Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/01/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott. Pasquale Maria Cristiano Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo di appello iscritto al numero 1682 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso l'ordinanza del
Tribunale di Nola ai sensi dell'art. 702 ter cpc resa nel procedimento rg 5102/2021, comunicata il 9 marzo 2022, avente a oggetto risarcimento danni da responsabilità professionale medica e vertente tra
(cf ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gerardo La Mura (cf ), elettivamente domiciliata in Angri (SA), C.F._2
Piazza San Giovanni, 7, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_1
appellante
e
(p. iva ) in persona del legale rappresentante, Ing. OP P.IVA_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Controparte_2
Avv.ti Sergio Turrà (cf ) e Sabrina Turrà (cf C.F._3
, elettivamente domiciliata nello studio dei difensori in Napoli, C.F._4
Via G. Sanfelice, 24 giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec - Email_2
; Email_3
1
(P.IVA , in CP_3 Controparte_4 P.IVA_2 persona del legale rappresentante, Dott. rappresentata e difesa Controparte_5 dagli Avv.tiGeneroso M.T. Iodice(cf e Antonio Iodice(cf C.F._5
), elettivamente domiciliata nello studio dei difensori in C.F._6
Marcianise (CE), Via Duomo, 16 giusta mandato alle liti a margine della comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec - Email_4
; Email_5 appellata nonché
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_6 C.F._7
Giancarlo Filippelli (cf ), elettivamente domiciliato nello studio C.F._8 del difensore in Sessa Aurunca, Via Garibaldi, 35, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_6 appellato nonché
, in persona del legale rappresentante Controparte_7 pro tempore, già contumace;
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 9 luglio 2024, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da note telematiche e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cpc, dinnanzi al Parte_1
Tribunale Nola, deducendo di aver presentato ricorso ex art. 669 bis cpc, in relazione al danno subito quando, a seguito di frattura del calcagno il 21 agosto 206, veniva operata il successivo 24 agosto, non adeguatamente, presso la casa di cura CP_1
Nel corso dell'atp, su richiesta di il contraddittorio veniva
[...] OP esteso, al , presso il quale la si era sottoposta a intervento Controparte_8 Parte_1 di rimozione dei mezzi di sintesi nel novembre 2017. Il contraddittorio veniva altresì, esteso ad , che assicurava Controparte_7 CP_1 CP_1 nonché, a seguito della costituzione in giudizio di e su richiesta di CP_3
2 quest'ultima, al Dr. che aveva operato la paziente nel 2017. CP_6
Poiché il procedimento di accertamento preventivo non era stato completato nel termine di legge, la ricorrente formulava preliminare istanza di completamento, chiedendo, all'esito, la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in una somma tra € 112.495,00 ed € 145.949,00.
Il Tribunale, ritualmente instaurato il contradditorio, nella contumacia di
[...]
all'esito dell'udienza di trattazione del ricorso, dichiarava CP_7
l'improcedibilità della domanda, compensando le spese del grado tra le parti, con la seguente motivazione: “Il ricorso è improcedibile.
Va osservato, infatti che l'eccezione sollevata dai resistenti coglie nel segno, atteso che come documentato e dedotto dalla stessa ricorrente attualmente risulta pendente la procedura ex art 696 bis c.p.c. relativa ai medesimi fatti di causa.
Il settore inciso dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) è contraddistinto dall'introduzione di un doppio “filtro” di procedibilità (accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa ex art. 696-bis cpc e procedimento di mediazione ex d.lgs 28/2010), sebbene non in forma cumulata, bensì in via alternativa, su scelta dell'attore.
Ne consegue che la proposizione di una domanda giudiziale di risarcimento dei danni nei confronti della struttura sanitaria o dell'esercente la professione sanitaria deve essere necessariamente preceduta dal tentativo di conciliazione o in sede di mediazione oppure in sede di accertamento tecnico preventivo.
Sul punto risultano inammissibili le richieste di provvedimenti relative alla prosecuzione ovvero al completamento della procedura di cui all'art 696 bis c.p.c. essendo la stessa pendente con autonomo numero di ruolo generale innanzi ad altro giudice a cui andavano eventualmente rivolte le relative domande sullo stato della condizione di procedibilità”.
Avverso la sentenza proponeva appello , con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec il giorno 8 aprile 2022, invocandone l'integrale riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'adita Corte d'Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere:
- in riforma dell'impugnata ordinanza - cronol. n. 2680/2022 – resa dal Tribunale di
Nola l'8.3.2022, registrata e comunicata dalla Cancelleria il 9.3.2022, con cui il suddetto Tribunale ha deciso la controversia tra le parti iscritta al n. 5102/2021 di
3 R.G., accertare e dichiarare che alcuna improcedibilità e/o definizione del giudizio di primo grado poteva essere dichiarata dal Giudice di prime cure e per l'effetto, anche previa rimessione in termini e/o prescrivendo tutte le attività necessarie a rendere procedibile la domanda, accogliere la pretesa risarcitoria formulata in primo grado, statuendo:
- in via preliminare, alla luce delle causali indicate in premessa, accertare e rilevare che, ad oggi, il procedimento di cui all'articolo 696-bis C.p.c. iscritto al n. 6152/2020 di R.G del Tribunale di Nola - G.I. Dott.ssa Giovanna Astarita-, è iniziato ma non si è concluso e pertanto, assegnare alle parti termine di cui al comma 2 dell'art. 8 l. 24/17 per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di completamento del suddetto procedimento;
- sempre in via preliminare, e subordinatamente a quanto chiesto in precedenza, nell'ipotesi in cui nelle more dell'inizio del presente procedimento di appello, dovesse concludersi la suddetta procedura di accertamento tecnico preventivo, acconsentire, anche per le evidenti ragioni di pregiudizialità nonché di continenza e/o connessione indicate, il deposito della relazione peritale;
- nel merito: accertare e dichiarare, in ogni caso, che il danno subito dalla Signora
è riconducibile, secondo il grado di giustizia che si rileverà, alla condotta Parte_1 finanche omissiva e/o comunque negligente, imprudente, e imperita, tenuta dalle strutture sanitarie e dai medici convenuti;
- per l'effetto condannare la in solido con la OP [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_9 compagnia Assicurativa garante per la R.C. suddetta struttura sanitaria, nonché tutte le controparti, in proprio e/o in solido tra loro e in ogni caso secondo il grado di giustizia che emergerà in corso di causa, al pagamento a favore della Sig.ra Parte_1 della somma di € 112.495,00, aumentabile in via di personalizzazione ad €
145.949,00, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali - nessuno escluso- subiti dalla stessa, quantificati sulla base delle Tabelle di Milano ratione tempore vigenti, ovvero sempre per le stesse voci danno, al pagamento di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e fino al soddisfo, il tutto compreso nei limiti dello scaglione azionato, con espressa rinuncia all'esubero.
Con vittoria di spese e compensi di lite sia della fase di A.T.P. che del doppio grado di giudizio da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
4 In via istruttoria: si chiede sin da ora che l'On.le Corte adita voglia disporre
l'acquisizione nel presente giudizio di tutti gli atti e/o i documenti, comprensivi della relazione medico legale di ufficio che dovesse, nelle more, essere conclusa nel procedimento di A.T.P. iscritto al n. 6152/2020 di R.G. del Tribunale di Nola - G.I.
Dott.ssa Giovanna Astarita, al fine di tentare la conciliazione della lite innanzi a sé; in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Sig. Giudice non dovesse ravvisare la necessità o l'opportunità della detta acquisizione, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie (prova per testi e/o C.T.U.) richieste ai paragrafi “I” e “I1” del presente atto”.
Con comparsa depositata il 7 luglio 2022, si costituiva in giudizio Controparte_6 chiedendo il rigetto dell'appello e, in subordine, nel caso di accoglimento, la condanna al pagamento della Compagnia Assicuratrice Controparte_7
Con comparsa depositata il 28 settembre 2022 si costituiva in giudizio OP
[...
eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'appello, notificato in data 8 aprile 2022 alle ore 23.46, con notifica perfezionatasi, quindi, il successivo 9 aprile, oltre il termine di 30 gg, chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame e reiterando la domanda di condanna di e . CP_3 Controparte_6
Con comparsa depositata il 2 novembre 2022, si costituiva in giudizio CP_3 chiedendo accertarsi e dichiararsi che alcuna responsabilità è a essa imputabile e reiterando, in subordine, la domanda di regresso nei confronti del CP_6
già contumace, non si costituiva in giudizio. CP_7
Con note di trattazione scritta del 17 novembre 2022, Parte_1 produceva la relazione di ctu, nelle more depositata all'esito del procedimento per ATP rg 6152/2020 del Tribunale di Nola.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 6 dicembre 2022, la
Corte, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 9 luglio 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva il processo in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190.
L'appellante e gli appellati depositavano comparse conclusionali, l'appellante e le appellate strutture sanitarie anche memorie di replica conclusionali.
L'eccezione di improcedibilità del gravame per tardività della notifica, sollevata dalla difesa di non è fondata. Sul punto basti richiamare Cass. SS UU OP
5 32091/2023: “In virtù del principio di scissione del momento perfezionativo della notifica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019, la notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione si considera tempestiva ove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd.
RAC) sia stato generato entro le ore ventiquattro dell'ultimo giorno utile del termine”.
L'appello, articolato in più motivi, con riproposizione della domanda risarcitoria, verte in ordine all'erroneità della pronuncia d'improcedibilità della domanda, sotto diversi profili.
Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato la norma di cui all'art. 8, L 24/2017, la quale, nell'introdurre la condizione di procedibilità della proposizione del ricorso ex art. 669 bis cpc, fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione, dispone testualmente, al comma III, che “Ove la conciliazione non riesca
o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile.
In ogni caso, anche non tenendo conto che l'originaria ricorrente aveva chiaramente esposto che il termine perentorio di sei mesi era decorso, il II comma del medesimo articolo, prevede che “... Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo
696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento”.
Pertanto, il Tribunale, anche volendo ritenere che la condizione di procedibilità non fosse stata adempiuta, avrebbe dovuto, comunque, concedere termine per espletare l'incombente.
Argomenta, altresì, l'appellante che anche con riferimento al procedimento di mediazione obbligatoria, il Tribunale, rilevatane d'ufficio la mancanza, avrebbe dovuto disporne l'espletamento.
Le doglianze sono fondate.
Il disposto delle norme, ratione temporis applicabili, è difatti chiaro.
L'art. 8, comma II, L 24/2017, impone al giudice della fase di merito, che rilevi il mancato espletamento del procedimento di cui all'art. 669bis cpc o la sua mancata
6 conclusione, di assegnare alle parti termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento.
L'art. 5 del Dlgs 28/2010, dispone che “Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”.
La domanda, pertanto, non avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile.
L'appellante, come accennato, ha prodotto, con atto di appello, gli atti e documenti del procedimento per accertamento tecnico preventivo nonché la relazione di ctu, resa successivamente all'esito del procedimento di ATP, documentazione non contestata dalle altre parti processuali, sulla scorta della quale la domanda originaria può essere vagliata.
Il Collegio peritale ha dettagliatamente ricostruito l'iter degli interventi chirurgici ai quali la paziente è stata sottoposta nonché quello riabilitativo. Dall'esame obiettivo della perizianda è emerso come sia presente “Deambulazione con zoppia di caduta a sinistra ed incapacità di sollevarsi sulle punte e reggersi sui talloni. Ipometria di un centimetro a sinistra.
Tumefazione di caviglia sinistra con circonferenza di 2 centimetri superiore alla controlaterale per la presenza di un'area linfedematosa in regione perimeollare esterna. Esito cicatriziale di circa 3 cm in regione para-achillea sinistra in regione postero laterale all'inserzione distale del tendine con riferita ipersensibilità locale.
Alla mobilizzazione passiva la tibiotarsica appare limitata con dorsi flessione di 0 gradi e plantare flessione di 30 gradi. La sotto astragalica appare rigida. La paziente si mostra iper-reattiva ad ogni tentativo di palpazione e di mobilizzazione assistita”
(pag. 8 rel. ctu).
Con riguardo al primo intervento, eseguito il 24 agosto 2016, di riduzione e sintesi percutanea di frattura pluriframmentaria scomposta di calcagno sinistro, gli ausiliari hanno riferito che “La tomografia computerizzata (Solomon 1986) ha rivoluzionato la comprensione di queste fatture e ha permesso un netto miglioramento dell'analisi dei risultati.
Dalla prima descrizione della proiezione coronale TC di Smith-Staple dell'articolazione astragalo – calcaneare nel 1983 tale tecnica è divenuta il gold
7 standard per la definizione e la comprensione dell'anatomia patologica delle fratture calcaneari ...” (pag. 13), ritenendo che “appare chiaro che non è stato effettuato lo studio accurato della “personalità della frattura” mediante più proiezioni radiografiche o mediante quello che è più comunemente oggi utilizzato cioè un esame
Tac” (pag. 14).
I ctu hanno, altresì, riferito che “La descrizione dell'intervento non riporta i tentativi di riduzione e dando per scontato che essi siano stati effettuati sotto controllo ampliscopico, ci si è “accontentati” di una riduzione insufficiente dei frammenti posteriori, accettando un sensibile gap tra i 2 principali capi di frattura”.
I ctu hanno, inoltre, rilevato che “La Tac eseguita nel luglio 2017, evidenza una frattura del sustentaculum tali medialmente, una frattura scomposta della tuberosità posteriore che si prolungava fino al talamo ed essendo rimasta risalita e così mantenuta dalle viti faceva impingment (attrito) con l'astragalo.
Il periodo di discarico di 3 mesi è comunemente contemplato in queste fatture, ma dall'analisi dei vari controlli post operatoti si deduce che l'obbiettivo del protrarsi dell'immobilità era mirato a far riempire la diastasi tra i frammenti (mediante anche
CMP) ignorando la scomposizione degli stessi. In questi controlli non si fa mai menzione della sintomatologia soggettiva né di quella funzionale.
Da quanto sin ora riportato si potrebbe dire che,
- sarebbe stato preferibile studiare meglio la frattura prima di procedere al trattamento
- sarebbe stato giusto informare la paziente che la riduzione realizzata non era perfetta
- sarebbe stato opportuno iniziare prima la mobilizzazione di tibiotarsica per prevenirne la rigidità. A fronte di una limitazione combinata di tibiotarsica e sotto astragalica, la sola rigidità di sotto astragalica avrebbe comportato un minore impegno funzionale” (pag. 15). Gli ausiliari concludono che “In ultima analisi si ravvisano profili di responsabilità professionale a carico degli esercenti la professione sanitaria della per non avere sufficientemente OP0 studiato il tipo di frattura e avere realizzato una riduzione non soddisfacente senza avere di questo reso edotta la paziente ma non si può dire con ferma certezza che un approccio diverso avrebbe dato sicuramente un risultato buono rispetto a quello attuale”.
Con riguardo all'intervento del novembre 2017, i ctu, invece, hanno ritenuto che “la
8 rimozione dei mezzi di sintesi con la “pulizia del focolaio di pseudoartrosi” certamente non hanno cambiato la storia clinica della frattura” (pag. 15) e, ancora, “Il secondo intervento non ha risolto la sintomatologia ma nulla ha cambiato nella storia clinica
e ai fini dei postumi rilevati” (pag. 16).
Appare, dunque, evidente che, mentre nulla può essere rimproverato a CP_3
e al Dr. sussiste, invece, la responsabilità in capo ai sanitari della casa di cura CP_6
i quali, nel trattamento della frattura, hanno omesso di effettuare OP
l'esame TC, all'epoca già considerato il gold standard, al fine di un compiuta e approfondito esame della frattura, preliminare alla scelta del trattamento chirurgico e successiva riabilitazione e, inoltre, hanno ritardato la mobilizzazione di tibiotarsica per prevenirne la rigidità.
La struttura, a differenza di quanto argomentato dall'appellata sul punto, non può ritenersi esente da responsabilità per il solo fatto che gli ausiliari abbiano riferito non potersi affermare con certezza che un approccio chirurgico diverso avrebbe dato un risultato migliore, dovendo la sussistenza del nesso causale essere valutata secondo il noto criterio del “più probabile che non”, la cui applicazione conduce, appunto, alla conclusione che l'esame TC, omesso benché dovuto nel caso specie, abbia determinato uno studio non adeguato del caso clinico, con riduzione insufficiente della frattura e ritardata mobilizzazione, che hanno prodotto le conseguenze invalidanti rilevate dai consulenti tecnici d'ufficio.
Detti postumi invalidanti “riducono l'autonomia individuale con difficoltà negli spostamenti, nel salire e scendere le scale soprattutto in ambienti aperti e su terreni accidentati ma non impediscano che possa prendersi cura della propria persona come lavarsi, vestirsi, leggere, stare seduti” (pag. 16).
Con riguardo al grado di invalidità, gli ausiliari hanno ritenuto sussistente a carico di un'invalidità permanente del 15%, della quale il 12% “riferibile Parte_1 al tipo di frattura che statisticamente lascia reliquati significativi indipendentemente dalla metodica terapeutica utilizzata” e il 3% che “costituisce il danno iatrogeno per avere lasciato una scomposizione residua con diastasi dei capi di frattura”.
L'invalidità temporanea è stata determinata dai ctu in ITT di giorni 40, ITP di giorni
150 al 50% e ulteriori giorni 50 al 25%.
Gli ausiliari hanno, altresì, fornito compiuti chiarimenti alle osservazioni dei ctp in ordine alla determinazione del grado di invalidità, precisando che “1) In merito alla limitazione della articolazione tibiotarsica, valutata dal CTP di parte attorea in
9 misura del 6%, si ritiene che la mobilità residua obiettivata corrisponda alla limitazione di un terzo considerando che la funzione articolare di tibiotarsica ha un range variabile fino a 30° nei diversi morfotipi.
2) In merito alla limitazione della articolazione sottoastragalica, valutata dal CTP corrispondente a 3%, i CTU ritengono che essa rimanga inclusa nell'8% attribuito alla frattura di calcagno come da tabelle di legge, rilevando che la sottoastragalica è apparsa ben allineata e non dolente.
3) Per quanto concerne la flebolinfopatia con sfumata discromia cutanea, quantizzata dal CTP nell'ordine del 5%, essa appare secondo i CTU non degna di nota essendo un dato clinico comune e indipendente dalle condotte terapeutiche.
4)Infine in relazione al riferito accorciamento di 2cm dell'arto inferiore cui il CTP ha attribuito il 3% i CTU ritengono che la zoppia non sia riferita a tale accorciamento, che tra l'altro non è stata obiettivata, bensì alla limitazione funzionale” (pag. 17),
“Ribadendo che la frattura di calcagno con limitazione funzionale di grado moderato
è valutata nella misura dell'8-9%
La limitazione di tibiotarsica valutata 4%
Cicatrice di 3cm con relativo danno estetico 1%
Alla luce delle Tabelle di Legge allegate al Decreto del 03.07.2003, per i postumi rilevati sulla scorta dell'evidenza obiettiva, trattandosi di danno composito la valutazione del danno non deriva dalla sommatoria delle diverse percentuali attribuite alle singole componenti menomative, ma deve far riferimento alla riduzione globale della integrità di quel determinato distretto anatomo –funzionale”.
I chiarimenti esposti dai ctu conducono a respingere la tesi propugnata dall'appellante con comparsa conclusionale, secondo la quale non si comprenderebbe perché gli ausiliari, ritenuto che la percentuale di invalidità che sarebbe comunque derivata e riferibile alla frattura del calcagno vada individuata nell'8%, indicano il danno differenziale nel solo 3%, reclamando, per tale ragione, il riconoscimento di una percentuale del 7%. la relazione sul punto è precisa nell'attribuire le diverse percentuali, con riguardo non alla sola frattura ma anche alla limitazione di tibiotarsica e alla cicatrice, degli esiti permanenti che sarebbero in ogni caso residuati a carico della paziente.
Il danno patito da va, pertanto, quantificato, sulla scorta Parte_1 dell'esito della ctu (non oggetto di significative critiche), secondo i noti criteri nella specifica materia, monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente (15%)
10 e detraendovi la percentuale (del 12%) non attribuibile a errore medico, in applicazione delle note tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano aggiornate, da ultimo, nel 2024. Dunque, rispettivamente, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca dei fatti e dei gradi di invalidità, € 47.645,00 ed € 33.073,00, dovendosi, quindi, liquidare in favore dell'appellante, a titolo di invalidità permanente per danno differenziale del 3%, l'importo di € 14.572,00, oltre a € 4.600,00 per gg 40
ITT, € 8.625,00 gg 150 ITP al 50% ed € 1.437,50 gg 50 ITP al 25%, per un totale di €
29.243,50, somma sulla quale, devalutata alla data dell'evento, 22 agosto 2016, e, via via anno per anno rivalutata, sono dovuti, sino alla pubblicazione della presente sentenza, gli interessi in misura del tasso legale, liquidati in € 2.869,71, per un totale complessivo di € 32.113,21. Dalla data di pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, sulla somma così determinata sono dovuti gli interessi in misura del tasso legale. Va, altresì, riconosciuto il rimborso delle spese mediche, per un importo di € 660,00, ritenuto congruo dai ctu, oltre interessi legali dalla data degli esborsi e sino all'effettivo soddisfo.
Non può essere riconosciuta l'invocata personalizzazione del danno rispetto alla quale è stato dedotto con ricorso introduttivo che la sarebbe “caduta in uno Parte_1 stato depressivo determinato, appunto, dall'impossibilità di muoversi liberamente”.
Per un profilo, le sofferenze interiori soggettive dedotte trovano ristoro nel sistema di liquidazione del danno non patrimoniale, che comprende tutte le sue componenti. per altro aspetto, la sola impossibilità di muoversi liberamente non può essere considerata conseguenza eccezionale e diversa da quelle generalmente patite in consimili condizioni né il richiamato “stato depressivo” (che andrebbe, in ogni caso ascritto alla lesione del bene salute) è stato documentato o rilevato dai ctu o potrebbe essere provato per testi, come invocato dall'appellante, implicando un'inammissibile valutazione.
La compagnia rimasta contumace, non può essere Controparte_7 condannata alla refusione del danno. In atti non vi è prova dell'effettiva esistenza di un contratto assicurativo, non ha formulato domanda di garanzia e, OP1 infine, l'azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti dell'impresa di
Assicurazione di cui all'art. 12, comma 1, della legge n. 24 del 2017 è esperibile dal 16 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto 15 dicembre 2023, n. 232 del
Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano
11 sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod, dunque, tenuto conto del valore effettivo della lite, € 33.000,00 circa, dell'attività svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole, per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, con riguardo ai valori tariffari medi previsti dal corrispondete scaglione di valore da € 26.001,00 a € 52.000,00, in € 3.056,00 per onorari (non risultando documentati esborsi), per il primo grado e per il presente grado, di minore complessità, secondo i valori minimi, rispettivamente in € 406,50 per esborsi ed € 3.809,00 per onorari nonché € 1.165,50 per esborsi ed € 4.996,00 per onorari oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, se dovuti, distratte in favore dell'Avv. Gerardo La Mura, dichiaratosi antistatario.
Le spese di ctu svolta in primo grado vanno poste definitivamente a carico di CP_1
[...]
Le spese del procedimento per atp e del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le restanti parti del giudizio in considerazione della circostanza che le richieste di estensione del contraddittorio effettuate da OP
[... e, poi, da con domanda di regresso nei confronti rimasta CP_3 CP_6 assorbita, non apparivano manifestamente infondate nella fase di istruzione preventiva e che la domanda risarcitoria è stata estesa ai chiamati solo subordinatamente all'esito della ctu. Nulla per le spese con riguardo ad
[...]
rimasta contumace. CP_7
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Nola ai sensi dell'art. 702 ter cpc nel procedimento rg 5102/2021, comunicata il 9 marzo 2022, proposto da nei confronti di Parte_1 OP
, nonché , così Controparte_7 Controparte_6 CP_3 dispone:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata ordinanza condanna in persona del legale rappresentante pro OP tempore, alla refusione dei danni in favore di , liquidati in € Parte_1
32.113,21, comprensivi di rivalutazione monetaria e interessi dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi in misura del tasso legale, dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale, nonché € 660,00, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi in misura del tasso legale dalla data degli esborsi sino all'effettivo soddisfo;
12 2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla OP refusione delle spese di lite del procedimento di istruzione preventiva nonché del doppio grado di giudizio in favore di , liquidate, per il Parte_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, in € 3.056,00 per onorari, per il primo grado, in € 406,50 per esborsi ed € 3.809,00 per onorari e, per il presente grado, in € 1.165,50 per esborsi ed € 4.996,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, se dovuti, distratte in favore dell'Avv. Gerardo La Mura, dichiaratosi antistatario;
pone le spese di ctu svolta in sede di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico di OP
3) rigetta le domande nei confronti di , Controparte_7
e ; CP_3 Controparte_6
4) compensa integralmente tra le restanti parti processuali le spese di lite del procedimento di istruzione e del doppio grado di giudizio;
nulla per le spese con riguardo ad . Controparte_7
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Pasquale Maria Cristiano
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