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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/10/2025, n. 4367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4367 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1606/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. R.G.A.C. 1606/2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art 127 ter cpc del 18.06.2025 con concessione dei termini ex art 190 cpc vertente t r a
(C.F. ) nata il [...] ad [...] ed ivi residente a[...] C.F._1
TT Camera n.13; (C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
02.01.1942 e residente a Cosenza (CS) in Corso Luigi Fera n. 51, entrambe rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Esposito del Foro di Salerno, domiciliate presso il suo studio in Salerno alla Via Velia n. 15.
- attrici - contro
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Sig. con sede in Amalfi (SA) alla Via Lungomare dei Cavalieri n. CP_1
2; (C.F. ) nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._3
Finestra n. 7; (P. IVA , in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, Amministratore Unico, Sig. con sede in Maiori (SA) Controparte_4 alla Via Arsenale n. 8; tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Silvia FASANO e
TT BA ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Salerno, Corso Vittorio
AN n.127.
- convenuti – contro in pers del Sindaco p.t. non costituito;
Controparte_5
- convenuto contumace -
pagina 1 di 7 OGGETTO: proprietà. violazione distanze.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e ciascuna proprietaria di un immobile sito in Amalfi e Parte_1 Parte_2 sovrastante l'immobile di proprietà di (concesso in comodato alla CP_2 Controparte_6
RS
adibito a denominato “ , nonché sovrastante l'immobile di proprietà
[...] Parte_3 della e della Soc. Il Navigante Sas e di una aiuola demaniale Controparte_7
(rilasciata in concessione per la posa di tavolino alla Soc. Il Navigante Sas), lamentavano che i proprietari e concessionari degli immobili sottostanti, iniziando dei lavori esterni per sostituire una vecchia tenda con tende di diversa tipologia, causavano lesioni all'immobile e per tale ragione li intimavano di non intraprendere lavori edilizi in violazione delle distanze di legge e in violazione del decoro architettonico.
Per la realizzazione di tale struttura – pergotenda – il di Amalfi concedeva a parti convenute CP_5
l'autorizzazione n. 47 del 18/10/2018. CP_8
– parte attrice – promuoveva innanzi il TAR di Salerno n.11/2019 per ottenere Parte_1
l'annullamento di tale autorizzazione.
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. depositato in data 08.04.2019, le sigg.re e proponevano Pt_1 Pt_2 innanzi il Tribunale azione di manutenzione nel possesso nei confronti di , della CP_2 [...]
della e del Controparte_9 Controparte_7 CP_5 chiedendo di ordinare, con decreto inaudita altera parte, la cessazione e turbativa nel possesso,
[...] mediante la demolizione e/o l'arretramento ed il ripristino dello stato dei luoghi e delle tubazioni tagliate, sia degli scarichi pluviali che dei condizionatori, a cura e spese delle controparti, di tutte le opere realizzate in violazione delle riferite norme sulle distanze tra fabbricati e tra fabbricati e vedute, nonché del decoro architettonico de fabbricato e sull'uso delle cose comuni.
Incardinato il giudizio con R.G. n. 3774/2019, il Tribunale rigettava il ricorso ex art. 703 c.p.c. proposto nei confronti dei resistenti in quanto, inquadrata la fattispecie quale molestia, si affermava che non sussisteva violazione della disciplina sulle distanze in quanto la struttura in questione (“pergotenda”) non poteva essere qualificata quale costruzione;
veniva, poi, esclusa la denunciata violazione delle vedute, atteso che, dalla documentazione fotografica risultava la pregressa esistenza di ampie tende retraibili;
si reputavano, dunque, assorbite in tali valutazioni tutte le altre questioni ponendo le spese di lite a carico della parte soccombente.
Avverso tale provvedimento di rigetto, le Sigg.re e – parti attrici - Parte_1 Parte_2 proponevano in data 02 gennaio 2020 reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. lamentando la errata qualificazione giuridica dell'opera da parte del giudice della prima fase in quanto questi si era limitato ad pagina 2 di 7 una valutazione in astratto della tipologia indicata, in assenza di valutazione concreta circa la struttura realizzata, la violazione della veduta, la omessa decisione sulla violazione del decoro architettonico e sul taglio degli scarichi pluviali e dei condizionatori.
La causa veniva iscritta a ruolo con n. R.G. 22/2020. Con Ordinanza emessa il 03.04.2020, il Collegio disponeva un supplemento di istruttoria, nominando CTU. Alla luce delle considerazioni integrative di natura tecnica, il Collegio riteneva che il Giudice della fase cautelare avesse errato a escludere la qualificazione del manufatto quale costruzione, così non reputando applicabile la disciplina civilistica delle distanze e per l'effetto disponeva la rimozione della struttura linea/metallica con guide di scorrimento e sovrastante telo ad apertura/chiusura motorizzata di cui al ricorso.
Nelle more della definizione del procedimento di reclamo, con atto di citazione ex art. 669 octies c.p.c. le attrici promuovevano il giudizio di merito avverso i convenuti deducendo ancora la violazione delle distanze legali tra costruzioni e tra costruzioni e vedute in quanto l'opera costruita da parti convenute non si presentava quale pergotenda ma piuttosto quale tettoia saldamente ancorata al muro del fabbricato con estensione di 40,00 mq.
Inoltre, lamentavano la violazione del decoro architettonico e l'apporto di innovazioni al fabbricato senza l'autorizzazione necessaria da parte dei comproprietari.
Per le ragioni di cui sopra, parti attrici chiedevano l'emissione di un provvedimento di rimessione in pristino dello stato dei luoghi con cessazione delle molestie e turbativa nel possesso mediante la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e delle tubazioni alterate sia degli scarichi pluviali che dei condizionatori, con eliminazioni delle antenne, telecamere e teli pubblicitari con condanna al risarcimento dei danni subiti e relativi al deprezzamento degli immobili, oneri di giudizio, consulenza tecnica e accessori con fissazione di una penale giornaliera a carico dei convenuti. Con vittoria di spese e competenze.
Il non si costituiva restando contumace. Controparte_5
Le restanti parti convenute si costituivano contestando tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto e prodotto chiedendo l'integrale rigetto delle avverse domande, in quanto improcedibili, inammissibili e, comunque, radicalmente infondate. In particolare, parti convenute eccepivano la inammissibilità della domanda proposta dalle sigg.re e in quanto tesa a contestare, relativamente alla presunta Pt_1 Pt_2 lesione del decoro urbano, la legittimità dell'Autorizzazione Paesaggistica n. 47 del 18.10.2018 - rilasciata dal Comune di Amalfi per l'installazione della pergotenda per cui è causa - già impugnata per le stesse censure dinanzi al Giudice Amministrativo che, in sede cautelare, ha ritenuto l'Autorizzazione Paesaggistica conforme ai presupposti di legge ed alle prescrizioni vigenti in materia edilizia ed urbanistica.
Parti convenute contestavano l'infondatezza e la temerarietà della domanda ritenendo che, contrariamente a quanto dedotto da parti attrici, la pergotenda non è stata montata in modo arbitrario, in pagina 3 di 7 violazione della legge ed in assenza di autorizzazione ma, al contrario, l'opera consisteva semplicemente nella sostituzione della vecchia tenda già esistente ammalorata dopo 40 anni.
La sostituzione avveniva con una nuova pergotenda dopo aver avviato, nel rispetto della legge, il previsto iter procedimentale sfociato nell'emanazione dell'Autorizzazione Paesaggistica n. 47 del
18.10.2018 rilasciata sul parere favorevole della Commissione a ciò preposta e della Soprintendenza dopo attento esame del progetto presentato per la realizzazione dell'intervento in questione.
Sulla violazione delle distanze tra fabbricati, parti convenute ritenevano l'eccezione infondata e priva di pregio in quanto, coerentemente a quanto disposto dalla legge, il Comune di Amalfi – aveva adottato il
Regolamento urbanistico edilizio comunale nell'Aprile 2018 sulla base del quale veniva emanata l'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata che, oggi, parte attrice contesta contemporaneamente (ed illegittimamente) in sede amministrativa ed in sede civile.
Nella sostanza, il citato Regolamento, in conformità alle previsioni e prescrizioni del Piano
Urbanistico Comunale definiva i parametri urbanistico-edilizi e le regole, tra cui le distanze legali, per la loro applicazione e specificava i criteri per il rispetto delle norme che disciplinano l'attività edilizia e urbanistica e ogni uso degli spazi appartenenti al territorio comunale.
Ai fini del presente giudizio, parti convenute richiamavano l'articolo 48 del Regolamento, che prevedeva specifiche deroghe alla disciplina delle distanze. Precisamente, la norma citata stabiliva che la disciplina delle distanze non si applica:C. alle strutture aperte di arredo (chioschi, gazebo, pensiline, pompeiane, pergolati, cabine telefoniche, opere artistiche, e simili); F. alle strutture di sostegno di pergolati, tendoni, strutture temporanee ed elementi similari.
Come più volte ribadito anche nel precedente giudizio possessorio R.G. n. 3774/2019, la Relazione
Tecnica della asseriva espressamente che la struttura in questione fosse priva di chiusure CP_10 perimetrali e pertanto inidonea a creare volumetria e/o a determinare modificazioni urbanistiche, potendo essere qualificata come “installazione esterna posta a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo”.
In sostanza, la pergotenda installata veniva considerata come mero arredo di spazio esterno e non poteva essere qualificata - come pretenderebbe parte attrice – alla stregua di una nuova costruzione
('tettoia') che modificherebbe in modo permanente i luoghi, violando così le norme sulle distanze legali.
In ragione di quanto sopra, parti convenute chiedevano, in via preliminare, di dichiarare improcedibile e/o inammissibile la domanda di parti attrici;
nel merito rigettare tutte le avverse richieste di manutenzione nel possesso e di ripristino dello stato dei luoghi, nonché di risarcimento danni, poiché inammissibili e comunque radicalmente infondate, per difetto dei presupposti di legge oltre che pagina 4 di 7 indimostrate;
sempre nel merito accertare e dichiarare la temerarietà della lite proposta, ex art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, condannare parte ricorrente al risarcimento di tutti i danni. Con vittoria di spese di lite oltre accessori di legge.
Nelle more la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato che disponeva l'espletamento di una
CTU e con ordinanza del 18/06/2025 il giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Come detto, il Giudice di prima fase rigettava la domanda mentre il Collegio, in sede di reclamo, condivideva quanto deciso in fase cautelare in punto di servitù di veduta e di decoro architettonico
(rigettando la richiesta), mentre riteneva erronea l'esclusione della qualificazione del manufatto quale costruzione.
In questo giudizio veniva disposto l'espletamento di una CTU per meglio chiarire la natura della pergotenda oggetto di causa e verificare se i convenuti avessero dato attuazione all'ordinanza resa dal collegio in sede di reclamo, ma, nelle more del giudizio, si è verificato un fatto sopravvenuto in grado di orientare la decisione.
Contrariamente a quanto statuito dal Collegio, in sede di reclamo, in merito alla natura della pergotenda, su impulso stesso di una delle parti attrici - – si è pronunciato il Consiglio di Parte_1
Stato con sentenza n. 03156/2022 il quale, seppur adito per ottenere l'annullamento della autorizzazione paesaggistica n. 47/2018 rilasciata dal ha specificato in un passaggio che “come emerge Controparte_5 dalla documentazione fotografica depositata dagli odierni appellati in primo grado, la struttura in esame è costituita da quattro pali in legno e cinque teli di tessuto, che si ripiegano a filo dell'immobile. Trattasi dunque di una struttura aperta su tutti i lati. Per tali ragioni, essa non necessitava del rilascio di alcun titolo edilizio, la qual cosa rende del tutto superfluo indagare la natura delle dichiarazioni – vere o mendaci – rese dagli appellati nel procedimento volto al rilascio del titolo paesaggistico, nonché nell'ambito della pregressa SCIA presentata in data 12.4.2018, come invece sostenuto dall'appellante (atto di appello, pp. 24-25).
8. Alla stessa stregua, la natura del tutto precaria degli elementi di cui si compone la struttura in esame, che non necessita pertanto del titolo edilizio, rende del tutto superfluo indagare la sussistenza di presunti abusi edilizi del manufatto cui accede la struttura lignea, come invece sostenuto dall'appellante (cfr. atto di appello, pp. 26-30): detta struttura costituisce un elemento del tutto diverso da quello dell'edificio, che non determina alcun incremento plano-volumetrico, sicché le vicende relative al primo manufatto non assumono alcun rilievo ai fini del rilascio del titolo paesaggistico.
9. Per le medesime ragioni (assenza di incremento planivolumetrico della struttura lignea in esame) non era necessario il rilascio di alcuna nuova concessione demaniale, diversa e ulteriore rispetto a quelle già rilasciate in data 12.3.2009 e 17.10.2013. 10. Per tali ragioni, tutte le censure di parte appellante sono infondate, e vanno dunque disattese”.
Il Consiglio di Stato ha dunque escluso che la pergotenda rappresenti una nuova costruzione e come tale non si applica ad essa la disciplina civilistica sulle distanze. Questo accertamento è passato in giudicato.
pagina 5 di 7 Dunque, il Consiglio di Stato analizzando il caso concreto, con pronuncia n. 03156/2022 ha descritto le caratteristiche della struttura, per la cui installazione non era necessario alcun titolo edilizio
Trattasi di giudicato esterno poiché condivide con il giudizio odierno la stessa causa petendi ed identità di parti. In realtà la sentenza del CdS è stata resa su ricorso della sola in quanto l'altra attrice, Pt_1
rinunciava in precedenza al ricorso proposto in via amministrativa ma si rammenta che secondo il Pt_2 recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudicato può spiegare effetti anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale (Cass. Sentenza del 19/03/2024 n. 7406 “Il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando sussista un nesso di pregiudizialità- dipendenza giuridica, ovvero quando il rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa”); ed appare evidente che il giudicato esterno si sia formato anche nei confronti della sig.ra la cui posizione sostanziale è identica Pt_2 alla parte soccombente nel giudizio amministrativo. Pt_1
I petita dei due procedimenti sono ovviamente differenti – afferendo l'uno ad aspetti meramenti civilistici come il rispetto delle distanze ed il decoro architettonico dell'edificio oltre al risarcimento danni, e l'altro la legittimità del titolo edilizio emesso per la realizzazione dell'opera – ma la definizione del petitum del giudizio amministrativo e l'accertamento che la pergotenda non costituisce nuova costruzione incide anche sul petitum di questo giudizio.
Pur non considerando la sentenza del Cons. di Stato in commento come giudicato esterno, esso costituisce in ogni caso una prova atipica – poiché emessa tra le medesime parti di questo giudizio in un diverso processo - che il Tribunale può valorizzare per fondare il proprio convincimento. Ebbene i Giudici amministrativi hanno evidenziato che “la struttura in esame è costituita da quattro pali in legno e cinque teli di tessuto, che si ripiegano a filo dell'immobile. Trattasi dunque di una struttura aperta su tutti i lati” … che trattasi di struttura caratterizzata dalla “natura del tutto precaria degli elementi di cui si compone)” che “detta struttura costituisce un elemento del tutto diverso da quello dell'edificio, che non determina alcun incremento plano-volumetrico”.
Peraltro, la caratteristica di tale struttura, costituita da elementi leggeri assemblati tra loro, ne consente la rimozione previo smontaggio e non demolizione, e quindi essa non può essere considerata nuova costruzione e pertanto non è soggetta alla disciplina civilistica sul rispetto delle distanze.
Lo scrivente condivide e fa proprie le valutazioni espresse dal giudice di prima fase del procedimento possessorio nell'ordinanza del 16.12.19 parzialmente condivise dal Collegio secondo cui dalle foto d'epoca, appare chiaramente che prima della realizzazione dell'attuale “pergotenda” vi erano comunque sin dalla fine degli anni '70 un'ampia tenda retraibile su pali leggeri sull'ingresso del bar e altri grossi ombrelloni sulla parte laterale che già limitavano da tempo la veduta a piombo delle ricorrenti. Ne consegue, pertanto, che non può dirsi sussistente il preventivo possesso della veduta stessa, che sarebbe stata limitata dalla pagina 6 di 7 installazione della “pergotenda”. La stessa caratteristica della struttura, costituita da cinque teli di tessuto, che si ripiegano a filo dell'immobile, non consente di ritenere integrata la violazione del decoro architettonico dell'edificio in cui le attrici posseggono unità immobiliari.
Tutte le ulteriori domande, comprese quelle risarcitorie restano assorbite dalla superiore valutazione della liceità dell'opera anche dal punto di vista civilistico, oltre che edilizio.
In considerazione dell'esito incerto della lite nel procedimento possessorio (rigettato in prima fase ma parzialmente accolto in sede di reclamo); della mancata attuazione integrale dell'ordinanza collegiale da parte dei convenuti relativamente alla rimozione totale della struttura, si ritiene che sussistano i gravi motivi ex art. 92 co 2 c.p.c., nella versione novellata dalla sentenza della C. Cost n 77/18, per la compensazione integrale delle spese di lite.
Solo le spese di CTU vanno poste a carico di parti attrici per causalità processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice dr Gustavo Danise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta la domanda di parti attrici;
2) Compensa integralmente le spese di giudizio:
3) Condanna parti attrici, in solido, al pagamento della CTU già liquidato con separato decreto;
Così deciso in Salerno
31/10/2025 IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. R.G.A.C. 1606/2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art 127 ter cpc del 18.06.2025 con concessione dei termini ex art 190 cpc vertente t r a
(C.F. ) nata il [...] ad [...] ed ivi residente a[...] C.F._1
TT Camera n.13; (C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
02.01.1942 e residente a Cosenza (CS) in Corso Luigi Fera n. 51, entrambe rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Esposito del Foro di Salerno, domiciliate presso il suo studio in Salerno alla Via Velia n. 15.
- attrici - contro
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Sig. con sede in Amalfi (SA) alla Via Lungomare dei Cavalieri n. CP_1
2; (C.F. ) nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._3
Finestra n. 7; (P. IVA , in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, Amministratore Unico, Sig. con sede in Maiori (SA) Controparte_4 alla Via Arsenale n. 8; tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Silvia FASANO e
TT BA ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Salerno, Corso Vittorio
AN n.127.
- convenuti – contro in pers del Sindaco p.t. non costituito;
Controparte_5
- convenuto contumace -
pagina 1 di 7 OGGETTO: proprietà. violazione distanze.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e ciascuna proprietaria di un immobile sito in Amalfi e Parte_1 Parte_2 sovrastante l'immobile di proprietà di (concesso in comodato alla CP_2 Controparte_6
RS
adibito a denominato “ , nonché sovrastante l'immobile di proprietà
[...] Parte_3 della e della Soc. Il Navigante Sas e di una aiuola demaniale Controparte_7
(rilasciata in concessione per la posa di tavolino alla Soc. Il Navigante Sas), lamentavano che i proprietari e concessionari degli immobili sottostanti, iniziando dei lavori esterni per sostituire una vecchia tenda con tende di diversa tipologia, causavano lesioni all'immobile e per tale ragione li intimavano di non intraprendere lavori edilizi in violazione delle distanze di legge e in violazione del decoro architettonico.
Per la realizzazione di tale struttura – pergotenda – il di Amalfi concedeva a parti convenute CP_5
l'autorizzazione n. 47 del 18/10/2018. CP_8
– parte attrice – promuoveva innanzi il TAR di Salerno n.11/2019 per ottenere Parte_1
l'annullamento di tale autorizzazione.
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. depositato in data 08.04.2019, le sigg.re e proponevano Pt_1 Pt_2 innanzi il Tribunale azione di manutenzione nel possesso nei confronti di , della CP_2 [...]
della e del Controparte_9 Controparte_7 CP_5 chiedendo di ordinare, con decreto inaudita altera parte, la cessazione e turbativa nel possesso,
[...] mediante la demolizione e/o l'arretramento ed il ripristino dello stato dei luoghi e delle tubazioni tagliate, sia degli scarichi pluviali che dei condizionatori, a cura e spese delle controparti, di tutte le opere realizzate in violazione delle riferite norme sulle distanze tra fabbricati e tra fabbricati e vedute, nonché del decoro architettonico de fabbricato e sull'uso delle cose comuni.
Incardinato il giudizio con R.G. n. 3774/2019, il Tribunale rigettava il ricorso ex art. 703 c.p.c. proposto nei confronti dei resistenti in quanto, inquadrata la fattispecie quale molestia, si affermava che non sussisteva violazione della disciplina sulle distanze in quanto la struttura in questione (“pergotenda”) non poteva essere qualificata quale costruzione;
veniva, poi, esclusa la denunciata violazione delle vedute, atteso che, dalla documentazione fotografica risultava la pregressa esistenza di ampie tende retraibili;
si reputavano, dunque, assorbite in tali valutazioni tutte le altre questioni ponendo le spese di lite a carico della parte soccombente.
Avverso tale provvedimento di rigetto, le Sigg.re e – parti attrici - Parte_1 Parte_2 proponevano in data 02 gennaio 2020 reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. lamentando la errata qualificazione giuridica dell'opera da parte del giudice della prima fase in quanto questi si era limitato ad pagina 2 di 7 una valutazione in astratto della tipologia indicata, in assenza di valutazione concreta circa la struttura realizzata, la violazione della veduta, la omessa decisione sulla violazione del decoro architettonico e sul taglio degli scarichi pluviali e dei condizionatori.
La causa veniva iscritta a ruolo con n. R.G. 22/2020. Con Ordinanza emessa il 03.04.2020, il Collegio disponeva un supplemento di istruttoria, nominando CTU. Alla luce delle considerazioni integrative di natura tecnica, il Collegio riteneva che il Giudice della fase cautelare avesse errato a escludere la qualificazione del manufatto quale costruzione, così non reputando applicabile la disciplina civilistica delle distanze e per l'effetto disponeva la rimozione della struttura linea/metallica con guide di scorrimento e sovrastante telo ad apertura/chiusura motorizzata di cui al ricorso.
Nelle more della definizione del procedimento di reclamo, con atto di citazione ex art. 669 octies c.p.c. le attrici promuovevano il giudizio di merito avverso i convenuti deducendo ancora la violazione delle distanze legali tra costruzioni e tra costruzioni e vedute in quanto l'opera costruita da parti convenute non si presentava quale pergotenda ma piuttosto quale tettoia saldamente ancorata al muro del fabbricato con estensione di 40,00 mq.
Inoltre, lamentavano la violazione del decoro architettonico e l'apporto di innovazioni al fabbricato senza l'autorizzazione necessaria da parte dei comproprietari.
Per le ragioni di cui sopra, parti attrici chiedevano l'emissione di un provvedimento di rimessione in pristino dello stato dei luoghi con cessazione delle molestie e turbativa nel possesso mediante la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e delle tubazioni alterate sia degli scarichi pluviali che dei condizionatori, con eliminazioni delle antenne, telecamere e teli pubblicitari con condanna al risarcimento dei danni subiti e relativi al deprezzamento degli immobili, oneri di giudizio, consulenza tecnica e accessori con fissazione di una penale giornaliera a carico dei convenuti. Con vittoria di spese e competenze.
Il non si costituiva restando contumace. Controparte_5
Le restanti parti convenute si costituivano contestando tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto e prodotto chiedendo l'integrale rigetto delle avverse domande, in quanto improcedibili, inammissibili e, comunque, radicalmente infondate. In particolare, parti convenute eccepivano la inammissibilità della domanda proposta dalle sigg.re e in quanto tesa a contestare, relativamente alla presunta Pt_1 Pt_2 lesione del decoro urbano, la legittimità dell'Autorizzazione Paesaggistica n. 47 del 18.10.2018 - rilasciata dal Comune di Amalfi per l'installazione della pergotenda per cui è causa - già impugnata per le stesse censure dinanzi al Giudice Amministrativo che, in sede cautelare, ha ritenuto l'Autorizzazione Paesaggistica conforme ai presupposti di legge ed alle prescrizioni vigenti in materia edilizia ed urbanistica.
Parti convenute contestavano l'infondatezza e la temerarietà della domanda ritenendo che, contrariamente a quanto dedotto da parti attrici, la pergotenda non è stata montata in modo arbitrario, in pagina 3 di 7 violazione della legge ed in assenza di autorizzazione ma, al contrario, l'opera consisteva semplicemente nella sostituzione della vecchia tenda già esistente ammalorata dopo 40 anni.
La sostituzione avveniva con una nuova pergotenda dopo aver avviato, nel rispetto della legge, il previsto iter procedimentale sfociato nell'emanazione dell'Autorizzazione Paesaggistica n. 47 del
18.10.2018 rilasciata sul parere favorevole della Commissione a ciò preposta e della Soprintendenza dopo attento esame del progetto presentato per la realizzazione dell'intervento in questione.
Sulla violazione delle distanze tra fabbricati, parti convenute ritenevano l'eccezione infondata e priva di pregio in quanto, coerentemente a quanto disposto dalla legge, il Comune di Amalfi – aveva adottato il
Regolamento urbanistico edilizio comunale nell'Aprile 2018 sulla base del quale veniva emanata l'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata che, oggi, parte attrice contesta contemporaneamente (ed illegittimamente) in sede amministrativa ed in sede civile.
Nella sostanza, il citato Regolamento, in conformità alle previsioni e prescrizioni del Piano
Urbanistico Comunale definiva i parametri urbanistico-edilizi e le regole, tra cui le distanze legali, per la loro applicazione e specificava i criteri per il rispetto delle norme che disciplinano l'attività edilizia e urbanistica e ogni uso degli spazi appartenenti al territorio comunale.
Ai fini del presente giudizio, parti convenute richiamavano l'articolo 48 del Regolamento, che prevedeva specifiche deroghe alla disciplina delle distanze. Precisamente, la norma citata stabiliva che la disciplina delle distanze non si applica:C. alle strutture aperte di arredo (chioschi, gazebo, pensiline, pompeiane, pergolati, cabine telefoniche, opere artistiche, e simili); F. alle strutture di sostegno di pergolati, tendoni, strutture temporanee ed elementi similari.
Come più volte ribadito anche nel precedente giudizio possessorio R.G. n. 3774/2019, la Relazione
Tecnica della asseriva espressamente che la struttura in questione fosse priva di chiusure CP_10 perimetrali e pertanto inidonea a creare volumetria e/o a determinare modificazioni urbanistiche, potendo essere qualificata come “installazione esterna posta a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo”.
In sostanza, la pergotenda installata veniva considerata come mero arredo di spazio esterno e non poteva essere qualificata - come pretenderebbe parte attrice – alla stregua di una nuova costruzione
('tettoia') che modificherebbe in modo permanente i luoghi, violando così le norme sulle distanze legali.
In ragione di quanto sopra, parti convenute chiedevano, in via preliminare, di dichiarare improcedibile e/o inammissibile la domanda di parti attrici;
nel merito rigettare tutte le avverse richieste di manutenzione nel possesso e di ripristino dello stato dei luoghi, nonché di risarcimento danni, poiché inammissibili e comunque radicalmente infondate, per difetto dei presupposti di legge oltre che pagina 4 di 7 indimostrate;
sempre nel merito accertare e dichiarare la temerarietà della lite proposta, ex art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, condannare parte ricorrente al risarcimento di tutti i danni. Con vittoria di spese di lite oltre accessori di legge.
Nelle more la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato che disponeva l'espletamento di una
CTU e con ordinanza del 18/06/2025 il giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Come detto, il Giudice di prima fase rigettava la domanda mentre il Collegio, in sede di reclamo, condivideva quanto deciso in fase cautelare in punto di servitù di veduta e di decoro architettonico
(rigettando la richiesta), mentre riteneva erronea l'esclusione della qualificazione del manufatto quale costruzione.
In questo giudizio veniva disposto l'espletamento di una CTU per meglio chiarire la natura della pergotenda oggetto di causa e verificare se i convenuti avessero dato attuazione all'ordinanza resa dal collegio in sede di reclamo, ma, nelle more del giudizio, si è verificato un fatto sopravvenuto in grado di orientare la decisione.
Contrariamente a quanto statuito dal Collegio, in sede di reclamo, in merito alla natura della pergotenda, su impulso stesso di una delle parti attrici - – si è pronunciato il Consiglio di Parte_1
Stato con sentenza n. 03156/2022 il quale, seppur adito per ottenere l'annullamento della autorizzazione paesaggistica n. 47/2018 rilasciata dal ha specificato in un passaggio che “come emerge Controparte_5 dalla documentazione fotografica depositata dagli odierni appellati in primo grado, la struttura in esame è costituita da quattro pali in legno e cinque teli di tessuto, che si ripiegano a filo dell'immobile. Trattasi dunque di una struttura aperta su tutti i lati. Per tali ragioni, essa non necessitava del rilascio di alcun titolo edilizio, la qual cosa rende del tutto superfluo indagare la natura delle dichiarazioni – vere o mendaci – rese dagli appellati nel procedimento volto al rilascio del titolo paesaggistico, nonché nell'ambito della pregressa SCIA presentata in data 12.4.2018, come invece sostenuto dall'appellante (atto di appello, pp. 24-25).
8. Alla stessa stregua, la natura del tutto precaria degli elementi di cui si compone la struttura in esame, che non necessita pertanto del titolo edilizio, rende del tutto superfluo indagare la sussistenza di presunti abusi edilizi del manufatto cui accede la struttura lignea, come invece sostenuto dall'appellante (cfr. atto di appello, pp. 26-30): detta struttura costituisce un elemento del tutto diverso da quello dell'edificio, che non determina alcun incremento plano-volumetrico, sicché le vicende relative al primo manufatto non assumono alcun rilievo ai fini del rilascio del titolo paesaggistico.
9. Per le medesime ragioni (assenza di incremento planivolumetrico della struttura lignea in esame) non era necessario il rilascio di alcuna nuova concessione demaniale, diversa e ulteriore rispetto a quelle già rilasciate in data 12.3.2009 e 17.10.2013. 10. Per tali ragioni, tutte le censure di parte appellante sono infondate, e vanno dunque disattese”.
Il Consiglio di Stato ha dunque escluso che la pergotenda rappresenti una nuova costruzione e come tale non si applica ad essa la disciplina civilistica sulle distanze. Questo accertamento è passato in giudicato.
pagina 5 di 7 Dunque, il Consiglio di Stato analizzando il caso concreto, con pronuncia n. 03156/2022 ha descritto le caratteristiche della struttura, per la cui installazione non era necessario alcun titolo edilizio
Trattasi di giudicato esterno poiché condivide con il giudizio odierno la stessa causa petendi ed identità di parti. In realtà la sentenza del CdS è stata resa su ricorso della sola in quanto l'altra attrice, Pt_1
rinunciava in precedenza al ricorso proposto in via amministrativa ma si rammenta che secondo il Pt_2 recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudicato può spiegare effetti anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale (Cass. Sentenza del 19/03/2024 n. 7406 “Il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando sussista un nesso di pregiudizialità- dipendenza giuridica, ovvero quando il rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa”); ed appare evidente che il giudicato esterno si sia formato anche nei confronti della sig.ra la cui posizione sostanziale è identica Pt_2 alla parte soccombente nel giudizio amministrativo. Pt_1
I petita dei due procedimenti sono ovviamente differenti – afferendo l'uno ad aspetti meramenti civilistici come il rispetto delle distanze ed il decoro architettonico dell'edificio oltre al risarcimento danni, e l'altro la legittimità del titolo edilizio emesso per la realizzazione dell'opera – ma la definizione del petitum del giudizio amministrativo e l'accertamento che la pergotenda non costituisce nuova costruzione incide anche sul petitum di questo giudizio.
Pur non considerando la sentenza del Cons. di Stato in commento come giudicato esterno, esso costituisce in ogni caso una prova atipica – poiché emessa tra le medesime parti di questo giudizio in un diverso processo - che il Tribunale può valorizzare per fondare il proprio convincimento. Ebbene i Giudici amministrativi hanno evidenziato che “la struttura in esame è costituita da quattro pali in legno e cinque teli di tessuto, che si ripiegano a filo dell'immobile. Trattasi dunque di una struttura aperta su tutti i lati” … che trattasi di struttura caratterizzata dalla “natura del tutto precaria degli elementi di cui si compone)” che “detta struttura costituisce un elemento del tutto diverso da quello dell'edificio, che non determina alcun incremento plano-volumetrico”.
Peraltro, la caratteristica di tale struttura, costituita da elementi leggeri assemblati tra loro, ne consente la rimozione previo smontaggio e non demolizione, e quindi essa non può essere considerata nuova costruzione e pertanto non è soggetta alla disciplina civilistica sul rispetto delle distanze.
Lo scrivente condivide e fa proprie le valutazioni espresse dal giudice di prima fase del procedimento possessorio nell'ordinanza del 16.12.19 parzialmente condivise dal Collegio secondo cui dalle foto d'epoca, appare chiaramente che prima della realizzazione dell'attuale “pergotenda” vi erano comunque sin dalla fine degli anni '70 un'ampia tenda retraibile su pali leggeri sull'ingresso del bar e altri grossi ombrelloni sulla parte laterale che già limitavano da tempo la veduta a piombo delle ricorrenti. Ne consegue, pertanto, che non può dirsi sussistente il preventivo possesso della veduta stessa, che sarebbe stata limitata dalla pagina 6 di 7 installazione della “pergotenda”. La stessa caratteristica della struttura, costituita da cinque teli di tessuto, che si ripiegano a filo dell'immobile, non consente di ritenere integrata la violazione del decoro architettonico dell'edificio in cui le attrici posseggono unità immobiliari.
Tutte le ulteriori domande, comprese quelle risarcitorie restano assorbite dalla superiore valutazione della liceità dell'opera anche dal punto di vista civilistico, oltre che edilizio.
In considerazione dell'esito incerto della lite nel procedimento possessorio (rigettato in prima fase ma parzialmente accolto in sede di reclamo); della mancata attuazione integrale dell'ordinanza collegiale da parte dei convenuti relativamente alla rimozione totale della struttura, si ritiene che sussistano i gravi motivi ex art. 92 co 2 c.p.c., nella versione novellata dalla sentenza della C. Cost n 77/18, per la compensazione integrale delle spese di lite.
Solo le spese di CTU vanno poste a carico di parti attrici per causalità processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice dr Gustavo Danise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta la domanda di parti attrici;
2) Compensa integralmente le spese di giudizio:
3) Condanna parti attrici, in solido, al pagamento della CTU già liquidato con separato decreto;
Così deciso in Salerno
31/10/2025 IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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