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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/05/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2007/2018 R.G., avente ad oggetto opposizione a cartella di pagamento e vertente
[...]
e , rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Parte_1 Parte_2
Claps in virtù di mandato in calce all'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliati;
- OPPONENTI -
E
in persona del Controparte_1
rappresentante legale, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Rossi in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- OPPOSTO -
NONCHE'
1 nella persona del rappresentante legale;
Controparte_2
- OPPOSTO CONTUMACE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 26-6-2018 e Parte_3 [...]
agivano in giudizio nei confronti di , in Pt_2 Controparte_2
qualità di Agente per la riscossione per la Provincia di Potenza, e di
[...]
quale Ente impositore, al fine di Controparte_1
ottenere in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e della cartella di pagamento n. 09220180002673652001 notificata a Parte_3
e della cartella di pagamento n. 09220180002673652002 notificata in
[...]
data 7-6-2018 a e nel merito l'accertamento della Parte_2
nullità/illegittimità delle cartelle di pagamento impugnate.
In particolare, gli opponenti allegavano a fondamento dell'opposizione che:
2 - era stata notificata a la cartella di pagamento n. Parte_3
09220180002673652001 per l'importo complessivo di euro 227.055,61;
- in data 7-6-2018 era stata notificata a la cartella di pagamento n. Parte_2
09220180002673652002 per l'importo complessivo di euro 227.055,61;
- nelle cartelle di pagamento impugnate era richiesto il pagamento della somma corrisposta al soggetto finanziatore in seguito alla escussione della garanzia di
Fondo pubblico ex legge n. 662 del 1996 prestata dalla
[...]
a beneficio di un Istituto di credito a garanzia Controparte_1
dell'adempimento dell'obbligo restitutorio gravante sulla società finanziata in relazione al quale e avevano prestato Parte_3 Parte_2
garanzia personale;
- la in virtù di una Controparte_1
convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico svolge attività
di gestione del Fondo di garanzia istituito ai sensi dell'articolo 2 comma 100
lettera a) della legge n. 662 del 1996 con lo scopo di garantire i crediti concessi dagli Istituti di credito in favore delle piccole e medie imprese;
- nel caso di specie aveva garantito il finanziamento Controparte_1
erogato dalla in favore della società CP_1 Controparte_3
ATP s.r.l., in relazione al quale gli opponenti avevano prestato garanzia fideiussoria;
- affinche l'Ente impositore potesse escutere la garanzia fideiussoria era necessario che lo stesso fornisse la prova di avere corrisposto all'Istituto di credito finanziatore la parte di finanziamento non restituita dal debitore principale e di avere comunicato a quest'ultimo e ai fideiussori di essersi surrogato nel diritto di credito vantato dall'Istituto finanziatore;
3 - nel caso di specie difettava la prova che l'Ente impositore avesse soddisfatto il credito vantato dall'Istituto di credito nei confronti del debitore principale ed avesse comunicato a quest'ultimo e ai fideiussori l'avvenuta surroga;
- in ogni caso, le fideiussioni rilasciate da e Parte_3 Parte_2
dovevano ritenersi illegittime per violazione dei doveri di correttezza e buona fede ad opera dell'Istituto di credito finanziatore e di che Controparte_1
avevano concesso e garantito il finanziamento nonostante le gravissime e insanabili difficoltà economiche che la società debitrice principale stava attraversando.
Alla luce di tali premesse, gli opponenti chiedevano in via preliminare che venisse disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e delle cartelle di pagamento impugnate e nel merito chiedevano che, previo accertamento del difetto in capo agli opposti del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti, venisse accertata la nullità/illegittimità delle stesse cartelle di pagamento e che, per l'effetto, le cartelle venissero dichiarate nulle, annullabili e/o inefficaci.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16-11-2018 si costituiva in giudizio che Controparte_1
chiedeva in via preliminare il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento impugnate anche per difetto del presupposto cautelare e nel merito il rigetto dell'opposizione.
non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Nel corso del giudizio non veniva svolta attività istruttoria e all'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 5 Marzo 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni per il deposito delle
4 comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_2
, che, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non si è
[...]
costituita in giudizio.
Sempre in via preliminare appare opportuno procedere alla qualificazione dell'opposizione proposta da e al fine di Parte_3 Parte_2
valutarne l'ammissibilità sotto il profilo della tempestività.
Anche in tema di riscossione coattiva l'elemento che consente di differenziare l'opposizione all'esecuzione da quella di cui all'articolo 617 c.p.c. è costituito dall'oggetto della contestazione nel senso che mentre con l'opposizione all'esecuzione il debitore contesta l'an dell'esecuzione e nega il diritto del creditore di agire in executivis nei suoi confronti per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, con l'opposizione agli atti esecutivi il debitore contesta il quomodo e, quindi, la modalità dell'esecuzione in relazione a vizi formali del titolo, del precetto (cui è assimilabile la cartella di pagamento nella riscossione coattiva) o di altro atto del procedimento esecutivo.
Tanto premesso, dal momento che gli opponenti hanno sollevato contestazioni inerenti all'an della pretesa creditoria, contestando il diritto dell'Agente della riscossione e dell'Ente impositore di procedere ad esecuzione forzata sotto il profilo della inosservanza dell'iter imposto dalla legislazione vigente per l'iscrizione a ruolo del credito azionato e della illegittimità delle garanzie fideiussorie prestate, l'opposizione proposta deve essere ricondotta al paradigma dell'opposizione all'esecuzione non ancora iniziata ex articolo 615 primo comma c.p.c., che è proponibile senza limiti temporali.
5 Quanto al merito, appare opportuno premettere che il sistema di riscossione esattoriale delineato dal d.p.r. n. 602 del 1973 si snoda attraverso una serie di atti prodromici all'inizio dell'esecuzione forzata vera e propria e una serie di atti esecutivi in senso stretto, caratterizzati nel loro complesso da peculiarità (come il ruolo limitato ad attività eventuali, episodiche e necessariamente sollecitate dall'interessato svolto dal Giudice dell'esecuzione esattoriale, la particolare natura del titolo esecutivo e la riserva in capo all'Agente della riscossione del compimento degli atti funzionali all'avvio dell'espropriazione) che trovano il proprio fondamento nella finalità di agevolare il soddisfacimento dei crediti dello
Stato e degli enti pubblici.
Gli atti prodromici all'inizio dell'esecuzione forzata esattoriale sono il ruolo (che costituisce il titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 49 del d.p.r. n. 602 del 1973 e la cui formazione è di competenza dell'Ente impositore), la cartella di pagamento in cui confluisce il ruolo - con cui l'Agente della riscossione intima al contribuente il pagamento della somma dovuta e che costituisce l'equivalente dell'atto di precetto
-, il fermo di beni mobili registrati e l'iscrizione di ipoteca, i quali non costituiscono atti esecutivi, ma sono strumentali a fare pressione sul debitore affinchè adempia spontaneamente, l'intimazione di pagamento o l'avviso che ai sensi dell'articolo 50 del d.p.r. n. 602 del 1973 il Concessionario deve notificare al contribuente una volta decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, non potendo altrimenti procedere al compimento del pignoramento e all'avvio dell'espropriazione forzata, e altri atti di diffida e messa in mora, funzionali ad ottenere l'adempimento spontaneo della pretesa creditoria consacrata nel ruolo.
Quanto al ruolo, che costituisce il primo atto del procedimento di riscossione esattoriale, l'articolo 49 comma 1 del d.p.r. n. 602 del 1973 prevede che per la riscossione delle somme non pagate l'Agente della riscossione procede ad
6 esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo. Pertanto,
nella riscossione coattiva il titolo esecutivo, che attribuisce all'Ente impositore e all'Agente della riscossione il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del contribuente, è costituito dal ruolo, il quale è disciplinato dall'articolo 10 lettera b) del D.P.R. n. 602 del 1973, consiste nell'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute (per imposte, sanzioni e interessi), che viene formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del Concessionario, è sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato (con la sottoscrizione il ruolo acquisita efficacia di titolo esecutivo) e deve contenere il numero di codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diventa esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento o, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa: quindi, il ruolo è un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate,
ove previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse) proprio dell'Ente
impositore e tipico nella forma e nel contenuto sostanziale.
Tanto premesso sul piano generale della struttura del procedimento di riscossione coattiva, occorre verificare se nel caso che ci occupa le cartelle di pagamento impugnate siano state o meno precedute, nella sequenza procedimentale che ha condotto alla loro notifica, dalla formazione di un valido titolo esecutivo.
Le cartelle di pagamento notificate a e e Parte_3 Parte_2
avverso le quali gli stessi hanno proposto opposizione sono relative al ruolo n.
2018/000357 - entrate coattive anno 2017, reso esecutivo in data 13-2-2018,
avente ad oggetto il credito vantato dalla Controparte_1
nei loro confronti, in qualità di fideiussori, in virtù della escussione
[...]
della garanzia di fondo pubblico ex legge n. 662 del 1996 in seguito all'inadempimento dell'obbligo di restituzione della somma erogata in favore della società beneficiaria in seguito alla stipula di un contratto di mutuo
7 chirografario fra la società ATP s.r.l. e la Banca di Credito Cooperativo di
Sassano e della successiva surroga del garante nei diritti vantati dall'Istituto di credito finanziatore (si vedano le cartelle di pagamento prodotte ai n. 2 e 3 nel fascicolo di parte degli opponenti): quindi, la
[...]
che, in seguito all'inadempimento della società Controparte_1
debitrice principale, ha proceduto al pagamento della somma dovuta in favore della Banca di Credito Cooperativo di Sassano e si è surrogata al creditore ai sensi dell'articolo 1203 c.c., ha proceduto all'iscrizione a ruolo a carico dei fideiussori e , avvalendosi della procedura di Parte_3 Parte_2
riscossione esattoriale per il recupero della somma corrisposta in adempimento dell'obbligo di garanzia assunto ex lege, in quanto gestore del Fondo di Garanzia
per le piccole e medie imprese.
Con il primo motivo di opposizione e Parte_3 Parte_2
lamentano che la non Controparte_1
avrebbe seguito l'iter previsto dalla legislazione vigente per procedere alla iscrizione a ruolo del credito vantato nei loro confronti, deducendo che la stessa non avrebbe fornito la prova né dell'adempimento dell'obbligo di garanzia e,
quindi, della surroga nel credito originariamente vantato dall'Istituto di credito nei loro confronti né la prova della comunicazione della surroga nei loro confronti e nei confronti della società debitrice principale.
Ritiene questo Giudice, alla luce della documentazione tempestivamente prodotta in giudizio dalla che sia Controparte_1
stata acquisita al processo la prova della sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione a ruolo dell'importo di cui è stato intimato il pagamento agli opponenti con la notifica delle cartelle di pagamento impugnate: in particolare,
risulta dalla documentazione in atti che l'Ente impositore ha proceduto ad attivare la procedura di riscossione esattoriale con l'iscrizione a ruolo e la trasmissione
8 dello stesso all'Agente della riscossione dopo aver soddisfatto, in virtù della garanzia pubblica prestata ai sensi della legge n. 662 del 1998, la pretesa creditoria vantata dalla Banca di Credito Cooperativo di Sassano nei confronti della società debitrice principale, in relazione alla quale e Parte_3
avevano prestato garanzia personale (si vedano la richiesta di Parte_2
attivazione del Fondo di garanzia datata 10-3-2016 inviata dalla Banca di Credito
Cooperativo di Sassano a la comunicazione di Controparte_1
accredito dell'importo complessivo di euro 220,370,52 inviata in data 23-6-2017
alla , nella quale nel frattempo si era fusa Controparte_4
per incorporazione la Banca di Credito Cooperativo di Sassano, e il relativo bonifico disposto in favore della in data Controparte_4
26-6-2017 prodotti rispettivamente ai n. 4, 5 e 6 nel fascicolo di parte dell'Ente
impositore) ed acquistato, pertanto, nei confronti del debitore principale e dei fideiussori un credito restitutorio di natura pubblicistica rientrante nella previsione dell'articolo 17 del Decreto legislativo n. 46 del 1999 per effetto del richiamo ad esso contenuto nell'articolo 8 bis del decreto-legge n. 3 del 2015, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 2015, e soltanto dopo aver comunicato alla società debitrice principale e ai fideiussori l'intervenuta surroga (si vedano gli avvisi di ricevimento relativi alle raccomandate a/r inviate in data 17-10-2017 a
, e società ATP s.r.l. contenenti la Parte_3 Parte_2
comunicazione di surroga prodotti al n. 8 nel fascicolo di parte di
[...]
Controparte_1
Pertanto, disatteso il primo motivo di opposizione, deve essere esaminata la doglianza con la quale e deducono Parte_3 Parte_2
l'illegittimità per violazione dei principi di correttezza e buona fede delle fideiussioni rilasciate a garanzia dell'adempimento degli obblighi restitutori gravanti sulla società in virtù del contratto di mutuo chirografario, Parte_4
9 allegando che l'Istituto di credito finanziatore avrebbe concesso il credito alla società debitrice principale nonostante le gravi ed irreversibili difficoltà
economiche in cui la stessa versava.
A parte la considerazione che nessun elemento di prova in ordine allo stato di dissesto in cui versava il debitore principale al momento dell'erogazione del finanziamento e della prestazione della garanzia pubblica è stata fornita dagli opponenti, ritiene questo Giudice che i fideiussori non possano far valere nei confronti di la dedotta illegittimità per violazione dei Controparte_1
principi di correttezza e buona fede delle garanzie personali rilasciate a garanzia del debito contratto dalla società ATP s.r.l. nei confronti della Banca di Credito
Cooperativo di Sassano per le seguenti ragioni.
L'articolo 2 quarto comma del Decreto ministeriale del 20 Giugno 2005
(Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese) stabilisce che ai sensi dell'articolo 1203 c.c., nell'effettuare il pagamento il Fondo, acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole
e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate e, quindi, prevede la surroga del Fondo di garanzia nei diritti che spettavano al creditore garantito;
nonostante il subentro del Fondo di garanzia nel diritto di credito vantato dalla
Banca di Credito Cooperativo di Sassano anche nei confronti dei garanti in attuazione della norma dettata dall'articolo 1204 c.c., è escluso che i fideiussori possano sollevare nei confronti del Fondo di garanzia eccezioni opponibili al creditore originario, in considerazione della natura pubblicistica del credito azionato dal Controparte_1
Infatti, la giurisprudenza di legittimità con orientamento ormai consolidato - da cui non vi sono ragioni per discostarsi, in quanto incentrato sulla valorizzazione della funzione svolta dalla garanzia pubblica prestata ai sensi della legge n. 662
10 del 1996 di pubblica utilità di sostegno allo sviluppo delle attività produttive -
ritiene che per effetto della surroga del gestore del Fondo di Garanzia al soggetto finanziatore in seguito al pagamento eseguito in suo favore in adempimento dell'obbligo ex lege nascente dalla garanzia non si determina il subentro del
solvens nell'obbligazione originaria, che trovava la propria fonte in un rapporto paritetico di natura privatistica, ma sorge in capo al gestore un credito restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, in quanto finalizzato non al recupero del credito di diritto comune nascente dal finanziamento originario, ma alla riacquisizione di risorse pubbliche alla disponibilità dello stesso Fondo, sicchè, da un lato, è possibile il ricorso alla procedura di riscossione esattoriale prevista dall'articolo 9 comma 5 del Decreto legislativo n. 123 del 1998 nei confronti del debitore principale e nei confronti dei fideiussori (Corte di cassazione n. 1005 del
2023 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 6508 del 2020 e Corte di cassazione n. 9657 del 2024) e, dall'altro, deve escludersi che i garanti possano far valere le eccezioni opponibili al creditore originario nei confronti del Fondo di garanzia, il quale è diventato titolare del credito per effetto della surroga ai sensi dell'articolo 1203 n. 5) c.c., ma non è subentrato nè nel rapporto contrattuale facente capo all'Istituto di credito né nell'obbligazione originaria che in esso trovava la prova fonte negoziale.
Ne consegue che anche sotto questo profilo l'opposizione proposta da
[...]
e avverso le cartelle di pagamento impugnate sul Parte_3 Parte_2
presupposto del difetto di un valido titolo esecutivo che consentisse all'Ente impositore di procedere all'iscrizione a ruolo e all'Agente della riscossione di agire esecutivamente nei loro confronti appare infondata e deve essere rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, ritiene questo Giudice che -
in considerazione della complessità delle questioni sottese alla presente controversia - ricorra il presupposto delle gravi ed eccezionali ragioni previsto
11 dall'articolo 92 secondo comma c.p.c., così come riformulato dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018, per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'opposizione proposta, con atto di citazione notificato in data 26-6-2018, da e Parte_3 Parte_2
nei confronti di e della Controparte_2 [...]
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Controparte_1
disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- rigetta l'opposizione;
- compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.
Potenza, 20-5-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2007/2018 R.G., avente ad oggetto opposizione a cartella di pagamento e vertente
[...]
e , rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Parte_1 Parte_2
Claps in virtù di mandato in calce all'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliati;
- OPPONENTI -
E
in persona del Controparte_1
rappresentante legale, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Rossi in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- OPPOSTO -
NONCHE'
1 nella persona del rappresentante legale;
Controparte_2
- OPPOSTO CONTUMACE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 26-6-2018 e Parte_3 [...]
agivano in giudizio nei confronti di , in Pt_2 Controparte_2
qualità di Agente per la riscossione per la Provincia di Potenza, e di
[...]
quale Ente impositore, al fine di Controparte_1
ottenere in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e della cartella di pagamento n. 09220180002673652001 notificata a Parte_3
e della cartella di pagamento n. 09220180002673652002 notificata in
[...]
data 7-6-2018 a e nel merito l'accertamento della Parte_2
nullità/illegittimità delle cartelle di pagamento impugnate.
In particolare, gli opponenti allegavano a fondamento dell'opposizione che:
2 - era stata notificata a la cartella di pagamento n. Parte_3
09220180002673652001 per l'importo complessivo di euro 227.055,61;
- in data 7-6-2018 era stata notificata a la cartella di pagamento n. Parte_2
09220180002673652002 per l'importo complessivo di euro 227.055,61;
- nelle cartelle di pagamento impugnate era richiesto il pagamento della somma corrisposta al soggetto finanziatore in seguito alla escussione della garanzia di
Fondo pubblico ex legge n. 662 del 1996 prestata dalla
[...]
a beneficio di un Istituto di credito a garanzia Controparte_1
dell'adempimento dell'obbligo restitutorio gravante sulla società finanziata in relazione al quale e avevano prestato Parte_3 Parte_2
garanzia personale;
- la in virtù di una Controparte_1
convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico svolge attività
di gestione del Fondo di garanzia istituito ai sensi dell'articolo 2 comma 100
lettera a) della legge n. 662 del 1996 con lo scopo di garantire i crediti concessi dagli Istituti di credito in favore delle piccole e medie imprese;
- nel caso di specie aveva garantito il finanziamento Controparte_1
erogato dalla in favore della società CP_1 Controparte_3
ATP s.r.l., in relazione al quale gli opponenti avevano prestato garanzia fideiussoria;
- affinche l'Ente impositore potesse escutere la garanzia fideiussoria era necessario che lo stesso fornisse la prova di avere corrisposto all'Istituto di credito finanziatore la parte di finanziamento non restituita dal debitore principale e di avere comunicato a quest'ultimo e ai fideiussori di essersi surrogato nel diritto di credito vantato dall'Istituto finanziatore;
3 - nel caso di specie difettava la prova che l'Ente impositore avesse soddisfatto il credito vantato dall'Istituto di credito nei confronti del debitore principale ed avesse comunicato a quest'ultimo e ai fideiussori l'avvenuta surroga;
- in ogni caso, le fideiussioni rilasciate da e Parte_3 Parte_2
dovevano ritenersi illegittime per violazione dei doveri di correttezza e buona fede ad opera dell'Istituto di credito finanziatore e di che Controparte_1
avevano concesso e garantito il finanziamento nonostante le gravissime e insanabili difficoltà economiche che la società debitrice principale stava attraversando.
Alla luce di tali premesse, gli opponenti chiedevano in via preliminare che venisse disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e delle cartelle di pagamento impugnate e nel merito chiedevano che, previo accertamento del difetto in capo agli opposti del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti, venisse accertata la nullità/illegittimità delle stesse cartelle di pagamento e che, per l'effetto, le cartelle venissero dichiarate nulle, annullabili e/o inefficaci.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16-11-2018 si costituiva in giudizio che Controparte_1
chiedeva in via preliminare il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento impugnate anche per difetto del presupposto cautelare e nel merito il rigetto dell'opposizione.
non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Nel corso del giudizio non veniva svolta attività istruttoria e all'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 5 Marzo 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni per il deposito delle
4 comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_2
, che, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non si è
[...]
costituita in giudizio.
Sempre in via preliminare appare opportuno procedere alla qualificazione dell'opposizione proposta da e al fine di Parte_3 Parte_2
valutarne l'ammissibilità sotto il profilo della tempestività.
Anche in tema di riscossione coattiva l'elemento che consente di differenziare l'opposizione all'esecuzione da quella di cui all'articolo 617 c.p.c. è costituito dall'oggetto della contestazione nel senso che mentre con l'opposizione all'esecuzione il debitore contesta l'an dell'esecuzione e nega il diritto del creditore di agire in executivis nei suoi confronti per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, con l'opposizione agli atti esecutivi il debitore contesta il quomodo e, quindi, la modalità dell'esecuzione in relazione a vizi formali del titolo, del precetto (cui è assimilabile la cartella di pagamento nella riscossione coattiva) o di altro atto del procedimento esecutivo.
Tanto premesso, dal momento che gli opponenti hanno sollevato contestazioni inerenti all'an della pretesa creditoria, contestando il diritto dell'Agente della riscossione e dell'Ente impositore di procedere ad esecuzione forzata sotto il profilo della inosservanza dell'iter imposto dalla legislazione vigente per l'iscrizione a ruolo del credito azionato e della illegittimità delle garanzie fideiussorie prestate, l'opposizione proposta deve essere ricondotta al paradigma dell'opposizione all'esecuzione non ancora iniziata ex articolo 615 primo comma c.p.c., che è proponibile senza limiti temporali.
5 Quanto al merito, appare opportuno premettere che il sistema di riscossione esattoriale delineato dal d.p.r. n. 602 del 1973 si snoda attraverso una serie di atti prodromici all'inizio dell'esecuzione forzata vera e propria e una serie di atti esecutivi in senso stretto, caratterizzati nel loro complesso da peculiarità (come il ruolo limitato ad attività eventuali, episodiche e necessariamente sollecitate dall'interessato svolto dal Giudice dell'esecuzione esattoriale, la particolare natura del titolo esecutivo e la riserva in capo all'Agente della riscossione del compimento degli atti funzionali all'avvio dell'espropriazione) che trovano il proprio fondamento nella finalità di agevolare il soddisfacimento dei crediti dello
Stato e degli enti pubblici.
Gli atti prodromici all'inizio dell'esecuzione forzata esattoriale sono il ruolo (che costituisce il titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 49 del d.p.r. n. 602 del 1973 e la cui formazione è di competenza dell'Ente impositore), la cartella di pagamento in cui confluisce il ruolo - con cui l'Agente della riscossione intima al contribuente il pagamento della somma dovuta e che costituisce l'equivalente dell'atto di precetto
-, il fermo di beni mobili registrati e l'iscrizione di ipoteca, i quali non costituiscono atti esecutivi, ma sono strumentali a fare pressione sul debitore affinchè adempia spontaneamente, l'intimazione di pagamento o l'avviso che ai sensi dell'articolo 50 del d.p.r. n. 602 del 1973 il Concessionario deve notificare al contribuente una volta decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, non potendo altrimenti procedere al compimento del pignoramento e all'avvio dell'espropriazione forzata, e altri atti di diffida e messa in mora, funzionali ad ottenere l'adempimento spontaneo della pretesa creditoria consacrata nel ruolo.
Quanto al ruolo, che costituisce il primo atto del procedimento di riscossione esattoriale, l'articolo 49 comma 1 del d.p.r. n. 602 del 1973 prevede che per la riscossione delle somme non pagate l'Agente della riscossione procede ad
6 esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo. Pertanto,
nella riscossione coattiva il titolo esecutivo, che attribuisce all'Ente impositore e all'Agente della riscossione il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del contribuente, è costituito dal ruolo, il quale è disciplinato dall'articolo 10 lettera b) del D.P.R. n. 602 del 1973, consiste nell'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute (per imposte, sanzioni e interessi), che viene formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del Concessionario, è sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato (con la sottoscrizione il ruolo acquisita efficacia di titolo esecutivo) e deve contenere il numero di codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diventa esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento o, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa: quindi, il ruolo è un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate,
ove previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse) proprio dell'Ente
impositore e tipico nella forma e nel contenuto sostanziale.
Tanto premesso sul piano generale della struttura del procedimento di riscossione coattiva, occorre verificare se nel caso che ci occupa le cartelle di pagamento impugnate siano state o meno precedute, nella sequenza procedimentale che ha condotto alla loro notifica, dalla formazione di un valido titolo esecutivo.
Le cartelle di pagamento notificate a e e Parte_3 Parte_2
avverso le quali gli stessi hanno proposto opposizione sono relative al ruolo n.
2018/000357 - entrate coattive anno 2017, reso esecutivo in data 13-2-2018,
avente ad oggetto il credito vantato dalla Controparte_1
nei loro confronti, in qualità di fideiussori, in virtù della escussione
[...]
della garanzia di fondo pubblico ex legge n. 662 del 1996 in seguito all'inadempimento dell'obbligo di restituzione della somma erogata in favore della società beneficiaria in seguito alla stipula di un contratto di mutuo
7 chirografario fra la società ATP s.r.l. e la Banca di Credito Cooperativo di
Sassano e della successiva surroga del garante nei diritti vantati dall'Istituto di credito finanziatore (si vedano le cartelle di pagamento prodotte ai n. 2 e 3 nel fascicolo di parte degli opponenti): quindi, la
[...]
che, in seguito all'inadempimento della società Controparte_1
debitrice principale, ha proceduto al pagamento della somma dovuta in favore della Banca di Credito Cooperativo di Sassano e si è surrogata al creditore ai sensi dell'articolo 1203 c.c., ha proceduto all'iscrizione a ruolo a carico dei fideiussori e , avvalendosi della procedura di Parte_3 Parte_2
riscossione esattoriale per il recupero della somma corrisposta in adempimento dell'obbligo di garanzia assunto ex lege, in quanto gestore del Fondo di Garanzia
per le piccole e medie imprese.
Con il primo motivo di opposizione e Parte_3 Parte_2
lamentano che la non Controparte_1
avrebbe seguito l'iter previsto dalla legislazione vigente per procedere alla iscrizione a ruolo del credito vantato nei loro confronti, deducendo che la stessa non avrebbe fornito la prova né dell'adempimento dell'obbligo di garanzia e,
quindi, della surroga nel credito originariamente vantato dall'Istituto di credito nei loro confronti né la prova della comunicazione della surroga nei loro confronti e nei confronti della società debitrice principale.
Ritiene questo Giudice, alla luce della documentazione tempestivamente prodotta in giudizio dalla che sia Controparte_1
stata acquisita al processo la prova della sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione a ruolo dell'importo di cui è stato intimato il pagamento agli opponenti con la notifica delle cartelle di pagamento impugnate: in particolare,
risulta dalla documentazione in atti che l'Ente impositore ha proceduto ad attivare la procedura di riscossione esattoriale con l'iscrizione a ruolo e la trasmissione
8 dello stesso all'Agente della riscossione dopo aver soddisfatto, in virtù della garanzia pubblica prestata ai sensi della legge n. 662 del 1998, la pretesa creditoria vantata dalla Banca di Credito Cooperativo di Sassano nei confronti della società debitrice principale, in relazione alla quale e Parte_3
avevano prestato garanzia personale (si vedano la richiesta di Parte_2
attivazione del Fondo di garanzia datata 10-3-2016 inviata dalla Banca di Credito
Cooperativo di Sassano a la comunicazione di Controparte_1
accredito dell'importo complessivo di euro 220,370,52 inviata in data 23-6-2017
alla , nella quale nel frattempo si era fusa Controparte_4
per incorporazione la Banca di Credito Cooperativo di Sassano, e il relativo bonifico disposto in favore della in data Controparte_4
26-6-2017 prodotti rispettivamente ai n. 4, 5 e 6 nel fascicolo di parte dell'Ente
impositore) ed acquistato, pertanto, nei confronti del debitore principale e dei fideiussori un credito restitutorio di natura pubblicistica rientrante nella previsione dell'articolo 17 del Decreto legislativo n. 46 del 1999 per effetto del richiamo ad esso contenuto nell'articolo 8 bis del decreto-legge n. 3 del 2015, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 2015, e soltanto dopo aver comunicato alla società debitrice principale e ai fideiussori l'intervenuta surroga (si vedano gli avvisi di ricevimento relativi alle raccomandate a/r inviate in data 17-10-2017 a
, e società ATP s.r.l. contenenti la Parte_3 Parte_2
comunicazione di surroga prodotti al n. 8 nel fascicolo di parte di
[...]
Controparte_1
Pertanto, disatteso il primo motivo di opposizione, deve essere esaminata la doglianza con la quale e deducono Parte_3 Parte_2
l'illegittimità per violazione dei principi di correttezza e buona fede delle fideiussioni rilasciate a garanzia dell'adempimento degli obblighi restitutori gravanti sulla società in virtù del contratto di mutuo chirografario, Parte_4
9 allegando che l'Istituto di credito finanziatore avrebbe concesso il credito alla società debitrice principale nonostante le gravi ed irreversibili difficoltà
economiche in cui la stessa versava.
A parte la considerazione che nessun elemento di prova in ordine allo stato di dissesto in cui versava il debitore principale al momento dell'erogazione del finanziamento e della prestazione della garanzia pubblica è stata fornita dagli opponenti, ritiene questo Giudice che i fideiussori non possano far valere nei confronti di la dedotta illegittimità per violazione dei Controparte_1
principi di correttezza e buona fede delle garanzie personali rilasciate a garanzia del debito contratto dalla società ATP s.r.l. nei confronti della Banca di Credito
Cooperativo di Sassano per le seguenti ragioni.
L'articolo 2 quarto comma del Decreto ministeriale del 20 Giugno 2005
(Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese) stabilisce che ai sensi dell'articolo 1203 c.c., nell'effettuare il pagamento il Fondo, acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole
e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate e, quindi, prevede la surroga del Fondo di garanzia nei diritti che spettavano al creditore garantito;
nonostante il subentro del Fondo di garanzia nel diritto di credito vantato dalla
Banca di Credito Cooperativo di Sassano anche nei confronti dei garanti in attuazione della norma dettata dall'articolo 1204 c.c., è escluso che i fideiussori possano sollevare nei confronti del Fondo di garanzia eccezioni opponibili al creditore originario, in considerazione della natura pubblicistica del credito azionato dal Controparte_1
Infatti, la giurisprudenza di legittimità con orientamento ormai consolidato - da cui non vi sono ragioni per discostarsi, in quanto incentrato sulla valorizzazione della funzione svolta dalla garanzia pubblica prestata ai sensi della legge n. 662
10 del 1996 di pubblica utilità di sostegno allo sviluppo delle attività produttive -
ritiene che per effetto della surroga del gestore del Fondo di Garanzia al soggetto finanziatore in seguito al pagamento eseguito in suo favore in adempimento dell'obbligo ex lege nascente dalla garanzia non si determina il subentro del
solvens nell'obbligazione originaria, che trovava la propria fonte in un rapporto paritetico di natura privatistica, ma sorge in capo al gestore un credito restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, in quanto finalizzato non al recupero del credito di diritto comune nascente dal finanziamento originario, ma alla riacquisizione di risorse pubbliche alla disponibilità dello stesso Fondo, sicchè, da un lato, è possibile il ricorso alla procedura di riscossione esattoriale prevista dall'articolo 9 comma 5 del Decreto legislativo n. 123 del 1998 nei confronti del debitore principale e nei confronti dei fideiussori (Corte di cassazione n. 1005 del
2023 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 6508 del 2020 e Corte di cassazione n. 9657 del 2024) e, dall'altro, deve escludersi che i garanti possano far valere le eccezioni opponibili al creditore originario nei confronti del Fondo di garanzia, il quale è diventato titolare del credito per effetto della surroga ai sensi dell'articolo 1203 n. 5) c.c., ma non è subentrato nè nel rapporto contrattuale facente capo all'Istituto di credito né nell'obbligazione originaria che in esso trovava la prova fonte negoziale.
Ne consegue che anche sotto questo profilo l'opposizione proposta da
[...]
e avverso le cartelle di pagamento impugnate sul Parte_3 Parte_2
presupposto del difetto di un valido titolo esecutivo che consentisse all'Ente impositore di procedere all'iscrizione a ruolo e all'Agente della riscossione di agire esecutivamente nei loro confronti appare infondata e deve essere rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, ritiene questo Giudice che -
in considerazione della complessità delle questioni sottese alla presente controversia - ricorra il presupposto delle gravi ed eccezionali ragioni previsto
11 dall'articolo 92 secondo comma c.p.c., così come riformulato dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018, per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'opposizione proposta, con atto di citazione notificato in data 26-6-2018, da e Parte_3 Parte_2
nei confronti di e della Controparte_2 [...]
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Controparte_1
disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- rigetta l'opposizione;
- compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.
Potenza, 20-5-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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