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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 4297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4297 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 198/2021 R.G.A.C., riservata in decisione all'esito dell'udienza del 13.5.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
C.F. e P.IV ), rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio Parte_1 P.IV_1 separato e allegato alla comparsa di costituzione di primo grado, dall'avv. Davide Perrotta (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via di Santa C.F._1
Costanza n. 39 e presso il seguente indirizzo PEC: Email_1
APPELLANTE PRINCIPALE
E
(C.F. e P.IV , rappresentata e difesa, in Controparte_1 P.IV_2 virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione, dall'avvocato
Massimo Meo (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torre C.F._2 del Greco (NA) alla via Cupa Ospedale n.20, e presso il seguente indirizzo PEC:
Email_2
APPELLATA/APPELLANTE INCIDETALE
1 NONCHE'
(C.F. e P.IV. Controparte_2
) P.IV_3
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 887/2020 del Tribunale di Benevento, pubblicata il
18.6.2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con il decreto n. 403/2017 del 6.3.2017 il Tribunale di Benevento ingiunse a
[...]
(d'ora in avanti per brevità solo il pagamento in favore Controparte_2 CP_2 di della somma di € 80.029,28, richiesta da quest'ultima a titolo di corrispettivo per la Parte_1 fornitura di energia elettrica effettuata in favore dell'ingiunto in virtù di contratto di somministrazione del 22.8.2012, oltre interessi ex art. d.lgs. n. 231/2002 dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo e spese della procedura monitoria.
La pretesa creditoria azionata in monitorio era supportata dall'allegazione di tredici fatture emesse dalla nei confronti di con riferimento al periodo compreso tra febbraio 2014 e Parte_1 CP_2 gennaio 2015 per l'importo complessivo di € 34.439,63, nonché di una fattura a conguaglio emessa in data 15.11.2016 per l'importo complessivo di € 45.592,3 (cfr. fatture in atti).
Con atto di citazione notificato in data 13.6.2017 a il consorzio propose Parte_1 CP_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca. In via preliminare l'opponente eccepì la carenza di legittimazione passiva sul rilievo del trasferimento del ramo di azienda con contratto del
15.10.2015 (atto per Notar rep. 45151) a favore della Tes_1 Controparte_3
(d'ora in avanti per brevità solo alla quale notificò l'atto di opposizione in data
[...] CP_1
12.6.2017 per essere tenuta indenne di quanto eventualmente condannato a pagare all'opposta. Nel merito il opponente contestò il quantum della pretesa creditoria. L'opponente, inoltre, CP_2 rappresentò di aver comunicato alla la volontà di recedere dal contratto di somministrazione in Pt_1 data 27.9.2012 con richiesta di cambio di gestore a decorrere dal 1°.1.2013, a cui la veva Parte_1 provveduto, nonostante i diversi solleciti, solo nel luglio del 2014. Con l'atto di opposizione, chiese, pertanto, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al risarcimento in suo favore dei danni subiti per non aver potuto usufruire medio tempore delle più vantaggiose tariffe commerciali applicate agli aderenti al gruppo Confindustria, a causa del colpevole ritardo con cui l'opposta aveva proceduto al cambio di gestore.
2 In data 20.10.2017 si costituì la chiamata in causa contestando la propria legittimazione CP_1 passiva, in quanto il presunto debito era attinente ad una fornitura precedente alla cessione a suo favore del ramo di azienda e, nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria, non supportata da evidenze probatorie. In subordine, chiese di limitare l'eventuale condanna al pagamento degli importi che fossero risultati effettivamente dovuti all'esito dell'istruttoria.
In data 23.10.2017 si costituì l'opposta, contestando l'avversa opposizione e chiedendone Parte_1 il rigetto. Con la comparsa di costituzione l'opposta depositò documentazione relativa ai “flussi di fatturazione del distributore locale” ad integrazione della documentazione già offerta in sede monitoria.
Il Tribunale di Benevento, con la sentenza in epigrafe indicata, così decise: “1) Accoglie in parte l'opposizione
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna in solido il e la al pagamento in favore CP_2 CP_1 della della somma di euro 34.436,96 oltre interessi moratori con decorrenza e tasso di cui al Parte_2
D.Lgs. 231/2002 sino al soddisfo;
2) Rigetta ogni altra domanda;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.”.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello con atto di citazione notificato Parte_1
l'8.1.2021 a e a ed ha precisato le seguenti conclusioni: “confermare il decreto ingiuntivo CP_2 CP_1 opposto e, per l'effetto, condannare e Controparte_2 Controparte_2 [...]
in solido fra loro, al pagamento in favore di ell'intero importo ingiunto, Controparte_3 Parte_1 pari ad € 80.029,28, oltre interessi di mora come da domanda e le spese di lite.”.
In data 24.3.2021 si è costituita spiegando appello incidentale, ed ha così concluso: “1) In via CP_1 principale, per i motivi esposti, rigettare l'appello proposto da nei confronti dell'odierna appellata, siccome palesemente Pt_1 infondato;
2) Sempre in via principale accogliere invece, per tutte le argomentazioni esposte, l'appello incidentale proposto da essa per l'effetto accertando, in riforma della sentenza di prime cure, che nulla è dovuto a per le causali CP_1 Pt_1 in lite, essendo i crediti da quest'ultima pretesi restati del tutto incerti, contraddittori ed indimostrati;
3) Sempre per l'effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale, condannare alla restituzione di tutte le somme che le fossero state medio Pt_1 tempore versate in ottemperanza alla sentenza di prime cure;
4) Condannare l'appellante alla refusione delle spese e Pt_1 competenze del doppio grado di giudizio, oltre IV e CPA, ed oltre il rimborso delle spese generali nella misura di legge.”.
Il consorzio ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_2
All'esito dell'udienza del 13.5.2025, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3 Con l'unico motivo di appello, lamentando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., censura Parte_1 la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto “apoditticamente” non dovuto l'importo di
€ 45.592,32 di cui alla fattura n. T000342793 del 15.11.2016.
Ad avviso dell'appellante il Tribunale non avrebbe correttamente valorizzato, ai fini della prova del credito, la documentazione attestante i flussi di fornitura trasmessa al gestore dal distributore Pt_1 locale dell'energia.
La suddetta documentazione, depositata in giudizio contestualmente alla costituzione in primo grado, attesterebbe, osserva l'appellante, la coincidenza dei volumi di fornitura fatturati con quelli effettivamente resi ed utilizzati dal . CP_2
In definitiva l'appellante sostiene di aver fornito la prova documentale del credito vantato mediante la produzione in giudizio della documentazione contrattuale, delle fatture recanti gli importi maturati a titolo di corrispettivo della fornitura e dei flussi della stessa trasmessi dalla società di distribuzione, attestanti i volumi di fornitura effettivi e coerenti con i volumi fatturati.
Il motivo va disatteso.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in materia di somministrazione, alla luce del principio della vicinanza della prova, le fatture sono, in linea di massima, idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; in caso di contestazione dei consumi esposti nella fattura, è onere di colui che si assume creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in fattura e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante.
Pertanto, in forza dell'art. 2697 c.c., il creditore, nei casi come quello in esame, in cui vi è contestazione del quantum dei consumi, deve dare anche evidenza dell'entità dei kwh erogati ai fini della prova della debenza del corrispettivo (commisurato alla quantità di energia erogata).
Nella sentenza impugnata il Tribunale, con riferimento alla fattura n. T000342793 del 15.11.2016 dell'importo di € 45.592,32, ha rilevato come, a fronte delle specifiche contestazioni del circa CP_2 la mancanza di causale dell'importo richiesto in pagamento, la on ha fornito alcuna prova, Parte_1 né giustificato l'emissione della suddetta fattura a conguaglio, emessa due anni dopo la cessazione della fornitura di energia e relativa al periodo compreso tra gennaio e dicembre 2014, per il quale risultavano già emesse fatture mensili sulla base di consumi reali e non stimati.
Invero, dall' esame della documentazione contabile in atti, emerge che la fattura in questione è stata emessa a titolo di conguaglio per i consumi di energia effettuati dal nel periodo da gennaio CP_2
4 2014 a dicembre 2014. Tuttavia - come ha evidenziato il consorzio nelle sue difese e come CP_2 rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata - per l'indicato periodo la veva già fatturato Parte_1
i consumi reali (e non stimati) del , poiché rilevati attraverso la lettura del contatore, lettura che, CP_2 con riguardo ad alcuni mesi, aveva anche giustificato, in sede di conguaglio, degli storni in favore del per consumi erroneamente fatturati in eccesso (cfr. fattura allegate). CP_2
A fronte di tali evidenze documentali, la sola allegazione della fattura commerciale contestata e dei flussi di fornitura, trasmessi al gestore dal distributore locale dell'energia, costituiscono una mera Pt_1 elencazione di dati numerici non idonea a fondare, come rilevato dal Tribunale, un ricalcolo dei consumi reali già rilevati e fatturati nel corso dell'anno 2014.
In conclusione, le argomentazioni utilizzate a sostegno del motivo, non scalfiscono il percorso logico- motivazionale del primo giudice nella parte in cui afferma: “Invero per il periodo gennaio 2014/dicembre 2014 la aveva già emesso fatture per periodi mensili sulla base dei consumi reali e non stimati, per cui del tutto sfornita di Pt_1 ragione appare l'emissione di una fattura a conguaglio per un importo superiore alla somma di tutti gli importi richiesti per gli anni 2013 e 2014”.
Il rigetto dell'appello proposto da rende superfluo l'esame di ogni questione sollevata dalla Pt_1 in ordine alla necessità di escludere l'importo di € 45.592,32 dalle esposizioni debitorie CP_1 rientranti nella cessione del ramo di azienda, in quanto fatturato solo successivamente alla stipula dell'atto di cessione.
*****
Con il motivo di appello incidentale la amenta la violazione e falsa applicazione degli artt. CP_1
2709 c.c., 2967 c.c. e 116 c.p.c. e censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato il credito di € 34.436,96, in quanto annotato nelle scritture contabili al momento della cessione di ramo d'azienda intervenuta tra e l'appellante incidentale. CP_2
In particolare, sottolinea che l'importo preteso era fondato su fatture singolarmente contestate da e, successivamente, da essa poiché “affette da palesi anomalie, dal momento che gli stessi CP_2 CP_1 consumi in esse indicati come “reali” diventavano poi sistematicamente nelle fatture successive oggetto di conguagli o di storni.
(cfr. pag. 9 comparsa di costituzione)”.
Inoltre, in merito all'annotazione del debito nelle scritture contabili, deduce che il debito era stato registrato per renderlo opponibile alla cessionaria.
Il motivo è infondato.
5 Il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha dato atto che il “debito risulta espressamente richiamato nell'atto di cessione ed indicato in contabilità per l'importo di euro 34.436,96 alla data del 31/10/2015 (cfr. situazione clienti/fornitori allegato alla relazione di stima redatta dal dr. ).” (cfr. pag. 2 sentenza impugnata). Persona_1
Ha, quindi, condannato in solido e x art. 2560 c.c. al pagamento della somma di CP_2 CP_1
€ 34.436,96 che “alla data del 31.10.2015 risultava portata in contabilità del e indicata come debitoria oggetto CP_2 di cessione nella situazione clienti/fornitori allegato alla relazione di stima redatta dal dr. , richiamata Persona_1 nell'atto di cessione del ramo di azienda del 15/10/2015” (pag. 3 sentenza impugnata)
La motivazione va condivisa in quanto conforme all'orientamento giurisprudenziale secondo cui
“l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.” (cfr.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024).
Il riconoscimento dell'esposizione debitoria mediante l'annotazione delle fatture nella contabilità del ramo di azienda ceduto, corrobora la presunzione semplice di veridicità attribuita alle rilevazioni del contatore e non risulta superata dalle generiche contestazioni formulate dall'appellante incidentale né si palesa alcuna contraddittorietà nella circostanza che una fattura basata sui consumi rilevati dal contatore, contenga anche un conguaglio per il periodo di fornitura di cui alla fattura immediatamente precedente.
In conclusione, con riferimento alle fatture emesse dal febbraio 2014 al gennaio 2015 per l'importo complessivo di € 34.439,63 si deve ritenere fondata la pretesa creditoria, avendo Parte_1 correttamente adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante. Nello specifico è stato accertato documentalmente e comunque non contestato la sussistenza del titolo contrattuale e la somministrazione di energia elettrica in favore di nonché il mancato pagamento delle fatture per il complessivo CP_2 importo di € 34.439,63, debito risultato regolarmente annotato nella contabilità della cessione del ramo di azienda.
Per quanto esposto vanno rigettati sia l'appello principale che quello incidentale.
****
Stante la reciproca soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno interamente compensate tra e Pt_1 CP_2
Con riguardo al rapporto processuale tra e , nulla va disposto sulle spese in quanto Pt_1 CP_2 quest'ultimo è rimasto contumace.
6 Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, sia per l'appellante principale sia per l'appellante incidentale.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da sull'appello incidentale Parte_1 proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata, così Controparte_3 provvede:
a) dichiara la contumacia di Controparte_2
b) rigetta sia l'appello principale proposto da sia l'appello incidentale proposto da Parte_1
Controparte_3
c) compensa le spese di lite del grado tra Parte_1 Controparte_3
d) nulla sulle spese con riguardo al rapporto processuale tra Parte_1 CP_2
e) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Di Lorenzo Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 198/2021 R.G.A.C., riservata in decisione all'esito dell'udienza del 13.5.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
C.F. e P.IV ), rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio Parte_1 P.IV_1 separato e allegato alla comparsa di costituzione di primo grado, dall'avv. Davide Perrotta (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via di Santa C.F._1
Costanza n. 39 e presso il seguente indirizzo PEC: Email_1
APPELLANTE PRINCIPALE
E
(C.F. e P.IV , rappresentata e difesa, in Controparte_1 P.IV_2 virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione, dall'avvocato
Massimo Meo (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torre C.F._2 del Greco (NA) alla via Cupa Ospedale n.20, e presso il seguente indirizzo PEC:
Email_2
APPELLATA/APPELLANTE INCIDETALE
1 NONCHE'
(C.F. e P.IV. Controparte_2
) P.IV_3
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 887/2020 del Tribunale di Benevento, pubblicata il
18.6.2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con il decreto n. 403/2017 del 6.3.2017 il Tribunale di Benevento ingiunse a
[...]
(d'ora in avanti per brevità solo il pagamento in favore Controparte_2 CP_2 di della somma di € 80.029,28, richiesta da quest'ultima a titolo di corrispettivo per la Parte_1 fornitura di energia elettrica effettuata in favore dell'ingiunto in virtù di contratto di somministrazione del 22.8.2012, oltre interessi ex art. d.lgs. n. 231/2002 dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo e spese della procedura monitoria.
La pretesa creditoria azionata in monitorio era supportata dall'allegazione di tredici fatture emesse dalla nei confronti di con riferimento al periodo compreso tra febbraio 2014 e Parte_1 CP_2 gennaio 2015 per l'importo complessivo di € 34.439,63, nonché di una fattura a conguaglio emessa in data 15.11.2016 per l'importo complessivo di € 45.592,3 (cfr. fatture in atti).
Con atto di citazione notificato in data 13.6.2017 a il consorzio propose Parte_1 CP_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca. In via preliminare l'opponente eccepì la carenza di legittimazione passiva sul rilievo del trasferimento del ramo di azienda con contratto del
15.10.2015 (atto per Notar rep. 45151) a favore della Tes_1 Controparte_3
(d'ora in avanti per brevità solo alla quale notificò l'atto di opposizione in data
[...] CP_1
12.6.2017 per essere tenuta indenne di quanto eventualmente condannato a pagare all'opposta. Nel merito il opponente contestò il quantum della pretesa creditoria. L'opponente, inoltre, CP_2 rappresentò di aver comunicato alla la volontà di recedere dal contratto di somministrazione in Pt_1 data 27.9.2012 con richiesta di cambio di gestore a decorrere dal 1°.1.2013, a cui la veva Parte_1 provveduto, nonostante i diversi solleciti, solo nel luglio del 2014. Con l'atto di opposizione, chiese, pertanto, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al risarcimento in suo favore dei danni subiti per non aver potuto usufruire medio tempore delle più vantaggiose tariffe commerciali applicate agli aderenti al gruppo Confindustria, a causa del colpevole ritardo con cui l'opposta aveva proceduto al cambio di gestore.
2 In data 20.10.2017 si costituì la chiamata in causa contestando la propria legittimazione CP_1 passiva, in quanto il presunto debito era attinente ad una fornitura precedente alla cessione a suo favore del ramo di azienda e, nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria, non supportata da evidenze probatorie. In subordine, chiese di limitare l'eventuale condanna al pagamento degli importi che fossero risultati effettivamente dovuti all'esito dell'istruttoria.
In data 23.10.2017 si costituì l'opposta, contestando l'avversa opposizione e chiedendone Parte_1 il rigetto. Con la comparsa di costituzione l'opposta depositò documentazione relativa ai “flussi di fatturazione del distributore locale” ad integrazione della documentazione già offerta in sede monitoria.
Il Tribunale di Benevento, con la sentenza in epigrafe indicata, così decise: “1) Accoglie in parte l'opposizione
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna in solido il e la al pagamento in favore CP_2 CP_1 della della somma di euro 34.436,96 oltre interessi moratori con decorrenza e tasso di cui al Parte_2
D.Lgs. 231/2002 sino al soddisfo;
2) Rigetta ogni altra domanda;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.”.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello con atto di citazione notificato Parte_1
l'8.1.2021 a e a ed ha precisato le seguenti conclusioni: “confermare il decreto ingiuntivo CP_2 CP_1 opposto e, per l'effetto, condannare e Controparte_2 Controparte_2 [...]
in solido fra loro, al pagamento in favore di ell'intero importo ingiunto, Controparte_3 Parte_1 pari ad € 80.029,28, oltre interessi di mora come da domanda e le spese di lite.”.
In data 24.3.2021 si è costituita spiegando appello incidentale, ed ha così concluso: “1) In via CP_1 principale, per i motivi esposti, rigettare l'appello proposto da nei confronti dell'odierna appellata, siccome palesemente Pt_1 infondato;
2) Sempre in via principale accogliere invece, per tutte le argomentazioni esposte, l'appello incidentale proposto da essa per l'effetto accertando, in riforma della sentenza di prime cure, che nulla è dovuto a per le causali CP_1 Pt_1 in lite, essendo i crediti da quest'ultima pretesi restati del tutto incerti, contraddittori ed indimostrati;
3) Sempre per l'effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale, condannare alla restituzione di tutte le somme che le fossero state medio Pt_1 tempore versate in ottemperanza alla sentenza di prime cure;
4) Condannare l'appellante alla refusione delle spese e Pt_1 competenze del doppio grado di giudizio, oltre IV e CPA, ed oltre il rimborso delle spese generali nella misura di legge.”.
Il consorzio ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_2
All'esito dell'udienza del 13.5.2025, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3 Con l'unico motivo di appello, lamentando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., censura Parte_1 la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto “apoditticamente” non dovuto l'importo di
€ 45.592,32 di cui alla fattura n. T000342793 del 15.11.2016.
Ad avviso dell'appellante il Tribunale non avrebbe correttamente valorizzato, ai fini della prova del credito, la documentazione attestante i flussi di fornitura trasmessa al gestore dal distributore Pt_1 locale dell'energia.
La suddetta documentazione, depositata in giudizio contestualmente alla costituzione in primo grado, attesterebbe, osserva l'appellante, la coincidenza dei volumi di fornitura fatturati con quelli effettivamente resi ed utilizzati dal . CP_2
In definitiva l'appellante sostiene di aver fornito la prova documentale del credito vantato mediante la produzione in giudizio della documentazione contrattuale, delle fatture recanti gli importi maturati a titolo di corrispettivo della fornitura e dei flussi della stessa trasmessi dalla società di distribuzione, attestanti i volumi di fornitura effettivi e coerenti con i volumi fatturati.
Il motivo va disatteso.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in materia di somministrazione, alla luce del principio della vicinanza della prova, le fatture sono, in linea di massima, idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; in caso di contestazione dei consumi esposti nella fattura, è onere di colui che si assume creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in fattura e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante.
Pertanto, in forza dell'art. 2697 c.c., il creditore, nei casi come quello in esame, in cui vi è contestazione del quantum dei consumi, deve dare anche evidenza dell'entità dei kwh erogati ai fini della prova della debenza del corrispettivo (commisurato alla quantità di energia erogata).
Nella sentenza impugnata il Tribunale, con riferimento alla fattura n. T000342793 del 15.11.2016 dell'importo di € 45.592,32, ha rilevato come, a fronte delle specifiche contestazioni del circa CP_2 la mancanza di causale dell'importo richiesto in pagamento, la on ha fornito alcuna prova, Parte_1 né giustificato l'emissione della suddetta fattura a conguaglio, emessa due anni dopo la cessazione della fornitura di energia e relativa al periodo compreso tra gennaio e dicembre 2014, per il quale risultavano già emesse fatture mensili sulla base di consumi reali e non stimati.
Invero, dall' esame della documentazione contabile in atti, emerge che la fattura in questione è stata emessa a titolo di conguaglio per i consumi di energia effettuati dal nel periodo da gennaio CP_2
4 2014 a dicembre 2014. Tuttavia - come ha evidenziato il consorzio nelle sue difese e come CP_2 rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata - per l'indicato periodo la veva già fatturato Parte_1
i consumi reali (e non stimati) del , poiché rilevati attraverso la lettura del contatore, lettura che, CP_2 con riguardo ad alcuni mesi, aveva anche giustificato, in sede di conguaglio, degli storni in favore del per consumi erroneamente fatturati in eccesso (cfr. fattura allegate). CP_2
A fronte di tali evidenze documentali, la sola allegazione della fattura commerciale contestata e dei flussi di fornitura, trasmessi al gestore dal distributore locale dell'energia, costituiscono una mera Pt_1 elencazione di dati numerici non idonea a fondare, come rilevato dal Tribunale, un ricalcolo dei consumi reali già rilevati e fatturati nel corso dell'anno 2014.
In conclusione, le argomentazioni utilizzate a sostegno del motivo, non scalfiscono il percorso logico- motivazionale del primo giudice nella parte in cui afferma: “Invero per il periodo gennaio 2014/dicembre 2014 la aveva già emesso fatture per periodi mensili sulla base dei consumi reali e non stimati, per cui del tutto sfornita di Pt_1 ragione appare l'emissione di una fattura a conguaglio per un importo superiore alla somma di tutti gli importi richiesti per gli anni 2013 e 2014”.
Il rigetto dell'appello proposto da rende superfluo l'esame di ogni questione sollevata dalla Pt_1 in ordine alla necessità di escludere l'importo di € 45.592,32 dalle esposizioni debitorie CP_1 rientranti nella cessione del ramo di azienda, in quanto fatturato solo successivamente alla stipula dell'atto di cessione.
*****
Con il motivo di appello incidentale la amenta la violazione e falsa applicazione degli artt. CP_1
2709 c.c., 2967 c.c. e 116 c.p.c. e censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato il credito di € 34.436,96, in quanto annotato nelle scritture contabili al momento della cessione di ramo d'azienda intervenuta tra e l'appellante incidentale. CP_2
In particolare, sottolinea che l'importo preteso era fondato su fatture singolarmente contestate da e, successivamente, da essa poiché “affette da palesi anomalie, dal momento che gli stessi CP_2 CP_1 consumi in esse indicati come “reali” diventavano poi sistematicamente nelle fatture successive oggetto di conguagli o di storni.
(cfr. pag. 9 comparsa di costituzione)”.
Inoltre, in merito all'annotazione del debito nelle scritture contabili, deduce che il debito era stato registrato per renderlo opponibile alla cessionaria.
Il motivo è infondato.
5 Il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha dato atto che il “debito risulta espressamente richiamato nell'atto di cessione ed indicato in contabilità per l'importo di euro 34.436,96 alla data del 31/10/2015 (cfr. situazione clienti/fornitori allegato alla relazione di stima redatta dal dr. ).” (cfr. pag. 2 sentenza impugnata). Persona_1
Ha, quindi, condannato in solido e x art. 2560 c.c. al pagamento della somma di CP_2 CP_1
€ 34.436,96 che “alla data del 31.10.2015 risultava portata in contabilità del e indicata come debitoria oggetto CP_2 di cessione nella situazione clienti/fornitori allegato alla relazione di stima redatta dal dr. , richiamata Persona_1 nell'atto di cessione del ramo di azienda del 15/10/2015” (pag. 3 sentenza impugnata)
La motivazione va condivisa in quanto conforme all'orientamento giurisprudenziale secondo cui
“l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.” (cfr.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024).
Il riconoscimento dell'esposizione debitoria mediante l'annotazione delle fatture nella contabilità del ramo di azienda ceduto, corrobora la presunzione semplice di veridicità attribuita alle rilevazioni del contatore e non risulta superata dalle generiche contestazioni formulate dall'appellante incidentale né si palesa alcuna contraddittorietà nella circostanza che una fattura basata sui consumi rilevati dal contatore, contenga anche un conguaglio per il periodo di fornitura di cui alla fattura immediatamente precedente.
In conclusione, con riferimento alle fatture emesse dal febbraio 2014 al gennaio 2015 per l'importo complessivo di € 34.439,63 si deve ritenere fondata la pretesa creditoria, avendo Parte_1 correttamente adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante. Nello specifico è stato accertato documentalmente e comunque non contestato la sussistenza del titolo contrattuale e la somministrazione di energia elettrica in favore di nonché il mancato pagamento delle fatture per il complessivo CP_2 importo di € 34.439,63, debito risultato regolarmente annotato nella contabilità della cessione del ramo di azienda.
Per quanto esposto vanno rigettati sia l'appello principale che quello incidentale.
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Stante la reciproca soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno interamente compensate tra e Pt_1 CP_2
Con riguardo al rapporto processuale tra e , nulla va disposto sulle spese in quanto Pt_1 CP_2 quest'ultimo è rimasto contumace.
6 Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, sia per l'appellante principale sia per l'appellante incidentale.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da sull'appello incidentale Parte_1 proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata, così Controparte_3 provvede:
a) dichiara la contumacia di Controparte_2
b) rigetta sia l'appello principale proposto da sia l'appello incidentale proposto da Parte_1
Controparte_3
c) compensa le spese di lite del grado tra Parte_1 Controparte_3
d) nulla sulle spese con riguardo al rapporto processuale tra Parte_1 CP_2
e) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Di Lorenzo Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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