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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/10/2025, n. 2776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2776 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. App. n. 3518/2024 Contenzioso civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Persone, Minori e Famiglia
La Corte composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa Paola Tanara Presidente dott. Lucio Marcantonio Consigliere rel. dott. Federico Botta Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa indicata in epigrafe promossa con citazione in appello notificato in data 12/12/2024 da
(C.F. ) nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.ssa Francesca De Florio, presso il cui studio, sito in Milano, via
Conservatorio n. 17, è elettivamente domiciliato (indirizzo telematico);
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Samatov, presso il cui studio, sito in Palermo, via della Libertà 171, è elettivamente domiciliata (indirizzo telematico);
APPELLATA
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9696/2024 emessa in data 08.11.2024, pubblicata il 10.11.2024 all'esito del procedimento R.G. n. 17344/2023, relativo alla richiesta di annullamento, ai sensi degli artt. 1434 e 1435 c.c., del verbale di separazione giudiziale sottoscritto in data 02.03.2022 e omologato in data 09.06.2022 dal Tribunale di Milano.
Conclusioni Per l'appellante
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis:
-In accoglimento del presente appello, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appella, riformare integralmente la stessa e, per l'effetto, accogliere le domande attoree siccome articolate in sede di precisazione delle conclusioni e che di seguito si trascrivono, oltre a revocare e/o annullare, in accoglimento del quarto motivo di appello, l'ordinanza Collegiale emessa in data 8.01.2024 nel sub-procedimento R.G. n. 17344-1 e 1 relativa al rigetto dell'istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.:
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Previo accertamento e declaratoria che l'odierno attore si è determinato (rectius: è stato costretto) ad accettare le condizioni economiche indicate nella narrativa dell'atto di citazione ed appresso specificamente elencate, e sottoscrivere il verbale di separazione personale dei coniugi all'udienza del 7.06.2022, omologato in data 9.06.2022 (cfr. all. 3), esclusivamente in ragione della violenza morale subita dalla convenuta con le modalità descritte anch'esse nella narrativa de suddetto atto e senza la quale non le avrebbe mai accettate, annullare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1434 e 1435 c.c., tale verbale di separazione, con specifico riferimento alle condizioni come di seguito pedissequamente trascritte (con la precisazione che per quanto riguarda l'importo di € 200.000,00, l'annullamento riguarda il minore importo di € 180.000,00, posto che € 20.000,00 sono stati previsti per la cessione della quota sociale del 20% della Truscello S.r.l.) «Alla data del rogito dell'immobile di Via Castel Morrone n. 30 a Milano, il GN corrisponderà alla GNa € 100.000,00 Parte_1 Controparte_1
(centomilaeuro) quale parte della corresponsione di denaro prevista alla successiva condizione sub 6). b. Sempre a completa definizione di ogni rapporto di carattere economico-patrimoniale tra i coniugi gli stessi convengono altresì quanto segue: L'immobile di Moneglia, frazione Lambrusca, Via per Lemeglio n. 1, così individuato catastalmente: - foglio 20, part. 1900, sub 1, cat. A3, Comune di Moneglia (GE), verrà posto immediatamente in vendita e la GNa CP_1
si obbliga a rilasciare - entro il giorno successivo al deposito del verbale di separazione
[...] consensuale - delega alla vendita e all'incasso, al GN . La Parte_1 compravendita verrà gestita dal GN alle seguenti condizioni: Parte_1
- 1. al rogito, la GNa riceverà € 400.000,00= (quattrocentomila euro) e tale Controparte_1 condizione verrà inserita nel preliminare di compravendita;
- 2. la differenza resterà al GN il quale provvederà ad estinguere Parte_1 integralmente il complessivo residuo mutuo, contratto da entrambi i coniugi, e a pagare le eventuali spese di intermediazione;
- 3. qualora, entro e non oltre la data del 31.05.2023 l'immobile rimarrà invenduto per qualunque ragione, la Sig.ra a fronte del pagamento di un corrispettivo pari ad € Controparte_1
400.000,00= (quattrocentomila euro) da parte del Sig. , cederà, entro la Parte_1 medesima data, la propria quota allo stesso il quale si accollerà il mutuo residuo.
- 4. le rate del mutuo, sino all'avvenuta vendita/cessione, saranno pagate dal Sig. Parte_1
».
[...]
- Per l'effetto, condannare la Sig.ra a provvedere al rimborso in favore del Controparte_1
Sig. delle seguenti somme: a) € 180.000,00; b) € 35.034,76 (pari al 50% Parte_1 dell'importo di € 70.069,52 pagato in data 8.09.2021 dall'attore per l'anticipata parziale estinzione del mutuo bancario sopra citato); c) il 50% dell'importo fin qui pagato dall'attore per le rate di mutuo a far tempo da quella del mese di settembre del 2021 e quell'ulteriore importo che dovesse ulteriormente pagare con riferimento alla quota di spettanza della convenuta;
d) il tutto oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 co. 1 c.c., dalla data di ogni singolo pagamento, alla data di notifica del presente atto, e, ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c., dalla domanda giudiziale all'effettivo rimborso;
- IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere non ancora sufficientemente provata la suddetta domanda, rimettere la causa suo ruolo al fine di consentire di dare sfogo alle istanze istruttorie formulate da questa difesa, con la memoria ex art. 171 Ter n. 2) c.p.c. e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, nonché trascritte nella sentenza appellata, con
2 i testi ivi indicati, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”.
Per l'appellata
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO Respinte le contrarie domande, eccezioni e difese Preliminarmente Rigettare, in quando palesemente infondata, la domanda di revoca/annullamento dell'ordinanza Collegiale emessa in data 8.01.2024 nel sub-procedimento R.G. n. 17344-1 e relativa al rigetto dell'istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata Nel merito Rigettare l'appello proposto da nel presente giudizio e, di conseguenza, Parte_1 confermare integralmente la sentenza n. 9696/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Ottava
Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Rita Cordova, R.G. n. 17344/2023.
Rigettare la richiesta di rimessione della causa sul ruolo ai fini della riapertura della fase istruttoria. Con vittoria di spese e compensi di lite anche del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 25.07.1998 e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Bivona (AG) in regime di separazione dei beni e dalla loro unione nascevano due figli: (nato il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
Con ricorso del 01.03.2022 adiva il Tribunale di Milano per sentir pronunciare la Parte_1 separazione dei coniugi. Dopo l'intervenuta costituzione di , in data 07.06.2022 era CP_1 sottoscritto, ai fini dell'omologa, il verbale di separazione consensuale dei coniugi, omologato dal Tribunale di Milano in data 09.06.2022. Con atto di citazione depositato il 02.05.2023 conveniva in giudizio la moglie innanzi Parte_1 al Tribunale di Milano chiedendo di accertare l'annullamento, ai sensi degli artt. 1434 e 1435
c.c., del suddetto verbale di separazione, in ragione della violenza morale perpetrata dalla convenuta – da intendersi come costrizione dell'attore ad accettare le condizioni economiche e a sottoscrivere il verbale di separazione – e per l'effetto, condannare quest'ultima al rimborso: a) di € 180.000,00; b) di € 35.034,76 (pari al 50% dell'importo di € 70.069,52 pagato in data 08.09.2021 dall'attore per l'anticipata parziale estinzione del mutuo bancario;
c) del 50% dell'importo fino a quel momento pagato dall'attore per le rate di mutuo a far tempo da quella del mese di settembre 2021 e dell'ulteriore importo che avrebbe dovuto ulteriormente pagare con riferimento alla quota di spettanza della convenuta. Il tutto oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 co. 1 cod. civ., dalla data di ogni singolo pagamento, alla data di notifica del presente atto, e, ai sensi dell'art. 1284 co. 4 cod. civ., dalla domanda giudiziale all'effettivo rimborso. In data 04.07.2023, si costituiva , contestando il ricorso avversario e chiedendo Controparte_1 il rigetto delle domande attoree.
Con sentenza n. 9696/2024 emessa il 08.11.2024 e pubblicata il 10.11.2024, il Tribunale di
3 Milano rigettava le domande svolte da parte attrice e condannava quest'ultima al pagamento delle spese di lite. Avverso tale pronuncia, in data 16.12.2024, ha proposto appello , Parte_1 chiedendo, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, nel merito, la riforma integrale dello stesso con l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. A sostegno del proprio gravame, l'appellante ha formulato quattro motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha lamentato l'omessa valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle allegazioni e del materiale probatorio prodotto dall'odierno appellante a sostegno della violenza morale perpetrata a suo danno dalla sig.ra per costringerlo ad accettare le condizioni CP_1 economiche e a sottoscrivere il verbale di separazione.
Con il secondo motivo ha lamentato l'errata applicazione degli artt. 1434 e 1435 c.c. laddove il giudicante di primo grado ha escluso la possibilità di applicare il disposto delle suddette norme sull'erroneo assunto che le condotte poste in essere da non avrebbero configurato CP_1 una minaccia esterna idonea a coartare la volontà dell'attore, ma solo un suo timore interno. Con il terzo motivo ha lamentato l'erronea applicazione degli artt. 1434 e 1435 c.c. laddove il primo giudice ha ritenuto convalidato l'accordo di separazione in ragione della sua esecuzione con riferimento alle condizioni non impugnate, omettendo di considerare che le citate norme ammettono l'annullamento parziale di un contratto in presenza di clausole separabili e autonome. Con il quarto motivo ha lamentato la nullità della sentenza per mancata imparzialità del primo giudice, chiedendo di conseguenza la revoca dell'ordinanza del 08.01.2024 emanata nell'ambito del sub-procedimento R.G. n. 17344-1/2023, che aveva rigettato l'istanza di ricusazione formulata dall'odierno appellante ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. Con decreto presidenziale depositato il 14.01.2025, è stata fissata udienza al 16.04.2025, disponendone la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In data 10.03.2025 si è costituita , chiedendo il rigetto del gravame avversario e Controparte_1 la conseguente conferma del provvedimento di primo grado. In data 04.04.2025 le parti hanno depositato rispettivamente note conclusive. All'udienza del 16.04.2025 “Il PG chiede la conferma del provvedimento impugnato. L'avv. De Florio si riporta ai propri atti e insiste nelle conclusioni già rassegnate. L'Avv. Bruni si riporta ai propri atti. La Corte, visto l'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c., trattiene in decisione”.
La Corte, in via preliminare e assorbente, rileva la tardività dell'appello proposto, essendo esso stato depositato dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 325 c.p.c. Invero, come si evince dagli atti e come rilevato altresì dallo stesso appellante nel proprio atto di gravame, il provvedimento impugnato è stato notificato a e al suo Parte_1 procuratore costituito, ad opera della difesa di , in data 12.11.2024. Controparte_1 Com'è noto, la notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte, munito di regolare procura, è idonea a far decorrere il termine "breve" d'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c. (Cass. n. 19530/2019), che, per l'appello, è di 30 giorni decorrenti dalla data della notifica, come stabilisce il successivo art. 326 c.p.c. In base a tale ultima norma, i termini indicati nell'art. 325 sono perentori, non potendo essere quindi abbreviati o prorogati nemmeno su accordo delle parti (così l'art. 153 c.p.c.) e comportando, il loro mancato rispetto, la decadenza dall'impugnazione.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata, come rilevato dallo stesso appellante, risulta essere stata notificata il 12.11.2024, con conseguente scadenza del termine per impugnare il
12.12.2024. L'atto di appello risulta, però, essere stato depositato nella cancelleria di questa Corte in data
4 16.12.2024, quindi 4 giorni dopo la scadenza del termine previsto a pena di decadenza per proporre impugnazione. Alla luce di ciò e della mancata proposizione di istanza di remissione in termini da parte dell'odierno appellante, l'impugnazione proposta da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Milano n. 9696/2024 deve essere dichiarata inammissibile.
Ricorda la Corte che, per giurisprudenza costante, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile per effetto della costituzione della parte appellata, oltre che rilevabile d'ufficio anche in grado di appello (Cass. Sez. Un. n. 6983/2005;
Cass. n. 14591/2007; Cass. n. 15339/2018).
Ed infatti “la tardività dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi” (Cass. n.7356/2022).
Pertanto, in considerazione dei principi sopra richiamati, l'appello va dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
Quanto al regime delle spese, esse seguono il criterio della soccombenza e, considerando lo scaglione “valore indeterminabile di complessità bassa”, le stesse si liquidano in euro € 2.431,10 (di cui € 1.029 per la fase di studio;
€ 709 per la fase introduttiva;
€ 1.735 per la fase decisionale;
riduzione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 4 del DM 55/2014 per assenza di questioni di fatto e diritto), oltre spese forfettarie (15%) e oneri di legge.
P.Q.M.
la Corte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, decidendo sull'appello in oggetto proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Milano n. 9696/2024 emessa il 08.11.2024 e pubblicata il 10.11.2024 all'esito del procedimento R.G. n. 17344/2023, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- condanna a corrispondere a titolo di spese di lite a Parte_1 Controparte_1 l'importo di € 2.431,10 oltre spese generali al 15%, Cpa e Iva (se dovuta) secondo legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Si comunichi al P.G. e ai difensori delle parti. Così deciso in Milano, all'esito della camera di consiglio tenuta in data 16.04.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Lucio Marcantonio dott.ssa Paola Tanara
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Persone, Minori e Famiglia
La Corte composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa Paola Tanara Presidente dott. Lucio Marcantonio Consigliere rel. dott. Federico Botta Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa indicata in epigrafe promossa con citazione in appello notificato in data 12/12/2024 da
(C.F. ) nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.ssa Francesca De Florio, presso il cui studio, sito in Milano, via
Conservatorio n. 17, è elettivamente domiciliato (indirizzo telematico);
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Samatov, presso il cui studio, sito in Palermo, via della Libertà 171, è elettivamente domiciliata (indirizzo telematico);
APPELLATA
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9696/2024 emessa in data 08.11.2024, pubblicata il 10.11.2024 all'esito del procedimento R.G. n. 17344/2023, relativo alla richiesta di annullamento, ai sensi degli artt. 1434 e 1435 c.c., del verbale di separazione giudiziale sottoscritto in data 02.03.2022 e omologato in data 09.06.2022 dal Tribunale di Milano.
Conclusioni Per l'appellante
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis:
-In accoglimento del presente appello, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appella, riformare integralmente la stessa e, per l'effetto, accogliere le domande attoree siccome articolate in sede di precisazione delle conclusioni e che di seguito si trascrivono, oltre a revocare e/o annullare, in accoglimento del quarto motivo di appello, l'ordinanza Collegiale emessa in data 8.01.2024 nel sub-procedimento R.G. n. 17344-1 e 1 relativa al rigetto dell'istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.:
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Previo accertamento e declaratoria che l'odierno attore si è determinato (rectius: è stato costretto) ad accettare le condizioni economiche indicate nella narrativa dell'atto di citazione ed appresso specificamente elencate, e sottoscrivere il verbale di separazione personale dei coniugi all'udienza del 7.06.2022, omologato in data 9.06.2022 (cfr. all. 3), esclusivamente in ragione della violenza morale subita dalla convenuta con le modalità descritte anch'esse nella narrativa de suddetto atto e senza la quale non le avrebbe mai accettate, annullare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1434 e 1435 c.c., tale verbale di separazione, con specifico riferimento alle condizioni come di seguito pedissequamente trascritte (con la precisazione che per quanto riguarda l'importo di € 200.000,00, l'annullamento riguarda il minore importo di € 180.000,00, posto che € 20.000,00 sono stati previsti per la cessione della quota sociale del 20% della Truscello S.r.l.) «Alla data del rogito dell'immobile di Via Castel Morrone n. 30 a Milano, il GN corrisponderà alla GNa € 100.000,00 Parte_1 Controparte_1
(centomilaeuro) quale parte della corresponsione di denaro prevista alla successiva condizione sub 6). b. Sempre a completa definizione di ogni rapporto di carattere economico-patrimoniale tra i coniugi gli stessi convengono altresì quanto segue: L'immobile di Moneglia, frazione Lambrusca, Via per Lemeglio n. 1, così individuato catastalmente: - foglio 20, part. 1900, sub 1, cat. A3, Comune di Moneglia (GE), verrà posto immediatamente in vendita e la GNa CP_1
si obbliga a rilasciare - entro il giorno successivo al deposito del verbale di separazione
[...] consensuale - delega alla vendita e all'incasso, al GN . La Parte_1 compravendita verrà gestita dal GN alle seguenti condizioni: Parte_1
- 1. al rogito, la GNa riceverà € 400.000,00= (quattrocentomila euro) e tale Controparte_1 condizione verrà inserita nel preliminare di compravendita;
- 2. la differenza resterà al GN il quale provvederà ad estinguere Parte_1 integralmente il complessivo residuo mutuo, contratto da entrambi i coniugi, e a pagare le eventuali spese di intermediazione;
- 3. qualora, entro e non oltre la data del 31.05.2023 l'immobile rimarrà invenduto per qualunque ragione, la Sig.ra a fronte del pagamento di un corrispettivo pari ad € Controparte_1
400.000,00= (quattrocentomila euro) da parte del Sig. , cederà, entro la Parte_1 medesima data, la propria quota allo stesso il quale si accollerà il mutuo residuo.
- 4. le rate del mutuo, sino all'avvenuta vendita/cessione, saranno pagate dal Sig. Parte_1
».
[...]
- Per l'effetto, condannare la Sig.ra a provvedere al rimborso in favore del Controparte_1
Sig. delle seguenti somme: a) € 180.000,00; b) € 35.034,76 (pari al 50% Parte_1 dell'importo di € 70.069,52 pagato in data 8.09.2021 dall'attore per l'anticipata parziale estinzione del mutuo bancario sopra citato); c) il 50% dell'importo fin qui pagato dall'attore per le rate di mutuo a far tempo da quella del mese di settembre del 2021 e quell'ulteriore importo che dovesse ulteriormente pagare con riferimento alla quota di spettanza della convenuta;
d) il tutto oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 co. 1 c.c., dalla data di ogni singolo pagamento, alla data di notifica del presente atto, e, ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c., dalla domanda giudiziale all'effettivo rimborso;
- IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere non ancora sufficientemente provata la suddetta domanda, rimettere la causa suo ruolo al fine di consentire di dare sfogo alle istanze istruttorie formulate da questa difesa, con la memoria ex art. 171 Ter n. 2) c.p.c. e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, nonché trascritte nella sentenza appellata, con
2 i testi ivi indicati, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”.
Per l'appellata
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO Respinte le contrarie domande, eccezioni e difese Preliminarmente Rigettare, in quando palesemente infondata, la domanda di revoca/annullamento dell'ordinanza Collegiale emessa in data 8.01.2024 nel sub-procedimento R.G. n. 17344-1 e relativa al rigetto dell'istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata Nel merito Rigettare l'appello proposto da nel presente giudizio e, di conseguenza, Parte_1 confermare integralmente la sentenza n. 9696/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Ottava
Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Rita Cordova, R.G. n. 17344/2023.
Rigettare la richiesta di rimessione della causa sul ruolo ai fini della riapertura della fase istruttoria. Con vittoria di spese e compensi di lite anche del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 25.07.1998 e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Bivona (AG) in regime di separazione dei beni e dalla loro unione nascevano due figli: (nato il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
Con ricorso del 01.03.2022 adiva il Tribunale di Milano per sentir pronunciare la Parte_1 separazione dei coniugi. Dopo l'intervenuta costituzione di , in data 07.06.2022 era CP_1 sottoscritto, ai fini dell'omologa, il verbale di separazione consensuale dei coniugi, omologato dal Tribunale di Milano in data 09.06.2022. Con atto di citazione depositato il 02.05.2023 conveniva in giudizio la moglie innanzi Parte_1 al Tribunale di Milano chiedendo di accertare l'annullamento, ai sensi degli artt. 1434 e 1435
c.c., del suddetto verbale di separazione, in ragione della violenza morale perpetrata dalla convenuta – da intendersi come costrizione dell'attore ad accettare le condizioni economiche e a sottoscrivere il verbale di separazione – e per l'effetto, condannare quest'ultima al rimborso: a) di € 180.000,00; b) di € 35.034,76 (pari al 50% dell'importo di € 70.069,52 pagato in data 08.09.2021 dall'attore per l'anticipata parziale estinzione del mutuo bancario;
c) del 50% dell'importo fino a quel momento pagato dall'attore per le rate di mutuo a far tempo da quella del mese di settembre 2021 e dell'ulteriore importo che avrebbe dovuto ulteriormente pagare con riferimento alla quota di spettanza della convenuta. Il tutto oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 co. 1 cod. civ., dalla data di ogni singolo pagamento, alla data di notifica del presente atto, e, ai sensi dell'art. 1284 co. 4 cod. civ., dalla domanda giudiziale all'effettivo rimborso. In data 04.07.2023, si costituiva , contestando il ricorso avversario e chiedendo Controparte_1 il rigetto delle domande attoree.
Con sentenza n. 9696/2024 emessa il 08.11.2024 e pubblicata il 10.11.2024, il Tribunale di
3 Milano rigettava le domande svolte da parte attrice e condannava quest'ultima al pagamento delle spese di lite. Avverso tale pronuncia, in data 16.12.2024, ha proposto appello , Parte_1 chiedendo, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, nel merito, la riforma integrale dello stesso con l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. A sostegno del proprio gravame, l'appellante ha formulato quattro motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha lamentato l'omessa valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle allegazioni e del materiale probatorio prodotto dall'odierno appellante a sostegno della violenza morale perpetrata a suo danno dalla sig.ra per costringerlo ad accettare le condizioni CP_1 economiche e a sottoscrivere il verbale di separazione.
Con il secondo motivo ha lamentato l'errata applicazione degli artt. 1434 e 1435 c.c. laddove il giudicante di primo grado ha escluso la possibilità di applicare il disposto delle suddette norme sull'erroneo assunto che le condotte poste in essere da non avrebbero configurato CP_1 una minaccia esterna idonea a coartare la volontà dell'attore, ma solo un suo timore interno. Con il terzo motivo ha lamentato l'erronea applicazione degli artt. 1434 e 1435 c.c. laddove il primo giudice ha ritenuto convalidato l'accordo di separazione in ragione della sua esecuzione con riferimento alle condizioni non impugnate, omettendo di considerare che le citate norme ammettono l'annullamento parziale di un contratto in presenza di clausole separabili e autonome. Con il quarto motivo ha lamentato la nullità della sentenza per mancata imparzialità del primo giudice, chiedendo di conseguenza la revoca dell'ordinanza del 08.01.2024 emanata nell'ambito del sub-procedimento R.G. n. 17344-1/2023, che aveva rigettato l'istanza di ricusazione formulata dall'odierno appellante ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. Con decreto presidenziale depositato il 14.01.2025, è stata fissata udienza al 16.04.2025, disponendone la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In data 10.03.2025 si è costituita , chiedendo il rigetto del gravame avversario e Controparte_1 la conseguente conferma del provvedimento di primo grado. In data 04.04.2025 le parti hanno depositato rispettivamente note conclusive. All'udienza del 16.04.2025 “Il PG chiede la conferma del provvedimento impugnato. L'avv. De Florio si riporta ai propri atti e insiste nelle conclusioni già rassegnate. L'Avv. Bruni si riporta ai propri atti. La Corte, visto l'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c., trattiene in decisione”.
La Corte, in via preliminare e assorbente, rileva la tardività dell'appello proposto, essendo esso stato depositato dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 325 c.p.c. Invero, come si evince dagli atti e come rilevato altresì dallo stesso appellante nel proprio atto di gravame, il provvedimento impugnato è stato notificato a e al suo Parte_1 procuratore costituito, ad opera della difesa di , in data 12.11.2024. Controparte_1 Com'è noto, la notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte, munito di regolare procura, è idonea a far decorrere il termine "breve" d'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c. (Cass. n. 19530/2019), che, per l'appello, è di 30 giorni decorrenti dalla data della notifica, come stabilisce il successivo art. 326 c.p.c. In base a tale ultima norma, i termini indicati nell'art. 325 sono perentori, non potendo essere quindi abbreviati o prorogati nemmeno su accordo delle parti (così l'art. 153 c.p.c.) e comportando, il loro mancato rispetto, la decadenza dall'impugnazione.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata, come rilevato dallo stesso appellante, risulta essere stata notificata il 12.11.2024, con conseguente scadenza del termine per impugnare il
12.12.2024. L'atto di appello risulta, però, essere stato depositato nella cancelleria di questa Corte in data
4 16.12.2024, quindi 4 giorni dopo la scadenza del termine previsto a pena di decadenza per proporre impugnazione. Alla luce di ciò e della mancata proposizione di istanza di remissione in termini da parte dell'odierno appellante, l'impugnazione proposta da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Milano n. 9696/2024 deve essere dichiarata inammissibile.
Ricorda la Corte che, per giurisprudenza costante, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile per effetto della costituzione della parte appellata, oltre che rilevabile d'ufficio anche in grado di appello (Cass. Sez. Un. n. 6983/2005;
Cass. n. 14591/2007; Cass. n. 15339/2018).
Ed infatti “la tardività dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi” (Cass. n.7356/2022).
Pertanto, in considerazione dei principi sopra richiamati, l'appello va dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
Quanto al regime delle spese, esse seguono il criterio della soccombenza e, considerando lo scaglione “valore indeterminabile di complessità bassa”, le stesse si liquidano in euro € 2.431,10 (di cui € 1.029 per la fase di studio;
€ 709 per la fase introduttiva;
€ 1.735 per la fase decisionale;
riduzione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 4 del DM 55/2014 per assenza di questioni di fatto e diritto), oltre spese forfettarie (15%) e oneri di legge.
P.Q.M.
la Corte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, decidendo sull'appello in oggetto proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Milano n. 9696/2024 emessa il 08.11.2024 e pubblicata il 10.11.2024 all'esito del procedimento R.G. n. 17344/2023, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- condanna a corrispondere a titolo di spese di lite a Parte_1 Controparte_1 l'importo di € 2.431,10 oltre spese generali al 15%, Cpa e Iva (se dovuta) secondo legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Si comunichi al P.G. e ai difensori delle parti. Così deciso in Milano, all'esito della camera di consiglio tenuta in data 16.04.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Lucio Marcantonio dott.ssa Paola Tanara
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