone l'inefficacia ex art. 1414 c.c. e che la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n.
935 del 23/11/2009, non impugnata, ne ha confermato la statuizione rigettando l'appello proposto dagli acquirenti (cfr. pag. 1 all. 11 fascicolo parte attrice e pag. 3 atto di citazione).
Inoltre, con ordinanza del 14/03/2012, questo Tribunale, ha accolto la domanda proposta dall'odierno attore volta ad ottenere l'accertamento dell'occupazione sine titulo del compendio immobiliare in esame, condannando gli odierni convenuti al rilascio ed alla restituzione dello stesso (cfr. all. 11 fascicolo attore).
E pertanto, venuto meno il titolo giustificativo dell'occupazione dei terreni per effetto della statuizione relativa alla simulazione assoluta del contratto di compravendita, giusta sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, evocata con efficacia di giudicato (giudicato pacifico tra le parti), che ha accertato e dichiarato l'inefficacia del contratto di compravendita degli immobili ed in particolare dei terreni, con decorrenza dal maggio 2010 (data del suo passaggio in giudicato), l'occupazione è divenuta sine titulo e, come tale, fonte di responsabilità civile.
Come chiarito dalla Suprema Corte, inoltre, “In tema di occupazione abusiva, il diritto al risarcimento del danno per non aver potuto godere del bene o farne propri i frutti naturali o civili, che è soggetto alla prescrizione di cinque anni stabilita dal primo comma dell'art. 2947 cod. civ., può essere esercitato giorno per giorno dalla data di inizio dell'occupazione, e non da quella in cui l'occupazione cessa, e di conseguenza inizia a prescriversi dal giorno stesso di inizio dell'occupazione” (cfr.
Cass. Civ, n. 12647/2006).
Ancora più recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'occupazione illegittima costituisce una condotta antigiuridica configurabile come illecito a carattere permanente, che si protrae nel tempo, a partire dall'iniziale
5 apprensione del bene, e determina un pregiudizio destinato a rinnovarsi continuamente, in relazione alla privazione del godimento ed alla perdita dei frutti dell'immobile, con la conseguenza che il diritto del proprietario al risarcimento sorge in ogni momento, in relazione al danno già verificatosi, e nello stesso momento comincia a decorrere il relativo termine di prescrizione quinquennale, la cui maturazione impedisce il riconoscimento del diritto in questione per il periodo anteriore al quinquennio che precede la proposizione della domanda, a meno che il danneggiato non abbia nel frattempo compiuto validi atti interruttivi (cfr. Cass., Sez. I,
30/09/2021, n. 26592; 7/03/2011).
Facendo applicazione dei su esposti principi, il diritto al risarcimento del danno invocato da parte attrice deve ritenersi prescritto per il periodo anteriore al quinquennio precedente la proposizione della domanda giudiziale – introdotta con atto di citazione notificato in data 26 settembre 2017 - in assenza di interruzione del suo decorso.
Nel caso al vaglio di questo Giudice, infatti, alcun ulteriore atto interruttivo risulta validamente intervenuto posto, da un lato, che in pendenza della procedura fallimentare la curatela del fallimento ha limitato la Parte_1
propria domanda all'accertamento della simulazione del contratto di compravendita ed al rilascio degli immobili e, dall'altro, che l'unica domanda risarcitoria formulata è quella contenuta nel procedimento di mediazione esperito con domanda prot. n. 66 del
10.03.2014 (cfr. all. 17 fascicolo parte attrice). Epperò, tale procedimento risulta esperito personalmente dal fallito in pendenza di procedura concorsuale, dunque in difetto di legittimazione processuale ai sensi dell'art. 43 L.F., atteso che la procedura è stata poi chiusa con decreto del 29/10/2014 (cfr. all. 16 fascicolo parte attrice).
Il diritto di al risarcimento del danno da illegittima Parte_1
occupazione decorre quindi dal 26 settembre 2012, rimanendo prescritti gli anni precedenti.
2.2. Ciò posto in punto di prescrizione, in applicazione del criterio della ragione più liquida, va ora esaminato l'eccepito mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Ebbene le eccezioni di parte convenuta sono fondate.
In tema di risarcimento del danno da illegittima occupazione dell'immobile sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione chiarendo che se l'evento di danno è rappresentato dalla lesione del diritto per il pregiudizio
6 cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà, “è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso” mentre se “l'azione lesiva attinge il contenuto del diritto di proprietà (il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo)” – come avviene nel caso di danno da occupazione senza titolo dell'immobile - “il nesso di causalità materiale si stabilisce fra l'occupazione senza titolo dell'immobile e direttamente la lesione del diritto di proprietà, senza passare per l'intermediazione del pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà”. L'evento di danno riguarda, quindi “non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa” ed il danno risarcibile “è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire” (Cass. civ., sez. U., 15 novembre 2022, n. 33645).
Secondo le Sezioni Unite ciò che è necessario ai fini del risarcimento del danno da illegittima occupazione dell'immobile è “l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”, allegazione che può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito opponendo che il proprietario non avrebbe esercitato il diritto di godimento.
In presenza di tale specifica contestazione “sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici” (cfr. Cass. civ., sez. U., 15 novembre 2022, n. 33645).
Di recente, poi, si è affermato che, in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può essere considerato “in re ipsa”, purché tale espressione sia intesa come un pregiudizio causato dall'impossibilità stessa di disporre del bene;
tuttavia l'attore
7 ha l'onere di allegare e provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui deriva il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione (Cassazione civile sez. III, 26/01/2024, n.
2500). L'allegazione, da parte del proprietario dell'immobile abusivamente appreso, della concreta possibilità di godimento perduta (con riguardo al danno emergente, di interesse nel caso di specie) risulta indispensabile sia per quantificare il danno, sia per consentire alla controparte di dimostrare l'assenza di nocumento a seguito dell'altrui occupazione. Infatti, è solo a fronte dell'indicazione, da parte dell'attore, di quali sono state le possibilità di godimento, diretto o indiretto, che questi non ha potuto esercitare, che la controparte ha la possibilità di dimostrare l'inesistenza del danno, evidenziando che, anche senza l'occupazione, il proprietario non avrebbe, comunque, fatto uso del bene medesimo (Corte appello Genova sez. II, 04/10/2023, n.1068, dejure;
Corte appello Roma sez. VII, 02/10/2023 n. 6231, ibidem).
In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che parte attrice ha omesso la specifica allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento dell'immobile che è andata persa in conseguenza dell'illegittima occupazione essendosi limitata a ad affermare che “il signor , a seguito Parte_1
della illegittima, detenzione e godimento degli immobili da parte dei coniugi CP_1
e , abbia subito i seguenti danni ammontante alla
[...] Controparte_2 somma di euro 2.000.000,00.” (v. atto di citazione pag. 11).
Ne consegue che la domanda, anche sotto tale profilo, deve essere respinta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle tariffe vigenti, del valore della controversia
(indeterminabile, complessità bassa), della non particolare complessità delle questioni sottoposte al Tribunale e dell'attività svolta, che consente di fare applicazione della massima riduzione all'interno dello scaglione di riferimento.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa, respinta e assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea per intervenuta prescrizione;
8 2. condanna alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore dei convenuti che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Catanzaro, lì 16 aprile 2025 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Petrolo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Alessandra
Petrolo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4660 del RGAC dell'anno 2017 e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresento e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Anna Torchia (c.f.: ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio legale, in Catanzaro alla Via M. M. Manfredi n. 14, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore;
- attore -
E
(c.f.: ) e , (c.f.: Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Nicolina Perri (c.f.: C.F._4
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale, in C.F._5
Lamezia Terme (CZ), P.zza Mazzini n. 28, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.
- convenuti –
Oggetto: risarcimento danni da illegittima occupazione immobile
Conclusioni delle parti: all'udienza del 12/11/2024 i procuratori delle parti, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, hanno precisato le proprie conclusioni dinnanzi al Giudice, che ha assegnato la causa a sentenza, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio i coniugi e al fine di Controparte_3 Controparte_2
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Catanzaro, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, accogliere la presente domanda e per l'effetto:1°) accertare, riconoscere e dichiarare l'illegittima occupazione, detenzione e godimento degli immobili di cui in narrativa da parte dei coniugi e;
2°) condannare i convenuti, in Controparte_1 Controparte_2
solido, al risarcimento dei danni subiti da quantificati nella Parte_2
somma di Euro 2.000.000, o nella maggiore o minore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione;
3°) condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. Con riserva di precisare e modificare la domanda e le conclusioni, di depositare altri atti e documenti e di formulare mezzi istruttori ex art. 183, 6° comma, c.p.c.”.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha rappresentato di aver venduto agli odierni convenuti, mediante atto notarile datato 11 dicembre 1980, un terreno ubicato nel Comune di Catanzaro, identificato al catasto al foglio 27, p.lle 32/A (def. 32), 31/B
(def. 354), 33/B (def. 356), 44/B (def. 365), 34/B (def. 358), nonché tre appartamenti individuati catastalmente al foglio 27, p.lle 45 sub 4, 45 sub 5 e 45 sub 11. Ha altresì evidenziato di essere stato dichiarato fallito con sentenza n. 22 del 29 luglio 1985 da questo Tribunale. In seguito, la Curatela fallimentare ha intrapreso un'azione legale contro i suddetti coniugi, al fine di ottenere l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di compravendita, stipulato apparentemente per procurare un mutuo formalmente a favore dei falsi acquirenti, ma in realtà finalizzato a consentire al presunto venditore di disporre della liquidità necessaria per estinguere alcune obbligazioni nei confronti dell'allora Banca Carical S.p.A.
Ha, quindi, rappresentato che, in data 5 ottobre 2004, il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1215, ha dichiarato la simulazione assoluta del contratto di compravendita relativo ai terreni precedentemente descritti. Tale decisione è stata confermata in appello con la sentenza n. 935 del 23 novembre 2009, divenuta definitiva. Nonostante la declaratoria di inefficacia del contratto, i coniugi convenuti hanno continuato a detenere la piena disponibilità dei terreni senza corrispondere alcunché, in violazione dell'ordinanza di rilascio emessa dal Tribunale di Catanzaro il
2 14 marzo 2012. Il rilascio è avvenuto solo in data 15 maggio 2013, a seguito della notifica di atto di precetto e del rigetto della relativa opposizione.
Ha quindi agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della illegittima occupazione degli immobili.
Si sono costituiti in giudizio e , sollevando Controparte_3 Controparte_2
preliminarmente le seguenti eccezioni:
1. difetto di interesse ad agire e di legittimazione attiva dell'attore: sul presupposto di essere egli stesso l'autore dell'atto simulato, ossia della vendita fittizia degli immobili, e che, nel periodo della presunta occupazione illegittima, fosse stato dichiarato fallito, con la conseguenza di non poter disporre né godere degli immobili in questione.
2. nullità dell'atto di citazione per genericità e indeterminatezza, in ragione della mancata indicazione dei danni asseritamente subiti, ritenendo che tale omissione renda l'atto di citazione nullo ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
3. prescrizione quinquennale della domanda avanzata da parte attrice.
Ritenendo, quindi, del tutto infondata la domanda proposta, ne hanno chiesto la reiezione, concludendo come segue: “Voglia l'Ill.mo giudice adito, reietta ogni contraria eccezione, deduzione e richiesta, siccome inammissibile ed infondata, rigettare la domanda avversaria per infondatezza della pretesa – carenza di interesse ad agire e di legittimazione attiva, nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza della pretesa e, comunque, per l'intervenuta prescrizione della pretesa ex art. 2043 cc. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947, co. 1, cc., per le ragioni esposte in atto e da intendersi riportate nelle presenti conclusioni. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
12.11.2024, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2.1. Tanto premesso, occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dai convenuti nella comparsa di costituzione e risposta.
A tal riguardo, si osserva che “L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del
3 momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte” (Cass. civ., sez. I, 27/07/2016, n.
15631).
Alla luce del richiamato principio giurisprudenziale, l'eccezione in esame può dirsi validamente formulata, oltre che parzialmente fondata.
Come detto, l'attore ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima occupazione degli immobili oggetto del contratto di compravendita stipulato con i convenuti nell'anno 1980
(contratto del 11.12.1980, rep. n. 4040, racc. n. 992, registrato a Vibo Valentia il
22.12.1980 al n. 5322 mod I, vol. 128 – cfr. pag. 1 atto di citazione). Si rammenta che oggetto del menzionato contratto sono, sia l'appezzamento di terreno contraddistinto al foglio 27, p.lle 32/A (def. 32), 31/B (def. 354), 33/B (def. 356), 44/B (def. 365),
34/B (def. 358) del catasto del Comune di Catanzaro, che tre appartamenti identificati catastalmente al foglio 27, p.lle 45 sub 4, 45 sub 5 e 45 sub 11 (cfr. pag. 2 atto di citazione).
Sempre secondo la ricostruzione dell'attore, due anni dopo il rogito, la Banca
Carical S.p.A. ha concesso ai coniugi acquirenti un mutuo di 50.000.000 di lire, garantito da ipoteca sui tre appartamenti. A causa del mancato pagamento delle rate, gli immobili sono stati sottoposti a esecuzione forzata e venduti all'asta. Tale circostanza è stata confermata dalla difesa dei convenuti, che ha dichiarato: “Non essendo state pagate le rate del mutuo, i beni posti a garanzia sono stati venduti all'asta, mentre i restanti beni sono rimasti nella disponibilità dei convenuti” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione).
Pertanto, alla luce dell'accertata simulazione assoluta dell'atto di compravendita e considerata la circostanza che i presunti acquirenti abbiano mantenuto la disponibilità dei terreni per il motivo precedentemente illustrato, l'attore ha richiesto il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima occupazione degli stessi.
Ciò posto, sulla prescrizione in tema di occupazione abusiva, la Suprema Corte ha affermato, con giurisprudenza ormai consolidata, che “in caso di illecito permanente, come la detenzione abusiva di un fondo di altrui proprietà, in cui il comportamento lesivo non si esaurisce “uno actu”, ma perdura nel tempo fino a quando l'immobile viene rimesso nella disponibilità del proprietario, il diritto al risarcimento del danno sorge con l'inizio del fatto illecito generatore del danno,
4 rinnovandosi di momento in momento, onde la prescrizione di quel diritto ha inizio da ciascun giorno rispetto al danno già verificatosi. Ne consegue l'applicabilità della prescrizione ex art. 2947 cod. civ. per i danni maturati prima del quinquennio anteriore al primo atto interruttivo” (Cassazione, Sentenza n. 14861 del 16/11/2000).
La prescrizione è dunque quinquennale, trattandosi di illecito extracontrattuale.
Orbene, dagli atti di causa e dalle allegazioni di parte attrice, affatto smentite dai convenuti, emerge che il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1215 del 05/10/2004, ha accertato la simulazione assoluta del contratto di compravendita dichiarandone l'inefficacia ex art. 1414 c.c. e che la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n.
935 del 23/11/2009, non impugnata, ne ha confermato la statuizione rigettando l'appello proposto dagli acquirenti (cfr. pag. 1 all. 11 fascicolo parte attrice e pag. 3 atto di citazione).
Inoltre, con ordinanza del 14/03/2012, questo Tribunale, ha accolto la domanda proposta dall'odierno attore volta ad ottenere l'accertamento dell'occupazione sine titulo del compendio immobiliare in esame, condannando gli odierni convenuti al rilascio ed alla restituzione dello stesso (cfr. all. 11 fascicolo attore).
E pertanto, venuto meno il titolo giustificativo dell'occupazione dei terreni per effetto della statuizione relativa alla simulazione assoluta del contratto di compravendita, giusta sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, evocata con efficacia di giudicato (giudicato pacifico tra le parti), che ha accertato e dichiarato l'inefficacia del contratto di compravendita degli immobili ed in particolare dei terreni, con decorrenza dal maggio 2010 (data del suo passaggio in giudicato), l'occupazione è divenuta sine titulo e, come tale, fonte di responsabilità civile.
Come chiarito dalla Suprema Corte, inoltre, “In tema di occupazione abusiva, il diritto al risarcimento del danno per non aver potuto godere del bene o farne propri i frutti naturali o civili, che è soggetto alla prescrizione di cinque anni stabilita dal primo comma dell'art. 2947 cod. civ., può essere esercitato giorno per giorno dalla data di inizio dell'occupazione, e non da quella in cui l'occupazione cessa, e di conseguenza inizia a prescriversi dal giorno stesso di inizio dell'occupazione” (cfr.
Cass. Civ, n. 12647/2006).
Ancora più recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'occupazione illegittima costituisce una condotta antigiuridica configurabile come illecito a carattere permanente, che si protrae nel tempo, a partire dall'iniziale
5 apprensione del bene, e determina un pregiudizio destinato a rinnovarsi continuamente, in relazione alla privazione del godimento ed alla perdita dei frutti dell'immobile, con la conseguenza che il diritto del proprietario al risarcimento sorge in ogni momento, in relazione al danno già verificatosi, e nello stesso momento comincia a decorrere il relativo termine di prescrizione quinquennale, la cui maturazione impedisce il riconoscimento del diritto in questione per il periodo anteriore al quinquennio che precede la proposizione della domanda, a meno che il danneggiato non abbia nel frattempo compiuto validi atti interruttivi (cfr. Cass., Sez. I,
30/09/2021, n. 26592; 7/03/2011).
Facendo applicazione dei su esposti principi, il diritto al risarcimento del danno invocato da parte attrice deve ritenersi prescritto per il periodo anteriore al quinquennio precedente la proposizione della domanda giudiziale – introdotta con atto di citazione notificato in data 26 settembre 2017 - in assenza di interruzione del suo decorso.
Nel caso al vaglio di questo Giudice, infatti, alcun ulteriore atto interruttivo risulta validamente intervenuto posto, da un lato, che in pendenza della procedura fallimentare la curatela del fallimento ha limitato la Parte_1
propria domanda all'accertamento della simulazione del contratto di compravendita ed al rilascio degli immobili e, dall'altro, che l'unica domanda risarcitoria formulata è quella contenuta nel procedimento di mediazione esperito con domanda prot. n. 66 del
10.03.2014 (cfr. all. 17 fascicolo parte attrice). Epperò, tale procedimento risulta esperito personalmente dal fallito in pendenza di procedura concorsuale, dunque in difetto di legittimazione processuale ai sensi dell'art. 43 L.F., atteso che la procedura è stata poi chiusa con decreto del 29/10/2014 (cfr. all. 16 fascicolo parte attrice).
Il diritto di al risarcimento del danno da illegittima Parte_1
occupazione decorre quindi dal 26 settembre 2012, rimanendo prescritti gli anni precedenti.
2.2. Ciò posto in punto di prescrizione, in applicazione del criterio della ragione più liquida, va ora esaminato l'eccepito mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Ebbene le eccezioni di parte convenuta sono fondate.
In tema di risarcimento del danno da illegittima occupazione dell'immobile sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione chiarendo che se l'evento di danno è rappresentato dalla lesione del diritto per il pregiudizio
6 cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà, “è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso” mentre se “l'azione lesiva attinge il contenuto del diritto di proprietà (il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo)” – come avviene nel caso di danno da occupazione senza titolo dell'immobile - “il nesso di causalità materiale si stabilisce fra l'occupazione senza titolo dell'immobile e direttamente la lesione del diritto di proprietà, senza passare per l'intermediazione del pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà”. L'evento di danno riguarda, quindi “non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa” ed il danno risarcibile “è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire” (Cass. civ., sez. U., 15 novembre 2022, n. 33645).
Secondo le Sezioni Unite ciò che è necessario ai fini del risarcimento del danno da illegittima occupazione dell'immobile è “l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”, allegazione che può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito opponendo che il proprietario non avrebbe esercitato il diritto di godimento.
In presenza di tale specifica contestazione “sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici” (cfr. Cass. civ., sez. U., 15 novembre 2022, n. 33645).
Di recente, poi, si è affermato che, in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può essere considerato “in re ipsa”, purché tale espressione sia intesa come un pregiudizio causato dall'impossibilità stessa di disporre del bene;
tuttavia l'attore
7 ha l'onere di allegare e provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui deriva il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione (Cassazione civile sez. III, 26/01/2024, n.
2500). L'allegazione, da parte del proprietario dell'immobile abusivamente appreso, della concreta possibilità di godimento perduta (con riguardo al danno emergente, di interesse nel caso di specie) risulta indispensabile sia per quantificare il danno, sia per consentire alla controparte di dimostrare l'assenza di nocumento a seguito dell'altrui occupazione. Infatti, è solo a fronte dell'indicazione, da parte dell'attore, di quali sono state le possibilità di godimento, diretto o indiretto, che questi non ha potuto esercitare, che la controparte ha la possibilità di dimostrare l'inesistenza del danno, evidenziando che, anche senza l'occupazione, il proprietario non avrebbe, comunque, fatto uso del bene medesimo (Corte appello Genova sez. II, 04/10/2023, n.1068, dejure;
Corte appello Roma sez. VII, 02/10/2023 n. 6231, ibidem).
In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che parte attrice ha omesso la specifica allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento dell'immobile che è andata persa in conseguenza dell'illegittima occupazione essendosi limitata a ad affermare che “il signor , a seguito Parte_1
della illegittima, detenzione e godimento degli immobili da parte dei coniugi CP_1
e , abbia subito i seguenti danni ammontante alla
[...] Controparte_2 somma di euro 2.000.000,00.” (v. atto di citazione pag. 11).
Ne consegue che la domanda, anche sotto tale profilo, deve essere respinta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle tariffe vigenti, del valore della controversia
(indeterminabile, complessità bassa), della non particolare complessità delle questioni sottoposte al Tribunale e dell'attività svolta, che consente di fare applicazione della massima riduzione all'interno dello scaglione di riferimento.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa, respinta e assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea per intervenuta prescrizione;
8 2. condanna alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore dei convenuti che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Catanzaro, lì 16 aprile 2025 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Petrolo
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