Articolo 19 della Legge 29 luglio 1957, n. 642
Articolo 18Articolo 20
Versione
18 agosto 1957
Art. 19.
In corrispondenza delle quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, di cui alla legge 23 marzo 1947, n. 132 , il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad emettere certificati di credito infruttiferi e pagabili a vista ed a stabilire, con proprio decreto, le caratteristiche e le condizioni relative ai titoli da rilasciare in dipendenza dell'utilizzo dei certificati medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 18 agosto 1957