Sentenza 13 novembre 1984
Massime • 1
Il secondo comma dell'art. 1341 cod. civ., il quale statuisce l'inefficacia delle clausole vessatorie non approvate specificamente per iscritto, richiede che la volontà del contraente per adesione, diretta all'approvazione delle medesime, venga manifestata in questa particolare Forma, con la conseguenza che la conoscenza o conoscibilità delle clausole stesse, da parte del detto contraente per adesione, non vale a rendere efficace le clausole vessatorie che non risultino approvate in Forma scritta. ( Conf 2716/66, mass n 325183; ( Conf 3215/62).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/11/1984, n. 5721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5721 |
| Data del deposito : | 13 novembre 1984 |
Testo completo
Il secondo comma dell'art. 1341 cod. civ., il quale statuisce l'inefficacia delle clausole vessatorie non approvate specificamente per iscritto, richiede che la volontà del contraente per adesione, diretta all'approvazione delle medesime, venga manifestata in questa particolare Forma, con la conseguenza che la conoscenza o conoscibilità delle clausole stesse, da parte del detto contraente per adesione, non vale a rendere efficace le clausole vessatorie che non risultino approvate in Forma scritta. ( Conf 2716/66, mass n 325183; ( Conf 3215/62).*