Art. 19.
In corrispondenza delle quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, di cui alla legge 23 marzo 1947, n. 132 , il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad emettere certificati di credito infruttiferi e pagabili a vista ed a stabilire, con proprio decreto, le caratteristiche e le condizioni relative ai titoli da rilasciare in dipendenza dell'utilizzo dei certificati medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
In corrispondenza delle quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, di cui alla legge 23 marzo 1947, n. 132 , il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad emettere certificati di credito infruttiferi e pagabili a vista ed a stabilire, con proprio decreto, le caratteristiche e le condizioni relative ai titoli da rilasciare in dipendenza dell'utilizzo dei certificati medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.