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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
composto dai Sigg.:
dott.ssa Laura Petitti Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa iscritta al N. 743/2023 R.G.A.C. posta in deliberazione, a seguito di udienza cartolare, con ordinanza del 27.9.2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo, via del Bersagliere n. 8, presso lo studio dell'avv. Giovanna
Ippolito, che lo rappresenta e difende per procura in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Palermo Via Pignatelli Aragona n. 86, presso lo studio dell'avv.to Dario
Bonuso, che la rappresenta e difende per procura in atti
-RESISTENTE-
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio. C O N S I D E R A T O
Che, con ricorso depositato in data 27/2/2023 e ritualmente notificato, ha chiesto Parte_1
a questo Tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con nel Comune di Bisacquino in data 24/01/1998 (regolarmente trascritto nei Controparte_1
Registri dello Stato Civile del Comune di Bisacquino dell'anno 1998, Atto n. 2 – P.II – S.A.), dal quale sono nati due figli: , nato a [...] il [...] e , nata a [...] il giorno Per_1 Per_2
1/09/2004; che la resistente si è costituita in giudizio, senza opporsi alla domanda di divorzio, pur contestando l'ulteriore contenuto del ricorso;
che i coniugi, sulla base della documentazione esibita, sono legalmente separati in virtù di titolo definitivo costituito da decreto di omologazione n. 20988/2019 del 4.12.2019, pubblicato il
05.12.2019, emesso dal Tribunale di Termini Imerese, all'esito dell'Udienza presidenziale del
14.11.2019;
che il tempo trascorso induce il Tribunale a ritenere che la comunione spirituale e materiale sia ormai cessata e che debba escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare;
che sussistono, pertanto, le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), della L. 1/12/1970 n. 898 e successive modifiche;
che la causa deve proseguire onde istruire le domande ulteriori;
che la liquidazione delle spese avverrà con la sentenza definitiva;
che, nelle more del giudizio, rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal Presidente del
Tribunale con ordinanza del 24.4.2024; visto l'art. 4, comma XII, L. 898/1970;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente provvedendo, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di Bisacquino in data 24/01/1998 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...] (matrimonio Controparte_1
regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Bisacquino dell'anno
1998, Atto n. 2 – P.II – S.A);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bisacquino di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) conferma, allo stato, le condizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 24.4.2024 fino all'esito della sentenza definitiva;
4) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
5) riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese il 30/12/2024
Il Presidente
Il Giudice Estensore Laura Petitti
Claudia Musola