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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/11/2024, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 1675/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 1675/2024 promosso da: ata il 27.12.1970 a MORGES (SVIZZERA), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
FAVIA DAVID;
e nato l'[...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
VENARUCCI ANDREA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Entrambi i coniugi richiedono l'affido condiviso della figlia minorenne , la quale Persona_1
fisserà la propria dimora e residenza con la madre, in Montemarciano, via dei Gabbiani n. 26;
3) Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra entro il giorno 10 di Parte_2 Parte_1
Per_ ogni mese, a titolo di mantenimento della figlia , la somma di €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00);
4) Le spese straordinarie necessarie per la figlia verranno divise nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge. Le parti si danno reciprocamente atto che per spese straordinarie si intendono tutte quelle richiamate dal Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia in vigore dal 16/09/2013, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ancona Dott. Mario D'Aprile e dall'Avv. Giampiero Paoli
- 1 - Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, che di seguito integralmente (solo relativamente alle spese straordinarie) si trascrive:
Art. 10 “Definizione di spese straordinarie nel caso di obbligo di contributo al mantenimento dei figli minori”:
A) Spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) tichets sanitari.
B) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari.
C) Spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza il pernottamento;
4) trasporto pubblico;
5) servizio mensa (solo la parte relativa al vitto).
D) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria.
E) Spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
F) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) spese di custodia (baby sitter);
3) viaggi e vacanze.”
- 2 - Ogni fine mese le parti dovranno corrispondersi le spese straordinarie sostenute, previamente concordate, consegnando all'altro copia delle ricevute di pagamento.
Le parti si danno reciprocamente atto che le spese straordinarie che non saranno caratterizzate dalla necessità e dalla urgenza dovranno essere preventivamente tra loro concordate pena il mancato rimborso.
5) Le parti, allo stato, rinunciano ad ogni forma di mantenimento reciproco.
6) Il padre potrà intrattenersi liberamente con la figlia, previo accordo con la madre, rispettando i desideri e gli impegni della figlia medesima:
- un fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica quando verrà accompagnata a casa dal padre entro l'ora di cena;
- due giorni alla settimana (da concordare tra i genitori) presso l'abitazione del padre dall'uscita di scuola fino all'ora di cena ovvero con pernotto sino al giorno successivo quando il padre si prenderà cura di accompagnarla a scuola ovvero, previo accordo con la madre, anche due giorni consecutivi con pernotto presso il padre e sempre dall'uscita di scuola e riaccompagno presso l'abitazione della madre prima dell'ora di cena;
- quindici giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive;
- cinque giorni, anche non consecutivi, durante le feste natalizie e di fine anno;
- tre giorni, anche non consecutivi, durante le feste pasquali.
Con la doverosa precisazione che, in tutti i casi, i suddetti periodi, anche non continuativi, dovranno essere individuati di comune accordo tra i genitori senza pregiudizio degli interessi della figlia.
7) I coniugi si impegnano, sin d'ora, a prestare il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto valido per l'estero, consentendo, l'uno per l'altro, che il passaporto della figlia sia iscritto nel passaporto dell'ex coniuge”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono sposati Parte_1 Parte_2
a Montemarciano (AN) il 10.04.2005, hanno chiesto la separazione consensuale.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
- 3 - La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2
matrimonio a Montemarciano (AN) il 10/04/2005, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Montemarciano (AN) al n. 4, parte I, serie // dell'anno 2005; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montemarciano (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 13.11.2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 1675/2024 promosso da: ata il 27.12.1970 a MORGES (SVIZZERA), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
FAVIA DAVID;
e nato l'[...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
VENARUCCI ANDREA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Entrambi i coniugi richiedono l'affido condiviso della figlia minorenne , la quale Persona_1
fisserà la propria dimora e residenza con la madre, in Montemarciano, via dei Gabbiani n. 26;
3) Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra entro il giorno 10 di Parte_2 Parte_1
Per_ ogni mese, a titolo di mantenimento della figlia , la somma di €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00);
4) Le spese straordinarie necessarie per la figlia verranno divise nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge. Le parti si danno reciprocamente atto che per spese straordinarie si intendono tutte quelle richiamate dal Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia in vigore dal 16/09/2013, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ancona Dott. Mario D'Aprile e dall'Avv. Giampiero Paoli
- 1 - Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, che di seguito integralmente (solo relativamente alle spese straordinarie) si trascrive:
Art. 10 “Definizione di spese straordinarie nel caso di obbligo di contributo al mantenimento dei figli minori”:
A) Spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) tichets sanitari.
B) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari.
C) Spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza il pernottamento;
4) trasporto pubblico;
5) servizio mensa (solo la parte relativa al vitto).
D) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria.
E) Spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
F) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) spese di custodia (baby sitter);
3) viaggi e vacanze.”
- 2 - Ogni fine mese le parti dovranno corrispondersi le spese straordinarie sostenute, previamente concordate, consegnando all'altro copia delle ricevute di pagamento.
Le parti si danno reciprocamente atto che le spese straordinarie che non saranno caratterizzate dalla necessità e dalla urgenza dovranno essere preventivamente tra loro concordate pena il mancato rimborso.
5) Le parti, allo stato, rinunciano ad ogni forma di mantenimento reciproco.
6) Il padre potrà intrattenersi liberamente con la figlia, previo accordo con la madre, rispettando i desideri e gli impegni della figlia medesima:
- un fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica quando verrà accompagnata a casa dal padre entro l'ora di cena;
- due giorni alla settimana (da concordare tra i genitori) presso l'abitazione del padre dall'uscita di scuola fino all'ora di cena ovvero con pernotto sino al giorno successivo quando il padre si prenderà cura di accompagnarla a scuola ovvero, previo accordo con la madre, anche due giorni consecutivi con pernotto presso il padre e sempre dall'uscita di scuola e riaccompagno presso l'abitazione della madre prima dell'ora di cena;
- quindici giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive;
- cinque giorni, anche non consecutivi, durante le feste natalizie e di fine anno;
- tre giorni, anche non consecutivi, durante le feste pasquali.
Con la doverosa precisazione che, in tutti i casi, i suddetti periodi, anche non continuativi, dovranno essere individuati di comune accordo tra i genitori senza pregiudizio degli interessi della figlia.
7) I coniugi si impegnano, sin d'ora, a prestare il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto valido per l'estero, consentendo, l'uno per l'altro, che il passaporto della figlia sia iscritto nel passaporto dell'ex coniuge”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono sposati Parte_1 Parte_2
a Montemarciano (AN) il 10.04.2005, hanno chiesto la separazione consensuale.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
- 3 - La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2
matrimonio a Montemarciano (AN) il 10/04/2005, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Montemarciano (AN) al n. 4, parte I, serie // dell'anno 2005; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montemarciano (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 13.11.2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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