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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/06/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1151/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est.
Dott. Angela Maria Galioto Giudice Ausiliario Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1151/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Gaetano Granozzi e Gaetana Allegra giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata in Catania, Viale Vittorio Veneto
n. 227;
APPELLANTE
pagina 1 di 11 CONTRO
(P.I. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Aci Catena, Via Indirizzo
n. 25, presso lo studio dell'Avv. Rosaria Venera Grancagnolo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLATA
E CONTRO
(C.F. ) e C.F. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
), i quali eleggono domicilio in Acireale, Viale Principe C.F._2
Amedeo n. 31, presso lo studio dell'avv. Pino Mauro Grasso che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATI
E CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di CP_4 C.F._3
procura in atti dall'avv. Mario Badala presso il cui studio in Acireale, Corso
Umberto n. 28, elegge domicilio;
APPELLATO
E CONTRO
C.F. CP_5 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
pagina 2 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La causa al vaglio del presente giudizio trae linfa dal ricorso ex artt. 703 c.p.c. e
1168 c.c., iscritto al ruolo generale il 30 marzo 2019, con il quale la Parte_1
società erogatrice di acque destinate all'irrigazione di terreni agricoli, ha
[...]
invocato la tutela possessoria nei confronti della Controparte_1
sostenendo di essere stata da quest'ultima spogliata nel possesso della servitù di acquedotto goduta sul terreno sito in Acireale ed individuato al Catasto Terreni al foglio 49 e particella 362: a dire della ricorrente la Controparte_1
dopo avere acquistato in data 29 dicembre 2017 il suddetto terreno al fine di edificarvi sei villette e venderle a terzi, nell'aprile del 2018 le aveva intercluso l'accesso all'area mediante recinzione in pietra lavica del fondo salvo poi rimuovere la tubazione fuori terra tenuta da pilastrini ed interrarla a 30 centimetri lungo un percorso a sé ignoto.
Si è costituita nella fase cautelare la contestando il Controparte_1
merito delle avverse pretese ed eccependo la decadenza per tardività della proposta azione possessoria;
il contraddittorio è stato poi integrato mediante evocazione in giudizio degli acquirenti di tre delle sei villette costruite nelle persone di CP_4
e e di .
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_5
Con ordinanza del 25.04.2021 emessa nella fase sommaria del primo grado di giudizio, comunicata il giorno successivo, il Tribunale di Catania ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto depositato oltre il termine annuale di decadenza che ha individuato nel 25 gennaio 2018 allorché la ultimò Controparte_1
la recinzione dell'area di cantiere impedendo in tal modo l'accesso al personale della società ricorrente: azionato reclamo ad opera della il Parte_1
pagina 3 di 11 Tribunale di Catania in tale sede ha, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. in data 20.10.2021, rigettato il gravame proposto dalla
[...]
confermando la sussistenza della decadenza annuale ai fini della Parte_1
proposizione della tutela possessoria.
La a depositato istanza di prosecuzione del giudizio Parte_1
per il merito possessorio ex art. 703, comma terzo, c. p. c. instaurato il quale il
Tribunale di Catania ha, con ordinanza del 28 giugno 2022, assegnato termine alle parti per la proposizione della mediazione obbligatoria e fissato successiva udienza per la verifica della sussistenza della procedibilità del giudizio e per l'eventuale assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. al 14 febbraio 2023; inoltrata ad opera della società istante domanda di mediazione in data primo luglio
2022, il procedimento ha visto quale primo incontro l'assise del 29 settembre del
2022 in occasione della quale sia la che il convenuto Controparte_1
contumace comunicavano di non volere aderire alla mediazione, CP_5
salvo poi il susseguirsi di altri incontri tenutisi il 26 ottobre 2022, il 29 novembre
2022, il primo dicembre 2022, il 19 dicembre 2022, il 24 gennaio 2023, ed il 24 febbraio 2023, giorno quest'ultimo successivo alla data di udienza fissata dal
Tribunale al quale era stato differito, ad opera del mediatore, l'incontro originariamente fissato per il giorno 8 febbraio 2024 a causa di un problema di salute della parte . CP_4
All'udienza a trattazione scritta del 14.02.2023 fissata per la verifica della sussistenza della procedibilità del giudizio, il Tribunale di Catania, dopo avere preso atto che il procedimento di mediazione era ancora pendente tra le parti di lite ha, con coeva ordinanza, dichiarato la causa improcedibile con la seguente motivazione
“Secondo l'art. 5, co. 1 bis, d P. R. 28/2010, per la parte che qui rileva e nel testo
pagina 4 di 11 qui applicabile ratione temporis, “L'esperimento del procedimento di mediazione é condizione di procedibilità della domanda giudiziale. ... L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si é conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all' articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”; soggiunge l'art. 5, co. 2 bis che:
“Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo”; il successivo art.
6, nel testo vigente fino alla data del 16 ottobre 2022, prevedeva che: “Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1 bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non e' soggetto a sospensione feriale”; nel testo vigente dal 17 ottobre 2022 si prevede invece che: “1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore
a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale.
3. Se pende
pagina 5 di 11 il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma
1”. La citata disciplina vale per la cd. mediazione ope legis (come in ispecie) e mira anzitutto a far sì che le parti si presentino per la prima volta dinanzi al giudice dopo che la via conciliativa non ha avuto successo;
laddove le parti si presentino dinanzi al giudice senza tenere conto della condizione di procedibilità, il Legislatore non ne ha sanzionato il comportamento con l'improcedibilità immediata, ma ha previsto essenzialmente un rinvio ad una successiva udienza per la verifica dell'espletamento della mediazione;
nel tempo di questo rinvio le parti sono onerate
– questa volta a pena di improcedibilità – di avviare la mediazione (ove non
l'abbiano già fatto) e di concluderla in un termine non superiore a tre mesi
(prorogabile di altri tre secondo la nuova disciplina). Ora, com'è noto, tra le prime questioni sollevate dalla disciplina introdotta dal d. P. R. 28 cit. v'è stata quella delle conseguenze del mancato rispetto del termine di quindici giorni per l'inizio della mediazione. E com'è pure noto, l'orientamento che è infine prevalso (con
l'avallo della S. C., per come infra) è che il mancato rispetto del termine di 15 giorni per iniziare la mediazione non comporta conseguenze negative immediate;
ciò che invece assume rilevanza è che le parti concludano la mediazione (eventualmente anche con un verbale negativo) entro il termine di tre mesi (salvo adesso la proroga innovativamente introdotta dalla cd. riforma Cartabia a partire dal 17 ottobre
2022). Dal quadro normativo descritto appare del tutto evidente che, laddove le parti si presentino ancora dinanzi al giudice senza avere espletato e concluso la mediazione (anche con verbale negativo), la causa va dichiarata improcedibile.
Certamente è da escludere la possibilità di chiedere un nuovo rinvio per continuare la mediazione (salvo oggi, si ripete, la proroga di cui all'art. 6 cit.); e ciò oltre che per il chiaro tenore del testo normativo, anche per la stessa finalità deflattiva della
pagina 6 di 11 legge; ove infatti si ammettesse la possibilità per le parti di instare per ulteriori rinvii dopo lo spirare del termine di tre mesi si assisterebbe al paradosso di interpretare una disciplina con finalità deflattiva in modo tale da consentire un allungamento dei tempi del processo (fino al paradosso di consentire alle parti di mantenere indefinitamente pendente un processo e di coltivare parallelamente trattative per un componimento bonario). Tali considerazioni sono state del tutto pacificamente avallate dalla S. C. nel momento in cui ha escluso che il mancato rispetto del termine di quindici giorni abbia conseguenze negative e ha fatto leva sulla necessità che il procedimento di mediazione si concluda nel termine previsto
(il riferimento è a Cassazione civile sez. II, 14/12/2021, n.40035). In conclusione, in difetto di verbale negativo e, laddove si ritiene la nuova disciplina più sopra citata applicabile in questo giudizio, di accordo scritto da tutte le parti ex art. 6 cit., la causa va dichiarata improcedibile”.
La ha proposto appello avverso la predetta ordinanza Parte_1
rilevando la nullità dell'ordinanza del 14 febbraio 2023 dichiarativa dell'improcedibilità sia per il fatto che era stata adottata in violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per omessa concessione alle parti dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e dei termini ex art. 190 c.p.c., avendo tutte le parti di causa insistito con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. nelle rispettive conclusioni di merito senza avere nessuna di esse prospettato la improcedibilità del giudizio in pendenza della mediazione, sia per il fatto che era stata adottata in violazione degli artt. 5, comma 2 bis, e 6 del decreto legislativo n. 28 del 2010 vigenti ratione temporis, dovendosi nel caso in esame ritenere che già sin dall'incontro del 29 settembre 2022 si era verificata la condizione di procedibilità, per avere le parti in causa e Controparte_1 CP_5
pagina 7 di 11 comunicato di non volere aderire alla mediazione e per non essersi pertanto cristallizzato alcun accordo anche in assenza di un verbale che ne avesse appositamente formalizzato l'esito negativo, in mancanza viepiù di termini perentori al cui mancato rispetto potere pronunciare decadenze od ancorare l'esecrata pronuncia di improcedibilità. Quanto al merito, la Parte_1
ha insistito nella domanda possessoria instando per la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. od, in via subordinata, per l'ammissione dei mezzi di prova indicati nell'atto di appello.
Si sono costituiti nel presente giudizio i convenuti Controparte_1
, e instando per il rigetto e per la CP_4 Controparte_2 Controparte_3
conferma del contenuto dell'ordinanza dichiarativa dell'improcedibilità emessa dal
Tribunale di Catania in data 14 febbraio 2023, mentre è rimasto CP_5
contumace: quanto al merito, i convenuti hanno insistito nella declaratoria di decadenza dall'azione possessoria per lo spirare del termine annuale come, a loro dire correttamente, evidenziato nei precedenti provvedimenti cautelari adottati.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di discussione del 9 giugno 2023.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere dichiarare la nullità dell'ordinanza dichiarativa dell'improcedibilità emessa dal Tribunale di Catania in data 14 febbraio
2023 per le seguenti ragioni.
Innanzitutto il Tribunale ha statuito sulla improcedibilità del giudizio, avendone troncato il corso, mediante ordinanza avente il contenuto sostanziale di una sentenza la cui adozione non è stata preceduta dall'invito alle parti a precisare le conclusioni e dalla successiva concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.: tali omissioni, avuto riguardo alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione a mente della pagina 8 di 11 quale “Nel procedimento davanti al giudice di pace, la decisione della causa che non sia stata preceduta dalla precisazione delle conclusioni definitive, istruttorie e di merito, né dal semplice invito a provvedervi rivolto dal giudice alle parti, comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa;
tale nullità, peraltro, non rientrando tra quelle tassativamente previste dall'art. 354 cod. proc. civ. che impongono la rimessione della causa al giudice di primo grado, comporta che, in caso di omessa pronuncia del giudice di appello sulla relativa questione, ritualmente sollevata con l'atto d'impugnazione, la causa debba essere rimessa al giudice di secondo grado, il quale deve decidere nel merito previa rinnovazione degli atti nulli, cioè ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse” (si vedano le sentenze n. 5225 del 10/03/2006 e n. 28681 del 23/12/2011) e secondo cui “È nulla la sentenza che pronunci nel merito della causa senza che siano state precisate le conclusioni e assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica, essendo in tal modo impedito ai difensori delle parti il pieno svolgimento del diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio” (si veda l'ordinanza n. 20732 del 13/08/2018), comportano la nullità della predetta statuizione in quanto adottata in spregio al diritto di difesa delle parti costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Carta Fondamentale e presidiato dall'incombente processuale del previo invito alle parti alla precisazione delle conclusioni in vista della futura decisione della lite, ed in spregio al principio del contraddittorio, non avendo potuto le parti di causa, che per la verità avevano tutte insistito con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. nelle rispettive conclusioni di merito senza avere mai prospettato la improcedibilità del giudizio in costanza della mediazione ancora in essere, prendere posizione sulla questione della procedibilità
pagina 9 di 11 del giudizio sfociata nell'ordinanza dichiarativa dell'improcedibilità emessa dal
Tribunale di Catania in data 14 febbraio 2023.
Tale ultimo provvedimento poi si pone in contrasto con l'art. 5, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010 vigente ratione temporis che prevedeva che
“Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo”: nel caso al vaglio del presente giudizio la condizione di procedibilità si doveva ritenere già avverata in occasione del primo incontro tenutosi avanti al mediatore il 29 settembre 2022 allorché le parti in causa e Controparte_1 CP_5
comunicarono di non volere aderire alla mediazione, non essendosi in tale occasione pertanto formatosi alcun accordo tra le parti anche in assenza di apposito verbale che certificasse l'esito negativo della spiegata mediazione;
la verificazione del presupposto al quale la legge ricollega l'avveramento della condizione di procedibilità poteva dirsi in sostanza già cristallizzatasi, il che attesta l'erroneità dell'ordinanza dichiarativa dell'improcedibilità emessa dal Tribunale di Catania in data 14 febbraio 2023 in quanto adottata in mancanza dei presupposti di legge.
La conseguenza di tali statuizioni non risiede nella rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., come affermato dagli arresti giurisprudenziali sopra riportati, ma nel vaglio del merito concernente la domanda possessoria avanzata dalla va pertanto dato ingresso alla prova orale richiesta sia Parte_1
da quest'ultima società che dalla parte appellata come Controparte_1
da separata ordinanza.
Alla luce di quanto sopra, va ritenuta la fondatezza dei motivi di appello esaminati e va dichiarata la nullità dell'ordinanza dichiarativa dell'improcedibilità emessa dal pagina 10 di 11 Tribunale di Catania in data 14 febbraio 2023: la causa va rimessa sul ruolo al fine del vaglio del merito concernente la domanda possessoria avanzata dalla
[...]
odierna appellante. Parte_1
Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
1151/2023, così dispone:
1) Dichiara la contumacia di CP_5
2) Dichiara la nullità dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania in data 14 febbraio 2023 con la quale è stata dichiarata l'improcedibilità del giudizio di primo grado;
3) Rimette la causa sul ruolo per un supplemento di istruttoria;
4) Spese al definitivo.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 12 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est.
Dott. Angela Maria Galioto Giudice Ausiliario Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1151/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Gaetano Granozzi e Gaetana Allegra giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata in Catania, Viale Vittorio Veneto
n. 227;
APPELLANTE
pagina 1 di 11 CONTRO
(P.I. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Aci Catena, Via Indirizzo
n. 25, presso lo studio dell'Avv. Rosaria Venera Grancagnolo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLATA
E CONTRO
(C.F. ) e C.F. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
), i quali eleggono domicilio in Acireale, Viale Principe C.F._2
Amedeo n. 31, presso lo studio dell'avv. Pino Mauro Grasso che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATI
E CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di CP_4 C.F._3
procura in atti dall'avv. Mario Badala presso il cui studio in Acireale, Corso
Umberto n. 28, elegge domicilio;
APPELLATO
E CONTRO
C.F. CP_5 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
pagina 2 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La causa al vaglio del presente giudizio trae linfa dal ricorso ex artt. 703 c.p.c. e
1168 c.c., iscritto al ruolo generale il 30 marzo 2019, con il quale la Parte_1
società erogatrice di acque destinate all'irrigazione di terreni agricoli, ha
[...]
invocato la tutela possessoria nei confronti della Controparte_1
sostenendo di essere stata da quest'ultima spogliata nel possesso della servitù di acquedotto goduta sul terreno sito in Acireale ed individuato al Catasto Terreni al foglio 49 e particella 362: a dire della ricorrente la Controparte_1
dopo avere acquistato in data 29 dicembre 2017 il suddetto terreno al fine di edificarvi sei villette e venderle a terzi, nell'aprile del 2018 le aveva intercluso l'accesso all'area mediante recinzione in pietra lavica del fondo salvo poi rimuovere la tubazione fuori terra tenuta da pilastrini ed interrarla a 30 centimetri lungo un percorso a sé ignoto.
Si è costituita nella fase cautelare la contestando il Controparte_1
merito delle avverse pretese ed eccependo la decadenza per tardività della proposta azione possessoria;
il contraddittorio è stato poi integrato mediante evocazione in giudizio degli acquirenti di tre delle sei villette costruite nelle persone di CP_4
e e di .
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_5
Con ordinanza del 25.04.2021 emessa nella fase sommaria del primo grado di giudizio, comunicata il giorno successivo, il Tribunale di Catania ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto depositato oltre il termine annuale di decadenza che ha individuato nel 25 gennaio 2018 allorché la ultimò Controparte_1
la recinzione dell'area di cantiere impedendo in tal modo l'accesso al personale della società ricorrente: azionato reclamo ad opera della il Parte_1
pagina 3 di 11 Tribunale di Catania in tale sede ha, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. in data 20.10.2021, rigettato il gravame proposto dalla
[...]
confermando la sussistenza della decadenza annuale ai fini della Parte_1
proposizione della tutela possessoria.
La a depositato istanza di prosecuzione del giudizio Parte_1
per il merito possessorio ex art. 703, comma terzo, c. p. c. instaurato il quale il
Tribunale di Catania ha, con ordinanza del 28 giugno 2022, assegnato termine alle parti per la proposizione della mediazione obbligatoria e fissato successiva udienza per la verifica della sussistenza della procedibilità del giudizio e per l'eventuale assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. al 14 febbraio 2023; inoltrata ad opera della società istante domanda di mediazione in data primo luglio
2022, il procedimento ha visto quale primo incontro l'assise del 29 settembre del
2022 in occasione della quale sia la che il convenuto Controparte_1
contumace comunicavano di non volere aderire alla mediazione, CP_5
salvo poi il susseguirsi di altri incontri tenutisi il 26 ottobre 2022, il 29 novembre
2022, il primo dicembre 2022, il 19 dicembre 2022, il 24 gennaio 2023, ed il 24 febbraio 2023, giorno quest'ultimo successivo alla data di udienza fissata dal
Tribunale al quale era stato differito, ad opera del mediatore, l'incontro originariamente fissato per il giorno 8 febbraio 2024 a causa di un problema di salute della parte . CP_4
All'udienza a trattazione scritta del 14.02.2023 fissata per la verifica della sussistenza della procedibilità del giudizio, il Tribunale di Catania, dopo avere preso atto che il procedimento di mediazione era ancora pendente tra le parti di lite ha, con coeva ordinanza, dichiarato la causa improcedibile con la seguente motivazione
“Secondo l'art. 5, co. 1 bis, d P. R. 28/2010, per la parte che qui rileva e nel testo
pagina 4 di 11 qui applicabile ratione temporis, “L'esperimento del procedimento di mediazione é condizione di procedibilità della domanda giudiziale. ... L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si é conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all' articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”; soggiunge l'art. 5, co. 2 bis che:
“Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo”; il successivo art.
6, nel testo vigente fino alla data del 16 ottobre 2022, prevedeva che: “Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1 bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non e' soggetto a sospensione feriale”; nel testo vigente dal 17 ottobre 2022 si prevede invece che: “1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore
a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale.
3. Se pende
pagina 5 di 11 il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma
1”. La citata disciplina vale per la cd. mediazione ope legis (come in ispecie) e mira anzitutto a far sì che le parti si presentino per la prima volta dinanzi al giudice dopo che la via conciliativa non ha avuto successo;
laddove le parti si presentino dinanzi al giudice senza tenere conto della condizione di procedibilità, il Legislatore non ne ha sanzionato il comportamento con l'improcedibilità immediata, ma ha previsto essenzialmente un rinvio ad una successiva udienza per la verifica dell'espletamento della mediazione;
nel tempo di questo rinvio le parti sono onerate
– questa volta a pena di improcedibilità – di avviare la mediazione (ove non
l'abbiano già fatto) e di concluderla in un termine non superiore a tre mesi
(prorogabile di altri tre secondo la nuova disciplina). Ora, com'è noto, tra le prime questioni sollevate dalla disciplina introdotta dal d. P. R. 28 cit. v'è stata quella delle conseguenze del mancato rispetto del termine di quindici giorni per l'inizio della mediazione. E com'è pure noto, l'orientamento che è infine prevalso (con
l'avallo della S. C., per come infra) è che il mancato rispetto del termine di 15 giorni per iniziare la mediazione non comporta conseguenze negative immediate;
ciò che invece assume rilevanza è che le parti concludano la mediazione (eventualmente anche con un verbale negativo) entro il termine di tre mesi (salvo adesso la proroga innovativamente introdotta dalla cd. riforma Cartabia a partire dal 17 ottobre
2022). Dal quadro normativo descritto appare del tutto evidente che, laddove le parti si presentino ancora dinanzi al giudice senza avere espletato e concluso la mediazione (anche con verbale negativo), la causa va dichiarata improcedibile.
Certamente è da escludere la possibilità di chiedere un nuovo rinvio per continuare la mediazione (salvo oggi, si ripete, la proroga di cui all'art. 6 cit.); e ciò oltre che per il chiaro tenore del testo normativo, anche per la stessa finalità deflattiva della
pagina 6 di 11 legge; ove infatti si ammettesse la possibilità per le parti di instare per ulteriori rinvii dopo lo spirare del termine di tre mesi si assisterebbe al paradosso di interpretare una disciplina con finalità deflattiva in modo tale da consentire un allungamento dei tempi del processo (fino al paradosso di consentire alle parti di mantenere indefinitamente pendente un processo e di coltivare parallelamente trattative per un componimento bonario). Tali considerazioni sono state del tutto pacificamente avallate dalla S. C. nel momento in cui ha escluso che il mancato rispetto del termine di quindici giorni abbia conseguenze negative e ha fatto leva sulla necessità che il procedimento di mediazione si concluda nel termine previsto
(il riferimento è a Cassazione civile sez. II, 14/12/2021, n.40035). In conclusione, in difetto di verbale negativo e, laddove si ritiene la nuova disciplina più sopra citata applicabile in questo giudizio, di accordo scritto da tutte le parti ex art. 6 cit., la causa va dichiarata improcedibile”.
La ha proposto appello avverso la predetta ordinanza Parte_1
rilevando la nullità dell'ordinanza del 14 febbraio 2023 dichiarativa dell'improcedibilità sia per il fatto che era stata adottata in violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per omessa concessione alle parti dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e dei termini ex art. 190 c.p.c., avendo tutte le parti di causa insistito con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. nelle rispettive conclusioni di merito senza avere nessuna di esse prospettato la improcedibilità del giudizio in pendenza della mediazione, sia per il fatto che era stata adottata in violazione degli artt. 5, comma 2 bis, e 6 del decreto legislativo n. 28 del 2010 vigenti ratione temporis, dovendosi nel caso in esame ritenere che già sin dall'incontro del 29 settembre 2022 si era verificata la condizione di procedibilità, per avere le parti in causa e Controparte_1 CP_5
pagina 7 di 11 comunicato di non volere aderire alla mediazione e per non essersi pertanto cristallizzato alcun accordo anche in assenza di un verbale che ne avesse appositamente formalizzato l'esito negativo, in mancanza viepiù di termini perentori al cui mancato rispetto potere pronunciare decadenze od ancorare l'esecrata pronuncia di improcedibilità. Quanto al merito, la Parte_1
ha insistito nella domanda possessoria instando per la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. od, in via subordinata, per l'ammissione dei mezzi di prova indicati nell'atto di appello.
Si sono costituiti nel presente giudizio i convenuti Controparte_1
, e instando per il rigetto e per la CP_4 Controparte_2 Controparte_3
conferma del contenuto dell'ordinanza dichiarativa dell'improcedibilità emessa dal
Tribunale di Catania in data 14 febbraio 2023, mentre è rimasto CP_5
contumace: quanto al merito, i convenuti hanno insistito nella declaratoria di decadenza dall'azione possessoria per lo spirare del termine annuale come, a loro dire correttamente, evidenziato nei precedenti provvedimenti cautelari adottati.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di discussione del 9 giugno 2023.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere dichiarare la nullità dell'ordinanza dichiarativa dell'improcedibilità emessa dal Tribunale di Catania in data 14 febbraio
2023 per le seguenti ragioni.
Innanzitutto il Tribunale ha statuito sulla improcedibilità del giudizio, avendone troncato il corso, mediante ordinanza avente il contenuto sostanziale di una sentenza la cui adozione non è stata preceduta dall'invito alle parti a precisare le conclusioni e dalla successiva concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.: tali omissioni, avuto riguardo alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione a mente della pagina 8 di 11 quale “Nel procedimento davanti al giudice di pace, la decisione della causa che non sia stata preceduta dalla precisazione delle conclusioni definitive, istruttorie e di merito, né dal semplice invito a provvedervi rivolto dal giudice alle parti, comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa;
tale nullità, peraltro, non rientrando tra quelle tassativamente previste dall'art. 354 cod. proc. civ. che impongono la rimessione della causa al giudice di primo grado, comporta che, in caso di omessa pronuncia del giudice di appello sulla relativa questione, ritualmente sollevata con l'atto d'impugnazione, la causa debba essere rimessa al giudice di secondo grado, il quale deve decidere nel merito previa rinnovazione degli atti nulli, cioè ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse” (si vedano le sentenze n. 5225 del 10/03/2006 e n. 28681 del 23/12/2011) e secondo cui “È nulla la sentenza che pronunci nel merito della causa senza che siano state precisate le conclusioni e assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica, essendo in tal modo impedito ai difensori delle parti il pieno svolgimento del diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio” (si veda l'ordinanza n. 20732 del 13/08/2018), comportano la nullità della predetta statuizione in quanto adottata in spregio al diritto di difesa delle parti costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Carta Fondamentale e presidiato dall'incombente processuale del previo invito alle parti alla precisazione delle conclusioni in vista della futura decisione della lite, ed in spregio al principio del contraddittorio, non avendo potuto le parti di causa, che per la verità avevano tutte insistito con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. nelle rispettive conclusioni di merito senza avere mai prospettato la improcedibilità del giudizio in costanza della mediazione ancora in essere, prendere posizione sulla questione della procedibilità
pagina 9 di 11 del giudizio sfociata nell'ordinanza dichiarativa dell'improcedibilità emessa dal
Tribunale di Catania in data 14 febbraio 2023.
Tale ultimo provvedimento poi si pone in contrasto con l'art. 5, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010 vigente ratione temporis che prevedeva che
“Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo”: nel caso al vaglio del presente giudizio la condizione di procedibilità si doveva ritenere già avverata in occasione del primo incontro tenutosi avanti al mediatore il 29 settembre 2022 allorché le parti in causa e Controparte_1 CP_5
comunicarono di non volere aderire alla mediazione, non essendosi in tale occasione pertanto formatosi alcun accordo tra le parti anche in assenza di apposito verbale che certificasse l'esito negativo della spiegata mediazione;
la verificazione del presupposto al quale la legge ricollega l'avveramento della condizione di procedibilità poteva dirsi in sostanza già cristallizzatasi, il che attesta l'erroneità dell'ordinanza dichiarativa dell'improcedibilità emessa dal Tribunale di Catania in data 14 febbraio 2023 in quanto adottata in mancanza dei presupposti di legge.
La conseguenza di tali statuizioni non risiede nella rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., come affermato dagli arresti giurisprudenziali sopra riportati, ma nel vaglio del merito concernente la domanda possessoria avanzata dalla va pertanto dato ingresso alla prova orale richiesta sia Parte_1
da quest'ultima società che dalla parte appellata come Controparte_1
da separata ordinanza.
Alla luce di quanto sopra, va ritenuta la fondatezza dei motivi di appello esaminati e va dichiarata la nullità dell'ordinanza dichiarativa dell'improcedibilità emessa dal pagina 10 di 11 Tribunale di Catania in data 14 febbraio 2023: la causa va rimessa sul ruolo al fine del vaglio del merito concernente la domanda possessoria avanzata dalla
[...]
odierna appellante. Parte_1
Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
1151/2023, così dispone:
1) Dichiara la contumacia di CP_5
2) Dichiara la nullità dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania in data 14 febbraio 2023 con la quale è stata dichiarata l'improcedibilità del giudizio di primo grado;
3) Rimette la causa sul ruolo per un supplemento di istruttoria;
4) Spese al definitivo.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 12 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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