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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 23/04/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
RG Nr. 83/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Marina Vitulli Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 9 luglio 2024
Da
, (CF ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore Direttore Generaledott. con sede Controparte_1 in Trieste, via Costantinides 12, rappresentata e difesae dall'avv. Marco Antonio Bianca (CF E EC . – fax 0481 412495) ed CodiceFiscale_1 Email_1 Email_2
elettivamentedomiciliata presso lo studio dello stesso in Trieste, via Valdirivo 43, giusta la delega raccolta in file separato e decreto del D.G n. 468 di data 20.06.2024.
- appellante in riassunzione -
Contro
(c.f. ) con Controparte_2 P.IVA_2
sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Paolo Bonetti (c.f.
) e Luca Iero (c.f. in forza di procura generale alle liti C.F._2 C.F._3
per atto del notaio di Fiumicino del 22/03/2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, e con Persona_1 domicilio eletto presso l'Ufficio Legale di Trieste, Via Battisti n. 10/D; i difensori dichiarano CP_2
che i rispettivi indirizzi di P.E.C. e di posta elettronica ordinaria sono: E ; Email_4 Email_6
E ; Email_7 Email_8
- appellato in riassunzione -
Riassunzione causa R.G. 32769/2018 della Suprema Corte di Cassazione definita con sentenza
n. 10669/2024 depositata il 19.4.2024, a seguito dell'intervenuta cassazione (in relazione ai motivi accolti) della sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 11/2018 (R.G. 225/2017).
In punto: opposizione a verbale accertamento
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente in riassunzione:
In applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza di cui in narrativa, accertato che la limitazione della solidarietà introdotta con il D.L. 5/2012 all'art. 29 comma
3 del D.Lgs. Del D.Lgs. 276/2003 si estende anche alle sanzioni civili previste nell'ambito del contratto di somministrazione, l' ulla deve a titolo di sanzioni per i contributi evasi dalla Pt_2
obbligata principale Alba Spa in data successiva al 10.02.2012. Con vittoria di spese, competenze ed onorari per il presente grado di giudizio e per il giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione di cui in premessa.
CP_ Per parte
Si chiede che l'Ecc.ma Conte di Appello di Trieste, in ossequio al principio di diritto enunciato nella sentenza della Corte di Cassazione, n. 10669 del 12.12.2023/19.4.2024, accerti che l' in Pt_2
persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a versare in via solidale ex art. 23 del Dec.
Lgs. n. 276/2003, oltre ai contributi anche le sanzioni civili calcolate con riferimento al regime dell'evasione sino a tutto il 10 febbraio 2012, escludendo le stesse per il periodo successivo, giusto il disposto dell'art. 21 del D.L. n. 5/2012.
Spese rifuse o, in subordine, compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 10669/2024 pronunciata all'udienza del 12-12-2023 e pubblicata in forma telematica in data 19-04-2024 la Corte Suprema di Cassazione, decidendo sul ricorso principale proposto dall' ( già Parte_3 [...]
CP_
)e sul controricorso incidentale proposto dall' avverso la Parte_4 sentenza n. 11/2018 della Corte di Appello di Trieste che, nel rigettare l'appello proposto dall'
[...]
avverso la sentenza n. 102/17 del tribunale di Trieste e accogliendo l'appello incidentale Parte_1
CP_ dell' aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado, ritenendo che la solidarietà di cui all'art. 23 decreto legislativo n. 276/03 della nei confronti della somministrante Parte_1
inerisse non soltanto la parte contributiva contestata per il periodo Parte_5
1.11.08 al 28.02.13 ma anche le sanzioni per omissione gravanti sulla agenzia interinale, annullava in parte la sentenza di appello, disponendo il rinvio a questa Corte per l'applicazione del principio di diritto ritenuto corretto e per la valutazione anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
I giudici di legittimità in particolare avevano cassato la sentenza di questa Corte in punto sanzioni e premessa l'applicabilità alla Pubblica Amministrazione dell'art.23, comma 3, d.lgs. n. 276/03, hanno rilevato che per tutto il periodo dall'1.11.08 al 10.2.2012, data di entrata in vigore dell'art. 21 d. l.
n.5/12, conv. con mod. dalla l. n.35/12, si applica all'utilizzatore la solidarietà anche relativamente alle sanzioni civili, poiché le sanzioni sono legate all'obbligazione principale contributiva da un vincolo di automaticità funzionale. Quanto poi al periodo successivo al 10.2.2012 e fino alla scadenza dei contratti di somministrazione, l'art.21 d. l. n.5/12 escludeva invece la solidarietà del committente per l'obbligazione di pagamento delle sanzioni da inadempimento dell'obbligazione principale contributiva;
inoltre la Corte Costituzionale con sentenza n.254/14, aveva osservato che l'art.21 d. l.
n.5/12 si applica “agli inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore.”.
I giudici di legittimità confermavano comunque la debenza contributiva già accertata nel grado di appello, rigettando i motivi di ricorso proposti sul punto dalla . Parte_1
Proseguivano i giudici di legittimità rilevando che sebbene la novella fosse stata dettata riguardo al contratto d'appalto, non vi erano ragioni per escluderne la riferibilità anche al contratto di somministrazione.
Osservava il Collegio che l'art.29, co.1 d.lgs. n.276/03 esprime la direttiva di fondo per cui, al di là dei differenti tratti costitutivi tra le due tipologie negoziali, la disciplina giuridica contenuta nel Titolo
III, tra cui la regola di solidarietà limitata ai soli contributi e non anche alle sanzioni ex art.29, co.2,
è comune a entrambe le fattispecie contrattuali e quindi per il periodo successivo al 10.2.2012 la sentenza andava cassata non essendosi i giudici di merito attenuti al suesposto principio di esclusione della solidarietà relativamente alle sanzioni civili anche nell'ambito del contratto di somministrazione. In ogni caso secondo la Suprema Corte non doveva compiersi alcuna valutazione del contegno tenuto dalla rilevando ai fini dell'omissione o dell'evasione di cui all'art. 116 L. Pt_3
n. 388/00, il solo contegno del somministrante ed essendo obbligato solidalmente l'utilizzatore, in funzione di garanzia, in rapporto all'omissione o evasione. Pertanto la sentenza era cassata anche nella parte in cui, limitatamente al periodo antecedente all'entrata in vigore del D.L.. n.5/12, aveva limitato la solidarietà in capo ad alla omissione contributiva anziché affermarla riguardo Pt_3 all'evasione.
2. Con ricorso depositato in data 9 luglio 2024 l'azienda sanitaria subentrata nelle more dei giudizi alla originaria ricorrente ( per brevità aveva riassunto la causa, concludendo nei termini Pt_2
indicati in epigrafe e instando per la propria esclusione dalla solidarietà in punto sanzioni per il periodo successivo al 10.02.12.
CP_ L' nel costituirsi ritualmente in giudizio, instava per la condanna dell'azienda al pagamento delle sanzioni dovute in solidarietà fino al 10.02.12 secondo il regime previsto per le evasioni contributive;
sanzioni che si riservava di quantificare.
3. Radicatosi il contraddittorio innanzi alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione, la causa veniva discussa all'udienza del 26 marzo 2025 e rinviata ad altra udienza al fine di consentire CP_ all' di depositare i conteggi relativi alle sanzioni maturate.
Ottenuta la quantificazione la causa era discussa e decisa all'udienza del 23 aprile 2025 come da dispositivo di cui era data lettura alle parti in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La pronuncia della Corte di Cassazione investe il contenzioso avviato in primo grado dalla
[...]
di Trieste- attuale che aveva proposto opposizione avverso Parte_3 Pt_2
CP_ il verbale di accertamento relativo al pagamento di contributi previdenziali e sanzioni civili dovuti in via solidale ex art.23 d. lgs. n.276/03 quale utilizzatrice di lavoratori somministrati dalla nel periodo dall'1 novembre 2008 al 28 febbraio 2013. Pt_5 Parte_5
Tale accertamento si fondava sul fatto che la somministrante, nonostante fossero stati emessi DURC positivi, aveva presentato le denunce contributive indicando i lavoratori come apprendisti, con conseguente evasione contributiva.
In primo grado, rilevato che i fatti non erano in contestazione, che nondimeno il verbale riguardava anche altre aziende sanitarie e che il conteggio non teneva conto di quanto già versato dalla somministrante, era stato disposto un accertamento contabile che aveva portato ad una quantificazione a titolo di contributi non versati pari ad euro 333.070,36 e a titolo di somme aggiuntive di euro 208.388,42; era stato inoltre rilevato che la responsabilità solidale della utilizzatrice ex art. 23, comma 3, d.lgs. 276/2003 non si estendeva alle somme aggiuntive.
In parziale riforma, la Corte d'appello aveva rilevato che, stante l'effetto automatico dell'inadempimento, ai fini della solidarietà ex art. 23 era irrilevante la regolarità formale del DURC
e che, quanto alle sanzioni civili, la solidarietà andava bensì affermata, sebbene nei soli limiti dell'omissione contributiva e non dell'evasione, non potendo imputarsi alla utilizzatrice alcuna falsa CP_ od omessa dichiarazione all'
5. I giudici di legittimità per contro avevano accolto in parte il terzo motivo di ricorso principale della osservando che il regime della solidarietà con riferimento alle sanzioni cessava- Parte_1
per effetto di novella legislativa- per il periodo successivo al 10.02.12, mentre doveva essere affermato secondo il regime dell'evasione per il regime antecedente, fermo l'obbligo solidale dell'azienda per la parte contributiva per tutto il periodo in contestazione nei termini già stabiliti dalla Corte di Appello di Trieste che con la sentenza 11/2018 aveva rigettato il ricorso principale della Pt_2
6. In applicazione del principio di diritto della Corte di Cassazione e considerate le conclusioni assunte dalle parti nel giudizio di rinvio, la riassumente oltre alla contribuzione dovuta come Pt_2
obbligato solidale e pari ad euro 333.078,36 – capo di sentenza non inciso dalla sentenza della Corte di Cassazione e passato in giudicato- va quindi condannata al pagamento della somma di euro
161.192,66 a titolo di sanzioni per evasione calcolate ex art. 116 comma 8 lett.b) legge 388/00 in regime di solidarietà con la;
sanzioni calcolate fino al 10.02.12 data di entrata in Controparte_3
vigore della nuova norma che ha escluso la solidarietà delle sole sanzioni per il periodo successivo e cui devono essere aggiunti gli interessi di mora liquidati nella misura di legge, che fino alla data del
9.04.25 risultano pari ad euro 111.941,53, oltre agli ulteriori maturandi fino al pagamento.
7. Residua la questione delle spese di lite;
la Corte di Appello cassata, nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado anche in punto spese, aveva disposto una compensazione parziale delle spese di entrambi i gradi nella misura di ½ considerato che le ragioni di opposizione erano state accolte in primo grado in punto quantum con detrazione delle somme versate a titolo di contribuzione dalla CP_ agenzia interinale e che le sanzioni accertate, in accoglimento dell'appello incidentale erano state ridotte secondo il regime della omissione di cui all'art. 116 comma 8 lett. a) legge 388/00.
La residua quota era stata posta a carico dell'azienda soccombente rispetto al regime di solidarietà che era stato confermato sia in punto contribuzione che in punto sanzioni.
8. Con l'odierna pronuncia emessa in applicazione del principio di diritto stabilito dai giudici di legittimità all'esito della lite è confermato l'obbligo solidale della azienda per la contribuzione (già sancita dalla Corte di Appello di Trieste n. 11/2018 che aveva rigettato l'appello principale della con accertamento ormai definitivo), mentre la solidarietà per le sanzioni va limitata Pt_2
temporalmente fino al 10.02.12, dovendo essere esclusa per il periodo successivo in ragione della modifica normativa sopravvenuta.
Ne consegue che la riduzione investe esclusivamente il periodo dal 10.2.12 al 28.02.13; a questo punto a questo Collegio appare congruo confermare la compensazione parziale già disposta dalla Corte di Appello di Trieste n. 11/2018 con la pronuncia parzialmente cassata, secondo il criterio di liquidazione ivi adottato e che nessuna delle parti costituite aveva censurato.
Analogamente per il giudizio di legittimità e per quello odierno, tenuto conto che il quantum contributivo è stato ridotto in termini percentuali importanti ( pari all'incirca al 50%), in ragione della detrazione della contribuzione corrisposta dalla società interinale, va riconosciuta una compensazione del 50% delle spese;
la quota residua liquidata secondo il valore della controversia ( fascia superiore al 252.000,00) e in ragione dei criteri di cui al DM 55/14 e successive modificazioni è posta a carico della azienda sanitaria soccombente nella prevalenza della domanda di accertamento negativo per cui
è causa.
9. Deve darsi atto che rispetto all'originario appello proposto dalla azienda sanitaria avverso la sentenza di primo grado, devono essere confermati i presupposti processuali per l'onere di versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02, come già accertato dalla Corte di Appello di Trieste con la sentenza n. 11/2018, la cui pronuncia di rigetto dell'appello principale di è divenuta definitiva, considerato che l'odierno giudizio di rinvio è Pt_2 conseguente ad un annullamento soltanto parziale della decisione e l'oggetto del giudizio di rinvio, come si evince dalle conclusioni delle parti, inerisce esclusivamente le sanzioni e non la solidarietà di rispetto alla contribuzione evasa. Pt_2
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- In applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
10669/2024, accerta che in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta Pt_2
a versare in via solidale oltre ai contributi ex art. 23 decreto legislativo n. 276/03 ( pari ad euro 333.078,36), anche le somme aggiuntive calcolate con il regime della evasione dall'1.11.08 al 10.02.12, escludendo le sanzioni per il periodo successivo ( ossia fino al
28.02.13);
- Per l'effetto della pronuncia di cui al capo 1, condanna in persona del legale Pt_2
CP_ rappresentante pro tempore, a corrispondere all' l'importo di euro 161.192,66 a titolo di sanzioni per evasione maturate sulla contribuzione di euro 333.078,36, oltre agli interessi di mora nella misura prevista dalla legge ( pari fino alla data del 9.04.2025 ad euro 111.941,53), maturati e maturandi fino al saldo;
- Compensa tra le parti ½ delle spese di lite di tutti i gradi e condanna l' Parte_1
CP_ ricorrente in riassunzione a rifondere all' la quota residua che, in detta frazione, liquida per compensi professionali quanto al primo grado in euro 5000,00 e quanto al secondo grado cassato in euro 3500,00, quanto al giudizio di legittimità in euro 3828,00 e quanto al presente grado in euro 4997,00 oltre, per tutti i gradi, al rimborso delle spese generali;
- Conferma la sussistenza in capo ad dei presupposti processuali di cui all'art. 13 , comma 1 Pt_2 quater del D.P.R. 115/2002 come già accertato dalla Corte di Appello di Trieste con la sentenza n.
11/2018 del 19.05.2018
Trieste, 23 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Marina Vitulli Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 9 luglio 2024
Da
, (CF ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore Direttore Generaledott. con sede Controparte_1 in Trieste, via Costantinides 12, rappresentata e difesae dall'avv. Marco Antonio Bianca (CF E EC . – fax 0481 412495) ed CodiceFiscale_1 Email_1 Email_2
elettivamentedomiciliata presso lo studio dello stesso in Trieste, via Valdirivo 43, giusta la delega raccolta in file separato e decreto del D.G n. 468 di data 20.06.2024.
- appellante in riassunzione -
Contro
(c.f. ) con Controparte_2 P.IVA_2
sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Paolo Bonetti (c.f.
) e Luca Iero (c.f. in forza di procura generale alle liti C.F._2 C.F._3
per atto del notaio di Fiumicino del 22/03/2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, e con Persona_1 domicilio eletto presso l'Ufficio Legale di Trieste, Via Battisti n. 10/D; i difensori dichiarano CP_2
che i rispettivi indirizzi di P.E.C. e di posta elettronica ordinaria sono: E ; Email_4 Email_6
E ; Email_7 Email_8
- appellato in riassunzione -
Riassunzione causa R.G. 32769/2018 della Suprema Corte di Cassazione definita con sentenza
n. 10669/2024 depositata il 19.4.2024, a seguito dell'intervenuta cassazione (in relazione ai motivi accolti) della sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 11/2018 (R.G. 225/2017).
In punto: opposizione a verbale accertamento
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente in riassunzione:
In applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza di cui in narrativa, accertato che la limitazione della solidarietà introdotta con il D.L. 5/2012 all'art. 29 comma
3 del D.Lgs. Del D.Lgs. 276/2003 si estende anche alle sanzioni civili previste nell'ambito del contratto di somministrazione, l' ulla deve a titolo di sanzioni per i contributi evasi dalla Pt_2
obbligata principale Alba Spa in data successiva al 10.02.2012. Con vittoria di spese, competenze ed onorari per il presente grado di giudizio e per il giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione di cui in premessa.
CP_ Per parte
Si chiede che l'Ecc.ma Conte di Appello di Trieste, in ossequio al principio di diritto enunciato nella sentenza della Corte di Cassazione, n. 10669 del 12.12.2023/19.4.2024, accerti che l' in Pt_2
persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a versare in via solidale ex art. 23 del Dec.
Lgs. n. 276/2003, oltre ai contributi anche le sanzioni civili calcolate con riferimento al regime dell'evasione sino a tutto il 10 febbraio 2012, escludendo le stesse per il periodo successivo, giusto il disposto dell'art. 21 del D.L. n. 5/2012.
Spese rifuse o, in subordine, compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 10669/2024 pronunciata all'udienza del 12-12-2023 e pubblicata in forma telematica in data 19-04-2024 la Corte Suprema di Cassazione, decidendo sul ricorso principale proposto dall' ( già Parte_3 [...]
CP_
)e sul controricorso incidentale proposto dall' avverso la Parte_4 sentenza n. 11/2018 della Corte di Appello di Trieste che, nel rigettare l'appello proposto dall'
[...]
avverso la sentenza n. 102/17 del tribunale di Trieste e accogliendo l'appello incidentale Parte_1
CP_ dell' aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado, ritenendo che la solidarietà di cui all'art. 23 decreto legislativo n. 276/03 della nei confronti della somministrante Parte_1
inerisse non soltanto la parte contributiva contestata per il periodo Parte_5
1.11.08 al 28.02.13 ma anche le sanzioni per omissione gravanti sulla agenzia interinale, annullava in parte la sentenza di appello, disponendo il rinvio a questa Corte per l'applicazione del principio di diritto ritenuto corretto e per la valutazione anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
I giudici di legittimità in particolare avevano cassato la sentenza di questa Corte in punto sanzioni e premessa l'applicabilità alla Pubblica Amministrazione dell'art.23, comma 3, d.lgs. n. 276/03, hanno rilevato che per tutto il periodo dall'1.11.08 al 10.2.2012, data di entrata in vigore dell'art. 21 d. l.
n.5/12, conv. con mod. dalla l. n.35/12, si applica all'utilizzatore la solidarietà anche relativamente alle sanzioni civili, poiché le sanzioni sono legate all'obbligazione principale contributiva da un vincolo di automaticità funzionale. Quanto poi al periodo successivo al 10.2.2012 e fino alla scadenza dei contratti di somministrazione, l'art.21 d. l. n.5/12 escludeva invece la solidarietà del committente per l'obbligazione di pagamento delle sanzioni da inadempimento dell'obbligazione principale contributiva;
inoltre la Corte Costituzionale con sentenza n.254/14, aveva osservato che l'art.21 d. l.
n.5/12 si applica “agli inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore.”.
I giudici di legittimità confermavano comunque la debenza contributiva già accertata nel grado di appello, rigettando i motivi di ricorso proposti sul punto dalla . Parte_1
Proseguivano i giudici di legittimità rilevando che sebbene la novella fosse stata dettata riguardo al contratto d'appalto, non vi erano ragioni per escluderne la riferibilità anche al contratto di somministrazione.
Osservava il Collegio che l'art.29, co.1 d.lgs. n.276/03 esprime la direttiva di fondo per cui, al di là dei differenti tratti costitutivi tra le due tipologie negoziali, la disciplina giuridica contenuta nel Titolo
III, tra cui la regola di solidarietà limitata ai soli contributi e non anche alle sanzioni ex art.29, co.2,
è comune a entrambe le fattispecie contrattuali e quindi per il periodo successivo al 10.2.2012 la sentenza andava cassata non essendosi i giudici di merito attenuti al suesposto principio di esclusione della solidarietà relativamente alle sanzioni civili anche nell'ambito del contratto di somministrazione. In ogni caso secondo la Suprema Corte non doveva compiersi alcuna valutazione del contegno tenuto dalla rilevando ai fini dell'omissione o dell'evasione di cui all'art. 116 L. Pt_3
n. 388/00, il solo contegno del somministrante ed essendo obbligato solidalmente l'utilizzatore, in funzione di garanzia, in rapporto all'omissione o evasione. Pertanto la sentenza era cassata anche nella parte in cui, limitatamente al periodo antecedente all'entrata in vigore del D.L.. n.5/12, aveva limitato la solidarietà in capo ad alla omissione contributiva anziché affermarla riguardo Pt_3 all'evasione.
2. Con ricorso depositato in data 9 luglio 2024 l'azienda sanitaria subentrata nelle more dei giudizi alla originaria ricorrente ( per brevità aveva riassunto la causa, concludendo nei termini Pt_2
indicati in epigrafe e instando per la propria esclusione dalla solidarietà in punto sanzioni per il periodo successivo al 10.02.12.
CP_ L' nel costituirsi ritualmente in giudizio, instava per la condanna dell'azienda al pagamento delle sanzioni dovute in solidarietà fino al 10.02.12 secondo il regime previsto per le evasioni contributive;
sanzioni che si riservava di quantificare.
3. Radicatosi il contraddittorio innanzi alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione, la causa veniva discussa all'udienza del 26 marzo 2025 e rinviata ad altra udienza al fine di consentire CP_ all' di depositare i conteggi relativi alle sanzioni maturate.
Ottenuta la quantificazione la causa era discussa e decisa all'udienza del 23 aprile 2025 come da dispositivo di cui era data lettura alle parti in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La pronuncia della Corte di Cassazione investe il contenzioso avviato in primo grado dalla
[...]
di Trieste- attuale che aveva proposto opposizione avverso Parte_3 Pt_2
CP_ il verbale di accertamento relativo al pagamento di contributi previdenziali e sanzioni civili dovuti in via solidale ex art.23 d. lgs. n.276/03 quale utilizzatrice di lavoratori somministrati dalla nel periodo dall'1 novembre 2008 al 28 febbraio 2013. Pt_5 Parte_5
Tale accertamento si fondava sul fatto che la somministrante, nonostante fossero stati emessi DURC positivi, aveva presentato le denunce contributive indicando i lavoratori come apprendisti, con conseguente evasione contributiva.
In primo grado, rilevato che i fatti non erano in contestazione, che nondimeno il verbale riguardava anche altre aziende sanitarie e che il conteggio non teneva conto di quanto già versato dalla somministrante, era stato disposto un accertamento contabile che aveva portato ad una quantificazione a titolo di contributi non versati pari ad euro 333.070,36 e a titolo di somme aggiuntive di euro 208.388,42; era stato inoltre rilevato che la responsabilità solidale della utilizzatrice ex art. 23, comma 3, d.lgs. 276/2003 non si estendeva alle somme aggiuntive.
In parziale riforma, la Corte d'appello aveva rilevato che, stante l'effetto automatico dell'inadempimento, ai fini della solidarietà ex art. 23 era irrilevante la regolarità formale del DURC
e che, quanto alle sanzioni civili, la solidarietà andava bensì affermata, sebbene nei soli limiti dell'omissione contributiva e non dell'evasione, non potendo imputarsi alla utilizzatrice alcuna falsa CP_ od omessa dichiarazione all'
5. I giudici di legittimità per contro avevano accolto in parte il terzo motivo di ricorso principale della osservando che il regime della solidarietà con riferimento alle sanzioni cessava- Parte_1
per effetto di novella legislativa- per il periodo successivo al 10.02.12, mentre doveva essere affermato secondo il regime dell'evasione per il regime antecedente, fermo l'obbligo solidale dell'azienda per la parte contributiva per tutto il periodo in contestazione nei termini già stabiliti dalla Corte di Appello di Trieste che con la sentenza 11/2018 aveva rigettato il ricorso principale della Pt_2
6. In applicazione del principio di diritto della Corte di Cassazione e considerate le conclusioni assunte dalle parti nel giudizio di rinvio, la riassumente oltre alla contribuzione dovuta come Pt_2
obbligato solidale e pari ad euro 333.078,36 – capo di sentenza non inciso dalla sentenza della Corte di Cassazione e passato in giudicato- va quindi condannata al pagamento della somma di euro
161.192,66 a titolo di sanzioni per evasione calcolate ex art. 116 comma 8 lett.b) legge 388/00 in regime di solidarietà con la;
sanzioni calcolate fino al 10.02.12 data di entrata in Controparte_3
vigore della nuova norma che ha escluso la solidarietà delle sole sanzioni per il periodo successivo e cui devono essere aggiunti gli interessi di mora liquidati nella misura di legge, che fino alla data del
9.04.25 risultano pari ad euro 111.941,53, oltre agli ulteriori maturandi fino al pagamento.
7. Residua la questione delle spese di lite;
la Corte di Appello cassata, nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado anche in punto spese, aveva disposto una compensazione parziale delle spese di entrambi i gradi nella misura di ½ considerato che le ragioni di opposizione erano state accolte in primo grado in punto quantum con detrazione delle somme versate a titolo di contribuzione dalla CP_ agenzia interinale e che le sanzioni accertate, in accoglimento dell'appello incidentale erano state ridotte secondo il regime della omissione di cui all'art. 116 comma 8 lett. a) legge 388/00.
La residua quota era stata posta a carico dell'azienda soccombente rispetto al regime di solidarietà che era stato confermato sia in punto contribuzione che in punto sanzioni.
8. Con l'odierna pronuncia emessa in applicazione del principio di diritto stabilito dai giudici di legittimità all'esito della lite è confermato l'obbligo solidale della azienda per la contribuzione (già sancita dalla Corte di Appello di Trieste n. 11/2018 che aveva rigettato l'appello principale della con accertamento ormai definitivo), mentre la solidarietà per le sanzioni va limitata Pt_2
temporalmente fino al 10.02.12, dovendo essere esclusa per il periodo successivo in ragione della modifica normativa sopravvenuta.
Ne consegue che la riduzione investe esclusivamente il periodo dal 10.2.12 al 28.02.13; a questo punto a questo Collegio appare congruo confermare la compensazione parziale già disposta dalla Corte di Appello di Trieste n. 11/2018 con la pronuncia parzialmente cassata, secondo il criterio di liquidazione ivi adottato e che nessuna delle parti costituite aveva censurato.
Analogamente per il giudizio di legittimità e per quello odierno, tenuto conto che il quantum contributivo è stato ridotto in termini percentuali importanti ( pari all'incirca al 50%), in ragione della detrazione della contribuzione corrisposta dalla società interinale, va riconosciuta una compensazione del 50% delle spese;
la quota residua liquidata secondo il valore della controversia ( fascia superiore al 252.000,00) e in ragione dei criteri di cui al DM 55/14 e successive modificazioni è posta a carico della azienda sanitaria soccombente nella prevalenza della domanda di accertamento negativo per cui
è causa.
9. Deve darsi atto che rispetto all'originario appello proposto dalla azienda sanitaria avverso la sentenza di primo grado, devono essere confermati i presupposti processuali per l'onere di versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02, come già accertato dalla Corte di Appello di Trieste con la sentenza n. 11/2018, la cui pronuncia di rigetto dell'appello principale di è divenuta definitiva, considerato che l'odierno giudizio di rinvio è Pt_2 conseguente ad un annullamento soltanto parziale della decisione e l'oggetto del giudizio di rinvio, come si evince dalle conclusioni delle parti, inerisce esclusivamente le sanzioni e non la solidarietà di rispetto alla contribuzione evasa. Pt_2
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- In applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
10669/2024, accerta che in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta Pt_2
a versare in via solidale oltre ai contributi ex art. 23 decreto legislativo n. 276/03 ( pari ad euro 333.078,36), anche le somme aggiuntive calcolate con il regime della evasione dall'1.11.08 al 10.02.12, escludendo le sanzioni per il periodo successivo ( ossia fino al
28.02.13);
- Per l'effetto della pronuncia di cui al capo 1, condanna in persona del legale Pt_2
CP_ rappresentante pro tempore, a corrispondere all' l'importo di euro 161.192,66 a titolo di sanzioni per evasione maturate sulla contribuzione di euro 333.078,36, oltre agli interessi di mora nella misura prevista dalla legge ( pari fino alla data del 9.04.2025 ad euro 111.941,53), maturati e maturandi fino al saldo;
- Compensa tra le parti ½ delle spese di lite di tutti i gradi e condanna l' Parte_1
CP_ ricorrente in riassunzione a rifondere all' la quota residua che, in detta frazione, liquida per compensi professionali quanto al primo grado in euro 5000,00 e quanto al secondo grado cassato in euro 3500,00, quanto al giudizio di legittimità in euro 3828,00 e quanto al presente grado in euro 4997,00 oltre, per tutti i gradi, al rimborso delle spese generali;
- Conferma la sussistenza in capo ad dei presupposti processuali di cui all'art. 13 , comma 1 Pt_2 quater del D.P.R. 115/2002 come già accertato dalla Corte di Appello di Trieste con la sentenza n.
11/2018 del 19.05.2018
Trieste, 23 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli