Cass. civ., sez. II, sentenza 13/11/1984, n. 5721
CASS
Sentenza 13 novembre 1984

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Il secondo comma dell'art. 1341 cod. civ., il quale statuisce l'inefficacia delle clausole vessatorie non approvate specificamente per iscritto, richiede che la volontà del contraente per adesione, diretta all'approvazione delle medesime, venga manifestata in questa particolare Forma, con la conseguenza che la conoscenza o conoscibilità delle clausole stesse, da parte del detto contraente per adesione, non vale a rendere efficace le clausole vessatorie che non risultino approvate in Forma scritta. ( Conf 2716/66, mass n 325183; ( Conf 3215/62).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 13/11/1984, n. 5721
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5721
    Data del deposito : 13 novembre 1984

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