Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/04/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
RGL 8834/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta in primo grado al n. 8834/23 R.G.
P R O M O S S A D A
rappresentato e difeso dall'avv. Samuele Bruno Parte_1 parte ricorrente C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Di Costanzo
parte resistente
* * * * * *
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE:
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la nullità del licenziamento per motivo illecito e, conseguentemente
- dichiarare tenuta e condannare la al risarcimento del danno subìto CP_1 dal lavoratore ai termini di cui all'a ge 300/1970, con il versamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione globale di fatto che sarebbe stata percepita e l'aliunde perceputm (a titolo di N.A.S.p.I., pari ad €1.080,00 mensili sino ad ora e salve diminuzioni future), nonché di una ulteriore somma pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto o la diversa, maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia nel caso in cui il ricorrente optasse per tale indennizzo in alternativa alla riassunzione IN SUBORDINE
nell'ipotesi in cui il licenziamento non fosse ritenuto viziato da motivo illecito
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la sussistenza di vizio funzionale nell'applicazione del patto di prova e nella risoluzione del contratto
1
durante il patto e, conseguentemente
- dichiarare tenuta e condannare per le motivazioni indicate, al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di €24.200,00 o della diversa, maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di Giustizia IN ALTERNATIVA
per il caso in cui la domanda fondata sulle ragioni contrattuali fosse ritenuta inammissibile, improcedibile e/o in ogni altro caso di impossibilità di pervenire ad una pronuncia sul merito delle stesse - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, ex art. 2043 cod. civ. la sussistenza di un danno ingiusto, determinato con adeguatezza causale dalla condotta dolosa della resistente e, conseguentemente - dichiarare tenuta e condannare, per le ragioni esposte,
[...] al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento CP_1 danno, la somma di € 24.200,00 o la diversa, maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di Giustizia IN OGNI CASO
- con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA: in via principale: rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, perché sfornito di prova. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, si tenga conto nella eventuale condanna al pagamento di somme di denaro, degli importi percepiti, a qualsiasi titolo, dal sig. . Pt_1 Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
I Con atto depositato il 15 dicembre 2023 parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato con lettera in data 1° giugno 2023 e in subordine l'illegittimità del patto di prova;
a fondamento della propria azione espone che:
- nel febbraio 2023 è stato contattato dalla convenuta, società con la quale aveva già avuto un precedente rapporto di lavoro, che riferiva di avere urgente necessità di reperire una risorsa;
- pertanto, il ricorrente il 9 febbraio 2023 si è dimesso dal precedente datore e in data 8 marzo 2023 ha sottoscritto il contratto di assunzione con la convenuta, con la qualifica di 3° livello e la mansione di “accettatore di Officina”;
- in tale contratto non era previsto il patto di prova;
- tuttavia, nelle settimane successive il nuovo datore di lavoro non l'ha adibito alla mansione contrattualmente pattuita,
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bensì gli ha assegnato compiti legati alla manutenzione dei locali;
- inoltre, qualche tempo dopo il sig. gli richiese di CP_2 rendere una testimonianza favorevole all'azienda nell'ambito di un processo promosso da un dipendente;
- successivamente però gli è stato comunicato che la controversia era sta conciliata e che quindi non era necessaria alcuna testimonianza;
- con lettera in data 1° giugno 2023, è stato intimato il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- l'assunzione del ricorrente non è stata ispirata dalla necessità di reperire una risorsa utile per l'azienda, bensì dalla volontà di influenzare l'eventuale testimonianza che avrebbe potuto essere resa nella vertenza promossa nei confronti della convenuta;
- peraltro, nel periodo di prova il ricorrente non è mai stato adibito alle mansioni per le quali era stato assunto.
Costituendosi in giudizio il convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso, esponendo che:
- al ricorrente, per lo svolgimento delle mansioni di accettatore, è stata assegnata una postazione fissa di lavoro (pc e telefono) per consentirgli l'accesso ai sistemi informatici dell'azienda ed è stato affiancato dagli altri “accettatori”;
- tuttavia, fin dal primo giorno, il lavoratore ha dimostrato di non avere dimestichezza nell'utilizzo del pc;
- al ricorrente, come agli altri lavoratori, è stato chiesto di dare un supporto in occasione di un riallestimento dei locali, ciò si è verificato in due occasioni, per tre ore ciascuna;
- il licenziamento è stato intimato al termine del periodo di prova, stante l'inidoneità ad apprendere la nuova mansione assegnata. II
In via preliminare, deve essere rigettata l'istanza, formulata all'udienza di discussione da parte ricorrente1, volta ad acquisire una registrazione telefonica;
infatti, tale documento è stato indicizzato in ricorso (doc. 8 ric.), ma non è stato prodotto, parte convenuta ha tempestivamente eccepito la sua mancata produzione2, ciononostante il ricorrente non ha provveduto al deposito della registrazione, ne deriva la tardività della richiesta formulata solo all'odierna udienza di discussione.
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III
All'esito del giudizio, alla luce delle allegazioni e delle ragioni svolte dalle parti, dei documenti prodotti e dell'istruttoria svolta si osserva che:
1.1. è prodotta dallo stesso ricorrente la lettera di assunzione sottoscritta in data 8 marzo 20233 da cui risulta per tabulas che le parti hanno pattuito un periodo di prova della durata di sessanta giorni e che all'atto della conclusione del contratto il lavoratore ha dichiarato di aver ricevuto copia conforme della presente e di accettare nei termini ed alle condizioni in essa riportati; 1.2. parte ricorrente non solo ha prodotto tale copia della lettera di assunzione, ma non ha contestato in alcun modo né l'autenticità della sua sottoscrizione né la conformità della copia all'originale; 1.3. inoltre, l'unico teste escusso sul punto ha dichiarato: … ricordo quando poi ha iniziato a lavorare, ricordo quel giorno ero con la abbiamo consegnato al ricorrente la CP_3 lettera di as he ha firmato4; 1.4. pertanto, risulta integralmente confutato quanto affermato dal ricorrente secondo il quale il contratto di lavoro concluso non prevedeva alcun patto di prova5;
2.1 la tesi di parte ricorrente secondo la quale l'assunzione del lavoratore non era ispirata dalla necessità di reperire una risorsa, bensì dell'intento di influenzare una sua eventuale testimonianza6, non ha avuto alcun riscontro istruttorio;
2.2 infatti, nessuno dei testi escussi ha confermato alcun fatto che, quantomeno in via presuntiva, potesse corroborare la verosimiglianza dell'allegazione; 2.3 l'unico teste che ha reso dichiarazioni riconducibili all'episodio ha riferito esclusivamente vicende non conosciute in via diretta, ma a lei riportate dallo stesso ricorrente7;
3.1. quanto all'asserita mancata adibizione alle mansioni di accettatore di officina8 per le quali era stato assunto, con
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conseguente invalidità del periodo di prova, nel corso dell'istruttoria è risultato che: a) il ricorrente è stato effettivamente e continuativamente affiancato agli addetti all'accettazione con i quali ha concretamente svolto tale mansione, peraltro con difficoltà nell'utilizzo dei computer e nel rapporto con la clientela9; b) con riguardo allo svolgimento di attività non pertinenti alla mansione è emerso che ciò è avvenuto in via del tutto episodica e che, peraltro, era una sorta di prassi aziendale di “dare una mano” nello svolgimento di piccoli lavoretti o di spostamenti di arredi10; 3.2. pertanto, si deve ritenere accertato che il ricorrente è stato effettivamente adibito alle mansioni di accettatore per il quale è stato assunto, e che altre attività sono state svolte in via del tutto episodico e non sono state tali da impedire al lavoratore l'effettivo svolgimento delle mansioni caratterizzanti il ruolo per cui è stato assunto;
9 Cfr. teste … lo vedevo al computer con i ragazzi dell'accettazione (ud 30 ottobre Testimone_3 2024);teste … il ricorrente era un nostro collega … è tornato a lavorare con Testimone_4 noi quest'anno, direi per un mese, era in accettazione (ud 30 ottobre 2024); teste Testimone_5
… io e un altro collega, abbiano seguito la formazione di . La mansione di Testimone_6 Pt_1 accettatore prevede l'utilizzo di diversi sistemi informatici che nel corso del tempo si sono aggiornati. Noi abbiamo dato al le basi informatiche per gestire questi applicativi. Direi che è stato con noi Pt_1 circa 2 o 3 mesi, se a fianco a noi nella gestione dei clienti. … Io l'ho seguito nel periodo di formazione, ci sono stati problemi da parte sua nell'apprendere la gestione dei clienti e nell'acquisire autonomia nel completamento delle pratiche … io ho parlato con , che allora faceva Testimone_7 le veci di in sua assenza, e a lui ho riferito la mia valutazione sulla prova del che è CP_2 Pt_1 stata negativa, sia come gestione informatica sia nella parte relazionale con il cliente, aveva atteggiamenti non congrui con i clienti, ad es., ricordo un episodio in cui a fronte di lamentele di un cliente in attesa che non vedeva il suo nome sul display, il ricorrente gli disse “ora le metto la partita così si calma” (ud 30 ottobre 2024); teste … si è affiancato al Testimone_8 Tes_9 ricorrente. Durante il periodo di formazione, di fatto, noi abbiamo lavorato insieme, eravamo allo stesso banco dove si fa l'accettazione. L'utilizzo del computer nel nostro lavoro è fondamentale, nel senso che si apre l'ordine di lavoro sul pc, si elencano le anomalie che il cliente segnala, poi si stampa l'ordine di lavoro, si fa un giro interno al veicolo e poi consegniamo gli ordini di lavoro in officina. Io ho sempre fatto accettazione, il ricorrente per cosa ricordo io faceva il meccanico;
il ricordo che ho io è che il ricorrente fosse in difficoltà con l'uso del computer. Infatti, io credo che alla fine del periodo di formazione il ricorrente non fosse in grado di fare l'accettatore (ud. 15 gennaio 2025); teste … Ogni tanto io chiedo se qualcuno mi dà una mano, ad esempio Tes_10 ricordo di aver chiesto al ricorrente se mi dava un mano a montare dei faretti. Mi avrà dato una mano per tre o quattro giorni. Non ricordo altri lavori in cui lui mi ha aiutato, solo il montaggio dei faretti (ud. 15 gennaio 2025); teste Io l'ho accompagnato una volta al lavoro e ogni Testimone_2 tanto sono passata a salutarlo;
io ricordo che una volta che sono passato, lui stava mettendo delle luci;
in tutto io sarò passata da lui due o tre volte (ud. 15 gennaio 2025) 10 Cfr. teste … una volta ho visto il fare un lavoro nello showroom, in Testimone_3 Pt_1 particolare assemblava lampade (ud 30 ottobre 2024); teste … un giorno io avevo Testimone_1 necessità di spostare degli scatoloni perché dovevo liberare una stanza e ho chiesto a lui e ad altri dipendenti che c'erano se mi davano una mano (ud 30 ottobre 2024).
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3.3. nel corso della discussione finale, parte ricorrente ha sostenuto che il periodo di prova sarebbe stato superfluo in forza della pregressa conoscenza del lavoratore del software utilizzato da Toyota, conoscenza che sarebbe stata acquisita durante il precedente rapporto di lavoro con la medesima società convenuta;
3.4. tale argomentazione appare confutata dai documenti prodotti dalla convenuta nel corso della stessa udienza11 dai quali risulta che, nel 2016, Toyota Motor IA spa ha introdotto nuovi software che pertanto non potevano essere conosciuti dal ricorrente;
4.1. poiché nella vicenda in esame è pacifica sia l'esistenza che la validità formale del patto di prova, né è contestata la sua durata, assume rilievo il principio ex art. 2096 cc della libertà di recesso, senza obbligo di preavviso;
4.2. tale principio può essere superato qualora il lavoratore fornisca la prova dell'inadeguatezza delle modalità dell'esperimento, oppure del positivo esperimento della prova oppure, infine, della sussistenza di un motivo illecito12; 4.3. alla luce delle risultanze istruttorie illustrate si ritiene che parte ricorrente non abbia fornito prova di tali fatti né sotto il profilo del possibile motivo illecito, del quale non si è avuto alcun riscontro, né sotto il profilo del mancato esperimento del periodo di prova, poiché invece è stato positivamente accertata l'adibizione del lavoratore al servizio di accettazione;
4.4. pertanto, il ricorso è da ritenere infondato.
IV L'oggetto della causa, la diversa condizione soggettiva delle parti, costituiscono le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni ricorrendo le quali, a seguito della decisione della Corte Costituzionale13, può essere equo disporre la compensazione delle spese.
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P Q M
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara infondato e rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese; fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Torino, 2 aprile 2025
Il giudice del lavoro
Marco Nigra
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale udienza 2 aprile 2025. 2 Cfr. pag. 10 memoria convenuto 3 Cfr. doc. 7 ric. 4 Cfr. deposizione teste , ud. 30 ottobre 2024. Testimone_1 5 Cfr. pag. 3 punto 8 ric. 6 Cfr. pag.
5-6 punti 23 ss ric. 7 Cfr. deposizione teste ud. 15 gennaio 2025. Testimone_2 8 Cfr. contratto di lavoro, doc. 7 ric. 11 di cui è stato autorizzato il deposito telematico, cfr. udienza del 2 aprile 2025. 12 cfr. ex multis, Cass. Sez. Lav. 22 ottobre 2018, n. 26679: in tema di impugnazione del recesso motivato dal mancato superamento della prova, anche il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione deve allegare e provare l'inadeguatezza delle modalità dell'esperimento oppure il positivo esperimento della prova ovvero, ancora, la sussistenza di un motivo illecito o estraneo all'esperimento stesso 13 Cfr. C. Cost. n. 77 del 19 aprile 2018.