Ordinanza collegiale 7 gennaio 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00953/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00219/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 219 del 2024, proposto da
Instrumentation Laboratory S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Bellini Bressi e Federica Bellini Bressi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 166/2020 NRG 6274/2019 emesso in data 11.02.2020 dal Tribunale di Catanzaro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 il dott. Vittorio Carchedi;
Osservato che:
- Instrumentation Laboratory S.p.A. ha agito d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l’ottemperanza del decreto meglio indicato in epigrafe, nella parte in cui condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 349.734,79, oltre i interessi come da domanda, non al pagamento delle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 4.185,00, per compensi, 634,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, con istanza deposita in data 18 marzo 2025, parte ricorrente ha dichiarato “ di rinunciare all’instaurato Giudizio di Ottemperanza, avendo l’Ente debitore provveduto al pagamento del dovuto ”;
Ritenuto che, in mancanza della prova dell’intervenuto pagamento e della notifica della rinuncia (cfr. art. 84, comma 3, c.p.a.), la dichiarazione di parte ricorrente deve intendersi alla stregua di una dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso, il quale deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’articolo 84, comma 4, del codice del processo amministrativo;
Ritenuto che nulla va disposto in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione dell’amministrazione intimata e dell’esito del giudizio di ottemperanza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO