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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/06/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 162/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, con sede legale in Roma, alla via Parte_1
G. Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva , in persona del Responsabile Contenzioso P.IVA_1
Campania, dott. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto Parte_2 di appello, dall'avv. Ludovico Montera, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via A. Diaz, n. 12; appellante-opposta
E
, nato a [...] il [...], residente in Battipaglia, Controparte_1 alla via degli Artigiani, n. 3, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in C.F._1 virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Antonella
Capaldo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Bellizzi, alla via Trento, n. 21; appellato-opponente
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3908/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “1) in via principale, dichiarata la procedibilità dell'appello, accogliere il presente gravame per i motivi dedotti in atti e 1 riformare quindi la sentenza n. 3908/2023; 2) condannare il sig. al Controparte_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
3) condannare il sig. alla CP_1 restituzione in favore di di tutte le somme sborsate e sborsande, in esecuzione della CP_2 sentenza di primo grado”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “1. rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare la sentenza n. Parte_1
3908/2023 pubbl. il 20.09.2023 del Tribunale di Salerno;
2. con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3908/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti dell' Controparte_1 Parte_1
, ex art. 615, comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato l'1 aprile 2022,
[...] così provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione proposta dal avverso l'intimazione CP_1 di pagamento n. 10020199003751047000, notificatagli il 3 marzo 2022 dall'
[...]
sulla base della cartella esattoriale n. 10020140034297606000, Parte_1 notificatagli il 12 dicembre 2014, e, per l'effetto, dichiarava la prescrizione del credito derivante dall'ordinanza-ingiunzione n. 8061/17078A, emessa dalla Direzione
Territoriale del Lavoro di Salerno il 23 settembre 2013; 2) condannava l'
[...]
alla refusione delle spese processuali sostenute dal . Parte_1 CP_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' con Parte_1 atto di citazione notificato il 15 febbraio 2024, assumendo che, ad onta di quanto sostenuto dal giudice di primo grado sulla base di un inadeguato esame delle risultanze documentali, non era configurabile la prescrizione quinquennale del credito sotteso alla cartella esattoriale n. 10020140034297606000, giacché tempestivamente interrotta con la notifica, avvenuta il 20 giugno 2019, dell'intimazione di pagamento n. 10020189006922364, cui era seguita l'opposta intimazione di pagamento n. 10020199003751047000.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 4 luglio 2024, il CP_1 contestava la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 6 marzo 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 12/28 aprile 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
2 L'appello è fondato e va accolto.
Ed invero, l' ha regolarmente notificato l'intimazione Parte_1 ad adempiere n. 10020189006922364, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis), D.P.R.
n. 600/1973, mediante la consegna dell'atto a mani di , madre del , CP_3 CP_1 in data 20 giugno 2019 e il successivo avviso informativo del 26 giugno 2019, inoltratogli con raccomandata n. 57316148974-6 del 2 luglio 2019, come documentato dal prospetto riepilogativo con il quale attestava le accettazioni relative alle Controparte_4 singole raccomandate spedite il 2 luglio 2019, sicché ha incontrovertibilmente interrotto il termine di prescrizione quinquennale del credito incorporato nella cartella esattoriale notificatagli con analoga modalità il 12 dicembre 2014 ed azionato con l'opposta intimazione ad adempiere n. 10020199003751047000.
In ogni caso, quand'anche, in ipotesi, l' , come Parte_1 eccepito dal , non avesse comprovato di avergli inviato la comunicazione CP_1 informativa del 26 giugno 2019, la nullità della notifica dell'intimazione ad adempiere n.
10020189006922364 avrebbe comportato la sua inidoneità ad assurgere ad atto propedeutico all'esercizio dell'azione espropriativa, ma non ad interrompere il decorso della prescrizione del credito derivante dall'ordinanza-ingiunzione n. 8061/17078A del 23 settembre 2013, essendo comunque pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario, per essere stata consegnata presso la propria residenza, sita nel Comune di Battipaglia, alla via degli Artigiani, n. 3, ed a mani della madre.
Ed infatti, l'invalidità della notifica della cartella esattoriale o dell'avviso ad adempiere di cui all'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 esclude la loro attitudine a fungere da precetto prodromico alla riscossione coattiva, ma non ad integrare, per contenuto e forma, sotto il profilo sostanziale, un'intimazione di pagamento, che, qualora pervenuta in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, è idonea a determinare l'applicazione dei principi sanciti dagli artt. 1334 e 1335 cod. civ. e, dunque, a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, ferma restando la possibilità, per l'interessato, di fornire la prova contraria alla presunzione di conoscenza dell'atto (cfr. Cass. 26 luglio 2005, n. 15617;
Cass. 20 aprile 2023, n. 10739).
In sostanza, l'eventuale nullità della notifica di una cartella esattoriale o di un'intimazione ad adempiere non assume rilevanza ostativa ai fini della produzione degli effetti interruttivi della prescrizione del credito ove tali atti, aventi la funzione di una costituzione in mora, siano giunti all'indirizzo del destinatario e sempre che costui non dimostri di essere stato nell'incolpevole impossibilità di averne cognizione.
3 In definitiva, essendo l'intimazione ad adempiere n. 10020189006922364 stata consegnata all'indirizzo del e nelle mani della madre in data 20 giugno 2019 ed CP_1 essendo, quindi, pervenuta nell'ambito delle sue conoscenze, l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito fatto valere dall' risulta Parte_1 destituita di ogni fondamento, per averne tale atto determinato l'interruzione a prescindere dalla pur indubbia validità della relativa notificazione.
L'accoglimento dell'appello comporta, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto dell'opposizione spiegata dal avverso l'intimazione ad adempiere n. CP_1
10020199003751047000, notificatagli il 3 marzo 2022, avendo l' Parte_1
il diritto di procedere ad espropriazione forzata per il recupero, nell'interesse
[...] dell'Ente impositore, del credito rinveniente dall'ordinanza-ingiunzione n. 8061/17078A del 23 settembre 2013, per averne tempestivamente interrotto la prescrizione.
Nessuna condanna restitutoria, invece, può essere pronunciata nei confronti del , CP_1 non avendo l' documentato l'eventuale pagamento Parte_1 delle spese processuali poste a suo carico dal Tribunale di Salerno.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'infondatezza dell'opposizione all'intimazione di pagamento n. 10020199003751047000, devono gravare sul e si liquidano, come CP_1 da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito per il quale è stato preannunciato l'esercizio dell'azione espropriativa, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall' , per Parte_1 il primo grado, in euro 2.400,00 per compenso, di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 650,00 per la fase introduttiva ed euro 850,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 3.105,50, di cui euro 355,50 per esborsi prenotati a debito (cfr. Cass. 18
4 aprile 2000, n. 5028; Cass. 22 aprile 2002, n. 5859; Cass. ord. 11 settembre 2018, n.
22014) ed euro 2.750,00 per compenso (euro 1.000,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 850,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e
12 dell'allegata tabella.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall' avverso la sentenza n. 3908/2023 del Tribunale Parte_1 di Salerno con atto di citazione notificato il 15 febbraio 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, rigetta l'opposizione spiegata da avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
10020199003751047000 con atto di citazione notificato l'1 aprile 2022;
2. condanna alla refusione, in favore dell' Controparte_1 Parte_1
, delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il primo
[...] grado, in euro 2.400,00 per compenso difensivo, di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 650,00 per la fase introduttiva ed euro 850,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 3.105,50, di cui euro 355,50 per esborsi prenotati a debito ed euro 2.750,00 per compenso difensivo (euro 1.000,00 per la fase di studio, euro
900,00 per la fase introduttiva ed euro 850,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
5
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 162/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, con sede legale in Roma, alla via Parte_1
G. Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva , in persona del Responsabile Contenzioso P.IVA_1
Campania, dott. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto Parte_2 di appello, dall'avv. Ludovico Montera, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via A. Diaz, n. 12; appellante-opposta
E
, nato a [...] il [...], residente in Battipaglia, Controparte_1 alla via degli Artigiani, n. 3, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in C.F._1 virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Antonella
Capaldo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Bellizzi, alla via Trento, n. 21; appellato-opponente
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3908/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “1) in via principale, dichiarata la procedibilità dell'appello, accogliere il presente gravame per i motivi dedotti in atti e 1 riformare quindi la sentenza n. 3908/2023; 2) condannare il sig. al Controparte_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
3) condannare il sig. alla CP_1 restituzione in favore di di tutte le somme sborsate e sborsande, in esecuzione della CP_2 sentenza di primo grado”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “1. rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare la sentenza n. Parte_1
3908/2023 pubbl. il 20.09.2023 del Tribunale di Salerno;
2. con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3908/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti dell' Controparte_1 Parte_1
, ex art. 615, comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato l'1 aprile 2022,
[...] così provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione proposta dal avverso l'intimazione CP_1 di pagamento n. 10020199003751047000, notificatagli il 3 marzo 2022 dall'
[...]
sulla base della cartella esattoriale n. 10020140034297606000, Parte_1 notificatagli il 12 dicembre 2014, e, per l'effetto, dichiarava la prescrizione del credito derivante dall'ordinanza-ingiunzione n. 8061/17078A, emessa dalla Direzione
Territoriale del Lavoro di Salerno il 23 settembre 2013; 2) condannava l'
[...]
alla refusione delle spese processuali sostenute dal . Parte_1 CP_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' con Parte_1 atto di citazione notificato il 15 febbraio 2024, assumendo che, ad onta di quanto sostenuto dal giudice di primo grado sulla base di un inadeguato esame delle risultanze documentali, non era configurabile la prescrizione quinquennale del credito sotteso alla cartella esattoriale n. 10020140034297606000, giacché tempestivamente interrotta con la notifica, avvenuta il 20 giugno 2019, dell'intimazione di pagamento n. 10020189006922364, cui era seguita l'opposta intimazione di pagamento n. 10020199003751047000.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 4 luglio 2024, il CP_1 contestava la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 6 marzo 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 12/28 aprile 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
2 L'appello è fondato e va accolto.
Ed invero, l' ha regolarmente notificato l'intimazione Parte_1 ad adempiere n. 10020189006922364, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis), D.P.R.
n. 600/1973, mediante la consegna dell'atto a mani di , madre del , CP_3 CP_1 in data 20 giugno 2019 e il successivo avviso informativo del 26 giugno 2019, inoltratogli con raccomandata n. 57316148974-6 del 2 luglio 2019, come documentato dal prospetto riepilogativo con il quale attestava le accettazioni relative alle Controparte_4 singole raccomandate spedite il 2 luglio 2019, sicché ha incontrovertibilmente interrotto il termine di prescrizione quinquennale del credito incorporato nella cartella esattoriale notificatagli con analoga modalità il 12 dicembre 2014 ed azionato con l'opposta intimazione ad adempiere n. 10020199003751047000.
In ogni caso, quand'anche, in ipotesi, l' , come Parte_1 eccepito dal , non avesse comprovato di avergli inviato la comunicazione CP_1 informativa del 26 giugno 2019, la nullità della notifica dell'intimazione ad adempiere n.
10020189006922364 avrebbe comportato la sua inidoneità ad assurgere ad atto propedeutico all'esercizio dell'azione espropriativa, ma non ad interrompere il decorso della prescrizione del credito derivante dall'ordinanza-ingiunzione n. 8061/17078A del 23 settembre 2013, essendo comunque pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario, per essere stata consegnata presso la propria residenza, sita nel Comune di Battipaglia, alla via degli Artigiani, n. 3, ed a mani della madre.
Ed infatti, l'invalidità della notifica della cartella esattoriale o dell'avviso ad adempiere di cui all'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 esclude la loro attitudine a fungere da precetto prodromico alla riscossione coattiva, ma non ad integrare, per contenuto e forma, sotto il profilo sostanziale, un'intimazione di pagamento, che, qualora pervenuta in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, è idonea a determinare l'applicazione dei principi sanciti dagli artt. 1334 e 1335 cod. civ. e, dunque, a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, ferma restando la possibilità, per l'interessato, di fornire la prova contraria alla presunzione di conoscenza dell'atto (cfr. Cass. 26 luglio 2005, n. 15617;
Cass. 20 aprile 2023, n. 10739).
In sostanza, l'eventuale nullità della notifica di una cartella esattoriale o di un'intimazione ad adempiere non assume rilevanza ostativa ai fini della produzione degli effetti interruttivi della prescrizione del credito ove tali atti, aventi la funzione di una costituzione in mora, siano giunti all'indirizzo del destinatario e sempre che costui non dimostri di essere stato nell'incolpevole impossibilità di averne cognizione.
3 In definitiva, essendo l'intimazione ad adempiere n. 10020189006922364 stata consegnata all'indirizzo del e nelle mani della madre in data 20 giugno 2019 ed CP_1 essendo, quindi, pervenuta nell'ambito delle sue conoscenze, l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito fatto valere dall' risulta Parte_1 destituita di ogni fondamento, per averne tale atto determinato l'interruzione a prescindere dalla pur indubbia validità della relativa notificazione.
L'accoglimento dell'appello comporta, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto dell'opposizione spiegata dal avverso l'intimazione ad adempiere n. CP_1
10020199003751047000, notificatagli il 3 marzo 2022, avendo l' Parte_1
il diritto di procedere ad espropriazione forzata per il recupero, nell'interesse
[...] dell'Ente impositore, del credito rinveniente dall'ordinanza-ingiunzione n. 8061/17078A del 23 settembre 2013, per averne tempestivamente interrotto la prescrizione.
Nessuna condanna restitutoria, invece, può essere pronunciata nei confronti del , CP_1 non avendo l' documentato l'eventuale pagamento Parte_1 delle spese processuali poste a suo carico dal Tribunale di Salerno.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'infondatezza dell'opposizione all'intimazione di pagamento n. 10020199003751047000, devono gravare sul e si liquidano, come CP_1 da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito per il quale è stato preannunciato l'esercizio dell'azione espropriativa, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall' , per Parte_1 il primo grado, in euro 2.400,00 per compenso, di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 650,00 per la fase introduttiva ed euro 850,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 3.105,50, di cui euro 355,50 per esborsi prenotati a debito (cfr. Cass. 18
4 aprile 2000, n. 5028; Cass. 22 aprile 2002, n. 5859; Cass. ord. 11 settembre 2018, n.
22014) ed euro 2.750,00 per compenso (euro 1.000,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 850,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e
12 dell'allegata tabella.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall' avverso la sentenza n. 3908/2023 del Tribunale Parte_1 di Salerno con atto di citazione notificato il 15 febbraio 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, rigetta l'opposizione spiegata da avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
10020199003751047000 con atto di citazione notificato l'1 aprile 2022;
2. condanna alla refusione, in favore dell' Controparte_1 Parte_1
, delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il primo
[...] grado, in euro 2.400,00 per compenso difensivo, di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 650,00 per la fase introduttiva ed euro 850,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 3.105,50, di cui euro 355,50 per esborsi prenotati a debito ed euro 2.750,00 per compenso difensivo (euro 1.000,00 per la fase di studio, euro
900,00 per la fase introduttiva ed euro 850,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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