Accoglimento
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/02/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01477/2025REG.PROV.COLL.
N. 05789/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5789 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Lo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso il suo studio in Roma, piazza Re di Roma, n. 3;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater , n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. Francesco Cocomile e udito per la parte appellante l’avvocato Michele Lo Russo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - L’odierno appellante -OMISSIS- è stato incorporato nella Polizia di Stato ai sensi dell’art. 1 della legge n. 343/1980 in data 15 luglio 1998. In pari data veniva reclutato in qualità di atleta della rappresentativa Seniores dal Gruppo Sportivo Fiamme Oro Rugby, sezione rugbistica del Gruppo Sportivo Fiamme Oro.
Tale attività sportiva veniva prestata sino al 30 giugno 2005, allorquando il ricorrente, dopo un infortunio di gioco, si vedeva costretto a passare ai servizi ordinari con la qualifica raggiunta di “Assistente”.
A seguito dell’infortunio riportato in data 17 aprile 2005 il sig.-OMISSIS- veniva sottoposto ad accertamenti clinici, che rilevavano, tra l’altro, le seguenti patologie: “ -OMISSIS- ”.
In data 4 luglio 2005 l’istante presentava quindi domanda di riconoscimento da causa di servizio per “ -OMISSIS-” con manifestazioni cliniche di impegno funzionale e radicolare, oltre che per la liquidazione di equo indennizzo.
Successivamente in data 15 giugno 2006 presentava ulteriore domanda di riconoscimento della causa di servizio per “ s-OMISSIS- ”, evidenziata da esami medici del 25 gennaio 2006, con relativa domanda di equo indennizzo.
Tali domande venivano respinte dal Ministero dell’Interno con decreto n. 1606/13 del 20 marzo 2013, richiamato il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 33586/2010 del 21 giugno 2011, che negava la dipendenza da causa di servizio per entrambe le patologie.
2. - Con ricorso introduttivo proposto dinanzi al T.A.R. Lazio il sig.-OMISSIS- chiedeva l’annullamento di tali provvedimenti, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
« I) Eccesso di potere per presupposto erroneo, irragionevolezza, illogicità ed incongruità;
II) Carenza di motivazione difetto di istruttoria;
III) Omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. ».
3. - Si costituiva in giudizio l’Amministrazione, che con memoria depositata in data 14 febbraio 2014 evidenziava l’avvenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, a seguito delle osservazioni del ricorrente.
4. - Con nuovo D.M. n. 2677/14 in data 10 settembre 2014, adottato in conformità all’ulteriore parere n. 12645 espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nella seduta del 2 luglio 2014 (confermativo del precedente giudizio negativo), veniva nuovamente e definitivamente negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità di cui si controverte.
5. - Con motivi aggiunti la parte ricorrente impugnava tale provvedimento, argomentando di avere appreso solo mediante la notifica dello stesso dell’intervenuto annullamento in autotutela del precedente provvedimento e del nuovo diniego intervenuto.
Articolava le seguenti doglianze:
« I) Eccesso di potere per presupposto erroneo, irragionevolezza, illogicità e incongruità;
II) Carenza di motivazione e difetto di istruttoria;
III) Omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza .».
6. - L’adito T.A.R., nella resistenza dell’intimata Amministrazione, con la sentenza segnata in epigrafe, dichiarava improcedibile il ricorso principale e respingeva il ricorso per motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure sollevate.
7. - Con rituale atto di appello il sig.-OMISSIS- chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua di seguenti motivi di gravame:
« I - Error in iudicando, per eccesso di potere per inidonea motivazione e manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti e per mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto, tali da incidere sulla valutazione conclusiva;
II - Error in iudicando, per eccesso di potere per inidonea motivazione e manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti e per mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto, tali da incidere sulla valutazione conclusiva sulla omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
III - Error in iudicando, per eccesso di potere per inidonea motivazione e manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti e per mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto, tali da incidere sulla valutazione conclusiva quanto al mancato accoglimento delle istanze istruttorie. ».
8. - Resisteva al gravame il Ministero dell’Interno, chiedendone il rigetto.
9. - All’udienza pubblica del 18 febbraio 2025 la causa passava in decisione.
10. - L’appello è fondato.
Come condivisibilmente evidenziato dal sig.-OMISSIS- nel motivo di appello sub I), il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio anche nel parere del 2 luglio 2014 ha rapportato la propria indagine scientifica esclusivamente a quella che gli era stata indicata, dal Ministero dell’Interno con nota di riesame del 29 aprile 2014, come una breve durata ( i.e. due anni) del servizio dello stesso-OMISSIS- in forze nelle Fiamme Oro.
Infatti, il Comitato con il citato parere del 2 luglio 2014 ha valutato - poiché così gli era stato indicato dal Ministero dell’Interno con la nota del 29 aprile 2014 - i rapporti informativi dell’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto del 22 gennaio 2014 e del Reparto Mobile di Roma del 25 febbraio 2014, dove si certificava solo parzialmente l’attività di atleta svolta dal-OMISSIS-, essendo gli stessi riferibili unicamente agli anni dal 1998 al 2000.
Tuttavia, risulta documentalmente provato che il Comitato di Verifica non ha valutato la circostanza dello svolgimento, da parte dell’appellante, per la Polizia di Stato, e più precisamente per il suo gruppo sportivo rappresentativo denominato “Fiamme Oro”, di attività sportiva a far data dall’anno 1998 sino al 2005, e non già solamente per due anni.
In particolare si sarebbe dovuto tener conto della documentazione prodotta dalla parte appellante, tra cui i documenti recanti i nn. 26 e 27, atteso che il primo (e cioè il messaggio di posta elettronica del Ministero dell’Interno del 14 luglio 2005 ed indirizzato al I reparto Mobile di Roma) ha ad oggetto la richiesta di restituzione ai servizi ordinari del sig.-OMISSIS-, indirizzata anche all’Ufficio per il Coordinamento delle attività dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro, mentre nel secondo messaggio del 10 agosto 2005 ( i.e. la nota di trasferimento) si leggeva chiaramente che il-OMISSIS- veniva “ restituito ai servizi ordinari ”, mediante trasferimento dal “ reparto mobile di Roma Centro Nazionale Fiamme Oro Rugby al reparto Mobile-OMISSIS- ” a “ decorrere dal settembre 2005 ”.
A riprova del fatto che il sig.-OMISSIS- avesse svolto attività agonistica presso il reparto delle Fiamme Oro sino all’anno 2005, contrariamente a quanto invece ritenuto dal Comitato di Verifica, vanno richiamati anche gli ulteriori documenti depositati in primo grado dal ricorrente in data 13 maggio 2019, e in particolare quelli recanti i numeri:
- 19) ovvero la copia certificato della Federazione Italiana Rugby, dell’8 ottobre 2018, attestante l’avvenuta partecipazione del-OMISSIS- al campionato e le gare disputate, dall’anno 2000 al 2005;
- 20) e cioè la copia del certificato della stessa Polizia di Stato del 12 luglio 2013, attestante la partecipazione del sig.-OMISSIS- al Gruppo Sportivo Fiamme Oro Rugby dal 1998 al 2005;
- 24) ovvero la copia dell’autorizzazione del 15 aprile 2005 della Polizia di Stato al trasferimento del personale appartenente al settore Rugby delle Fiamme Oro per la partita del 17 aprile 2005, con allegato elenco dei partecipanti, tra i quali lo stesso -OMISSIS-.
Inoltre, dalla lettura del foglio matricolare del-OMISSIS- (allegato sub n. 4 al ricorso introduttivo dinanzi al T.a.r.), e precisamente della tabella “M”, emerge la sua storia degli infortuni e lesioni subite dal ricorrente durante il servizio e il periodo in questione, servizio caratterizzato da allenamenti e gioco a forte impatto fisico, conseguenza naturale della pratica del Rugby.
Detti elementi ben avrebbero potuto influenzare la decisione finale in ordine all’ascrivibilità delle citate patologie alla specifica causa di servizio, rapportata non più a soli due anni di intensa prestazione fisica, bensì ai sette anni (dal 1998 al 2005), durante i quali, tra l’altro, il-OMISSIS- ha partecipato sotto il vessillo delle Fiamme Oro a competizioni di alto livello.
Ne consegue che il Ministero dell’Interno, che certamente era a conoscenza dell’attività prestata dal-OMISSIS- nel periodo 1998 - 2005, ben avrebbe potuto discostarsi dal parere del Comitato di Verifica.
Solo l’Amministrazione, infatti, aveva a disposizione dati aggiornati e più precisi e le professionalità idonee per effettuare la verifica della concreta posizione del-OMISSIS-; all’opposto nella vicenda oggetto del presente giudizio la P.A. ha deciso di non considerare i pareri rilasciati dalle rispettive Commissioni Mediche Ospedaliere di Roma e-OMISSIS-, quest’ultima territorialmente competente per avere il sig.-OMISSIS- prestato servizi in loco dal 2006 al 2008.
Peraltro, già nel decreto del 20 marzo 2013 si leggeva: “ la C.M.O.-OMISSIS- con il modello B. n. 010537 del 20.12.2006 ha giudicato: s-OMISSIS- ascrivibile: Tab. B e conoscibile al 13.01.2006 ”, e, ancora, “ la C.M.O. di Roma con il verbale modello B n. A70512331 del 03.11.2006 ha giudicato: -OMISSIS- con manifestazioni cliniche di impegno funzionale e radicolare ascrivibile: 8^ categoria e conoscibile al 03.05.2005” .
Inoltre, si ribadisce che dal foglio matricolare del sig.-OMISSIS- emergevano tutta la serie di infortuni che quest’ultimo aveva subito durante i servizi prestati come atleta delle Fiamme Oro e che sono andati ad interessare la colonna vertebrale, tra i quali: il 15 marzo 1999 cervicalgia post traumatica; il 18 marzo 1999 distrazione muscoli del collo; il 18 giugno 1999 dolore colonna dorsale post traumatico; il 21 giugno 1999 dolore colonna post traumatico; il 22 maggio 2001 contrattura muscoli para vertebrali e dorsali; il 4 luglio 2001 lombalgia acuta; il 6 luglio 2001 lombalgia acuta; il 2 febbraio 2005, il 6 febbraio 2005 cervicalgia; il 20 aprile 2005 cervicalgia post traumatica; il 5 maggio 2005 cervicalgia post traumatica; il 12 maggio 2005 postumi di cervicoachialgia post traumatica; il 20 maggio 2005 mialgia cervicobrachiale dx da dicopatia C6-C7; il 31 maggio 2005 discopatia protusiva C5-C6 e C6-C7 e spordialtrosi cervicale.
Dunque la predetta documentazione e la perizia medica prodotta dalla parte in primo grado hanno evidenziato la possibile correlazione tra le patologie riscontrate al sig.-OMISSIS- e l’attività di servizio prestata (dal 1998 al 2005), dovendosi peraltro escludere la necessità della dimostrazione dell’esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 novembre 2001, n. 5782).
Nel merito delle lesioni subite dal sig.-OMISSIS- la perizia di parte allegata al ricorso introduttivo di primo grado riportava che: “ i traumi più gravi sono sicuramente quelli a carico del rachide, soprattutto a livello cervicale, dove il meccanismo di iperflessione può determinare la frattura o la lussazione della quarta vertebra rispetto alla quinta o della quinta rispetto alla sesta, con possibili danni midollari immediati o differiti ”, e che “… va ricordato … che il giocatore di rugby è soggetto anche ad una patologia traumatica di tipo (non acuta), legata al sovraccarico funzionale conseguente al sempre maggior impegno delle strutture osteoarticolari, muscolari e tendinee derivanti dallo stile e dai contatti di gioco, spesso violenti, e dagli allenamenti sempre più duri ”.
Il sig.-OMISSIS-, come detto, si allenava con le Fiamme Oro dal lunedì al venerdì, durante tutto il corso dell’anno, mentre la domenica partecipava alle partite di campionato (circa venti all’anno, a cui vanno sommati i numerosi match amichevoli), per poi dedicarsi al ritiro annuale presso località di montagna (solitamente Moena o L’Aquila), circostanze non conteste dalla controparte. Inoltre, la squadra delle Fiamme Oro di cui faceva il-OMISSIS- parte ha giocato nella massima divisione (serie A) e quindi ad un elevato livello professionistico.
Peraltro al-OMISSIS- veniva comunque richiesta, nel medesimo periodo, la partecipazione ai vari servizi di ordine pubblico, quando necessari, di non minore impegno fisico.
11. - In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte l’appello deve essere accolto nei sensi indicati e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, il ricorso di primo grado va accolto sempre nei sensi indicati, con annullamento degli atti impugnati.
In sede di attività conformativa alla presente sentenza l’Amministrazione dovrà rivalutare la posizione del-OMISSIS- alla luce del quanto esposto, non trascurando di porre in giusto risalto la specificità dell’attività sportiva svolta al massimo livello nazionale dall’appellante per quel torno di tempo e la intrinseca particolarità della disciplina sportiva praticata. Ogni altra doglianza articolata dalla parte appellante resta assorbita.
12. - Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado e annulla nei sensi di cui in motivazione gli atti impugnati.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento in favore dell’appellante -OMISSIS- delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.