Ordinanza cautelare 22 ottobre 2014
Sentenza 28 gennaio 2015
Sentenza 9 marzo 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 28/01/2015, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00038/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU Venezia UL
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Cechet, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Trieste, via della Geppa n. 8;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la sede della medesima, in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'ottemperanza
dell’ordinanza cautelare n. 123/2014 emessa e depositata in data 22.10.2014 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il IU Venezia UL;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visto l’articolo 114 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'articolo 52, commi 1 e 2, D.Lgs. 30.06.2003, n. 196;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente, cittadino tunisino, impugna il provvedimento del 25.07.2014, con il quale la Questura di Gorizia denegava il richiesto rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato – attesa occupazione, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti.
Il diniego impugnato si fondava sui precedenti penali del signor -OMISSIS-, dai quali l’Amministrazione deduceva una condotta di vita abitualmente delittuosa.
Questo Tribunale con ordinanza n. 123/2014 del 22 ottobre 2014 accoglieva la domanda cautelare avanzata dal ricorrente, e, disponendo la sospensione interinale degli effetti dell’atto gravato, ordinava all’Amministrazione il riesame, da eseguirsi nel termine di trenta giorni, della fattispecie concreta, tenendo conto della circostanza che l’interessato, dopo l’espiazione delle condanne penali subite, aveva avviato un rapporto di lavoro subordinato ancora in corso, del quale aveva dato prova con la documentazione versata in atti.
Con successivo ricorso depositato in data 3.12.2014 l’interessato promuove procedimento ex articolo 114 Cod. proc. amm. di esecuzione della suvvista ordinanza cautelare.
In particolare, pur dando atto che la Questura di Gorizia aveva riesaminato la fattispecie emanando un nuovo diniego, ritiene il ricorrente che in tal modo l’Amministrazione non abbia dato esecuzione al dictum giudiziale, che di contro imponeva l’emanazione di un permesso di soggiorno in attesa dell’esito del giudizio principale. Sostiene, inoltre, l’illegittimità del nuovo provvedimento, che non terrebbe conto delle circostanze che il Giudice amministrativo aveva stabilito dovessero essere valutate in sede di riesame.
Il nuovo diniego in effetti si fonda su ragioni di pericolosità sociale del richiedente dedotte e dai precedenti penali e dalle attuali frequentazioni, ivi compreso l’attuale datore di lavoro, che a sua volta è stato segnalato all’Autorità giudiziaria per una vicenda integrante estremi di reato, anche grave, a danno di persone.
La pericolosità sociale, infatti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 4, e 4, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998, è ostativa al rinnovo del titolo legittimante la permanenza dello straniero nel territorio nazionale.
La domanda di esecuzione formulata dal ricorrente non può essere accolta.
L’ordinanza cautelare di questo Giudice non ordinava affatto all’Amministrazione di adottare un provvedimento favorevole, sia pure temporaneamente limitato alla definizione nel merito della controversia. Il Tribunale, all’esito di una delibazione necessariamente sommaria quale è quella che caratterizza la fase cautelare, ordinava all’Amministrazione di procedere a un riesame indicando quali elementi fattuali (segnatamente, la sussistenza di un rapporto di lavoro) avrebbero dovuto essere valutati in sede di riesame.
In tal modo, tuttavia, questo Giudice non ha in alcun modo inteso vincolare l’Amministrazione nell’esito del riesercizio dei propri poteri (cfr., C.d.S., Sez. IV^, sentenza n. 2475/2014). Intatta, infatti, rimaneva la discrezionalità della Questura di Gorizia nell’apprezzare la effettività del dedotto rapporto di lavoro, la sufficienza dello stesso a integrare il necessario requisito di legge della disponibilità dei mezzi di sostentamento, e, soprattutto, l’assenza di ulteriori motivi ostativi, così come normativamente fissati.
Il che significa che il procedimento di riesame poteva concludersi sia con un provvedimento favorevole, che avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere, sia, come in effetti, è avvenuto nel caso concreto con un provvedimento di diniego, sia pure diversamente motivato rispetto a quello originariamente impugnato.
Il che comporta che non vi sia questione di esecuzione dell’ordinanza cautelare in epigrafe indicata, perché la stessa è stata eseguita, anche se non nel senso auspicato dal ricorrente.
In conclusione il ricorso in esecuzione deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
A tutela della riservatezza del ricorrente occorre ordinare, ai sensi dell’articolo 52 D.Lgs. n. 196/2003, che in caso di riproduzione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vadano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU Venezia UL (Sezione Prima), dichiara il ricorso per esecuzione dell’ordinanza cautelare in epigrafe indicata inammissibile.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi €uro 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Manuela Sinigoi, Primo Referendario
Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2015
IL SEGRETARIO